Sentenza 16 gennaio 2014
Massime • 1
Non ha diritto alla restituzione nel termine per impugnare la sentenza contumaciale emessa in primo grado l'imputato latitante che, successivamente a tale decisione, nomina un difensore di fiducia nel corso del giudizio di appello, e formula l'istanza di cui all'art. 175 cod. proc. pen. solo dopo l'intervenuta irrevocabilità della sentenza di secondo grado, posto che la perdurante esistenza del rapporto di difesa fiduciaria costituisce fatto di per sé idoneo a provare l'effettiva conoscenza della pendenza del procedimento e del provvedimento, a meno che non risulti una comunicazione al giudice dell'avvenuta interruzione di ogni rapporto tra il legale e l'assistito.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 16/01/2014, n. 5169 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5169 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2014 |
Testo completo
A 5 169 / 14 Sentenza sezione VI n.:87 Registro Generale n.: 29981/13 Udienza camera di consiglio del 16 gennaio 2014 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Sezione sesta penale composta da: Nicola Milo Presidente Luigi Lanza Consigliere relatore Vincenzo Rotundo Consigliere Carlo Citterio Consigliere Anna Petruzzellis Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA decidendo sul ricorso proposto da AS MI, nato il giorno 1 gennaio 1978 in Marocco, avverso l'ordinanza di inammissibilità 15 maggio 2013 della Corte di appello di Genova. Visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso. Udita la relazione fatta dal Consigliere Luigi Lanza. Viste le richieste del Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore Generale Vincenzo Geraci che ha concluso per l'annullamento con rinvio dell'impugnato provvedimento, non essendovi -a suo avviso prova della volontaria sottrazione alla conoscenza degli atti del procedimento. RITENUTO IN FATTO 1. AS MI ricorre, a mezzo del suo difensore, avverso l'ordinanza 15 maggio 2013 della Corte di appello di Genova che ha respinto la richiesta di restituzione in termini per impugnare la sentenza, emessa dal G.I.P. del Tribunale di Genova in data 20 luglio 2007, sentenza appellata dal difensore, confermata 2 con sentenza 26 novembre 2008 della Corte di appello di Genova (di condanna ad anni 20 di reclusione ex artt. 74 e 73, 80 d.p.r. 309/90), e contro la quale il difensore di fiducia non ha proposto ricorso per cassazione.
2. La Corte di appello di Genova, decidendo, il 15 maggio 2013, sulla richiesta di restituzione in termine, per proporre impugnazione avverso la sentenza del G.I.P. presso il Tribunale di Genova, appellata e confermata in grado di appello con la decisione 26 novembre 2008 (n.2459/2008 Reg Sent.) della seconda sezione penale della Corte ligure, irrevocabile il 17 maggio 2009, ha rigettato la detta domanda, rilevando nell'ordine: a) che nel giudizio di appello l'AS, contumace, è stato assistito dal difensore di fiducia (avv.Pagano), nominato durante la latitanza;
b) che la circostanza che egli abbia nominato, durante la latitanza, un difensore di fiducia denota inequivocabilmente che egli ha avuto effettiva conoscenza del procedimento e che ha volontariamente rinunciato a comparire. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il difensore, con il primo motivo di gravame, evidenziato che le sentenze di condanna di primo grado e in appello sono state pronunciate nella latitanza dell'imputato, dichiarato contumace, ha in proposito sostenuto: a) che la circostanza che il MI sia stato dichiarato latitante, non può costituire causa ostativa all'accoglimento della richiesta di restituzione, nel termine per impugnare ex art. 175 c.p.p., considerato che la declaratoria dello stato di latitanza non presuppone, di per sé sola, che il latitante abbia avuto effettiva conoscenza dell'emissione di un provvedimento restrittivo a suo carico e non presuppone neppure che lo stesso abbia avuto conoscenza dell'apertura di un procedimento a suo carico;
b) che il deposito dell'atto di nomina fiduciaria da parte dell'avv. Gianfranco Pagano del foro di Genova è avvenuto sempre e comunque nella latitanza dell'odierno instante e che tale difensore di fiducia non ha proposto ricorso per cassazione. c) che il fatto che il difensore fiduciario dell'imputato abbia partecipato all'appello non costituisce ostacolo alla concessione della restituzione nel termine 3 in favore dell'imputato contumace che intenda proporre personalmente il proprio atto di impugnazione.
2. Con un secondo motivo si lamenta violazione dell'art. 606 Co. lett. e) in relazione agli artt. 125 e 175 c.p.p. stante la prova dello stato di detenzione offerta dal ricorrente, dato che l'ordinanza impugnata ha rilevato "che egli [..] ha volontariamente rinunciato a comparire", con ciò evidenziando una carenza grafica di motivazione o, comunque, una motivazione apparente. Infatti il Giudice a quo si è limitato a riproporre la formula utilizzata dall'art. 175 c.p.p. senza tuttavia esplicitare il ragionamento giuridico che lo ha indotto a non tenere in considerazione la circostanza che il ricorrente non abbia potuto partecipare al procedimento a suo carico, poiché legittimamente impedito essendo detenuto all'estero.
3. Tanto premesso, ritiene la Corte che nessuno dei due motivi meriti accoglimento.
3.1. Innanzi tutto è privo di rilievo l'inesatto o superficiale adempimento da parte del difensore di fiducia dell'incarico di proporre l'impugnazione, a qualsiasi causa ascrivibile, posto che esso non integra le condizioni previste dall'art. 175 cod. proc. pen. per la restituzione nel termine (cass. pen. sez. 2, 18886/2012 Rv. 252812).
3.2. In secondo luogo, va osservato che, agli effetti della restituzione nel termine per l'impugnazione della sentenza contumaciale, è onere dell'imputato, secondo un condivisibile recente orientamento (cfr.: cass. pen. sez. 1, 35770/2013, Mocanu Rv. 256309; Sez. 5, 7604/2011, Badara, rv. 249515), indicare il momento in cui è venuto a conoscenza della decisione, onere nella specie non compiutamente adempiuto, e che autorizza ragionevolmente a ritenere che detto momento debba farsi decorrere dal momento della nomina in appello del difensore di fiducia, con la conseguenza dell'intempestività della domanda in relazione alla effettiva conoscenza della sentenza contumaciale di primo grado.
3.3. Ciò posto, è ben vero che ai fini della restituzione nel termine per impugnare una sentenza contumaciale (art. 175, comma secondo, cod. proc. pen.) l' "onus probandi" di conoscenza effettiva del procedimento o del 4 provvedimento spetta all'autorità procedente, con la conseguenza che detta prova, nell'ipotesi di imputato latitante difeso da difensore d'ufficio, non può essere affidata al dato presuntivo dell'irreperibilità dell'imputato che, con lo stato di latitante, liberamente scelto, si sia posto nelle condizioni di sottrarsi al procedimento penale ed alla conoscenza degli atti (cass. pen. sez. 5, 14889/2010 Rv. 246866), peraltro, nella vicenda, si versa nella diversa ipotesi di imputato latitante il quale ha nominato per l'appello un difensore di fiducia, che nulla ha dedotto od eccepito in ordine alla ritualità del giudizio di primo grado ed alla conoscenza del suo sviluppo e dei suoi esiti processuali da parte del suo assistito.
4. Su tali premesse, ferma la regola della sussistenza simultanea delle due condizioni, della mancata conoscenza del procedimento (accompagnata dalla mancata volontaria rinunzia a comparire), e della mancata conoscenza del provvedimento (accompagnata dalla mancanza di volontaria rinunzia ad impugnare), ritiene questa Corte, contrariamente all'assunto della parte privata e pubblica, che debba essere negato il diritto alla restituzione nel termine per l'impugnazione della contumaciale di primo grado sentenza all'imputato latitante che, come nella specie, dopo l'individuazione dell'oggetto dell'imputazione e dell'esito della decisione di primo grado ha nominato un difensore di fiducia.
4.1. Trattasi infatti di eventi di per sé idonei a provare l'effettiva conoscenza della pendenza del procedimento o del provvedimento (con decorrenza del corrispondente termine), a meno che non risulti, e ciò non è qui avvenuto, che il difensore di fiducia abbia comunicato al giudice l'avvenuta interruzione di ogni rapporto con il proprio assistito (cass. pen. sez. 6, 66/2010 Rv. 245343.) In altre parole, come chiaramente spiegato da questa stessa sezione (cfr. sul punto: cass. pen. sez. 6, ultima citata), quando si realizza un tale contesto, connotato da una difesa fiduciaria in atto ed assenza di comunicazione alcuna sull'avvenuta interruzione dei rapporti con l'assistito, viene a mancare quella sorta di presunzione "iuris tantum" di non conoscenza della pendenza del procedimento da parte dell'imputato, che caratterizza la disciplina della 5 restituzione nel termine per impugnare la sentenza contumaciale dopo la L. n. 60 del 2005 (cfr. anche Sez. 6, sent, 2718/2009 in proc. Holczer).
4.2. Conclusione questa sostenibile, non tanto in virtù di una presunzione legale, astratta, formalistica, in senso contrario, ma perché si è in presenza di un "fatto concreto e specifico", dato dalla "pendenza del rapporto di difesa fiduciaria senza comunicazione di interruzione alcuna", fatto di per sè idoneo a provare la conoscenza dell'imputato, secondo regola di comune consolidata esperienza (r.v. 245343). La difesa fiduciaria infatti fisiologicamente si caratterizza per la costanza del "contatto informato" tra difensore ed assistito sicché essa, in assenza di rigorosa prova contraria, costituisce "fatto" idoneo a comprovare una mutua informazione in atto che esclude l'utile ricorso all'istituto in questione ( r.v. 245343 citata).
4.3 In definitiva, nella fattispecie, è chiesta la restituzione in termini per impugnare una sentenza contumaciale di primo grado in una realtà connotata da due precise specificità: a) dopo la condanna, il latitante contumace si è utilmente attivato per la nomina -nel giudizio di appello- di un difensore di fiducia;
b) la restituzione in termini, per impugnare la decisione di primo grado, non risulta essere stata sollecitata all'atto della nomina fiduciaria- per censurare la sentenza contumaciale del primo giudice, ma è domandata soltanto dopo la raggiunta irrevocabilità della sentenza di secondo grado ed a seguito di difetto di impugnazione da parte del difensore di fiducia.
4.4. La domanda di restituzione in tali precisi contesti non ha quindi fondamento. Né miglior sorte ha la prospettazione dello stato di detenzione all'estero del latitante, non noto al giudice italiano procedente, né dedotto in allora dal difensore di fiducia, tenuto conto che la sua odierna tardiva prospettazione, all'effetto impugnare la decisione di primo grado e per caducare l'irrevocabilità della sentenza della Corte di appello, non sana l'intempestività del ricorso all'istituto regolato dall'art. 175 cod. proc. pen., considerato che la detenzione all'estero (anche) per reato diverso da quello oggetto del giudizio, costituisce legittimo impedimento a comparire in dibattimento, soltanto quando risulti dagli atti (cfr. in termini: cass. pen. sez. 4, 47497/2011 Rv. 251740), oppure il giudice sia stato formalmente investito per l'attivazione di un'indagine in tal senso e non vi abbia dato corso.
5. Il ricorso pertanto risulta infondato, valutata la conformità del provvedimento alle norme stabilite, nonché apprezzata la tenuta logica e coerenza strutturale della giustificazione che è stata formulata.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma il giorno 16 gennaio 2014 I cons. est. Luigi Lanza coure Il Presidente Nicola Milo DEPOSITATO IN CANCELLERIA] - 3 FEB 2014 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIOFUNZIONARIO GIUO CA Piura Esposito