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Sentenza 4 febbraio 2026
Sentenza 4 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXIII, sentenza 04/02/2026, n. 1792 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 1792 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1792/2026
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 23,
in data 04/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 13065/2025 depositato il 09/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Napoli - Via R. Bracco 80133 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120250009862434000 BOLLO 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 1962/2026 depositato il
04/02/2026 Richieste delle parti:
come da verbale
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 impugna la cartella esattoriale n. 07120250009862434000 concernente tasse automobilistiche annualità 2019, per il veicolo targato Targa_1 964016998974 2019 non corrisposte alla Regione Campania.
Deduce avverso l'atto i seguenti motivi di illegittimità: omessa notifica degli atti presupposti, prescrizione del relativo diritto.
Si è costituita in giudizio la Regione Campania, contestando l'avverso dedotto e chiedendo il rigetto del gravame.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In diritto si osserva che, come da documentazione esibita dall'intimata, l'avviso di accertamento relativo alla pretesa tributaria in oggetto risulta ritualmente notificato, con avviso di giacenza emesso il 9 settembre del
2022, e perfezionatosi il successivo 25 ottobre del 2022.
Essendo riferita all'anno d'imposta del 2019, la relativa pretesa si sarebbe prescritta solo al 31 dicembre del 2022, dunque l'atto in questione ha interrotto il relativo decorso dei termini prescrizionali.
Il ricorso va conclusivamente rigettato. Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Napoli, sezione XXIII, in composizione monocratica, rigetta il ricorso condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali che si liquidano in complessivi
€ 300,00, in favore della costituita intimata.
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 23,
in data 04/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 13065/2025 depositato il 09/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Napoli - Via R. Bracco 80133 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120250009862434000 BOLLO 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 1962/2026 depositato il
04/02/2026 Richieste delle parti:
come da verbale
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 impugna la cartella esattoriale n. 07120250009862434000 concernente tasse automobilistiche annualità 2019, per il veicolo targato Targa_1 964016998974 2019 non corrisposte alla Regione Campania.
Deduce avverso l'atto i seguenti motivi di illegittimità: omessa notifica degli atti presupposti, prescrizione del relativo diritto.
Si è costituita in giudizio la Regione Campania, contestando l'avverso dedotto e chiedendo il rigetto del gravame.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In diritto si osserva che, come da documentazione esibita dall'intimata, l'avviso di accertamento relativo alla pretesa tributaria in oggetto risulta ritualmente notificato, con avviso di giacenza emesso il 9 settembre del
2022, e perfezionatosi il successivo 25 ottobre del 2022.
Essendo riferita all'anno d'imposta del 2019, la relativa pretesa si sarebbe prescritta solo al 31 dicembre del 2022, dunque l'atto in questione ha interrotto il relativo decorso dei termini prescrizionali.
Il ricorso va conclusivamente rigettato. Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Napoli, sezione XXIII, in composizione monocratica, rigetta il ricorso condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali che si liquidano in complessivi
€ 300,00, in favore della costituita intimata.