Sentenza 7 ottobre 2013
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- 1. Corte di cassazionehttps://www.eius.it/articoli/
ESPOSIZIONE DEL FATTO 1. Con sentenza depositata l'11 ottobre 2010, la Corte d'appello di Torino, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, ha condannato Nicola V., titolare dell'omonima ditta individuale, a pagare all'INPS, in proprio e quale mandatario della SCCCI s.p.a., i contributi dovuti sulle somme corrisposte ai propri dipendenti a titolo di indennità di trasferta nella misura di cui all'art. 51, comma 6, del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (Testo unico delle imposte sui redditi - TUIR). 2. La Corte territoriale, per quel che qui interessa, ha sottolineato che: a) l'INPS ha impugnato la sentenza di primo grado esclusivamente nella parte attinente al mancato …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 07/10/2013, n. 22796 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 22796 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MIANI CANEVARI Fabrizio - Presidente -
Dott. IANNIELLO Antonio - Consigliere -
Dott. FILABOZZI Antonio - Consigliere -
Dott. PAGETTA Antonella - Consigliere -
Dott. MAROTTA Caterina - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 18799-2010 proposto da:
LA OG [...], già titolare di "LA AN e LA MP S.R.L. 09436730018 in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA VITTORIA COLONNA 32, presso lo studio dell'avvocato MENGHINI MARIO, che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato GATTI ROBERTO, giusta delega in atti;
- ricorrenti -
contro
I.N.A.I.L. - ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE
CONTRO
GLI INFORTUNI SUL LAVORO 01165400589, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA IV NOVEMBRE 144, presso lo studio degli avvocati FRASCONÀ LORELLA, CATALANO GIANDOMENICO, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 133/2010 della CORTE D'APPELLO di TORINO, depositata il 29/03/2010 R.G.N. 87/2009;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27/06/2013 dal Consigliere Dott. CATERINA MAROTTA;
udito l'Avvocato DE MICHELI CINZIA per delega GATTI ROBERTO;
udito l'Avvocato CATALANO GIANDOMENICO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MATERA Marcello che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Corte di appello, giudice del lavoro, di Torino, pur non condividendo la pronuncia del Tribunale di Torino, che aveva ritenuto improcedibile il ricorso proposto da ER LA e dalla LA NT s.r.l. nei confronti dell'I.N.A.I.L. per mancato espletamento del tentativo di conciliazione, considerava, nel merito, non fondata la domanda. In particolare la Corte territoriale, richiamato il contenuto del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 48, commi 5 e 6, come modificato dal D.Lgs. n. 314 del 1997, art. 3, riteneva che fossero dovute, nei confronti dell'Istituto, le somme portate dal certificato di variazione della PAT (Posizione Assicurativa Territoriale) in relazione a quella che viene definita quale "indennità di trasferta" in quanto nella specie non si trattava di vere e proprie trasferte (nel senso di occasionale svolgimento dell'attività lavorativa fuori dalla normale sede di lavoro) bensì di lavoratori (cd. "trasfertisti") chiamati a rendere la loro attività sempre in luoghi diversi.
Per la cassazione di tale sentenza ER LA e la LA NT s.r.l. propongono ricorso affidato a tre motivi cui l'I.N.A.I.L. resiste con controricorso.
I ricorrenti hanno depositato in data 5/6/2013 istanza di rimessione alla Sezioni unite, ai sensi dell'art. 376 c.p.c., comma 2, con riguardo alla particolare importanza della questione afferente il regime tributario delle maggiorazioni dei dipendenti per trasferte o missioni.
In ordine a detta istanza il Presidente Aggiunto, con provvedimento del 12/6/2013, ha disposto che si pronunci il presente collegio. L'I.N.A.I.L. ha depositato memoria ai sensi dell'art. 378 cod. proc. civ.. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo i ricorrenti denunciano: "Violazione e falsa applicazione di norme di diritto (art. 360 c.p.c., n. 3) in riferimento al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 48, come modificato dal D.Lgs. 2 settembre 1997, n. 314 (oggi; art. 51 T.U.I.R.). Si dolgono dell'interpretazione della normativa di riferimento adottata dalla Corte territoriale e, in particolare, sostengono che l'art. 48, al comma 5, su richiamato non richiede come affermato nella sentenza impugnata - il carattere della occasionalità delle trasferte o missioni per la relativa esenzione contributiva (e la conseguente variazione della PAT). In altre parole, il presupposto ermeneutico viziato sarebbe rappresentato dal fatto che la differenza tra il regime fiscale e contributivo dei lavoratori rispettivamente contemplati nel suddetto art. 48, ai commi 5 e 6 non è, come affermato dalla Corte territoriale, la modalità della prestazione, ma la modalità di erogazione del compenso per le trasferte: si tratta cioè di stabilire se il compenso è corrisposto solo in occasione della trasferta ovvero come componente predeterminata della retribuzione, sganciata dalla effettiva effettuazione della trasferta. La tesi dei ricorrenti sarebbe confermata dagli stessi indirizzi della Pubblica amministrazione ed in particolare dalla Circolare del Ministero delle Finanze del 23 dicembre 1997, n. 326/E e dalla successiva n. 101/E del 19 maggio 2000, dalla nota del Ministero del Lavoro del 20/6/2008 prot. 25/1/20080008287 e dallo stesso messaggio dell'I.N.P.S. del 5 dicembre 2008 n. 27271.
2. Con il secondo motivo i ricorrenti denunciano: "Falsa applicazione di legge (art. 360 c.p.c., n. 3) in riferimento all'art. 51 T.U.I.R., comma 6. Insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto decisivo per la controversia (art. 360 c.p.c., n. 3)". Sostengono che, anche volendo seguire il ragionamento della Corte di appello, ugualmente la disciplina applicata non potrebbe riguardare la presente fattispecie per non essere i dipendenti della LA NT s.r.l. (già ditta individuale LA ER) tenuti per contratto ad espletare la propria attività lavorativa in luoghi sempre diversi e variabili. La diversa affermazione della Corte territoriale - effettuata dopo aver dato atto dell'esistenza presso la sede del datore di lavoro di una "piccola officina" alla quale non era addetto "personale specifico", quest'ultimo occupato "costantemente ed unicamente in attività esterne", e dell'impegno della ditta nei lavori fuori provincia "quantificabile in circa P80% del lavoro complessivo" - sarebbe del tutto apodittica e illogica.
3. Con il terzo motivo i ricorrenti denunciano: "Violazione e falsa applicazione di legge (art. 360 c.p.c., n. 3) in riferimento agli artt. 2697 e 2700 cod. civ., artt. 115, 420, 421 e 437 cod. proc. civ.". Sostengono che, per la ricostruzione dei fatti, la Corte
territoriale avrebbe valorizzato quanto riportato dagli ispettori dell'I.N.P.S. nel verbale di accertamento, mentre avrebbe ignorato la maggior parte delle deposizioni dei lavoratori interessati e non avrebbe dato rilievo al fatto che l'I.N.A.I.L. (limitandosi a fare riferimento alle risultanze del suddetto verbale) non avrebbe ottemperato all'onere della prova a suo carico in ordine alla sussistenza degli estremi della fattispecie sulla cui base erano state richieste le somme portate nel certificato di variazione della PAT.
4. I motivi di ricorso - da trattare congiuntamente, data la loro intima connessione - appaiono palesemente da non accogliere sulla base dei principi da questa Corte affermati nelle decisioni del 28 marzo 2008, n. 8136, 26 febbraio 2013, n. 4837; 23/01/2013, n. 1620, 13/01/2012 n. 396 e qui condivisi, in ciò ritenendosi assorbita la decisione sull'istanza di assegnazione alle Sezioni unite, formulata ai sensi dell'art. 376 cod. proc. civ. e art. 139 disp. att. cod. proc. civ., che, peraltro, rappresenta un mero sollecito all'esercizio di poteri discrezionali (Cass. 27 maggio 1946, n. 671), il quale, non solo non è soggetto ad un obbligo di motivazione, ma non deve neppure manifestarsi necessariamente in uno specifico esame e rigetto dell'istanza (così Cass. 21 maggio 2012, n. 8016; id. 14 gennaio 2003, n. 359). Il regime fiscale e contributivo previsto per l'indennità di trasferta (situazione caratterizzata, a parte la denominazione adottata, dal mutamento temporaneo del luogo di esecuzione della prestazione, nell'interesse e su disposizione unilaterale del datore di lavoro) è stato dettato, ratione temporis, prima dal D.P.R. n.917 del 1986, art. 48, comma 4 - modificato dal D.L. n. 41 del 1995, art. 33, comma 3, convertito con modificazioni dalla L. n. 85 del 1995 - e, poi, a decorrere dal 1 gennaio 1998, dal citato D.P.R. n.
917, art. 48, commi 5 e 6, nel testo sostituito dal D.Lgs. n. 314 del 1997, art. 3 e, da ultimo, dall'art. 51, comma 5 e 6, del nuovo
T.U.I.R., introdotto dal D.Lgs. n. 344 del 2003, art. 1, in vigore dal 1 gennaio 2004.
Il suindicato art. 48, nel testo sostituito dal D.Lgs. n. 314 del 1997, art. 3, al comma 6 stabilisce che: "Le indennità e le maggiorazioni di retribuzione spettanti ai lavoratori tenuti per contratto all'espletamento delle attività lavorative in luoghi sempre variabili e diversi, anche se corrisposte con carattere di continuità, le indennità di navigazione e di volo previste dalla legge o dal contratto collettivo ... concorrono a formare il reddito nella misura del 50 per cento del loro ammontare La società ricorrente censura, con i suindicati motivi, la valutazione della Corte di appello di Torino relativa alla applicabilità del suddetto comma 6 dell'articolo citato all'indennità di trasferta da essa corrisposta ai dipendenti in oggetto, assunti presso la sede di Settimo Torinese, Strada della Merla 49/C3, della azienda, che si occupa di impiantistica e più precisamente di installazione, manutenzione, riparazione impianti di climatizzazione e riscaldamento, attività da effettuarsi in luoghi sempre differenti presso i diversi clienti. La società sostiene, infatti, che al caso in esame sarebbe applicabile l'art. 51, comma 5, del nuovo T.U.I.R., sulla base delle seguenti considerazioni, trascurate o sottovalutate dalla Corte territoriale: 1) la sopra citata circolare del Ministero delle Finanze del 1997 è stata ritenuta applicabile anche in materia di retribuzione previdenziale dal messaggio dell'I.N.P.S. 5 dicembre 2008, 27271, secondo il quale, sulla base della disciplina dell'art. 51, comma 6, del T.U.I.R., costituirebbe elemento riconducibile al trasfertismo la corresponsione di una indennità o maggiorazioni della retribuzione in relazione allo svolgimento dell'attività lavorativa in luoghi sempre variabili, senza distinguere se il dipendente si è effettivamente recato in trasferta e dove questa si è svolta;
2) "trasfertista" ai sensi della norma indicata sarebbe unicamente il dipendente che: a) per contratto non ha una sede di lavoro prestabilita;
b) riceve una indennità di trasferta per tutti i giorni di lavoro retribuiti;
c) indipendentemente dall'essersi recato o meno in trasferta;
3) gli operai di cui si tratta sono stati assunti con sede di lavoro stabilita consensualmente, la loro indennità non è fissa ma variabile in relazione alla destinazione e viene corrisposta solo quando il dipendente sia effettivamente in trasferta.
Come già affermato da questa Corte nelle decisioni sopra citate, l'unico problema da risolvere è quello (che compete esclusivamente all'autorità giudiziaria) della interpretazione delle pertinenti norme di legge citate, dettate in una materia (quella della definizione della retribuzione contributiva previdenziale) - in cui il contratto collettivo, come quello individuale, non hanno possibilità di incidere -.
I fatti cui applicare la disciplina indicata sono infatti pacifici, non avendo l'Istituto mai contestato ne' che i dipendenti siano stati assunti presso l'indicata sede aziendale ne' che gli stessi vengano inviati a svolgere l'attività presso i clienti dislocati in varie località percependo l'indennità di trasferta solo quando si recano in località situate ad una certa distanza dalla sede aziendale. Diversamente da quanto sostenuto dai ricorrenti attraverso il richiamo alla citata circolare del Ministero delle finanze e al messaggio dell'I.N.P.S., l'art. 51, comma 6, del T.U.I.R. (al pari del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 48, come modificato dal D.Lgs. 2 settembre 1997, n. 314) non richiede per la sua applicazione che le indennità e le maggiorazioni ivi previste siano corrisposte in maniera fissa e continuativa, anche indipendentemente dalla effettuazione della trasferta e dal tipo di essa.
Infatti, come ha esattamente rilevato anche la Corte territoriale, la norma indica come eventuale tale rigida continuità ("anche se"), mentre concentra il proprio nucleo percettivo significativo, in rapporto a quello del precedente comma, nel dato relativo ad una erogazione corrispettiva dell'obbligo contrattuale assunto dal dipendente di espletare normalmente le proprie attività lavorative in luoghi sempre variabili e diversi e quindi al di fuori di una qualsiasi sede di lavoro prestabilita. Sede di lavoro, appunto, e non mera sede di assunzione o comunque luogo in cui il dipendente non è chiamato a svolgere normalmente la propria attività lavorativa e costituente sostanzialmente mero riferimento per la gestione burocratica del rapporto di lavoro ovvero per l'esecuzione di compiti preparatori rispetto alle mansioni svolte.
Questo essendo il significato della norma alla stregua del dato testuale e dello scopo perseguito dal legislatore (di trattare, al riguardo, in maniera differenziata chi per mestiere svolge la propria prestazione lavorativa subordinata in località sempre diverse, mentre il dato formale della assunzione in una determinata località, se questa non è anche la sede di lavoro non intercetta alcuna ragione di una differenziazione di trattamento), di essa la Corte territoriale ha fatto corretta applicazione al caso esaminato. In proposito, la Corte torinese ha, infatti, verificato (con accertamento di fatto di cui non sono stati lamentati vizi logici ne' giuridici, ne' la mancata considerazione di circostanze decisive, quindi incensurabile in questa sede) che il lavoro dei dipendenti in argomento veniva normalmente svolto in luoghi variabili e diversi e che la sede aziendale era solo utilizzata per la mera predisposizione di quanto occorrente, ogni mattina, prima di partire per i vari cantieri di lavoro, ed ha correttamente ritenuto irrilevante, sul piano considerato, le modalità di erogazione dell'indennità ovvero la sua non continuità (si veda, in tal senso, oltre alla già citata Cass. 13 gennaio 2012, n. 396, anche Cass. 25 gennaio 2012, n. 3824).
5. Sulla base delle esposte considerazioni, nelle quali tutte le altre eccezioni o obiezioni devono considerarsi assorbite, in conclusione, il ricorso va rigettato.
6. In applicazione del principio della soccombenza, i ricorrenti vanno condannati al pagamento, in favore dell'I.N.A.I.L., delle spese processuali del presente giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
condanna i ricorrenti al pagamento, in favore dell'I.N.A.I.L., delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in Euro 50,00 per esborsi ed Euro 3.200,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge. Così deciso in Roma, il 27 giugno 2013.
Depositato in Cancelleria il 7 ottobre 2013