Cass. pen., sez. VI, sentenza 16/01/2014, n. 5169
CASS
Sentenza 16 gennaio 2014

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Non ha diritto alla restituzione nel termine per impugnare la sentenza contumaciale emessa in primo grado l'imputato latitante che, successivamente a tale decisione, nomina un difensore di fiducia nel corso del giudizio di appello, e formula l'istanza di cui all'art. 175 cod. proc. pen. solo dopo l'intervenuta irrevocabilità della sentenza di secondo grado, posto che la perdurante esistenza del rapporto di difesa fiduciaria costituisce fatto di per sé idoneo a provare l'effettiva conoscenza della pendenza del procedimento e del provvedimento, a meno che non risulti una comunicazione al giudice dell'avvenuta interruzione di ogni rapporto tra il legale e l'assistito.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 16/01/2014, n. 5169
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 5169
    Data del deposito : 16 gennaio 2014

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