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Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 11/11/2025, n. 1618 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 1618 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Bari, Prima Sezione Civile, composta dai signori magistrati:
1. Dott. IA OL – Presidente rel./est.
2. Dott. Michele Prencipe - Consigliere
3. Dott. Alessandra Piliego - Consigliere
ha pronunziato nel procedimento n. 400/2023 R.G. Affari civili contenziosi la seguente
SENTENZA DEFINITIVA
tra:
, cod. fisc. , rappresentato e difeso, sia congiuntamente che Parte_1 CodiceFiscale_1 disgiuntamente, dagli avv.ti Virginio NISTA ( e Vittorio NISTA ( C.F._2 C.F._3
, nello studio del quale in Poggio Imperiale alla Via De Cicco 32 è elettivamente domiciliato,
[...] giusto mandato in calce all'atto di citazione in appello;
indirizzo PEC
ove inviare comunicazioni e notifiche, tel. e fax Email_1
0882994224, giusta mandato in calce;
Appellante
avverso la sentenza n. n. 594/2023, non notificata, emessa dal Tribunale di Foggia in data 28.02.2023
e
, in persona del Sindaco p.t., C.f. , rappresentato e difeso giusta Controparte_1 P.IVA_1 procura allegata dall'avv. IAchiara PANELLA, C.F. , PEC: C.F._4
FAX 0882.644382, presso il cui studio in alla via G. Bruno, 20/b Email_2 CP_1 elegge domicilio per tutti gli effetti di legge, ex art. 414 c.p.c.;
Appellato
***
Nella camera di consiglio del 15.07.2025, tenutasi in modalità cartolare, la causa è stata riservata per la decisione coi termini di cui all'art.190 per il deposito di conclusionali e repliche.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 15.07.2016 , premesso di essere Parte_1 comproprietario nella misura di 1/3 del terreno sito in , censito al catasto NCT al foglio 22 CP_1 p.lla 90, incluso nella zona C2, a lui pervenuto iure successionis, a seguito del decesso dei genitori,
deceduto, il 11.02.1973 e , deceduta il 08.01.2008, e Persona_1 Persona_2 abusivamente occupato dal Comune di per la realizzazione del Piano di Economica CP_1 CP_2
e Popolare, conveniva in giudizio l , per l'accertamento dell'avvenuta occupazione Controparte_3 abusiva del terreno, con condanna in suo favore al risarcimento del danno con condanna al pagamento delle spese di lite in favore degli avvocati dichiaratisi antistatari.
Il evidenziava la natura usurpativa della occupazione, perpetrata dall'Ente convenuto e Parte_1 previa rinunzia alla restituzione del bene, chiedeva il giusto risarcimento;
con l'ausilio di copiosa documentazione versata in atti, evidenziava che il suolo occupato era da considerarsi edificatorio, per cui il suo valore andava calcolato con riferimento alla disciplina urbanistica vigente al tempo del compiuto illecito, valore che la stessa Amministrazione convenuta avrebbe determinato in euro
304,00 al metro quadro, come poteva rilevarsi dall'avviso di accertamento per il pagamento dell'ICI notificato al medesimo.
Costituitosi, il convenuto preliminarmente eccepiva la prescrizione del diritto a chiedere il CP_1 risarcimento dei danni e il difetto di legittimazione attiva del e con le note del primo Parte_1 termine ex art. 183 cpc, il difetto di giurisdizione della A.G.O.; nel merito chiedeva il rigetto della domanda.
Con la sentenza impugnata, il Tribunale di Foggia affermava la giurisdizione del G.O. e rigettava la domanda proposta dal condannandolo alle spese di lite, ritenendo che il Parte_1 CP_1
avesse allegato in atti documentazione comprovante la legittimità della procedura
[...] ablativa, iniziata con la con localizzazione dell'area da espropriare del 26 febbraio 1974 e conclusasi con decreto di esproprio del 7 marzo 1979, e la liquidazione di un'indennità pari ad £ 240.000,00 successivamente quietanzata.
, con atto di citazione in appello, ritualmente notificato, ha chiesto la riforma Parte_1 della sentenza pronunciata dal Tribunale di Foggia, censurandola con più motivi.
Il , costituitosi, ha chiesto il rigetto del gravame e la conferma della sentenza Controparte_1 impugnata.
Con la sentenza non definitiva, che integralmente si richiama, questa Corte ha qualificato l'avvenuta occupazione come appropriativa, relativamente alla parte eccedente mq 400 del fondo censito in catasto alla p.lla 90 del fg. 22, inserito dalla Delibera di Consiglio Comunale in sessione straordinaria n. 29 Prot. n. 1763 del 26.02.1974, nel programma di localizzazione dell'area necessaria per la realizzazione del Programma costruttivo in alla contrada “Murge”. CP_1
È stata quindi disposta, con separata ordinanza, la prosecuzione del giudizio e la nomina di un CT per la stima del suolo.
La Relazione di consulenza è stata depositata in data 8.08.2024 e all'udienza del 26.09.2024 la Corte si è riservata per la decisione.
La causa è stata rimessa sul ruolo con ordinanza del 4.02.2025 sul rilievo che, erroneamente, era stato demandato al CT di accertare il valore del suolo alla data del 10.02.1978; invece, trattandosi, nella specie, di un illecito a carattere permanente (inidoneo a comportare l'acquisizione autoritativa alla mano pubblica del bene occupato), che cessa in caso di rinunzia del proprietario al suo diritto, implicita nella richiesta di risarcimento dei danni per equivalente, la data rispetto alla quale doveva essere quantificato il valore venale del bene era quella del 15.07.2016, nella quale era stato notificato l'atto di citazione al . Controparte_1
Rilevava altresì la Corte che, avendo il CT accertato la natura edificabile del suolo in quanto localizzato all'interno della “zona PEEP” zona C2 del P.R.G., adottato del Comune di e CP_1 confinante con la zona C1, la stima doveva avere riguardo unicamente alla natura edificabile e stimata secondo i valori di mercato, relativi al 15.07.2016, dei suoli compresi nella stessa zona ed aventi caratteristiche similari, nonché degli eventuali precedenti di questa Corte, se allegati, aventi ad oggetto immobili di analoga vocazione e ubicazione.
La Relazione integrativa veniva depositata in data 19.05.2025.
All'udienza del 15.07.2025 la causa è stata riservata per la decisione coi termini di cui all'art. 190 cpc per il deposito delle difese finali.
Motivi della decisione
L'appello va accolto per quanto di ragione.
Come affermato nella sentenza non definitiva di questa Corte, oggetto di giudizio è il risarcimento del danno per l'occupazione appropriativa, da parte del , della parte eccedente Controparte_1 mq 400 – espropriata con Decreto in data 7.03.1979 - del fondo censito in catasto alla p.lla 90 del fg. 22, inserito dalla Delibera di Consiglio Comunale in sessione straordinaria n. 29 Prot. n. 1763 del
26.02.1974, nel programma di localizzazione dell'area necessaria per la realizzazione del Programma costruttivo in Apricena alla contrada “Murge”.
Preme, a questo punto, rammentare in diritto che a) è oramai espunto dal nostro ordinamento giuridico l'istituto dell'occupazione acquisitiva in ragione dell'acclarato contrasto con l'art. 1 del protocollo addizionale alla Convenzione EDU;
b) quale che sia la sua forma di manifestazione (vie di fatto, occupazione usurpativa, occupazione acquisitiva), la condotta illecita dell'amministrazione, incidente sul diritto di proprietà, non può comportare l'acquisizione del fondo e configura un illecito permanente ex art. 2043 c.c., con la conseguente decorrenza del termine di prescrizione quinquennale dalla proposizione della domanda basata sulla occupazione contra ius, ovvero dalle singole annualità per quella basata sul mancato godimento del bene;
c) l'illecito permanente viene a cessare solo in conseguenza:
I) della restituzione del fondo;
II) di un accordo transattivo;
III) della rinunzia abdicativa1 da parte del proprietario implicita nella richiesta di risarcimento del danno per equivalente monetario a fronte della irreversibile trasformazione del fondo;
IV) di una compiuta usucapione;
V) di un provvedimento emanato ex art. 42 –bis t.u. espr.
Ne consegue che, a fronte di un'occupazione illegittima e della mancanza di un legittimo atto di acquisizione (come nel caso ove a seguito della dichiarazione di p.u. non ha fatto seguito il decreto di espropriazione nei termini), il proprietario, fermo restando il diritto alla restituzione del bene occupato, può formulare una domanda di mero risarcimento del danno per equivalente a fronte dell'irreversibile trasformazione del fondo.
Deve pertanto riconoscersi alla parte ricorrente il risarcimento del danno per la mancata disponibilità del bene per tutto il periodo di occupazione sine titulo oltre che il danno per equivalente per la perdita del bene, cui parte ricorrente ha implicitamente rinunciato:
– il danno per equivalente va commisurato al valore venale del terreno al momento del deposito della domanda con cui è stata manifestata implicitamente la volontà dismissiva del diritto di proprietà (Corte di Cassazione, S.U. 19 gennaio 2015, n.735);
– quanto al danno da mancata disponibilità, da determinarsi in maniera equitativa, secondo l'orientamento della giurisprudenza amministrativa – cui si fa rimando trattandosi di questione che solo accidentalmente deve essere decisa in questa sede -, esso può essere determinato applicando analogicamente quanto previsto dall'art. 42 bis co. 3 DPR 327/2001 nella misura del 5% del valore del terreno, come sopra determinato e devalutato fino alla data dell'illecito, per ogni anno di occupazione illegittima (ovvero a decorrere dallo scadere del termine massimo di occupazione legittima, qualora questa prima fase sia rimasta integra, come appare nel caso in questione) sino al momento in cui ha richiesto il risarcimento del danno per equivalente, abdicando alla proprietà del terreno.
Per il periodo di occupazione illegittima il risarcimento del danno deve coprire il solo valore d'uso del bene, dal momento in cui la sua occupazione è divenuta illegittima fino alla giuridica regolarizzazione della fattispecie, cioè al momento della rinuncia abdicativa.
Premesso che è comproprietario nella misura di 1/3 del terreno in catasto p.lla 90 Parte_1 foglio 22 dell'estensione di ha 0.35.62, come si evince dalla CT, a ufficio dell'ing. , “Il Per_3 terreno oggetto di causa è localizzato all'interno della “zona PEEP” zona C2 del P.R.G. adottato del
Comune di e confina con la zona C1. CP_1
All'epoca erano in vigore gli strumenti urbanistici: Programma di fabbricazione e Regolamento
Edilizio approvato con Decreto del Presidente della Regione Puglia n. 1539 del 17.06.1977 con destinazione urbanistica del Piano Edilizio Economico e Popolare “167” approvato con Decreto del
Presidente della Giunta Regionale n. 4096 del 13.11.1975 adottato con deliberazione consigliare n.
67 del 30.05.1974
L'area oggetto di causa è all'interno della zona PEEP, e dal 1975 ricade nell'area urbana, perdendo la sua precedente destinazione di zona agricola.
Nell'area limitrofa, lo strumento urbanistico vigente nel 1977 era il programma di fabbricazione e prevedeva l'indice fondiario di 3,5 mc/mq. con un numero di tre piani fuori terra ed un'altezza massima di 10,00 mt.” In ordine alla stima del valore del suolo rileva la Corte che, secondo i principi dettati dalla giurisprudenza di legittimità,” Nella determinazione dell'indennità di espropriazione di un fondo edificabile in base al piano regolatore ed incluso in un piano per l'edilizia economica e popolare
(PEEP), la valutazione delle possibilità legali ed effettive di edificazione va fatta tenendo presente che i volumi realizzabili non possono essere quantificati applicando senz'altro l'indice fondiario di edificabilità, il quale è riferito alle singole aree specificamente destinate alla edificazione privata dallo strumento urbanistico attuativo, ma, poiché ai fini dell'esercizio concreto dello "ius aedificandi"
è necessario che l'area sia urbanizzata, occorre tener conto dell'incidenza degli spazi riservati
(secondo le prescrizioni dello strumento urbanistico attuativo) ad infrastrutture e servizi di interesse generale;
il che può anche essere espresso ricorrendo a indici medi di edificabilità riferiti all'intera zona omogenea. Ne consegue che tutti i terreni espropriati in ambito PEEP percepiscono la stessa indennità, calcolata su una valutazione del fondo da formulare sulla potenzialità edificatoria media di tutto il comprensorio, vale a dire dietro applicazione di un indice di fabbricabilità (territoriale) che sia frutto del rapporto fra spazi destinati agli insediamenti residenziali e spazi liberi o, comunque, non suscettibili di edificazione per il privato, mentre l'indice fondiario trova piena applicazione ove
l'area da valutare sia collocata in comprensorio già totalmente urbanizzato, per il quale, dunque, non è necessario lo strumento urbanistico attuativo, ancorché previsto dal piano regolatore generale”- cfr. Cass. Sez. 1 -, Sentenza n. 18841 del 26/09/2016 (Rv. 641827 - 02), conforme Cass.
Sez. 1 -, Ordinanza n. 15579 del 14/06/2018 (Rv. 649272 - 01) -.
In altre parole tutti i terreni espropriati in ambito p.e.e.p. percepiscono la stessa indennità, calcolata su una valutazione del fondo da formulare sulla potenzialità edificatoria media di tutto il comprensorio, vale a dire dietro applicazione di un indice di fabbricabilità (territoriale) che sia frutto del rapporto fra spazi destinati agli insediamenti residenziali e spazi liberi o, comunque, non suscettibili di edificazione per il privato, mentre l'indice fondiario trova piena applicazione ove l'area da valutare sia collocata in comprensorio già totalmente urbanizzato, per il quale, dunque, non è necessario lo strumento urbanistico attuativo, ancorché previsto dal piano regolatore generale
Ai fini della liquidazione dell'indennità espropriativa di un'area ricompresa nell'ambito di un PEEP, occorre, pertanto, tener conto delle previsioni e delle densità volumetriche, riferite agli indici medi di fabbricabilità (territoriale) desunti del rapporto fra spazi destinati agli insediamenti residenziali e spazi liberi per l'intera zona omogenea, al lordo dei terreni da destinarsi a spazi liberi;
dovendo, appunto, trascurarsi la maggiore o minore fabbricabilità che il singolo fondo venga a godere o subire per effetto della concreta collocazione sull'area di specifiche edificazioni ovvero servizi ed infrastrutture proprio perché già computati nell'ambito del predetto indice medio.
L'inclusione di un'area nel piano di zona per l'edilizia economica e popolare implica l'acquisizione del carattere di edificabilità a prescindere dall'essere l'area destinata a usi che non comportano specifica realizzazione di opere edilizie (verde pubblico, viabilità di piano regolatore generale).
È escluso che il valore delle aree in ambito PEEP possa essere stabilito in base alle localizzazioni interne al programma espropriativo, essendo anzi necessario tenere conto dell'incidenza degli spazi riservati ad infrastrutture e servizi di interesse generale;
il che può anche essere espresso ricorrendo a indici medi di edificabilità riferiti all'intera zona omogenea. Ne consegue che tutti i terreni espropriati in ambito peep percepiscono la stessa indennità, calcolata su una valutazione del fondo da formulare sulla potenzialità edificatoria media di tutto il comprensorio, vale a dire dietro applicazione di un indice di fabbricabilità (territoriale) che sia frutto del rapporto fra spazi destinati agli insediamenti residenziali e spazi.
La valutazione della superficie è stata eseguita considerando la superficie ridotta pari a 3.162 mq. ottenuta dalla sottrazione dell'intera superficie della particella meno quella regolarmente espropriata (3.562 mq. – 400 mq.).
Il terreno di fatto si trova all'interno della zona 167 “Piano Edilizio Economico e Popolare” approvato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 4096 del 13.11.1975, adottato con deliberazione consigliare n. 67 del 30.05.1974, pertanto la sua destinazione urbanistica ricade nell'area urbana e va considerato come edificabile.
Il CT, anche nella Relazione integrativa ha stimato i terreni avuto riguardo al fatto che il terreno in oggetto era edificabile e ricadeva nella zona P.E.E.P. del Comune di , dove gli immobili CP_1 venduti o assegnati vengono trasferiti in conformità con le normative urbanistiche e di edilizia residenziale pubblica e che, in tale zona, per favorire l'accesso alla casa a persone con reddito più basso, il prezzo degli immobili era inferiore al mercato libero – con attribuzione dell'onere di osservare varie clausole riportate negli atti di trasferimento - .
Ai fini della stima, il CT , ampliando il periodo e la zona di ricerca, ha reperito atti di compravendita di immobili simili, al fine di poter applicare il metodo del confronto;
il prezzo unitario del terreno edificabile residenziale è stato ricavato dall'atto di compravendita e questo valore è stato modulato e adeguato alla zona P.E.E.P. attraverso la relazione riportata nell'allegato della Delibera del
Consiglio Comunale n. 23 del 14.07.2011 del Comune di Apricena2, ed infine rapportato all'epoca della stima attraverso il confronto dei valori medi ricavati dalla banca dati dell'osservatorio immobiliare della zona3.
Il valore della quota del terreno edificabile da attribuire a è ricavato dalla media Parte_1 dei seguenti valori: € 85.374,00 + € 75.000,00 + € 85.717,11 + € 93.000,00; da cui si ottiene la somma di € 84.772,78 arrotondata a € 84.800,00 (ottantaquattromilaottocento/00 euro). Trattandosi di debito di valore, tale somma va rivalutata dal 15.07.2016 fino alla data della presente sentenza;
sulla cifra risultante vanno, poi calcolati gli interessi fino al soddisfo.
Infatti, con la sentenza definitiva che decide sulla liquidazione di un'obbligazione di valore, da effettuarsi in valori monetari correnti, si determina la conversione del debito di valore in debito di valuta con il riconoscimento da tale data degli interessi corrispettivi. Ne consegue che è preclusa l'ulteriore rivalutazione monetaria derivante dall'eventuale ritardo nell'esecuzione del giudicato, valendo, in tale ipotesi, i criteri previsti dalla legge per il debito di valuta.
La valutazione dell'ing. si ritiene formalmente corretta e conforme ai principi Per_3 giurisprudenziali in quanto la stima del suolo è stata calcolata in modo capillare sulla base di un attento studio delle caratteristiche del sito e dall'analisi del mercato immobiliare relativo ad aree omogenee della città di . CP_1
La stima del valore venale dell'area in oggetto è stata condotta con il metodo sintetico-comparativo che presuppone un'indagine statistica intesa a reperire dati storici relativi a compravendite di beni dalle caratteristiche analoghe a quello oggetto di stima.
Il criterio di stima comparativo, infatti, è un procedimento sintetico (o diretto) che consiste nel raffrontare il bene oggetto di stima ad un campionario di beni analoghi di valore noto, che sono stati oggetto di compravendite in regime di ordinarietà e di libera contrattazione.
I valori di riferimento con cui comparare i beni oggetto di stima sono stati reperiti mediante indagini di mercato nel Comune, anche tramite la consultazione ricerca tramite le visure ipocatastali per immobili e/o per soggetto. Le indicazioni circa i prezzi di mercato, reperite mediante dette attività di indagine, sono rappresentative della dinamica di domanda-offerta alla data di riferimento.
Sul punto non risultano proposte osservazioni.
Solo con la comparsa conclusionale il ha contestato, genericamente, la stima Controparte_1 ritenendola eccessiva in quanto basata su valori superiori a quelli OMI e ha riproposto le questioni già risolte con la sentenza non definitiva soffermandosi, in particolare, su circostanze irrilevanti ovvero già da tempo superate dalla giurisprudenza di merito e di legittimità.
Quanto al ristoro relativo al periodo di occupazione illegittima, questa Corte, richiamando la giurisprudenza amministrativa, cui per legge è demandata la risoluzione delle controversie analoghe a quelle in oggetto, stante la giurisdizione esclusiva, rileva come, per tale periodo, spetta alla parte, come detto, il valore d'uso corrispondente al danno sofferto da parte ricorrente per l'illecita prolungata occupazione del terreno di sua proprietà, che può quantificarsi, con valutazione equitativa ex artt. 2056 e 1226 c.c., nell'interesse del cinque per cento annuo sul valore venale del bene, (devalutato alla data di illegittima occupazione, 10.02.1978, -, € 12.249,02) e annualmente rivalutato pari a € 109.744,724 -, in linea con il parametro fatto proprio dal legislatore con il cit. art. 4 Calcolo Interessi a Tasso Fisso sul Capitale Rivalutato
Servizio Richiesto: Calcolo Interessi a Tasso Fisso sul Capitale Rivalutato Annualmente
Capitale Iniziale: € 12.249,02
Data Iniziale: 10/02/1978 (compresa) Data Finale:
Interessi a Tasso Fisso:
Tasso convenzionale fisso:
Calcolo Rivalutazione:
Decorrenza Rivalutazione:
Scadenza Rivalutazione:
Indice Istat utilizzato:
Dal Al
10/02/1978 10/02/1979
10/02/1979 10/02/1980
10/02/1980 10/02/1981
10/02/1981 10/02/1982
10/02/1982 10/02/1983
10/02/1983 10/02/1984
10/02/1984 10/02/1985
10/02/1985 10/02/1986
10/02/1986 10/02/1987
10/02/1987 10/02/1988
10/02/1988 10/02/1989
10/02/1989 10/02/1990
10/02/1990 10/02/1991
10/02/1991 10/02/1992
10/02/1992 10/02/1993
10/02/1993 10/02/1994
10/02/1994 10/02/1995
10/02/1995 10/02/1996
10/02/1996 10/02/1997
10/02/1997 10/02/1998
10/02/1998 10/02/1999
10/02/1999 10/02/2000
10/02/2000 10/02/2001
10/02/2001 10/02/2002
10/02/2002 10/02/2003
10/02/2003 10/02/2004
10/02/2004 10/02/2005
10/02/2005 10/02/2006
10/02/2006 10/02/2007
10/02/2007 10/02/2008
10/02/2008 10/02/2009
10/02/2009 10/02/2010
10/02/2010 10/02/2011
10/02/2011 10/02/2012
10/02/2012 10/02/2013
10/02/2013 10/02/2014
10/02/2014 10/02/2015
15/07/2016
Nessuna capitalizzazione, anno di 365 giorni
5 %
Mese e anno iniziali
Febbraio 1978
Luglio 2016
FOI generale
Capitale Rivalutato Tasso Giorni Interessi
€ 13.890,39 5,00% 366 € 696,42
€ 16.915,90 5,00% 365 € 845,80
€ 20.100,64 5,00% 366 € 1.007,79
€ 23.456,87 5,00% 365 € 1.172,84
€ 27.303,07 5,00% 365 € 1.365,15
€ 30.647,05 5,00% 365 € 1.532,35
€ 33.280,59 5,00% 366 € 1.668,59
€ 35.803,89 5,00% 365 € 1.790,19
€ 37.310,51 5,00% 365 € 1.865,53
€ 39.123,37 5,00% 365 € 1.956,17
€ 41.585,42 5,00% 366 € 2.084,97
€ 44.169,97 5,00% 365 € 2.208,50
€ 47.134,23 5,00% 365 € 2.356,71
€ 49.694,27 5,00% 365 € 2.484,71
€ 51.899,10 5,00% 366 € 2.602,06
€ 54.079,42 5,00% 365 € 2.703,97
€ 56.406,74 5,00% 365 € 2.820,34
€ 59.224,01 5,00% 365 € 2.961,20
€ 60.669,40 5,00% 366 € 3.041,78
€ 61.759,56 5,00% 365 € 3.087,98
€ 62.506,75 5,00% 365 € 3.125,34
€ 64.013,38 5,00% 365 € 3.200,67
€ 65.911,98 5,00% 366 € 3.304,63
€ 67.406,36 5,00% 365 € 3.370,32
€ 69.084,47 5,00% 365 € 3.454,22
€ 70.578,85 5,00% 365 € 3.528,94
€ 71.681,27 5,00% 366 € 3.593,88
€ 73.175,65 5,00% 365 € 3.658,78
€ 74.278,06 5,00% 365 € 3.713,90
€ 76.409,39 5,00% 365 € 3.820,47
€ 77.560,79 5,00% 366 € 3.888,66
€ 78.540,72 5,00% 365 € 3.927,04
€ 80.365,82 5,00% 365 € 4.018,29
€ 82.974,86 5,00% 365 € 4.148,74
€ 84.481,49 5,00% 366 € 4.235,65
€ 84.873,46 5,00% 365 € 4.243,67
€ 84.554,99 5,00% 365 € 4.227,75 42 bis comma 3, d.P.R. n. 327 del 2001, suscettibile di applicazione analogica in quanto espressione di un principio generale.
Tale somma, equitativamente determinata, in assenza di altre pertinenti specifiche allegazioni, si ritiene satisfattiva del lamentato danno da occupazione illegittima.
Anche su tale ultima somma vanno calcolati gli interessi dal 15.07.2016 sino al soddisfo.
Riassumendo a spettano le somme che seguono, a titolo di risarcimento per la Parte_1 perdita del bene € 84.800,00, da rivalutarsi a decorrere dalla data del 15.07.2016 fino alla data della presente decisione e con interessi da tale ultima data fino al soddisfo e a titolo di risarcimento per l'illegittima occupazione del suolo dal 10.02.1978 al 15.07.2016, € 109.744,72, somma da rivalutarsi, dal 15.07.2025 fino alla data della presente decisione, e con interessi da tale ultima data fino al soddisfo.
Tali somme corrispondono alla quota di proprietà del pari a 1/3. Parte_1
L'appello è quindi accolto nei termini sopra indicati.
Le spese seguono la soccombenza e vanno poste a carico del e liquidate come Controparte_1 in dispositivo secondo i parametri di cui al DM 147/22 (V scaglione valori medi) e corrisposte direttamente in favore dei difensori, avv.ti Virginio Nista e Vittorio Nista, dichiaratisi antistatari.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Bari, definitivamente pronunciando, così dispone: accoglie l'appello e in riforma dell'impugnata sentenza a) Condanna il al risarcimento del danno in favore di Controparte_1 Parte_1 per l'avvenuta occupazione appropriativa della parte eccedente mq 400 del fondo censito in catasto alla p.lla 90 del fg. 22, inserito dalla Delibera di Consiglio Comunale in sessione straordinaria n. 29 Prot. n. 1763 del 26.02.1974, nel programma di localizzazione dell'area necessaria per la realizzazione del Programma costruttivo in alla contrada “Murge”, CP_1 di proprietà del nella misura di 1/3. Parte_1
b) Liquida il risarcimento per la perdita della parte di 1/3 della proprietà del suolo, in €
84.800,00 da rivalutarsi a decorrere dalla data del 15.07.2016 fino alla data della presente decisione e con interessi da tale ultima data fino al soddisfo c) liquida a titolo di risarcimento per l'illegittima occupazione della medesima porzione del suolo, dal 10.02.1978 al 15.07.2016, € 109.744,72, somma da rivalutarsi dal 15.07.2016 fino alla data della presente decisione e con interessi da tale ultima data fino al soddisfo.
d) Pone a carico del le spese del presente giudizio che liquida in € Controparte_1
14.103,00 oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, da corrispondersi in favore dei difensori, avv.ti Virginio Nista e Vittorio Nista, dichiaratisi antistatari;
e) Pone definitivamente a carico del la spese di CT. Controparte_1
10/02/2015 10/02/2016 € 84.371,25 5,00% 365 € 4.218,56
10/02/2016 15/07/2016 € 84.799,97 5,00% 156 € 1.812,16 Così deciso in Bari il 4.11.2025
Il Presidente est.
IA OL 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 In sede di rinvio pregiudiziale le Sezioni Unite della Cassazione hanno confermato l'idoneità della rinuncia abdicativa alla dismissione del diritto: “La rinuncia alla proprietà immobiliare è atto unilaterale e non recettizio, che trova causa in se stesso e non nell'adesione di un "altro contraente", posto che la sua funzione tipica si riduce alla dismissione del diritto, quale modalità di esercizio della facoltà di disporre della cosa accordata dall'art. 832 c.c., che realizza l'interesse patrimoniale del titolare protetto dalla relazione assoluta di attribuzione, mentre l'effetto riflesso dell'acquisto dello Stato a titolo originario, in forza dell'art. 827 c.c., si produce ex lege, quale conseguenza della situazione di fatto della vacanza del bene”. (Cass. Sez. U., 11/08/2025, n. 23093, Rv. 675840 - 01) 2 finalizzato ad individuare e determinare il valore venale dell'area fabbricabile ai fini dell'accertamento dell'imposta comunale sugli immobili, nel quale attraverso degli opportuni paramenti di confronto tra le varie zone urbanistiche, consente di rapportare, circoscrivere, e individuare il più probabile valore di mercato del terreno edificabile da periziare. 3 - Dall'atto di compravendita del 09.12.2019 dell'area edificabile della zona B1 del F. 39 p.lla 3770 il prezzo unitario rimodulato alla zona Peep è di 81,00 €/mq, da cui si è calcolato l'importo della quota spettante al AR pari a € 85.374,00.
- Dall'atto di compravendita del 20.12.2016 dell'area edificabile della zona B2 del F. 23 p.lle 163 e 288 il prezzo unitario rimodulato alla zona Peep è di 70,85 €/mq, da cui si è calcolato l'importo della quota spettante al pari a € Parte_1 75.000,00. Inoltre è stato applicato il descritto nell'allegato facente parte della citata delibera del Comunale di , dove in CP_1 modo sintetico è schematico per la zona B1 è “Considerata una incidenza media del 25% del costo del suolo sul valore di mercato dell'appartamento” .
- Dall'atto di compravendita del 20.06.2014 dell'appartamento e box edificato nella zona C3 al F. 24 p.lla 378 sub. 11 sub. 24, si è ricavato il prezzo unitario pari a 1.084,34 €/mq. rapportato all'incidenza rimodulata alla zona Peep, si è ottenuto il prezzo del suolo di 81,32 €/mq, da cui si è calcolato l'importo della quota spettante al AR pari a € 85.717,11.
- Dall'atto di compravendita del 17.06.2014 dell'appartamento e box edificato nella zona C1 al F. 22 p.lla 941 sub. 34 sub. 46, si è ricavato il prezzo unitario pari a 1.339,15 €/mq rapportato all'incidenza rimodulata alla zona Peep, si è ottenuto il prezzo del suolo di 88,22 €/mq, da cui si è calcolato l'importo della quota spettante al pari a € Parte_1 93.000,00.