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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 30/10/2025, n. 2834 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 2834 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
Tribunale di Taranto
Sezione Lavoro
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona della
Dott.ssa Maria LEONE, ha pronunciato, la seguente
Sentenza
Nella causa recante N.R.G 11023/2023 promossa da
, come rappresentata/o e difesa/o in atti;
Parte_1
Contro
, come rappresentata/o e difesa/o in atti;
CP_1
OGGETTO: Prestazione: indennità - rendita vitalizia o equivalente - altre ipotesi CP_1
Fatto e diritto
Con ricorso iscritto a ruolo il 12/12/2023, parte ricorrente adiva il Giudice del Lavoro presso il Tribunale di Taranto al fine di vedersi riconoscere la malattia professionale “spondilodiscopatie del tratto lombare”, negato dall' resistente per mancanza, a suo dire, del nesso eziologico. CP_2
Si costituiva in giudizio l' sollevando eccezione di improcedibilità per mancata proposizione CP_1 del ricorso amministrativo e chiedendo il rigetto della domanda.
Con ordinanza del 02.05.2024, questo Giudice provvedeva a sospendere il giudizio ai fini della proposizione del ricorso amministrativo, assegnando all'uopo alla parte interessata termine di sessanta giorni.
Riassunto successivamente il giudizio, la controversia veniva istruita mediante prova testimoniale e CTU.
All'odierna udienza, le parti discutevano la causa, così decisa nella presente sentenza.
*******
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
Il teste escusso all'udienza del 30.01.2025 ha confermato la tipologia di mansioni svolte da parte ricorrente, in qualità di magazziniere addetto allo spostamento o al trasporto di pedane, merci nonchè, in generale, di carichi pesanti, come articolate nell'atto introduttivo del giudizio.
Dall'espletata CTU è emerso che è affetto da “spondilodiscoartrosi del Parte_1 tratto lombare”, patologia che il consulente nominato ritiene eziologicamente connessa all'attività lavorativa svolta dal ricorrente, con una percentuale di danno biologico del 6%. Pertanto, al ricorrente deve essere riconosciuto il relativo indennizzo in capitale, a partire dalla domanda amministrativa.
Siffatte conclusioni, in quanto fondate su accurate indagini cliniche e strumentali nonché sorrette da adeguata motivazione medico-legale, del tutto immune da vizi logico-giuridici, vanno senz'altro condivise, non essendo peraltro stati evidenziati, in maniera specifica, eventuali errori o omissioni.
Tanto, evidentemente, come nella specie, ove manchino contrarie argomentazioni delle parti ovvero ove esse non siano specifiche né tali, se fondate, da condurre ad una decisione diversa da quella adottata (Cfr. anche Cass. Sez. III, 30 aprile 2009 n° 10123).
Non sussistono, quindi, ragionevoli dubbi in ordine al rapporto causale intercorrente tra mansioni svolte, esposizione a rischio e patologia contratta. La tipologia stessa della malattia e dell'ambiente in cui il ricorrente ha espletato la propria attività lavorativa (secondo quanto è emerso anche in sede di indagine peritale) costituiscono elementi - non contrastati da alcuna circostanza di segno contrario
- in base ai quali può ragionevolmente riconoscersi l'origine “professionale” della patologia.
Conseguentemente, deve dichiararsi il diritto del ricorrente all'indennizzo in capitale derivante da malattia professionale, nella misura del 6 % con decorrenza dalla domanda amministrativa.
L' , dunque, deve essere condannato al pagamento delle differenze del dovuto, maturato e CP_1 maturando nonché alla corresponsione di rivalutazione monetaria ed interessi legali, come per legge.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, uditi i procuratori delle parti ed attese le conclusioni dagli stessi formulate, così provvede:
- Accoglie la domanda proposta da parte ricorrente e dichiara il diritto della stessa all'indennizzo in capitale per malattia professionale nella misura complessiva del 6% con decorrenza dalla domanda amministrativa;
- Per l'effetto, condanna l' al pagamento delle differenze del dovuto maturato e CP_1 maturando, con rivalutazione e interessi legali su quelli maturati come per legge;
- Condanna altresì l' alla rifusione delle spese e competenze del giudizio, che liquida CP_1 complessivamente in € 2697,00, oltre IVA e CPA, con distrazione in favore del procuratore antistatario;
Taranto, 30.10.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Maria Leone
Sezione Lavoro
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona della
Dott.ssa Maria LEONE, ha pronunciato, la seguente
Sentenza
Nella causa recante N.R.G 11023/2023 promossa da
, come rappresentata/o e difesa/o in atti;
Parte_1
Contro
, come rappresentata/o e difesa/o in atti;
CP_1
OGGETTO: Prestazione: indennità - rendita vitalizia o equivalente - altre ipotesi CP_1
Fatto e diritto
Con ricorso iscritto a ruolo il 12/12/2023, parte ricorrente adiva il Giudice del Lavoro presso il Tribunale di Taranto al fine di vedersi riconoscere la malattia professionale “spondilodiscopatie del tratto lombare”, negato dall' resistente per mancanza, a suo dire, del nesso eziologico. CP_2
Si costituiva in giudizio l' sollevando eccezione di improcedibilità per mancata proposizione CP_1 del ricorso amministrativo e chiedendo il rigetto della domanda.
Con ordinanza del 02.05.2024, questo Giudice provvedeva a sospendere il giudizio ai fini della proposizione del ricorso amministrativo, assegnando all'uopo alla parte interessata termine di sessanta giorni.
Riassunto successivamente il giudizio, la controversia veniva istruita mediante prova testimoniale e CTU.
All'odierna udienza, le parti discutevano la causa, così decisa nella presente sentenza.
*******
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
Il teste escusso all'udienza del 30.01.2025 ha confermato la tipologia di mansioni svolte da parte ricorrente, in qualità di magazziniere addetto allo spostamento o al trasporto di pedane, merci nonchè, in generale, di carichi pesanti, come articolate nell'atto introduttivo del giudizio.
Dall'espletata CTU è emerso che è affetto da “spondilodiscoartrosi del Parte_1 tratto lombare”, patologia che il consulente nominato ritiene eziologicamente connessa all'attività lavorativa svolta dal ricorrente, con una percentuale di danno biologico del 6%. Pertanto, al ricorrente deve essere riconosciuto il relativo indennizzo in capitale, a partire dalla domanda amministrativa.
Siffatte conclusioni, in quanto fondate su accurate indagini cliniche e strumentali nonché sorrette da adeguata motivazione medico-legale, del tutto immune da vizi logico-giuridici, vanno senz'altro condivise, non essendo peraltro stati evidenziati, in maniera specifica, eventuali errori o omissioni.
Tanto, evidentemente, come nella specie, ove manchino contrarie argomentazioni delle parti ovvero ove esse non siano specifiche né tali, se fondate, da condurre ad una decisione diversa da quella adottata (Cfr. anche Cass. Sez. III, 30 aprile 2009 n° 10123).
Non sussistono, quindi, ragionevoli dubbi in ordine al rapporto causale intercorrente tra mansioni svolte, esposizione a rischio e patologia contratta. La tipologia stessa della malattia e dell'ambiente in cui il ricorrente ha espletato la propria attività lavorativa (secondo quanto è emerso anche in sede di indagine peritale) costituiscono elementi - non contrastati da alcuna circostanza di segno contrario
- in base ai quali può ragionevolmente riconoscersi l'origine “professionale” della patologia.
Conseguentemente, deve dichiararsi il diritto del ricorrente all'indennizzo in capitale derivante da malattia professionale, nella misura del 6 % con decorrenza dalla domanda amministrativa.
L' , dunque, deve essere condannato al pagamento delle differenze del dovuto, maturato e CP_1 maturando nonché alla corresponsione di rivalutazione monetaria ed interessi legali, come per legge.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, uditi i procuratori delle parti ed attese le conclusioni dagli stessi formulate, così provvede:
- Accoglie la domanda proposta da parte ricorrente e dichiara il diritto della stessa all'indennizzo in capitale per malattia professionale nella misura complessiva del 6% con decorrenza dalla domanda amministrativa;
- Per l'effetto, condanna l' al pagamento delle differenze del dovuto maturato e CP_1 maturando, con rivalutazione e interessi legali su quelli maturati come per legge;
- Condanna altresì l' alla rifusione delle spese e competenze del giudizio, che liquida CP_1 complessivamente in € 2697,00, oltre IVA e CPA, con distrazione in favore del procuratore antistatario;
Taranto, 30.10.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Maria Leone