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Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 04/06/2025, n. 2335 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 2335 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
N.R.G. 8276/2023
R e p u b b l i c a I t a l i a n a
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Settima Sezione Civile (Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'UE)
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
dott.ssa Mariarosa Pipponzi Presidente dott. Luciano Ambrosoli Giudice dott. Andrea Gaboardi Giudice rel. all'esito della camera di consiglio del 3.6.2025, nel procedimento iscritto al n.r.g. 8726/2023, promosso da:
nato in [...] il [...], alias , Controparte_1 Persona_1 nato in [...] il [...], c.f. , CUI 052XAY3; C.F._1 con il patrocinio dell'avv. Filomena RAPONE;
RICORRENTE contro
Mantova; Controparte_2 con il patrocinio dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Brescia;
RESISTENTE ha pronunciato la seguente
SENTENZA (ai sensi dell'art. 19-ter d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150)
Rilevato in fatto
1. In data 20.7.2022, cittadino nigeriano (nato ad [...], Edo State, il Controparte_1
12.12.1991), ha presentato in via amministrativa istanza di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale, rigettata dalla Questura di Mantova con provvedimento in data 30.11.2022 (notificato all'istante in data 6.12.2022).
Il diniego oggetto di impugnazione – pronunciato sulla scorta del parere vincolante emesso il 13.8.2022 dalla Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Milano – si fonda sul fatto che dalla documentazione prodotta dall'istante non affiorerebbe né un suo compiuto radicamento sul territorio nazionale né una sua situazione di particolare vulnerabilità. In ogni caso, non sussisterebbero fondati motivi di ritenere che il suo allontanamento dal territorio nazionale possa comportare una violazione del suo diritto alla vita privata e familiare, in quanto il ricorrente era soggetto di età adulta, non versava in gravi condizioni psicofisiche, non era affetto da gravi patologie, lavorava in
Pag. 1 di 8 virtù di un mero contratto a termine ed era stato condannato in via definitiva per condotte criminose in materia di sostanze stupefacenti, le quali denunciavano – ad avviso dell'autorità amministrativa – il suo mancato inserimento nel contesto sociale italiano.
2. Avverso tale provvedimento è stato proposto in data 2.1.2023 tempestivo ricorso avanti al Tribunale di Milano, che con ordinanza del 20.4.2023 (notificata all'interessato il 21.4.2023) ha dichiarato la propria incompetenza territoriale a decidere la controversia, assegnando al ricorrente termine di tre mesi per la riassunzione della causa avanti a questo Tribunale.
Parte ricorrente, in data 27.6.2023, ha tempestivamente riassunto la causa avanti a questo Giudice.
Nell'originario atto introduttivo e nel ricorso in riassunzione, la difesa di ha rappresentato CP_1 quanto segue in ordine alle ragioni della fuga dell'istante dalla Nigeria e al timore paventato in caso di rimpatrio: «Il ricorrente nel 2014 scappava dalla Nigeria per mettere in salvo la propria vita dal pericolo di una morte certa, in quanto vittima di trattamenti inumani e degradanti e di gravi forme di tortura. Il padre del ricorrente, in Nigeria, apparteneva ad una organizzazione segreta denominata “ogboni”. Dopo la morte del proprio genitore, i membri della organizzazione volevano che il ricorrente gli succedesse, come da tradizione, costringendolo con la forza e contro la sua volontà. Infatti, i membri della setta, sequestrarono il ricorrente, rinchiudendolo in una stanza per procedere al rito di iniziazione. Grazie alla propria madre, il ricorrente riusciva a liberarsi, ma la donna trovava la morte. In Nigeria il ricorrente fu colpito e ferito con delle armi da taglio di cui porta ancora le cicatrici sul corpo, come si avrà modo di dimostrare ed argomentare in seguito. Pertanto il 27.07.2014 il ricorrente riusciva a fuggire dalla Nigeria per giungere in Libia […]. In Libia il ricorrente veniva illecitamente imprigionato per 10 mesi, durante i quali veniva costretto a subire trattamenti inumani e degradanti, costretto a svolgere lavori forzati, picchiato e costretto senza cibo solo con acqua. Con l'aiuto di un militare libico, il ricorrente riusciva a fuggire dalla Libia e a giungere in Italia»; e ancóra: «in caso di rientro [in Nigeria] l'odierno ricorrente sarebbe esposto al grave rischio per la propria vita dovuto non sono alle guerre di religione ancora in corso ma anche e soprattutto a causa delle persecuzioni personali dallo stesso subite»
La procuratrice del ricorrente ha, poi, dato atto della situazione personale del suo assistito sul territorio nazionale, sottolineando (e documentando) il percorso di integrazione socio-lavorativa da lui intrapreso (sono stati prodotti, in particolare, i seguenti documenti: permesso di soggiorno rilasciato alla sorella e passaporto del nipote , nato in [...] il [...] e cittadino Parte_1 Persona_2 italiano;
contratto di lavoro a termine stipulato con il del Nordest per il periodo Parte_2
22.10.2019-12.1.2020; contratto stipulato con il medesimo per il periodo 23.1.2020- Parte_2
17.10.2020 con relativa proroga sino al 30.9.2021; contratto di lavoro a termine concluso con la Planet s.r.l. dal 23.1.2022 al 20.2.2022 con proroga sino al 30.4.2022 e contestazione disciplinare del febbraio 2022).
Sulla scorta di quanto sopra, la difensora di ha chiesto il riconoscimento, in favore del suo CP_1 assistito, dello status di rifugiato ovvero, in subordine, della protezione sussidiaria ovvero ancóra, in ulteriore subordine, del c.d. asilo costituzionale ex art. 10, comma 3, Cost. ovvero infine, in estremo subordine, della protezione speciale o del diritto a un permesso di soggiorno per motivi familiari;
con riserva di spese.
3. Il si è costituito in giudizio, per il tramite dell'Avvocatura Distrettuale dello Controparte_2
Stato di Brescia, in data 31.10.2024, ribadendo la correttezza delle valutazioni effettuate nel provvedimento impugnato e invocando, pertanto, il rigetto della domanda avversaria.
Unitamente alla comparsa di risposta, l'amministrazione resistente ha depositato in atti una relazione stilata il 27.6.2024 dall'Ufficio Immigrazione della Questura di Mantova in ordine alla posizione personale del ricorrente, corredata della documentazione acquisita nel procedimento amministrativo.
4. All'udienza di comparizione delle parti fissata in data 13.11.2024, il Giudice designato dal Collegio – su richiesta di parte – ha concesso termine di una settimana per il deposito di documentazione aggiornata in ordine al percorso di integrazione socio-lavorativa intrapreso dal ricorrente.
In data 14.11.2024, la procuratrice di ha, in effetti, versato in atti tale documentazione (si tratta, CP_1
Pag. 2 di 8 in particolare, delle buste paga relative al contratto di lavoro stipulato con la per il Controparte_3 periodo, comprensivo di proroghe, 7.8.2023-31.12.2024).
Su invito del Giudice designato, la patrona del ricorrente ha, poi, depositato in atti la visura penale aggiornata relativa al suo assistito, unitamente al certificato del casellario giudiziale spedito a richiesta dell'interessato per uso amministrativo e al certificato dei carichi pendenti rilasciato dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Mantova.
5. Il Giudice designato ha fissato udienza per la discussione il 4.4.2025, disponendo la sua sostituzione con note scritte in surroga delle difese. In data 2.4.2025 parte ricorrente ha precisato le sue conclusioni, insistendo per l'accoglimento del ricorso.
6. Rimessa la causa al Collegio, essa è stata decisa nella camera di consiglio del 3.6.2025.
Ritenuto in diritto
1. Deve essere, innanzitutto, dichiarata la carenza assoluta di giurisdizione (art. 37, primo periodo, c.p.c.) con riferimento alla domanda principale di rifugio ai sensi della Convenzione di Ginevra del 1951 e alla domanda subordinata di protezione sussidiaria, non emergendo dagli atti che il ricorrente abbia previamente presentato la relativa istanza all'autorità amministrativa.
Nel rispetto del principio di separazione dei poteri pubblici, ogni valutazione e decisione al riguardo è difatti riservata, in prima battuta, alla competente Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, la cui sfera di attribuzione esclusiva non può essere conculcata da alcuna autorità giurisdizionale.
Solo in presenza di un provvedimento espresso della pubblica amministrazione, potrà essere proposto ricorso giurisdizionale secondo la procedura prevista dall'art. 35-bis d.lgs. 28 gennaio 2008, n. 25.
2. Venendo alla domanda subordinata di protezione speciale – che assorbe interamente quella di c.d. asilo costituzionale: cfr. Cass., sez. VI, 4 agosto 2016, n. 16362) – essa è fondata nei termini che seguono.
In diritto, è opportuno riportare sinteticamente gli interventi normativi in materia più recenti.
L'art. 1, comma 1, lett. e), d.l. 21 ottobre 2020, n. 130, conv., con mod., dalla l. 18 dicembre 2020, n. 173, ha modificato l'art. 19, comma 1.1, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, con le seguenti disposizioni: «non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani. Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine».
Il legislatore ha, pertanto, nuovamente conformato il diritto d'asilo ex art. 10, comma 3, Cost., nel rispetto dei vincoli costituzionali (a partire dai doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale della comunità di cui all'art. 2, comma 2, Cost.), nonché di quelli europei ed internazionali ex art. 117, comma 1, Cost. (artt. 19, par. 2, Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, 3 e 8 CEDU).
Secondo la normativa introdotta con il d.l. 130/2020, il diritto dello straniero al riconoscimento della
Pag. 3 di 8 protezione interna è declinazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare. Il diritto è riconosciuto ogniqualvolta il respingimento (o l'espulsione) rappresenti anche solo il rischio di violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare. Il legislatore ha, peraltro, disciplinato anche il contenuto del sindacato volto all'accertamento di tale diritto, stabilendo che costituiscono parametro di valutazione la natura e l'effettività dei vincoli familiari dell'interessato, l'effettivo inserimento sociale in Italia, la durata del suo soggiorno nel territorio nazionale, nonché (e per converso) l'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine.
Si tratta di indici che evocano la protezione “umanitaria” contemplata dal previgente art. 5, comma 6, d.lgs. 286/1998 (per come conformata dalla più diffusa giurisprudenza prima della novella di cui all'art. 1, comma 1, lett. b, n. 2), d.l. 4 ottobre 2018, n. 113, conv., con mod., dalla l. 1° dicembre 2018, n. 132, e definita dalla Corte di cassazione come espressione del diritto di asilo sancito in Costituzione: cfr., tra le tante, Cass., sez. I, 13 ottobre 2020, n. 22057), fattispecie il cui riconoscimento era subordinato all'esigenza di tutelare situazioni di vulnerabilità personale derivanti dal rischio del richiedente di essere immesso nuovamente, in conseguenza dell'eventuale rimpatrio, in un contesto sociale, politico e ambientale idoneo a costituire una significativa ed effettiva compromissione dei diritti fondamentali e inviolabili (v., per tutte, Cass., sez. I, 6 aprile 2020, n. 7733).
Proprio perché tipizzati e dotati di una valenza “autonoma” e “diretta”, tali indici – secondo l'orientamento maggioritario della S.C. (cfr. Cass., sez. I, 5 aprile 2023, n. 10399; Cass., sez. I, 23 febbraio 2023, n. 8400; Cass, sez. VI, 15 marzo 2022, n. 8373) – non postulerebbero, però, più la necessità di effettuare una comparazione tra l'esperienza dello straniero sul territorio nazionale e quella nel Paese di origine, come invece richiesto dalla giurisprudenza di legittimità con riferimento alla “vecchia” disciplina (v. Cass., sez. I, 23 febbraio 2018, n. 4455).
Occorre, tuttavia, prendere atto che l'art. 7, comma 1, lett. c), n. 1, d.l. 10 marzo 2023, n. 20, conv., con mod., dalla l. 5 maggio 2023, n. 50 ha soppresso il III-IV periodo dell'art. 19, comma 1.1, cit.
Il legislatore ha comunque dettato una disposizione di diritto intertemporale (art. 7, comma 2, d.l. cit.), prevedendo che continua ad applicarsi la disciplina previgente per le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del decreto-legge, intervenuta l'11 marzo 2023 (cfr. art. 12 d.l. cit.).
Atteso che l'istanza di protezione speciale è stata presentata da in sede amministrativa il CP_1
20.7.2022 (a séguito di riapertura di un precedente procedimento amministrativo avviato a fronte di un'istanza di conversione del permesso di soggiorno per “regime transitorio” in origine rilasciato allo straniero in permesso di soggiorno per lavoro subordinato), deve qui trovare applicazione la disciplina previgente, come novellata nel 2020.
3. Tanto chiarito in ordine alla disciplina applicabile e alla sua corretta interpretazione, si evidenzia innanzitutto che le circostanze dedotte a sostegno della domanda non sono riconducibili all'art. 19, comma 1, d.lgs. 286/1998 , ai sensi del quale «in nessun caso può disporsi l'espulsione o il respingimento verso uno Stato in cui lo straniero possa essere oggetto di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di orientamento sessuale, di identità di genere, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali, ovvero possa rischiare di essere rinviato verso un altro Stato nel quale non sia protetto dalla persecuzione») né il rischio descritto da tale disposizione emerge altrimenti dagli atti di causa. Il dedotto pericolo di rimanere vittima di guerre di religione, oltre ad essere espresso in modo vago e generico, non presenta alcuna connessione con la vicenda dell'espatrio raccontata da , collegata viceversa al suo rifiuto di entrare a far parte della CP_1 setta degli Ogboni
4. Stima, inoltre, il Collegio che non ricorrano nemmeno i presupposti dell'ipotesi di non-refoulement prevista dall'art. 19, comma 1.1, I-II periodo, d.lgs. 286/1998.
Alla luce delle COI disponibili, non emerge, infatti, nell'Edo State un quadro di sistematiche o comunque gravi violazioni dei diritti umani, pur in presenza di alcune innegabili e persistenti criticità, che riguardano però principalmente alcune categorie vulnerabili di persone (omosessuali, albini,
Pag. 4 di 8 stranieri, disabili, ecc.), alle quali il ricorrente non ha allegato di appartenere.
Sul fronte della sicurezza, come si legge nell'EASO Country of Origin Information Report: Nigeria – Country Focus 2.6. South South (Bayelsa, Akwa Ibom, Edo, Cross River, Delta), la situazione del Sud del Paese è Per_3 condizionata principalmente dal conflitto relativo alla produzione di petrolio del delta del (che CP_4 vede coinvolti principalmente gli stati di Bayelsa, Delta e , ove di fatto la popolazione non gode Per_3 dei vantaggi dell'industria petrolifera;
con riguardo alla situazione del Sud Est, quindi del Biafra, persistono gli effetti a lungo termine della guerra civile del 1967-1970.
Il Biafra è attraversato da movimenti indipendentisti non violenti che protestano per le recenti elezioni del 2015 e i soprusi subiti dai loro esponenti. Tali movimenti vengono repressi nel sangue da gruppi armati finanziati dal Governo per mantenere lo status quo, con ovvie ripercussioni sui diritti umani della popolazione.
Per quanto attiene più specificamente all' secondo i dati della Foundation for Partnership CP_5
Initiatives in the Niger Delta (PIND Foundation), esso è risultato nel 2022 il terzo Stato più violento del delta del in base al numero di conflitti e ai decessi segnalati. I conflitti comunitari che interessano CP_4 lo Stato sono in gran parte causati da tensioni per dispute sulla terra e sui confini, oltre che dal conflitto tra pastori e agricoltori (Niger Delta Annual Conflict Report: January – December 2022, 8.3.2023, https://pindfoundation.org/niger-delta-annual-conflict-report-january-december-2022/#).
La violenza criminale, anch'essa diffusa, ha riguardato principalmente rapine in banca, rapimenti e scontri tra operatori di sicurezza e delinquenti. A febbraio 2022, ad esempio, alcuni rapinatori avrebbero attaccato cinque banche, ucciso sei persone e rubato un'ingente somma di denaro nella città di Uromi, nella LGA di Esan North East. A giugno 2022, un sacerdote cattolico di 41 anni sarebbe stato rapito e ucciso dai rapitori nella comunità di Ikabigbo, nella LGA di Etsako West.
Lo Stato è altresì interessato dai conflitti tra le comunità per le lotte di leadership e gli scontri tra pastori e agricoltori. A marzo 2022, sette persone, tra cui un soldato, sono state uccise durante uno scontro tra due gruppi giovanili rivali per la leadership nella comunità di nella LGA di Per_4 Persona_5
Un mese dopo, i pastori avrebbero attaccato la comunità di Odiguetue, Ovia North East LGA, distruggendo i raccolti e uccidendo cinque persone.
Infine, anche i rapimenti sono uno dei principali problemi di sicurezza nello Stato, che risulta inoltre interessato da violenze e omicidi a sfondo politico (cfr. ibidem).
Tramite la consultazione dell'ACLED, impostando dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023 quale periodo di riferimento, si ottengono 59 eventi di rilievo, che hanno causato un totale di 59 decessi. Tali eventi si possono categorizzare in 41 episodi di violenza contro i civili, 12 battaglie e 6 sommosse/disordini. Per lo stesso periodo di tempo, Nigeria Watch ha registrato 52 eventi, in diminuzione rispetto all'anno precedente, che hanno causato la morte di 100 persone (Nigeria Watch, The Database List of Events filtro temporale 1/1/2023-31/12/2023 CP_5 https://www.nigeriawatch.org/index.php?urlaction=evtListe&page=1). Nel 2024 ha registrato 164 Pt_3 eventi di sicurezza, tra cui 85 battaglie e 53 episodi di violenze contro i civili e 26 rivolte, che hanno provocato il decesso di 125 persone.
Non sono state reperite informazioni su spostamenti di popolazione di massa collegati a conflitti.
Per quanto riguarda poi gli eventi climatici, va registrato il fatto che nel 2022 l è stato CP_5 pesantemente colpito da forti inondazioni che hanno avuto un impatto sulla pesca, sui trasporti costieri e sull'accesso al cibo, e che hanno sfollato oltre 9.639 persone, causato la distruzione totale di 562 abitazioni e parziale di 5.364, oltre alla distruzione di 5.161 acri di terreno (cfr. The UN Migration Agency IOM Displacement Tracking Matrix, Nigeria – Overiew Map Flood Affected States, novembre 2022, https://dtm.iom.int/maps/nigeria-flood-affected-states-map-overview-october-2022); ma occorre, in ogni caso, rilevare che il Governo si è efficacemente adoperato per fornire adeguato supporto alla popolazione, invitando i residenti delle zone pianeggianti e fluviali dello Stato ad essere vigili e a trasferirsi in terreni
Pag. 5 di 8 più alti a causa delle probabili inondazioni dovute al rilascio di quantità modulate di acqua nel fiume dalla diga di AG da parte delle autorità camerunensi e impegnandosi, ad ogni modo, a fornire CP_4 sostegno agli sfollati a causa di tale situazione climatica (cfr. Gabriel, Flooding: Edo govt alerts Parte_4 residents to relocate to higher planes, Vanguard, 29.8.2023, https://www.vanguardngr.com/2023/08/flooding- edogovt-alertsresidents-to-relocate-tohigher-planes/).
La difficile situazione ambientale-climatica – monitorata e fronteggiata dalle autorità di governo – non appare, dunque, allo stato suscettibile, di per sé sola, di arrecare pregiudizio a quel «nucleo ineliminabile costitutivo dello statuto della dignità personale» che «costituisce il limite minimo essenziale al di sotto del quale non è rispettato il diritto individuale alla vita e all'esistenza dignitosa» (così Cass., sez. II, 24 febbraio 2021, n. 5022).
Né un rischio di sottoposizione a tortura o a trattamenti inumani o degradanti può desumersi dalla vicenda sommariamente tratteggiata dal ricorrente nell'atto introduttivo del giudizio: in disparte qualsiasi valutazione in ordine alla credibilità della storia narrata, è irragionevole ritenere che i membri della setta degli Ogboni siano ancóra intenzionati a costringere con la forza l'istante ad entrare a far parte del gruppo a distanza di più di un decennio dal suo espatrio e dalla morte del padre;
è, invece, verosimile ritenere, piuttosto, che essi abbiano ormai riassegnato il “posto” rifiutato da a un CP_1 altro soggetto della confraternita.
Non ricorrono, dunque, i presupposti per ravvisare una situazione di non-refoulement alla stregua dell'art. 19, comma 1.1, I-II periodo, d.lgs. 286/1998.
5. Ciò posto, il riconoscimento della protezione speciale al ricorrente può, però, trovare fondamento nel disposto dell'art. 19, comma 1.1, III-IV periodo, d.lgs. 286/1998, alla luce del percorso di integrazione socio-lavorativa da lui avviato e documentato dalla sua difensora.
Si rammenta, in proposito, che – secondo la giurisprudenza di legittimità (Cass., sez. III, 2 ottobre 2020, n. 21240) – «il livello di integrazione raggiunto in Italia dal richiedente deve intendersi non come necessità di un pieno, irreversibile e radicale inserimento nel contesto sociale e culturale del Paese, ma come ogni apprezzabile sforzo di inserimento nella realtà locale di riferimento, dimostrabile, in ipotesi, attraverso la produzione di attestati di frequenza e di apprendimento della lingua italiana o di partecipazione ad attività di volontariato nonché di contratti di lavoro anche a tempo determinato».
Ebbene, già in data 22.10.2019 il ricorrente è stato assunto come operaio dal Controparte_6 in forza di contratto in scadenza al 12.1.2020. Tale contratto è stato, poi, rinnovato per il periodo
[...] 23.1.2020-17.10.2020, con successiva proroga sino al 30.9.2021. In séguito, dal 23.1.2022 è CP_1 passato alle dipendenze della Planet s.r.l. in virtù di un contratto di lavoro a termine con scadenza al 20.2.2022 e prorogato sino al 30.4.2022. Dal 7.8.2023 egli risulta assunto presso la in forza Controparte_3 di un contratto a tempo determinato, più volte prorogato e ancóra in esecuzione al 31.12.2024.
Lo svolgimento di tali attività lavorative ha consentito all'istante di percepire retribuzioni adeguate al suo sostentamento in Italia (si rammenta in ogni caso, al riguardo, che secondo Cass., sez. VI, 15 marzo 2022, n. 8373, «l'esiguità delle retribuzioni non costituisce un elemento dirimente al fine di escludere la sussistenza del diritto, atteso che la consistenza delle retribuzioni lavorative va apprezzata tenendo conto del graduale incremento delle stesse nel tempo, elemento che fornisce indicazioni utili in merito al consolidarsi del processo di integrazione in Italia»).
non è, peraltro, privo anche di significativi rapporti familiari nel nostro Paese, ove vive – peraltro CP_1 nel medesimo contesto territoriale – la sorella nata in [...] il [...] (titolare di Parte_1 regolare permesso di soggiorno illimitato riconosciutole per motivi di famiglia, in quanto coniugata con cittadino italiano e madre di due minorenni, uno dei quali cittadino italiano).
Considerata tale documentata integrazione lavorativa e rilevata anche la sua protratta assenza dal Paese di origine, stima allora il Tribunale che l'eventuale rimpatrio del ricorrente andrebbe ad interrompere il positivo percorso di inserimento avviato e si porrebbe in contrasto con il suo diritto alla vita privata e familiare, tutelato dall'art. 8 CEDU.
Pag. 6 di 8 Contrariamente a quanto ritenuto dall'amministrazione resistente, i precedenti penali da cui risulta gravato l'istante (si tratta dei fatti giudicati con sentenza ex artt. 444 ss. c.p.p. emessa dal Tribunale di Milano il 27.4.2017, irrevocabile dal 9.6.2017, e con sentenza ex artt. 444 ss. c.p.p. emessa dal Tribunale di Busto Arsizio il 10.9.2019, irrevocabile dal 26.10.2019) non appaiono ostativi al rilascio dell'invocato permesso di soggiorno per protezione speciale. Al riguardo, si rammenta che le sentenze di patteggiamento (anche eventualmente “allargato”) non possono essere in alcun modo considerate ai fini della valutazione della pericolosità sociale nel presente giudizio civile (neppure come argomento di prova) in forza del perentorio disposto del nuovo art. 445, comma 1-bis, c.p.p. (introdotto con d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150), secondo cui «la sentenza prevista dall'articolo 444, comma 2, anche quando è pronunciata dopo la chiusura del dibattimento, non ha efficacia e non può essere utilizzata a fini di prova nei giudizi civili, disciplinari, tributari o amministrativi, compreso il giudizio per l'accertamento della responsabilità contabile». La medesima disposizione ha, peraltro, cura di precisare
– nell'ottica di un'agevole risoluzione di eventuali antinomie apparenti – che in caso di mancata applicazione di pene accessorie (come appunto nelle vicende penali in esame, ove è stata applicata la sola misura di sicurezza della confisca delle cose in sequestro) «non producono effetti le disposizioni di leggi diverse da quelle penali che equiparano la sentenza prevista dall'articolo 444, comma 2, alla sentenza di condanna». Le sentenze di patteggiamento pronunciate ai sensi degli artt. 444 ss. c.p.p. non rientrano, pertanto, più tra le «condanne», anche non definitive, evocate dagli artt. 4, comma 3, e 5, comma 5-bis, d.lgs. 286/1998 (sulla retroattività del novellato disposto dell'art. 445 c.p.p., si veda, del resto, il parere reso dallo stesso
[...]
, odierno resistente, il 16.3.2023 con riferimento alle ipotesi di incandidabilità previste, in CP_2 materia elettorale, dal d.lgs. 31 dicembre 2012, n. 235).
Né vi è la possibilità in questa sede di valutare autonomamente (e cioè a prescindere dagli esiti dei rispettivi processi penali) i fatti oggetto delle menzionate sentenze di patteggiamento e l'ulteriore reato (sempre in materia di stupefacenti) contestato a dalla Procura della Repubblica bustocca ed CP_1 estintosi a séguito di esito positivo della messa alla prova (come dichiarato con sentenza ex art. 464-septies c.p.p. del 20.1.2023), dal momento che le parti non hanno offerto alla cognizione di questo Giudice gli atti di polizia giudiziaria o altre fonti di prova utili allo scopo.
Ad ogni modo, anche a voler ritenere diversamente, la vetustà e la modesta gravità dei precedenti (in relazione ai quali è stato concesso il beneficio della sospensione condizionale della pena) escluderebbero la formulazione di un giudizio di pericolosità sociale a carico del ricorrente.
Pertanto, la domanda di protezione speciale deve essere accolta, con conseguente diritto del ricorrente al rilascio di un permesso di soggiorno ai sensi dell'art. 19, comma 1.1, III-IV periodo, d.lgs. 286/1998.
6. Ogni ulteriore domanda deve ritenersi assorbita.
7. Le spese processuali possono essere integralmente compensate tra le parti ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c., alla luce della reciproca soccombenza e considerato, in ogni caso, che l'accoglimento della domanda subordinata di protezione complementare è dipeso da circostanze di fatto (in particolare, l'avvenuto consolidamento dell'integrazione lavorativa dello straniero) sopravvenute rispetto all'emissione del provvedimento opposto e alla stessa presentazione del ricorso avanti al Tribunale di Milano, poi dichiaratosi incompetente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia, in composizione collegiale, così provvede: visto l'art. 37 c.p.c., dichiara il difetto assoluto di giurisdizione con riferimento alle domande di riconoscimento dello status di rifugiato e dello status di protezione sussidiaria;
visto l'art. 19-ter d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150, in parziale accoglimento del ricorso,
Pag. 7 di 8 riconosce a nato in [...] il [...], alias , Controparte_1 Persona_1 nato in [...] il [...] (c.f. , CUI , il diritto alla protezione C.F._1 P.IVA_1 speciale ai sensi dell'art. 19, commi 1.1, III-IV periodo, e 1.2, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, nel testo posteriore alla novella di cui all'articolo 1, comma 1, lettera e), numeri 1) e 2), d.l. 21 ottobre 2020, n. 130, conv., con mod., dalla l. 18 dicembre 2020, n. 173; dispone la trasmissione degli atti al Questore del luogo di domicilio del ricorrente per il rilascio nei suoi confronti del relativo permesso di soggiorno per protezione speciale ex artt. 32, comma 3, d.lgs. 28 gennaio 2008, n. 25 e 6, comma 1-bis, lettera a), d.lgs. 286/1998, quindi di durata biennale, rinnovabile previo parere della Commissione territoriale e convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro;
compensa per intero le spese processuali;
manda alla cancelleria per le comunicazioni di rito.
Così deciso in Brescia, nella camera di consiglio del 3 giugno 2025.
Il Giudice est.
Dott. Andrea Gaboardi
La Presidente
Dott.ssa Mariarosa Pipponzi
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