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Sentenza 1 ottobre 2025
Sentenza 1 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 01/10/2025, n. 2579 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 2579 |
| Data del deposito : | 1 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di OL, prima sezione civile, in persona del Giudice Unico Dott.ssa Lucia
Paura, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta a ruolo con il n. 4087/2020 di R.G. avente ad oggetto: risarcimento danni
TRA
(CF ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
Michele Picardi, in forza di procura in calce all'atto di citazione, elettivamente domiciliato come in atti;
ATTORE E
(C.F. ) – quale F.G.V.S. designata per la Controparte_1 P.IVA_1
Regione Campania – con sede in Mogliano Veneto alla via Marocchesa 14, in persona del suo legale rappresentante p.t.,, rappresentata e difesa dall'avv. Raffaele Serafini, in forza di procura in atti, elettivamente domiciliato come in atti;
CONVENUTA
CONCLUSIONI: come da verbale d'udienza del 03.06.2025 in cui la causa è stata trattenuta in decisione con termini ex art. 190 cpc
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, l'attore conveniva in Parte_1
giudizio la Impresa F.G.V.S. per sentirla condannare al Controparte_1
risarcimento dei danni subiti, a titolo di lesioni personali, in seguito al sinistro stradale per cui è causa.
Nel dettaglio, l'attore deduceva che in data 29.03.2019 verso le ore 10.00 circa, si trovava in Ottaviano (NA) alla via Zabatta allorquando, mentre attraversava la strada sulle strisce pedonali, veniva investito e scaraventato a terra da un'auto pirata.
A causa del violento impatto veniva trasportato al P.S. dell'Ospedale “OL-Pollena
Trocchia” di OL, ove gli veniva diagnosticato “frattura pluriframmentaria bilaterale metaepifisaria distale di radio trattata chirurgicamente di osteosintesi con placche e viti bilateralmente e
frattura parcellare della epifisi coronoidea sinistra”.
L'attore ha altresì documentato le ulteriori visite e terapie cui si sottoponeva successivamente.
Si costituiva la Impressa F.G.V.S., contestando la domanda di parte Controparte_1
attrice eccependo l'improponibilità della domanda per non aver l'attore adempiuto agli obblighi cui al D.lgs. 209/2005 e successive modificazioni ed integrazioni.
In via preliminare va dichiarata la proponibilità della domanda proposta dall' attore, avendo questo fornito la prova di aver richiesto ai sensi del D.Lgs. 209/2005 alla compagnia convenuta -quale impresa designata per la liquidazione dei sinistri a carico del Fondo di Garanzia per le Vittime della strada - il risarcimento dei danni dagli stessi subiti in seguito all'incidente per cui è causa, il tutto a mezzo racc.ta a. r., agli atti di causa, alla AP ed alla soc. (nella qualità di F.G.V.S.), con le Controparte_1
quali si richiedeva il risarcimento per le lesioni subite e per quant'altro consequenziale.
L'istante, inoltre, ha provveduto a presentare una querela o denuncia contro ignoti alle competenti autorità.
La Corte di cassazione, con la sentenza del 12 dicembre 2024 n. 32152 precisa che: “nel
combinato disposto degli artt. 145 e 148 c.ass. la giurisprudenza di legittimità ha individuato “un chiaro intento deflattivo, essendo evidente la finalità “di razionalizzazione del contenzioso giudiziario,
notoriamente inflazionato, nella materia dei sinistri stradali, anche da liti bagatellari” (così Corte Cost.,
3 maggio 2012, n. 111). Lo scopo del legislatore non è affidato soltanto alla prevista dilazione temporale
(invero modesta) di sessanta/novanta giorni, ma – soprattutto – al procedimento ex art. 148 Codice delle assicurazioni private che, nel prescrivere una partecipazione attiva dell'assicuratore alla trattativa
ante causam, mira a propiziare una conciliazione precontenziosa” (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 1829 del
25/01/2018, in motivazione).
Conseguentemente, la proponibilità della domanda risarcitoria è subordinata alla trasmissione di una richiesta contenente gli elementi, indicati nell'art. 148 c.ass., sufficienti a permettere all'assicuratore di
“accertare le responsabilità, stimare il danno e formulare l'offerta” (presupposto formale), e alla collaborazione, improntata ai canoni di correttezza e buona fede, del danneggiato con l'assicuratore della
r.c.a., sì da consentirgli nella fase stragiudiziale di effettuare l'accertamento e la valutazione del danno e di formulare una proposta conciliativa potenzialmente idonea ad evitare il giudizio (requisito sostanziale).
Ovviamente la stessa giurisprudenza, al fine di evitare una lettura formalistica ed ostruzionistica del principio precisa che “l'azione diretta proposta dalla vittima di un sinistro
stradale nei confronti dell'assicuratore della r.c.a. è proponibile anche se preceduta da una richiesta stragiudiziale non conforme alle prescrizioni dell'articolo 148 c.ass., se l'assicuratore non si sia avvalso della facoltà di chiederne l'integrazione, ai sensi del quinto comma della norma citata” (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 32919 del 09/11/2022, Rv. 666114-01) oppure se si è avvalso di tale facoltà “dopo la scadenza del termine previsto dal quinto comma” citato (Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 20802 del 25/07/2024, Rv. 671932-01), fermo restando che la richiesta del danneggiato “è idonea a produrre il suo effetto in tutti i casi in cui contenga gli elementi necessari e sufficienti perché l'assicuratore possa accertare le responsabilità, stimare il danno e formulare l'offerta, essendo pertanto irrilevante, ai fini della proponibilità suddetta, la circostanza che la richiesta sia priva di uno o più dei contenuti previsti dall'art. 148 c.ass., qualora gli elementi mancanti siano superflui ai fini della formulazione dell'offerta risarcitoria da parte dell'assicuratore” (Cass., Sez. 6-3, Ordinanza n. 15445 del 03/06/2021, Rv. 661671-01).
Ancora, la Corte di cassazione, con la sentenza 9 novembre 2022, n. 32919 ha statuito che: “L'onere di preventiva richiesta scritta non può considerarsi assolto, qualora la richiesta stragiudiziale sia incompleta, fatta salva l'ipotesi i cui gli elementi mancanti siano superflui”. L'assicuratore ha l'onere di segnalare al danneggiato l'incompletezza della richiesta e domandarne l'integrazione, in difetto, l'onore di previa richiesta scritta deve
considerarsi assolto dal danneggiato. Infatti, secondo gli ermellini, «la richiesta stragiudiziale incompleta non rende improponibile la domanda giudiziale, se l'assicuratore della r.c.a.
non ne chieda l'integrazione».
Nella fattispecie in esame, la richiesta di risarcimento danni stragiudiziale inoltrata alla convenuta compagnia a mezzo pec unitamente al referto P.S. e versata in atti, risulta contenere gli elementi necessari e sufficienti per l'accertamento della responsabilità,
per la stima del danno e per formulare l'offerta; inoltre, non risulta alcuna richiesta da parte della convenuta compagnia di assicurazione di integrazioni
dati.
Nel merito la domanda proposta è parzialmente fondata e va accolta nei limiti che seguono.
Secondo il consolidato insegnamento della Suprema Corte, nel quadro del principio espresso nell'art. 116 c.p.c. di libera valutazione delle prove la valutazione delle risultanze della prova testimoniale, il giudizio sull'attendibilità dei testi e sulla credibilità
degli stessi, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata (Cass., sez. lav., 21-07-2010, n. 17097; Cass., sez.
lav., 07-01-2009, n. 42; Cass. civ., sez. III, 24-05-2006, n. 12362).
Non ignora inoltre questo Giudice che anche il comportamento processuale o extraprocessuale delle parti può costituire, ai sensi dell'articolo 116 cod. proc. civ., non solo elemento di valutazione delle risultanze acquisite, ma anche unica e sufficiente fonte di prova idonea a sorreggere la decisione del giudice di merito (cfr. in tal senso
Cass. 26-06-2007, n. 14748; Cass. 08-02-2006, n. 2815; Cass. 12-12-2001, n. 15687).
Ciò detto, nel caso di specie, parte attrice ha fornito convincente Parte_1
prova, ai sensi dell'art. 2697 c.c., dell'essere rimasto ‹‹non identificato›› (cfr. art. art. 19,
lett. a) legge n. 990/1969) il veicolo o il conducente dello stesso, cui va attribuita la responsabilità per il sinistro, avendo lo stesso posto in essere, secondo l'id quod plerumque
accidit (cfr. per tutte Cass. 18-11-2005, n. 24449; Cass., 8-3-1990, n. 1869), quanto nelle proprie possibilità al fine di consentire l'individuazione del veicolo investitore: dalla prova testimoniale espletata infatti è emerso, come dichiarato dal testimone, che il conducente il veicolo antagonista, in seguito all'impatto con il pedone, senza prestare il soccorso ne farsi identificare si dileguava;
il teste sig. , escusso Testimone_1 all'udienza del 25.10.2022, presente al momento del verificarsi dei fatti di causa,
dichiarava che: “ stava attraversando la via sulle strisce pedonali, io ero di fronte. Preciso Pt_1
che il veicolo proveniva da lato destro rispetto all'attraversamento ed investiva l'attore quando Per_1
aveva quasi terminato l'attraversamento… Preciso che l'attore ha messo le mani sul cofano dell'auto investitrice ed è stato colpito frontalmente dalla parte finale del lato destro dell'auto, preciso dalla metà
alla parte finale del cofano del veicolo investitore. Successivamente all'urto aveva il volto insanguinato per cui l'ho caricatoi in auto e portato in ospedale”.
Il teste ha riferito anche del comportamento tenuto dal conducente del veicolo, precisando: “non è stato possibile riconoscere il veicolo investitore…dopo aver investito il pedone ha
accelerato probabilmente per non farsi riconoscere”.
Non vi è motivo, del resto, di dubitare dell'attendibilità di tale dichiarazione che proviene da persona presente al momento del verificarsi del sinistro, con dichiarazione del tutto precisa e lineare, coerente con le risultanze documentali, ossia il referto di P.S.
dell'Ospedale di OL (recante data del sinistro ed orario successivo al sinistro) e certificati medici successivi.
A fronte della sopra ricostruita dinamica, asseverata dalla piattaforma istruttoria documentale e testimoniale di parte attrice, la compagnia convenuta non ha offerto riscontri documentali od istruttori rispetto alle eccezioni formulate, limitandosi ad affermazioni indiziarie e supportate da meri elementi ipotetici, come tali non idonei a smentire i fatti costitutivi per come emersi in giudizio. Accertata, dunque, la responsabilità esclusiva del conducente dell'autovettura non identificata nella causazione del sinistro in esame, occorre procedere alla quantificazione dei danni subiti dall'istante.
Per ciò che concerne la quantificazione dei danni subiti dal sig. si Parte_1
condividono le conclusioni rassegnate dal C.T.U., Dott.ssa , Persona_2
la quale, nel proprio elaborato peritale, ritenendo che “esiste nesso causale per epoca di individuazione clinica, modalità di accadimento ed evoluzione riparativa tra detto trauma ed il riferito evento lesivo del 29.03.2019, così come rilevato dal cartaceo di causa ed in anamnesi e precedentemente descritto”, riconosce un danno biologico permanente del 15-16% oltre a un'invalidità
temporanea totale (ITT) di giorni 20 e un'invalidità temporanea parziale (ITP) di 20 giorni al 75%, un'invalidità temporanea parziale (ITP) di 20 giorni al 50%, nonché spese mediche documentate in € 600,00.
Per ciò che riguarda, invece, i pregiudizi degli aspetti dinamico-relazionali e la sofferenza morale conseguenti al pregiudizio psico-fisico subito dalla vittima va chiarito che le nuove tabelle milanesi (ed. 2024) accanto al cd. punto del danno biologico
“base”, prevedono la specifica indicazione dell'aumento del punto riferibile in relazione al solo danno morale e consentono, poi, un ulteriore adeguamento del danno non patrimoniale al fine di personalizzare il danno patito alla luce proprio di eventuali emergenze istruttorie significative. Tale operazione di adeguamento personalizzato del risarcimento per il danno non patrimoniale, non potrà, però, sfociare in una liquidazione della componente
"sofferenza soggettiva", cumulativamente al danno cd. biologico, mediante applicazione automatica di una quota proporzionale (di regola pari ad 1/3) del valore del danno biologico, ma dovrà essere basata sulla verifica preliminare se e come tale specifica componente del danno non patrimoniale sia stata allegata e provata dal soggetto che ha azionato la pretesa risarcitoria, provvedendo successivamente -in caso di esito positivo della verifica - ad adeguare la misura della reintegrazione del danno non patrimoniale, indicando il criterio di "personalizzazione" nella specie adottato, che dovrà risultare coerente logicamente con gli elementi circostanziali ritenuti rilevanti ad esprimere la intensità e la durata della sofferenza psichica (cfr. Cass., 13/10/2017, n. 24075).
Nel caso di specie si ritiene, in considerazione delle qualità individuali e dell'età del danneggiato e in assenza dell'allegazione e prova di peculiari circostanze idonee ad incidere in modo specifico sulla liquidazione del danno dinamico-relazionale e del danno morale, o da sofferenza soggettiva interiore presumibilmente derivante in media dalla lesione del bene salute, che non si debba applicare alcuna percentuale di aumento ulteriore per “personalizzazione” del danno biologico.
Tanto premesso, sulla base della documentazione allegata, si ritiene equo liquidare, tenuto conto delle lesioni subite e dell'età della vittima al momento del sinistro (60
anni) e sulla base delle Tabelle di Milano 2024, la somma di € 35.767,00 (15-16% di invalidità permanente), nonché € 2.300,00 per i 20 giorni di ITT, € 1.725,00 per i 20
giorni di ITP al 75%, € 1.150,00 per i 20 giorni di ITP al 50%, € 600,00 per spese mediche documentate per un totale di € 41.542,00, somma che si liquida già rivalutata all'attualità, oltre interessi legali dal giorno del fatto fino alla pubblicazione della presente sentenza sulla somma devalutata e via via rivalutata anno per anno, nonché gli interessi al tasso legale sulla somma liquidata in sentenza fino al saldo effettivo.
Le spese di lite seguono la soccombenza;
la liquidazione è operata in dispositivo in ragione del valore della controversia secondo le tariffe di cui al D.M 147/22, valori minimi, attesa la bassa complessità delle questioni affrontate.
Le spese occorse per la redazione della c.t.u. vanno definitivamente poste a carico della compagnia assicurativa soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale di OL, prima sezione civile, in persona del Giudice Unico Dott.ssa Lucia
Paura, definitivamente pronunciando nel giudizio civile iscritto a ruolo con il n.
4087/2020 di R.G., così provvede:
-Accoglie parzialmente la domanda attorea e per l'effetto condanna la convenuta
Impresa F.G.V.S., in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, a pagare in favore del sig. la somma di € 41.542,00 a titolo Parte_1
risarcimento del danno da lesione subito oltre interessi da calcolarsi come indicato in parte motiva;
-Condanna, altresì, la convenuta , Impresa F.G.V.S., in persona del Controparte_1
legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore del sig. Parte_1
delle spese di lite che, vengono liquidate in € 545,00 per spese ed € 3.809,00 per compensi professionali, oltre I.V.A., C.P.A. e rimborso spese generali nella misura del
15% del compenso con attribuzione in favore dell'avv. Michele Picardi dichiaratosi antistatario;
-Pone le spese di CTU a carico della , Impresa F.G.V.S. Controparte_1
Così deciso in OL, lì 30.09.2025
Il Giudice Unico
Dott.ssa Lucia Paura