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Sentenza 5 ottobre 2024
Sentenza 5 ottobre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 05/10/2024, n. 2630 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 2630 |
| Data del deposito : | 5 ottobre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata, in composizione monocratica, I sezione civile nella persona del
Giudice dott.ssa Maria Rosaria Barbato, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 4348 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2021 avente ad
OGGETTO: appello avverso sentenza del Giudice di Pace di Torre Annunziata n. 257/2021 vertente
TRA
(C.F.: ), nato a [...], Parte_1 CodiceFiscale_1
l'08.04.1976, rappresentato e difeso, in virtù di mandato in atti, dall'Avv. Aniello Guarnaccia ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Castellammare di Stabia (NA), alla Via
Virgilio, n. 110
APPELLANTE
E
(P.IVA: ), in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa, in virtù di mandato in atti, dall'Avv. Luciano Moffa ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo, sito in Napoli, alla Via Kerbaker, n. 55
APPELLATA
E
(C.F.: ), nata a [...], Controparte_2 CodiceFiscale_2
il 28.09.1975, rappresentata e difesa, in virtù di mandato in atti, dall'Avv. Raffaele Montella, presso il cui studio elettivamente domicilia in Castello di Cisterna (NA), alla Via Madonna Stella, n. 42/A
APPELLATA
FATTO E DIRITTO
1 Con atto di citazione ritualmente notificato, l'appellante, in epigrafe indicato, evocava in giudizio, innanzi al Giudice di Pace di Torre Annunziata, e in Controparte_2 Controparte_3
persona del legale rappresentante p.t., per sentirle condannare, in solido tra loro, al risarcimento dei danni subiti dall'attore per effetto del sinistro occorso in Castellammare di Stabia (NA), in data
06.08.2011, alle ore 15:30 circa, allorquando la bicicletta, a bordo della quale l'attore viaggiava, nel mentre percorreva la via Panoramica con direzione Castellammare di Stabia - Sorrento, giunta all'intersezione con la Strada Pozzano, veniva urtata, per poi cadere al suolo, dall'autovettura
AN Y, targata BF654PV, di proprietà di e assicurata per la r.c.a, Controparte_2 all'epoca dei fatti, con la Controparte_1
Deduceva, invero, l'istante che il conducente del citato autoveicolo AN Y si immetteva repentinamente sulla predetta strada senza fermarsi al segnale di “Stop” e senza concedere la dovuta precedenza e che, per effetto del descritto impatto, l'attore riportava lesioni personali per le quali veniva condotto presso il presidio ospedaliero di Castellammare di Stabia, mentre la bicicletta riportava ingenti danni come da documentazione in atti.
Sulla scorta di quanto dedotto, conveniva in giudizio i suddetti convenuti, chiedendo la condanna di questi, in solido tra loro, al risarcimento, in suo favore, dei danni sofferti, con vittoria delle spese di lite e con relativa attribuzione al procuratore antistatario (cfr. atto introduttivo del procedimento di prime cure).
Si costituiva nel giudizio di prime cure la sola compagnia assicuratrice, onde resistere alla pretesa risarcitoria avversa.
Raccolta la prova testimoniale, espletata la consulenza tecnica d'ufficio, il Giudice di Pace adito, con sentenza n. 257/2021, depositata in data 27.01.2021, dichiarava improponibile la domanda di risarcimento dei danni conseguenti relativa alle lesioni personali, “perché non ritualmente preceduta dalle richieste ex artt. 145 e 148, comma 2, e 287 del D.lgs n. 209/2005” e rigettava la domanda relativa ai danni “per carenza di legittimazione attiva”, nonché compensava interamente tra le parti le spese di lite.
Avverso tale sentenza, con atto di appello ritualmente notificato alle controparti, Parte_1 ha proposto impugnazione innanzi all'intestato Tribunale, per le ragioni meglio dettagliate infra, chiedendo, in riforma della pronuncia gravata, di dichiarare proponibile la domanda attorea, nonché di riconoscere la legittimazione attiva in capo all'attore, odierno appellante e, per l'effetto, di condannare gli appellati, in solido tra loro, “al risarcimento delle lesioni personali patite dall'appellante con la somma quantificata in € 2.037,22 (come da malattia e Parte_1
postumi riconosciuti dal C.T.U. medico legale in primo grado) oltre interessi e rivalutazione monetaria dal fatto e fino all'effettivo soddisfo”, oltreché “al risarcimento dei danni materiali subiti dalla bici dell'appellante con la somma di € 1.905,25 (come da fattura già Parte_1
2 prodotta in primo grado) oltre interessi e rivalutazione monetaria dal fatto e fino all'effettivo soddisfo”, con vittoria di spese e competenze di lite del doppio grado di giudizio e con attribuzione al procuratore anticipatario (cfr. atto di citazione in appello).
in persona del l.r.p.t., si è costituita nel presente giudizio, eccependo Controparte_1
l'inammissibilità e l'infondatezza dell'appello, che ha domandato rigettarsi, con vittoria delle spese di giudizio.
Si è, altresì, costituita , contestando la fondatezza dell'appello in fatto ed in Controparte_2
diritto e chiedendone il rigetto.
Acquisito il fascicolo d'ufficio relativo al giudizio di prime cure, all'udienza del 30.09.2024 la causa viene riservata in decisione.
Questioni preliminari.
In via preliminare va dichiarata l'ammissibilità dell'appello in quanto spiegato nel termine di rito dalla gravata sentenza: la sentenza è stata depositata in data 27.01.2021 e l'atto di appello notificato in data 26.07.2021.
L'appello va poi dichiarato procedibile in quanto la causa è stata iscritta a ruolo in data 31.07.2021.
In via preliminare, va chiarito che in merito a tutto ciò che non ha formato oggetto di appello
(principale ovvero incidentale), né di riproposizione (cfr art. 346 c.p.c.), né ancora dipende dai capi impugnati della sentenza (cfr. artt. 329 e 336 c.p.c.) si è formato il giudicato interno, con esonero del Tribunale da qualsivoglia delibazione al riguardo.
Deve preliminarmente darsi atto che l'appellante, nel costituirsi nel giudizio di appello, non ha depositato il fascicolo di primo grado.
L'omessa produzione dei documenti e, in particolare, del fascicolo di primo grado non è elemento di validità della costituzione, come emerge dal combinato disposto dell'art. 163 c.p.c., comma 1, n.
5) e dell'art. 164 c.p.c. che alla omessa indicazione, da parte dell'attore, dei mezzi di prova e dei documenti offerti in comunicazione, non ricollegano alcun vizio di nullità della citazione, trattandosi di attività deduttiva riservata in via esclusiva al potere dispositivo della parte (Cass. civ. ordinanza n. 24461 del 03.11.2020; Cass. civ. ordinanza n. 23658 del 09.10.2017).
La Suprema Corte, difatti, ha chiarito che l'obbligo di deposito in grado di appello del proprio fascicolo di primo grado non trova riscontro nelle norme processuali, rilevando come “la costituzione in grado di appello ex art. 347, comma 1, c.p.c., che rinvia agli artt. 165 e 166 c.p.c., mediante deposito del proprio fascicolo di parte, attiene al fascicolo contenente l'atto di appello e la sentenza appellata ovvero la comparsa di risposta, dunque soltanto gli atti predisposti per quel grado di giudizio, e non anche il fascicolo di parte del precedente grado di giudizio”; ha affermato, tuttavia, il principio di diritto secondo cui “l'appellante è tenuto a fornire la dimostrazione delle singole censure, atteso che l'appello non è più, nella configurazione datagli dal codice vigente, il
3 mezzo per passare da uno all'altro esame della causa, ma una “revisio” fondata sulla denunzia di specifici “vizi” di ingiustizia o nullità della sentenza impugnata” con la conseguenza che “è onere dell'appellante, quale che sia stata la posizione da lui assunta nella precedente fase processuale, produrre, o ripristinare in appello se già prodotti in primo grado, i documenti sui quali egli basa il proprio gravame ...” (Cass. civ. sentenza n. 18045 del 28.08.2020; Cass. civ. ordinanza n. 23658 del 9.10.2017; cfr. anche Cass. civ. n. 1628 del 23.01.2018; Cass. civ. sentenza n. 11797 del
09.06.2016; Cass. civ. SS.UU. n. 3033 del 08.02.2013, Cass. civ. ordinanza n. 6018 del 15.03.2011;
Cass. civ. sentenza n. 18205 del 28.08.2007; Cass. civ. SS.UU. sentenza n. 28498 del 23.12.2005).
Precisa ancora la Suprema Corte che “nel caso in cui la critica mossa all'accertamento compiuto nella sentenza impugnata, venga ad essere fondata sulla prova documentale di un fatto, omesso od erroneamente apprezzato dal primo Giudice, ...l'appellante che impugna la decisione, facendo valere quel fatto, è tenuto ad assicurare -nel materiale sottoposto al riesame del Giudice del gravame- anche il mezzo di prova di quel fatto, non venendo pertanto in questione alcuna inversione probatoria” (Cass. civ. ordinanza n. 23658 del 9.10.2017).
Giova ricordare, in merito, che “in virtù del principio dispositivo delle prove, il mancato reperimento nel fascicolo di parte, al momento della decisione, di alcuni documenti ritualmente prodotti, deve presumersi espressione, in assenza della denuncia di altri eventi, di un atto volontario della parte stessa, che è libera di ritirare il proprio fascicolo e di omettere la restituzione di esso o di alcuni dei documenti ivi contenuti;
ne consegue che è onere della parte dedurre quella incolpevole mancanza e che il giudice è tenuto ad ordinare la ricerca o disporre la ricostruzione della documentazione non rinvenuta solo ove risulti l'involontarietà della mancanza, dovendo, negli altri casi, decidere sulla base delle prove e dei documenti sottoposti al suo esame al momento della decisione” (Cass. civ. ordinanza n. 10224 del 26.04.2017).
Ed ancora è stato ribadito che “qualora l'appellante ometta di depositare il fascicolo di parte formato in primo grado entro il termine prescritto, il giudice d'appello deve decidere sul gravame in base agli atti legittimamente a sua disposizione al momento della decisione, in conformità al principio di disponibilità delle prove perché, nel giudizio di appello avverso sentenze definitive, la mancata produzione dei documenti è implicitamente riconducibile alla volontà della parte di non avvalersene, onde correttamente il giudice decide sul gravame in base agli atti legittimamente a sua disposizione” (Cass. civ. n. 2129 del 25.01.2022; Cass. civ. n. 29716 del 12.12.2017; Cass civ.
n. 13218 del 27.06.2016; Cass. civ. 26030 del 10.12.2014; Cass. civ. n. 12250 del 19.05.2010).
Nella fattispecie, quindi, era onere della parte appellante produrre in giudizio la sua produzione, anche di primo grado;
lo stesso, invece, non ha provveduto al relativo deposito né in forma cartacea nè telematicamente nel corso dell'intero procedimento e neanche in sede di precisazione delle conclusioni.
4 L'appellante, inoltre, non ne ha nemmeno dedotto lo smarrimento o l'incolpevole perdita né ha fatto richiesta di essere autorizzato alla ricostruzione al fine di assicurarne la disponibilità in funzione della decisione.
In mancanza del fascicolo di parte, come precisato, non è comunque impedito di decidere nel merito il gravame sulla scorta dei documenti rinvenuti in atti e prescindendo dai documenti non allegati.
Ne consegue che la causa va decisa allo stato degli atti.
Merito.
Con il primo motivo di gravame, l'appellante si duole dell'erroneità della pronuncia gravata nella parte in cui ha dichiarato improponibile la domanda di risarcimento proposta dall'attore per non aver il predetto rispettato le formalità stabilite dall'art. 148 d.lgs. 209/2005.
Nel dettaglio, il primo Giudice ha evidenziato che la richiesta di risarcimento danni, in base a tale norma, deve essere accompagnata da attestazione medica comprovante l'avvenuta guarigione con o senza postumi permanenti e che tale documentazione non risultava nelle richieste di risarcimento inviate alla compagnia convenuta con raccomandata A/R del 29.03.2012, del 17.10.2013 e del
29.04.2015.
Di contro, l'appellante deduce di aver ottemperato agli obblighi di legge e di aver allegato alle predette raccomandate tutta la documentazione medica in suo possesso e di non aver ricevuto, da parte della compagnia, alcun invito a sottoporsi a perizia medica.
Ha, pertanto, insistito nell'accoglimento della domanda, in quanto provata alla luce della istruttoria espletata.
Il motivo di appello è fondato.
Giova rammentare che, ai sensi dell' art. 148, comma 2, del d. lgs. 209/2005: “L'obbligo di proporre al danneggiato congrua e motivata offerta per il risarcimento del danno, ovvero di comunicare i motivi per cui non si ritiene di fare offerta, sussiste anche, per i sinistri che abbiano causato lesioni personali o il decesso, la richiesta di risarcimento deve essere presentata dal danneggiato o dagli aventi diritto con le modalità indicate al comma 1. La richiesta deve contenere
l'indicazione del codice fiscale degli aventi diritto al risarcimento e la descrizione delle circostanze nelle quali si è verificato il sinistro ed essere accompagnata, ai fini dell'accertamento e della valutazione del danno da parte dell'impresa, dai dati relativi all'età, all'attività del danneggiato, al suo reddito, all'entità delle lesioni subite, da attestazione medica comprovante l'avvenuta guarigione con o senza postumi permanenti, nonché dalla dichiarazione ai sensi dell'articolo 142, comma 2, o, in caso di decesso, dallo stato di famiglia della vittima. L'impresa di assicurazione è tenuta a provvedere all'adempimento del predetto obbligo entro novanta giorni dalla ricezione di tale documentazione”.
5 La legge, quindi, richiede che, al fine di porre l'impresa assicuratrice nelle condizioni di proporre congrua e motivata offerta di risarcimento del danno, in caso di sinistri che abbiano arrecato lesioni personali o il decesso, la richiesta di risarcimento dei danni da formulare deve contenere dei dati del danneggiato ivi elencati, inclusa l'attestazione medica comprovante l'avvenuta guarigione.
Trattandosi di adempimento da compiere ai fini della procedibilità della domanda, ai sensi dell'art. 145 d.lgs. 209/2005, la documentazione medica in questione deve essere posta a disposizione della impresa assicuratrice prima del giudizio.
Nella fattispecie in esame, sebbene la menzionata certificazione risulti indicata tra gli allegati delle raccomandate del 29.03.2012, del 17.10.2013 e del 29.04.2015 - sicuramente ricevute dalla compagnia assicuratrice, in quanto affoliate nella produzione di parte appellata attinente al giudizio di primo grado - tale certificazione, come supra anticipato, non si rinviene in atti.
Tuttavia, occorre evidenziare che la procedura delineata dall'art. 148 c.d.a. è procedura complessa e che, al quinto comma del citato articolo, è previsto che, in caso di richiesta risarcitoria incompleta,
l'impresa di assicurazione debba richiedere al danneggiato le necessarie integrazioni sicché, ove la compagnia di assicurazioni non provveda ad inoltrare tale richiesta di integrazione della domanda, così come quando risponda alla richiesta risarcitoria incompleta denegando la liquidazione del danno, la domanda è comunque procedibile (cfr. Trib. Lucca, sent. n. 648 del 18-4-2016; Trib.
Parma, sent. n. 212 del 10-2-2012).
Ebbene, nel caso oggetto di lite, l'impresa assicuratrice non ha dedotto di avere inviato richiesta di comunicazione dei dati mancanti al danneggiato.
Si richiama sul punto quanto affermato anche di recente dalla Suprema Corte “ L'azione diretta proposta dalla vittima di un sinistro stradale nei confronti dell'assicuratore della r.c.a. è proponibile anche se preceduta da una richiesta stragiudiziale non conforme alle prescrizioni dell'articolo 148
c.ass., se l'assicuratore si è avvalso della facoltà di chiederne l'integrazione dopo la scadenza del termini previsto dal quinto comma della disposizione citata, in quanto, in applicazione dei principi di correttezza e buona fede da cui è governata la procedura in esame, l'assicuratore non può trarre un vantaggio (la persistente proponibilità della domanda risarcitoria) dalla propria inerzia (la mancata tempestiva richiesta di integrazione della documentazione già ricevuta) (cfr anche
Cassazione civile sez. III, 25/07/2024, n.20802).
Ne consegue che, in accoglimento del motivo di appello in esame, va affermata la proponibilità della domanda risarcitoria spiegata da . Parte_1
Dichiarata la proponibilità della domanda, occorre riesaminare le risultanze istruttorie acquisite in primo grado, onde verificare la sussistenza dei presupposti per l'accoglimento della domanda.
Non si è infatti in presenza di una delle ipotesi tassative di rimessione della causa al primo giudice di cui all'art. 354 c.p.c. (cfr Cass. civ. Sez. I, 08/01/2007, n. 91 (rv. 593656), il caso di erronea
6 dichiarazione, da parte del giudice di primo grado, della nullità dell'atto introduttivo del giudizio per difetto della "edictio actionis" non è ricompreso tra le ipotesi, specificate dall'art. 354 cod. proc. civ., di rimessione della causa al primo giudice da parte del giudice di appello, sicché quest'ultimo
è tenuto a trattare la causa nel merito, considerata altresì la mancanza di una garanzia costituzionale del principio del doppio grado di giurisdizione ed atteso il carattere eccezionale, non suscettibile di interpretazione analogica, del potere del giudice di appello di rimettere la causa al primo giudice).
Ebbene, dalla disamina complessiva del materiale istruttorio acquisito sulla dinamica del presunto sinistro, come riferita, in specie, dal teste escusso nel procedimento di prime cure, a giudizio del
Tribunale, non può dirsi raggiunta la prova piena e convincente del fatto storico come dedotto e descritto nell'atto di citazione.
Invero, la deposizione resa dall'unico teste indotto da parte attrice ed escusso nel procedimento di prime cure, risulta priva di ulteriori riscontri probatori ed in parte anche Tes_1
contraddittoria con quanto dichiarato in libero interrogatorio dal Parte_1
Nel dettaglio, il teste ha dichiarato che il conducente della AN Y spaventato dall'accaduto si è messo a disposizione per accompagnare il malcapitato all'ospedale; tuttavia il all'udienza Parte_1 del 08.02.2017 dichiarava: “ dopo l'impatto finivo sulla vettura e riportavo danni ai denti e dopo con una vettura di passaggio mi sono recato al PS dell'Ospedale di Castellammare di Stabia”.
Il teste ha poi riconosciuto il luogo del sinistro e i danni riportati dalla bici nelle foto a lui mostrate
(cfr. verbale dell'udienza del 23.10.2017 fascicolo di ufficio inerente al giudizio di prime cure), ma tale materiale fotografico, come innanzi rilevato, non si rinviene in atti.
Si rileva altresì che la denunzia cautelativa del sinistro effettuata dalla conducente del veicolo, peraltro una donna, (cfr allegato produzione primo grado compagnia di assicurazioni) mentre sia il che il teste riferiscono di “un conducente” declinando il nome al maschile, non trova Parte_1
riscontro nella difesa della proprietaria che nel costituirsi in grado di Controparte_2
appello ha instato per il rigetto della domanda risarcitoria in quanto sfornita di adeguato supporto probatorio.
Del resto, la lacunosità del compendio probatorio acquisito a riscontro della prospettata dinamica del sinistro è oltremodo confermata e aggravata dalla corrispondente inadeguatezza delle risultanze probatorie relative ai danni asseritamente subiti dall'attore, odierno appellato, in conseguenza dell'urto.
Invero, l'attore in citazione non ha fornito una precisa indicazione dei punti di impatto tra la bicicletta e il veicolo investitore e dei danni subiti in conseguenza di tale urto, limitandosi a riferire, assai genericamente, che, mentre era a bordo della sua bicicletta, “veniva urtato/investito dall'autovettura AN Y” e che, per effetto dell'urto e della successiva caduta, “era costretto a
7 ricorrere alle cure mediche del P.s. di Castellammare di Stabia” e “la bicicletta riportava ingenti danni”, senza provvedere ad alcuna descrizione dei danni stessi.
Le carenze summenzionate risultano aggravate dalla riscontrata mancanza in atti di documentazione medica e fotografica idonea a consentire una quantificazione dei danni.
Né tale lacuna probatoria si potrebbe ritenere colmata a mezzo della c.t.u. espletata nel corso del primo grado di giudizio, poiché la stessa non rappresenta un mezzo di prova ma si sostanza in un ausilio di natura tecnica di valutazione delle risultanze della causa, le quali devono essere il frutto di puntuali allegazioni e delle prove fornite dalle parti.
Ancora si osserva che l'odierno appellante censura la decisione gravata nella parte in cui il Giudice di Prime Cure ha rigettato la domanda di risarcimento del danno alla bicicletta per difetto di legittimazione attiva, allegando a sostegno di aver prodotto la copia della fattura delle intervenute riparazioni sulla bicicletta danneggiata, documentazione di per sè idonea a provare lo status di proprietario.
Tuttavia non può che evidenziarsi che la richiamata documentazione non è stata nuovamente depositata in grado di appello, sicchè al giudicante né è preclusa qualsivoglia valutazione.
Sulla scorta di tali circostanze ed elementi di valutazione, le risultanze istruttorie documentali ed orali in atti non consentono di ritenere raggiunto l'onere probatorio gravante sull'istante.
Ne discende che la domanda risarcitoria spiegata dal se anche proponibile va rigettata nel Parte_1
merito, in quanto sfornita di adeguato supporto probatorio.
Ogni altra questione resta assorbita.
Ne discende il rigetto dell'appello, e della domanda risarcitoria spiegata da sia Parte_1
pure con diversa motivazione da quella della sentenza impugnata.
Spese di lite
Le spese di lite del secondo grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo in applicazione dei parametri di cui al D.M. 147/22 (scaglione di riferimento da euro
1.101,00 a 5.200,00, valori minimi in assenza di complessità delle questioni trattate, ed assenza di attività istruttoria, ed in relazione all'appellata solo fasi introduttiva e di Controparte_2
studio).
Risultando l'appellante soccombente, deve dichiararsi la sussistenza dei presupposti per il pagamento, da parte di questi, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione da questi proposta.
Invero, in tema di contributo unificato per i giudizi di impugnazione, ai sensi del D.P.R. 30 maggio
2002, n. 115, art. 13 comma 1 quater, inserito dalla legge 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma
8 17, il giudice dell'impugnazione è vincolato, pronunziando il provvedimento che la definisce, a dare atto - senza ulteriori valutazioni decisionali – della sussistenza dei presupposti (rigetto integrale o inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione, anche incidentale) per il versamento, a carico della parte che ha proposto l'impugnazione, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, principale o incidentale, da lui proposta, a norma del medesimo art. 13, comma 1 bis.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, I sezione civile, definitivamente pronunciando ogni contraria istanza disattesa così provvede:
a) rigetta l'appello e conferma il rigetto della domanda risarcitoria spiegata da;
Parte_1
c) condanna al pagamento in favore di in persona Parte_1 Controparte_1
del Sindaco p.t., delle spese di lite del presente giudizio che liquida in complessivi euro 852,00 oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e C.p.a, come per legge;
d) condanna al pagamento in favore di , delle spese di lite Parte_1 Controparte_2
del presente giudizio che liquida in complessivi euro 426,00 oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e C.p.a, come per legge.
Si dà atto nella fattispecie della sussistenza dell'obbligo di cui al richiamato comma I quater dell'art. 13 DPR 11/2002.
Torre Annunziata, 30.09.2024
Il GIUDICE dott.ssa Maria Rosaria Barbato
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata, in composizione monocratica, I sezione civile nella persona del
Giudice dott.ssa Maria Rosaria Barbato, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 4348 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2021 avente ad
OGGETTO: appello avverso sentenza del Giudice di Pace di Torre Annunziata n. 257/2021 vertente
TRA
(C.F.: ), nato a [...], Parte_1 CodiceFiscale_1
l'08.04.1976, rappresentato e difeso, in virtù di mandato in atti, dall'Avv. Aniello Guarnaccia ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Castellammare di Stabia (NA), alla Via
Virgilio, n. 110
APPELLANTE
E
(P.IVA: ), in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa, in virtù di mandato in atti, dall'Avv. Luciano Moffa ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo, sito in Napoli, alla Via Kerbaker, n. 55
APPELLATA
E
(C.F.: ), nata a [...], Controparte_2 CodiceFiscale_2
il 28.09.1975, rappresentata e difesa, in virtù di mandato in atti, dall'Avv. Raffaele Montella, presso il cui studio elettivamente domicilia in Castello di Cisterna (NA), alla Via Madonna Stella, n. 42/A
APPELLATA
FATTO E DIRITTO
1 Con atto di citazione ritualmente notificato, l'appellante, in epigrafe indicato, evocava in giudizio, innanzi al Giudice di Pace di Torre Annunziata, e in Controparte_2 Controparte_3
persona del legale rappresentante p.t., per sentirle condannare, in solido tra loro, al risarcimento dei danni subiti dall'attore per effetto del sinistro occorso in Castellammare di Stabia (NA), in data
06.08.2011, alle ore 15:30 circa, allorquando la bicicletta, a bordo della quale l'attore viaggiava, nel mentre percorreva la via Panoramica con direzione Castellammare di Stabia - Sorrento, giunta all'intersezione con la Strada Pozzano, veniva urtata, per poi cadere al suolo, dall'autovettura
AN Y, targata BF654PV, di proprietà di e assicurata per la r.c.a, Controparte_2 all'epoca dei fatti, con la Controparte_1
Deduceva, invero, l'istante che il conducente del citato autoveicolo AN Y si immetteva repentinamente sulla predetta strada senza fermarsi al segnale di “Stop” e senza concedere la dovuta precedenza e che, per effetto del descritto impatto, l'attore riportava lesioni personali per le quali veniva condotto presso il presidio ospedaliero di Castellammare di Stabia, mentre la bicicletta riportava ingenti danni come da documentazione in atti.
Sulla scorta di quanto dedotto, conveniva in giudizio i suddetti convenuti, chiedendo la condanna di questi, in solido tra loro, al risarcimento, in suo favore, dei danni sofferti, con vittoria delle spese di lite e con relativa attribuzione al procuratore antistatario (cfr. atto introduttivo del procedimento di prime cure).
Si costituiva nel giudizio di prime cure la sola compagnia assicuratrice, onde resistere alla pretesa risarcitoria avversa.
Raccolta la prova testimoniale, espletata la consulenza tecnica d'ufficio, il Giudice di Pace adito, con sentenza n. 257/2021, depositata in data 27.01.2021, dichiarava improponibile la domanda di risarcimento dei danni conseguenti relativa alle lesioni personali, “perché non ritualmente preceduta dalle richieste ex artt. 145 e 148, comma 2, e 287 del D.lgs n. 209/2005” e rigettava la domanda relativa ai danni “per carenza di legittimazione attiva”, nonché compensava interamente tra le parti le spese di lite.
Avverso tale sentenza, con atto di appello ritualmente notificato alle controparti, Parte_1 ha proposto impugnazione innanzi all'intestato Tribunale, per le ragioni meglio dettagliate infra, chiedendo, in riforma della pronuncia gravata, di dichiarare proponibile la domanda attorea, nonché di riconoscere la legittimazione attiva in capo all'attore, odierno appellante e, per l'effetto, di condannare gli appellati, in solido tra loro, “al risarcimento delle lesioni personali patite dall'appellante con la somma quantificata in € 2.037,22 (come da malattia e Parte_1
postumi riconosciuti dal C.T.U. medico legale in primo grado) oltre interessi e rivalutazione monetaria dal fatto e fino all'effettivo soddisfo”, oltreché “al risarcimento dei danni materiali subiti dalla bici dell'appellante con la somma di € 1.905,25 (come da fattura già Parte_1
2 prodotta in primo grado) oltre interessi e rivalutazione monetaria dal fatto e fino all'effettivo soddisfo”, con vittoria di spese e competenze di lite del doppio grado di giudizio e con attribuzione al procuratore anticipatario (cfr. atto di citazione in appello).
in persona del l.r.p.t., si è costituita nel presente giudizio, eccependo Controparte_1
l'inammissibilità e l'infondatezza dell'appello, che ha domandato rigettarsi, con vittoria delle spese di giudizio.
Si è, altresì, costituita , contestando la fondatezza dell'appello in fatto ed in Controparte_2
diritto e chiedendone il rigetto.
Acquisito il fascicolo d'ufficio relativo al giudizio di prime cure, all'udienza del 30.09.2024 la causa viene riservata in decisione.
Questioni preliminari.
In via preliminare va dichiarata l'ammissibilità dell'appello in quanto spiegato nel termine di rito dalla gravata sentenza: la sentenza è stata depositata in data 27.01.2021 e l'atto di appello notificato in data 26.07.2021.
L'appello va poi dichiarato procedibile in quanto la causa è stata iscritta a ruolo in data 31.07.2021.
In via preliminare, va chiarito che in merito a tutto ciò che non ha formato oggetto di appello
(principale ovvero incidentale), né di riproposizione (cfr art. 346 c.p.c.), né ancora dipende dai capi impugnati della sentenza (cfr. artt. 329 e 336 c.p.c.) si è formato il giudicato interno, con esonero del Tribunale da qualsivoglia delibazione al riguardo.
Deve preliminarmente darsi atto che l'appellante, nel costituirsi nel giudizio di appello, non ha depositato il fascicolo di primo grado.
L'omessa produzione dei documenti e, in particolare, del fascicolo di primo grado non è elemento di validità della costituzione, come emerge dal combinato disposto dell'art. 163 c.p.c., comma 1, n.
5) e dell'art. 164 c.p.c. che alla omessa indicazione, da parte dell'attore, dei mezzi di prova e dei documenti offerti in comunicazione, non ricollegano alcun vizio di nullità della citazione, trattandosi di attività deduttiva riservata in via esclusiva al potere dispositivo della parte (Cass. civ. ordinanza n. 24461 del 03.11.2020; Cass. civ. ordinanza n. 23658 del 09.10.2017).
La Suprema Corte, difatti, ha chiarito che l'obbligo di deposito in grado di appello del proprio fascicolo di primo grado non trova riscontro nelle norme processuali, rilevando come “la costituzione in grado di appello ex art. 347, comma 1, c.p.c., che rinvia agli artt. 165 e 166 c.p.c., mediante deposito del proprio fascicolo di parte, attiene al fascicolo contenente l'atto di appello e la sentenza appellata ovvero la comparsa di risposta, dunque soltanto gli atti predisposti per quel grado di giudizio, e non anche il fascicolo di parte del precedente grado di giudizio”; ha affermato, tuttavia, il principio di diritto secondo cui “l'appellante è tenuto a fornire la dimostrazione delle singole censure, atteso che l'appello non è più, nella configurazione datagli dal codice vigente, il
3 mezzo per passare da uno all'altro esame della causa, ma una “revisio” fondata sulla denunzia di specifici “vizi” di ingiustizia o nullità della sentenza impugnata” con la conseguenza che “è onere dell'appellante, quale che sia stata la posizione da lui assunta nella precedente fase processuale, produrre, o ripristinare in appello se già prodotti in primo grado, i documenti sui quali egli basa il proprio gravame ...” (Cass. civ. sentenza n. 18045 del 28.08.2020; Cass. civ. ordinanza n. 23658 del 9.10.2017; cfr. anche Cass. civ. n. 1628 del 23.01.2018; Cass. civ. sentenza n. 11797 del
09.06.2016; Cass. civ. SS.UU. n. 3033 del 08.02.2013, Cass. civ. ordinanza n. 6018 del 15.03.2011;
Cass. civ. sentenza n. 18205 del 28.08.2007; Cass. civ. SS.UU. sentenza n. 28498 del 23.12.2005).
Precisa ancora la Suprema Corte che “nel caso in cui la critica mossa all'accertamento compiuto nella sentenza impugnata, venga ad essere fondata sulla prova documentale di un fatto, omesso od erroneamente apprezzato dal primo Giudice, ...l'appellante che impugna la decisione, facendo valere quel fatto, è tenuto ad assicurare -nel materiale sottoposto al riesame del Giudice del gravame- anche il mezzo di prova di quel fatto, non venendo pertanto in questione alcuna inversione probatoria” (Cass. civ. ordinanza n. 23658 del 9.10.2017).
Giova ricordare, in merito, che “in virtù del principio dispositivo delle prove, il mancato reperimento nel fascicolo di parte, al momento della decisione, di alcuni documenti ritualmente prodotti, deve presumersi espressione, in assenza della denuncia di altri eventi, di un atto volontario della parte stessa, che è libera di ritirare il proprio fascicolo e di omettere la restituzione di esso o di alcuni dei documenti ivi contenuti;
ne consegue che è onere della parte dedurre quella incolpevole mancanza e che il giudice è tenuto ad ordinare la ricerca o disporre la ricostruzione della documentazione non rinvenuta solo ove risulti l'involontarietà della mancanza, dovendo, negli altri casi, decidere sulla base delle prove e dei documenti sottoposti al suo esame al momento della decisione” (Cass. civ. ordinanza n. 10224 del 26.04.2017).
Ed ancora è stato ribadito che “qualora l'appellante ometta di depositare il fascicolo di parte formato in primo grado entro il termine prescritto, il giudice d'appello deve decidere sul gravame in base agli atti legittimamente a sua disposizione al momento della decisione, in conformità al principio di disponibilità delle prove perché, nel giudizio di appello avverso sentenze definitive, la mancata produzione dei documenti è implicitamente riconducibile alla volontà della parte di non avvalersene, onde correttamente il giudice decide sul gravame in base agli atti legittimamente a sua disposizione” (Cass. civ. n. 2129 del 25.01.2022; Cass. civ. n. 29716 del 12.12.2017; Cass civ.
n. 13218 del 27.06.2016; Cass. civ. 26030 del 10.12.2014; Cass. civ. n. 12250 del 19.05.2010).
Nella fattispecie, quindi, era onere della parte appellante produrre in giudizio la sua produzione, anche di primo grado;
lo stesso, invece, non ha provveduto al relativo deposito né in forma cartacea nè telematicamente nel corso dell'intero procedimento e neanche in sede di precisazione delle conclusioni.
4 L'appellante, inoltre, non ne ha nemmeno dedotto lo smarrimento o l'incolpevole perdita né ha fatto richiesta di essere autorizzato alla ricostruzione al fine di assicurarne la disponibilità in funzione della decisione.
In mancanza del fascicolo di parte, come precisato, non è comunque impedito di decidere nel merito il gravame sulla scorta dei documenti rinvenuti in atti e prescindendo dai documenti non allegati.
Ne consegue che la causa va decisa allo stato degli atti.
Merito.
Con il primo motivo di gravame, l'appellante si duole dell'erroneità della pronuncia gravata nella parte in cui ha dichiarato improponibile la domanda di risarcimento proposta dall'attore per non aver il predetto rispettato le formalità stabilite dall'art. 148 d.lgs. 209/2005.
Nel dettaglio, il primo Giudice ha evidenziato che la richiesta di risarcimento danni, in base a tale norma, deve essere accompagnata da attestazione medica comprovante l'avvenuta guarigione con o senza postumi permanenti e che tale documentazione non risultava nelle richieste di risarcimento inviate alla compagnia convenuta con raccomandata A/R del 29.03.2012, del 17.10.2013 e del
29.04.2015.
Di contro, l'appellante deduce di aver ottemperato agli obblighi di legge e di aver allegato alle predette raccomandate tutta la documentazione medica in suo possesso e di non aver ricevuto, da parte della compagnia, alcun invito a sottoporsi a perizia medica.
Ha, pertanto, insistito nell'accoglimento della domanda, in quanto provata alla luce della istruttoria espletata.
Il motivo di appello è fondato.
Giova rammentare che, ai sensi dell' art. 148, comma 2, del d. lgs. 209/2005: “L'obbligo di proporre al danneggiato congrua e motivata offerta per il risarcimento del danno, ovvero di comunicare i motivi per cui non si ritiene di fare offerta, sussiste anche, per i sinistri che abbiano causato lesioni personali o il decesso, la richiesta di risarcimento deve essere presentata dal danneggiato o dagli aventi diritto con le modalità indicate al comma 1. La richiesta deve contenere
l'indicazione del codice fiscale degli aventi diritto al risarcimento e la descrizione delle circostanze nelle quali si è verificato il sinistro ed essere accompagnata, ai fini dell'accertamento e della valutazione del danno da parte dell'impresa, dai dati relativi all'età, all'attività del danneggiato, al suo reddito, all'entità delle lesioni subite, da attestazione medica comprovante l'avvenuta guarigione con o senza postumi permanenti, nonché dalla dichiarazione ai sensi dell'articolo 142, comma 2, o, in caso di decesso, dallo stato di famiglia della vittima. L'impresa di assicurazione è tenuta a provvedere all'adempimento del predetto obbligo entro novanta giorni dalla ricezione di tale documentazione”.
5 La legge, quindi, richiede che, al fine di porre l'impresa assicuratrice nelle condizioni di proporre congrua e motivata offerta di risarcimento del danno, in caso di sinistri che abbiano arrecato lesioni personali o il decesso, la richiesta di risarcimento dei danni da formulare deve contenere dei dati del danneggiato ivi elencati, inclusa l'attestazione medica comprovante l'avvenuta guarigione.
Trattandosi di adempimento da compiere ai fini della procedibilità della domanda, ai sensi dell'art. 145 d.lgs. 209/2005, la documentazione medica in questione deve essere posta a disposizione della impresa assicuratrice prima del giudizio.
Nella fattispecie in esame, sebbene la menzionata certificazione risulti indicata tra gli allegati delle raccomandate del 29.03.2012, del 17.10.2013 e del 29.04.2015 - sicuramente ricevute dalla compagnia assicuratrice, in quanto affoliate nella produzione di parte appellata attinente al giudizio di primo grado - tale certificazione, come supra anticipato, non si rinviene in atti.
Tuttavia, occorre evidenziare che la procedura delineata dall'art. 148 c.d.a. è procedura complessa e che, al quinto comma del citato articolo, è previsto che, in caso di richiesta risarcitoria incompleta,
l'impresa di assicurazione debba richiedere al danneggiato le necessarie integrazioni sicché, ove la compagnia di assicurazioni non provveda ad inoltrare tale richiesta di integrazione della domanda, così come quando risponda alla richiesta risarcitoria incompleta denegando la liquidazione del danno, la domanda è comunque procedibile (cfr. Trib. Lucca, sent. n. 648 del 18-4-2016; Trib.
Parma, sent. n. 212 del 10-2-2012).
Ebbene, nel caso oggetto di lite, l'impresa assicuratrice non ha dedotto di avere inviato richiesta di comunicazione dei dati mancanti al danneggiato.
Si richiama sul punto quanto affermato anche di recente dalla Suprema Corte “ L'azione diretta proposta dalla vittima di un sinistro stradale nei confronti dell'assicuratore della r.c.a. è proponibile anche se preceduta da una richiesta stragiudiziale non conforme alle prescrizioni dell'articolo 148
c.ass., se l'assicuratore si è avvalso della facoltà di chiederne l'integrazione dopo la scadenza del termini previsto dal quinto comma della disposizione citata, in quanto, in applicazione dei principi di correttezza e buona fede da cui è governata la procedura in esame, l'assicuratore non può trarre un vantaggio (la persistente proponibilità della domanda risarcitoria) dalla propria inerzia (la mancata tempestiva richiesta di integrazione della documentazione già ricevuta) (cfr anche
Cassazione civile sez. III, 25/07/2024, n.20802).
Ne consegue che, in accoglimento del motivo di appello in esame, va affermata la proponibilità della domanda risarcitoria spiegata da . Parte_1
Dichiarata la proponibilità della domanda, occorre riesaminare le risultanze istruttorie acquisite in primo grado, onde verificare la sussistenza dei presupposti per l'accoglimento della domanda.
Non si è infatti in presenza di una delle ipotesi tassative di rimessione della causa al primo giudice di cui all'art. 354 c.p.c. (cfr Cass. civ. Sez. I, 08/01/2007, n. 91 (rv. 593656), il caso di erronea
6 dichiarazione, da parte del giudice di primo grado, della nullità dell'atto introduttivo del giudizio per difetto della "edictio actionis" non è ricompreso tra le ipotesi, specificate dall'art. 354 cod. proc. civ., di rimessione della causa al primo giudice da parte del giudice di appello, sicché quest'ultimo
è tenuto a trattare la causa nel merito, considerata altresì la mancanza di una garanzia costituzionale del principio del doppio grado di giurisdizione ed atteso il carattere eccezionale, non suscettibile di interpretazione analogica, del potere del giudice di appello di rimettere la causa al primo giudice).
Ebbene, dalla disamina complessiva del materiale istruttorio acquisito sulla dinamica del presunto sinistro, come riferita, in specie, dal teste escusso nel procedimento di prime cure, a giudizio del
Tribunale, non può dirsi raggiunta la prova piena e convincente del fatto storico come dedotto e descritto nell'atto di citazione.
Invero, la deposizione resa dall'unico teste indotto da parte attrice ed escusso nel procedimento di prime cure, risulta priva di ulteriori riscontri probatori ed in parte anche Tes_1
contraddittoria con quanto dichiarato in libero interrogatorio dal Parte_1
Nel dettaglio, il teste ha dichiarato che il conducente della AN Y spaventato dall'accaduto si è messo a disposizione per accompagnare il malcapitato all'ospedale; tuttavia il all'udienza Parte_1 del 08.02.2017 dichiarava: “ dopo l'impatto finivo sulla vettura e riportavo danni ai denti e dopo con una vettura di passaggio mi sono recato al PS dell'Ospedale di Castellammare di Stabia”.
Il teste ha poi riconosciuto il luogo del sinistro e i danni riportati dalla bici nelle foto a lui mostrate
(cfr. verbale dell'udienza del 23.10.2017 fascicolo di ufficio inerente al giudizio di prime cure), ma tale materiale fotografico, come innanzi rilevato, non si rinviene in atti.
Si rileva altresì che la denunzia cautelativa del sinistro effettuata dalla conducente del veicolo, peraltro una donna, (cfr allegato produzione primo grado compagnia di assicurazioni) mentre sia il che il teste riferiscono di “un conducente” declinando il nome al maschile, non trova Parte_1
riscontro nella difesa della proprietaria che nel costituirsi in grado di Controparte_2
appello ha instato per il rigetto della domanda risarcitoria in quanto sfornita di adeguato supporto probatorio.
Del resto, la lacunosità del compendio probatorio acquisito a riscontro della prospettata dinamica del sinistro è oltremodo confermata e aggravata dalla corrispondente inadeguatezza delle risultanze probatorie relative ai danni asseritamente subiti dall'attore, odierno appellato, in conseguenza dell'urto.
Invero, l'attore in citazione non ha fornito una precisa indicazione dei punti di impatto tra la bicicletta e il veicolo investitore e dei danni subiti in conseguenza di tale urto, limitandosi a riferire, assai genericamente, che, mentre era a bordo della sua bicicletta, “veniva urtato/investito dall'autovettura AN Y” e che, per effetto dell'urto e della successiva caduta, “era costretto a
7 ricorrere alle cure mediche del P.s. di Castellammare di Stabia” e “la bicicletta riportava ingenti danni”, senza provvedere ad alcuna descrizione dei danni stessi.
Le carenze summenzionate risultano aggravate dalla riscontrata mancanza in atti di documentazione medica e fotografica idonea a consentire una quantificazione dei danni.
Né tale lacuna probatoria si potrebbe ritenere colmata a mezzo della c.t.u. espletata nel corso del primo grado di giudizio, poiché la stessa non rappresenta un mezzo di prova ma si sostanza in un ausilio di natura tecnica di valutazione delle risultanze della causa, le quali devono essere il frutto di puntuali allegazioni e delle prove fornite dalle parti.
Ancora si osserva che l'odierno appellante censura la decisione gravata nella parte in cui il Giudice di Prime Cure ha rigettato la domanda di risarcimento del danno alla bicicletta per difetto di legittimazione attiva, allegando a sostegno di aver prodotto la copia della fattura delle intervenute riparazioni sulla bicicletta danneggiata, documentazione di per sè idonea a provare lo status di proprietario.
Tuttavia non può che evidenziarsi che la richiamata documentazione non è stata nuovamente depositata in grado di appello, sicchè al giudicante né è preclusa qualsivoglia valutazione.
Sulla scorta di tali circostanze ed elementi di valutazione, le risultanze istruttorie documentali ed orali in atti non consentono di ritenere raggiunto l'onere probatorio gravante sull'istante.
Ne discende che la domanda risarcitoria spiegata dal se anche proponibile va rigettata nel Parte_1
merito, in quanto sfornita di adeguato supporto probatorio.
Ogni altra questione resta assorbita.
Ne discende il rigetto dell'appello, e della domanda risarcitoria spiegata da sia Parte_1
pure con diversa motivazione da quella della sentenza impugnata.
Spese di lite
Le spese di lite del secondo grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo in applicazione dei parametri di cui al D.M. 147/22 (scaglione di riferimento da euro
1.101,00 a 5.200,00, valori minimi in assenza di complessità delle questioni trattate, ed assenza di attività istruttoria, ed in relazione all'appellata solo fasi introduttiva e di Controparte_2
studio).
Risultando l'appellante soccombente, deve dichiararsi la sussistenza dei presupposti per il pagamento, da parte di questi, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione da questi proposta.
Invero, in tema di contributo unificato per i giudizi di impugnazione, ai sensi del D.P.R. 30 maggio
2002, n. 115, art. 13 comma 1 quater, inserito dalla legge 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma
8 17, il giudice dell'impugnazione è vincolato, pronunziando il provvedimento che la definisce, a dare atto - senza ulteriori valutazioni decisionali – della sussistenza dei presupposti (rigetto integrale o inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione, anche incidentale) per il versamento, a carico della parte che ha proposto l'impugnazione, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, principale o incidentale, da lui proposta, a norma del medesimo art. 13, comma 1 bis.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, I sezione civile, definitivamente pronunciando ogni contraria istanza disattesa così provvede:
a) rigetta l'appello e conferma il rigetto della domanda risarcitoria spiegata da;
Parte_1
c) condanna al pagamento in favore di in persona Parte_1 Controparte_1
del Sindaco p.t., delle spese di lite del presente giudizio che liquida in complessivi euro 852,00 oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e C.p.a, come per legge;
d) condanna al pagamento in favore di , delle spese di lite Parte_1 Controparte_2
del presente giudizio che liquida in complessivi euro 426,00 oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e C.p.a, come per legge.
Si dà atto nella fattispecie della sussistenza dell'obbligo di cui al richiamato comma I quater dell'art. 13 DPR 11/2002.
Torre Annunziata, 30.09.2024
Il GIUDICE dott.ssa Maria Rosaria Barbato
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