Cass. pen., sez. V, sentenza 25/01/2007, n. 8108
CASS
Sentenza 25 gennaio 2007

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È nulla la notifica del decreto di fissazione dell'udienza per il giudizio di appello eseguita, ex art. 157, comma ottavo bis, cod. proc. pen., presso il difensore di fiducia dell'imputato, nonostante l'esistenza agli atti del domicilio ritualmente dichiarato dall'imputato, in quanto, in tal caso, il domicilio "legale" non può prevalere su quello dichiarato, considerato che l'art. 157, comma ottavo bis cod. proc. pen. è chiaramente riferibile, nell'organizzazione della norma in cui si inserisce, alle ipotesi considerate dai commi precedenti; ne consegue che tale nullità tempestivamente eccepita comporta la nullità del giudizio di appello e della sentenza impugnata.

Commentario1

  • 1La nullità per erronea notificazione al difensore non si sana in
    Elisa Grisonich · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/

    Per leggere il testo della sentenza in commento, clicca in alto su "visualizza allegato". 1. Con la sentenza in commento le Sezioni Unite sono tornate a pronunciarsi sull'art. 157, comma 8 bis, c.p.p. [1], il quale prevede che le notificazioni successive alla prima siano eseguite al difensore di fiducia: fin dalla sua entrata in vigore, tale disposizione è stata oggetto di numerosi contrasti interpretativi, che avevano già reso necessario l'intervento del massimo Consesso della Suprema Corte[2]. La pronuncia in esame assume quindi un'importanza particolare perché, riallacciandosi alla precedente, mira a fare chiarezza e, al contempo, ad aggiungere un tassello nell'operatività della …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 25/01/2007, n. 8108
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 8108
Data del deposito : 25 gennaio 2007

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