Sentenza 3 settembre 2004
Massime • 2
In tema di arbitrato, l'art. 814 cod. proc. civ. qualifica come solidale l'obbligo delle parti di corrispondere agli arbitri gli onorari e di pagare le spese del giudizio arbitrale, sicché deve escludersi che l'omessa citazione di tutte le parti interessate, nello speciale procedimento avanti al presidente del tribunale, dia luogo ad un'ipotesi di nullità del giudizio, l'omessa citazione producendo soltanto l'inopponibilità dell'ordinanza alle parti pretermesse.
Ai fini della liquidazione del compenso arbitrale, l'art. 814 cod. proc. civ. è estensivamente applicabile anche all'arbitrato irrituale.
Commentario • 1
- 1. Istruttoria e spese nel procedimento di arbitratoLucio A. De Benedictis · https://www.diritto.it/ · 23 aprile 2018
E' noto che l'arbitrato è un modo di risolvere una controversia alternativo alla giurisdizione statale su investitura delle parti che con una clausola contrattuale o compromissoria hanno scelto questa modalità di definizione della loro lite normalmente al fine di definire la controversia ed ottenere una pronunzia in tempi rapidi. Ma la domanda che sorge spontanea è: struttura e principi ispiratori del «processo» innanzi al Giudice Statale vengono trasferiti nel giudizio arbitrale? E poi, le regole ed i principi fissati essenzialmente nel codice di procedura civile sono applicabili integralmente nel giudizio arbitrale? E ancora: giurisdizione statale ed arbitrato possono concorrere? Le …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 03/09/2004, n. 17808 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17808 |
| Data del deposito : | 3 settembre 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SAGGIO NI - Presidente -
Dott. ADAMO Mario - rel. Consigliere -
Dott. RORDORF Renato - Consigliere -
Dott. GILARDI Gianfranco - Consigliere -
Dott. NAPPI Aniello - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NA UL, elettivamente domiciliato in ROMA VIA FAÀ DI BRUNO EMILIO 52, presso l'Avvocato GIUSEPPI COLELLA, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato MOSCHESE PATRICIA giusta mandato a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
RR AN, TT GR, CO RM, ON BR, elettivamente domiciliati in ROMA VIA SUDO GIUGLIOLI 47/B, 18 presso l'avvocato GIUSEPPE MAZZITILLI, rappresentati e difesi dall'avvocato AN RR, giusta mandato a margine del controricorso;
- controricorrenti -
avverso il provvedimento n. 17/01 del Tribunale di AVELLINO, depositato il 11/06/01;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 33/02/2004 dal Consigliere Dott. Mario ADAMO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MARTONE NI che ha concluso in via principale per la rimessione della questione alle SS.UU. e in subordine per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con decreto in data 11.6.2001 il Presidente del Tribunale di Avallino, a seguito di ricorso presentato dai componenti e dal segretario del collegio arbitrala, formato per la soluzione di una vertenza, alla quale era interessato LI NA, determinava in complessive L. 30.000.000 gli onorari degli arbitri ed il compenso del segretario, che poneva a carico dello NA. Per la cassazione dal decreto del Presidente del Tribunale propone ricorso, fondato su unico motivo, articolato in più censure, illustrato con memoria, LI NA.
Resistono con controricorso RI MU, ER VI NI AR, componenti del Collegio arbitrale, nonché AB TO segretaria del Collegio stesso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente vanno esaminate le eccezioni di inammissibilità del ricorso, sollevata dagli intimati per difetto dell'esposizione dei fatti processuali della vicenda e per omessa indicazione delle norme che si assumono violate.
Si osserva, in relazione alla prima eccezione, che dall'esame dell'intero ricorso è possibile desumere gli elementi necessari e sufficienti per poter inquadrare la vicenda processuale, con riferimento alle circostanze rilevanti ai fini del decidere. Dal ricorso è dato Infatti desumere che trattasi di liquidazione degli onorari degli arbitri e del compenso del segretario del Collegio arbitrale, formato per la soluzione di una vertenza alla quale era interessato il ricorrente, decisa con decreto dal Presidente del Tribunale di Avellino, benché si trattasse di onorari e compenso relativi ad un giudizio arbitrale irrituale. Tali circostanze sono sufficienti ad inquadrare i fatti processuali rilevanti ai fini del decidere, sicché la prima eccezione va respinta. (Cass. civ. sez. 3^, 21.12.2001 n 16163; Cass. civ. sez. 3^ 21.11.2001 n 14728). In ordine alla seconda occasione ai rileva che la Corte di Cassazione ha più volte precisato che l'omessa indicazione delle norma violate non determina l'inammissibilità del ricorso quando dal corpo del ricorso sia possibile desumere con certezza, come nella specie, i termini della controversia. (Cass. civ. sez. 1^ 28.9.1994 n 7886). Anche la seconda eccezione va quindi disattesa.
Ciò premesso si osserva che con l'unico motivo di cassazione LI NA propone più censure.
Rileva il ricorrente con la prima censura che il procedimento svoltosi avanti al Presidente del Tribunale è nullo in quanto non sono state convocate e sentite tutte le parti interessate. Con la seconda censura LI NA assume che il procedimento di liquidazione degli onorari applicato dal Presidente del Tribunale di Avallino non è estendibile neppure analogicamente all'arbitrato irrituale, essendo il preteso compenso un debito ex mandato, re- clamabile con ordinario giudizio di cognizione.
Con la tersa censura deduce il ricorrente che comunque il segretario del collegio può pretendere il proprio compenso non dalle parti ma esclusivamente dai componenti del Collegio.
Riguardo alla prima censura si osserva che l'art. 814 c.p.c. testualmente qualifica come obbligazione solidale l'obbligo delle parti di corrispondere agli arbitri gli onorar e di pagare le spese del giudizio arbitrale, sicché deve escludersi che l'omessa citazione di entrambe le parti, nella speciale procedura avanti al presidente del tribunale, dia luogo ad un'ipotesi di nullità del giudizio, producendo l'omessa citazione solo problemi di opponibilità del decreto alle parti pretermesse.
La prima censura va quindi respinta.
infondata è altresì la seconda censura.
Si osserva che benché a seguito della novella contenuta nella L. n 24/1994 non sia venuta meno la tradizionale distinzione fra arbitrato rituale ed arbitrato irrituale tuttavia le differenze fra i due tipi di arbitrato si sono attenuate nel senso che in entrambi i casi il procedimento arbitrale si conclude con un "dictum" di natura esclusivamente privata inidoneo, anche nell'ipotesi di lodo rituale, ad assumere valenza di sentenza.
Da ciò discende che, al fine di stabilire se lo speciale procedimento previsto dall'art. 814 c.p.c. sia applicabile anche alla liquidazione degli onorari degli arbitri irrituale, l'esame va incentrato non tanto sulla natura dal procedimento arbitrala, rituale o irrituale, quanto sulla natura dell'attività svolta dagli arbitri. impostato in onesto senso il problema è agevole ritenere che in entrambe le ipotesi le attività demandate agli arbitri si svolgono in esecuzione di un rapporto di mandato ed hanno quindi identica natura, pur essendo diverso il risultato finale, dato che solo il provvedimento terminale dell'arbitrato irrituale ha natura di contratto, sicché non sussiste alcun motivo per ritenere che tutta la normativa contenuta nel titolo ottavo del c.p.c. sia inapplicabile a tale tipo di arbitrato, essendo al contrario necessario procedere all'esame dei singoli articoli, onde individuarne il contenuto sostanziale e quindi l'eventuale applicabilità all'arbitrato irrituale.
Ritiene il Collegio, per quanto riguarda in particolare l'art. 814 c.p.c. che, stante l'identica natura dell'attività svolta dagli arbitri, rituali ed irrituali, finalizzata alla soluzione di una controversia, e stante l'identico rapporto giuridico sulla base del quale la loro attività viene svolta, contratto di mandato, anche gli onorari degli arbitri irrituali possano essere liquidati con la speciale procedura prevista dall'art. 814 c.p.c. applicabile, agli arbitri irrituali, non analogicamente, trattandosi di norma speciale, ma estensivamente, in quanto il diverso risultato raggiungibile con i due tipi di procedimento non incidendo sulla natura dell'attività degli arbitri non esclude l'applicabilità all'arbitrato irrituale dello speciale procedimento previsto dall'art. 814 c.p.c., limitato appunto alla sola liquidazione degli onorar, che in entrambi i tipi di arbitrato, costituiscono il dovuto compenso per l'attività svolta dal mandatario, finalizzata, come detto, alla soluzione di una controversia.
Nè appare in contrasto con quanto fin qui esposto la considerazione che i vizi del lodo irrituale possono essere fatti valere con l'ordinario giudizio di cognizione mentre le nullità del lodo rituale possono essere dedotte con la procedura prevista dagli artt. 827 e seg. c.p.c., posto che tale diversità di tutela riguarda non già l'attività degli arbitri in se considerata ma gli effetti di tale attività e non rileva pertanto ai fini della liquidazione degli onorari.
Anche la seconda censura va quindi respinta.(conf. Cass. civ. sez. 1 8.8.2003 n 11963; centra Cass. civ. sez. 1^ 8.9.1997 n 8735)
Infondata à infine la terza censura considerato che la speciale procedura prevista dall'art. 814 c.p.c. non è limitata alla sola liquidazione degli onorar degli arbitri ma si estenda anche alla liquidazione delle spese del giudizio arbitrale, fra le quali rientra anche il compenso del segretario del collegio arbitrale, che vanno poste a carico delle parti interessate alla controversia e che possono essere richieste dal destinatario del compenso. Il ricorso va pertanto interamente respinto.
Ricorrono giusti motivi per compensare fra le parti le spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
respinge il ricorso, compensa fra le parti le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 23 febbraio 2004. Depositato in Cancelleria il 3 settembre 2004