Articolo 1 della Legge 30 luglio 1973, n. 479
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1 settembre 1973
Art. 1. Articolo unico

Il primo comma dell'articolo 7 del regio decreto-legge 7 marzo 1925, n. 222 , e' sostituito dal seguente:
"Ogni agente di cambio puo' valersi dell'opera di non piu' di due rappresentanti, i quali possono alternativamente sostituirlo alle grida; tuttavia, gli agenti di cambio che operano presso le borse valori dove siano istituiti e regolarmente funzionanti piu' di tre recinti per le grida, possono valersi dell'opera di un terzo rappresentante".

Entrata in vigore il 1 settembre 1973