TRIB
Decreto 13 giugno 2025
Decreto 13 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, decreto 13/06/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
N.R.G. 3909/2024
Tribunale di Salerno
Sezione Specializzata in materia di Immigrazione Protezione Internazionale
e Libera Circolazione dei Cittadini dell'Unione Europea
Il Tribunale di Salerno, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Andrea Luce Presidente
Dott. Andrea Ferraiuolo Giudice
Dott.ssa Francesca Iervolino Giudice rel. all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato il seguente
DECRETO nel procedimento in epigrafe indicato, riservato in decisione in data 7 maggio 2025, avente ad oggetto: ricorso ai sensi dell'art. 35 bis D.lgs. n. 25/2008, come modificato dal D.L. n. 13/2017, convertito in Legge n. 46/2017, avverso decreto della Commissione Territoriale di Salerno, contenente il diniego della protezione internazionale, promosso
DA
nato in [...], il 1° settembre 2000, ( – CUI Parte_1 Parte_2
), elettivamente domiciliato in Eboli, Via Don Michele Paesano, 53, presso lo studio C.F._1 dell'avv. Edoardo Sessa, dal quale è rappresentato e difeso, in forza di procura in atti
RICORRENTE
CONTRO
, in persona del pro tempore, domiciliato presso la Commissione Controparte_1 CP_2
Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Salerno
RESISTENTE CONTUMACE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Salerno
INTERVENTORE EX LEGE
Motivazioni in fatto e in diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 22 maggio 2024, proponeva opposizione Parte_1 avverso il provvedimento del Controparte_3 di Salerno, con il quale era stata rigettata la
[...]
domanda di protezione internazionale.
Il , ritualmente evocato, non si costituiva in giudizio e non rendeva Controparte_1
disponibile la videoregistrazione del colloquio del richiedente dinanzi alla Commissione
Territoriale.
All'udienza del 7 maggio 2025, la causa veniva riservata alla decisione del Collegio.
Nel merito, va premesso che, dinanzi alla Commissione Territoriale di Salerno, il ricorrente, ascoltato in data 26 marzo 2024, dichiarava: di essere cittadino pakistano;
di essere nato e di aver vissuto nel villaggio di Vaiavali, distretto di Gujaranwala; di appartenere all'etnia jutt e di professare la religione musulmana sunnita;
di aver studiato dieci anni e di aver lavorato nel settore dell'edilizia; di avere in vita i genitori, due fratelli, di cui uno disabile, e una sorella;
Quanto alle ragioni sottese alla domanda di protezione internazionale, l'istante specificava: di vivere in una situazione di grave disagio economico, aggravatasi in seguito alla malattia che ha colpito il padre;
di non riuscire con il suo lavoro a sostenere la famiglia e a rimborsare prestiti pregressi contratti dal padre con il capovillaggio;
di non riuscire a provvedere ai bisogni della famiglia e di aver, dunque, deciso, nel gennaio 2023, di lasciare il Pakistan;
di aver finanziato la partenza chiedendo un prestito al capovillaggio;
di essere giunto in Libia, dove permaneva pochi giorni prima di giungere in Italia il 7 febbraio 2023; di lavorare come operatore ecologico e di inviare rimesse alla famiglia.
In definitiva, il richiedente dichiarava di temere, in caso di rimpatrio, di non poter provvedere alla sua famiglia e restituire il debito.
La Commissione Territoriale, pur ritenendo credibili le motivazioni alla base della decisione di lasciare il Paese d'origine, respingeva le richieste formulate dall'istante, non ravvisando i presupposti per il riconoscimento delle protezioni internazionali.
Con il ricorso introduttivo il ricorrente ribadiva i fatti riferiti dinanzi alla Commissione
Territoriale e insisteva per l'accoglimento del ricorso, lamentando la superficialità della stessa nella valutazione delle circostanze esposte e la conseguente illegittimità del provvedimento impugnato. In particolare, instava, in via principale, per il riconoscimento della protezione internazionale, ovvero, in via gradata, per il riconoscimento del permesso di soggiorno per protezione speciale.
Disposto il libero interrogatorio del ricorrente, all'udienza del 7 maggio 2025, la parte dichiarava: “Mio padre ha preso un prestito di 6.000.000 di rupie (circa 20.000,00 euro) anche per finanziare il mio viaggio. I soldi sono stati dati da una persona che presta soldi con interessi. C'è un interesse molto alto. Adesso dobbiamo ancora restituire 20.000,00 euro. Ho già dato circa
7.000,00 euro. Non c'è un contratto scritto. Abbiamo dato la garanzia di due persone del villaggio.
Non posso tornare in Pakistan perché se non restituisco i soldi presi in prestito, il creditore ci minaccia: Vengono a casa e minacciano i miei genitori. Mio padre è morto d'infarto sei mesi fa.
Una volta hanno anche rapito mio FR per avere dei soldi. Lo hanno tenuto due, tre mesi in ostaggio e lo hanno picchiato. Non abbiamo fatto una denuncia perché il creditore è una persona molto potente del villaggio. Per venire in Italia ho pagato un trafficante, circa 8.000,00 euro.
Inizialmente dovevo rimanere in Libia, ma lì non mi pagavano e così ho deciso di venire in Italia.
In Italia vivo a Eboli in un centro di accoglienza. Lavoro in un'azienda di Battipaglia che si occupa di raccolta dei rifiuti. Ho un regolare contratto da circa 18 mesi. Ho fatto il corso per conseguire
l'attestato di conoscenza di lingua italiana A2”.
All'esito, la causa veniva riservata alla decisione del Collegio.
Costituisce operazione necessariamente preliminare rispetto all'analisi delle forme di protezione eventualmente accordabili la valutazione del regime dell'onere probatorio cui il ricorrente è, in questa sede, soggetto.
In punto di onere probatorio e valutazione di credibilità vanno richiamate le numerose pronunce della Corte di Cassazione e della Corte di Giustizia dell'Unione Europea secondo le quali l'art. 3, comma 5 del d.lgs. 251/2007 (che riproduce l'art. 4 della Direttiva 2004/83/CE) da un lato e l'art. 8 del d.lgs. 25/2008 (relativo al dovere di cooperazione istruttoria incombente sul giudice in ordine all'accertamento delle condizioni aggiornate del paese d'origine del richiedente asilo) dall'altro, individuano la disciplina in ordine all'onere probatorio da assolvere: “La valutazione di credibilità o affidabilità del richiedente la protezione non è frutto di soggettivistiche opinioni del giudice di merito, ma il risultato di un procedimentalizzazione legale della decisione, la quale dev'essere svolta non sulla base della mera mancanza di riscontri oggettivi, ma alla stregua dei criteri stabiliti nell'art. 3, comma 5, d.lgs. n. 251/2007: verifica dell'effettuazione di ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda;
deduzione di un'idonea motivazione sull'assenza di riscontri oggettivi;
non contraddittorietà delle dichiarazioni rispetto alla situazione del paese;
presentazione tempestiva della domanda;
attendibilità intrinseca.” (Cass. Civ. 26921/17, 2875/18,
3932/ 2018 e 26822/19, Corte di Giustizia dell'Unione Europea, Grande sezione, sentenza 2 dicembre 2014 nelle cause riunite da C-148.13 a C 150-13). In particolare, non è necessario che le dichiarazioni del richiedente siano suffragate da prove se sono soddisfatte le condizioni stabilite dall'art 4 paragrafo 5 lettere da a) a e) della direttiva “qualifiche”, riportate nell'art 3 comma 5 del
D. lvo n. 251/2007 (v. CGUE del 2 dicembre 2014 cit. punto 58 e sentenza della Corte di Giustizia
UE del 25 gennaio 2018 nella causa C-473/16, punti 33 e 68, nonché Cass. Civ. n. 26969/18).
Inoltre, “ … la credibilità delle dichiarazioni del richiedente la protezione non può essere esclusa sulla base di mere discordanze o contraddizioni nell'esposizione dei fatti su aspetti secondari o isolati, quando sia mancato un preliminare scrutinio dei menzionati criteri legali previsti per la valutazione dell'attendibilità delle dichiarazioni “ poiché i parametri normativi ( art. 3 comma 5 D.L.vo 251/2007) impongono una valutazione complessiva della credibilità del ricorrente, frutto di un esame comparativo sia degli elementi di affidabilità e credibilità che di quelli critici (Cass. 3932/ 2018).
Senza contare che la regola di giudizio applicabile in materia di protezione internazionale impone di escludere ogni ragionevole dubbio riguardo all'infondatezza della domanda (CEDU sentenza 2 ottobre 2012 Singh c/Belgio – e linee guida UNHCR “Al di là della prova - La valutazione della credibilità nei sistemi di asilo dell'Unione Europea”, pagg. 41 e ss - stralcio del rapporto “Beyond Proof Credibility Assessment in EU Asylum Systems”- http://www.unhcr.org/51a8a08a9.html).
Orbene, alla luce dell'istruttoria orale e documentale espletata, ritiene il Collegio di poter condividere le considerazioni espresse dalla Commissione Territoriale in ordine all'insussistenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione internazionale.
In particolare, deve rilevarsi come le ragioni sottese all'espatrio del ricorrente non appaiono riconducibili a nessuno dei cinque motivi presi in considerazione dall'art. 2 d.lgs. 251 del 2007 ai fini del riconoscimento dello status di rifugiato, ma appaiono piuttosto ascrivibili a ragioni di carattere personale ed economico, avendo il ricorrente chiaramente dichiarato di aver lasciato il proprio Paese per migliorare la propria condizione economica.
In secondo luogo, il ricorrente, con riferimento al Paese di origine, non ha fatto alcuna menzione ad eventi che possano qualificarsi come persecuzione e, dunque, la vicenda narrata dal ricorrente, ancorché credibile, non può essere valutata ai fini del riconoscimento dello status di rifugiato.
Allo stesso modo, non sussistono i presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria di cui all'art. 14 lett. a) e b) del d.lgs. 251 del 2007, non essendo emersa la prova del rischio attuale di patimento di un trattamento inumano e degradante.
Con precipuo riferimento al profilo debitorio, il Collegio ritiene non credibile il segmento narrativo relativo alle asserite intimidazioni ricevute dal creditore, alla luce della divergenza emersa dal raffronto tra le dichiarazioni rese sul punto in sede amministrativa rispetto a quelle fornite in sede giudiziale. Invero, dinanzi alla Commissione Territoriale, il ricorrente ha dichiarato di non aver problemi con il creditore (“D: Come si comporta il creditore? R: Sta tranquillo perché sto restituendo i soldi…”), mentre nel corso dell'audizione giudiziale ha raccontato di minacce ricevute dalla sua famiglia e di un episodio di rapimento di cui suo FR sarebbe stato vittima (“…il creditore ci minaccia. Vengono a casa e minacciano i miei genitori. Mio padre è morto d'infarto sei mesi fa. Una volta hanno anche rapito mio FR per avere dei soldi. Lo hanno tenuto due, tre mesi in ostaggio e lo hanno picchiato…”).
Sono queste sopra evidenziate, incoerenze narrative che cadono su elementi essenziali del racconto, in ragione del disvalore espresso, che non sarebbero potuti sfuggire alla cristallizzazione del ricordo.
In definitiva, deve rilevarsi come le ragioni sottese all'espatrio del richiedente non appaiono riconducibili a nessuno dei cinque motivi presi in considerazione dall'art. 2 d.lgs. 251 del 2007 ai fini del riconoscimento dello status di rifugiato ovvero della protezione sussidiaria di cui all'art. 14 lett. a) e b) del d.lgs. 251 del 2007.
Per quanto specificamente attiene alla ipotesi di protezione sussidiaria di cui all'art. 14, lett.
c) D. lgs. 251/2007, va evidenziato che la medesima postula, quali necessari e concorrenti presupposti, da un lato la sussistenza di una situazione configurabile quale “conflitto armato”, e dall'altro una conseguente violenza generalizzata idonea a comportare minaccia “grave ed individuale” alla vita o alla persona. Tale disposizione di carattere interno costituisce uno strumento di attuazione e recepimento di corrispondenti previsioni di diritto comunitario, e cioè dell'art. 15, lett. c) della direttiva 2004/83/CE poi sostituito dall'articolo 15, lett. c) della direttiva 2011/95/UE e, pertanto, deve essere interpretata in conformità di tali previsioni ed in coerenza con la giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea;
A tal proposito, la Corte di Giustizia dell'Unione Europea - pur avendo accolto, con la sentenza Diakité del 30 gennaio 2014, una nozione oggettivamente ampia del concetto di “conflitto armato”, affermando che la stessa ai fini delle disposizioni di cui trattasi non deve essere subordinata ad un livello determinato di organizzazione delle forze armate presenti o ad una durata particolare del conflitto essendo invece sufficiente l'esistenza di una situazione in cui le forze governative di uno Stato si scontrano con uno o più gruppi armati o nella quale due o più gruppi armati si scontrano tra loro (sent. cit, par. 34 e 29) - ha nondimeno precisato che l'esistenza in loco di un conflitto armato e la circostanza che il medesimo sia caratterizzato dal metodo della violenza indiscriminata sono comunque presupposti imprescindibili e cumulativamente necessari per l'applicazione delle disposizioni in argomento, posto che il legislatore comunitario ha fatto espresso ed esclusivo riferimento ad essa, non accettando e proposte della Commissione che davano altresì rilevanza a situazioni di pericolo derivanti da altre cause di violazioni sistematiche o generalizzate dei diritti dell'uomo (sent. cit, par. 21 e 29); peraltro, anche in presenza di conflitto armato, le disposizioni in argomento subordinano comunque il riconoscimento della protezione sussidiaria all'ulteriore presupposto del riscontro di una “minaccia grave ed individuale” alla vita ed alla persona del civile. Nella sentenza Elgafaji del 17 febbraio 2009, la Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha precisato che i casi in cui la sola esistenza di un conflitto armato su di un dato territorio è sufficiente a comportare esigenza di protezione internazionale per tutte le persone che da esso sono provenienti costituiscono eventualità di natura eccezionale, che può ammettersi solo laddove lo specifico conflitto armato di cui trattasi raggiunga un livello di violenza indiscriminata a tal punto elevato che sussistono fondati motivi di ritenere che un civile rientrato nel paese in questione correrebbe, per la sua sola presenza sul territorio, un rischio effettivo di subire la minaccia grave (cfr. sent. cit., par. 35
e 43; richiamata adesivamente in , cit., par. 30). Per_1
Dunque, con riferimento all'ipotesi di protezione sussidiaria di cui alla lett. c) dell'art. 14
D.lgs. n.251/2007 (minaccia grave ed individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno od internazionale), sebbene il
Punjab pakistano sia stato recentemente caratterizzato da tensioni dovute alle elezioni provinciali tenutesi nel luglio 2022, le più accreditate e recenti fonti di informazioni sul Paese d'origine escludono che attualmente in questa regione ci sia un rischio effettivo di danno grave, nel senso di cui all'art. 14, lett. c) D. Lgs. 251/2007, per l'intera popolazione civile, né il richiedente appare possedere caratteristiche specifiche e attendibili tali da esporlo, sotto tale profilo, a differenziato e qualificato rischio (ICG – International Crisis Group (Author): Alert Trends – May 2024 –
Pakistan; https://www.crisisgroup.org/crisiswatch/database?location[]=40&created=; Austrian
Centre for Country of Origin and Asylum Research and Documentation (ACCORD), Pakistan: COI
Compilation, April
2024, https://www.ecoi.net/en/file/local/2107646/ACCORD_Pakistan_April_2024.pdf).
Secondo il report del Pak Institute for Peace Studies (PIPS), infatti, in Punjab nel 2023 si sono verificati sei attacchi terroristici, rispetto ai cinque dell'anno precedente, che hanno causato la morte di 16 persone e il ferimento di altre otto. Il riporta, invece, che nel 2022 il numero di CP_4
attacchi terroristici sembra aver registrato un calo significativo del 40% rispetto all'anno precedente
( – Pak Institute for Peace Studies: Pakistan Security Report 2023, January 2024 CP_4
https://www.pakpips.com/web/wp- content/uploads/2024/01/Pakistan_Securtity_Report_2023.pdf; PIPS – Pak Institute for Peace
Studies: Pakistan Security Report 2022 – 23 January 2023 - https://www.pakpips.com/web/wp- content/uploads/2023/02/SecReport_2022.pdf).
Ciò posto, l'analisi degli indicatori di riferimento, effettuata da ACLED nel corso dell'ultimo anno (27 aprile 2024 – 25 aprile 2025), ha segnalato un totale di 110 incidenti relativi alla sicurezza, che hanno provocato 126 vittime, dati questi che ad oggi indicano l'assenza di una situazione di violenza indiscriminata nella zona di provenienza del ricorrente (ACLED, Explorer,
Pakistan – Punjab – May 2025 - https://acleddata.com/explorer/).
Facendo applicazione dei suesposti principi alla presente fattispecie deve concludersi che, sebbene l'attuale situazione dei diritti umani esistente nel Punjab pakistano continui ad essere contraddistinta da estremismo violento, limiti alla libertà di espressione, di pensiero e di religione, uccisioni extragiudiziali da parte del Dipartimento antiterrorismo, discriminazioni di genere ed un serio problema endemico relativo alla violenza domestica, sessuale e di genere sexual and gender- based violence - SGBV), le fonti COI consultate consentono di escludere che vi sia una situazione di violenza indiscriminata tale da far ragionevolmente ritenere che il ricorrente, se rimpatriato nel
Punjab pakistano, correrebbe un rischio effettivo di minaccia grave ed individuale alla vita a causa di un conflitto armato interno od internazionale (US Department of State (USDOS), 2023 Country
Report on Human Rights Practices: Pakistan, 23 April
2024, https://www.ecoi.net/en/document/2107764.html; Freedom House, Freedom in the World
2024 - Pakistan, 2024, https://www.ecoi.net/en/document/2109062.html; Controparte_5
The Pakistan 2023, 24 April
[...] Controparte_6
2024, https://www.ecoi.net/en/document/2107974.html; HRW – Human Rights Watch (Author):
World Report 2024 - Pakistan, 11 January 2024 https://www.ecoi.net/en/document/2103138.html).
La domanda di protezione sussidiaria va dunque respinta.
Venendo, infine, al riconoscimento della protezione speciale, in virtù della normativa applicabile al caso in esame, ritiene il Collegio che la domanda vada accolta.
Come già in precedenza evidenziato, le disposizioni normative di cui al novellato art. 19 del d. lgs. n. 286/1998 non consentono l'espulsione o l'estradizione dello straniero verso uno Stato qualora possa “essere oggetto di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, condizioni personali o sociali” (comma 1) ovvero
“qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti” (comma 1.1. prima parte) ovvero “qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, a meno che non sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica”, tenuto conto “della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine” (comma 1.1. seconda parte). In tali casi, nelle ipotesi di rigetto della domanda di protezione internazionale, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1. del citato art. 19, vanno trasmetti gli atti al Questore per il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale.
La giurisprudenza di legittimità ha poi chiarito che “in tema di protezione speciale, il D.Lgs.
25 luglio 1998, n. 286, art. 19, comma 1.1, seconda parte come modificato dal D.L. n. 130 del 2020, convertito con L. n. 173 del 2020, attribuisce diretto rilievo all'integrazione sociale e familiare del richiedente protezione in Italia, da valutare tenendo conto della natura e dell'effettività dei suoi vincoli familiari, del suo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno e dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo paese d'origine” (v. Cass. N. 36789/22). Inoltre, con riguardo al nuovo strumento di tutela si è affermato, che “in tema di protezione speciale, con riferimento agli elementi da considerare per ritenere sussistente una violazione del diritto al rispetto della vita privata del richiedente, l'esiguità delle retribuzioni non costituisce un elemento dirimente al fine di escludere la sussistenza del diritto, atteso che la consistenza delle retribuzioni lavorative va apprezzata tenendo conto del graduale incremento delle stesse nel tempo, elemento che fornisce indicazioni utili in merito al consolidarsi del processo di integrazione in Italia” (v. Cass.
8373/2022). Si è poi osservato, quanto ai presupposti, che si tratta di una misura di protezione atipica legata al rispetto dei diritti umani e delle convenzioni internazionali e segnatamente della
CEDU, che ha contorni parzialmente diversi dalla precedente protezione umanitaria, soprattutto per quanto attiene alla tutela della vita privata e familiare cui è stata attribuita rilevanza diretta e che quindi esula dal c.d. giudizio di comparazione, anche attenuato, che continua invece a caratterizzare
(qualora le relative norme siano ratione temporis applicabili) la protezione umanitaria (Cass. n.
18455/2022: “In tema di protezione internazionale "speciale", il D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 19, comma 1.1, la seconda parte, come modificato dal D.L. n. 130 del 2020, convertito con L. n.
173 del 2020 - applicabile "ratione temporis" nel giudizio di legittimità avverso una decisione resa successivamente all'entrata in vigore della legge, quindi dal 22 ottobre 2020 - attribuisce diretto rilievo all'integrazione sociale e familiare in Italia del richiedente asilo, da valutare tenendo conto della natura e dell'effettività dei suoi vincoli familiari, del suo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno e dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo paese d'origine, senza che occorra procedere ad un giudizio di comparazione con le condizioni esistenti in tale paese, neppure nelle forme della comparazione attenuata con proporzionalità inversa”; Cass. n.
37275/2022). Si tratta di una “modalità di valutazione con parametri vincolati, a rilevanza diretta, in cui acquistano particolare pregnanza alcune specificazioni: segnatamente la specificazione che si valuta non solo la natura ed effettività dei vincoli familiari, ma anche l'inserimento sociale - nozione questa più ampia della sola integrazione lavorativa - e che assume rilievo anche l'esistenza di legami familiari culturali o sociali con il paese d'origine” (v. Cass. n. 8400/2023, non massimata). Ancora, in tema di protezione speciale, costituiscono documenti decisivi, al fine di dimostrare la condizione di integrazione sociale e lavorativa in Italia del richiedente asilo, la comunicazione “Unilav”, che, introdotta dalla l. n. 296 del 2006, contiene la comunicazione di informazioni inerenti l'instaurazione di un rapporto di lavoro cui sono tenuti i datori di lavoro, sia privati che pubblici, e il certificato scolastico, comprovante l'impegno nell'apprendimento dell'italiano (v. Cassazione civile sez. I, 18/04/2023, n.10371);
Orbene, nel caso di specie, rileva il Collegio che il ricorrente ha documentato l'avvio di un percorso di inserimento socio-lavorativo in Italia, mediante lo svolgimento di attività di lavoro subordinato, con un contratto di lavoro a tempo determinato, efficace dal 5 settembre 2023 al 4 settembre 2025, pertanto, idoneo a giustificare il riconoscimento della protezione c.d. speciale (cfr.
Comunicazione Unilav e buste paga in atti).
A ciò si aggiunga il buon percorso di integrazione sociale comprovato mediante l'allegazione di una domanda di iscrizione a un corso di lingua italiana presso l'Università per gli stranieri “Dante Alighieri” di Reggio Calabria.
Ciò posto, considerate le obiettive difficoltà di reinserimento che il richiedente incontrerebbe nel Paese di origine in caso di rimpatrio, valutata, altresì, l'assenza di ragioni di sicurezza pubblica ostative alla permanenza, ritiene il Collegio che l'allontanamento del richiedente comporterebbe una violazione del suo diritto al rispetto della vita privata, cui si accompagnerebbe l'esposizione del richiedente al grave rischio di essere immesso, in conseguenza del rimpatrio, in un contesto idoneo a costituire una significativa ed effettiva compromissione dei suoi diritti fondamentali inviolabili.
In conclusione, alla luce delle argomentazioni che precedono, emergono i presupposti per la concessione di un permesso di soggiorno per protezione speciale, secondo la normativa applicabile ratione temporis al caso in esame.
Il ricorso va pertanto accolto nei termini indicati.
La natura della controversia, riguardante diritti fondamentali della persona, e la problematicità degli aspetti probatori induce alla compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione
Internazionale e Libera Circolazione dei Cittadini dell'Unione Europea in composizione collegiale, così provvede:
• Accoglie il ricorso e per l'effetto manda gli atti al Questore competente per il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale, secondo la normativa applicabile ratione temporis (D.L. 21 ottobre 2020, n. 130, così come modificato in sede di conversione dalla
Legge 18 dicembre 2020, n. 173);
• Compensa le spese processuali;
Manda la Cancelleria per la notifica al ricorrente del presente decreto e per la comunicazione alla
Commissione Territoriale, al Pubblico Ministero in sede.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio in data 04.06.2025
Il Giudice rel. Il Presidente
Dott.ssa Francesca Iervolino Dott. Andrea Luce
Tribunale di Salerno
Sezione Specializzata in materia di Immigrazione Protezione Internazionale
e Libera Circolazione dei Cittadini dell'Unione Europea
Il Tribunale di Salerno, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Andrea Luce Presidente
Dott. Andrea Ferraiuolo Giudice
Dott.ssa Francesca Iervolino Giudice rel. all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato il seguente
DECRETO nel procedimento in epigrafe indicato, riservato in decisione in data 7 maggio 2025, avente ad oggetto: ricorso ai sensi dell'art. 35 bis D.lgs. n. 25/2008, come modificato dal D.L. n. 13/2017, convertito in Legge n. 46/2017, avverso decreto della Commissione Territoriale di Salerno, contenente il diniego della protezione internazionale, promosso
DA
nato in [...], il 1° settembre 2000, ( – CUI Parte_1 Parte_2
), elettivamente domiciliato in Eboli, Via Don Michele Paesano, 53, presso lo studio C.F._1 dell'avv. Edoardo Sessa, dal quale è rappresentato e difeso, in forza di procura in atti
RICORRENTE
CONTRO
, in persona del pro tempore, domiciliato presso la Commissione Controparte_1 CP_2
Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Salerno
RESISTENTE CONTUMACE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Salerno
INTERVENTORE EX LEGE
Motivazioni in fatto e in diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 22 maggio 2024, proponeva opposizione Parte_1 avverso il provvedimento del Controparte_3 di Salerno, con il quale era stata rigettata la
[...]
domanda di protezione internazionale.
Il , ritualmente evocato, non si costituiva in giudizio e non rendeva Controparte_1
disponibile la videoregistrazione del colloquio del richiedente dinanzi alla Commissione
Territoriale.
All'udienza del 7 maggio 2025, la causa veniva riservata alla decisione del Collegio.
Nel merito, va premesso che, dinanzi alla Commissione Territoriale di Salerno, il ricorrente, ascoltato in data 26 marzo 2024, dichiarava: di essere cittadino pakistano;
di essere nato e di aver vissuto nel villaggio di Vaiavali, distretto di Gujaranwala; di appartenere all'etnia jutt e di professare la religione musulmana sunnita;
di aver studiato dieci anni e di aver lavorato nel settore dell'edilizia; di avere in vita i genitori, due fratelli, di cui uno disabile, e una sorella;
Quanto alle ragioni sottese alla domanda di protezione internazionale, l'istante specificava: di vivere in una situazione di grave disagio economico, aggravatasi in seguito alla malattia che ha colpito il padre;
di non riuscire con il suo lavoro a sostenere la famiglia e a rimborsare prestiti pregressi contratti dal padre con il capovillaggio;
di non riuscire a provvedere ai bisogni della famiglia e di aver, dunque, deciso, nel gennaio 2023, di lasciare il Pakistan;
di aver finanziato la partenza chiedendo un prestito al capovillaggio;
di essere giunto in Libia, dove permaneva pochi giorni prima di giungere in Italia il 7 febbraio 2023; di lavorare come operatore ecologico e di inviare rimesse alla famiglia.
In definitiva, il richiedente dichiarava di temere, in caso di rimpatrio, di non poter provvedere alla sua famiglia e restituire il debito.
La Commissione Territoriale, pur ritenendo credibili le motivazioni alla base della decisione di lasciare il Paese d'origine, respingeva le richieste formulate dall'istante, non ravvisando i presupposti per il riconoscimento delle protezioni internazionali.
Con il ricorso introduttivo il ricorrente ribadiva i fatti riferiti dinanzi alla Commissione
Territoriale e insisteva per l'accoglimento del ricorso, lamentando la superficialità della stessa nella valutazione delle circostanze esposte e la conseguente illegittimità del provvedimento impugnato. In particolare, instava, in via principale, per il riconoscimento della protezione internazionale, ovvero, in via gradata, per il riconoscimento del permesso di soggiorno per protezione speciale.
Disposto il libero interrogatorio del ricorrente, all'udienza del 7 maggio 2025, la parte dichiarava: “Mio padre ha preso un prestito di 6.000.000 di rupie (circa 20.000,00 euro) anche per finanziare il mio viaggio. I soldi sono stati dati da una persona che presta soldi con interessi. C'è un interesse molto alto. Adesso dobbiamo ancora restituire 20.000,00 euro. Ho già dato circa
7.000,00 euro. Non c'è un contratto scritto. Abbiamo dato la garanzia di due persone del villaggio.
Non posso tornare in Pakistan perché se non restituisco i soldi presi in prestito, il creditore ci minaccia: Vengono a casa e minacciano i miei genitori. Mio padre è morto d'infarto sei mesi fa.
Una volta hanno anche rapito mio FR per avere dei soldi. Lo hanno tenuto due, tre mesi in ostaggio e lo hanno picchiato. Non abbiamo fatto una denuncia perché il creditore è una persona molto potente del villaggio. Per venire in Italia ho pagato un trafficante, circa 8.000,00 euro.
Inizialmente dovevo rimanere in Libia, ma lì non mi pagavano e così ho deciso di venire in Italia.
In Italia vivo a Eboli in un centro di accoglienza. Lavoro in un'azienda di Battipaglia che si occupa di raccolta dei rifiuti. Ho un regolare contratto da circa 18 mesi. Ho fatto il corso per conseguire
l'attestato di conoscenza di lingua italiana A2”.
All'esito, la causa veniva riservata alla decisione del Collegio.
Costituisce operazione necessariamente preliminare rispetto all'analisi delle forme di protezione eventualmente accordabili la valutazione del regime dell'onere probatorio cui il ricorrente è, in questa sede, soggetto.
In punto di onere probatorio e valutazione di credibilità vanno richiamate le numerose pronunce della Corte di Cassazione e della Corte di Giustizia dell'Unione Europea secondo le quali l'art. 3, comma 5 del d.lgs. 251/2007 (che riproduce l'art. 4 della Direttiva 2004/83/CE) da un lato e l'art. 8 del d.lgs. 25/2008 (relativo al dovere di cooperazione istruttoria incombente sul giudice in ordine all'accertamento delle condizioni aggiornate del paese d'origine del richiedente asilo) dall'altro, individuano la disciplina in ordine all'onere probatorio da assolvere: “La valutazione di credibilità o affidabilità del richiedente la protezione non è frutto di soggettivistiche opinioni del giudice di merito, ma il risultato di un procedimentalizzazione legale della decisione, la quale dev'essere svolta non sulla base della mera mancanza di riscontri oggettivi, ma alla stregua dei criteri stabiliti nell'art. 3, comma 5, d.lgs. n. 251/2007: verifica dell'effettuazione di ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda;
deduzione di un'idonea motivazione sull'assenza di riscontri oggettivi;
non contraddittorietà delle dichiarazioni rispetto alla situazione del paese;
presentazione tempestiva della domanda;
attendibilità intrinseca.” (Cass. Civ. 26921/17, 2875/18,
3932/ 2018 e 26822/19, Corte di Giustizia dell'Unione Europea, Grande sezione, sentenza 2 dicembre 2014 nelle cause riunite da C-148.13 a C 150-13). In particolare, non è necessario che le dichiarazioni del richiedente siano suffragate da prove se sono soddisfatte le condizioni stabilite dall'art 4 paragrafo 5 lettere da a) a e) della direttiva “qualifiche”, riportate nell'art 3 comma 5 del
D. lvo n. 251/2007 (v. CGUE del 2 dicembre 2014 cit. punto 58 e sentenza della Corte di Giustizia
UE del 25 gennaio 2018 nella causa C-473/16, punti 33 e 68, nonché Cass. Civ. n. 26969/18).
Inoltre, “ … la credibilità delle dichiarazioni del richiedente la protezione non può essere esclusa sulla base di mere discordanze o contraddizioni nell'esposizione dei fatti su aspetti secondari o isolati, quando sia mancato un preliminare scrutinio dei menzionati criteri legali previsti per la valutazione dell'attendibilità delle dichiarazioni “ poiché i parametri normativi ( art. 3 comma 5 D.L.vo 251/2007) impongono una valutazione complessiva della credibilità del ricorrente, frutto di un esame comparativo sia degli elementi di affidabilità e credibilità che di quelli critici (Cass. 3932/ 2018).
Senza contare che la regola di giudizio applicabile in materia di protezione internazionale impone di escludere ogni ragionevole dubbio riguardo all'infondatezza della domanda (CEDU sentenza 2 ottobre 2012 Singh c/Belgio – e linee guida UNHCR “Al di là della prova - La valutazione della credibilità nei sistemi di asilo dell'Unione Europea”, pagg. 41 e ss - stralcio del rapporto “Beyond Proof Credibility Assessment in EU Asylum Systems”- http://www.unhcr.org/51a8a08a9.html).
Orbene, alla luce dell'istruttoria orale e documentale espletata, ritiene il Collegio di poter condividere le considerazioni espresse dalla Commissione Territoriale in ordine all'insussistenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione internazionale.
In particolare, deve rilevarsi come le ragioni sottese all'espatrio del ricorrente non appaiono riconducibili a nessuno dei cinque motivi presi in considerazione dall'art. 2 d.lgs. 251 del 2007 ai fini del riconoscimento dello status di rifugiato, ma appaiono piuttosto ascrivibili a ragioni di carattere personale ed economico, avendo il ricorrente chiaramente dichiarato di aver lasciato il proprio Paese per migliorare la propria condizione economica.
In secondo luogo, il ricorrente, con riferimento al Paese di origine, non ha fatto alcuna menzione ad eventi che possano qualificarsi come persecuzione e, dunque, la vicenda narrata dal ricorrente, ancorché credibile, non può essere valutata ai fini del riconoscimento dello status di rifugiato.
Allo stesso modo, non sussistono i presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria di cui all'art. 14 lett. a) e b) del d.lgs. 251 del 2007, non essendo emersa la prova del rischio attuale di patimento di un trattamento inumano e degradante.
Con precipuo riferimento al profilo debitorio, il Collegio ritiene non credibile il segmento narrativo relativo alle asserite intimidazioni ricevute dal creditore, alla luce della divergenza emersa dal raffronto tra le dichiarazioni rese sul punto in sede amministrativa rispetto a quelle fornite in sede giudiziale. Invero, dinanzi alla Commissione Territoriale, il ricorrente ha dichiarato di non aver problemi con il creditore (“D: Come si comporta il creditore? R: Sta tranquillo perché sto restituendo i soldi…”), mentre nel corso dell'audizione giudiziale ha raccontato di minacce ricevute dalla sua famiglia e di un episodio di rapimento di cui suo FR sarebbe stato vittima (“…il creditore ci minaccia. Vengono a casa e minacciano i miei genitori. Mio padre è morto d'infarto sei mesi fa. Una volta hanno anche rapito mio FR per avere dei soldi. Lo hanno tenuto due, tre mesi in ostaggio e lo hanno picchiato…”).
Sono queste sopra evidenziate, incoerenze narrative che cadono su elementi essenziali del racconto, in ragione del disvalore espresso, che non sarebbero potuti sfuggire alla cristallizzazione del ricordo.
In definitiva, deve rilevarsi come le ragioni sottese all'espatrio del richiedente non appaiono riconducibili a nessuno dei cinque motivi presi in considerazione dall'art. 2 d.lgs. 251 del 2007 ai fini del riconoscimento dello status di rifugiato ovvero della protezione sussidiaria di cui all'art. 14 lett. a) e b) del d.lgs. 251 del 2007.
Per quanto specificamente attiene alla ipotesi di protezione sussidiaria di cui all'art. 14, lett.
c) D. lgs. 251/2007, va evidenziato che la medesima postula, quali necessari e concorrenti presupposti, da un lato la sussistenza di una situazione configurabile quale “conflitto armato”, e dall'altro una conseguente violenza generalizzata idonea a comportare minaccia “grave ed individuale” alla vita o alla persona. Tale disposizione di carattere interno costituisce uno strumento di attuazione e recepimento di corrispondenti previsioni di diritto comunitario, e cioè dell'art. 15, lett. c) della direttiva 2004/83/CE poi sostituito dall'articolo 15, lett. c) della direttiva 2011/95/UE e, pertanto, deve essere interpretata in conformità di tali previsioni ed in coerenza con la giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea;
A tal proposito, la Corte di Giustizia dell'Unione Europea - pur avendo accolto, con la sentenza Diakité del 30 gennaio 2014, una nozione oggettivamente ampia del concetto di “conflitto armato”, affermando che la stessa ai fini delle disposizioni di cui trattasi non deve essere subordinata ad un livello determinato di organizzazione delle forze armate presenti o ad una durata particolare del conflitto essendo invece sufficiente l'esistenza di una situazione in cui le forze governative di uno Stato si scontrano con uno o più gruppi armati o nella quale due o più gruppi armati si scontrano tra loro (sent. cit, par. 34 e 29) - ha nondimeno precisato che l'esistenza in loco di un conflitto armato e la circostanza che il medesimo sia caratterizzato dal metodo della violenza indiscriminata sono comunque presupposti imprescindibili e cumulativamente necessari per l'applicazione delle disposizioni in argomento, posto che il legislatore comunitario ha fatto espresso ed esclusivo riferimento ad essa, non accettando e proposte della Commissione che davano altresì rilevanza a situazioni di pericolo derivanti da altre cause di violazioni sistematiche o generalizzate dei diritti dell'uomo (sent. cit, par. 21 e 29); peraltro, anche in presenza di conflitto armato, le disposizioni in argomento subordinano comunque il riconoscimento della protezione sussidiaria all'ulteriore presupposto del riscontro di una “minaccia grave ed individuale” alla vita ed alla persona del civile. Nella sentenza Elgafaji del 17 febbraio 2009, la Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha precisato che i casi in cui la sola esistenza di un conflitto armato su di un dato territorio è sufficiente a comportare esigenza di protezione internazionale per tutte le persone che da esso sono provenienti costituiscono eventualità di natura eccezionale, che può ammettersi solo laddove lo specifico conflitto armato di cui trattasi raggiunga un livello di violenza indiscriminata a tal punto elevato che sussistono fondati motivi di ritenere che un civile rientrato nel paese in questione correrebbe, per la sua sola presenza sul territorio, un rischio effettivo di subire la minaccia grave (cfr. sent. cit., par. 35
e 43; richiamata adesivamente in , cit., par. 30). Per_1
Dunque, con riferimento all'ipotesi di protezione sussidiaria di cui alla lett. c) dell'art. 14
D.lgs. n.251/2007 (minaccia grave ed individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno od internazionale), sebbene il
Punjab pakistano sia stato recentemente caratterizzato da tensioni dovute alle elezioni provinciali tenutesi nel luglio 2022, le più accreditate e recenti fonti di informazioni sul Paese d'origine escludono che attualmente in questa regione ci sia un rischio effettivo di danno grave, nel senso di cui all'art. 14, lett. c) D. Lgs. 251/2007, per l'intera popolazione civile, né il richiedente appare possedere caratteristiche specifiche e attendibili tali da esporlo, sotto tale profilo, a differenziato e qualificato rischio (ICG – International Crisis Group (Author): Alert Trends – May 2024 –
Pakistan; https://www.crisisgroup.org/crisiswatch/database?location[]=40&created=; Austrian
Centre for Country of Origin and Asylum Research and Documentation (ACCORD), Pakistan: COI
Compilation, April
2024, https://www.ecoi.net/en/file/local/2107646/ACCORD_Pakistan_April_2024.pdf).
Secondo il report del Pak Institute for Peace Studies (PIPS), infatti, in Punjab nel 2023 si sono verificati sei attacchi terroristici, rispetto ai cinque dell'anno precedente, che hanno causato la morte di 16 persone e il ferimento di altre otto. Il riporta, invece, che nel 2022 il numero di CP_4
attacchi terroristici sembra aver registrato un calo significativo del 40% rispetto all'anno precedente
( – Pak Institute for Peace Studies: Pakistan Security Report 2023, January 2024 CP_4
https://www.pakpips.com/web/wp- content/uploads/2024/01/Pakistan_Securtity_Report_2023.pdf; PIPS – Pak Institute for Peace
Studies: Pakistan Security Report 2022 – 23 January 2023 - https://www.pakpips.com/web/wp- content/uploads/2023/02/SecReport_2022.pdf).
Ciò posto, l'analisi degli indicatori di riferimento, effettuata da ACLED nel corso dell'ultimo anno (27 aprile 2024 – 25 aprile 2025), ha segnalato un totale di 110 incidenti relativi alla sicurezza, che hanno provocato 126 vittime, dati questi che ad oggi indicano l'assenza di una situazione di violenza indiscriminata nella zona di provenienza del ricorrente (ACLED, Explorer,
Pakistan – Punjab – May 2025 - https://acleddata.com/explorer/).
Facendo applicazione dei suesposti principi alla presente fattispecie deve concludersi che, sebbene l'attuale situazione dei diritti umani esistente nel Punjab pakistano continui ad essere contraddistinta da estremismo violento, limiti alla libertà di espressione, di pensiero e di religione, uccisioni extragiudiziali da parte del Dipartimento antiterrorismo, discriminazioni di genere ed un serio problema endemico relativo alla violenza domestica, sessuale e di genere sexual and gender- based violence - SGBV), le fonti COI consultate consentono di escludere che vi sia una situazione di violenza indiscriminata tale da far ragionevolmente ritenere che il ricorrente, se rimpatriato nel
Punjab pakistano, correrebbe un rischio effettivo di minaccia grave ed individuale alla vita a causa di un conflitto armato interno od internazionale (US Department of State (USDOS), 2023 Country
Report on Human Rights Practices: Pakistan, 23 April
2024, https://www.ecoi.net/en/document/2107764.html; Freedom House, Freedom in the World
2024 - Pakistan, 2024, https://www.ecoi.net/en/document/2109062.html; Controparte_5
The Pakistan 2023, 24 April
[...] Controparte_6
2024, https://www.ecoi.net/en/document/2107974.html; HRW – Human Rights Watch (Author):
World Report 2024 - Pakistan, 11 January 2024 https://www.ecoi.net/en/document/2103138.html).
La domanda di protezione sussidiaria va dunque respinta.
Venendo, infine, al riconoscimento della protezione speciale, in virtù della normativa applicabile al caso in esame, ritiene il Collegio che la domanda vada accolta.
Come già in precedenza evidenziato, le disposizioni normative di cui al novellato art. 19 del d. lgs. n. 286/1998 non consentono l'espulsione o l'estradizione dello straniero verso uno Stato qualora possa “essere oggetto di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, condizioni personali o sociali” (comma 1) ovvero
“qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti” (comma 1.1. prima parte) ovvero “qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, a meno che non sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica”, tenuto conto “della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine” (comma 1.1. seconda parte). In tali casi, nelle ipotesi di rigetto della domanda di protezione internazionale, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1. del citato art. 19, vanno trasmetti gli atti al Questore per il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale.
La giurisprudenza di legittimità ha poi chiarito che “in tema di protezione speciale, il D.Lgs.
25 luglio 1998, n. 286, art. 19, comma 1.1, seconda parte come modificato dal D.L. n. 130 del 2020, convertito con L. n. 173 del 2020, attribuisce diretto rilievo all'integrazione sociale e familiare del richiedente protezione in Italia, da valutare tenendo conto della natura e dell'effettività dei suoi vincoli familiari, del suo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno e dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo paese d'origine” (v. Cass. N. 36789/22). Inoltre, con riguardo al nuovo strumento di tutela si è affermato, che “in tema di protezione speciale, con riferimento agli elementi da considerare per ritenere sussistente una violazione del diritto al rispetto della vita privata del richiedente, l'esiguità delle retribuzioni non costituisce un elemento dirimente al fine di escludere la sussistenza del diritto, atteso che la consistenza delle retribuzioni lavorative va apprezzata tenendo conto del graduale incremento delle stesse nel tempo, elemento che fornisce indicazioni utili in merito al consolidarsi del processo di integrazione in Italia” (v. Cass.
8373/2022). Si è poi osservato, quanto ai presupposti, che si tratta di una misura di protezione atipica legata al rispetto dei diritti umani e delle convenzioni internazionali e segnatamente della
CEDU, che ha contorni parzialmente diversi dalla precedente protezione umanitaria, soprattutto per quanto attiene alla tutela della vita privata e familiare cui è stata attribuita rilevanza diretta e che quindi esula dal c.d. giudizio di comparazione, anche attenuato, che continua invece a caratterizzare
(qualora le relative norme siano ratione temporis applicabili) la protezione umanitaria (Cass. n.
18455/2022: “In tema di protezione internazionale "speciale", il D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 19, comma 1.1, la seconda parte, come modificato dal D.L. n. 130 del 2020, convertito con L. n.
173 del 2020 - applicabile "ratione temporis" nel giudizio di legittimità avverso una decisione resa successivamente all'entrata in vigore della legge, quindi dal 22 ottobre 2020 - attribuisce diretto rilievo all'integrazione sociale e familiare in Italia del richiedente asilo, da valutare tenendo conto della natura e dell'effettività dei suoi vincoli familiari, del suo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno e dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo paese d'origine, senza che occorra procedere ad un giudizio di comparazione con le condizioni esistenti in tale paese, neppure nelle forme della comparazione attenuata con proporzionalità inversa”; Cass. n.
37275/2022). Si tratta di una “modalità di valutazione con parametri vincolati, a rilevanza diretta, in cui acquistano particolare pregnanza alcune specificazioni: segnatamente la specificazione che si valuta non solo la natura ed effettività dei vincoli familiari, ma anche l'inserimento sociale - nozione questa più ampia della sola integrazione lavorativa - e che assume rilievo anche l'esistenza di legami familiari culturali o sociali con il paese d'origine” (v. Cass. n. 8400/2023, non massimata). Ancora, in tema di protezione speciale, costituiscono documenti decisivi, al fine di dimostrare la condizione di integrazione sociale e lavorativa in Italia del richiedente asilo, la comunicazione “Unilav”, che, introdotta dalla l. n. 296 del 2006, contiene la comunicazione di informazioni inerenti l'instaurazione di un rapporto di lavoro cui sono tenuti i datori di lavoro, sia privati che pubblici, e il certificato scolastico, comprovante l'impegno nell'apprendimento dell'italiano (v. Cassazione civile sez. I, 18/04/2023, n.10371);
Orbene, nel caso di specie, rileva il Collegio che il ricorrente ha documentato l'avvio di un percorso di inserimento socio-lavorativo in Italia, mediante lo svolgimento di attività di lavoro subordinato, con un contratto di lavoro a tempo determinato, efficace dal 5 settembre 2023 al 4 settembre 2025, pertanto, idoneo a giustificare il riconoscimento della protezione c.d. speciale (cfr.
Comunicazione Unilav e buste paga in atti).
A ciò si aggiunga il buon percorso di integrazione sociale comprovato mediante l'allegazione di una domanda di iscrizione a un corso di lingua italiana presso l'Università per gli stranieri “Dante Alighieri” di Reggio Calabria.
Ciò posto, considerate le obiettive difficoltà di reinserimento che il richiedente incontrerebbe nel Paese di origine in caso di rimpatrio, valutata, altresì, l'assenza di ragioni di sicurezza pubblica ostative alla permanenza, ritiene il Collegio che l'allontanamento del richiedente comporterebbe una violazione del suo diritto al rispetto della vita privata, cui si accompagnerebbe l'esposizione del richiedente al grave rischio di essere immesso, in conseguenza del rimpatrio, in un contesto idoneo a costituire una significativa ed effettiva compromissione dei suoi diritti fondamentali inviolabili.
In conclusione, alla luce delle argomentazioni che precedono, emergono i presupposti per la concessione di un permesso di soggiorno per protezione speciale, secondo la normativa applicabile ratione temporis al caso in esame.
Il ricorso va pertanto accolto nei termini indicati.
La natura della controversia, riguardante diritti fondamentali della persona, e la problematicità degli aspetti probatori induce alla compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione
Internazionale e Libera Circolazione dei Cittadini dell'Unione Europea in composizione collegiale, così provvede:
• Accoglie il ricorso e per l'effetto manda gli atti al Questore competente per il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale, secondo la normativa applicabile ratione temporis (D.L. 21 ottobre 2020, n. 130, così come modificato in sede di conversione dalla
Legge 18 dicembre 2020, n. 173);
• Compensa le spese processuali;
Manda la Cancelleria per la notifica al ricorrente del presente decreto e per la comunicazione alla
Commissione Territoriale, al Pubblico Ministero in sede.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio in data 04.06.2025
Il Giudice rel. Il Presidente
Dott.ssa Francesca Iervolino Dott. Andrea Luce