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Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 23/10/2025, n. 1283 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 1283 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
n. 1826/2024 r.g.a.c.
TRIBUNALE DI BENEVENTO
I SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott. Leonardo Papaleo considerato che la causa è stata chiamata all'odierna udienza del 23.10.2025 per la decisione ex art. 281 sexies c.p.c.; richiamato l'art. 127 ter c.p.c., introdotto dal decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, di attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206 – recante delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata – in vigore dal 1° gennaio 2023, secondo cui “L'udienza, anche se precedentemente fissata, può essere sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice. Negli stessi casi, l'udienza è sostituita dal deposito di note scritte se ne fanno richiesta tutte le parti costituite.”; considerato che, per il procedimento in esame, si è fatto ricorso alla citata misura;
dato atto della regolare comunicazione del provvedimento alle parti costituite;
lette le note di trattazione scritta depositate;
pronuncia sentenza ai sensi del combinato disposto degli artt. 127 ter e 281 sexies c.p.c..
- Pagina 1 -
n. 1826/2024 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BENEVENTO
I SEZIONE CIVILE in composizione monocratica e nella persona del dott. Leonardo Papaleo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1826 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2024 e vertente
TRA
AVV. , c.f. , rappresentate e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
TO EO ed elett.te dom.to presso il suo studio in San Giorgio del Sannio (Bn), alla via De
Gasperi n. 44
RICORRENTE
E
, c.f. , rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1 C.F._2
AN GA, giusta procura in atti, ed elett.te dom.to presso il suo studio in Benevento, alla via Colonnette
RESISTENTE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso ai sensi dell'art. 281 decies c.p.c. l'istante ha adito il sopra intestato Tribunale, domandando la liquidazione dei compensi professionali in relazione all'attività professionale svolta in favore dell'arch. nel procedimento civile recante n. 3008998/2009 Controparte_1
r.g.a.c. (Tribunale di Benevento – ex sezione distaccata di Guardia Sanframondi), conclusosi con sentenza di rigetto n. 1930/2016 del 8.8.2016.
Si è costituito il resistente, il quale ha eccepito l'estinzione del credito per intervenuta prescrizione presuntiva di cui all'art. 2956 n. 2 c.c..
- Pagina 2 - Il Tribunale osserva.
La domanda va rigettata, dovendo accogliersi l'eccezione sollevata dal resistente.
Invero, come correttamente osservato dalla difesa di quest'ultimo, la prescrizione triennale
(art. 2956 c.c.) per le competenze dovute agli avvocati decorre, ai sensi dell'art. 2957, co. 2,
c.c., tra le varie ipotesi, dalla revoca del mandato, che nella specie, come documentato dal ricorrente, è avvenuta in data 22.12.2016.
Dal suo canto, il ricorrente ha, in sostanza, richiesto il rigetto della predetta eccezione per avere il ammesso l'esistenza del debito (art. 2959 c.c.) nella scrittura privata del CP_1
22.12.2016 con cui ha revocato il mandato al predetto difensore.
Tuttavia, come recentemente affermato da Cass. n. 26286 del 27 settembre 2025, “in tema di prescrizione presuntiva (nella specie, relativamente a compensi per attività professionale), non costituisce motivo di rigetto dell'eccezione, ai sensi dell'art. 2959 c.c., l'ammissione del debitore che l'obbligazione non è stata estinta, qualora la stessa sia resa fuori del giudizio in cui il credito che si assume prescritto venga azionato, rilevando essa, in tal caso, solo ai fini dell'interruzione del corso della prescrizione ex art. 2944 c.c. (Cass. Sez. 6, 18/11/2021, n.
35211; Cass. n. 9509/2012)”.
Ebbene, non emergendo dagli atti del presente giudizio atti interruttivi della prescrizione a far data dal 22.12.2016, deve concludersi che il credito per cui è causa si è prescritto in data
22.12.2019.
Né tantomeno la deduzione con cui il debitore, ferma restando la originaria esistenza del debito, assume che il debito sia stato pagato (par. 2 comparsa) rende inopponibile l'eccezione di prescrizione presuntiva, poiché essa non è incompatibile con la presunta estinzione del debito per decorso del termine, ma ad essa aderisce e la conferma (Cass. nn. 7800/2010,
23751/2018).
La domanda va, quindi, respinta.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in base ai parametri introdotti dal d.m.
n. 147/2022 (scaglione € 5.201 - € 26.000), ai valori medi per le prime due fasi e minimi per la terza, non essendovi stata istruttoria in senso stretto, e per l'ultima, consistita in una reiterazione degli scritti precedenti.
P.Q.M.
1. rigetta la domanda;
2. condanna l'avv. al pagamento, in favore di , delle spese Parte_1 Controparte_1 di lite che liquida in € 3.387,00 per compensi, oltre iva, cpa e rimborso forfettario nella
- Pagina 3 - misura del 15% del compenso, con attribuzione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Benevento, 23.10.2025
IL GIUDICE
Dott. Leonardo Papaleo
L'originale del presente provvedimento è un documento informatico sottoscritto mediante cd. “firma digitale”
[artt. 1, lettera s), 21 e 24 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82] e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 35, comma 1, D. M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D. M.
15 ottobre 2012, n. 209.
- Pagina 4 -
TRIBUNALE DI BENEVENTO
I SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott. Leonardo Papaleo considerato che la causa è stata chiamata all'odierna udienza del 23.10.2025 per la decisione ex art. 281 sexies c.p.c.; richiamato l'art. 127 ter c.p.c., introdotto dal decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, di attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206 – recante delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata – in vigore dal 1° gennaio 2023, secondo cui “L'udienza, anche se precedentemente fissata, può essere sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice. Negli stessi casi, l'udienza è sostituita dal deposito di note scritte se ne fanno richiesta tutte le parti costituite.”; considerato che, per il procedimento in esame, si è fatto ricorso alla citata misura;
dato atto della regolare comunicazione del provvedimento alle parti costituite;
lette le note di trattazione scritta depositate;
pronuncia sentenza ai sensi del combinato disposto degli artt. 127 ter e 281 sexies c.p.c..
- Pagina 1 -
n. 1826/2024 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BENEVENTO
I SEZIONE CIVILE in composizione monocratica e nella persona del dott. Leonardo Papaleo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1826 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2024 e vertente
TRA
AVV. , c.f. , rappresentate e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
TO EO ed elett.te dom.to presso il suo studio in San Giorgio del Sannio (Bn), alla via De
Gasperi n. 44
RICORRENTE
E
, c.f. , rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1 C.F._2
AN GA, giusta procura in atti, ed elett.te dom.to presso il suo studio in Benevento, alla via Colonnette
RESISTENTE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso ai sensi dell'art. 281 decies c.p.c. l'istante ha adito il sopra intestato Tribunale, domandando la liquidazione dei compensi professionali in relazione all'attività professionale svolta in favore dell'arch. nel procedimento civile recante n. 3008998/2009 Controparte_1
r.g.a.c. (Tribunale di Benevento – ex sezione distaccata di Guardia Sanframondi), conclusosi con sentenza di rigetto n. 1930/2016 del 8.8.2016.
Si è costituito il resistente, il quale ha eccepito l'estinzione del credito per intervenuta prescrizione presuntiva di cui all'art. 2956 n. 2 c.c..
- Pagina 2 - Il Tribunale osserva.
La domanda va rigettata, dovendo accogliersi l'eccezione sollevata dal resistente.
Invero, come correttamente osservato dalla difesa di quest'ultimo, la prescrizione triennale
(art. 2956 c.c.) per le competenze dovute agli avvocati decorre, ai sensi dell'art. 2957, co. 2,
c.c., tra le varie ipotesi, dalla revoca del mandato, che nella specie, come documentato dal ricorrente, è avvenuta in data 22.12.2016.
Dal suo canto, il ricorrente ha, in sostanza, richiesto il rigetto della predetta eccezione per avere il ammesso l'esistenza del debito (art. 2959 c.c.) nella scrittura privata del CP_1
22.12.2016 con cui ha revocato il mandato al predetto difensore.
Tuttavia, come recentemente affermato da Cass. n. 26286 del 27 settembre 2025, “in tema di prescrizione presuntiva (nella specie, relativamente a compensi per attività professionale), non costituisce motivo di rigetto dell'eccezione, ai sensi dell'art. 2959 c.c., l'ammissione del debitore che l'obbligazione non è stata estinta, qualora la stessa sia resa fuori del giudizio in cui il credito che si assume prescritto venga azionato, rilevando essa, in tal caso, solo ai fini dell'interruzione del corso della prescrizione ex art. 2944 c.c. (Cass. Sez. 6, 18/11/2021, n.
35211; Cass. n. 9509/2012)”.
Ebbene, non emergendo dagli atti del presente giudizio atti interruttivi della prescrizione a far data dal 22.12.2016, deve concludersi che il credito per cui è causa si è prescritto in data
22.12.2019.
Né tantomeno la deduzione con cui il debitore, ferma restando la originaria esistenza del debito, assume che il debito sia stato pagato (par. 2 comparsa) rende inopponibile l'eccezione di prescrizione presuntiva, poiché essa non è incompatibile con la presunta estinzione del debito per decorso del termine, ma ad essa aderisce e la conferma (Cass. nn. 7800/2010,
23751/2018).
La domanda va, quindi, respinta.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in base ai parametri introdotti dal d.m.
n. 147/2022 (scaglione € 5.201 - € 26.000), ai valori medi per le prime due fasi e minimi per la terza, non essendovi stata istruttoria in senso stretto, e per l'ultima, consistita in una reiterazione degli scritti precedenti.
P.Q.M.
1. rigetta la domanda;
2. condanna l'avv. al pagamento, in favore di , delle spese Parte_1 Controparte_1 di lite che liquida in € 3.387,00 per compensi, oltre iva, cpa e rimborso forfettario nella
- Pagina 3 - misura del 15% del compenso, con attribuzione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Benevento, 23.10.2025
IL GIUDICE
Dott. Leonardo Papaleo
L'originale del presente provvedimento è un documento informatico sottoscritto mediante cd. “firma digitale”
[artt. 1, lettera s), 21 e 24 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82] e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 35, comma 1, D. M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D. M.
15 ottobre 2012, n. 209.
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