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Sentenza 2 agosto 2025
Sentenza 2 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 02/08/2025, n. 648 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 648 |
| Data del deposito : | 2 agosto 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
CORTE D'APPELLO DI MESSINA
Seconda Sezione Civile
La Corte d'Appello di Messina, Seconda Sezione Civile, composta da
Dott.ssa Vincenza Randazzo Presidente
Dott. Giuseppe Minutoli Consigliere
Dott.ssa Maria Luisa Tortorella Consigliere rel. riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO nel giudizio iscritto al n. 218/2024 R.G.A.C., promosso da
(c.f. , elettiv.te Parte_1 CodiceFiscale_1 domiciliato in Via Rosso di San Secondo 8, Militello Rosmarino, presso lo studio dell'Avv. Antonino Araca che lo rappresenta e difende per procura in atti, appellante, contro
(p.i. ), in persona Controparte_1 P.IVA_1 del legale rappresentante pro tempore, elettiv.te domiciliata in Via Provinciale 89,
Capri Leone, presso lo studio dell'Avv. Eugenio Passalacqua che la rappresenta e difende per procura in atti, appellata,
(c.f. ), in persona del Sindaco Controparte_2 P.IVA_2 pro tempore,
(c.f. ), in persona del legale Controparte_3 P.IVA_3 rappresentante pro tempore, appellati contumaci, avente ad oggetto: responsabilità ex artt. 2049 – 2051 – 2052 c.c. (appello avverso la sentenza n. 863/23 R.S. del Tribunale di Patti).
Conclusioni delle parti: come da atti e verbali di causa.
1 In fatto ed in diritto
Con atto di citazione notificato in data 8 marzo 2024 Parte_1 ha proposto appello avverso la sentenza n. 863/23 R.S. con la quale il
[...]
Tribunale di Patti aveva rigettato la domanda risarcitoria formulata dall'odierno appellante nei confronti del e della Controparte_4 [...]
condannandolo al pagamento delle spese processuali nei Controparte_3 confronti del e della CP_2 Controparte_1 chiamata in causa dall'ente locale per essere garantito in caso di soccombenza.
Il aveva citato il e la Parte_1 Controparte_4 [...] chiedendone la condanna in solido al risarcimento dei danni da Controparte_3 lui subiti a causa di un sinistro verificatosi in data 5 agosto 2021 allorché, mentre Co percorreva con il proprio motociclo la Via Cappuccini del Comune CP_4
, direzione monte-mare, aveva urtato contro il paletto di una recinzione
[...] di cantiere non segnalato, perdendo così il controllo del mezzo, cadendo a terra e riportando, all'esito del sinistro, lesioni personali.
Con il primo motivo di gravame il ha censurato la sentenza Parte_1 impugnata per non avere il giudice di prime cure ammesso le prove testimoniali articolate, finalizzate a dimostrare la non visibilità e l'imprevedibilità dell'insidia.
Con il secondo motivo l'appellante ha lamentato l'erronea applicazione, da parte del Tribunale, dell'art. 2043 c.c., non avendo tenuto conto della circostanza che il cantiere in questione non era né illuminato né segnalato, circostanza risultante chiaramente dalla documentazione fotografica in atti e che, come evidenziato nel terzo motivo di gravame, avrebbe comunque comportato la configurabilità di una responsabilità del ex art. 2051 c.c. CP_2
Con il quarto motivo di appello il ha dedotto l'insussistenza di Parte_1 una sua condotta negligente o colposa, dovendo la causa del sinistro individuarsi unicamente nella pericolosità del cantiere non visibile e non segnalato, in violazione delle norme in materia dettate dal Codice della Strada.
Con il quinto motivo, infine, l'appellante ha contestato la regolamentazione delle spese disposta dal primo giudice. Ha chiesto, pertanto, in riforma della sentenza impugnata, l'accoglimento delle domande formulate in citazione con condanna degli appellati in solido al risarcimento dei danni da lui subiti.
2 Il e la società benché Controparte_4 Controparte_3 regolarmente citati, non si sono costituiti in giudizio e deve esserne dichiarata la contumacia.
La costituendosi, ha contestato la Controparte_1 fondatezza delle censure svolte dall'appellante e ha chiesto il rigetto del gravame.
Le doglianze formulate dal , da esaminarsi congiuntamente in Parte_1 quanto strettamente connesse, devono ritenersi infondate.
Il giudice di prime cure ha ritenuto superflua l'escussione dei testimoni indicati, atteso che la documentazione fotografica in atti rappresentava in modo chiaro la situazione dei luoghi, consentendo di valutare la pericolosità della recinzione di cantiere e la visibilità o meno dei paletti collocati sull'asfalto. Deve, quindi, ritenersi immune da censure il mancato svolgimento di una istruttoria orale, censurato dall'appellante.
In ordine alla configurabilità della responsabilità del appellato sia ai CP_2 sensi dell'art. 2043 c.c. che dell'art. 2051 c.c., si osserva che la S.C. ha precisato che non ogni situazione di pericolo stradale integra l'insidia, ma solo quella che concretizza un pericolo occulto, vale a dire non visibile e non prevedibile, e la prova della non visibilità ed imprevedibilità di detto pericolo, costituendo elemento essenziale dell'insidia, grava su chi ne sostiene l'esistenza (Cass. Civ.
Sez. 6, 26 aprile 2013 n. 10096). La non visibilità della situazione di pericolo è considerata determinante anche ai fini della configurabilità della responsabilità dell'ente ex art. 2051 c.c., quale custode del bene causa del sinistro.
Come affermato dalla S.C., il criterio di imputazione della responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, inteso come fattore che, in base ai principi della regolarità o adeguatezza causale, esclude il nesso eziologico tra cosa e danno, ed è comprensivo della condotta incauta della vittima, che assume rilievo ai fini del concorso di responsabilità ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c., e deve essere graduata sulla base di un accertamento in ordine alla sua effettiva incidenza causale sull'evento dannoso, che può anche essere esclusiva allorché la dedotta
3 anomalia stradale fosse visibile ed evitabile (cfr. Cass. Civ. Sez. 6, 30 ottobre
2018 n. 27724; Cass. Civ. Sez. 3, 23 maggio 2023 n. 14228 che ha precisato che l'incidenza causale -concorrente o esclusiva- del comportamento del danneggiato presuppone che lo stesso abbia natura colposa, non richiedendosi, invece, che sia anche abnorme, eccezionale, imprevedibile e inevitabile;
cfr. anche Cass. Civ.
Sez. 3, 31 luglio 2012 n. 13681).
Il Tribunale, dopo aver richiamato le numerose pronunce della S.C. in materia, ha esaminato gli atti di causa e, in particolar modo, la documentazione fotografica dalla quale risulta, come ben evidenziato dal giudice di primo grado, che la strada dove si è verificato il sinistro era molto ben illuminata, grazie alla presenza, proprio nello spazio precedente e successivo al cantiere urtato dal , Parte_1
(di) ben sei pali della pubblica illuminazione, tutti funzionanti e, oltretutto, proprio in linea d'aria con il cantiere.. (di) un faro a lampada chiara, che illumina la porzione di strada, faro verosimilmente riferibile al locale “
[...]
, il quale appare emettere sulla strada una ulteriore illuminazione (pag. Pt_2
7 sentenza impugnata). Il Tribunale ha concluso affermando che l'ostacolo era assolutamente visibile a chi percorreva la strada (in qualunque senso di marcia),
e ciò per la caratteristica intrinseca della strada (di forma regolare, pianeggiante
e rettilinea) nonché per la abbondante illuminazione della stessa, cui ovviamente si aggiunge, con sorgente più bassa e direzione ed angolazione complementari,
l'illuminazione data dal fanale del mezzo condotto dal , Parte_1 verosimilmente acceso stante l'ora tarda in cui avvenne il sinistro (pag. 7).
La descrizione dei luoghi operata dal giudice di primo grado e le conseguenti considerazioni in ordine alla condotta di guida distratta ed imprudente dall'appellante appaiono assolutamente condivisibili dovendo ribadirsi che la mancanza di segnalazione del cantiere non poteva esonerare il danneggiato dal prestare la dovuta attenzione nel percorrere la strada in questione, circostanza che avrebbe certamente impedito l'impatto con il paletto che, unitamente alla rete arancione di delimitazione dell'area di cantiere, era ampiamente visibile grazie alla illuminazione della zona.
L'omessa segnalazione del cantiere, in assenza di una oggettiva non visibilità dello stesso, non può da sola ritenersi causa del sinistro verificatosi dovendo, al
4 contrario, imputarsi lo stesso alla responsabilità esclusiva del che Parte_1 non ha prestato la dovuta attenzione nel transitare sulla Via Cappuccini.
L'infondatezza del gravame rende corretta la condanna dell'appellante al pagamento delle spese processuali disposta dal giudice di primo grado.
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza, da liquidarsi secondo gli importi minimi dello scaglione di valore indeterminabile, tenuto conto della non particolare complessità delle questioni trattate.
Deve inoltre trovare applicazione l'art. 13 D.P.R. n. 115/02 che dispone che
“quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis”.
Deve quindi darsi atto della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente;
l'obbligo di pagamento, a carico dell'appellante, sorge ex lege al momento del deposito del presente provvedimento.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Messina, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza n. 863/23 R.S. emessa dal
Tribunale di Patti, così provvede: rigetta l'appello proposto da;
Parte_1 condanna l'appellante al pagamento delle spese del giudizio liquidate, a favore di in € 5.000,00 per compensi (€ Controparte_1
1.030,00 fase studio, € 710,00 fase introduttiva, € 1.525,00 fase trattazione, €
1.735,00 fase decisoria), oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge.
Visto l'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/02, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per l'applicabilità di tale norma.
Messina, 17 luglio 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
(dott.ssa Maria Luisa Tortorella) (dott.ssa Vincenza Randazzo)
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