Art. 2. Piano quinquennale
In relazione alle finalita' che il piano quinquennale di sviluppo intende perseguire a termini dell'articolo 1 ed in conformita' alle direttive che saranno annualmente determinate in applicazione dell'articolo 3, il Ministro per l'agricoltura e per le foreste e' autorizzato ad assumere iniziative e ad attuare programmati interventi diretti a:
istituire un servizio d'indagine per il permanente e sistematico accertamento dei fenomeni di mercato ed un parallelo articolato servizio d'informazione e di orientamento per gli operatori agricoli, assicurando la collaborazione degli organismi rappresentativi dei vari settori della produzione e delle varie categorie agricole interessate;
potenziare la sperimentazione agraria, adeguandone i mezzi strumentali ed i programmi di ricerca applicata;
incrementare l'attivita' dimostrativa, e di assistenza tecnica in stretta correlazione alle acquisizioni sperimentali ed alle tendenze di mercato;
promuovere un ampio processo di ammodernamento delle strutture ed attrezzature aziendali ed interaziendali, con particolare riguardo a quelle connesse a piani di riconversione produttiva e di miglioramento delle condizioni di vita dei lavoratori, mediante idonei incentivi soprattutto rivolti ad ampliare l'area di trasformazione fondiaria ed agraria nelle zone mezzadrili, in quelle depresse e nelle aziende familiari, nonche' a sviluppare la pratica irrigua, la viabilita' minore e le reti di approvvigionamento idrico ed elettrico;
realizzare un piu' elevato grado di occupazione agricola, in rapporto alla distribuzione della forza di lavoro agricola nel territorio nazionale e all'andamento dell'occupazione;
intensificare l'attivita' di miglioramento delle produzioni di pregio e di difesa delle colture dalle cause nemiche;
agevolare ed accelerare il risanamento e l'incremento del patrimonio zootecnico ed i connessi lavori di riassetto colturale, mediante particolari coordinate agevolazioni contributive e creditizie;
accrescere la meccanizzazione rendendola accessibile, in particolare, alle piccole aziende;
promuovere, mediante adeguate incentivazioni ed interventi, il consolidamento ed il massimo sviluppo della cooperazione agricola, riconoscendo in essa uno strumento fondamentale di progresso sociale ed economico;
ridurre i costi di esercizio anche mediante la provvista di capitali a basso tasso d'interesse, soprattutto a favore di cooperative e di piccole e medie imprese impegnate in attivita' di trasformazione;
valorizzare la produzione agricola agevolando la costruzione e la gestione di impianti di lavorazione, trasformazione e vendita di prodotti agricoli, organizzati su base cooperativa e provvedendo anche alla diretta costruzione di impianti similari di interesse nazionale, nonche' a favorire la costituzione di scorte e la regolare immissione dei prodotti sui mercati in periodi di sfavorevole congiuntura.
Nell'ambito delle finalita' del piano quinquennale, il Ministro per l'agricoltura, e per le foreste e' altresi' autorizzato, secondo le norme di cui agli articoli seguenti, ad attuare gli interventi previsti per i settori della bonifica e della irrigazione, nonche' quelli concernenti la formazione ed il consolidamento della proprieta' contadina anche nei comprensori di riforma fondiaria.
In relazione alle finalita' che il piano quinquennale di sviluppo intende perseguire a termini dell'articolo 1 ed in conformita' alle direttive che saranno annualmente determinate in applicazione dell'articolo 3, il Ministro per l'agricoltura e per le foreste e' autorizzato ad assumere iniziative e ad attuare programmati interventi diretti a:
istituire un servizio d'indagine per il permanente e sistematico accertamento dei fenomeni di mercato ed un parallelo articolato servizio d'informazione e di orientamento per gli operatori agricoli, assicurando la collaborazione degli organismi rappresentativi dei vari settori della produzione e delle varie categorie agricole interessate;
potenziare la sperimentazione agraria, adeguandone i mezzi strumentali ed i programmi di ricerca applicata;
incrementare l'attivita' dimostrativa, e di assistenza tecnica in stretta correlazione alle acquisizioni sperimentali ed alle tendenze di mercato;
promuovere un ampio processo di ammodernamento delle strutture ed attrezzature aziendali ed interaziendali, con particolare riguardo a quelle connesse a piani di riconversione produttiva e di miglioramento delle condizioni di vita dei lavoratori, mediante idonei incentivi soprattutto rivolti ad ampliare l'area di trasformazione fondiaria ed agraria nelle zone mezzadrili, in quelle depresse e nelle aziende familiari, nonche' a sviluppare la pratica irrigua, la viabilita' minore e le reti di approvvigionamento idrico ed elettrico;
realizzare un piu' elevato grado di occupazione agricola, in rapporto alla distribuzione della forza di lavoro agricola nel territorio nazionale e all'andamento dell'occupazione;
intensificare l'attivita' di miglioramento delle produzioni di pregio e di difesa delle colture dalle cause nemiche;
agevolare ed accelerare il risanamento e l'incremento del patrimonio zootecnico ed i connessi lavori di riassetto colturale, mediante particolari coordinate agevolazioni contributive e creditizie;
accrescere la meccanizzazione rendendola accessibile, in particolare, alle piccole aziende;
promuovere, mediante adeguate incentivazioni ed interventi, il consolidamento ed il massimo sviluppo della cooperazione agricola, riconoscendo in essa uno strumento fondamentale di progresso sociale ed economico;
ridurre i costi di esercizio anche mediante la provvista di capitali a basso tasso d'interesse, soprattutto a favore di cooperative e di piccole e medie imprese impegnate in attivita' di trasformazione;
valorizzare la produzione agricola agevolando la costruzione e la gestione di impianti di lavorazione, trasformazione e vendita di prodotti agricoli, organizzati su base cooperativa e provvedendo anche alla diretta costruzione di impianti similari di interesse nazionale, nonche' a favorire la costituzione di scorte e la regolare immissione dei prodotti sui mercati in periodi di sfavorevole congiuntura.
Nell'ambito delle finalita' del piano quinquennale, il Ministro per l'agricoltura, e per le foreste e' altresi' autorizzato, secondo le norme di cui agli articoli seguenti, ad attuare gli interventi previsti per i settori della bonifica e della irrigazione, nonche' quelli concernenti la formazione ed il consolidamento della proprieta' contadina anche nei comprensori di riforma fondiaria.