Ordinanza cautelare 9 settembre 2022
Ordinanza collegiale 22 maggio 2023
Ordinanza collegiale 11 ottobre 2023
Ordinanza collegiale 1 marzo 2024
Sentenza 22 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bari, sez. III, sentenza 22/02/2025, n. 261 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bari |
| Numero : | 261 |
| Data del deposito : | 22 febbraio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00261/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00816/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 816 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto dalla signora -OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avv. Massimo Felice Ingravalle, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di OI (BA), in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avv. Domenico Emanuele Petronella, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- dell'ordinanza di demolizione/rimozione di opere abusive n. 138 del 12 maggio 2022, notificata in data 20 maggio 2022, con cui il Comune di OI (BA) ha ingiunto la demolizione delle opere ritenute abusive e insistenti sul suolo di proprietà, sito in OI (BA), nel complesso residenziale “-OMISSIS-”, alla via -OMISSIS-, con il ripristino dello stato dei luoghi;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguenziale, ivi compreso il verbale di constatazione n. 2, prot. n. 11449 del 6 maggio 2022 ed il verbale di sopralluogo del 21 marzo 2022;
per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati in data 6 dicembre 2022
per l’annullamento
- della nota prot. n. 24063 del 10 ottobre 2022, con la quale il Comune di OI (BA) ha denegato la domanda di rilascio del permesso di costruire in accertamento di conformità, ex art. 36 d.P.R. n. 380/2001 e della nota prot. n. 22578 del 22 settembre 2022, recante preavviso di diniego ex art. 10- bis della legge n. 241/1990;
- di ogni atto ai predetti comunque presupposto, connesso e conseguenziale;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di OI (BA);
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 gennaio 2025 il dott. Lorenzo Ieva e uditi per le parti i difensori avv. Massimo Ingravalle, per la parte ricorrente, e avv. Domenico Petronella, per il Comune resistente;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.- Con ricorso depositato come in rito, l’istante impugnava l’ordinanza di demolizione e di rimozione di opere abusive (nonché gli atti connessi, tra cui i verbali di accertamento), disposta a suo carico per aver realizzato, stando alla ricostruzione del Comune, ente sanzionante, senza titolo edilizio, non meglio specificato, le seguenti opere: i) un piccolo ampliamento volumetrico (mq. 8,30 circa) al piano terra; ii) un piccolo ampliamento di tettoia (già autorizzata); iii) il pergolato nell’area pertinenziale retrostante. Opere realizzate su un immobile di proprietà, ubicato nel vasto complesso residenziale “-OMISSIS-”, alla via -OMISSIS- (in catasto al fg -OMISSIS- sub. -OMISSIS-), a lei pervenuto a seguito di atto di donazione.
Affermava il Comune che le predette opere fossero stata realizzate “ in assenza dell’Autorizzazione Paesaggistica di cui all’art. 146 del D. Lgs. 42/2004 quale atto presupposto ed autonomo; in assenza di Permesso di Costruire ex art. 10 del D.P.R. 380/2001; in zona sismica in assenza della denunzia dei lavori al competente Ufficio Tecnico della Città Metropolitana di Bari, di cui all’art. 93 del D.P.R. 380/2001 ”.
Censura il ricorrente: I) la violazione degli artt. 1 e 3, l. n. 241/1990, anche in relazione agli artt. 1 della l. n. 689/1981 e all’art. 1, cod. pen. ed agli artt. 24, 25, co. 2 e 97 Cost.; la violazione ed erronea interpretazione del principio di economia procedimentale e dell’obbligo di motivazione; l’eccesso di potere per erronea presupposizione, carente istruttoria ed ingiustizia manifesta; II) la violazione degli artt. 3, 22, 37 e 94 d.P.R. n. 380/2001 anche in relazione all'art. 3 della l. n. 241/90; l’eccesso di potere per erronea presupposizione, carente istruttoria, illogicità e manifesta ingiustizia; III) la violazione degli artt. 10, 22, 23, 27, 31 e 36 d.p.r. n. 380/2001; violazione degli artt. 3 e ss. l. n. 241/1990; l’eccesso di potere per erronea presupposizione; travisamento; difetto di istruttoria e di motivazione; IV) la violazione, erronea interpretazione e falsa applicazione di legge (artt. 1 e ss. l. 7.8.1990 n. 241, in particolare artt. 3, 10- bis ), la violazione del principio del giusto procedimento, l’eccesso di potere per difetto assoluto di istruttoria e di motivazione;
2.- Si costituiva il Comune intimato, resistendo e segnatamente deducendo l’esistenza di taluni vincoli paesaggistici di inedificabilità, come risultanti sia dal vigente PRG, sia dal PPTR della Regione Puglia: a) "lama annessa" (art. 35 delle NTA del PRG); b) "aree tutelate per legge - fiumi torrenti e corsi d'acqua" (art. 142, comma 1, lett. c) , del d.lgs. 42/2004); c) "immobili ed 'aree di notevole interesse pubblico soggetti a vincolo idrogeologico"; viene altresì dedotta l’occupazione di fatto, con recinzione precaria, di porzione di terreno presuntivamente appartenente ad altri.
3.- La domanda cautelare veniva accolta re adhuc integra , attesa la pendenza dell’istanza di sanatoria ex art. 36 del d.P.R. n. 380/2001 e anche la modestia degli abusi contestati.
4.- Indi, sopraggiunto provvedimento di diniego, opposto dal Comune sulla domanda di accertamento di conformità, lo stesso veniva impugnato, con motivi aggiunti, in quanto assistito dai seguenti vizi: I) violazione, erronea interpretazione e falsa applicazione dell’art. 11 del d.p.r. n. 380/2001 e dell’art. 3, l. n. 241/1990; eccesso di potere per difetto di motivazione, erronea presupposizione, carente istruttoria, ingiustizia manifesta e travisamento; II) violazione, erronea interpretazione e falsa applicazione dell’art. 6 della L.R. n. 14/2009 e dell’art. 3, l. n. 241/1990; eccesso di potere per difetto di motivazione, erronea presupposizione, carente istruttoria, ingiustizia manifesta e travisamento; III) violazione, erronea interpretazione e falsa applicazione degli artt. 146, comma 4, e 167, comma 4, del d.lgs. n. 42/2002 e dell’art. 3, l. n. 241/1990; eccesso di potere per difetto di motivazione, erronea presupposizione, carente istruttoria, ingiustizia manifesta e travisamento; IV) violazione, erronea interpretazione e falsa applicazione degli artt. 93 e 94 del d.p.r. n. 380/2001 e degli artt. 3 e 6 legge n. 241/1990; eccesso di potere per difetto di motivazione, erronea presupposizione, carente istruttoria, ingiustizia manifesta e travisamento; violazione dei principi di buon andamento, correttezza e leale collaborazione; V) violazione, erronea interpretazione e falsa applicazione dell’art. 36 del d.p.r. n. 380/2001 e dell’art. 3, legge n. 241/1990; eccesso di potere per difetto di motivazione, erronea presupposizione, carente istruttoria, ingiustizia manifesta e travisamento; VI) vizi derivati in connessione ai medesimi vizi esposti nel ricorso introduttivo.
5.- Il Comune resisteva anche avverso i motivi aggiunti.
6.- Alla luce delle contrapposte tesi esposte dalle parti in controversia in ordine a fatti e regime giudico dell’area, si rendeva necessario disporre apposita verificazione, incaricando idoneo tecnico, il quale rendeva la relazione di verificazione richiesta dalla Sezione.
7.- Infine, scambiati documenti, memorie e repliche, alla successiva udienza pubblica, dopo ampia discussione, la causa veniva trattenuta in decisione.
8.- Il ricorso e i motivi aggiunti sono fondati.
Le censure possono essere trattate unitariamente, attesa la medesima ratio delle stesse.
In via dirimente – dopo aver evidenziato in fatto la modestia dei tre abusi contestati (l’ampliamento di 8 mq a piano terra, il rifacimento della tettoia illo tempore autorizzata e il posizionamento di un pergolato) rilevati dall’amministrazione comunale – parte ricorrente ha evidenziato in diritto e nel ricorso introduttivo, taluni vizi endemici del provvedimento demolitorio, il quale non reca, venendo in evidenza una fattispecie di potere sanzionatorio dell’amministrazione, né la qualificazione del tipo di intervento edilizio (ritenuto abusivo) e realizzato, né il regime edilizio normativo violato. L’ordine di demolizione, infatti, è stato adottato sull’indimostrato presupposto che tutti gli interventi, di che trattasi, necessitassero di apposito permesso di costruire, nulla ulteriormente argomentando in merito.
Certo è però che, nel caso di specie, per il rifacimento di una preesistente tettoia e il posizionamento di un pergolato in legno, non era necessario il rilascio di alcun permesso di costruire, avendo gli stessi un contenuto pertinenziale e meramente ornamentale del fabbricato; il rifacimento della tettoia (già presente e autorizzata) ha finalità di mero arredo o di riparo e protezione (anche da agenti atmosferici) dell'immobile, cui accede (T.A.R. Sicilia, sez. Catania, sez. IV, 22 gennaio 2024, n. 302); il pergolato invece funge da sostegno per le piante ornamentali rampicanti, che consentono un mero riparo dal sole per via dell’ombreggiatura delle superfici interessate ( ex multis : Cons. St., sez. VI, 22 settembre 2023, n. 8475; T.A.R. Campania, sez. Salerno, 27 gennaio 2021, n. 230).
Tali strutture necessiterebbero, al più, di una Scia-edilizia, qualora le dimensioni fossero di entità, tale da arrecare una visibile alterazione dell'edificio e alle parti dello stesso su cui vengono inserite; minimo è, infatti, l’impatto edilizio di tali “opere”; dallo stesso provvedimento gravato, si evince infatti che la tettoia (comunque preesistente) interessi una superficie di 37 mq, il pergolato soli 15 mq; mentre, l’aumento volumetrico appena circa 8,00 mq. Meritevole di approfondimento è solo la posizione dell’ampliamento di volumetria di appena 8,30 mq, per il quale è stata infatti depositata apposita istanza di sanatoria, ai sensi dell’art. 36 d.P.R. n. 380 del 2001.
Tuttavia, nelle more del giudizio, la predetta istanza è stata dal Comune resistente rigettata, dal ché ne è conseguita la proposizione dei motivi aggiunti.
Orbene, in disparte il riferimento fatto dall’amministrazione comunale ad un presunto sconfinamento nel posizionamento di una recinzione sui confini dell’area, inconferente alla fattispecie e circostanza del tutto estranea al decidere della controversia, il diniego opposto all’accertamento di conformità, ex art. 36 d.P.R. n. 380 del 2001, richiesto dalla ricorrente, si fonda, sull’erroneo presupposto di ritenere che il suolo su cui sono state realizzate le opere insista su area soggetta a preclusivi vincoli ambientali, paesaggistici e idrogeologici, di cui agli artt. 136 e 142 del d.lgs. n. 42 del 2004, apposti dal P.P.T.R. Circostanza questa che – secondo il Comune – determinerebbe dunque ex se la sottrazione ab origine delle aree in discussione dall’applicazione delle disposizioni del c.d. “Piano Casa”, illo tempore vigente.
Al contrario, sul punto, va rilevato quanto segue. Le modeste opere realizzate ricadono unicamente all’interno del suolo identificato in catasto al foglio 24, particella 507, sub 5. Detta particella, in base ai documenti depositati, non risulta gravata da alcun vincolo idrogeologico e neppure sottoposta al vincolo di cui all’art. 142, lett. g) , del d.lgs. n. 42 del 2004, in quanto le opere per cui è causa sono esterne all'area compresa nei “ territori coperti da foreste e da boschi ”, come si evince dalla relazione del tecnico di parte, architetto e docente nell’Università di Chieti-Pescara, e della relazione depositata all’esito della disposta verificazione.
Ove pure gli stessi interventi volessero ascriversi tra quelli, di cui all’allegato “B” d.P.R. 13 febbraio 2017, n. 31 (recante “ Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall’autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata ”), trattandosi di volumi, che determinano un incremento non superiore al 10% di quello esistente, l’Amministrazione avrebbe però dovuto avviare il procedimento semplificato e giammai rigettare tout court l’istanza.
Ancor più, l’art. 17 d.P.R. n. 31 del 2017 prevede che “ nel caso di violazione degli obblighi previsti dal presente decreto, fermo restando quanto previsto dall’articolo 181 del Codice, si applica l’articolo 167 del Codice. In tali casi l’autorità preposta alla gestione del vincolo e il Soprintendente, nell’esercizio delle funzioni di cui all’articolo 167, comma 4, del Codice, dispongono la rimessione in pristino solo quando non sia in alcun modo possibile dettare prescrizioni che consentano la compatibilità paesaggistica dell’intervento e delle opere ”.
Nella specie, l’intrinseca natura pertinenziale degli interventi avvalora l’inconfutabile dato di fatto, per cui le opere realizzate, in assenza di titolo, non hanno determinato la creazione di superfici o di volumi utili, atteso che, come attestato dallo stesso Comune, l’asserito aumento di volumetria sarebbe al più pari a circa 24 mq. e, quindi, ad una percentuale molto inferiore al 10% previsto dall’allegato B del d.P.R. n. 31 del 2017.
In via dirimente, il Comune di OI (BA) ha del tutto omesso di considerare che gli interventi realizzati ricadono all’interno di un’area inclusa in un piano di lottizzazione approvato nel 1974 (“-OMISSIS-”), che è stato incluso in apposito PPA (programma pluriennale di attuazione). Orbene, il d.lgs. n. 42 del 2004 (“ Codice dei beni culturali ”), entrato in vigore nel 2004, ha pur previsto uno speciale regime derogatorio, in base al quale il vincolo non avrebbe trovato applicazione per le aree delimitate negli strumenti urbanistici, ai sensi del D.M. 2 aprile 1968, n. 1444, come zone territoriali omogenee diverse dalle zone A) e B), limitatamente alle parti di esse ricomprese in PPA “ a condizione che le relative previsioni siano state concretamente realizzate ” (come è accaduto nella fattispecie); in tal senso si è pronunciata la relazione depositata dal verificatore. Le dette previsioni sono state recepite anche nelle NTA del PPTR (art. 90, comma 3). Il Comune di OI ha indi ottenuto l'attestazione di coerenza del proprio piano urbanistico alle previsioni dapprima del PUTT e poi del PPTR, con la conseguenza che, ai modesti interventi realizzati, non possono applicarsi le disposizioni sui beni paesaggistici, in quanto ricadenti nei c.d. territori costruiti.
Tale ricostruzione ha trovato puntuale conferma nella disposta verificazione, nella quale l’organo di verificazione incaricato ha accertato che, per l’area in cui ricade l’intervento oggetto del presente ricorso, “ operano le esclusioni di cui all’art. 142 comma 2 e 3 del D.lgs. 42/2004 ”, atteso che sono state attuate le “ previsioni del primo PPA approvato dal Comune di OI con delibera di C.C. n. 280 del 30.07.1983 ”. Il verificatore ha acclarato che “ l’area su cui insiste il fabbricato, identificato in catasto con il foglio n. 24 particella n. 507 subalterno 5), è stata ricompresa nel primo PPA approvato dal Comune di OI con delibera di C.C. n. 280 del 30.07.1983, inoltre come risulta dal seguente stralcio cartografico […] del ministero dell’ambiente, nell’anno 1988 la lottizzazione “-OMISSIS-” risulta già attuata, quindi, considerata la portata degli interventi urbanistici ed edilizi in essa previsti, è da ritenere che la stessa lottizzazione fosse stata già attuata alla data del 6 settembre 1985 ”.
Da quanto innanzi discende che, dal punto di vista urbanistico, le opere rientrano nell’alveo dei meri interventi pertinenziali, per cui possono ottenere il titolo edilizio in sanatoria, ai sensi del d.P.R. n. 380 del 2001, ove più si consideri che le stesse non necessitano stricto iure della necessaria preventiva autorizzazione paesaggistica.
Il verificatore ha confermato in toto che le opere realizzate sine titulo sono pari a mc. 24,80, ovvero ad appena il 4,6% della volumetria esistente, per come legittimamente realizzata. Pertanto, ove pure gli interventi volessero ascriversi tra quelli di cui all’allegato “B” del d.P.R. n. 31 del 2017, trattandosi di volumi che hanno determinato un incremento non superiore al 10% di quello preesistente, l’Amministrazione avrebbe dovuto avviare il procedimento autorizzatorio semplificato e non rigettare tout court l’istanza, nell’ambito del procedimento di sanatoria di cui all’art. 36 d.P.R. n. 380 del 2001.
9.- In conclusione, per i sopra esposti motivi, i provvedimenti e gli atti, sì come sono stati impugnati, con il ricorso e i motivi aggiunti, assorbita ogni altra questione posta, vanno annullati.
10.- Le spese del giudizio seguono il principio della soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (sezione terza), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li accoglie e per l’effetto annulla i gravati atti nei sensi in motivazione.
Condanna il Comune resistente al pagamento delle spese del giudizio in favore della ricorrente che si liquidano in complessivi €. 2.000,00, oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 9 gennaio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Vincenzo Blanda, Presidente
Lorenzo Ieva, Primo Referendario, Estensore
Lorenzo Mennoia, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Lorenzo Ieva | Vincenzo Blanda |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.