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Sentenza 12 febbraio 2025
Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 12/02/2025, n. 79 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 79 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI LOCRI
Il Giudice Designato Antonella LUPIS
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado, iscritta al n.583 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021, posta in deliberazione all'udienza del 17 maggio 2024 e vertente
TRA
p.iva. , in persona del legale rappresentante p.t. con sede Parte_1 P.IVA_1
a Riace via Nazionale SS106 n.37, in persona del suo titolare nato a [...] il Parte_2
17.7.1979 c.f. , elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. C.F._1
Pietro Alvaro che lo rappresenta e difende, per delega in atti;
ATTORE
E
. - Codice Fiscale e Partita I.V.A. , con sede legale Controparte_1 P.IVA_2
e direzione in Bologna Via Stalingrado n. 45, in persona del suo procuratore ad negotia Dott.
, rappresentata e difesa in forza di procura alle liti su foglio separato Controparte_2
dall'Avv. William LO CICERO;
, nato a [...] il [...], cod. fisc. ivi CP_3 C.F._2 residente a[...], elettivamente domiciliato, ai fini del presente giudizio, in Cosenza, alla via E. Fagiani, n. 11/A, presso e nello studio dell'avv. Andrea Esposito;
CONVENUTI OGGETTO: domanda di risarcimento danni .
CONCLUSIONI
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 17.05.2024, i procuratori delle parti concludevano riportandosi rispettivamente alle conclusioni rassegnate nei rispettivi atti di causa e la causa è stata trattenuta in decisione senza la concessione di ulteriori termini.
IN FATTO E IN DIRITTO
La motivazione della sentenza è redatta in forma concisa, senza l'indicazione dello svolgimento del processo, in base a quanto previsto dagli artt.132 cpc e 118 d.a. cpc, come modificati dalla legge n.69/2009 (applicabili anche ai giudizi in corso in primo grado alla data del 4.7.2009 –art.58, comma 2 legge cit.).
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio la Parte_3
e il sig. per sentirli condannare al risarcimento danni per Controparte_1 CP_3
l'importo di €..51.993,05 o in quella maggiore o minore somma da accertare in corso di causa, per i danni occorsi nel piazzale di proprietà della società a causa di un incendio verificatosi l'8.7.2019 asseritamente provocato dall'autovettura FO IE trasportata presso l'Autorimessa il 6.7.2019, a seguito di un incidente in cui la stessa era stata coinvolta.
Il trasporto era stato effettuato dalla ditta Pronto Assistance Servizi con cui l' Parte_1
aveva un rapporto di convenzione. Deduceva che la responsabilità dei danni era riconducibile all'autovettura FO IE di proprietà del e garantita per la RCA dalla CP_3
. CP_1
Resistevano alla domanda i convenuti, costituendosi ed eccependo:
1) la a) l'improponibilità della domanda nei suoi Controparte_4 confronti per inoperatività della polizza RCA perché il fatto si sarebbe verificato quando l'autovettura era in sosta e non in circolazione anche se la polizza prevedeva la copertura in caso d'incendio ma non in sosta;
b) responsabilità della società attrice per obbligo di custodia;
c) mancata prova della riconducibilità dell'incendio alla FO
IE; d) mancata prova dell'importo risarcitorio richiesto.
2) Il sig. a) carenza di legittimazione passiva visto che era stata la , CP_3 CP_1
sulla base delle condizioni di polizza, ad occuparsi del trasporto e del ricovero presso il centro assistenza più vicino del mezzo incidentato;
b) responsabilità della stessa per omessa custodia, con riserva di richiesta sua dei danni per la perdita Parte_1
del veicolo.
Entrambi i convenuti quindi chiedevano il rigetto della domanda e comunque l'accoglimento dell'eccezioni preliminari.
Concessi i termini ex art.183 VI comma cpc, il giudice ammetteva la prova testimoniale formulata da parte attrice, all'esito della quale il giudice non disponeva la CTU rinviando la causa per la precisazione delle conclusioni. All'udienza del 17.5.2024 fissata ai sensi dell'art.281 sexies cpc, la causa veniva trattenuta per la decisione senza ulteriori termini.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Occorre preliminarmente valutare l'operatività della polizza assicurativa RCA stipulata dal per l'assicurazione della sua autovettura ritenuta la causa dell'incendio CP_3
propagatosi la notte dell'8.7.2019 nel piazzale dichiarato di proprietà dell' con Parte_1
il coinvolgimento di altre autovetture e di macchinari di proprietà della stessa società attrice.
Indubbiamente, ai fini di tale verifica, occorre considerare che l'autovettura era ricoverata presso la società in quanto non circolante per un incidente stradale avuto due giorni prima.
Del trasporto presso l'autorimessa Autoriace come risulta in atti, si è occupata la società assicuratrice del mezzo che sulla base delle condizioni di polizza prodotte CP_1
copriva anche i costi del soccorso stradale e del trasporto presso la più vicina autorimessa.
La polizza RCA stipulata dal convenuto con la tuttavia non copriva CP_3 CP_1
l'incendio e furto, tant'è che chiaramente specifica che copre i danni da circolazione anche in aree private escludendo chiaramente la copertura in caso di incendio del mezzo in sosta in aree private non aperte al pubblico, perché per tale caso è prevista apposita copertura con la garanzia “Ricorso Terzi da incendio”.
La società attrice invoca la responsabilità della compagnia assicuratrice obbligata in solido con il responsabile civile, sostenendo ex adverso, che la circolazione stradale, ai fini della copertura assicurativa, va intesa in senso ampio, dovendo riguardare anche le fasi naturali che costituiscono parte integrante del suo utilizzo come mezzo di trasporto, dovendosi rientrare in tale accezione, qualunque uso di un veicolo che sia conforme alla sua funzione abituale e ciò alla luce di quanto disposto dalla Corte di Giustizia Europea (sent.
20.12.2017) con riferimento altresì alla Direttiva Europea 2009/103 ove nessun limite all'estensione dell'obbligo di assicurazione e delle tutele sarebbe previsto.
Per meglio intenderci, occorre richiamare il contenuto della direttiva comunitaria appena richiamata che è stata poi nel 2021 modificata dalla direttiva 2021/2118 recepita dal nostro ordinamento. Dopo un primo chiarimento sul concetto di “uso del veicolo” secondo i parametri indicati dalla Corte di Giustizia, è previsto l'obbligo assicurativo di qualsiasi veicolo volta ad assicurare anche il cd. “rischio statico” ( Così si legge nella Relazione di recepimento del Governo Italiano: “Il nuovo comma 1-bis chiarisce che l'obbligo di assicurazione prescinde dalle caratteristiche del veicolo, dal terreno su cui il veicolo è utilizzato e dal fatto che sia fermo o in movimento. Viene in tal modo incluso nell'ambito di operatività della disposizione in esame il c.d. rischio statico”.)
Se in sintesi il contenuto della direttiva richiamata dalla parte attrice è questo, per come esposto nella Relazione governativa di recepimento della direttiva del 2021, quindi successiva all'evento per cui è causa, essa riguarda soltanto l'obbligo assicurativo, ma non obbliga le compagnie ad estendere la copertura assicurativa RCA all'ipotesi dei danni procurati dal mezzo fermo in area privata.
Indubbiamente è la Corte di Giustizia Europea che mette un punto ferma sull'interpretazione di “circolazione”, stabilendo in primo luogo che è irrilevante se è privato o pubblico il luogo in cui avviene il sinistro e su questo è in linea anche la Suprema
Corte S.U. di Cassazione con la nota sentenza n.21983 del 30.7.2021. Inoltre, perché sia assicurata una garanzia uniforme in tutti gli Stati aderenti, chiarisce che la garanzia assicurativa di RCA si estende anche alle ipotesi in cui il veicolo si trovi in sosta in luogo pubblico o privato e che improvvisamente prende fuoco in un garage danneggiando altre autovetture vicine. Il ragionamento fatto dalla Corte è che la garanzia è sempre operante anche quando il veicolo è fermo temporaneamente, in quanto la sua funzionalità potenziale di movimento non viene meno. Ciò nello spirito di più ampia tutela dei terzi danneggiati e di obbligo assicurativo che ispirano la direttiva successiva. Più precisamente la Corte di
Giustizia statuisce: “ L'art.3 comma 1, Direttiva 2009/103/CE, concernente l'assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e il controllo dell'obbligo di assicurare tale responsabilità, deve essere interpretato nel senso che rientra nella nozione di “circolazione dei veicoli” contemplata da tale disposizione, una situazione, come quella in discussione nel procedimento principale, nella quale un veicolo parcheggiato in un garage privato di un immobile, utilizzato in conformità della sua funzione di mezzo di trasporto, abbia preso fuoco, provocando un incendio avente origine nel circuito elettrico del veicolo stesso, e abbia causato dei danni a tale immobile, malgrado il fatto che detto veicolo non fosse stato spostato da più di 24 ore prima del verificarsi dell'incendio.”
(Corte di Giustizia, sent. 20.6.2019 C-100/18)
Nel caso di specie, tuttavia, non può considerarsi esattamente in sosta il veicolo che avrebbe causato l'incendio perché esso non era da considerare circolante perché in quel momento a causa dell'incidente, non era idoneo alla circolazione. Dal documento di trasporto allegato dalla società attrice, si evince che la parte anteriore del mezzo era completamente distrutta e che si era reso difficoltoso il trasporto. Il caso quindi regolamentato dalla Corte di Giustizia non si attaglia al caso di specie.
In tale ipotesi è parere di questo giudice che non possa applicarsi la garanzia assicurativa semplice di RCA, ma che occorreva semmai l'ulteriore garanzia incendio che l'auto FO
IE non aveva.
Pertanto, l'eccezione di improponibilità della domanda nei confronti della compagnia di assicurazione per scopertura assicurativa, sollevata dalla compagnia di assicurazione appare fondata.
Venendo alla prova fornita dall'attrice che l'incendio sia stato procurato dalla FO IE, si osserva che in realtà non emerge con un criterio di alta probabilità che l'incendio sia stato causato dalla IE. I vigili del Fuoco intervenuti al momento in cui l'incendio si era CP_5
ormai propagato, non sono riusciti a stabilire la causa dell'incendio. Richiamano quanto riferito dal responsabile dell'Autoriace (peraltro non presente al momento in cui si è originato l'incendio) il quale dichiara che tutte le altre autovetture tranne la FO IE erano sprovviste di accumulatore di corrente e su quanto avrebbe dichiarato uno dei
Carabinieri intervenuti che l'incendio avrebbe avuto origine nella zona (e non dall'auto) in cui si trovava la . Anche la prova testimoniale è veramente lacunosa. Il teste CP_5 [...]
pur dichiarando di essere arrivato quando l'incendio era ormai Testimone_1 divampato e già erano all'opera i Vigili del Fuoco e i Carabinieri, però dichiara con certezza che l'incendio è stato causato dalla FO IE e non si sa sulla base di quali elementi se non perché riferito da altri probabilmente. Parimenti il teste che vede al Testimone_2 momento del suo arrivo, la FO IE in fiamme e che l'incendio si stava propagando alle altre autovetture. Il primo che avrebbe visto l'incendio è il teste che abita Tes_3
vicino all'autorimessa e dichiara: “Posso confermare che l'incendio è partito da una vettura FO
IE blu. Lo so perché mi sono subito accorto dell'incendio e ho visto bene quanto è successo. Poi sono intervenuto proprio sul piazzale. Sono stato il primo ad accorgermene e ad arrivare sul luogo dell'incendio. E da lì ho visto quale era la macchina che per prima si è incendiata. Casa mia dista dal piazzale circa 25 metri e la zona è illuminata. Inoltre, era estate e le finestre erano aperte. Io mi ero alzato per andare in bagno.” Tuttavia nulla a che ora sarebbe iniziato l'incendio.
Il contenuto delle deposizioni, corredato dagli altri elementi addotti, non appaiono in verità univoci e soprattutto inequivocabili ai fini dell'accertamento che l'incendio sia stato provocato da una macchina peraltro non funzionante. Come detto l'unico teste che avrebbe visto l'inizio dell'incendio, si limita soltanto a dire che ha visto bene quanto è successo, senza aggiungere alcun specifico particolare che possa chiaramente provare che le fiamme siano partite dalla FO, ma solo che la FO è stata la prima autovettura ad incendiarsi. Ma pur volendo ritenere raggiunta con una sola dichiarazione testimoniale peraltro generica, la prova delle circostanze addotte dall'attrice a sostegno della domanda, non può neppure ritenersi responsabile il proprietario perché il veicolo in quel momento non era nella sua disponibilità e pertanto nulla avrebbe potuto fare per evitare il danno del tutto imprevedibile.
Diversamente, non sussiste un elemento per superare invece la responsabilità oggettiva dell'autorimessa presso cui erano ricoverate tutte le autovetture. Invero la presunzione di responsabilità è dettata dall'art.2051 c.c. e nello specifico, non è stata data alcuna prova da parte della società attrice di aver adottato tutte le misure di sicurezza per evitare il verificarsi dell'evento dannoso, tale da superare la presunzione del depositario. Anzi, è proprio la società attrice che, una volta preso in carico l'autovettura FO IE incidentata, ne risponde quale custode, perché è proprio la semplice consegna del bene che comporta la sottoposizione della stessa sotto la sorveglianza e il controllo del depositario/custode che diventa responsabile ex recepto per i danni subiti dal bene costodito (cfr. Cass., 11/06/2009
n.15490; Cass., 19/08/2009 n.18419).
La domanda attorea va pertanto respinta.
Le spese del giudizio, per la particolarità delle questioni trattate, vanno compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1
, nei confronti di e ., con atto ritualmente
[...] Controparte_1 CP_3
notificato, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
a) Rigetta la domanda per le ragioni espresse in parte motiva;
b) Compensa le spese di lite.
Sentenza redatta con l'applicativo consolle del magistrato il 12 febbraio 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Antonella Lupis