Ordinanza cautelare 9 febbraio 2022
Sentenza 14 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Torino, sez. II, sentenza 14/07/2025, n. 1226 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Torino |
| Numero : | 1226 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01226/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00078/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 78 del 2022, proposto da
ER IG UE, rappresentato e difeso dall'avvocato Maurizio Porretti Massucco, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Giarole, rappresentato e difeso dall'avvocato Enrico Dagna, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
e con l'intervento di
ad adiuvandum:
Eco-Trass S.r.l., rappresentato e difeso dagli avvocati Pietro Ferraris, Enzo Robaldo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
del “Regolamento Comunale disciplinante le modalità di utilizzo e gestione del cantiere di distribuzione e spandimento di gessi e carbonati da defecazione nei campi del territorio Comunale”,
nonché della Deliberazione Nr. 30/2021, assunta dal Consiglio Comunale di Giarole in data 23.10.2021, di approvazione del Regolamento e della quale costituisce allegato.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Giarole;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 luglio 2025 il dott. Gianluca Bellucci e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato che l’impugnato regolamento e la connessa delibera consiliare sono stati revocati, in pendenza di giudizio, con deliberazione consiliare n. 31 del 2.8.2024;
Rilevato che il Comune, con nota depositata in giudizio in data 30.4.2025, ha chiesto la declaratoria di estinzione del giudizio a seguito della sopravvenuta deliberazione;
Atteso che quest’ultima, essendo satisfattiva della pretesa azionata, ha determinato la cessazione della materia del contendere;
Ritenuto di porre a carico del Comune e a favore del ricorrente le spese di giudizio sulla base del principio di soccombenza virtuale, in quanto sono fondate le censure incentrate sul difetto di competenza;
Ritenuti sussistenti giusti motivi per compensare le spese di lite nei confronti dell’interventore ad adiuvandum.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Condanna il Comune di Giarole a corrispondere al ricorrente la somma di euro 1.500 (millecinquecento) oltre agli accessori di legge e al rimborso del contributo unificato, a titolo di spese di lite.
Spese compensate nei confronti dell’interventore ad adiuvandum.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 9 luglio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Gianluca Bellucci, Presidente, Estensore
Marco Costa, Referendario
Martina Arduino, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Gianluca Bellucci |
IL SEGRETARIO