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Sentenza 14 novembre 2025
Sentenza 14 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 14/11/2025, n. 4009 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 4009 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2025 |
Testo completo
N. 10670/2023 R.G.A.C.
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale Ordinario di Napoli Nord, III SEZIONE CIVILE, in composizione monocratica, in persona del G.M., Dott.ssa Monica Marrazzo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di primo grado iscritta al numero 10670 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi
Civili dell'anno 2023, avente ad oggetto opposizione ex art. 615 c.p.c.
TRA
, in persona dell'Amm.re p.t., elettivamente domiciliato in Aversa Parte_1 alla Via Vittorio Emanuele III n. 72, presso lo studio degli Avv.ti Gaetano Bottigliero e Nicola
Palmiero, dai quali è rappresentato e difeso giusta procura in atti
OPPONENTE
E
, in persona del legale rapp.te p.t., elettivamente domiciliato in Aversa alla Controparte_1
Piazza Municipio, rappresentato e difeso dall'Avv. Giuseppe Nerone, giusta procura in atti
OPPOSTO
NONCHÉ
in persona del legale rapp.te. p.t., elettivamente domiciliata in Caivano alla via Controparte_2
Gramsci n. 35, presso lo studio dall'Avv. Roberto Russo, dal quale è rappresentato e difeso, giusta procura in atti
OPPOSTA
Conclusioni: Come da atti introduttivi e note depositate.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, il conveniva in giudizio la Parte_1
e il proponendo opposizione ex art. 615 c.p.c. avverso Controparte_2 Controparte_1 l'avviso di accertamento esecutivo idrico n. 2023/1248 del 10.10.2023, notificato in data 4.11.2023, intimate il pagamento dell'importo pari ad € 17.153,41 per i consumi idrici relativi all'anno 2020.
L'opponente precisava che per i contratti di fornitura del servizio idrico il diritto al corrispettivo si prescrive in due anni, pertanto, in assenza di atti interruttivi di tale termine, eccepiva la prescrizione del diritto vantato dall' Lamentava, altresì, l'omessa notifica delle fatture richiamate CP_3 nell'atto impugnato, nonché la tardiva fatturazione degli importi richiesti in violazione della delibera ARERA n. 655/2015, e ne contestava l'eccessiva quantificazione. Infine, eccepiva la nullità dell'avviso di accertamento per mancanza di requisiti essenziali di cui comma 162 dell'art. 1 della Legge 296/2006, nonché dal comma 792 della Legge 160/2019.
Per questi motivi
, formulava istanza di sospensione dell'avviso di accertamento esecutivo idrico impugnato.
2. Si costituiva in giudizio il confutando le avverse contestazioni. Controparte_1
In particolare, eccepiva la genericità e infondatezza della doglianza relativa alla prescrizione del diritto vantato, data la regolare notifica all'odierno opponente delle lettere di messa in mora. Al riguardo, deduceva che la fattura n. 20201102791, riferita al periodo dal 1.01.2020 al 31.12.2020, era stata emessa in data 11.01.2021 e che ai fini della decorrenza del termine di prescrizione si dovesse considerare la scadenza del termine di pagamento indicato nella stessa, ovvero il
27.02.2021, in quanto solo da tale il diritto al corrispettivo poteva essere fatto valere. Inoltre, evidenziava che l'attività di riscossione era stata sospesa dall' 08.03.2020 al 31.08.2021 per l'emergenza Covid-19.
In merito ai conteggi dei consumi, l'opposto deduceva che spetta all'utente la puntuale contestazione di un eventuale malfunzionamento del contatore, contestazione mai pervenuta da parte del opponente e, in ogni caso, i consumi risultavano congrui al numero dei Parte_1 condomini.
Quanto ai presunti vizi dell'avviso di accertamento, l' eccepiva la propria carenza di CP_3 responsabilità.
3. La si costituiva in giudizio, in primis deduceva la propria carenza Controparte_2 legittimazione passiva in riferimento ai vizi di merito della pretesa creditoria, in quanto di competenza esclusiva dell'Ente impositore.
L'opposta, diversamente da quanto sostenuto dall'opponente, evidenziava che il termine di prescrizione biennale risultava interrotto dalla notifica dei solleciti di pagamento e dell'accertamento esecutivo. In riferimento alla presunta violazione del rispetto dei termini per le emissioni della fattura rispetto al consumo, eccepiva l'inapplicabilità delle previsioni AR richiamate. Infine, lamentava l'inammissibilità delle eccezioni relative ai vizi formali dell'accertamento oggetto di opposizione.
4. L'opposizione merita accoglimento per la ragioni di seguito esposte.
Preliminarmente, appare opportuno precisare che il pagamento della tariffa del servizio idrico rappresenta il corrispettivo dovuto in ragione di un contratto di erogazione, ovvero un contratto di somministrazione, avente natura privatistica e, quindi, soggetto alla disciplina civilistica.
La natura non tributaria del canone idrico è stata più volte confermata dalla Giurisprudenza della
Corte di Cassazione, secondo la quale: “la tariffa del servizio idrico integrato si configura, in tutte le sue componenti, come corrispettivo di una prestazione commerciale complessa, il quale, ancorché determinato nel suo ammontare in base alla legge, trova fonte non in un atto autoritativo direttamente incidente sul patrimonio dell'utente, bensì nel contratto di utenza: l'inestricabile connessione delle suddette componenti è evidenziata, in particolare, dal fatto che, a fronte del pagamento della tariffa, l'utente riceve un complesso di prestazioni, consistenti sia nella somministrazione della risorsa idrica, sia nella fornitura dei servizi di fognatura e depurazione…”
(cfr. Corte di Cassazione, Sentenza n. 335 del 2008).
Dunque, tale corrispettivo rappresenta un'entrata patrimoniale, e non tributaria, degli enti locali, i quali, mediante il concessionario del servizio di riscossione, procedono alla riscossione coattiva del credito vantato.
Tanto premesso, in via del tutto assorbente, deve essere vagliata l'eccezione relativa alla prescrizione della pretesa creditoria sottesa all'avviso di accertamento impugnato.
In merito, si rileva che la Legge di Bilancio 2018 (Legge n. 205/17), così come modificata dalla
Legge di Bilancio 2020 (Legge n. 160/19), all'art.1, comma 4, dispone testualmente che: “Nei contratti di fornitura di energia elettrica e gas, il diritto al corrispettivo si prescrive in due anni, sia nei rapporti tra gli utenti domestici o le microimprese, come definite dalla raccomandazione
2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, o i professionisti, come definiti dall'articolo
3, comma 1, lettera c), del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n.
206, e il venditore, sia nei rapporti tra il distributore e il venditore, sia in quelli con l'operatore del trasporto e con gli altri soggetti della filiera. Nei contratti di fornitura del servizio idrico, relativi alle categorie di cui al primo periodo, il diritto al corrispettivo si prescrive in due anni.”; tale norma, al comma 10, ha altresì previsto che “Le disposizioni di cui ai commi 4 e 5 si applicano alle fatture la cui scadenza è successiva: a) per il settore elettrico, al 1° marzo 2018; b) per il settore del gas, al 1° gennaio 2019; c) per il settore idrico, al 1° gennaio 2020”.
Per quanto concerne dies a quo dal quale decorre il termine prescrizione, la Corte di Cassazione ha chiarito che "la disposizione transitoria di cui all'art. 1, comma 10, della legge n. 205 del 2017 determina esplicitamente l'evento temporalmente rilevante ai fini della decorrenza del regime prescrizionale biennale, individuandolo nella data di scadenza del pagamento delle fatture e non nella erogazione od effettuazione dei consumi" (cfr. Corte di Cass., provvedimento n.r.g. 9126/2023 del 10.05.2023).
Dal tenore letterario della norma richiamata e in virtù dell'intervento nomofilattico della Suprema
Corte, risulta acclarato che la prescrizione biennale trovi applicazione alle fatture del servizio idrico emesse in data successiva al 01.01.2020, senza tener conto del periodo di riferimento dei consumi, con decorrenza di tale termine dalla data di scadenza del pagamento delle fatture.
Dagli atti di causa, risulta che il per il servizio idrico integrato di cui al contratto Controparte_1
n. 4034, emetteva la Fattura conguaglio n. 20201102791 dell'11.01.2021, riferita al periodo dall'1.01.2020 al 31.12.2020, con scadenza per il pagamento del corrispettivo al 27.02.2021.
Pertanto, nel caso in esame, trova applicazione il termine di prescrizione biennale ed esso scade alla data del 27.02.2023.
Ciò posto, si osserva che l'Ente impositore, in assenza di adempimento da parte del fruitore del servizio idrico, affidava alla l'attività di riscossione del corrispettivo vantato. Controparte_2
Il concessionario, quindi, emetteva il sollecito di pagamento n. 2022/2540 e il sollecito di pagamento n. 2022/2682, dei quali risulta documentalmente provata la notifica al Parte_1
rispettivamente in data 15.03.2023 (mediante consegna a persona incaricata a ricevere la
[...] notificazione) e 19.06.2023 (mediante consegna a persona di famiglia del legale rapp.te
[...]
. Avverso tali atti, recanti il numero di contratto di fornitura e la descrizione Controparte_4 degli importi da pagare, riferiti alla Fattura n. 20201102791, non veniva presentata alcuna contestazione.
Successivamente veniva notificato in data 4.11.2023 l'accertamento esecutivo idrico n. 2013/1248 oggetto della presente opposizione ex art. 615 c.p.c.
In ragione di quanto precisato, appare evidente che i solleciti di pagamento menzionati sono stati notificati in data successiva allo spirare del termine di biennale di prescrizione e, pertanto, il consequenziale atto impugnato deve essere annullato per intervenuta prescrizione della sottesa pretesa creditoria.
Al riguardo si rammenta che, diversamente da quanto sostenuto dagli opposti, non trova applicazione la disposizione di cui all'art. 68 del DL n. 18 del 2020 e successive modifiche/proroghe, in forza della quale era stata disposta la sospensione della riscossione coattiva.
Infatti, non trattandosi di entrate tributarie né di crediti per i quali era già iniziata la fase esecutiva, la sospensione per il periodo emergenziale non opera nel caso in esame, in quanto l'Ente impositore o il concessionario del servizio di riscossione ben avrebbero potuto inviare solleciti di pagamento al fine di interrompere la prescrizione. Invero, i solleciti di pagamento, in quanto atti recanti un mero estratto della posizione debitoria con bonario invito a versare il corrispettivo dovuto, non sono mai stati inibiti nel periodo pandemico, diversamente, appunto, dagli atti della riscossione coattiva.
Risulta, invece, priva di pregio l'eccezione relativa all'erronea rilevazione dei consumi idrici, ovvero l'eccessività dei consumi quantificati nell'avviso di accertamento.
In merito, la Corte Costituzionale ha espresso il seguente orientamento: “in tema di somministrazione con registrazione del consumo mediante l'impiego di apparecchiature meccaniche o elettroniche, in forza del principio di vicinanza della prova, spetta all'utente contestare il malfunzionamento del contatore – richiedendone la verifica – e dimostrare l'entità dei consumi effettuati nel periodo (avuto riguardo al dato statistico di consumo normalmente rilevato in precedenti bollette e corrispondente agi ordinari impieghi del bene somministrato); incombe, invece, su gestore l'onere di provare che lo strumento di misurazione è regolarmente funzionate e, in questo caso, l'utente è tenuto a dimostrare che l'eccessività dei consumi è imputabile a terzi e. altresì, che l'impiego abusivo non è stato agevolato sa sue condotte negligenti nell'adozione di misure di controllo idonee ad impedire altrui condotte illecite” (cfr. Cassazione civ. sez. III, Ord.
19 gennaio 2021, n. 836).
Nel caso in esame, l'opponente si è limitato a formulare una generica e pretestuosa contestazione, senza allegare alcuna evidenza circa l'abnormità e l'anomalia dei consumi.
Tantomeno è stata effettuata da parte del utente alcuna istanza di verifica circa il Parte_1 funzionamento del contatore. Ciò posto, l' ha prodotto i dettagli delle letture dei CP_3 consumi registrati, dai quali non si evince il malfunzionamento del misuratore;
inoltre, nella fattura conguaglio viene comunicato che la stessa è stata determinata tenendo conto dei consumi rilevati o con consumo storico, comprendendo le componenti tariffarie UI1 - UI2 - UI3 e UI4 per consumi, depurazione e fognatura così come da deliberazioni AEEG ed ARERA.
Si osserva, infine, che la presunta nullità dell'avviso di accertamento per carenza dei requisiti essenziali, integrando una contestazione relativa ai vizi formali dell'atto impugnato, andava proposta ai sensi e nel termine di cui all'art. 617 c.p.c.
Rilevato che l'avviso di accertamento è stato notificato in data 4.11.2023 e la presente opposizione
è stata notificata in data 4.12.2023, la contestazione anzidetta, in quanto tardiva, deve essere dichiarata inammissibile. Peraltro, ove ammissibile, la stessa sarebbe stata rigettata in quanto priva di fondamento, essendo l'atto de quo redatto in ossequio alle previsioni normative.
5. Le spese di lite del giudizio seguono il principio della soccombenza, si liquidano come in dispositivo, facendo applicazione dei criteri medi di cui al D.M. 55/2014, tenendo conto del valore della causa e dell'attività svolta.
P. Q. M.
Il Giudice monocratico del Tribunale di Napoli Nord, III sezione civile, definitivamente pronunciando sulla causa iscritta al n. 10670/2023 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- accoglie l'opposizione proposta dal e, per l'effetto, annulla l'avviso di Parte_1 accertamento esecutivo idrico n. 2023/1248 del 10.10.2023, essendo il sotteso diritto di credito prescritto;
- condanna il la al pagamento delle spese di lite in favore Controparte_5 Controparte_2 dell'opponente, nella misura complessiva di euro 3.397,00 oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA, se dovute come per legge.
Così deciso in Aversa, il 14.11.2025
IL GIUDICE
dott.ssa Monica Marrazzo
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale Ordinario di Napoli Nord, III SEZIONE CIVILE, in composizione monocratica, in persona del G.M., Dott.ssa Monica Marrazzo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di primo grado iscritta al numero 10670 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi
Civili dell'anno 2023, avente ad oggetto opposizione ex art. 615 c.p.c.
TRA
, in persona dell'Amm.re p.t., elettivamente domiciliato in Aversa Parte_1 alla Via Vittorio Emanuele III n. 72, presso lo studio degli Avv.ti Gaetano Bottigliero e Nicola
Palmiero, dai quali è rappresentato e difeso giusta procura in atti
OPPONENTE
E
, in persona del legale rapp.te p.t., elettivamente domiciliato in Aversa alla Controparte_1
Piazza Municipio, rappresentato e difeso dall'Avv. Giuseppe Nerone, giusta procura in atti
OPPOSTO
NONCHÉ
in persona del legale rapp.te. p.t., elettivamente domiciliata in Caivano alla via Controparte_2
Gramsci n. 35, presso lo studio dall'Avv. Roberto Russo, dal quale è rappresentato e difeso, giusta procura in atti
OPPOSTA
Conclusioni: Come da atti introduttivi e note depositate.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, il conveniva in giudizio la Parte_1
e il proponendo opposizione ex art. 615 c.p.c. avverso Controparte_2 Controparte_1 l'avviso di accertamento esecutivo idrico n. 2023/1248 del 10.10.2023, notificato in data 4.11.2023, intimate il pagamento dell'importo pari ad € 17.153,41 per i consumi idrici relativi all'anno 2020.
L'opponente precisava che per i contratti di fornitura del servizio idrico il diritto al corrispettivo si prescrive in due anni, pertanto, in assenza di atti interruttivi di tale termine, eccepiva la prescrizione del diritto vantato dall' Lamentava, altresì, l'omessa notifica delle fatture richiamate CP_3 nell'atto impugnato, nonché la tardiva fatturazione degli importi richiesti in violazione della delibera ARERA n. 655/2015, e ne contestava l'eccessiva quantificazione. Infine, eccepiva la nullità dell'avviso di accertamento per mancanza di requisiti essenziali di cui comma 162 dell'art. 1 della Legge 296/2006, nonché dal comma 792 della Legge 160/2019.
Per questi motivi
, formulava istanza di sospensione dell'avviso di accertamento esecutivo idrico impugnato.
2. Si costituiva in giudizio il confutando le avverse contestazioni. Controparte_1
In particolare, eccepiva la genericità e infondatezza della doglianza relativa alla prescrizione del diritto vantato, data la regolare notifica all'odierno opponente delle lettere di messa in mora. Al riguardo, deduceva che la fattura n. 20201102791, riferita al periodo dal 1.01.2020 al 31.12.2020, era stata emessa in data 11.01.2021 e che ai fini della decorrenza del termine di prescrizione si dovesse considerare la scadenza del termine di pagamento indicato nella stessa, ovvero il
27.02.2021, in quanto solo da tale il diritto al corrispettivo poteva essere fatto valere. Inoltre, evidenziava che l'attività di riscossione era stata sospesa dall' 08.03.2020 al 31.08.2021 per l'emergenza Covid-19.
In merito ai conteggi dei consumi, l'opposto deduceva che spetta all'utente la puntuale contestazione di un eventuale malfunzionamento del contatore, contestazione mai pervenuta da parte del opponente e, in ogni caso, i consumi risultavano congrui al numero dei Parte_1 condomini.
Quanto ai presunti vizi dell'avviso di accertamento, l' eccepiva la propria carenza di CP_3 responsabilità.
3. La si costituiva in giudizio, in primis deduceva la propria carenza Controparte_2 legittimazione passiva in riferimento ai vizi di merito della pretesa creditoria, in quanto di competenza esclusiva dell'Ente impositore.
L'opposta, diversamente da quanto sostenuto dall'opponente, evidenziava che il termine di prescrizione biennale risultava interrotto dalla notifica dei solleciti di pagamento e dell'accertamento esecutivo. In riferimento alla presunta violazione del rispetto dei termini per le emissioni della fattura rispetto al consumo, eccepiva l'inapplicabilità delle previsioni AR richiamate. Infine, lamentava l'inammissibilità delle eccezioni relative ai vizi formali dell'accertamento oggetto di opposizione.
4. L'opposizione merita accoglimento per la ragioni di seguito esposte.
Preliminarmente, appare opportuno precisare che il pagamento della tariffa del servizio idrico rappresenta il corrispettivo dovuto in ragione di un contratto di erogazione, ovvero un contratto di somministrazione, avente natura privatistica e, quindi, soggetto alla disciplina civilistica.
La natura non tributaria del canone idrico è stata più volte confermata dalla Giurisprudenza della
Corte di Cassazione, secondo la quale: “la tariffa del servizio idrico integrato si configura, in tutte le sue componenti, come corrispettivo di una prestazione commerciale complessa, il quale, ancorché determinato nel suo ammontare in base alla legge, trova fonte non in un atto autoritativo direttamente incidente sul patrimonio dell'utente, bensì nel contratto di utenza: l'inestricabile connessione delle suddette componenti è evidenziata, in particolare, dal fatto che, a fronte del pagamento della tariffa, l'utente riceve un complesso di prestazioni, consistenti sia nella somministrazione della risorsa idrica, sia nella fornitura dei servizi di fognatura e depurazione…”
(cfr. Corte di Cassazione, Sentenza n. 335 del 2008).
Dunque, tale corrispettivo rappresenta un'entrata patrimoniale, e non tributaria, degli enti locali, i quali, mediante il concessionario del servizio di riscossione, procedono alla riscossione coattiva del credito vantato.
Tanto premesso, in via del tutto assorbente, deve essere vagliata l'eccezione relativa alla prescrizione della pretesa creditoria sottesa all'avviso di accertamento impugnato.
In merito, si rileva che la Legge di Bilancio 2018 (Legge n. 205/17), così come modificata dalla
Legge di Bilancio 2020 (Legge n. 160/19), all'art.1, comma 4, dispone testualmente che: “Nei contratti di fornitura di energia elettrica e gas, il diritto al corrispettivo si prescrive in due anni, sia nei rapporti tra gli utenti domestici o le microimprese, come definite dalla raccomandazione
2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, o i professionisti, come definiti dall'articolo
3, comma 1, lettera c), del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n.
206, e il venditore, sia nei rapporti tra il distributore e il venditore, sia in quelli con l'operatore del trasporto e con gli altri soggetti della filiera. Nei contratti di fornitura del servizio idrico, relativi alle categorie di cui al primo periodo, il diritto al corrispettivo si prescrive in due anni.”; tale norma, al comma 10, ha altresì previsto che “Le disposizioni di cui ai commi 4 e 5 si applicano alle fatture la cui scadenza è successiva: a) per il settore elettrico, al 1° marzo 2018; b) per il settore del gas, al 1° gennaio 2019; c) per il settore idrico, al 1° gennaio 2020”.
Per quanto concerne dies a quo dal quale decorre il termine prescrizione, la Corte di Cassazione ha chiarito che "la disposizione transitoria di cui all'art. 1, comma 10, della legge n. 205 del 2017 determina esplicitamente l'evento temporalmente rilevante ai fini della decorrenza del regime prescrizionale biennale, individuandolo nella data di scadenza del pagamento delle fatture e non nella erogazione od effettuazione dei consumi" (cfr. Corte di Cass., provvedimento n.r.g. 9126/2023 del 10.05.2023).
Dal tenore letterario della norma richiamata e in virtù dell'intervento nomofilattico della Suprema
Corte, risulta acclarato che la prescrizione biennale trovi applicazione alle fatture del servizio idrico emesse in data successiva al 01.01.2020, senza tener conto del periodo di riferimento dei consumi, con decorrenza di tale termine dalla data di scadenza del pagamento delle fatture.
Dagli atti di causa, risulta che il per il servizio idrico integrato di cui al contratto Controparte_1
n. 4034, emetteva la Fattura conguaglio n. 20201102791 dell'11.01.2021, riferita al periodo dall'1.01.2020 al 31.12.2020, con scadenza per il pagamento del corrispettivo al 27.02.2021.
Pertanto, nel caso in esame, trova applicazione il termine di prescrizione biennale ed esso scade alla data del 27.02.2023.
Ciò posto, si osserva che l'Ente impositore, in assenza di adempimento da parte del fruitore del servizio idrico, affidava alla l'attività di riscossione del corrispettivo vantato. Controparte_2
Il concessionario, quindi, emetteva il sollecito di pagamento n. 2022/2540 e il sollecito di pagamento n. 2022/2682, dei quali risulta documentalmente provata la notifica al Parte_1
rispettivamente in data 15.03.2023 (mediante consegna a persona incaricata a ricevere la
[...] notificazione) e 19.06.2023 (mediante consegna a persona di famiglia del legale rapp.te
[...]
. Avverso tali atti, recanti il numero di contratto di fornitura e la descrizione Controparte_4 degli importi da pagare, riferiti alla Fattura n. 20201102791, non veniva presentata alcuna contestazione.
Successivamente veniva notificato in data 4.11.2023 l'accertamento esecutivo idrico n. 2013/1248 oggetto della presente opposizione ex art. 615 c.p.c.
In ragione di quanto precisato, appare evidente che i solleciti di pagamento menzionati sono stati notificati in data successiva allo spirare del termine di biennale di prescrizione e, pertanto, il consequenziale atto impugnato deve essere annullato per intervenuta prescrizione della sottesa pretesa creditoria.
Al riguardo si rammenta che, diversamente da quanto sostenuto dagli opposti, non trova applicazione la disposizione di cui all'art. 68 del DL n. 18 del 2020 e successive modifiche/proroghe, in forza della quale era stata disposta la sospensione della riscossione coattiva.
Infatti, non trattandosi di entrate tributarie né di crediti per i quali era già iniziata la fase esecutiva, la sospensione per il periodo emergenziale non opera nel caso in esame, in quanto l'Ente impositore o il concessionario del servizio di riscossione ben avrebbero potuto inviare solleciti di pagamento al fine di interrompere la prescrizione. Invero, i solleciti di pagamento, in quanto atti recanti un mero estratto della posizione debitoria con bonario invito a versare il corrispettivo dovuto, non sono mai stati inibiti nel periodo pandemico, diversamente, appunto, dagli atti della riscossione coattiva.
Risulta, invece, priva di pregio l'eccezione relativa all'erronea rilevazione dei consumi idrici, ovvero l'eccessività dei consumi quantificati nell'avviso di accertamento.
In merito, la Corte Costituzionale ha espresso il seguente orientamento: “in tema di somministrazione con registrazione del consumo mediante l'impiego di apparecchiature meccaniche o elettroniche, in forza del principio di vicinanza della prova, spetta all'utente contestare il malfunzionamento del contatore – richiedendone la verifica – e dimostrare l'entità dei consumi effettuati nel periodo (avuto riguardo al dato statistico di consumo normalmente rilevato in precedenti bollette e corrispondente agi ordinari impieghi del bene somministrato); incombe, invece, su gestore l'onere di provare che lo strumento di misurazione è regolarmente funzionate e, in questo caso, l'utente è tenuto a dimostrare che l'eccessività dei consumi è imputabile a terzi e. altresì, che l'impiego abusivo non è stato agevolato sa sue condotte negligenti nell'adozione di misure di controllo idonee ad impedire altrui condotte illecite” (cfr. Cassazione civ. sez. III, Ord.
19 gennaio 2021, n. 836).
Nel caso in esame, l'opponente si è limitato a formulare una generica e pretestuosa contestazione, senza allegare alcuna evidenza circa l'abnormità e l'anomalia dei consumi.
Tantomeno è stata effettuata da parte del utente alcuna istanza di verifica circa il Parte_1 funzionamento del contatore. Ciò posto, l' ha prodotto i dettagli delle letture dei CP_3 consumi registrati, dai quali non si evince il malfunzionamento del misuratore;
inoltre, nella fattura conguaglio viene comunicato che la stessa è stata determinata tenendo conto dei consumi rilevati o con consumo storico, comprendendo le componenti tariffarie UI1 - UI2 - UI3 e UI4 per consumi, depurazione e fognatura così come da deliberazioni AEEG ed ARERA.
Si osserva, infine, che la presunta nullità dell'avviso di accertamento per carenza dei requisiti essenziali, integrando una contestazione relativa ai vizi formali dell'atto impugnato, andava proposta ai sensi e nel termine di cui all'art. 617 c.p.c.
Rilevato che l'avviso di accertamento è stato notificato in data 4.11.2023 e la presente opposizione
è stata notificata in data 4.12.2023, la contestazione anzidetta, in quanto tardiva, deve essere dichiarata inammissibile. Peraltro, ove ammissibile, la stessa sarebbe stata rigettata in quanto priva di fondamento, essendo l'atto de quo redatto in ossequio alle previsioni normative.
5. Le spese di lite del giudizio seguono il principio della soccombenza, si liquidano come in dispositivo, facendo applicazione dei criteri medi di cui al D.M. 55/2014, tenendo conto del valore della causa e dell'attività svolta.
P. Q. M.
Il Giudice monocratico del Tribunale di Napoli Nord, III sezione civile, definitivamente pronunciando sulla causa iscritta al n. 10670/2023 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- accoglie l'opposizione proposta dal e, per l'effetto, annulla l'avviso di Parte_1 accertamento esecutivo idrico n. 2023/1248 del 10.10.2023, essendo il sotteso diritto di credito prescritto;
- condanna il la al pagamento delle spese di lite in favore Controparte_5 Controparte_2 dell'opponente, nella misura complessiva di euro 3.397,00 oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA, se dovute come per legge.
Così deciso in Aversa, il 14.11.2025
IL GIUDICE
dott.ssa Monica Marrazzo