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Sentenza 14 febbraio 2025
Sentenza 14 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Varese, sentenza 14/02/2025, n. 111 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Varese |
| Numero : | 111 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 264/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VARESE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Arianna Carimati, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al numero di ruolo sopra indicato, promossa
Da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DE RISI Parte_1 C.F._1
FABRIZIO del Foro di Busto Arsizio, con domicilio telematico presso il difensore come da procura in atti,
PARTE ATTRICE
NTro:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. NTroparte_1 P.IVA_1
GIORGETTI ALESSANDRA del Foro di Milano, con domicilio telematico presso il difensore come da procura in atti,
PARTE CONVENUTA
E:
C.F. , con Sede in Roma, via Pietralta n. 140, CP_2 P.IVA_2
PARTE TERZA CHIAMATA contumace
CONCLUSIONI DELE PARTI:
Per parte attrice:
pagina 1 di 12 “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, in accoglimento delle domande formulate e ogni contraria istanza ed eccezione disattesa e respinta, così giudicare: nel merito:
- accertata e dichiarata la responsabilità di condannare l'odierna NTroparte_3 convenuta in favore dell'odierno attore al risarcimento dei danni, subiti e subendi alle unità immobiliari contraddistinte dal foglio 17 particella 4876 in dipendenza dei fatti narrati, quantificati nell'importo di €.41.000,00.= oltre iva di legge e spese tecniche in €.5.000.= iva inclusa, ovvero del diverso importo che dovesse emergere in corso di causa, comunque oltre rivalutazione monetaria e interessi dal giorno del dovuto sino al saldo.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, anche del giudizio di accertamento tecnico preventivo ex art. 696bis c.p.c. promosso avanti il Tribunale di Varese, Giudice, dott. Rivellini,
Rg. 3587/2019. ”;
Per parte convenuta:
“Piaccia all'Ill.mo Giudice adito, disattesa e respinta ogni avversa eccezione e/o istanza,
In via principale:
Nel merito:
- RESPINGERE le domande avversarie svolte nei confronti di NTroparte_1
tutte, in quanto infondate in fatto ed in diritto per i motivi illustrati nella narrativa degli atti;
- CONDANNARE, in ogni caso, il signor alla integrale refusione delle spese e Parte_1
compensi del presente giudizio e del giudizio per Accertamento Tecnico Preventivo quali sostenuti da NTroparte_1
In via subordinata: nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale delle avversarie domande e pretese, nessuna esclusa,
- DICHIARARE in persona del legale rappresentante pro tempore, obbligata CP_2
contrattualmente a manlevare da ogni e qualsiasi onere, NTroparte_1
responsabilità e spese eventualmente ad essa derivanti dal presente giudizio e, per l'effetto,
- CONDANNARE in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento CP_2
diretto di quanto eventualmente riconosciuto come dovuto a carico della scrivente convenuta in
pagina 2 di 12 favore di parte attrice all'esito del presente giudizio, per capitale, interessi, spese o per qualsiasi altro titolo o, altrimenti
- CONDANNARE in persona del legale rappresentante pro tempore, a tenere CP_2
indenne da ogni e qualsiasi onere derivatole da codesto giudizio NTroparte_1
e a restituire a questa tutte le somme eventuali dovute e versate a favore di parte attrice.
In via istruttoria:
Tenuto fermo e richiamato tutto quanto sopra esposto, chiede NTroparte_1
l'ammissione di prova per interpello e testi sulle circostanze e sui capitoli specificatamente di seguito indicati, espunti da eventuali espressioni valutative:
1) “Vero che all'atto della risoluzione contrattuale con SALC nel 2015 in corrispondenza della proprietà del signor erano state eseguite le sole attività di posa di elementi di Pt_1
delimitazione dei cantieri, come da fotografie del mese di agosto 2015 che si rammostrano al
NT teste (DOC. 7 fascicolo causa di merito ?”;
2) “Vero che il progetto esecutivo affidato a prevedeva in prossimità dell'unità CP_2
immobiliare di proprietà del signor la realizzazione di un doppio collettore fognario Pt_1
posto al di sotto della via Pavia nonché l'esecuzione di una berlinese di micropali a protezione dell'edificio stesso, come da stralcio di progetto che si rammostra al teste (DOC. 8 fascicolo
NT causa di merito ?”;
3) “Vero che , prima dell'avvio delle attività di cui sopra nell'ottobre 2015, ha eseguito CP_2
gli stati di consistenza delle abitazioni interessate da lavori tra le quali anche quella di proprietà del signor ”; Pt_1
4) “Vero che a seguito del ricevimento degli esiti degli Avvisi ad Opponendum (OdS 2408 di cui NT al DOC. 5 fascicolo he si rammostra al teste), confermava l'avvenuta apertura del CP_2
sinistro con la propria compagnia assicurativa in relazione ai danni NTroparte_5 lamentati dal signor a seguito dei lavori di cui al precedente punto 2?”; Pt_1
5) “Vero che all'atto della chiusura del Collaudo Tecnico ed Amministrativo, essendo ancora il sinistro da definire, trasmetteva a la manleva di cui alla CP_2 NTroparte_1
NT dichiarazione del 10/10/2019 come da DOC. 6 fascicolo causa di merito he si rammostra al teste?”;
pagina 3 di 12 6) “Vero che l'unità immobiliare di proprietà del signor è stata oggetto di modificazione Pt_1
strutturale con la sostituzione degli originari solai in legno con la attuale struttura in laterocemento?”;
7) “Vero che gli edifici adiacenti all'unità immobiliare di proprietà del signor sono Pt_1 risalenti alla medesima epoca costruttiva di quella dell'attore?”;
8) “Vero che gli edifici di cui al capitolo 7 sono stati interessati dagli stessi interventi di protezione che hanno interessato l'immobile di proprietà del signor e sono risultati privi Pt_1
del fenomeno di fessurazione e/ lesione per il quale il signor ha instaurato il presente Pt_1 giudizio?”.
Si indica come teste, sin da ora anche per prova contraria: Geom. c/o Testimone_1 [...]
in Milano Via Breda n.
8. NTroparte_1
Con ogni più ampia riserva di ulteriormente dedurre, produrre ed indicare testi, anche a prova contraria, una volta preso esame delle difese istruttorie articolate da controparte.
Con vittoria di spese e compensi di causa del presente giudizio e di quello per Accertamento
Tecnico Preventivo.”
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA
DECISIONE
Ritenuto in fatto
ha convenuto in giudizio chiedendo la condanna Parte_1 NTroparte_1
della parte convenuta al risarcimento dei danni patiti dagli immobili di sua proprietà siti in
Induno Olona, via Pavia n. 82, quantificati nell'importo di euro 41.000,00 oltre Iva e spese tecniche per euro 5.000,00 iva inclusa, ovvero nel diverso importo ritenuto di giustizia, oltre a interessi e rivalutazione e alla refusione delle spese di lite anche del giudizio di accertamento tecnico preventivo ante causam ex art. 696 bis c.p.c. (n. 3587/2019 R.G.).
Ha dedotto di essere proprietario di due unità immobiliari site in Induno Olona, alla via Pavia n.
82 (identificate al N.C.E.U. al foglio n.17 con le particelle n.4876 subalterno 501 e n. 4876 subalterno 502 , oltre che di un'area pertinenziale scoperta ad uso esclusivo identificata al N.C.T. al foglio 9 con la particella n. 10937), ubicate in adiacenza alla strada comunale che confina lungo il tratto est con la tratta ferroviaria che conduce alla stazione di Induno Olona;
tale tratta pagina 4 di 12 ferroviaria era stata oggetto di lavori di ristrutturazione dal 2010 sino al 2017 per il completamento del nuovo collegamento ferroviario transfrontaliero Arcisate - Stabio, affidati in concessione a dal Ministero dei Trasporti e della Navigazione;
la NTroparte_1
realizzazione dei lavori era stata aggiudicata dapprima al raggruppamento temporaneo di imprese tra la AR (già AT ing. e la mandante NTroparte_6 NTroparte_7 [...] quindi, a far tempo dal giugno 2015, all'impresa appaltatrice Parte_2 CP_2
a causa degli interventi sul tratto ferroviario, gli immobili dell'attore adiacenti la tratta
[...]
ferroviaria avevano subito un peggioramento delle condizioni statiche generali ed erano decaduti in uno stato di grave insicurezza;
in data 27.11.2019 l'attore aveva promosso procedimento di accertamento tecnico preventivo ante causam avanti al Tribunale di Varese (3587/2019) nell'ambito del quale il CTU nominato ing. aveva accertato i danni patititi dalle Persona_1
unità immobiliari per cui è causa, giudicati compatibili con i disturbi generati dalle operazioni di scavo e relativi lavori complementari intercorsi, e quantificato a titolo di opere di ripristino l'importo di euro 41.000,00 oltre Iva e spese tecniche per euro 5.000,00 iva inclusa.
Integrato il contraddittorio, si è costituita chiedendo in via NTroparte_1
preliminare di essere autorizzata a chiamare in causa quale soggetto legittimato CP_2
passivo rispetto alla domanda risarcitoria svolta da parte attrice e comunque tenuta contrattualmente a manlevare essa convenuta da quanto eventualmente dovuto all'attrice, nel merito ha chiesto il rigetto delle domande attoree o, in subordine, di dichiarare CP_2
obbligata contrattualmente a manlevarla e conseguentemente condannarla al pagamento diretto di quanto dovuto all'attore o, in subordine, di tenerla indenne di quanto a quest'ultimo dovuto e da qualsiasi onere derivante dal presente giudizio.
Ha dedotto di essere la società del gruppo Ferrovie dello Stato cui è affidata l'infrastruttura ferroviaria su tutto il territorio nazionale;
i lavori di realizzazione del nuovo collegamento NT ferroviario Arcisate-Stabio erano affidati da inizialmente con contratto 25/2009 alla AT
LI (poi Salc), quindi per la loro prosecuzione e completamento, con nuovo contratto
NT 336/2015 alla impresa l'art. 11 del contratto n. 336/2015 tra Sacef prevedeva CP_2 espressamente la responsabilità di quest'ultima per la conservazione delle preesistenti condizioni di stabilità dei fabbricati interessati dai lavori e l'assunzione di tutte le opere necessarie per NT riparare eventuali danni verificatisi;
era quest'ultima società e non pertanto, chiamata a pagina 5 di 12 rispondere delle pretese risarcitorie azionate, ed infatti aveva aperto un sinistro assicurativo a seguito delle doglianze dell'odierno attore;
i danneggiamenti lamentati dall'attore, inoltre, non erano interamente costituiti da lesioni sorte ex novo in immobili di moderna struttura, bensì da deterioramenti di situazioni già presenti prima del principiare delle lavorazioni ferroviarie;
tale circostanza era stata confermata in sede di ATP e, tuttavia, non era stato adeguatamente preso in considerazione lo stato di degrado e di carente manutenzione in cui già versava il fabbricato prima dell'inizio dei lavori.
Autorizzata la chiamata in causa della parte terza chiamata Sacef S.p.a., quest'ultima non si è costituita in giudizio nonostante la rituale notificazione a mezzo pec in data 21.6.2023 e all'udienza del 24.10.2023 era dichiarata contumace;
concessi i termini ex art. 183 c. 6 c.p.c., con ordinanza riservata in data 4.3.2024 erano respinte le istanze di prova orale articolate dalla parte convenuta e la causa era rinviata per la precisazione delle conclusioni, trattata in forma scritta ex art. 127 ter c.p.c., quindi con ordinanza del 16.10.2024 era trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di legge ex art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusivi del giudizio.
Considerato in diritto
1. Preliminarmente, la causa si palesa matura per la decisione e sufficientemente istruita sulla base del materiale probatorio acquisto agli atti del giudizio e, in particolare, sulla base delle produzioni documentali delle parti e degli esiti degli accertamenti svolti in seno al procedimento ex art. 696 bis c.p.c. (Tribunale di Varese, n. Rg. 3587/2019), sicché devono essere confermate le deduzioni istruttorie assunte con ordinanza del 4.3.2024 e, in particolare, il rigetto delle istanze di prova orale articolate dalla parte convenuta per le motivazioni ivi esposte e da intendersi qui richiamate.
2. Nel merito, costituisce circostanza pacifica, in quanto documentata e non oggetto di contestazione, che i lavori di esecuzione del collegamento ferroviario Arcisate-Stabio sono stati affidati in concessione a (doc. 3 attore), la quale ha conferito NTroparte_1 mandato con rappresentanza alla società per l'espletamento del complesso di NTroparte_8
servizi ed adempimento tecnico-ingegneristici, amministrativi, procedurali e gestionali per la realizzazione degli interventi infrastrutturali e/o tecnologici della rete ferrovia (doc. 1 convenuta);
pagina 6 di 12 la realizzazione dei lavori è stata affidata da inizialmente con contratto 25/2009 alla CP_9
AT LI (poi Salc), risoltosi successivamente in data 08/01/2015 quindi, per la loro prosecuzione e completamento, con nuovo contratto 336/2015, alla impresa (cfr. CP_2
doc. 2 convenuta).
Il nuovo appaltatore prendeva in consegna l'area di cantiere, come da relativo verbale, a decorrere dal 20/07/2015 e i lavori venivano sostanzialmente ultimati nel mese di novembre 2017
(Cfr. verbale di verifica del 06/11/2017).
3. In sede di accertamento tecnico preventivo (Rg. 3587/2019 Tribunale di Varese) è stata svolta consulenza tecnica a firma del CTU Ing. che si ritiene condivisibile in Persona_1
quanto scevra da vizi logici e giuridici, svolta nel pieno contraddittorio tra le parti in causa e i rispettivi Ctp e che addiviene ad una risposta ai quesiti congruamente motivata alla luce dell'esame della documentazione acquisita gli atti del procedimento, degli esiti degli accertamenti compiuti nonché ad una risposta esaustiva rispetto alle osservazioni ritualmente svolte dai consulenti tecnici di parte.
4. La Ctu ha svolto i seguenti accertamenti.
L'attore è proprietario di due unità immobiliari, meglio identificate in atti, site in Induno Olona, via Pavia n. 82, ubicate in adiacenza alla strada comunale denominata Via Pavia, confinante lungo tutto il lato est con la tratta ferroviaria che conduce alla stazione di Induno Olona.
Il fabbricato di cui trattasi è un “manufatto di vecchia costruzione, realizzato in muratura portante mista composta prevalentemente da laterizi e pietrame, con solette di piano caratterizzate da materiali tipici dell'epoca costruttiva, alcune delle quali oggetto di sostituzione nel corso degli anni con solette laterocementizie. La copertura è di tipo ligneo, con schema statico a spinta eliminata”.
L'esame della documentazione in atti e degli accertamenti svolti in sede di Ctu ha consentito di appurare in generale la sussistenza di un quadro fessurativo diffuso nei vari locali dell'immobile,
“più nel dettaglio, oltre a filature e lesioni di minore rilevanza, all'atto del sopralluogo i cespiti presentavano distaccamenti ed evidenti lesioni/crepe murarie, anche passanti, con coinvolgimento fessurativo e deformativo anche a livello delle pavimentazioni e degli attacchi a soffitto delle solette, diffuse prevalentemente nella porzione di immobili prospicienti la Via Pavia parallela alla trincea di scorrimento della linea ferroviaria” (Cfr. pagg.
9-14 CTU e ulteriore pagina 7 di 12 documentazione anche fotografica allegata) compatibile con fenomeni di cedimento differenziale del piano di appoggio a terra delle stesse murature (piano di fondazione), più accentuato verso lo spigolo sud-est”.
Esaminato lo stato di avanzamento del cantiere, tramite la documentazione in atti e reperita (cfr. in particolare i testimoniali di stato di fatto eseguiti nell'ottobre 2010 e settembre/ottobre 2015 allegati agli atti del procedimento) e le indagini visive dirette effettuate durante le operazioni peritali del 2021/2022, la Ctu ha fornito le seguenti considerazioni:
- prima dell'inizio dei lavori, nel 2010 era presente un quadro fessurativo caratterizzato prevalentemente da filature (abitazioni subb. 501 e 502) e filature con lesioni (parti comuni e facciate) delle quali non venivano evidenziate particolarità o anomalie. (A parere del CTU, tale quadro risultava compatibile con un decorso nel tempo tipico della tipologia costruttiva dell'immobile e della sua vetustà);
- prima della ripresa dei lavori del 2015 da parte di confrontando i testimoniali CP_2 degli anni 2010 e 2015 si noterebbe un'evoluzione del quadro fessurativo in relazione all'incremento della densità nell'unità immobiliare del ricorrente sub. 502 posta al piano primo.
Si segnala che nella parte descrittiva del singolo testimoniale del 2015 non vengono riportate anomalie o particolarità delle filature e lesioni rilevate;
- successivamente si nota un'evoluzione significativa sia in termini di apertura della fessura, che risulta passante e associabile alle fessure interne rilevate nel locale bagno dell'unità immobiliare sita al piano primo, sia in merito alla lunghezza e alla diffusione (Cfr. pagg. 15-25 CTU);.
Ciò premesso il CTU ha conclusivamente ritenuto che “il cedimento differenziale descritto in risposta al punto 2 del quesito peritale, più accentuato verso lo spigolo sud-est e quindi in adiacenza alle lavorazioni eseguite per la linea ferroviaria e per i sottoservizi, sia compatibile con i disturbi generati dalle operazioni di scavo e relativi lavori complementari intercorsi, anche in relazione all'evoluzione del quadro fessurativo come mostrato nella ricostruzione storico- fotografica di cui alle Figure precedenti”.
Ha inoltre osservato, in risposta alle osservazioni dei CTP (Cfr. pagg. 32 e 34 elaborato peritale) che “il fatto che non siano state segnalate anomalie o stranezze delle filature e/o lesioni rilevate nei testimoniali dell'ottobre 2015, confermerebbe che il cedimento differenziale descritto in risposta al punto 2 del quesito peritale, più accentuato verso lo spigolo sudest e quindi in adiacenza alle lavorazioni eseguite per la linea ferroviaria e per i sottoservizi, sia compatibile
pagina 8 di 12 con i disturbi generati dalle operazioni di scavo e relativi lavori complementari intercorsi in particolare dopo l'ottobre 2015, anche in relazione all'evoluzione del quadro fessurativo mostrato nella ricostruzione storico-fotografica rappresentata nell'elaborato peritale”.
Il CTU, pertanto, ha univocamente accertato che a causa dei disturbi generati dalle operazioni di scavo e dai lavori complementari intercorsi sul tratto ferroviario dopo l'ottobre 2015, si è aggravato il quadro fessurativo già esistente nell'immobile, determinando il cedimento differenziale dello stesso meglio descritto e documentato in risposta al punto n. 2 del quesito peritale (Cfr. pagg.
9-14 CTU).
Il CTU ha stimato il totale delle opere di ripristino in complessivi € 40.560,00 oltre I.V.A. di legge oltre a spese tecniche che si quantificano in € 5.000 IVA inclusa.
Differentemente da quanto dedotto dalla parte convenuta, il CTU, nella predetta quantificazione delle opere di ripristino, ha specificamente considerato lo stato ante operam e la vetustà dell'immobile e considerato, proprio in ragione di ciò, un coefficiente riduttivo pari al 50% (Cfr. pagg. 26-28 ctu cui si rimanda).
5. Ritiene il Tribunale che sussista la responsabilità dell'odierna convenuta in relazione ai danni all'immobile dell'attore così come accertati, descritti e quantificati in sede di operazioni NT peritali. E' infatti pacifico e non contestato che ha assunto in qualità di committente la gestione dei lavori infrastrutturali sul collegamento ferroviario Arcisate – Stabio, da cui i predetti danni hanno avuto origine, risultando irrilevanti, nei confronti dell'attore, gli accordi contrattuali
NT assunti tra l'appaltatore rispetto ai quali il è terzo ed estraneo. CP_2 Pt_1
In accoglimento della domanda svolta dall'attore, pertanto, deve essere condannata al CP_9
risarcimento del danno nei confronti dell'attore per l'importo di euro 40.560,00 oltre I.V.A. di legge oltre ad euro 5.000 IVA inclusa per spese tecniche.
A parte attrice spettano anche gli interessi compensativi del ritardo con cui ottiene il risarcimento;
tali interessi, in ossequio all'insegnamento di Cass. S. n. 1712/95, devono essere calcolati in misura legale sul valore capitale del danno determinato o "devalutato" all'epoca in cui esso si è verificato (novembre 2017 – conclusione dei lavori), e poi via via sul capitale incrementato in misura proporzionale al decremento del potere di acquisto della moneta. Da oggi, giorno della liquidazione, all'effettivo saldo, decorrono gli interessi legali sulla somma liquidata complessivamente.
pagina 9 di 12 6. E' altresì fondata, e deve essere accolta, la domanda di manleva svolta dalla convenuta NT ei confronti dell'appaltatrice CP_2
La CTU svolta in corso di causa ha infatti precisato (Cfr. pagg. 32 e 34 elaborato peritale) che “il fatto che non siano state segnalate anomalie o stranezze delle filature e/o lesioni rilevate nei testimoniali dell'ottobre 2015, confermerebbe che il cedimento differenziale descritto in risposta al punto 2 del quesito peritale, più accentuato verso lo spigolo sudest e quindi in adiacenza alle lavorazioni eseguite per la linea ferroviaria e per i sottoservizi, sia compatibile con i disturbi generati dalle operazioni di scavo e relativi lavori complementari intercorsi in particolare dopo
l'ottobre 2015, anche in relazione all'evoluzione del quadro fessurativo mostrato nella ricostruzione storico-fotografica rappresentata nell'elaborato peritale”.
La CTU svolta in corso di causa ha dunque accertato che i danni patiti dall'immobile dell'odierno attore, e l'aggravamento delle sue condizioni statiche si sono verificati in principalità per effetto delle lavorazioni ferroviarie svolte dopo l'ottobre 2015 e quindi nell'ambito delle opere assunte da CP_2
NT D'alto canto, è documentale che quest'ultima abbia assunto nei confronti di dapprima con la sottoscrizione del contratto (doc. 4 convenuta) quindi con espressa dichiarazione del 29.11.2018,
l'obbligo di manlevarla e tenerla indenne da qualsiasi pretesa o danno causato a terzi. NT deve essere pertanto condannata a tenere indenne di quanto da essa dovuto in favore CP_2 dell'attore in esecuzione della presente sentenza.
7. Le spese di lite si liquidano come da dispositivo in applicazione del principio di soccombenza e di causalità della lite che ne è diretta espressione.
Per l'effetto, la parte convenuta deve essere condanna alla refusione delle spese di lite del presente giudizio e del giudizio di ATP nei confronti della parte attrice, che si liquidano come da dispositivo tenuto conto della natura e del valore della controversia, dell'attività difensiva concretamente espletata e del fatto che non è stata svolta ulteriore attività istruttoria in corso di causa.
La parte terza chiamata deve essere condannata alla refusione delle spese di lite nei confronti della convenuta, che si liquidano parimenti come da dispositivo a mente dei criteri di cui al D.M.
55/2014 e s.m.i., nonché a tenere indenne la parte convenuta di quanto da essa dovuto in favore dell'attore in esecuzione della presente sentenza, anche a titolo di spese di lite.
pagina 10 di 12 Le spese della CTU svolta nell'accertamento tecnico preventivo, come liquidate dal giudice procedente con decreto del 24.10.2024, devono essere definitivamente poste a carico della parte convenuta e della parte terza chiamata.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando in composizione monocratica, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. Condanna a corrispondere in favore NTroparte_1 dell'attore a titolo di risarcimento del danno per le causali di cui in Parte_1 narrativa, l'importo di euro 40.560,00, oltre I.V.A. di legge, oltre ad euro 5.000 IVA inclusa per spese tecniche, oltre interessi e rivalutazione come meglio precisato in parte motiva (Cfr. par. 5);
2. Condanna lla refusione delle spese di lite del NTroparte_1 presente giudizio nei confronti dell'attore che si liquidano in euro 5.261,00 Parte_1
per compensi, oltre ad euro 545,00 per rimborso spese vive documentate ex actis (CU e marca), oltre al 15% per spese generali, oltre a Iva e Cpa come per legge;
3. Condanna lla refusione delle spese di lite del NTroparte_1
giudizio di ATP ex art. 696 bis c.p.c. (Tribunale di Varese, Rg. 3587/2019) nei confronti dell'attore che si liquidano in euro 3.000,00 per compensi, oltre ad euro Parte_1
406,50 per rimborso spese vive documentate ex actis (CU e marca), oltre al 15% per spese generali, oltre a Iva e Cpa come per legge;
4. Condanna a manlevare e tenere indenne CP_2 NTroparte_1
per quanto dalla stessa dovuto all' attore in esecuzione
[...] Parte_1
della presente sentenza, anche a titolo di spese di lite;
5. Condanna alla refusione delle spese di lite del presente giudizio nei CP_2
confronti della convenuta che si liquidano in euro NTroparte_1
5.261,00 per compensi, oltre ad euro 518,00 per rimborso spese vive documentate ex actis, oltre al 15% per spese generali, oltre a Iva e Cpa come per legge;
5. Pone definitivamente a carico di e NTroparte_1 CP_2
le spese di CTU del giudizio di ATP (Tribunale di Varese, Rg. 3587/2019) come già
[...]
liquidate con decreto del giudice procedente.
pagina 11 di 12 Varese, 14/02/2025
Il Giudice
Dott.ssa Arianna Carimati
pagina 12 di 12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VARESE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Arianna Carimati, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al numero di ruolo sopra indicato, promossa
Da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DE RISI Parte_1 C.F._1
FABRIZIO del Foro di Busto Arsizio, con domicilio telematico presso il difensore come da procura in atti,
PARTE ATTRICE
NTro:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. NTroparte_1 P.IVA_1
GIORGETTI ALESSANDRA del Foro di Milano, con domicilio telematico presso il difensore come da procura in atti,
PARTE CONVENUTA
E:
C.F. , con Sede in Roma, via Pietralta n. 140, CP_2 P.IVA_2
PARTE TERZA CHIAMATA contumace
CONCLUSIONI DELE PARTI:
Per parte attrice:
pagina 1 di 12 “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, in accoglimento delle domande formulate e ogni contraria istanza ed eccezione disattesa e respinta, così giudicare: nel merito:
- accertata e dichiarata la responsabilità di condannare l'odierna NTroparte_3 convenuta in favore dell'odierno attore al risarcimento dei danni, subiti e subendi alle unità immobiliari contraddistinte dal foglio 17 particella 4876 in dipendenza dei fatti narrati, quantificati nell'importo di €.41.000,00.= oltre iva di legge e spese tecniche in €.5.000.= iva inclusa, ovvero del diverso importo che dovesse emergere in corso di causa, comunque oltre rivalutazione monetaria e interessi dal giorno del dovuto sino al saldo.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, anche del giudizio di accertamento tecnico preventivo ex art. 696bis c.p.c. promosso avanti il Tribunale di Varese, Giudice, dott. Rivellini,
Rg. 3587/2019. ”;
Per parte convenuta:
“Piaccia all'Ill.mo Giudice adito, disattesa e respinta ogni avversa eccezione e/o istanza,
In via principale:
Nel merito:
- RESPINGERE le domande avversarie svolte nei confronti di NTroparte_1
tutte, in quanto infondate in fatto ed in diritto per i motivi illustrati nella narrativa degli atti;
- CONDANNARE, in ogni caso, il signor alla integrale refusione delle spese e Parte_1
compensi del presente giudizio e del giudizio per Accertamento Tecnico Preventivo quali sostenuti da NTroparte_1
In via subordinata: nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale delle avversarie domande e pretese, nessuna esclusa,
- DICHIARARE in persona del legale rappresentante pro tempore, obbligata CP_2
contrattualmente a manlevare da ogni e qualsiasi onere, NTroparte_1
responsabilità e spese eventualmente ad essa derivanti dal presente giudizio e, per l'effetto,
- CONDANNARE in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento CP_2
diretto di quanto eventualmente riconosciuto come dovuto a carico della scrivente convenuta in
pagina 2 di 12 favore di parte attrice all'esito del presente giudizio, per capitale, interessi, spese o per qualsiasi altro titolo o, altrimenti
- CONDANNARE in persona del legale rappresentante pro tempore, a tenere CP_2
indenne da ogni e qualsiasi onere derivatole da codesto giudizio NTroparte_1
e a restituire a questa tutte le somme eventuali dovute e versate a favore di parte attrice.
In via istruttoria:
Tenuto fermo e richiamato tutto quanto sopra esposto, chiede NTroparte_1
l'ammissione di prova per interpello e testi sulle circostanze e sui capitoli specificatamente di seguito indicati, espunti da eventuali espressioni valutative:
1) “Vero che all'atto della risoluzione contrattuale con SALC nel 2015 in corrispondenza della proprietà del signor erano state eseguite le sole attività di posa di elementi di Pt_1
delimitazione dei cantieri, come da fotografie del mese di agosto 2015 che si rammostrano al
NT teste (DOC. 7 fascicolo causa di merito ?”;
2) “Vero che il progetto esecutivo affidato a prevedeva in prossimità dell'unità CP_2
immobiliare di proprietà del signor la realizzazione di un doppio collettore fognario Pt_1
posto al di sotto della via Pavia nonché l'esecuzione di una berlinese di micropali a protezione dell'edificio stesso, come da stralcio di progetto che si rammostra al teste (DOC. 8 fascicolo
NT causa di merito ?”;
3) “Vero che , prima dell'avvio delle attività di cui sopra nell'ottobre 2015, ha eseguito CP_2
gli stati di consistenza delle abitazioni interessate da lavori tra le quali anche quella di proprietà del signor ”; Pt_1
4) “Vero che a seguito del ricevimento degli esiti degli Avvisi ad Opponendum (OdS 2408 di cui NT al DOC. 5 fascicolo he si rammostra al teste), confermava l'avvenuta apertura del CP_2
sinistro con la propria compagnia assicurativa in relazione ai danni NTroparte_5 lamentati dal signor a seguito dei lavori di cui al precedente punto 2?”; Pt_1
5) “Vero che all'atto della chiusura del Collaudo Tecnico ed Amministrativo, essendo ancora il sinistro da definire, trasmetteva a la manleva di cui alla CP_2 NTroparte_1
NT dichiarazione del 10/10/2019 come da DOC. 6 fascicolo causa di merito he si rammostra al teste?”;
pagina 3 di 12 6) “Vero che l'unità immobiliare di proprietà del signor è stata oggetto di modificazione Pt_1
strutturale con la sostituzione degli originari solai in legno con la attuale struttura in laterocemento?”;
7) “Vero che gli edifici adiacenti all'unità immobiliare di proprietà del signor sono Pt_1 risalenti alla medesima epoca costruttiva di quella dell'attore?”;
8) “Vero che gli edifici di cui al capitolo 7 sono stati interessati dagli stessi interventi di protezione che hanno interessato l'immobile di proprietà del signor e sono risultati privi Pt_1
del fenomeno di fessurazione e/ lesione per il quale il signor ha instaurato il presente Pt_1 giudizio?”.
Si indica come teste, sin da ora anche per prova contraria: Geom. c/o Testimone_1 [...]
in Milano Via Breda n.
8. NTroparte_1
Con ogni più ampia riserva di ulteriormente dedurre, produrre ed indicare testi, anche a prova contraria, una volta preso esame delle difese istruttorie articolate da controparte.
Con vittoria di spese e compensi di causa del presente giudizio e di quello per Accertamento
Tecnico Preventivo.”
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA
DECISIONE
Ritenuto in fatto
ha convenuto in giudizio chiedendo la condanna Parte_1 NTroparte_1
della parte convenuta al risarcimento dei danni patiti dagli immobili di sua proprietà siti in
Induno Olona, via Pavia n. 82, quantificati nell'importo di euro 41.000,00 oltre Iva e spese tecniche per euro 5.000,00 iva inclusa, ovvero nel diverso importo ritenuto di giustizia, oltre a interessi e rivalutazione e alla refusione delle spese di lite anche del giudizio di accertamento tecnico preventivo ante causam ex art. 696 bis c.p.c. (n. 3587/2019 R.G.).
Ha dedotto di essere proprietario di due unità immobiliari site in Induno Olona, alla via Pavia n.
82 (identificate al N.C.E.U. al foglio n.17 con le particelle n.4876 subalterno 501 e n. 4876 subalterno 502 , oltre che di un'area pertinenziale scoperta ad uso esclusivo identificata al N.C.T. al foglio 9 con la particella n. 10937), ubicate in adiacenza alla strada comunale che confina lungo il tratto est con la tratta ferroviaria che conduce alla stazione di Induno Olona;
tale tratta pagina 4 di 12 ferroviaria era stata oggetto di lavori di ristrutturazione dal 2010 sino al 2017 per il completamento del nuovo collegamento ferroviario transfrontaliero Arcisate - Stabio, affidati in concessione a dal Ministero dei Trasporti e della Navigazione;
la NTroparte_1
realizzazione dei lavori era stata aggiudicata dapprima al raggruppamento temporaneo di imprese tra la AR (già AT ing. e la mandante NTroparte_6 NTroparte_7 [...] quindi, a far tempo dal giugno 2015, all'impresa appaltatrice Parte_2 CP_2
a causa degli interventi sul tratto ferroviario, gli immobili dell'attore adiacenti la tratta
[...]
ferroviaria avevano subito un peggioramento delle condizioni statiche generali ed erano decaduti in uno stato di grave insicurezza;
in data 27.11.2019 l'attore aveva promosso procedimento di accertamento tecnico preventivo ante causam avanti al Tribunale di Varese (3587/2019) nell'ambito del quale il CTU nominato ing. aveva accertato i danni patititi dalle Persona_1
unità immobiliari per cui è causa, giudicati compatibili con i disturbi generati dalle operazioni di scavo e relativi lavori complementari intercorsi, e quantificato a titolo di opere di ripristino l'importo di euro 41.000,00 oltre Iva e spese tecniche per euro 5.000,00 iva inclusa.
Integrato il contraddittorio, si è costituita chiedendo in via NTroparte_1
preliminare di essere autorizzata a chiamare in causa quale soggetto legittimato CP_2
passivo rispetto alla domanda risarcitoria svolta da parte attrice e comunque tenuta contrattualmente a manlevare essa convenuta da quanto eventualmente dovuto all'attrice, nel merito ha chiesto il rigetto delle domande attoree o, in subordine, di dichiarare CP_2
obbligata contrattualmente a manlevarla e conseguentemente condannarla al pagamento diretto di quanto dovuto all'attore o, in subordine, di tenerla indenne di quanto a quest'ultimo dovuto e da qualsiasi onere derivante dal presente giudizio.
Ha dedotto di essere la società del gruppo Ferrovie dello Stato cui è affidata l'infrastruttura ferroviaria su tutto il territorio nazionale;
i lavori di realizzazione del nuovo collegamento NT ferroviario Arcisate-Stabio erano affidati da inizialmente con contratto 25/2009 alla AT
LI (poi Salc), quindi per la loro prosecuzione e completamento, con nuovo contratto
NT 336/2015 alla impresa l'art. 11 del contratto n. 336/2015 tra Sacef prevedeva CP_2 espressamente la responsabilità di quest'ultima per la conservazione delle preesistenti condizioni di stabilità dei fabbricati interessati dai lavori e l'assunzione di tutte le opere necessarie per NT riparare eventuali danni verificatisi;
era quest'ultima società e non pertanto, chiamata a pagina 5 di 12 rispondere delle pretese risarcitorie azionate, ed infatti aveva aperto un sinistro assicurativo a seguito delle doglianze dell'odierno attore;
i danneggiamenti lamentati dall'attore, inoltre, non erano interamente costituiti da lesioni sorte ex novo in immobili di moderna struttura, bensì da deterioramenti di situazioni già presenti prima del principiare delle lavorazioni ferroviarie;
tale circostanza era stata confermata in sede di ATP e, tuttavia, non era stato adeguatamente preso in considerazione lo stato di degrado e di carente manutenzione in cui già versava il fabbricato prima dell'inizio dei lavori.
Autorizzata la chiamata in causa della parte terza chiamata Sacef S.p.a., quest'ultima non si è costituita in giudizio nonostante la rituale notificazione a mezzo pec in data 21.6.2023 e all'udienza del 24.10.2023 era dichiarata contumace;
concessi i termini ex art. 183 c. 6 c.p.c., con ordinanza riservata in data 4.3.2024 erano respinte le istanze di prova orale articolate dalla parte convenuta e la causa era rinviata per la precisazione delle conclusioni, trattata in forma scritta ex art. 127 ter c.p.c., quindi con ordinanza del 16.10.2024 era trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di legge ex art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusivi del giudizio.
Considerato in diritto
1. Preliminarmente, la causa si palesa matura per la decisione e sufficientemente istruita sulla base del materiale probatorio acquisto agli atti del giudizio e, in particolare, sulla base delle produzioni documentali delle parti e degli esiti degli accertamenti svolti in seno al procedimento ex art. 696 bis c.p.c. (Tribunale di Varese, n. Rg. 3587/2019), sicché devono essere confermate le deduzioni istruttorie assunte con ordinanza del 4.3.2024 e, in particolare, il rigetto delle istanze di prova orale articolate dalla parte convenuta per le motivazioni ivi esposte e da intendersi qui richiamate.
2. Nel merito, costituisce circostanza pacifica, in quanto documentata e non oggetto di contestazione, che i lavori di esecuzione del collegamento ferroviario Arcisate-Stabio sono stati affidati in concessione a (doc. 3 attore), la quale ha conferito NTroparte_1 mandato con rappresentanza alla società per l'espletamento del complesso di NTroparte_8
servizi ed adempimento tecnico-ingegneristici, amministrativi, procedurali e gestionali per la realizzazione degli interventi infrastrutturali e/o tecnologici della rete ferrovia (doc. 1 convenuta);
pagina 6 di 12 la realizzazione dei lavori è stata affidata da inizialmente con contratto 25/2009 alla CP_9
AT LI (poi Salc), risoltosi successivamente in data 08/01/2015 quindi, per la loro prosecuzione e completamento, con nuovo contratto 336/2015, alla impresa (cfr. CP_2
doc. 2 convenuta).
Il nuovo appaltatore prendeva in consegna l'area di cantiere, come da relativo verbale, a decorrere dal 20/07/2015 e i lavori venivano sostanzialmente ultimati nel mese di novembre 2017
(Cfr. verbale di verifica del 06/11/2017).
3. In sede di accertamento tecnico preventivo (Rg. 3587/2019 Tribunale di Varese) è stata svolta consulenza tecnica a firma del CTU Ing. che si ritiene condivisibile in Persona_1
quanto scevra da vizi logici e giuridici, svolta nel pieno contraddittorio tra le parti in causa e i rispettivi Ctp e che addiviene ad una risposta ai quesiti congruamente motivata alla luce dell'esame della documentazione acquisita gli atti del procedimento, degli esiti degli accertamenti compiuti nonché ad una risposta esaustiva rispetto alle osservazioni ritualmente svolte dai consulenti tecnici di parte.
4. La Ctu ha svolto i seguenti accertamenti.
L'attore è proprietario di due unità immobiliari, meglio identificate in atti, site in Induno Olona, via Pavia n. 82, ubicate in adiacenza alla strada comunale denominata Via Pavia, confinante lungo tutto il lato est con la tratta ferroviaria che conduce alla stazione di Induno Olona.
Il fabbricato di cui trattasi è un “manufatto di vecchia costruzione, realizzato in muratura portante mista composta prevalentemente da laterizi e pietrame, con solette di piano caratterizzate da materiali tipici dell'epoca costruttiva, alcune delle quali oggetto di sostituzione nel corso degli anni con solette laterocementizie. La copertura è di tipo ligneo, con schema statico a spinta eliminata”.
L'esame della documentazione in atti e degli accertamenti svolti in sede di Ctu ha consentito di appurare in generale la sussistenza di un quadro fessurativo diffuso nei vari locali dell'immobile,
“più nel dettaglio, oltre a filature e lesioni di minore rilevanza, all'atto del sopralluogo i cespiti presentavano distaccamenti ed evidenti lesioni/crepe murarie, anche passanti, con coinvolgimento fessurativo e deformativo anche a livello delle pavimentazioni e degli attacchi a soffitto delle solette, diffuse prevalentemente nella porzione di immobili prospicienti la Via Pavia parallela alla trincea di scorrimento della linea ferroviaria” (Cfr. pagg.
9-14 CTU e ulteriore pagina 7 di 12 documentazione anche fotografica allegata) compatibile con fenomeni di cedimento differenziale del piano di appoggio a terra delle stesse murature (piano di fondazione), più accentuato verso lo spigolo sud-est”.
Esaminato lo stato di avanzamento del cantiere, tramite la documentazione in atti e reperita (cfr. in particolare i testimoniali di stato di fatto eseguiti nell'ottobre 2010 e settembre/ottobre 2015 allegati agli atti del procedimento) e le indagini visive dirette effettuate durante le operazioni peritali del 2021/2022, la Ctu ha fornito le seguenti considerazioni:
- prima dell'inizio dei lavori, nel 2010 era presente un quadro fessurativo caratterizzato prevalentemente da filature (abitazioni subb. 501 e 502) e filature con lesioni (parti comuni e facciate) delle quali non venivano evidenziate particolarità o anomalie. (A parere del CTU, tale quadro risultava compatibile con un decorso nel tempo tipico della tipologia costruttiva dell'immobile e della sua vetustà);
- prima della ripresa dei lavori del 2015 da parte di confrontando i testimoniali CP_2 degli anni 2010 e 2015 si noterebbe un'evoluzione del quadro fessurativo in relazione all'incremento della densità nell'unità immobiliare del ricorrente sub. 502 posta al piano primo.
Si segnala che nella parte descrittiva del singolo testimoniale del 2015 non vengono riportate anomalie o particolarità delle filature e lesioni rilevate;
- successivamente si nota un'evoluzione significativa sia in termini di apertura della fessura, che risulta passante e associabile alle fessure interne rilevate nel locale bagno dell'unità immobiliare sita al piano primo, sia in merito alla lunghezza e alla diffusione (Cfr. pagg. 15-25 CTU);.
Ciò premesso il CTU ha conclusivamente ritenuto che “il cedimento differenziale descritto in risposta al punto 2 del quesito peritale, più accentuato verso lo spigolo sud-est e quindi in adiacenza alle lavorazioni eseguite per la linea ferroviaria e per i sottoservizi, sia compatibile con i disturbi generati dalle operazioni di scavo e relativi lavori complementari intercorsi, anche in relazione all'evoluzione del quadro fessurativo come mostrato nella ricostruzione storico- fotografica di cui alle Figure precedenti”.
Ha inoltre osservato, in risposta alle osservazioni dei CTP (Cfr. pagg. 32 e 34 elaborato peritale) che “il fatto che non siano state segnalate anomalie o stranezze delle filature e/o lesioni rilevate nei testimoniali dell'ottobre 2015, confermerebbe che il cedimento differenziale descritto in risposta al punto 2 del quesito peritale, più accentuato verso lo spigolo sudest e quindi in adiacenza alle lavorazioni eseguite per la linea ferroviaria e per i sottoservizi, sia compatibile
pagina 8 di 12 con i disturbi generati dalle operazioni di scavo e relativi lavori complementari intercorsi in particolare dopo l'ottobre 2015, anche in relazione all'evoluzione del quadro fessurativo mostrato nella ricostruzione storico-fotografica rappresentata nell'elaborato peritale”.
Il CTU, pertanto, ha univocamente accertato che a causa dei disturbi generati dalle operazioni di scavo e dai lavori complementari intercorsi sul tratto ferroviario dopo l'ottobre 2015, si è aggravato il quadro fessurativo già esistente nell'immobile, determinando il cedimento differenziale dello stesso meglio descritto e documentato in risposta al punto n. 2 del quesito peritale (Cfr. pagg.
9-14 CTU).
Il CTU ha stimato il totale delle opere di ripristino in complessivi € 40.560,00 oltre I.V.A. di legge oltre a spese tecniche che si quantificano in € 5.000 IVA inclusa.
Differentemente da quanto dedotto dalla parte convenuta, il CTU, nella predetta quantificazione delle opere di ripristino, ha specificamente considerato lo stato ante operam e la vetustà dell'immobile e considerato, proprio in ragione di ciò, un coefficiente riduttivo pari al 50% (Cfr. pagg. 26-28 ctu cui si rimanda).
5. Ritiene il Tribunale che sussista la responsabilità dell'odierna convenuta in relazione ai danni all'immobile dell'attore così come accertati, descritti e quantificati in sede di operazioni NT peritali. E' infatti pacifico e non contestato che ha assunto in qualità di committente la gestione dei lavori infrastrutturali sul collegamento ferroviario Arcisate – Stabio, da cui i predetti danni hanno avuto origine, risultando irrilevanti, nei confronti dell'attore, gli accordi contrattuali
NT assunti tra l'appaltatore rispetto ai quali il è terzo ed estraneo. CP_2 Pt_1
In accoglimento della domanda svolta dall'attore, pertanto, deve essere condannata al CP_9
risarcimento del danno nei confronti dell'attore per l'importo di euro 40.560,00 oltre I.V.A. di legge oltre ad euro 5.000 IVA inclusa per spese tecniche.
A parte attrice spettano anche gli interessi compensativi del ritardo con cui ottiene il risarcimento;
tali interessi, in ossequio all'insegnamento di Cass. S. n. 1712/95, devono essere calcolati in misura legale sul valore capitale del danno determinato o "devalutato" all'epoca in cui esso si è verificato (novembre 2017 – conclusione dei lavori), e poi via via sul capitale incrementato in misura proporzionale al decremento del potere di acquisto della moneta. Da oggi, giorno della liquidazione, all'effettivo saldo, decorrono gli interessi legali sulla somma liquidata complessivamente.
pagina 9 di 12 6. E' altresì fondata, e deve essere accolta, la domanda di manleva svolta dalla convenuta NT ei confronti dell'appaltatrice CP_2
La CTU svolta in corso di causa ha infatti precisato (Cfr. pagg. 32 e 34 elaborato peritale) che “il fatto che non siano state segnalate anomalie o stranezze delle filature e/o lesioni rilevate nei testimoniali dell'ottobre 2015, confermerebbe che il cedimento differenziale descritto in risposta al punto 2 del quesito peritale, più accentuato verso lo spigolo sudest e quindi in adiacenza alle lavorazioni eseguite per la linea ferroviaria e per i sottoservizi, sia compatibile con i disturbi generati dalle operazioni di scavo e relativi lavori complementari intercorsi in particolare dopo
l'ottobre 2015, anche in relazione all'evoluzione del quadro fessurativo mostrato nella ricostruzione storico-fotografica rappresentata nell'elaborato peritale”.
La CTU svolta in corso di causa ha dunque accertato che i danni patiti dall'immobile dell'odierno attore, e l'aggravamento delle sue condizioni statiche si sono verificati in principalità per effetto delle lavorazioni ferroviarie svolte dopo l'ottobre 2015 e quindi nell'ambito delle opere assunte da CP_2
NT D'alto canto, è documentale che quest'ultima abbia assunto nei confronti di dapprima con la sottoscrizione del contratto (doc. 4 convenuta) quindi con espressa dichiarazione del 29.11.2018,
l'obbligo di manlevarla e tenerla indenne da qualsiasi pretesa o danno causato a terzi. NT deve essere pertanto condannata a tenere indenne di quanto da essa dovuto in favore CP_2 dell'attore in esecuzione della presente sentenza.
7. Le spese di lite si liquidano come da dispositivo in applicazione del principio di soccombenza e di causalità della lite che ne è diretta espressione.
Per l'effetto, la parte convenuta deve essere condanna alla refusione delle spese di lite del presente giudizio e del giudizio di ATP nei confronti della parte attrice, che si liquidano come da dispositivo tenuto conto della natura e del valore della controversia, dell'attività difensiva concretamente espletata e del fatto che non è stata svolta ulteriore attività istruttoria in corso di causa.
La parte terza chiamata deve essere condannata alla refusione delle spese di lite nei confronti della convenuta, che si liquidano parimenti come da dispositivo a mente dei criteri di cui al D.M.
55/2014 e s.m.i., nonché a tenere indenne la parte convenuta di quanto da essa dovuto in favore dell'attore in esecuzione della presente sentenza, anche a titolo di spese di lite.
pagina 10 di 12 Le spese della CTU svolta nell'accertamento tecnico preventivo, come liquidate dal giudice procedente con decreto del 24.10.2024, devono essere definitivamente poste a carico della parte convenuta e della parte terza chiamata.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando in composizione monocratica, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. Condanna a corrispondere in favore NTroparte_1 dell'attore a titolo di risarcimento del danno per le causali di cui in Parte_1 narrativa, l'importo di euro 40.560,00, oltre I.V.A. di legge, oltre ad euro 5.000 IVA inclusa per spese tecniche, oltre interessi e rivalutazione come meglio precisato in parte motiva (Cfr. par. 5);
2. Condanna lla refusione delle spese di lite del NTroparte_1 presente giudizio nei confronti dell'attore che si liquidano in euro 5.261,00 Parte_1
per compensi, oltre ad euro 545,00 per rimborso spese vive documentate ex actis (CU e marca), oltre al 15% per spese generali, oltre a Iva e Cpa come per legge;
3. Condanna lla refusione delle spese di lite del NTroparte_1
giudizio di ATP ex art. 696 bis c.p.c. (Tribunale di Varese, Rg. 3587/2019) nei confronti dell'attore che si liquidano in euro 3.000,00 per compensi, oltre ad euro Parte_1
406,50 per rimborso spese vive documentate ex actis (CU e marca), oltre al 15% per spese generali, oltre a Iva e Cpa come per legge;
4. Condanna a manlevare e tenere indenne CP_2 NTroparte_1
per quanto dalla stessa dovuto all' attore in esecuzione
[...] Parte_1
della presente sentenza, anche a titolo di spese di lite;
5. Condanna alla refusione delle spese di lite del presente giudizio nei CP_2
confronti della convenuta che si liquidano in euro NTroparte_1
5.261,00 per compensi, oltre ad euro 518,00 per rimborso spese vive documentate ex actis, oltre al 15% per spese generali, oltre a Iva e Cpa come per legge;
5. Pone definitivamente a carico di e NTroparte_1 CP_2
le spese di CTU del giudizio di ATP (Tribunale di Varese, Rg. 3587/2019) come già
[...]
liquidate con decreto del giudice procedente.
pagina 11 di 12 Varese, 14/02/2025
Il Giudice
Dott.ssa Arianna Carimati
pagina 12 di 12