TRIB
Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pordenone, sentenza 20/11/2025, n. 329 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pordenone |
| Numero : | 329 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pordenone
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Giorgio Cozzarini Presidente
dott.ssa Giulia Dal Pos Giudice rel.
dott. Chiara Ilaria Risolo Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 1417/2025 promossa da:
(C.F. con il patrocinio Parte_1 C.F._1
dell'avv. CO IN, presso il quale ha eletto domicilio telematico;
ricorrente e
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CP_1 C.F._2
CO IN, presso il quale ha eletto domicilio telematico;
ricorrente i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Pordenone, in data
9.11.2019, in regime di separazione dei beni con i seguenti figli: nato il [...], Parte_2
e con il parere favorevole del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: separazione personale dei coniugi
CONCLUSIONI: come da ricorso e cioè “1) Dichiarare la separazione dei coniugi e 2) Ordinare al Comune di Parte_1 CP_1
1 Pordenone di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio.
3) Prevedersi che le parti convengono di restare a vivere sotto lo stesso tetto,
ovvero a Pordenone piazzetta A. Freschi n. 4 int. 11 per un anno, decorso il quale, il Dott. lascerà l'abitazione, che viene sin d'ora assegnata alla CP_1
moglie. Con l'accordo di entrambe le parti il periodo di un anno potrà venire prorogato per un tempo che sarà pattuito consensualmente, tenuto conto dell'eventuale reperimento di nuova abitazione da parte del marito. 4) Durante
tutto il periodo della convivenza il mutuo ed ogni spesa afferente la casa,
comprese le spese delle utenze, verrà sostenuta dal marito. Alla cessazione della convivenza, egli continuerà a pagare in via esclusiva il mutuo e tutte le spese condominiali e di straordinaria manutenzione, mentre le spese di ordinaria manutenzione e quelle delle utenze verranno sostenute dalla moglie. 5) Il figlio minore viene affidato in via condivisa ad entrambi i Parte_2
genitori, con collocamento prevalente presso la casa familiare. Entrambi i genitori concorreranno a mantenere, educare, istruire e assistere moralmente il figlio nel rispetto delle sue capacità, delle sue inclinazioni naturali e delle sue aspirazioni. 6) Poiché entrambi i coniugi si riconoscono genitori adeguati faranno in modo che il figlio trascorra il giusto tempo con ciascuno di essi e pertanto, quando i genitori cesseranno la loro convivenza, padre e figlio potranno vedersi quando lo desidereranno, dietro semplice richiesta alla madre, tenuto comunque conto degli impegni scolastici, ludici e sportivi del figlio. I genitori si accorderanno, di volta in volta, per i periodi di ferie da trascorrere col figlio e per le festività e ricorrenze, tenendo in conto il principio dell'alternanza. 7) Sin dalla sottoscrizione del presente accordo, il signor CP_1
corrisponderà alla signora la somma di € 500,00 mensili a titolo di Parte_1
contributo al mantenimento del figlio minore, oltre al 100% delle spese straordinarie, come individuate dal Protocollo d'Intesa tra Magistrati ed
Avvocati del Foro di Pordenone di data 22 febbraio 2018, di cui le parti hanno avuto conoscenza, e rimborsandole alla signora entro 8 giorni Parte_1
2 Con dall'esibizione del giustificativo. Sin d'ora le parti convengono che il signor sosterrà in via esclusiva anche le spese per la scuola paritaria e per lezioni
[...]
pomeridiane di supporto. 8) L'Assegno Unico Universale sarà percepito al 100%
dalla signora . Le detrazioni fiscali inerenti alle spese sostenute per Parte_1
il figlio saranno riconosciute in capo al padre, sino a che la madre non avrà
reperito un'attività. Successivamente ne beneficeranno entrambi al 50%. 9) I
coniugi prestano consenso al rilascio ed al rinnovo dei documenti validi per l'espatrio, per sé stessi e per il figlio. 10) Con l'esecuzione delle condizioni di cui al presente accordo, le parti, dichiarano di non avere più nulla a pretendere reciprocamente. In particolare, la signora dichiara di non avanzare Parte_1
alcuna pretesa economica, atteso che il marito è onerato di un mutuo, un finanziamento e un piano di rateazione di debito. Successivamente le parti potranno valutare altri assetti economici. 11) Spese del presente procedimento compensate tra le parti”.
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 07/04/2025, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni riportate in epigrafe.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51
III c.p.c..
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della
3 convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma,
c.c..
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi (tenuto anche conto del piano genitoriale depositato, ove vengono riportati nel dettaglio i tempi di frequentazione tra il minore e il padre), stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) dichiara la separazione personale tra e Parte_1 [...]
, i quali hanno contratto matrimonio in Pordenone, in data CP_1
9.11.2019;
2) dispone l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile del Comune di Pordenone (registro degli atti di matrimonio dell'anno 2019,
parte I, numero 81);
3) omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
4) prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
6) compensa tra le parti le spese di procedura;
Così deciso in Pordenone, in data 14/11/2025
IL GIUDICE REL. IL PRESIDENTE
dott.ssa Giulia Dal Pos dott. Giorgio Cozzarini
4
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pordenone
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Giorgio Cozzarini Presidente
dott.ssa Giulia Dal Pos Giudice rel.
dott. Chiara Ilaria Risolo Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 1417/2025 promossa da:
(C.F. con il patrocinio Parte_1 C.F._1
dell'avv. CO IN, presso il quale ha eletto domicilio telematico;
ricorrente e
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CP_1 C.F._2
CO IN, presso il quale ha eletto domicilio telematico;
ricorrente i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Pordenone, in data
9.11.2019, in regime di separazione dei beni con i seguenti figli: nato il [...], Parte_2
e con il parere favorevole del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: separazione personale dei coniugi
CONCLUSIONI: come da ricorso e cioè “1) Dichiarare la separazione dei coniugi e 2) Ordinare al Comune di Parte_1 CP_1
1 Pordenone di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio.
3) Prevedersi che le parti convengono di restare a vivere sotto lo stesso tetto,
ovvero a Pordenone piazzetta A. Freschi n. 4 int. 11 per un anno, decorso il quale, il Dott. lascerà l'abitazione, che viene sin d'ora assegnata alla CP_1
moglie. Con l'accordo di entrambe le parti il periodo di un anno potrà venire prorogato per un tempo che sarà pattuito consensualmente, tenuto conto dell'eventuale reperimento di nuova abitazione da parte del marito. 4) Durante
tutto il periodo della convivenza il mutuo ed ogni spesa afferente la casa,
comprese le spese delle utenze, verrà sostenuta dal marito. Alla cessazione della convivenza, egli continuerà a pagare in via esclusiva il mutuo e tutte le spese condominiali e di straordinaria manutenzione, mentre le spese di ordinaria manutenzione e quelle delle utenze verranno sostenute dalla moglie. 5) Il figlio minore viene affidato in via condivisa ad entrambi i Parte_2
genitori, con collocamento prevalente presso la casa familiare. Entrambi i genitori concorreranno a mantenere, educare, istruire e assistere moralmente il figlio nel rispetto delle sue capacità, delle sue inclinazioni naturali e delle sue aspirazioni. 6) Poiché entrambi i coniugi si riconoscono genitori adeguati faranno in modo che il figlio trascorra il giusto tempo con ciascuno di essi e pertanto, quando i genitori cesseranno la loro convivenza, padre e figlio potranno vedersi quando lo desidereranno, dietro semplice richiesta alla madre, tenuto comunque conto degli impegni scolastici, ludici e sportivi del figlio. I genitori si accorderanno, di volta in volta, per i periodi di ferie da trascorrere col figlio e per le festività e ricorrenze, tenendo in conto il principio dell'alternanza. 7) Sin dalla sottoscrizione del presente accordo, il signor CP_1
corrisponderà alla signora la somma di € 500,00 mensili a titolo di Parte_1
contributo al mantenimento del figlio minore, oltre al 100% delle spese straordinarie, come individuate dal Protocollo d'Intesa tra Magistrati ed
Avvocati del Foro di Pordenone di data 22 febbraio 2018, di cui le parti hanno avuto conoscenza, e rimborsandole alla signora entro 8 giorni Parte_1
2 Con dall'esibizione del giustificativo. Sin d'ora le parti convengono che il signor sosterrà in via esclusiva anche le spese per la scuola paritaria e per lezioni
[...]
pomeridiane di supporto. 8) L'Assegno Unico Universale sarà percepito al 100%
dalla signora . Le detrazioni fiscali inerenti alle spese sostenute per Parte_1
il figlio saranno riconosciute in capo al padre, sino a che la madre non avrà
reperito un'attività. Successivamente ne beneficeranno entrambi al 50%. 9) I
coniugi prestano consenso al rilascio ed al rinnovo dei documenti validi per l'espatrio, per sé stessi e per il figlio. 10) Con l'esecuzione delle condizioni di cui al presente accordo, le parti, dichiarano di non avere più nulla a pretendere reciprocamente. In particolare, la signora dichiara di non avanzare Parte_1
alcuna pretesa economica, atteso che il marito è onerato di un mutuo, un finanziamento e un piano di rateazione di debito. Successivamente le parti potranno valutare altri assetti economici. 11) Spese del presente procedimento compensate tra le parti”.
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 07/04/2025, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni riportate in epigrafe.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51
III c.p.c..
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della
3 convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma,
c.c..
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi (tenuto anche conto del piano genitoriale depositato, ove vengono riportati nel dettaglio i tempi di frequentazione tra il minore e il padre), stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) dichiara la separazione personale tra e Parte_1 [...]
, i quali hanno contratto matrimonio in Pordenone, in data CP_1
9.11.2019;
2) dispone l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile del Comune di Pordenone (registro degli atti di matrimonio dell'anno 2019,
parte I, numero 81);
3) omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
4) prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
6) compensa tra le parti le spese di procedura;
Così deciso in Pordenone, in data 14/11/2025
IL GIUDICE REL. IL PRESIDENTE
dott.ssa Giulia Dal Pos dott. Giorgio Cozzarini
4
5