Ordinanza cautelare 22 dicembre 2022
Sentenza 5 giugno 2023
Accoglimento
Sentenza 18 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 18/02/2025, n. 1374 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 1374 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01374/2025REG.PROV.COLL.
N. 07593/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7593 del 2023, proposto dal
Ministero delle Imprese e del Made in Italy, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
contro
Società Consortile Sagro VE Arl, non costituita in giudizio;
nei confronti
Unione Italiana delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura – Unioncamere, non costituita in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo - sezione staccata di Pescara (Sezione Prima) n. 00236/2023, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 febbraio 2025 il Cons. Stefano Lorenzo Vitale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
La Società Consortile GR TI A R.L. ha avanzato al Ministero dello Sviluppo Economico (ora Ministero delle Imprese e del Made in Italy) domanda di assegnazione del contributo ai sensi dell’art. 9 del Decreto del Direttore generale della Direzione generale per gli incentivi alle imprese 30 luglio 2021, recante disposizioni attuative per l’assegnazione delle risorse residue dei patti territoriali, ai sensi dell’art. 28, comma 3, del D.L. n. 34/2019 e del decreto interministeriale del 30 novembre 2020.
Con nota recante comunicazione dei motivi ostativi, ex art. 10-bis l. n. 241 del 1990, del 24 agosto 2022, il Ministero dello Sviluppo Economico ha comunicato che “ il Soggetto Gestore dell’intervento agevolativo – Unioncamere, nell’ambito dell’attività istruttoria di cui all’art. 3 del Decreto del Direttore generale della Direzione generale per gli incentivi alle imprese 30 luglio 2021, ha trasmesso alla scrivente le risultanze di tale attività, evidenziando che non sono state soddisfatte tutte le condizioni ai fini del prosieguo dell’iter agevolativo. In particolare, non risulta che il soggetto in indirizzo avesse, al momento della presentazione della domanda, la qualifica di Soggetto responsabile, ai sensi del regolamento 2 approvato con DM n. 320 del 31 luglio 2000 (GU n. 260 del 7 novembre 2000), come previsto dall’art. 1, lettera z), e dall’art. 5, comma 1 e seguenti del decreto in oggetto. Codesta società non ha fornito evidenza documentale della sottoscrizione dell’apposito disciplinare concernente i compiti gestionali e le responsabilità del Responsabile unico di contratto d’area e del Soggetto responsabile di Patto territoriale, ai sensi del suddetto regolamento. Pertanto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 10 bis della Legge 241/1990 e ss.mm.ii., si comunica l’avvio del procedimento di non ammissione alle agevolazioni dell’istanza in oggetto ”.
La Soc. Cons. GR TI A R.L. ha controdedotto con nota del 31 agosto 2022, ribadendo il possesso dei requisiti soggettivi e oggettivi per l’ammissione alla fase di valutazione dell’apposita Commissione, in quanto: l’interessato sarebbe stato indicato come Soggetto Intermediario Locale del Sottoprogramma 9 “AN VE” nel Programma Operativo Multiregionale; i compiti e gli obblighi specificati nel POM paragrafo 4.12.1 sarebbero coincidenti con quelli caratteristici dei “soggetti responsabili” di Patti territoriali “nazionali”; in sintesi, non essendo tenuto l’istante a seguire le procedure ordinarie previste per tali ultimi soggetti, non sarebbe stato tenuto a sottoscrivere l’apposito disciplinare.
Con successivo provvedimento del 19 ottobre 2022, il Ministero dello Sviluppo Economico ha definitivamente rigettato la domanda di agevolazione presentata da parte della Soc. Cons. GR TI A R.L.
A fondamento del predetto diniego il Ministero ha posto la seguente motivazione: “ Si rivelano inaccoglibili le deduzioni dell’interessato, compendiate nelle note presentate, in quanto in ragione della mancata preventiva sottoscrizione del sopracitato disciplinare, correlata alla mancata assunzione della qualifica specifica di “soggetto responsabile”, determina la carenza del requisito di ammissibilità previsto dal combinato disposto degli artt. 1, lettera z), e 5 del Bando; del resto, dai controlli negli archivi del Ministero, la società consortile AN VE a r.l. non è risultata figurare tra i soggetti responsabili operativi per i Patti territoriali già agevolati da questa Amministrazione ”.
Con ricorso depositato il 30 novembre 2022, la Soc. Cons. GR TI A R.L. ha impugnato dinanzi al T.A.R. per l’Abruzzo – Sezione staccata di Pescara, domandandone l’annullamento, il predetto provvedimento di esclusione del 19 ottobre 2022 del Ministero dello Sviluppo Economico ed i relativi atti presupposti.
A sostegno del ricorso di primo grado, il rciorrente ha dedotto un unico articolato motivo rubricato come segue: “violazione e falsa applicazione del Decreto del 30 luglio 2021 del Ministero dello Sviluppo Economico, Direzione Generale per gli Incentivi alle Imprese; violazione e falsa applicazione delibere CIPE n. 71 del 1998 e n. 50 del 21 aprile 1999 e Decreto Direttoriale n. 1029 del 1° aprile 1999; violazione e falsa applicazione dell’art. 28 del D.L. 30 aprile 2019 n. 34; eccesso di potere – – difetto di istruttoria – carenza dei presupposti in fatto e diritto – manifesta erroneità – irragionevolezza”.
L’Amministrazione si è costituita in giudizio per resistere al ricorso ex adverso proposto.
Il T.A.R. Abruzzo, con ordinanza pubblicata il 22 dicembre 2022, ha rigettato l’istanza cautelare.
Ad esito del relativo giudizio, l’adito T.A.R., con la sentenza ora appellata, ha accolto il ricorso e, per l’effetto, ha annullato il provvedimento oggetto dell’impugnazione.
Con ricorso notificato l’11 settembre 2023 e depositato il 20 settembre 2023, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha proposto appello avverso la suddetta sentenza chiedendone l’annullamento e/o la riforma.
In particolare, il Ministero ha affidato il gravame ai motivi così rubricati:
1) sulla sopravvenuta carenza di interesse in considerazione dell’approvazione e pubblicazione della graduatoria definitiva delle domande per l’assegnazione dei contributi quale motivo di improcedibilità del ricorso di primo grado;
2) sulla qualifica di soggetto responsabile, quale requisito di ammissibilità della domanda.
All’udienza pubblica del 13 febbraio 2025 la causa è stata introitata per la decisione.
DIRITTO
Deve prioritariamente essere esaminato il primo motivo di appello, che risulta fondato.
Il ricorso di primo grado è divenuto improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse in conseguenza della mancata impugnazione, a quanto consta nel presente giudizio, della graduatoria definitiva.
Detta graduatoria, come dedotto dalla difesa erariale, è stata pubblicata il 18 aprile 2023 sul sito web del Ministero ed un comunicato recante l’approvazione della graduatoria è stato altresì pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 22 aprile 2023, depositata dall’appellante.
Per consolidato orientamento della giurisprudenza amministrativa, la mancata impugnazione della graduatoria finale di un concorso si risolve in un profilo di improcedibilità del ricorso rivolto avverso il provvedimento di esclusione dallo stesso ovvero della non ammissione alle prove successive, in quanto, pur appartenendo alla stessa sequenza procedimentale in cui si colloca l’atto che determina la lesione del ricorrente, non ne costituisce conseguenza inevitabile, atteso che la sua adozione implica nuove ed ulteriori valutazioni di interessi, anche di una pluralità di soggetti terzi rispetto al rapporto in origine controverso. (Cons. Stato, sez. II, 08/11/2024, n. 8935; Cons. Stato, sez. V, 01/10/2024, n. 7888). Pertanto, in caso di giudizio avente ad oggetto l’impugnazione dell’esclusione da una procedura selettiva, la graduatoria definitiva di merito, se diviene inoppugnabile perché non tempestivamente gravata in giudizio, non consente al ricorrente di poter trarre alcuna concreta utilità dall’accoglimento del gravame proposto (Cons. Stato, sez. VI, 6/12/2024, n. 9772).
Di conseguenza, l’appello deve essere accolto e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, il ricorso di primo grado deve essere dichiarato improcedibile.
Considerata la definizione in rito del giudizio, considerato che il termine per impugnare la graduatoria definitiva è spirato dopo la pubblicazione della sentenza appellata e considerato che nel grado di appello l’appellata non si è costituita, le spese del doppio grado possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, dichiara improcedibile il ricorso di primo grado.
Spese del doppio grado compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 febbraio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Sergio De Felice, Presidente
Roberto Caponigro, Consigliere
Giovanni Gallone, Consigliere
Roberta Ravasio, Consigliere
Stefano Lorenzo Vitale, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Stefano Lorenzo Vitale | Sergio De Felice |
IL SEGRETARIO