Articolo 7 della Legge 26 luglio 1975, n. 354
Articolo 5Articolo 8
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24 agosto 1975
Art. 7. Vestiario e corredo

Ciascun soggetto e' fornito di biancheria, di vestiario e di effetti di uso in quantita' sufficiente, in buono stato di conservazione e di pulizia e tali da assicurare la soddisfazione delle normali esigenze di vita.
L'abito e' di tessuto a tinta unita e di foggia decorosa.
E' concesso l'abito di lavoro quando e' reso necessario
dall'attivita' svolta.
Gli imputati e i condannati a pena detentiva inferiore ad un anno possono indossare abiti di loro proprieta', purche' puliti e convenienti. L'abito fornito agli imputati deve essere comunque diverso da quello dei condannati e degli internati.
I detenuti e gli internati possono essere ammessi a far uso di corredo di loro proprieta' e di oggetti che abbiano particolare valore morale o affettivo.
Entrata in vigore il 24 agosto 1975
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