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Sentenza 4 febbraio 2025
Sentenza 4 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 04/02/2025, n. 283 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 283 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
T R I B U N A L E D I M E S S I N A
S E Z I O N E L A V O R O
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Laura Romeo
In esito all'udienza del 4 febbraio 2025, ha pronunziato – mediante lettura del dispositivo e della contestuale motivazione - la seguente
S E N T E N Z A
nei procedimenti iscritti al n. 5936/2024 R.G. e al n. 493/2024 R.G., riuniti, vertenti
TRA
, c.f. , nata a [...], il [...] e ivi Parte_1 C.F._1 residente in [...], rappresentata e difesa, giusto mandato in atti, dall'avv. Fortunato
Famà. RICORRENTE
CONTRO
, c.f. , Controparte_1 P.IVA_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Roma, via Ciro il Grande n. 21, rappresentato e difeso dall'avv. Michela Foti, in virtù di procura generale alle liti rep.
37875/7313 del 22.3.2024, a rogito del Notaio in Roma. Persona_1
RESISTENTE
OGGETTO: assegno di invalidità civile
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Con ricorso ex art. 445bis comma 6 c.p.c. depositato in data 11.11.2024
[...]
esponeva di aver presentato, in data 31.7.2023, domanda all' competente al fine Parte_1 CP_1
1 di ottenere il riconoscimento dell'assegno di invalidità civile e lamentava di essere stata sottoposta, in data 31.10.2023, a visita collegiale dal Centro Medico Legale di Messina e CP_1 riconosciuta invalida nella misura del 55%; pertanto, in data 27.1.2024, con ricorso per accertamento tecnico preventivo, incoato presso questo Tribunale al n. R.G. 493/2024, chiedeva l'accertamento della sussistenza del requisito sanitario utile al conseguimento dell'assegno di invalidità civile ma che, disposta c.t.u. medico legale, il consulente nominato pur riconoscendo una percentuale di invalidità complessiva del 64%, maggiore di quella del 55% riconosciuta dall' , non aveva riconosciuto le condizioni sanitarie utili alla concessione del beneficio CP_1 richiesto;
aveva depositato, in data 16.10.2024, dichiarazione di dissenso. Lamentava che il c.t.u. aveva errato nella valutazione delle patologie accertate. Sottolineava, in particolare, che il ctu aveva associato l'ipertensione arteriosa per analogia al codice 6441. Osservava che tale patologia prevedeva una classificazione di percentuale di invalidità da un minimo di 21% ad un massimo del 30% e che, invece, il ctu aveva applicato la misura del 15% calcolata nella misura della metà del massimo, senza fornire motivazione. Contestava, inoltre, la valutazione della terza patologia accertata, il glaucoma bilaterale in esito ad uveite ipertensiva e visus resi, a cui il ctu aveva applicato la misura del 15%. Osservava, poi, la mancata valutazione, da parte del ctu, di altre patologie da ella sofferte, quali la tiroidite di Hashomoto con ipotiroidismo, la obesità, la Idrosadenite Sappurativa III stadio di Harley e la Ipercolesterolemia. Chiedeva, pertanto, previo rinnovo della c.t.u. medico-legale, dichiararsi che ella ricorrente, in conseguenza delle infermità denunciate, è invalida civile almeno nella misura del 74% con diritto a percepire l'assegno di invalidità civile, a far data dalla domanda amministrativa od anche da momento successivo alla stessa, con vittoria e spese di lite.
2.- L' , costituendosi in giudizio in data 17.12.2024, eccepiva in via preliminare CP_1
l'inammissibilità della domanda di accertamento del diritto all'assegno ordinario di invalidità.
Nel merito, contestava la fondatezza del ricorso per assenza del requisito sanitario e ne chiedeva il rigetto, con vittoria di spese e compensi.
3.- All'udienza del 4.2.2025 in esito alla discussione orale, si disponeva la riunione dei due procedimenti e la causa veniva decisa.
4.- La domanda attorea non è meritevole di accoglimento.
Ed invero, il c.t.u. nominato nella fase sommaria ha accertato che la ricorrente è affetta da “Ipertensione arteriosa in buon compenso emodinamico in quarantatreenne affetta da spondiloartrite HLA 27 positiva con allegato glaucoma bilaterale in esito ad uveite ipertensiva
2 e visus residuo pari a 10/10” ed ha quindi accertato che tali patologie rendono la ricorrente invalida nella misura del 64% escludendo, pertanto, la sussistenza dei presupposti sanitari idonei alla concessione del benefico richiesto.
Il c.t.u. ha poi ribadito in maniera analitica tale conclusione nel rispondere alle osservazioni formulate dalla ricorrente che denunciava, in particolare, l'associazione, da parte del c.t.u., dell'ipertensione arteriosa al codice 6441 per analogia, applicando una percentuale di invalidità del 15% senza motivazione, nonostante la patologia prevedesse una classificazione dal 21% al 30%. Contestava, inoltre, anche la valutazione del glaucoma bilaterale, a cui il c.t.u. aveva applicato il 15%. Rilevava, poi, la mancata valutazione di altre patologie da ella sofferte, quali la tiroidite di OT, l'obesità, l'idrosadenite suppurativa e l'ipercolesterolemia.
Va rilevato che il c.t.u., nel rispondere alle osservazioni formulate dalla ricorrente, ha precisato che “la Tiroidite di OT non contempla alcun risvolto invalidante tabellare;
l'obesità non va inquadrata in sé per sé ma andrebbe integrata a possibili complicanze artrosiche: nel casi in esame si parla di “artrite autoimmune”, quindi patologia non da
“usura” come l'artrosi (soggetto oltremodo giovane); la ipertensione è in terapia da pochissimo tempo (due anni riferiti dalla stessa paziente), e va inquadrata in un contesto funzionale “per analogia” (infatti in due anni non può sussistere impegno d'organo da cardiopatia ipertensiva); il glaucoma è correlato alla uveite ed è stato correttamente stimato a
“metà” del valore di tabella (15%)”.
Con l'atto introduttivo del presente giudizio di merito, parte ricorrente richiama apoditticamente i rilievi alla c.t.u. redatta nella fase sommaria, ai quali il consulente ha già risposto in maniera compiuta e convincente.
Deve ritenersi pienamente condivisibile il parere formulato dal consulente, in quanto la diagnosi espressa è fondata su un attento e completo esame anamnestico e clinico, integrato dallo studio della documentazione medica in atti, ed è basata su considerazioni medico-legali immuni che appaiono da vizi logici e giuridici.
Né tale giudizio appare inficiato dalla documentazione sanitaria sopravvenuta depositata da parte ricorrente in data 3.2.2025.Ed invero l'unico certificato medico nuovo è relativo ad una visita reumatologica del 7.1.2025 che s limita a confermare la diagnosi di una patologia preesistente, senza attestarne alcun aggravamento.
5.- Tali considerazioni impongono dunque il rigetto della domanda attorea.
3 6.- Per la liquidazione delle spese di lite, ricorrono gli estremi per l'applicazione dell'art. 152 disp. att. c.p.c. come modificato dall'art. 42 del d.l. n. 269/2003 stante la produzione in atti della dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante la fruizione da parte dell'odierna istante nell'anno precedente la presente pronuncia di un reddito imponibile ai fini Irpef inferiore a due volte l'importo del reddito stabilito ai sensi degli artt. 76 e 77 del d.lgs. n.115/2002.
7.- Gli esborsi relativi alle c.t.u., liquidata con separato decreto, si pongono in via definitiva a carico dell' CP_1
P. Q. M.
Definitivamente pronunciando sulle domande proposte da con ricorso ex Parte_1 art. 445bis comma 1 c.p.c. depositato in data 27.1.2024 e con ricorso ex art. 445bis comma 6
c.p.c. depositato in data 11.11.2024, riuniti, nei confronti dell' in persona del legale CP_1 rappresentante pro tempore, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
- rigetta le domande;
- esonera la ricorrente dal pagamento delle spese giudiziali ai sensi dell'art. 152 disp. att.
c.p.c.;
- pone a carico dell' gli esborsi relativi alla c.t.u., liquidati con separato decreto. CP_1
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Il Giudice del Lavoro
Laura Romeo
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