Sentenza 22 settembre 2015
Massime • 1
In tema di notificazioni all'imputato, la disposizione di cui all'art. 157 comma ottavo bis cod. proc. pen., che prevede la notifica mediante consegna al difensore di fiducia, si applica solo nell'ipotesi di notifica successiva a quella eseguita ai sensi dell'art. 157, comma ottavo, ma non nell'ipotesi in cui l'imputato abbia precedentemente dichiarato il domicilio ex art.161 cod. proc. pen.
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- 1. La nullità per erronea notificazione al difensore non si sana inElisa Grisonich · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/
Per leggere il testo della sentenza in commento, clicca in alto su "visualizza allegato". 1. Con la sentenza in commento le Sezioni Unite sono tornate a pronunciarsi sull'art. 157, comma 8 bis, c.p.p. [1], il quale prevede che le notificazioni successive alla prima siano eseguite al difensore di fiducia: fin dalla sua entrata in vigore, tale disposizione è stata oggetto di numerosi contrasti interpretativi, che avevano già reso necessario l'intervento del massimo Consesso della Suprema Corte[2]. La pronuncia in esame assume quindi un'importanza particolare perché, riallacciandosi alla precedente, mira a fare chiarezza e, al contempo, ad aggiungere un tassello nell'operatività della …
Leggi di più… - 2. Rifiuto dell'alcoltest: non è obbligatorio l'avviso della facoltà di farsi assistere dal difensoreAvvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 11 settembre 2023
La massima L'obbligo di dare avviso al conducente della facoltà di farsi assistere da un difensore per l'attuazione dell'alcoltest non sussiste in caso di rifiuto di sottoporsi all'accertamento, in quanto la presenza del difensore è funzionale a garantire che l'atto in questione, in quanto non ripetibile, sia condotto nel rispetto dei diritti della persona sottoposta alle indagini (Cassazione penale , sez. IV , 10/02/2021 , n. 33594). Fonte: Ced Cassazione Penale Vuoi saperne di più sul reato di guida in stato di ebbrezza? Vuoi consultare altre sentenze in tema di guida in stato di ebbrezza? La sentenza Cassazione penale , sez. IV , 10/02/2021 , n. 33594 RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 22/09/2015, n. 41735 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 41735 |
| Data del deposito : | 22 settembre 2015 |
Testo completo
ACR 4 1 7 35 / 15 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE Udienza pubblica del 22.9.2015 Sentenza n. 1797 Reg. gen. n. 45660/2014 composta dai signori dott. Antonio Esposito Presidente dott. Piercamillo Davigo Consigliere dott. Antonio Manna Consigliere Consigliere est. dott. Andrea Pellegrino dott. Sergio Beltrani Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto personalmente da AL ES, n. a Casorate Primo (PV) il 30.07.1980, rappresentata e assistita dall'avv. Anna Maria Perrone, di fiducia, avverso la sentenza della Corte d'appello di Milano, terza sezione penale, n. 2972/2010, in data 09.03.2010; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
sentita la relazione della causa fatta dal consigliere dott. Andrea Pellegrino;
udita la requisitoria del Sostituto procuratore generale dott. Massimo Galli che ha chiesto il rigetto del ricorso. sentita la discussione della difesa avv. Anna Maria Perrone che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. 1 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza in data 09.03.2010, la Corte d'appello di Milano, in parziale riforma della sentenza di primo grado pronunciata dal Tribunale di Pavia in data 09.03.2009 appellata da AL ES, ritenuta l'attenuante di cui all'art. 648, comma 2 cod. pen. (fatto accertato in ероса anteriore e prossima al gennaio 2006), rideterminava la pena nei confronti della sunnominata nella misura di mesi sei di reclusione ed euro 400,00 di multa, con conferma nel resto della pronuncia di primo grado.
2. Avverso detta sentenza, AL ES propone ricorso per cassazione lamentando l'omessa notifica del decreto di citazione per l'udienza dibattimentale d'appello del 16.07.2014: notifica effettuata come dovuto presso la residenza dichiarata dall'imputatanon- - (Pieve Albignola via S.Onorata 39) bensì presso il difensore di fiducia, ai sensi dell'art. 157 comma 8 bis cod. proc. pen. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato e, come tale, risulta meritevole di accoglimento.
2. Risulta dagli atti come, nel corso dell'udienza dibattimentale d'appello del 16.07.2014, il difensore eccepiva l'omessa notifica alla ricorrente del decreto di citazione presso la residenza dichiarata in Pieve Albignola via S. Onorata 39, in mancanza del presupposto dell'impossibilità di notificazione presso il domicilio dichiarato o eletto che ne avrebbe potuto legittimare l'esecuzione presso il difensore di fiducia secondo la procedura prevista dagli artt. 161, comma 4 e 157, comma 8 bis cod. proc. pen.. 3. La Corte d'appello respingeva l'eccezione difensiva con la seguente ordinanza: "... rilevato che la notifica all'imputata presso il difensore è avvenuta ai sensi dell'art. 158 (rectius, art. 157) comma 8 bis del codice di rito, trattandosi di difensore fiduciario, dichiara l'assenza dell'imputata e dispone procedersi oltre".
4. Rileva il Collegio come la previsione dell'art. 157 cod. proc. pen., comma 8 bis, introdotta dal d.l. n. 17 del 2005, convertito con 2 modificazioni nella I. n. 60 del 2005, secondo cui le notificazioni successive sono eseguite mediante consegna al difensore di fiducia, è chiaramente riferibile alla sola ipotesi in cui debba procedersi a nuova notificazione all'imputato nei cui confronti la precedente notificazione sia stata eseguita a norma del medesimo art. 157 cod. proc. pen., comma 8 (in assenza di persone a cui consegnare la copia dell'atto nel luogo di dimora la precedente notificazione è stata cioè eseguita mediante deposito nella casa comunale, avviso affisso sulla porta dell'abitazione e comunicazione a mezzo di lettera raccomandata). La norma regola dunque esclusivamente "le notificazioni all'imputato non detenuto che abbia nominato un difensore di fiducia senza provvedere a dichiarare o eleggere domicilio ai sensi dell'art. 161 cod. proc. pen." (Relazione al d.l. 21 febbraio 2005, n. 17, in Guida al diritto, 2005, 9, p. 68). Ed è comunque destinata ad operare soltanto dopo che siano state espletate, per la prima notificazione, le procedure di cui ai precedenti commi dell'art. 157 cod. proc. pen.: come, del resto, è confermato dal fatto che in sede di conversione del d.l. n. 17 del 2005 è stato eliminato dall'art. 161 cod. proc. pen., il comma 4 bis, introdotto dall'art. 2, comma 2, di tale d.l., che prevedeva "in caso di nomina di difensore di fiducia le notificazioni alla persona sottoposta alle indagini o all'imputato, che non abbia eletto o dichiarato domicilio, sono eseguite mediante consegna al difensore". Non vi è dubbio perciò che nella situazione processuale considerata, l'avviso dell'udienza in camera di consiglio andava notificato all'indagata nel luogo del domicilio dichiarato (cfr., Sez. 5, sent. n. 44608 del 24/10/2005, dep. 06/12/2005, Rizzato, Rv. 232612).
5. La nullità della notificazione, tempestivamente dedotta, comporta la nullità della sentenza assunto all'esito del procedimento celebrato in violazione del diritto dell'imputata ad esserne avvisata e a parteciparvi: sentenza che va di conseguenza annullata con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Milano per nuovo giudizio
PQM
Annulla la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Milano per nuovo giudizio. 3 Così deliberato in Roma, udienza pubblica del Il Consigliere estensore Dott. Andrea Pellegrino 22.9.2015 Il Presidente Dott. Antonic Esposito DEPOSITATO IN CANCELLERIA SECONDA SEZIONE PENALE 16 OTT. 2015 IL A DI CAS CANCELLIERE M E PR Claudia Pianelli N O A E I Z 4