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Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 14/04/2025, n. 562 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 562 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TREVISO
Il Tribunale di Treviso, Sezione Prima Civile, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti
Magistrati: dott. Deli Luca – Presidente dott.ssa Marina Righi – Giudice dott.ssa Giulia Civiero – Giudice rel. ed est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento per la cessazione degli effetti civili del matrimonio R.G. n. 150/2025, promosso con ricorso depositato in data 14.1.2025 da:
Parte_1
rappresentato e difeso dall'avv. Silvia Battistuzzi giusta mandato allegato telematicamente al ricorso,
elettivamente domiciliato presso lo studio della stessa sito in Conegliano, piazza P.F. Calvi n. 90;
c.f.: CodiceFiscale_1
- ricorrente - contro
CP_1
rappresentata e difesa dall'avv. Tiziana Arcidiacono giusta mandato allegato telematicamente alla comparsa di costituzione, elettivamente domiciliata presso lo studio della stessa sito in San
Vendemiano, via Alessandro Manzoni n. 25;
c.f.: CodiceFiscale_2
1 - resistente - con l'intervento in giudizio del Pubblico Ministero.
Causa decisa dal Tribunale di Treviso nella camera di consiglio del 10.4.2025 sulle seguenti conclusioni congiunte delle parti:
Per parte ricorrente e resistente:
- dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
CP_
- riconoscimento in favore della signora di un assegno divorzile una tantum di € 1.000,00 che idealmente copre un'annualità necessaria al riavvio da parte della resistente della sua attività di operatrice olistica, fermo restando che la sorte di tale attività lavorativa, completato l'anno, non potrà in alcun modo legittimare ulteriori richieste da parte della resistente;
CP_
- la somma sarà versata nel conto corrente intestato alla signora alle coordinate bancarie che saranno rese note, entro il 30 di aprile p.v.;
- le parti dichiarano di prestare acquiescenza all'emananda sentenza;
- spese di lite compensate.
Per il Pubblico Ministero:
Visto.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 14.1.2025, il signor adìva il Tribunale di Treviso al fine di ottenere la Pt_1
CP_ cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto con la signora in data
5.5.1984 a Vittorio Veneto. Dalla loro unione erano nati figli e entrambi maggiorenni ed Per_1 Per_2
economicamente autosufficienti.
Venuta meno l'affectio maritalis, i coniugi si separavano consensualmente davanti al Tribunale di Treviso
e la separazione veniva omologata con decreto dell'11.2.2021.
Dalla data dell'udienza presidenziale nel giudizio di separazione non interveniva alcuna riconciliazione, essendo venuta meno definitivamente la comunione materiale e spirituale tra le parti. Il signor pertanto, proponeva ricorso per la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle Pt_1
condizioni meglio specificate nel proprio atto introduttivo.
Con decreto del 14.1.2025, il Giudice relatore delegato fissava l'udienza per la prima comparizione dei coniugi dinnanzi a sé.
In data 7.3.2025 si costituiva in giudizio la resistente, aderendo alla domanda divorzile presentata dal marito ma chiedendo l'accoglimento delle conclusioni di cui alla propria memoria di costituzione.
Le parti, quindi, depositavano le memorie integrative di cui all'art. 473 bis.17 cod. proc. civ.
All'udienza di prima comparizione delle parti tenutasi in data 9.4.2025, dopo lunga discussione, esse raggiungevano una soluzione concordata della vertenza e i rispettivi procuratori precisavano le conclusioni congiunte sopra epigrafate.
Dopo discussione orale della causa, nella quale i procuratori si riportavano all'accordo raggiunto, il
Giudice relatore rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
* * *
Dal certificato di matrimonio (doc. 1 di parte ricorrente) risulta che le parti hanno contratto matrimonio concordatario a Vittorio Veneto in data 5.5.1984 e che l'atto è stato trascritto al n. 27, parte
II, serie A, anno 1984 del relativo registro.
Dalle dichiarazioni rese e dal comportamento processuale delle parti, risulta che le stesse non si sono più riconciliate né hanno convissuto dopo l'udienza presidenziale nella procedura di separazione.
Ricorrono, pertanto, i presupposti di cui all'art. 3 legge 1 dicembre 1970 n. 898 e successive modifiche.
Ai sensi dell'art. 5 della predetta legge, l'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Vittorio Veneto è tenuto a procedere all'annotazione della presente sentenza nei relativi registri.
In merito alle condizioni di divorzio concordate tra le parti, il Tribunale ritiene che esse possano essere accolte, posto che appaiono congrue in relazione alle condizioni economiche e reddituali dei coniugi, come documentate in atti. In particolare, questo Collegio esprime una valutazione di congruità dell'assegno divorzile una tantum
CP_ riconosciuto dal signor alla signora valutazione effettuata sulla base delle capacità Pt_1
economiche delle parti e della funzione che allo stesso i coniugi hanno inteso attribuire.
Spese di lite compensate, in ragione dell'intervenuto accordo tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Treviso, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di così provvede: Parte_1 CP_1
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra nato il [...] Parte_1
a Vittorio Veneto, e nata il [...] in [...], sposatisi in data 5.5.1984 in Vittorio CP_1
Veneto, come da atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 27, Parte
II, Serie A, anno 1984.
CP_ 2) dà atto del riconoscimento, in favore della signora di un assegno divorzile una tantum di €
1.000,00 a carico del signor somma che idealmente copre un'annualità necessaria al riavvio da Pt_1
parte della resistente della sua attività di operatrice olistica, fermo restando che la sorte di tale attività lavorativa, completato l'anno, non potrà in alcun modo legittimare ulteriori richieste da parte della resistente;
CP_ 3) dà atto che la somma sarà versata nel conto corrente intestato alla signora alle coordinate bancarie che saranno rese note, entro il 30 di aprile p.v.;
4) dà atto che le parti dichiarano di prestare acquiescenza all'emananda sentenza;
5) spese di lite compensate.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Vittorio Veneto di procedere all'annotazione della sentenza.
Così deciso in Treviso nella camera di consiglio del 10.4.2025.
Il Presidente dott. Deli Luca Il Giudice rel. ed est. dott.ssa Giulia Civiero
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TREVISO
Il Tribunale di Treviso, Sezione Prima Civile, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti
Magistrati: dott. Deli Luca – Presidente dott.ssa Marina Righi – Giudice dott.ssa Giulia Civiero – Giudice rel. ed est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento per la cessazione degli effetti civili del matrimonio R.G. n. 150/2025, promosso con ricorso depositato in data 14.1.2025 da:
Parte_1
rappresentato e difeso dall'avv. Silvia Battistuzzi giusta mandato allegato telematicamente al ricorso,
elettivamente domiciliato presso lo studio della stessa sito in Conegliano, piazza P.F. Calvi n. 90;
c.f.: CodiceFiscale_1
- ricorrente - contro
CP_1
rappresentata e difesa dall'avv. Tiziana Arcidiacono giusta mandato allegato telematicamente alla comparsa di costituzione, elettivamente domiciliata presso lo studio della stessa sito in San
Vendemiano, via Alessandro Manzoni n. 25;
c.f.: CodiceFiscale_2
1 - resistente - con l'intervento in giudizio del Pubblico Ministero.
Causa decisa dal Tribunale di Treviso nella camera di consiglio del 10.4.2025 sulle seguenti conclusioni congiunte delle parti:
Per parte ricorrente e resistente:
- dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
CP_
- riconoscimento in favore della signora di un assegno divorzile una tantum di € 1.000,00 che idealmente copre un'annualità necessaria al riavvio da parte della resistente della sua attività di operatrice olistica, fermo restando che la sorte di tale attività lavorativa, completato l'anno, non potrà in alcun modo legittimare ulteriori richieste da parte della resistente;
CP_
- la somma sarà versata nel conto corrente intestato alla signora alle coordinate bancarie che saranno rese note, entro il 30 di aprile p.v.;
- le parti dichiarano di prestare acquiescenza all'emananda sentenza;
- spese di lite compensate.
Per il Pubblico Ministero:
Visto.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 14.1.2025, il signor adìva il Tribunale di Treviso al fine di ottenere la Pt_1
CP_ cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto con la signora in data
5.5.1984 a Vittorio Veneto. Dalla loro unione erano nati figli e entrambi maggiorenni ed Per_1 Per_2
economicamente autosufficienti.
Venuta meno l'affectio maritalis, i coniugi si separavano consensualmente davanti al Tribunale di Treviso
e la separazione veniva omologata con decreto dell'11.2.2021.
Dalla data dell'udienza presidenziale nel giudizio di separazione non interveniva alcuna riconciliazione, essendo venuta meno definitivamente la comunione materiale e spirituale tra le parti. Il signor pertanto, proponeva ricorso per la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle Pt_1
condizioni meglio specificate nel proprio atto introduttivo.
Con decreto del 14.1.2025, il Giudice relatore delegato fissava l'udienza per la prima comparizione dei coniugi dinnanzi a sé.
In data 7.3.2025 si costituiva in giudizio la resistente, aderendo alla domanda divorzile presentata dal marito ma chiedendo l'accoglimento delle conclusioni di cui alla propria memoria di costituzione.
Le parti, quindi, depositavano le memorie integrative di cui all'art. 473 bis.17 cod. proc. civ.
All'udienza di prima comparizione delle parti tenutasi in data 9.4.2025, dopo lunga discussione, esse raggiungevano una soluzione concordata della vertenza e i rispettivi procuratori precisavano le conclusioni congiunte sopra epigrafate.
Dopo discussione orale della causa, nella quale i procuratori si riportavano all'accordo raggiunto, il
Giudice relatore rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
* * *
Dal certificato di matrimonio (doc. 1 di parte ricorrente) risulta che le parti hanno contratto matrimonio concordatario a Vittorio Veneto in data 5.5.1984 e che l'atto è stato trascritto al n. 27, parte
II, serie A, anno 1984 del relativo registro.
Dalle dichiarazioni rese e dal comportamento processuale delle parti, risulta che le stesse non si sono più riconciliate né hanno convissuto dopo l'udienza presidenziale nella procedura di separazione.
Ricorrono, pertanto, i presupposti di cui all'art. 3 legge 1 dicembre 1970 n. 898 e successive modifiche.
Ai sensi dell'art. 5 della predetta legge, l'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Vittorio Veneto è tenuto a procedere all'annotazione della presente sentenza nei relativi registri.
In merito alle condizioni di divorzio concordate tra le parti, il Tribunale ritiene che esse possano essere accolte, posto che appaiono congrue in relazione alle condizioni economiche e reddituali dei coniugi, come documentate in atti. In particolare, questo Collegio esprime una valutazione di congruità dell'assegno divorzile una tantum
CP_ riconosciuto dal signor alla signora valutazione effettuata sulla base delle capacità Pt_1
economiche delle parti e della funzione che allo stesso i coniugi hanno inteso attribuire.
Spese di lite compensate, in ragione dell'intervenuto accordo tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Treviso, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di così provvede: Parte_1 CP_1
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra nato il [...] Parte_1
a Vittorio Veneto, e nata il [...] in [...], sposatisi in data 5.5.1984 in Vittorio CP_1
Veneto, come da atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 27, Parte
II, Serie A, anno 1984.
CP_ 2) dà atto del riconoscimento, in favore della signora di un assegno divorzile una tantum di €
1.000,00 a carico del signor somma che idealmente copre un'annualità necessaria al riavvio da Pt_1
parte della resistente della sua attività di operatrice olistica, fermo restando che la sorte di tale attività lavorativa, completato l'anno, non potrà in alcun modo legittimare ulteriori richieste da parte della resistente;
CP_ 3) dà atto che la somma sarà versata nel conto corrente intestato alla signora alle coordinate bancarie che saranno rese note, entro il 30 di aprile p.v.;
4) dà atto che le parti dichiarano di prestare acquiescenza all'emananda sentenza;
5) spese di lite compensate.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Vittorio Veneto di procedere all'annotazione della sentenza.
Così deciso in Treviso nella camera di consiglio del 10.4.2025.
Il Presidente dott. Deli Luca Il Giudice rel. ed est. dott.ssa Giulia Civiero