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Sentenza 12 febbraio 2026
Sentenza 12 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XVI, sentenza 12/02/2026, n. 2148 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 2148 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2148/2026
Depositata il 12/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 16, riunita in udienza il 16/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
NATALE GIGLIOLA, Presidente
FR DA, AT
QUILIGOTTI MARIA CRISTINA, Giudice
in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 14589/2024 depositato il 18/09/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 097202490302152 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2009
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 097202490302152 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 097202490302152 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2009
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 097202490302152 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 097202490302152 IRPEF-ALTRO 2009
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 097202490302152 IRPEF-ALTRO 2010 - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 097202490302152 IVA-ALTRO 2009
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 097202490302152 IVA-ALTRO 2010
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TK3016100298/2015 IRPEF-ALTRO 2009
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TK3016100298/2015 IVA-ALTRO 2009
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TK3016100299/2015 IRPEF-ALTRO 2010
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TK3016100299/2015 IVA-ALTRO 2010
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 598/2026 depositato il
22/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: come in atti
Resistente: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato e depositato il 18.9.2024, Ricorrente_1 impugnava l'intimazione di pagamento n 097202490302152/000, notificata in data 10 luglio 2024 e gli avvisi di accertamento sottesi, emessi dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione e di cui, previa sospensiva, chiedeva l'annullamento, in particolare:
1. avviso di accertamento n TK3016100298/2015, asseritamente notificato in data 15/06/2015 (riferimento interno n 69716012288354009000) per un importo complessivo di euro 23.124,01 inerente IVA, IRPEF, addizionale comunale e regionale IRPEF, oltre sanzioni ed interessi per l'anno 2009;
2. avviso di accertamento n TK3016100299/2015, asseritamente notificato in data 15/06/2015 per un importo complessivo di euro 80.869,58 inerente IVA, IRPEF, addizionale comunale e regionale IRPEF, oltre sanzioni ed interessi per l'anno 2010.
Eccepiva l'omessa notifica degli avvisi di accertamento e l'intervenuta prescrizione quinquennale almeno con riferimento alle sanzioni ed interessi.
L'Agenzia delle Entrate D.P. 1 di Roma si costituiva in giudizio e dichiarava che il ricorrente aveva depositato due volte innanzi all'intestata Corte di Giustizia Tributaria il proprio ricorso, e, conseguentemente, avverso l'avviso di intimazione di pagamento n. 09720249030215207000 pendevano i giudizi R.G.R. nn. 14468/2024
e 14589/2024. Dichiarava che l'avviso di accertamento esecutivo n. TK3016100298/2015 era stato notificato in data 12.06.2015 e che l'avviso di accertamento esecutivo n TK3016100299/2015 era stato notificato in data 15.06.2015 e che, a causa del mancato pagamento degli avvisi di accertamento esecutivi n.
TK3016100298/2015 e n. TK3016100299/2015, l'Agente della Riscossione aveva notificato al ricorrente l'intimazione di pagamento n. 09720169038497712000 (in data 21.10.2016), i PPT n.
09784201700003344001 e n. 09784201700003345001 (in data 06.03.2017), l'intimazione di pagamento n.
09720169062196334000 (in data 13.04.2017), l'intimazione di pagamento n. 09720189063275908000 (in data 18.08.2018), il preavviso di fermo n. 09780201900011994000 (in data 18.08.2019) e l'intimazione di pagamento n. 09720229027245208000 (in data 01.12.2022), tutti atti che non erano stati impugnati.
La causa era chiamata all'udienza del 16.1.2026, nel corso della quale comparivano entrambe le parti che discutevano la causa e il ricorrente contestava, in particolare, la regolarità della notifica degli avvisi di accertamento. All'esito il Collegio riservava la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile, essendo identico ad altro iscritto al n. 1446/2024 R.G., trattato e definito in pari data e considerato che la duplicazione dell'iscrizione è frutto di un mero errore.
L'esito della lite impone la totale compensazione tra le parti della spese processuali.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado, Sezione 16, definitivamente pronunziando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, dichiara inammissibile il ricorso e compensa integramente tra le parti le spese di lite. Così deciso in Roma, il 16 gennaio 2026 IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE dott.ssa
AN CA dott.ssa Gigliola Natale
Depositata il 12/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 16, riunita in udienza il 16/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
NATALE GIGLIOLA, Presidente
FR DA, AT
QUILIGOTTI MARIA CRISTINA, Giudice
in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 14589/2024 depositato il 18/09/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 097202490302152 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2009
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 097202490302152 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 097202490302152 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2009
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 097202490302152 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 097202490302152 IRPEF-ALTRO 2009
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 097202490302152 IRPEF-ALTRO 2010 - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 097202490302152 IVA-ALTRO 2009
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 097202490302152 IVA-ALTRO 2010
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TK3016100298/2015 IRPEF-ALTRO 2009
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TK3016100298/2015 IVA-ALTRO 2009
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TK3016100299/2015 IRPEF-ALTRO 2010
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TK3016100299/2015 IVA-ALTRO 2010
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 598/2026 depositato il
22/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: come in atti
Resistente: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato e depositato il 18.9.2024, Ricorrente_1 impugnava l'intimazione di pagamento n 097202490302152/000, notificata in data 10 luglio 2024 e gli avvisi di accertamento sottesi, emessi dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione e di cui, previa sospensiva, chiedeva l'annullamento, in particolare:
1. avviso di accertamento n TK3016100298/2015, asseritamente notificato in data 15/06/2015 (riferimento interno n 69716012288354009000) per un importo complessivo di euro 23.124,01 inerente IVA, IRPEF, addizionale comunale e regionale IRPEF, oltre sanzioni ed interessi per l'anno 2009;
2. avviso di accertamento n TK3016100299/2015, asseritamente notificato in data 15/06/2015 per un importo complessivo di euro 80.869,58 inerente IVA, IRPEF, addizionale comunale e regionale IRPEF, oltre sanzioni ed interessi per l'anno 2010.
Eccepiva l'omessa notifica degli avvisi di accertamento e l'intervenuta prescrizione quinquennale almeno con riferimento alle sanzioni ed interessi.
L'Agenzia delle Entrate D.P. 1 di Roma si costituiva in giudizio e dichiarava che il ricorrente aveva depositato due volte innanzi all'intestata Corte di Giustizia Tributaria il proprio ricorso, e, conseguentemente, avverso l'avviso di intimazione di pagamento n. 09720249030215207000 pendevano i giudizi R.G.R. nn. 14468/2024
e 14589/2024. Dichiarava che l'avviso di accertamento esecutivo n. TK3016100298/2015 era stato notificato in data 12.06.2015 e che l'avviso di accertamento esecutivo n TK3016100299/2015 era stato notificato in data 15.06.2015 e che, a causa del mancato pagamento degli avvisi di accertamento esecutivi n.
TK3016100298/2015 e n. TK3016100299/2015, l'Agente della Riscossione aveva notificato al ricorrente l'intimazione di pagamento n. 09720169038497712000 (in data 21.10.2016), i PPT n.
09784201700003344001 e n. 09784201700003345001 (in data 06.03.2017), l'intimazione di pagamento n.
09720169062196334000 (in data 13.04.2017), l'intimazione di pagamento n. 09720189063275908000 (in data 18.08.2018), il preavviso di fermo n. 09780201900011994000 (in data 18.08.2019) e l'intimazione di pagamento n. 09720229027245208000 (in data 01.12.2022), tutti atti che non erano stati impugnati.
La causa era chiamata all'udienza del 16.1.2026, nel corso della quale comparivano entrambe le parti che discutevano la causa e il ricorrente contestava, in particolare, la regolarità della notifica degli avvisi di accertamento. All'esito il Collegio riservava la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile, essendo identico ad altro iscritto al n. 1446/2024 R.G., trattato e definito in pari data e considerato che la duplicazione dell'iscrizione è frutto di un mero errore.
L'esito della lite impone la totale compensazione tra le parti della spese processuali.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado, Sezione 16, definitivamente pronunziando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, dichiara inammissibile il ricorso e compensa integramente tra le parti le spese di lite. Così deciso in Roma, il 16 gennaio 2026 IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE dott.ssa
AN CA dott.ssa Gigliola Natale