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Sentenza 1 novembre 2025
Sentenza 1 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 01/11/2025, n. 3072 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 3072 |
| Data del deposito : | 1 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LECCE
SECONDA SEZIONE CIVILE
In composizione collegiale, nelle persone dei giudici:
- UC RE Presidente
- AG Di TA Componente
- CH RA Relatore ed estensore pronuncia la seguente
SENTENZA nel procedimento di mutamento di sesso iscritto al n. 4050/2025 R.G. e pendente tra
, parte rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 da avv. Pasqua Manfredi;
-parte attrice- nonché
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Lecce,
-interveniente ex lege-
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Alla luce di quanto strettamente rileva ai fini della decisione, le posizioni delle parti e lo svolgimento del processo possono riassumersi come segue.
1.1.- La parte , non coniugata e senza prole, ha adito Parte_1 questo Tribunale riferendo di riconoscersi nel genere femminile e che, sin dall'infanzia, ha avvertito un estremo disagio rispetto al genere attribuitole alla nascita. Ha dedotto che il disagio è aumentato con l'arrivo della pubertà R.G. 4050/2025
e la comparsa dei caratteri sessuali secondari. Ha allegato, altresì, di aver scelto quale proprio prenome e di essere così riconosciuta Persona_1 nell'ambito sociale di riferimento.
Ha allegato di aver iniziato sin dal giugno 2023 un percorso di transizione di genere prima attraverso il supporto di una psicoterapeuta privata e poi, dal luglio 2024, attraverso l'assunzione della terapia ormonale sostitutiva su prescrizione dell'endocrinologo in servizio presso l'Azienda Ospedaliero-
Universitaria Cisanello di Pisa. Ha riferito, altresì, di essersi sottoposta a visita psicodiagnostica presso il CSM di Galatina ad aprile 2025.
Ha allegato di vivere con serenità e adeguatezza la sua identità di genere a tutti i livelli sociali, presso i quali ha più volte affermato sé stessa come persona transgender.
Ha concluso domandando: a) il mutamento del sesso dal genere maschile a quello femminile con rettifica dell'atto di nascita;
b) la rettifica del prenome da a (ricorso depositato il 05/06/2025). Pt_1 Persona_1
1.2.- Il giudice delegato, con decreto di fissazione dell'udienza di comparizione, ha disposto la comunicazione degli atti al pubblico ministero per il suo intervento in giudizio.
1.3.- In occasione della prima udienza di comparizione del 16/09/2025, all'esito dell'ascolto della parte comparsa personalmente, la parte attrice ha precisato le conclusioni riportandosi a quelle già rassegnate e chiedendo che la causa sia decisa. Il giudice delegato si è dunque riservato di riferire al collegio per la decisione.
1.4.- Il pubblico ministero nulla ha opposto (parere del 25/06/2025).
2.- La domanda di mutamento di sesso è meritevole di accoglimento.
Ai sensi dell'art. 1 l. 164/1982, la rettificazione del sesso attribuito alla nascita può essere effettuata anche in forza di sentenza passata in giudicato che attribuisca alla persona sesso diverso da quello enunciato nell'atto di nascita, a seguito di intervenute modificazioni dei caratteri sessuali.
L'interpretazione della norma deve muovere dalla circostanza per cui il diritto all'identità di genere si colloca senza dubbio nel novero dei diritti inviolabili che compongono il profilo personale e relazionale della dignità
2 R.G. 4050/2025
umana e che contribuiscono allo sviluppo equilibrato della personalità degli individui (cfr. Cass. Sez. 1, sentenza n. 15138 del 20/07/2015).
In base ad una lettura sistematica della norma, che valorizzi anche quanto stabilito dall'art. 31 co. 4 d.lgs. 150/2011 in punto di autorizzazione all'adeguamento chirurgico dei caratteri sessuali (nella versione risultante da Corte costituzionale, sentenza n. 143 del 23/07/2024), deve ritenersi anzitutto che l'intervento modificativo dei caratteri sessuali primari sia solo una delle possibili tecniche, di per sé tutt'altro che necessaria, attraverso cui conseguire la modificazione richiesta dalla citata legge 164/1982 (Corte costituzionale, sentenza n. 221 del 05/11/2015). Infatti, ciò che la norma richiede, nell'ottica del bilanciamento tra il profilo personalistico dell'identità
e l'interesse pubblicistico alla certezza nelle relazioni giuridiche, è semplicemente l'accertamento, in uno alla serietà e univocità dell'intento, dell'intervenuta oggettiva transizione dell'identità di genere, la quale si estrinseca in una pluralità di aspetti non solo fisici ma anche psicologici e comportamentali (Corte costituzionale, sentenza n. 180 del 13/07/2017).
2.1.- Nel caso di specie, dalla documentazione allegata, emerge che la parte soddisfi pienamente tutti i criteri per la diagnosi di incongruenza di genere (cfr. all. doc. 3, certificazione CSM). Emerge, inoltre, che la parte ha avviato, previa valutazione psicologica favorevole, la terapia ormonale farmacologica di adeguamento sin dal luglio 2024, su prescrizione e sotto il controllo dell'U.O. di Endocrinologia dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria
AN (cfr. all. 2, certificazione endocrinologica).
Al contempo, vi è prova della serietà e dell'univocità del percorso scelto, come può desumersi dal fatto che all'udienza tenutasi dinanzi al giudice delegato, la parte attrice, che si è presentata con tratti tipicamente femminili sia nell'aspetto fisico sia nell'abbigliamento, ha insistito nella richiesta di rettificazione, chiedendone l'accoglimento.
2.2.- La parte ha, inoltre, allegato che da diverso tempo ha scelto quale proprio prenome quello di , nome che la fa sentire a suo agio in Persona_1 quanto aderente all'identità di genere cui sente di appartenere.
3 R.G. 4050/2025
2.3.- Sulla scorta di queste considerazioni può desumersi che sia avvenuto il riallineamento dell'identità fisica a quella psichica e, in definitiva, la transizione irreversibile nel genere femminile.
Deve, pertanto, essere riconosciuto alla parte il diritto alla rettificazione del sesso attribuitole alla nascita e, in via conseguenziale, il diritto alla rettificazione del prenome.
3.- Considerate la natura necessitata della domanda e l'adesione alla domanda del contraddittore istituzionale, le spese di lite devono essere dichiarate irripetibili.
4.- A norma dell'art. 52 co. 2 d.lgs. 163/2003, deve essere disposto, a tutela dei diritti e della dignità della parte attrice, che siano omesse le sue generalità e gli altri suoi dati identificativi in caso di riproduzione della presente sentenza in qualsiasi forma.
P.Q.M.
il Tribunale di Lecce, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulle domande proposte nel giudizio R.G. 4050/2025 introdotto con ricorso del 05/06/2025 da nei confronti Parte_1 del pubblico ministero presso il Tribunale di Lecce, disattesa ogni altra questione, così provvede:
1) ATTRIBUISCE a nata a Galatina in [...] Parte_1
11/01/2001 (atto iscritto nel registro degli atti di nascita del Comune di Galatina al n. 11, parte I, serie A, anno 2001) il sesso femminile e il prenome;
Persona_1
2) ORDINA all'ufficiale dello stato civile del Comune di Galatina di effettuare le corrispondenti rettificazioni nel registro degli atti di nascita;
3) DICHIARA irripetibili le spese di lite;
4) DISPONE, ai sensi dell'art. 52 d.lgs. 196/2003, che, in caso di diffusione della presente sentenza, siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi della parte attrice.
Così deciso a Lecce, camera di consiglio del 28/10/2025.
4 R.G. 4050/2025
Il giudice estensore
CH RA
Il Presidente
UC RE
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LECCE
SECONDA SEZIONE CIVILE
In composizione collegiale, nelle persone dei giudici:
- UC RE Presidente
- AG Di TA Componente
- CH RA Relatore ed estensore pronuncia la seguente
SENTENZA nel procedimento di mutamento di sesso iscritto al n. 4050/2025 R.G. e pendente tra
, parte rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 da avv. Pasqua Manfredi;
-parte attrice- nonché
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Lecce,
-interveniente ex lege-
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Alla luce di quanto strettamente rileva ai fini della decisione, le posizioni delle parti e lo svolgimento del processo possono riassumersi come segue.
1.1.- La parte , non coniugata e senza prole, ha adito Parte_1 questo Tribunale riferendo di riconoscersi nel genere femminile e che, sin dall'infanzia, ha avvertito un estremo disagio rispetto al genere attribuitole alla nascita. Ha dedotto che il disagio è aumentato con l'arrivo della pubertà R.G. 4050/2025
e la comparsa dei caratteri sessuali secondari. Ha allegato, altresì, di aver scelto quale proprio prenome e di essere così riconosciuta Persona_1 nell'ambito sociale di riferimento.
Ha allegato di aver iniziato sin dal giugno 2023 un percorso di transizione di genere prima attraverso il supporto di una psicoterapeuta privata e poi, dal luglio 2024, attraverso l'assunzione della terapia ormonale sostitutiva su prescrizione dell'endocrinologo in servizio presso l'Azienda Ospedaliero-
Universitaria Cisanello di Pisa. Ha riferito, altresì, di essersi sottoposta a visita psicodiagnostica presso il CSM di Galatina ad aprile 2025.
Ha allegato di vivere con serenità e adeguatezza la sua identità di genere a tutti i livelli sociali, presso i quali ha più volte affermato sé stessa come persona transgender.
Ha concluso domandando: a) il mutamento del sesso dal genere maschile a quello femminile con rettifica dell'atto di nascita;
b) la rettifica del prenome da a (ricorso depositato il 05/06/2025). Pt_1 Persona_1
1.2.- Il giudice delegato, con decreto di fissazione dell'udienza di comparizione, ha disposto la comunicazione degli atti al pubblico ministero per il suo intervento in giudizio.
1.3.- In occasione della prima udienza di comparizione del 16/09/2025, all'esito dell'ascolto della parte comparsa personalmente, la parte attrice ha precisato le conclusioni riportandosi a quelle già rassegnate e chiedendo che la causa sia decisa. Il giudice delegato si è dunque riservato di riferire al collegio per la decisione.
1.4.- Il pubblico ministero nulla ha opposto (parere del 25/06/2025).
2.- La domanda di mutamento di sesso è meritevole di accoglimento.
Ai sensi dell'art. 1 l. 164/1982, la rettificazione del sesso attribuito alla nascita può essere effettuata anche in forza di sentenza passata in giudicato che attribuisca alla persona sesso diverso da quello enunciato nell'atto di nascita, a seguito di intervenute modificazioni dei caratteri sessuali.
L'interpretazione della norma deve muovere dalla circostanza per cui il diritto all'identità di genere si colloca senza dubbio nel novero dei diritti inviolabili che compongono il profilo personale e relazionale della dignità
2 R.G. 4050/2025
umana e che contribuiscono allo sviluppo equilibrato della personalità degli individui (cfr. Cass. Sez. 1, sentenza n. 15138 del 20/07/2015).
In base ad una lettura sistematica della norma, che valorizzi anche quanto stabilito dall'art. 31 co. 4 d.lgs. 150/2011 in punto di autorizzazione all'adeguamento chirurgico dei caratteri sessuali (nella versione risultante da Corte costituzionale, sentenza n. 143 del 23/07/2024), deve ritenersi anzitutto che l'intervento modificativo dei caratteri sessuali primari sia solo una delle possibili tecniche, di per sé tutt'altro che necessaria, attraverso cui conseguire la modificazione richiesta dalla citata legge 164/1982 (Corte costituzionale, sentenza n. 221 del 05/11/2015). Infatti, ciò che la norma richiede, nell'ottica del bilanciamento tra il profilo personalistico dell'identità
e l'interesse pubblicistico alla certezza nelle relazioni giuridiche, è semplicemente l'accertamento, in uno alla serietà e univocità dell'intento, dell'intervenuta oggettiva transizione dell'identità di genere, la quale si estrinseca in una pluralità di aspetti non solo fisici ma anche psicologici e comportamentali (Corte costituzionale, sentenza n. 180 del 13/07/2017).
2.1.- Nel caso di specie, dalla documentazione allegata, emerge che la parte soddisfi pienamente tutti i criteri per la diagnosi di incongruenza di genere (cfr. all. doc. 3, certificazione CSM). Emerge, inoltre, che la parte ha avviato, previa valutazione psicologica favorevole, la terapia ormonale farmacologica di adeguamento sin dal luglio 2024, su prescrizione e sotto il controllo dell'U.O. di Endocrinologia dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria
AN (cfr. all. 2, certificazione endocrinologica).
Al contempo, vi è prova della serietà e dell'univocità del percorso scelto, come può desumersi dal fatto che all'udienza tenutasi dinanzi al giudice delegato, la parte attrice, che si è presentata con tratti tipicamente femminili sia nell'aspetto fisico sia nell'abbigliamento, ha insistito nella richiesta di rettificazione, chiedendone l'accoglimento.
2.2.- La parte ha, inoltre, allegato che da diverso tempo ha scelto quale proprio prenome quello di , nome che la fa sentire a suo agio in Persona_1 quanto aderente all'identità di genere cui sente di appartenere.
3 R.G. 4050/2025
2.3.- Sulla scorta di queste considerazioni può desumersi che sia avvenuto il riallineamento dell'identità fisica a quella psichica e, in definitiva, la transizione irreversibile nel genere femminile.
Deve, pertanto, essere riconosciuto alla parte il diritto alla rettificazione del sesso attribuitole alla nascita e, in via conseguenziale, il diritto alla rettificazione del prenome.
3.- Considerate la natura necessitata della domanda e l'adesione alla domanda del contraddittore istituzionale, le spese di lite devono essere dichiarate irripetibili.
4.- A norma dell'art. 52 co. 2 d.lgs. 163/2003, deve essere disposto, a tutela dei diritti e della dignità della parte attrice, che siano omesse le sue generalità e gli altri suoi dati identificativi in caso di riproduzione della presente sentenza in qualsiasi forma.
P.Q.M.
il Tribunale di Lecce, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulle domande proposte nel giudizio R.G. 4050/2025 introdotto con ricorso del 05/06/2025 da nei confronti Parte_1 del pubblico ministero presso il Tribunale di Lecce, disattesa ogni altra questione, così provvede:
1) ATTRIBUISCE a nata a Galatina in [...] Parte_1
11/01/2001 (atto iscritto nel registro degli atti di nascita del Comune di Galatina al n. 11, parte I, serie A, anno 2001) il sesso femminile e il prenome;
Persona_1
2) ORDINA all'ufficiale dello stato civile del Comune di Galatina di effettuare le corrispondenti rettificazioni nel registro degli atti di nascita;
3) DICHIARA irripetibili le spese di lite;
4) DISPONE, ai sensi dell'art. 52 d.lgs. 196/2003, che, in caso di diffusione della presente sentenza, siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi della parte attrice.
Così deciso a Lecce, camera di consiglio del 28/10/2025.
4 R.G. 4050/2025
Il giudice estensore
CH RA
Il Presidente
UC RE
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