Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. V, sentenza 11/02/2026, n. 966
CGT1
Sentenza 11 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Omessa/irregolare notifica atti prodromici

    La Corte ha ritenuto che la documentazione prodotta dai resistenti abbia confutato l'assunto del ricorrente riguardo all'omessa notifica degli atti prodromici. L'atto impugnato è quindi ritenuto regolare.

  • Rigettato
    Decadenza/prescrizione dei crediti

    La Corte ha ritenuto infondata l'eccezione di decadenza/prescrizione, dato che la notifica degli atti interruttivi prodotti dai resistenti esclude la maturazione della prescrizione. In particolare, è stata considerata dirimente la notifica della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria. Inoltre, la Corte ha evidenziato che l'eccezione di prescrizione è tardiva, essendo stati notificati atti successivi agli atti prodromici che si assumevano non essere stati inviati. La Corte ha richiamato la giurisprudenza della Cassazione (sentenze n. 22108/2024 e n. 6436/2025) secondo cui l'omessa impugnazione dell'intimazione di pagamento comporta la cristallizzazione del credito e preclude la deduzione di vicende estintive anteriori.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. V, sentenza 11/02/2026, n. 966
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria
    Numero : 966
    Data del deposito : 11 febbraio 2026

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