Articolo 2 della Legge 2 giugno 1961, n. 454
Articolo 1Articolo 3
Versione
25 giugno 1961
Art. 2. Piano quinquennale

In relazione alle finalita' che il piano quinquennale di sviluppo intende perseguire a termini dell'articolo 1 ed in conformita' alle direttive che saranno annualmente determinate in applicazione dell'articolo 3, il Ministro per l'agricoltura e per le foreste e' autorizzato ad assumere iniziative e ad attuare programmati interventi diretti a:
istituire un servizio d'indagine per il permanente e sistematico accertamento dei fenomeni di mercato ed un parallelo articolato servizio d'informazione e di orientamento per gli operatori agricoli, assicurando la collaborazione degli organismi rappresentativi dei vari settori della produzione e delle varie categorie agricole interessate;
potenziare la sperimentazione agraria, adeguandone i mezzi strumentali ed i programmi di ricerca applicata;
incrementare l'attivita' dimostrativa, e di assistenza tecnica in stretta correlazione alle acquisizioni sperimentali ed alle tendenze di mercato;
promuovere un ampio processo di ammodernamento delle strutture ed attrezzature aziendali ed interaziendali, con particolare riguardo a quelle connesse a piani di riconversione produttiva e di miglioramento delle condizioni di vita dei lavoratori, mediante idonei incentivi soprattutto rivolti ad ampliare l'area di trasformazione fondiaria ed agraria nelle zone mezzadrili, in quelle depresse e nelle aziende familiari, nonche' a sviluppare la pratica irrigua, la viabilita' minore e le reti di approvvigionamento idrico ed elettrico;
realizzare un piu' elevato grado di occupazione agricola, in rapporto alla distribuzione della forza di lavoro agricola nel territorio nazionale e all'andamento dell'occupazione;
intensificare l'attivita' di miglioramento delle produzioni di pregio e di difesa delle colture dalle cause nemiche;
agevolare ed accelerare il risanamento e l'incremento del patrimonio zootecnico ed i connessi lavori di riassetto colturale, mediante particolari coordinate agevolazioni contributive e creditizie;
accrescere la meccanizzazione rendendola accessibile, in particolare, alle piccole aziende;
promuovere, mediante adeguate incentivazioni ed interventi, il consolidamento ed il massimo sviluppo della cooperazione agricola, riconoscendo in essa uno strumento fondamentale di progresso sociale ed economico;
ridurre i costi di esercizio anche mediante la provvista di capitali a basso tasso d'interesse, soprattutto a favore di cooperative e di piccole e medie imprese impegnate in attivita' di trasformazione;
valorizzare la produzione agricola agevolando la costruzione e la gestione di impianti di lavorazione, trasformazione e vendita di prodotti agricoli, organizzati su base cooperativa e provvedendo anche alla diretta costruzione di impianti similari di interesse nazionale, nonche' a favorire la costituzione di scorte e la regolare immissione dei prodotti sui mercati in periodi di sfavorevole congiuntura.
Nell'ambito delle finalita' del piano quinquennale, il Ministro per l'agricoltura, e per le foreste e' altresi' autorizzato, secondo le norme di cui agli articoli seguenti, ad attuare gli interventi previsti per i settori della bonifica e della irrigazione, nonche' quelli concernenti la formazione ed il consolidamento della proprieta' contadina anche nei comprensori di riforma fondiaria.
Entrata in vigore il 25 giugno 1961
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