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Sentenza 18 luglio 2025
Sentenza 18 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 18/07/2025, n. 828 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 828 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3209/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Maria Luisa Pugliese
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3209/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. RONDO ANDREA dell'avv. Parte_1 P.IVA_1
MARESCA ARTURO avv. BONOMO MARCELLO ( ) C.F._1
RICORRENTE
contro
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_2 con il patrocinio dell'avv. SALVO RICCARDO
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Il procuratore del ricorrente conclude come da ricorso introduttivo.
Il procuratore del convenuto conclude come da memoria di costituzione e risposta.
In punto a: obbligo contributivo del datore di lavoro. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 8.8.2024 davanti al Tribunale di Bologna, in funzione di giudice del lavoro, conveniva in giudizio l' affinchè fosse accertata l'insussistenza Parte_1 P_ del credito contributivo contestato dall' alla società con verbale unico di P_ Parte_1 accertamento e notificazione n. 2023006004/DDL del 19/04/2024 notificato in data 19 aprile
2024 emesso dall' sede di Catania e verbale n. 2023009756/DDL del 13/05/2024, P_ notificato in data 17 maggio 2024, e che, per l'effetto, fosse dichiarato non dovuto all' il P_ pagamento effettuato da delle somme indicate nel verbale di accertamento di cui Parte_1 al doc. n. 1 in data 17/5/2024 e condannata l a restituire detto importo. P_
Instauratosi il contraddittorio con la costituzione in giudizio dell' che contestava le P_ pretese attoree e ne chiedeva il rigetto, la causa, istruita documentalmente, veniva discussa e decisa all'udienza del 25.6.2025, riservato il termine di 60 giorni per il deposito della motivazione, stante la particolare complessità della controversia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In primo luogo, va premesso che non è in contestazione ed è stato documentato (v. visura in atti, doc. n. 2 ric.) che è una società che, dalla sua istituzione, fornisce Pt_1 Parte_1 un'ampia gamma di servizi ausiliari al core business di grandi gruppi privati, enti pubblici e strutture sanitarie, operando nell'ambito del cd. “Facility Management”, che consiste nel fornire una pluralità di servizi di supporto logistico e organizzativo rivolto all'utilizzatore dell'immobile e finalizzato all'ottimizzazione della gestione delle attività svolte in favore di detto immobile. Nell'ambito dei servizi di facility management “tradizionale” erogati dal rientrano: CP_2
- pulizia e igiene (c.d. cleaning);
- servizi tecnici (c.d. technical services);
- gestione del verde (c.d. landscaping);
- energy management
- logistica sanitaria.
In particolare l'attività di cleaning, alla quale risultano addetti la prevalenza dei dipendenti, come è incontestato, ricomprende i servizi di pulizia e d'igiene, la sanificazione, la disinfezione, la disinfestazione e derattizzazione ambientale, la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti sanitari;
i servizi tecnici costituiscono un insieme di servizi di gestione e manutenzione su impianti asserviti ad immobili (tra i quali impianti di riscaldamento e condizionamento, elettrici, antincendio e di sicurezza) ivi inclusi:
- progettazione ed esecuzione di opere di riqualificazione e adeguamento alle normative di sicurezza;
- progettazione ed installazioni di dispositivi per il risparmio energetico e la riduzione di emissione di agenti inquinanti in atmosfera.
Passando all'analisi dell'accertamento oggetto del presente giudizio, non è contestato ed è documentato che, nell' anno 2017 la società è risultata aggiudicataria della Convenzione
CONSIP MIES2- Multiser-vizio tecnologico Integrato con fornitura di Energia per gli immobili adibiti ad uso Sanitario, in uso, a qualsiasi titolo, alle Pubbliche Amministrazioni
Sanitarie (doc. 5 ric.).
Nel 2018, l' ha aderito a Parte_2 tale convenzione, affidando alla società – in raggruppamento temporaneo con la soc. CP_3
- tali servizi. Tale adesione è stata formalizzata mediante emissione da parte
[...] dell' di apposito OPF (Ordinativo Parte_2
Principale di Fornitura) n. 4146500 trasmesso a Consip in data 09/02/2018 con avvio dei servizi previsti in data 01.05.2018 per la durata di 5 anni (doc. 6 ric.); tale affidamento contemplava “le attività di gestione, conduzione e manutenzione degli impianti tecnologici, delle strutture edili e delle relative com-ponenti, la fornitura dei vettori energetici, termico ed elettrico, e la realizzazione di interventi di riqualificazione e di efficientamento energetico del sistema edificio-impianto”, oggetto dei seguenti servizi:
- Servizio Energia con Efficientamento (rif. par. 7.1), così come definito dall'art. 1, comma 1, lettera p) del DPR 412/93 e dal D.lgs. 115/2008 Allegato Il e s.m.i. (suddiviso sua volta in:
Servizio Energia per gli Impianti di Climatizzazione Invernale, Servizio Energia per gli
Impianti Termici integrati alla Climatizzazione Invernale: rif. Par. 7.1.);
- Servizio Elettrico con Efficientamento (suddiviso a sua volta in Servizio Energia Elettrica con Efficientamento, Servizio Tecnologico con Efficientamento per gli Impianti di
Climatizzazione Estiva, Servizio Tecnologico con Efficientamento per gli Impianti Elettrici rif. par. 7.2); - Altri Servizi Tecnologici ed Edili (suddivisi in Servizio Tecnologico per gli Impianti
Antincendio, Servizio Tecnologico per gli Impianti di Trasporto verticale ed orizzontale,
Servizio di minuto Mantenimento Edile: rif. par. 7.3);
- Servizi di Energy Management (riferiti agli interventi di riqualificazione energetica dei
Servizi Energetici con Efficientamento livello A, suddivisi nelle seguenti attività: Cer- tificazione Energetica, Diagnosi Energetica, Sistema di controllo e monitoraggio: rif. par. 7.4)
- Servizi denominati di Governo, in cui erano previste le seguenti attività: Sistema
Informativo (implementando e mettendo a disposizione dell'Amministrazione uno strumento informatico a supporto delle attività di gestione della Convenzione e del Contratto di
Fornitura, consultabile dall'Amministrazione: par. 7.5.1.).; Call Center operativo tutto l'anno
24 ore al giorno per la segnalazione delle emergenze (rif. Par. 7.5.2.), Programmazione e
Controllo Operativo, con schedulazione temporale di tutte le attività e gli interventi a canone ed extra-canone (rif. Par. 7.5.3), Anagrafica Tecnica (da creare e gestire: rif. par. 7.5.4.) ( v. capitolato tecnico, doc. 5 ric.).
Nell'ambito di tali servizi di governo, la ricorrente doveva “curare la pulizia di tutte le superfici che costituiscono gli involucri esterni degli impianti affidati, nonché di tutti gli ambienti appositamente destinati ad ospitare le apparecchiature connesse al servizio. Stessa considerazione vale per tutte le attrezzature di lavoro e gli arredi affidati all' per CP_4
l'espletamento delle sue funzioni” (capitolato tecnico doc. 5, pag. 129).
Nell'ambito di appalto, avente ad oggetto l'erogazione di una pluralità di servizi tra loro interconnessi, conivolgeva, per lo svolgimento delle attività oggetto dell'appalto non Pt_1 soltanto i manutentori, assunti e provenienti dal precedente appaltatore, con i relativi responsabili di cantiere, ma altre figura professionali che avrebbero dovuto svolgere le funzioni, anche tra loro interconnesse, coinvolte nell'esecuzione dei servizi affidati alla ditta ricorrente (v. organigramma, doc. n. 7 ric.)
Il contratto, che era giunto alla sua scadenza naturale in data 30 aprile 2023, è stato poi rinegoziato per altri 10 anni ai sensi del d.lgs. n. 115/2008 con contratto Rep. 169 del
26/07/2023 C.I.G. 983348722F con proroga della fornitura fino al 30 aprile 2033 ( v. doc. 8 ric.).
Con In data 6 settembre 2023 la funzione ispettiva di e di Catania ha avviato P_ un'ispezione nei confronti della ricorrente presso l'A.O. Azienda Ospedaliera per l'Emergenza Cannizzaro di Catania, all'esito della quale è stato emesso il verbale che viene impugnato nel presente giudizio (v. doc. 1 ric.).
In tale verbale si legge che la società aveva denunciato l'attività di:
• servizi integrati di gestione agli edifici (classificazione ATECORI 2007: 81.1): importanza prevalente svolta dall'impresa;
• installazione di impianti elettrici in edifici o in altre opere di costruzione – inclusa manutenzione e riparazione (classificazione ATECORI 2007: 43.21.01): importanza secondaria;
• installazione di impianti idraulici, di riscaldamento e di condizionamento dell'aria inclusa manutenzione e riparazione in edifici o in altre opere di costruzione
(classificazione ATECORI 2007: 43.22.01): importanza secondaria.
Nello stesso verbale si legge altresì che “per l'attività svolta di «gestione impianti termici/idrici»,
è stata inquadrata, in applicazione dell'art. 49 legge 9.3.1989 n° 88, con Codice Statistico
Contributivo 11307 ed assoggettata alla relativa contribuzione” e che la società “ha assunto lavoratori dipendenti subordinati con mansioni di: manutentore elettrico;
impiantista termico industriale;
conduttore di caldaia turbine e motori termici;
termoidraulico; idraulico;
termosifonista; elettricista manutentore di impianti;
elettricista impiantista;
caposquadra di caldaia in impianti;
frigorista industriale;
conduttore di caldaia a vapore” e “ha elaborato le retribuzioni dei lavoratori dipendenti prendendo a riferimento il CCNL “per i dipendenti dalle
Imprese industriali esercenti servizi di pulizia, disinfezione, disinfestazione e derattizzazione”;
“emerge che i lavoratori dipendenti della impiegati presso l'A.O. Azienda Parte_1
Ospedaliera per l' sono adibiti nei compiti inerenti la Parte_2 Parte_2 commessa che la società ha ricevuto dall' e consistente nella gestione e Parte_2 manutenzione degli impianti tecnologici ovvero impianti meccanici ed elettrici dell'ospedale”; che quindi, “considerata l'attività esercitata dalla presso l'A.O. Azienda Parte_1
Ospedaliera per l'Emergenza Cannizzaro di Catania”, veniva individuato dagli ispettori “quale
CCNL correttamente applicabile per la disciplina dei rapporti di lavoro esaminati quello
“Metalmeccanica Industria” e non quello Multiservizi ritenuto corretto da . Pt_1
Quindi l' revocate le agevolazioni contributive fruite in forza di c.c.n.l. applicato da P_
, provvedeva alla rideterminazione dell'imponibile a fini contributivi sulla base di tale Pt_1
c.c.n.l. per il periodo dal maggio 2018 a luglio 2023. In ultimo, l' ha disposto la registrazione dei lavoratori dipendenti e P_ Parte_3
, “in quanto addetti, unitamente al restante personale, alle attività Persona_1 svolte dalla per adempiere l'appalto di manutenzione degli impianti tecnologici Parte_1 ovvero impianti meccanici ed elettrici presso l'A.O. Azienda Ospedaliera per l'Emergenza
Cannizzaro di Catania” sulla posizione con matricola 1314052143; quindi, l' ha P_ P_ comunicato che “con separato verbale di accertamento e notificazione” avrebbe provveduto “ad annullare le registrazioni effettuate sulla matricola 1314412785 relativamente ai periodi P_ contributivi fino al luglio 2023. Si dispone che la effettui le denunce contributive Parte_1 per i suddetti due lavoratori sulla matricola 1314052143”. L' di Catania, con P_ P_ separato verbale n. 2023009756/DDL del 13/05/2024, notificato in data 17 maggio 2024 (doc. 1 bis ric.), essendo i suddetti lavoratori “addetti, unitamente al restante personale, alle attività svolte dalla per adempiere l'appalto di manutenzione degli impianti tecnologici Parte_1 ovvero impianti meccanici ed elettrici presso l'A.O. Azienda Ospedaliera per l'Emergenza
Cannizzaro di Catania, relativamente ai periodi contributivi fino al luglio 2023” ha provveduto
“all'annullamento delle registrazioni contributive effettuate sulla matricola 1314412785”. P_
La ricorrente contesta anche tale ultimo accertamento, ritenendo appropriato per ed Pt_3 il suo collaboratore , rispettivamente “responsabile” e “colui che gli dà supporto nelle Per_1 attività di governo della commessa”, l'iscrizione con la matricola 1314412785, essendo P_ quella che fa riferimento alle attività “Servizi integrati di gestione agli edifici” riconducibili al
Codice Ateco 81.10.00, propri dell'appalto per cui è causa.
Preso atto degli esiti dell'accertamento, l'odierna ricorrente ha provveduto al pagamento, pur con riserva “di accertamento negativo sulla sussistenza del credito dell' e di ripetizione in P_ caso di esito positivo del giudizio delle somme individuate dall' a seguito del ricalcolo,” ( v. P_ doc. 9 ric.) e ha provveduto ad iscrivere, sempre con riserva, e nella Pt_3 Per_1 matricola indicata dall'Istituto.
Svolte tali premesse, passando all'esame del merito, l'art. 1 co. 1 d.l. 338/1989 stabilisce che
“la retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi di previdenza e di assistenza sociale non può essere inferiore all'importo delle retribuzioni stabilito da leggi, regolamenti, contratti collettivi, stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale, ovvero da accordi collettivi o contratti individuali, qualora ne derivi una retribuzione di importo superiore a quello previsto dal contratto collettivo” Successivamente, per far fronte all'ipotesi in cui esistano più contratti collettivi, è intervenuto l'art. 2 co. 25 legge n. 549 del 1995, che ha fornito l'interpretazione autentica della disposizione, chiarendo che “in caso di pluralità di contratti collettivi intervenuti per la medesima categoria, la retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi previdenziali ed assistenziali è quella stabilita dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative nella categoria”.
La Suprema Corte ha precisato che “ai fini dell'individuazione della base imponibile per il calcolo dei contributi previdenziali ex art. 1 del d.l. n. 338 del 1989, conv. dalla l. n. 389 del 1989, occorre fare riferimento alla contrattazione collettiva nazionale, che è maggiormente di garanzia per una parità di trattamento tra lavoratori di un medesimo settore” ( v. Cass., 26/05/2022, n.
17107, citata dalla ricorrente). A tal proposito, è stato anche evidenziato dalla Suprema Corte come “per “categoria” vada inteso “il settore produttivo in cui opera l'impresa, risultando altrimenti incongruo l'obbligo di applicazione, sia pure ai soli fini contributivi, di una contrattazione collettiva vigente in un settore diverso, stante il rilievo pubblicistico della materia, che non può consentire riserve a scelte soggettive, pena, diversamente, l'illogicità del sistema”…. (così Cass., 20/01/2012, n. 801, che conf. già Cass., 05/11/1999, n. 12345, Cass., 29 luglio 2002, n. 11199, Cass., 9/2/2004, n. 2387 Cass., 12 aprile 2013, n. 8927)”, precisando che
“in un settore nel quale le parti sociali hanno stipulato una pluralità di strumenti contrattuali, anche del medesimo livello, l'esigenza concreta che si pone ai fini contributivi, è quella di individuare, nella possibile giungla di trattamenti e di voci retributive, lo strumento trainante
(definito, per ciò stesso "leader"), quale quello che meglio degli altri appare in grado di rappresentare le caratteristiche, anche soggettive dell'impresa nonché la storia contributiva dei lavoratori interessati alla definizione del minimale contributivo, per un verso, preservando le esigenze di eguaglianza e di solidarietà, per un altro verso, scongiurando un aumento incontrollato della spesa previdenziale pubblica” ( cfr. Cass., 19/05/2023, n. 13840).
Dunque, secondo l'insegnamento della Suprema Corte, l'art. 1, co. 1 d.l. 338/1989 ha la funzione, quanto alla retribuzione imponibile ai fini contributivi, non già di imporre al datore di lavoro l'applicazione di un c.c.n.l. diverso da quello della categoria alla quale lo stesso datore di lavoro appartiene, bensì di impedire che quest'ultimo, “in caso di pluralità di contratti collettivi intervenuti per la medesima categoria”, possa contribuire al finanziamento della previdenza pubblica in misura inferiore a quella gravante sulle imprese dello stesso settore. Nel caso in esame, il ccnl Multiservizi è quello che meglio si attaglia all'attività svolta dalla società ricorrente, come descritta nella visura in atti ( v. doc. n. 2 ric.) e come attesta il suo inquadramento a fini previdenziali ex art. 49 legge 88 del 1989 che è pacificamente quello dei servizi cd. “integrati” e del facility management, consistente nella “gestione dei servizi di supporto per il funzionamento, la fruizione e la valorizzazione dei beni immobili e urbani”, come da definizione codificata dalla norma UNI 11447:2012: infatti, come si legge nell'art. 1 c.c.n.l.
2011 titolato “Sfera di applicazione del presente contratto”, a seguito “ del progressivo ampliamento dei contratti di global service, basati sui risultati e comprendenti anche attività di progettazione e di governo della produzione dei vari servizi, di facility management e di servizi integrati o multiservizi giunge infatti a coprire una pluralità di attività di servizio”…”nella sfera di applicazione del presente contratto sono ricomprese, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le seguenti attività, oltre ai cd. “servizi di pulimento…”, i “servizi di manutenzione (… impianti e macchinari industriali, immobili, beni mobili…)” e “servizi di conduzione e gestione impianti
(termici, climatizzazione, elettrici, idraulici, etc.)”, con i connessi “servizi generali” e
“amministrativi”.
La definizione del campo di applicazione del c.c.n.l. è poi ripresa anche nel rinnovo del 2021
(v. doc. 4 bis ric.).
Orbene, le attività affidate a presso l' rientrano Parte_1 Controparte_6 nel campo di applicazione del c.c.n.l. Multiservizi, in cui vanno ricondotte, come già si è evidenziato anche le manutenzioni, i servizi generali e quelli amministrativi, oltre alla gestione e conduzione di impianti termici, climatizzazione, elettrici, idraulici.
Il ricorso viene pertanto accolto.
Le spese della presente fase processuale, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale
definitivamente pronunciando, così giudica:
1. Accerta e dichiara l'insussistenza del credito contributivo contestato dall' alla P_ società con verbale unico di accertamento e notificazione n. 2023006004/DDL del Parte_1
19/04/2024 notificato in data 19 aprile 2024 emesso dall' sede di Catania(doc. n. 1) e P_ verbale n. 2023009756/DDL del 13/05/2024, notificato in data 17 maggio 2024; per l'effetto, dichiara indebito il pagamento effettuato da delle somme indicate nel verbale Parte_1 di accertamento di cui al doc. n. 1 in data 17/5/2024 e condanna l a restituire detto P_ importo.
2. condanna l' alla rifusione delle spese di lite che liquida in € 5000,00 per compensi P_ di avvocato, 43,00 per C.U., oltre IVA, CPA e spese forfettarie ex lege.
Assegna il termine di 60 giorni per il deposito della motivazione.
Bologna 25/6/2025
Il Giudice
dott. Maria Luisa Pugliese
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Maria Luisa Pugliese
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3209/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. RONDO ANDREA dell'avv. Parte_1 P.IVA_1
MARESCA ARTURO avv. BONOMO MARCELLO ( ) C.F._1
RICORRENTE
contro
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_2 con il patrocinio dell'avv. SALVO RICCARDO
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Il procuratore del ricorrente conclude come da ricorso introduttivo.
Il procuratore del convenuto conclude come da memoria di costituzione e risposta.
In punto a: obbligo contributivo del datore di lavoro. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 8.8.2024 davanti al Tribunale di Bologna, in funzione di giudice del lavoro, conveniva in giudizio l' affinchè fosse accertata l'insussistenza Parte_1 P_ del credito contributivo contestato dall' alla società con verbale unico di P_ Parte_1 accertamento e notificazione n. 2023006004/DDL del 19/04/2024 notificato in data 19 aprile
2024 emesso dall' sede di Catania e verbale n. 2023009756/DDL del 13/05/2024, P_ notificato in data 17 maggio 2024, e che, per l'effetto, fosse dichiarato non dovuto all' il P_ pagamento effettuato da delle somme indicate nel verbale di accertamento di cui Parte_1 al doc. n. 1 in data 17/5/2024 e condannata l a restituire detto importo. P_
Instauratosi il contraddittorio con la costituzione in giudizio dell' che contestava le P_ pretese attoree e ne chiedeva il rigetto, la causa, istruita documentalmente, veniva discussa e decisa all'udienza del 25.6.2025, riservato il termine di 60 giorni per il deposito della motivazione, stante la particolare complessità della controversia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In primo luogo, va premesso che non è in contestazione ed è stato documentato (v. visura in atti, doc. n. 2 ric.) che è una società che, dalla sua istituzione, fornisce Pt_1 Parte_1 un'ampia gamma di servizi ausiliari al core business di grandi gruppi privati, enti pubblici e strutture sanitarie, operando nell'ambito del cd. “Facility Management”, che consiste nel fornire una pluralità di servizi di supporto logistico e organizzativo rivolto all'utilizzatore dell'immobile e finalizzato all'ottimizzazione della gestione delle attività svolte in favore di detto immobile. Nell'ambito dei servizi di facility management “tradizionale” erogati dal rientrano: CP_2
- pulizia e igiene (c.d. cleaning);
- servizi tecnici (c.d. technical services);
- gestione del verde (c.d. landscaping);
- energy management
- logistica sanitaria.
In particolare l'attività di cleaning, alla quale risultano addetti la prevalenza dei dipendenti, come è incontestato, ricomprende i servizi di pulizia e d'igiene, la sanificazione, la disinfezione, la disinfestazione e derattizzazione ambientale, la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti sanitari;
i servizi tecnici costituiscono un insieme di servizi di gestione e manutenzione su impianti asserviti ad immobili (tra i quali impianti di riscaldamento e condizionamento, elettrici, antincendio e di sicurezza) ivi inclusi:
- progettazione ed esecuzione di opere di riqualificazione e adeguamento alle normative di sicurezza;
- progettazione ed installazioni di dispositivi per il risparmio energetico e la riduzione di emissione di agenti inquinanti in atmosfera.
Passando all'analisi dell'accertamento oggetto del presente giudizio, non è contestato ed è documentato che, nell' anno 2017 la società è risultata aggiudicataria della Convenzione
CONSIP MIES2- Multiser-vizio tecnologico Integrato con fornitura di Energia per gli immobili adibiti ad uso Sanitario, in uso, a qualsiasi titolo, alle Pubbliche Amministrazioni
Sanitarie (doc. 5 ric.).
Nel 2018, l' ha aderito a Parte_2 tale convenzione, affidando alla società – in raggruppamento temporaneo con la soc. CP_3
- tali servizi. Tale adesione è stata formalizzata mediante emissione da parte
[...] dell' di apposito OPF (Ordinativo Parte_2
Principale di Fornitura) n. 4146500 trasmesso a Consip in data 09/02/2018 con avvio dei servizi previsti in data 01.05.2018 per la durata di 5 anni (doc. 6 ric.); tale affidamento contemplava “le attività di gestione, conduzione e manutenzione degli impianti tecnologici, delle strutture edili e delle relative com-ponenti, la fornitura dei vettori energetici, termico ed elettrico, e la realizzazione di interventi di riqualificazione e di efficientamento energetico del sistema edificio-impianto”, oggetto dei seguenti servizi:
- Servizio Energia con Efficientamento (rif. par. 7.1), così come definito dall'art. 1, comma 1, lettera p) del DPR 412/93 e dal D.lgs. 115/2008 Allegato Il e s.m.i. (suddiviso sua volta in:
Servizio Energia per gli Impianti di Climatizzazione Invernale, Servizio Energia per gli
Impianti Termici integrati alla Climatizzazione Invernale: rif. Par. 7.1.);
- Servizio Elettrico con Efficientamento (suddiviso a sua volta in Servizio Energia Elettrica con Efficientamento, Servizio Tecnologico con Efficientamento per gli Impianti di
Climatizzazione Estiva, Servizio Tecnologico con Efficientamento per gli Impianti Elettrici rif. par. 7.2); - Altri Servizi Tecnologici ed Edili (suddivisi in Servizio Tecnologico per gli Impianti
Antincendio, Servizio Tecnologico per gli Impianti di Trasporto verticale ed orizzontale,
Servizio di minuto Mantenimento Edile: rif. par. 7.3);
- Servizi di Energy Management (riferiti agli interventi di riqualificazione energetica dei
Servizi Energetici con Efficientamento livello A, suddivisi nelle seguenti attività: Cer- tificazione Energetica, Diagnosi Energetica, Sistema di controllo e monitoraggio: rif. par. 7.4)
- Servizi denominati di Governo, in cui erano previste le seguenti attività: Sistema
Informativo (implementando e mettendo a disposizione dell'Amministrazione uno strumento informatico a supporto delle attività di gestione della Convenzione e del Contratto di
Fornitura, consultabile dall'Amministrazione: par. 7.5.1.).; Call Center operativo tutto l'anno
24 ore al giorno per la segnalazione delle emergenze (rif. Par. 7.5.2.), Programmazione e
Controllo Operativo, con schedulazione temporale di tutte le attività e gli interventi a canone ed extra-canone (rif. Par. 7.5.3), Anagrafica Tecnica (da creare e gestire: rif. par. 7.5.4.) ( v. capitolato tecnico, doc. 5 ric.).
Nell'ambito di tali servizi di governo, la ricorrente doveva “curare la pulizia di tutte le superfici che costituiscono gli involucri esterni degli impianti affidati, nonché di tutti gli ambienti appositamente destinati ad ospitare le apparecchiature connesse al servizio. Stessa considerazione vale per tutte le attrezzature di lavoro e gli arredi affidati all' per CP_4
l'espletamento delle sue funzioni” (capitolato tecnico doc. 5, pag. 129).
Nell'ambito di appalto, avente ad oggetto l'erogazione di una pluralità di servizi tra loro interconnessi, conivolgeva, per lo svolgimento delle attività oggetto dell'appalto non Pt_1 soltanto i manutentori, assunti e provenienti dal precedente appaltatore, con i relativi responsabili di cantiere, ma altre figura professionali che avrebbero dovuto svolgere le funzioni, anche tra loro interconnesse, coinvolte nell'esecuzione dei servizi affidati alla ditta ricorrente (v. organigramma, doc. n. 7 ric.)
Il contratto, che era giunto alla sua scadenza naturale in data 30 aprile 2023, è stato poi rinegoziato per altri 10 anni ai sensi del d.lgs. n. 115/2008 con contratto Rep. 169 del
26/07/2023 C.I.G. 983348722F con proroga della fornitura fino al 30 aprile 2033 ( v. doc. 8 ric.).
Con In data 6 settembre 2023 la funzione ispettiva di e di Catania ha avviato P_ un'ispezione nei confronti della ricorrente presso l'A.O. Azienda Ospedaliera per l'Emergenza Cannizzaro di Catania, all'esito della quale è stato emesso il verbale che viene impugnato nel presente giudizio (v. doc. 1 ric.).
In tale verbale si legge che la società aveva denunciato l'attività di:
• servizi integrati di gestione agli edifici (classificazione ATECORI 2007: 81.1): importanza prevalente svolta dall'impresa;
• installazione di impianti elettrici in edifici o in altre opere di costruzione – inclusa manutenzione e riparazione (classificazione ATECORI 2007: 43.21.01): importanza secondaria;
• installazione di impianti idraulici, di riscaldamento e di condizionamento dell'aria inclusa manutenzione e riparazione in edifici o in altre opere di costruzione
(classificazione ATECORI 2007: 43.22.01): importanza secondaria.
Nello stesso verbale si legge altresì che “per l'attività svolta di «gestione impianti termici/idrici»,
è stata inquadrata, in applicazione dell'art. 49 legge 9.3.1989 n° 88, con Codice Statistico
Contributivo 11307 ed assoggettata alla relativa contribuzione” e che la società “ha assunto lavoratori dipendenti subordinati con mansioni di: manutentore elettrico;
impiantista termico industriale;
conduttore di caldaia turbine e motori termici;
termoidraulico; idraulico;
termosifonista; elettricista manutentore di impianti;
elettricista impiantista;
caposquadra di caldaia in impianti;
frigorista industriale;
conduttore di caldaia a vapore” e “ha elaborato le retribuzioni dei lavoratori dipendenti prendendo a riferimento il CCNL “per i dipendenti dalle
Imprese industriali esercenti servizi di pulizia, disinfezione, disinfestazione e derattizzazione”;
“emerge che i lavoratori dipendenti della impiegati presso l'A.O. Azienda Parte_1
Ospedaliera per l' sono adibiti nei compiti inerenti la Parte_2 Parte_2 commessa che la società ha ricevuto dall' e consistente nella gestione e Parte_2 manutenzione degli impianti tecnologici ovvero impianti meccanici ed elettrici dell'ospedale”; che quindi, “considerata l'attività esercitata dalla presso l'A.O. Azienda Parte_1
Ospedaliera per l'Emergenza Cannizzaro di Catania”, veniva individuato dagli ispettori “quale
CCNL correttamente applicabile per la disciplina dei rapporti di lavoro esaminati quello
“Metalmeccanica Industria” e non quello Multiservizi ritenuto corretto da . Pt_1
Quindi l' revocate le agevolazioni contributive fruite in forza di c.c.n.l. applicato da P_
, provvedeva alla rideterminazione dell'imponibile a fini contributivi sulla base di tale Pt_1
c.c.n.l. per il periodo dal maggio 2018 a luglio 2023. In ultimo, l' ha disposto la registrazione dei lavoratori dipendenti e P_ Parte_3
, “in quanto addetti, unitamente al restante personale, alle attività Persona_1 svolte dalla per adempiere l'appalto di manutenzione degli impianti tecnologici Parte_1 ovvero impianti meccanici ed elettrici presso l'A.O. Azienda Ospedaliera per l'Emergenza
Cannizzaro di Catania” sulla posizione con matricola 1314052143; quindi, l' ha P_ P_ comunicato che “con separato verbale di accertamento e notificazione” avrebbe provveduto “ad annullare le registrazioni effettuate sulla matricola 1314412785 relativamente ai periodi P_ contributivi fino al luglio 2023. Si dispone che la effettui le denunce contributive Parte_1 per i suddetti due lavoratori sulla matricola 1314052143”. L' di Catania, con P_ P_ separato verbale n. 2023009756/DDL del 13/05/2024, notificato in data 17 maggio 2024 (doc. 1 bis ric.), essendo i suddetti lavoratori “addetti, unitamente al restante personale, alle attività svolte dalla per adempiere l'appalto di manutenzione degli impianti tecnologici Parte_1 ovvero impianti meccanici ed elettrici presso l'A.O. Azienda Ospedaliera per l'Emergenza
Cannizzaro di Catania, relativamente ai periodi contributivi fino al luglio 2023” ha provveduto
“all'annullamento delle registrazioni contributive effettuate sulla matricola 1314412785”. P_
La ricorrente contesta anche tale ultimo accertamento, ritenendo appropriato per ed Pt_3 il suo collaboratore , rispettivamente “responsabile” e “colui che gli dà supporto nelle Per_1 attività di governo della commessa”, l'iscrizione con la matricola 1314412785, essendo P_ quella che fa riferimento alle attività “Servizi integrati di gestione agli edifici” riconducibili al
Codice Ateco 81.10.00, propri dell'appalto per cui è causa.
Preso atto degli esiti dell'accertamento, l'odierna ricorrente ha provveduto al pagamento, pur con riserva “di accertamento negativo sulla sussistenza del credito dell' e di ripetizione in P_ caso di esito positivo del giudizio delle somme individuate dall' a seguito del ricalcolo,” ( v. P_ doc. 9 ric.) e ha provveduto ad iscrivere, sempre con riserva, e nella Pt_3 Per_1 matricola indicata dall'Istituto.
Svolte tali premesse, passando all'esame del merito, l'art. 1 co. 1 d.l. 338/1989 stabilisce che
“la retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi di previdenza e di assistenza sociale non può essere inferiore all'importo delle retribuzioni stabilito da leggi, regolamenti, contratti collettivi, stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale, ovvero da accordi collettivi o contratti individuali, qualora ne derivi una retribuzione di importo superiore a quello previsto dal contratto collettivo” Successivamente, per far fronte all'ipotesi in cui esistano più contratti collettivi, è intervenuto l'art. 2 co. 25 legge n. 549 del 1995, che ha fornito l'interpretazione autentica della disposizione, chiarendo che “in caso di pluralità di contratti collettivi intervenuti per la medesima categoria, la retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi previdenziali ed assistenziali è quella stabilita dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative nella categoria”.
La Suprema Corte ha precisato che “ai fini dell'individuazione della base imponibile per il calcolo dei contributi previdenziali ex art. 1 del d.l. n. 338 del 1989, conv. dalla l. n. 389 del 1989, occorre fare riferimento alla contrattazione collettiva nazionale, che è maggiormente di garanzia per una parità di trattamento tra lavoratori di un medesimo settore” ( v. Cass., 26/05/2022, n.
17107, citata dalla ricorrente). A tal proposito, è stato anche evidenziato dalla Suprema Corte come “per “categoria” vada inteso “il settore produttivo in cui opera l'impresa, risultando altrimenti incongruo l'obbligo di applicazione, sia pure ai soli fini contributivi, di una contrattazione collettiva vigente in un settore diverso, stante il rilievo pubblicistico della materia, che non può consentire riserve a scelte soggettive, pena, diversamente, l'illogicità del sistema”…. (così Cass., 20/01/2012, n. 801, che conf. già Cass., 05/11/1999, n. 12345, Cass., 29 luglio 2002, n. 11199, Cass., 9/2/2004, n. 2387 Cass., 12 aprile 2013, n. 8927)”, precisando che
“in un settore nel quale le parti sociali hanno stipulato una pluralità di strumenti contrattuali, anche del medesimo livello, l'esigenza concreta che si pone ai fini contributivi, è quella di individuare, nella possibile giungla di trattamenti e di voci retributive, lo strumento trainante
(definito, per ciò stesso "leader"), quale quello che meglio degli altri appare in grado di rappresentare le caratteristiche, anche soggettive dell'impresa nonché la storia contributiva dei lavoratori interessati alla definizione del minimale contributivo, per un verso, preservando le esigenze di eguaglianza e di solidarietà, per un altro verso, scongiurando un aumento incontrollato della spesa previdenziale pubblica” ( cfr. Cass., 19/05/2023, n. 13840).
Dunque, secondo l'insegnamento della Suprema Corte, l'art. 1, co. 1 d.l. 338/1989 ha la funzione, quanto alla retribuzione imponibile ai fini contributivi, non già di imporre al datore di lavoro l'applicazione di un c.c.n.l. diverso da quello della categoria alla quale lo stesso datore di lavoro appartiene, bensì di impedire che quest'ultimo, “in caso di pluralità di contratti collettivi intervenuti per la medesima categoria”, possa contribuire al finanziamento della previdenza pubblica in misura inferiore a quella gravante sulle imprese dello stesso settore. Nel caso in esame, il ccnl Multiservizi è quello che meglio si attaglia all'attività svolta dalla società ricorrente, come descritta nella visura in atti ( v. doc. n. 2 ric.) e come attesta il suo inquadramento a fini previdenziali ex art. 49 legge 88 del 1989 che è pacificamente quello dei servizi cd. “integrati” e del facility management, consistente nella “gestione dei servizi di supporto per il funzionamento, la fruizione e la valorizzazione dei beni immobili e urbani”, come da definizione codificata dalla norma UNI 11447:2012: infatti, come si legge nell'art. 1 c.c.n.l.
2011 titolato “Sfera di applicazione del presente contratto”, a seguito “ del progressivo ampliamento dei contratti di global service, basati sui risultati e comprendenti anche attività di progettazione e di governo della produzione dei vari servizi, di facility management e di servizi integrati o multiservizi giunge infatti a coprire una pluralità di attività di servizio”…”nella sfera di applicazione del presente contratto sono ricomprese, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le seguenti attività, oltre ai cd. “servizi di pulimento…”, i “servizi di manutenzione (… impianti e macchinari industriali, immobili, beni mobili…)” e “servizi di conduzione e gestione impianti
(termici, climatizzazione, elettrici, idraulici, etc.)”, con i connessi “servizi generali” e
“amministrativi”.
La definizione del campo di applicazione del c.c.n.l. è poi ripresa anche nel rinnovo del 2021
(v. doc. 4 bis ric.).
Orbene, le attività affidate a presso l' rientrano Parte_1 Controparte_6 nel campo di applicazione del c.c.n.l. Multiservizi, in cui vanno ricondotte, come già si è evidenziato anche le manutenzioni, i servizi generali e quelli amministrativi, oltre alla gestione e conduzione di impianti termici, climatizzazione, elettrici, idraulici.
Il ricorso viene pertanto accolto.
Le spese della presente fase processuale, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale
definitivamente pronunciando, così giudica:
1. Accerta e dichiara l'insussistenza del credito contributivo contestato dall' alla P_ società con verbale unico di accertamento e notificazione n. 2023006004/DDL del Parte_1
19/04/2024 notificato in data 19 aprile 2024 emesso dall' sede di Catania(doc. n. 1) e P_ verbale n. 2023009756/DDL del 13/05/2024, notificato in data 17 maggio 2024; per l'effetto, dichiara indebito il pagamento effettuato da delle somme indicate nel verbale Parte_1 di accertamento di cui al doc. n. 1 in data 17/5/2024 e condanna l a restituire detto P_ importo.
2. condanna l' alla rifusione delle spese di lite che liquida in € 5000,00 per compensi P_ di avvocato, 43,00 per C.U., oltre IVA, CPA e spese forfettarie ex lege.
Assegna il termine di 60 giorni per il deposito della motivazione.
Bologna 25/6/2025
Il Giudice
dott. Maria Luisa Pugliese