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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 12/12/2025, n. 11719 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 11719 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
DODICESIMA SEZIONE CIVILE
Il dott. Mauro Impresa, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n.r.g. 24831/202O, avente ad oggetto: pagamento somme a titolo di corrispettivo per la vendita di capi di abbigliamento e vertente tra
(n. ordine Reg. Imprese J40/3233/13.03.2013, Parte_1 codice unico di registrazione 30497620), società di diritto rumeno, con sede legale in Bucarest (Romania) Șoseaua Iancului numărul 46-48, scara 3, etaj 2, sector 2, in persona dell'amministratore unico e legale rappresentante Sig.
[...]
rappresentata e difesa dall'avv. Saverio Parte_2
Siniscalchi
Attrice
e
(P. IVA e C.F.: ), con sede in Napoli, alla CP_1 P.IVA_1 via Michelangelo Schipa n. 44 in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Anna Carlino;
Convenuta
CONCLUSIONI
Per l'attrice:
1)Condannare al pagamento della somma di euro CP_1
27.556,81, di cui € 26.201,70 per il prezzo della merce acquistata e portata dalla fattura n. IDS202026 del 06.03.2020 ed euro
1.315,11 per interessi moratori ad oggi, trattandosi del corrispettivo di una transazione commerciale, ed euro 40,00 per il risarcimento forfettario del danno da inadempimento, ex art. 6 D.
Lgs. 231/2002, oltre interessi moratori successivi sulla sorta capitale fino al saldo;
2)Con vittoria di spese e competenze di lite con attribuzione.
per la convenuta:
1)Rigettare la domanda avversa;
2)Con vittoria di spese oltre oneri accessori come per legge con attribuzione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La ha adito il tribunale di Napoli per Parte_1
Cont ottenere la condanna della al pagamento della somma di euro
27556,81 quale prezzo di capi di abbigliamento.
A sostegno della domanda l'attrice ha dedotto: che aveva venduto alla capi d'abbigliamento per il prezzo di euro CP_1
26.201,70 come da fattura n. IDS202026 del 06.03.2020; che la merce era stata spedita il 06.03.20206 ed era stata consegnata il
09.03.2020 come documentato dalla dichiarazione autografa resa da
, legale rappresentante della Testimone_1 CP_1
La si è opposta alla domanda ponendo in risalto: che CP_1 non aveva concluso un contratto di vendita con attrice;
che la lettera di vettura allegata dall'attrice non era stata sottoscritta dal suo legale rappresentante;
che la merce non era stata consegnata.
Ciò premesso, la domanda dell'attrice non è fondata.
Tale conclusione è basata sugli esiti della indagine grafologica disposta per verificare l'autenticità della sottoscrizione apposta in calce alla dichiarazione del 9.3.2020 in sovrapposizione al timbro della convenuta, doc. n. 7 allegato al ricorso.
Un primo incarico è stato affidato alla dott.ssa che Persona_1 ha concluso la sua verifica affermando l'autenticità della firma contestata. Con decreto del 12.4.2024 è stato disposto il rinnovo della consulenza nominando la dott.ssa . Persona_2
Quest'ultima ha concluso il suo incarico affermando che la firma presente in calce al documento n. 7 della produzione della
[...]
non è stata apposta da Parte_1 Testimone_1
La conclusione alla quale è giunto il secondo esperto nominato deve essere condivisa posto che è stata formulata all'esito di un'attenta verifica della firma contestata e delle altre raccolte da ed acquisite al giudizio. Testimone_1
La valutazione compiuta dalla dott.ssa è idonea superare Per_2 quella della dott.ssa . Per_1
La consulenza redatta da quest'ultima non aveva fornito una adeguata e convincente spiegazione delle evidenti divergenze esistenti tra la firma contestata e quelle sicuramente attribuibili a . Testimone_1
Gli esiti dell'indagine tecnica sono inoltre coerenti con le deposizioni dei testi che hanno escluso la consegna di merce il
9.3.2020 e la presenza presso il negozio di in Testimone_1 tale data.
Consegue che la domanda dell'attrice deve essere respinta.
Le spese del giudizio vanno poste a carico della Parte_1
in applicazione del principio di soccombenza e sono
[...] liquidate con i parametri previsti dal d.m. 55/2014, come aggiornato dal d.m. 147/2022, per le controversie di valore compreso tra euro 26000,00 ed euro 52000,00.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
[...] nei confronti della ogni diversa Parte_1 CP_1 istanza, difesa ed eccezione disattesa, così provvede:
1)Rigetta la domanda proposta dalla;
Parte_1 2)Condanna la al pagamento delle spese del Parte_1 giudizio che liquida in euro 7616,00, oltre rimborso forfettario,
c.p.a. ed i.v.a. con attribuzione all'Avv. Anna Carlino;
3)Pone a carico della le spese delle CTU Parte_1 redatte dalla dott.ssa e dalla dott.ssa Persona_1 [...]
. Per_2
Napoli, 12.12.2025. Il Giudice
dott. Mauro Impresa
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
DODICESIMA SEZIONE CIVILE
Il dott. Mauro Impresa, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n.r.g. 24831/202O, avente ad oggetto: pagamento somme a titolo di corrispettivo per la vendita di capi di abbigliamento e vertente tra
(n. ordine Reg. Imprese J40/3233/13.03.2013, Parte_1 codice unico di registrazione 30497620), società di diritto rumeno, con sede legale in Bucarest (Romania) Șoseaua Iancului numărul 46-48, scara 3, etaj 2, sector 2, in persona dell'amministratore unico e legale rappresentante Sig.
[...]
rappresentata e difesa dall'avv. Saverio Parte_2
Siniscalchi
Attrice
e
(P. IVA e C.F.: ), con sede in Napoli, alla CP_1 P.IVA_1 via Michelangelo Schipa n. 44 in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Anna Carlino;
Convenuta
CONCLUSIONI
Per l'attrice:
1)Condannare al pagamento della somma di euro CP_1
27.556,81, di cui € 26.201,70 per il prezzo della merce acquistata e portata dalla fattura n. IDS202026 del 06.03.2020 ed euro
1.315,11 per interessi moratori ad oggi, trattandosi del corrispettivo di una transazione commerciale, ed euro 40,00 per il risarcimento forfettario del danno da inadempimento, ex art. 6 D.
Lgs. 231/2002, oltre interessi moratori successivi sulla sorta capitale fino al saldo;
2)Con vittoria di spese e competenze di lite con attribuzione.
per la convenuta:
1)Rigettare la domanda avversa;
2)Con vittoria di spese oltre oneri accessori come per legge con attribuzione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La ha adito il tribunale di Napoli per Parte_1
Cont ottenere la condanna della al pagamento della somma di euro
27556,81 quale prezzo di capi di abbigliamento.
A sostegno della domanda l'attrice ha dedotto: che aveva venduto alla capi d'abbigliamento per il prezzo di euro CP_1
26.201,70 come da fattura n. IDS202026 del 06.03.2020; che la merce era stata spedita il 06.03.20206 ed era stata consegnata il
09.03.2020 come documentato dalla dichiarazione autografa resa da
, legale rappresentante della Testimone_1 CP_1
La si è opposta alla domanda ponendo in risalto: che CP_1 non aveva concluso un contratto di vendita con attrice;
che la lettera di vettura allegata dall'attrice non era stata sottoscritta dal suo legale rappresentante;
che la merce non era stata consegnata.
Ciò premesso, la domanda dell'attrice non è fondata.
Tale conclusione è basata sugli esiti della indagine grafologica disposta per verificare l'autenticità della sottoscrizione apposta in calce alla dichiarazione del 9.3.2020 in sovrapposizione al timbro della convenuta, doc. n. 7 allegato al ricorso.
Un primo incarico è stato affidato alla dott.ssa che Persona_1 ha concluso la sua verifica affermando l'autenticità della firma contestata. Con decreto del 12.4.2024 è stato disposto il rinnovo della consulenza nominando la dott.ssa . Persona_2
Quest'ultima ha concluso il suo incarico affermando che la firma presente in calce al documento n. 7 della produzione della
[...]
non è stata apposta da Parte_1 Testimone_1
La conclusione alla quale è giunto il secondo esperto nominato deve essere condivisa posto che è stata formulata all'esito di un'attenta verifica della firma contestata e delle altre raccolte da ed acquisite al giudizio. Testimone_1
La valutazione compiuta dalla dott.ssa è idonea superare Per_2 quella della dott.ssa . Per_1
La consulenza redatta da quest'ultima non aveva fornito una adeguata e convincente spiegazione delle evidenti divergenze esistenti tra la firma contestata e quelle sicuramente attribuibili a . Testimone_1
Gli esiti dell'indagine tecnica sono inoltre coerenti con le deposizioni dei testi che hanno escluso la consegna di merce il
9.3.2020 e la presenza presso il negozio di in Testimone_1 tale data.
Consegue che la domanda dell'attrice deve essere respinta.
Le spese del giudizio vanno poste a carico della Parte_1
in applicazione del principio di soccombenza e sono
[...] liquidate con i parametri previsti dal d.m. 55/2014, come aggiornato dal d.m. 147/2022, per le controversie di valore compreso tra euro 26000,00 ed euro 52000,00.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
[...] nei confronti della ogni diversa Parte_1 CP_1 istanza, difesa ed eccezione disattesa, così provvede:
1)Rigetta la domanda proposta dalla;
Parte_1 2)Condanna la al pagamento delle spese del Parte_1 giudizio che liquida in euro 7616,00, oltre rimborso forfettario,
c.p.a. ed i.v.a. con attribuzione all'Avv. Anna Carlino;
3)Pone a carico della le spese delle CTU Parte_1 redatte dalla dott.ssa e dalla dott.ssa Persona_1 [...]
. Per_2
Napoli, 12.12.2025. Il Giudice
dott. Mauro Impresa