Sentenza 25 gennaio 2007
Massime • 1
È nulla la notifica del decreto di fissazione dell'udienza per il giudizio di appello eseguita, ex art. 157, comma ottavo bis, cod. proc. pen., presso il difensore di fiducia dell'imputato, nonostante l'esistenza agli atti del domicilio ritualmente dichiarato dall'imputato, in quanto, in tal caso, il domicilio "legale" non può prevalere su quello dichiarato, considerato che l'art. 157, comma ottavo bis cod. proc. pen. è chiaramente riferibile, nell'organizzazione della norma in cui si inserisce, alle ipotesi considerate dai commi precedenti; ne consegue che tale nullità tempestivamente eccepita comporta la nullità del giudizio di appello e della sentenza impugnata.
Commentario • 1
- 1. La nullità per erronea notificazione al difensore non si sana inElisa Grisonich · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/
Per leggere il testo della sentenza in commento, clicca in alto su "visualizza allegato". 1. Con la sentenza in commento le Sezioni Unite sono tornate a pronunciarsi sull'art. 157, comma 8 bis, c.p.p. [1], il quale prevede che le notificazioni successive alla prima siano eseguite al difensore di fiducia: fin dalla sua entrata in vigore, tale disposizione è stata oggetto di numerosi contrasti interpretativi, che avevano già reso necessario l'intervento del massimo Consesso della Suprema Corte[2]. La pronuncia in esame assume quindi un'importanza particolare perché, riallacciandosi alla precedente, mira a fare chiarezza e, al contempo, ad aggiungere un tassello nell'operatività della …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 25/01/2007, n. 8108 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8108 |
| Data del deposito : | 25 gennaio 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. NARDI Domenico - Presidente - del 25/01/2007
Dott. OLDI Paolo - Consigliere - SENTENZA
Dott. DI TOMASSI Mariastefania - Consigliere - N. 200
Dott. FUMO Maurizio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. VESSICHELLI Maria - Consigliere - N. 19391/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
TO RO, nato il [...] a [...];
avverso la sentenza in data 4.11.2005 della Corte d'appello di Catanzaro;
parte civile CO PIETROPAOLO;
Visti gli atti, la sentenza denunziata e il ricorso;
Udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. M. Stefania Di Tomassi;
Udito il Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. DI POPOLO Angelo, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
FATTO
1. Con sentenza pronunziata il 28.4.2004 il Tribunale di Tropea aveva dichiarato TO RO responsabile del reato continuato di lesioni (guarite in 10 giorni) e minaccia, commesso il 1.8. 1989 ai danni di CO Pietropaolo, condannandolo, in concorso di attenuanti generiche, alla pena di tre mesi di reclusione, oltre che al risarcimento dei danni - da liquidarsi in separata sede - e al rimborso delle spese di lite in favore della parte civile Pietropaolo.
2. Investita del gravame del RO, la Corte d'appello aveva confermato la decisione di primo grado quanto ad accertamento di responsabilità, rideterminando la pena, ai sensi del D.Lgs. n. 274 del 2000, art. 52 in 1.200,00 Euro di multa.
3. Ricorre il difensore dell'imputato chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata.
3.1. Con il primo motivo lamenta l'omessa corretta notifica all'imputato, nel suo domicilio, del decreto di fissazione dell'udienza 4.11.2005 per la trattazione del giudizio d'appello.
3.2. Con il secondo afferma inadeguata la risposta alla censura articolata al motivo d'appello relativo alla irritualità della querela (perché i verbalizzanti nel riceverla non avevano indicato le "fonti di conoscenza" delle generalità dei querelanti).
3.3. Con il terzo denunzia la carenza e l'illogicità della motivazione in ordine alla ricostruzione del fatto e alla responsabilità dell'imputato.
La Corte d'appello avrebbe pedissequamente ripetuto gli argomenti del primo giudice senza rivisitare criticamente i fatti e rispondere alle censure dell'imputato.
In particolare i testi non avrebbero affatto confermato l'assunto della persona offesa, in particolare sulle minacce. DIRITTO
1. Il primo motivo di ricorso, relativo al vizio di notificazione all'imputato del decreto di citazione per il giudizio d'appello, è fondato.
Detta notificazione è stata direttamente effettuata ai sensi dell'art. 157 c.p.p., comma 8 bis, al difensore di fiducia dell'imputato.
Tuttavia nelle precedenti fasi, svoltesi nel 2001-2004, le notifiche all'imputato erano sempre state indirizzate, con successo, al domicilio reale, che costituiva peraltro domicilio "dichiarato" dall'imputato sia in primo grado, nell'atto di nomina del difensore di fiducia, sia, in vista del giudizio d'impugnazione, nell'atto d'appello.
1.1. Risultando quindi dagli atti detto domicilio dichiarato, rispetto ad esso non poteva sicuramente ritenersi "prevalente" il domicilio "legale" presso il difensore di fiducia istituito dall'art.157 c.p.p., comma 8 bis, introdotto dal D.L. n. 17 del 2005,
convertito con modificazioni nella L. n. 60 del 2005. È consapevole il Collegio del diverso orientamento espresso da alcune pronunzie di questa Corte (tra le ultime: Sez. 6^, Sentenza n. 19267 del 09/03/2006) e tuttavia osserva che l'art. 157 c.p.p., comma 8 bis è chiaramente riferibile, nell'organizzazione della norma in cui s'inserisce alle ipotesi considerate dai commi precedenti. La stessa relazione al decreto chiariva che la norma regola esclusivamente "le notificazioni all'imputato non detenuto che abbia nominato un difensore di fiducia senza provvedere a dichiarare o eleggere domicilio ai sensi dell'art. 161".
Il fatto poi che in sede di conversione sia stato eliminato dell'art.161 c.p.p., il comma 4 bis precedentemente introdotto dal D.L. n. 17 del 2005, art. 2, comma 2, che prevedeva "in caso di nomina di difensore di fiducia le notificazioni alla persona sottoposta alle indagini o all'imputato, che non abbia eletto o dichiarato domicilio, sono eseguite mediante consegna al difensore", rende evidente che il domicilio "legale", che si determina soltanto nel caso in cui sia stato necessario espletare, per la prima notificazione, le procedure di cui ai precedenti commi dell'art. 157, non è comunque destinato ad operare nel caso di autonoma elezione o dichiarazione di domicilio (così Sez. 3^, Sentenza n. 14244 del 14/03/2006; Sez. 5^, Sentenza n. 44608 del 24/10/2005).
1.2. In nessun caso, peraltro, la disposizione di cui ha fatto applicazione la Corte d'appello poteva operare nel caso in esame, nel quale il domicilio dichiarato s'era pure determinato, ai sensi dell'art. 161 c.p.p., comma 2, prima dell'entrata in vigore della novella legislativa.
Questa, infatti, istituendo una nuova regola di carattere strettamente processuale non poteva, in assenza di specifica disciplina transitoria, porre nel nulla l'affidamento nei meccanismi della "determinazione" del domicilio istituiti appunto dal detto art. 161, del cui funzionamento era stato preavvertito appunto all'atto della prima notificazione proficuamente ricevuta al domicilio reale, l'imputato.
Nè può ipotizzarsi che modificando l'art. 157 c.p.p. il legislatore abbia inteso tacitamente porre a carico di tutti i difensori fiduciari nominati prima della novella l'onere di "comunicare" immediatamente alla varie autorità giudiziarie la non accettazione di siffatta domiciliazione ex lege, in vista di notificazione che non era nella loro prevedibilità preconizzare e nonostante l'assoluta e tranquilla reperibilità dei propri assistiti al domicilio determinato.
1.3. Nella situazione processuale considerata l'avviso dell'udienza in camera di consiglio andava perciò notificato all'indagato nel luogo del domicilio dichiarato e determinato.
La nullità della notificazione non risulta sanata ed è stata tempestivamente dedotta. Essa comporta dunque la nullità del giudizio d'appello e della sentenza impugnata.
2. Non può tuttavia non rilevarsi che la prescrizione del reato è intervenuta il 9.6.2006.
Agli effetti penali il reato deve dunque dichiararsi prescritto, atteso la pregiudizialità e la immediatezza della stessa causa estintiva, secondo i principi affermati da Cass. S.U. n. 17179 del 2003, Conti, e l'assenza "di una rinuncia espressa alla prescrizione", che consentirebbe all'imputato di "pretendere la rinnovazione del giudizio di merito".
2.1. Nel caso in esame la sentenza di merito, afflitta da nullità processuale, ha tuttavia deciso non solo in ordine al reato, per il quale è sopravvenuta la prescrizione, ma anche in ordine alle restituzioni o al risarcimento dei danni cagionati dal reato, confermando "nel resto" (e cioè quanto alle statuizioni civili) quella di primo grado che aveva condannato il ricorrente al risarcimento dei danni (rimettendone la liquidazione al giudice civile) e al rimborso delle spese di lite in favore della parte civile Pietropaolo.
Alla luce di quanto affermato dalla sentenza Conti prima citata, perciò, "la nullità, anche se non funzionale alla operatività della prescrizione, deve essere comunque rilevata e dichiarata in sede di legittimità, perché si riverbera sulla validità delle statuizioni civili".
Sicché, ferma l'immediata dichiarazione di estinzione del reato per sopravvenuta prescrizione, travolgendo la nullità rilevata il giudizio di secondo grado ma non quello di primo, conclusosi con sentenza di condanna, con riferimento ai capi che riguardano l'azione civile la sentenza impugnata va anche annullata con rinvio, ex art.622 c.p.p., al giudice civile competente per valore in grado di appello (S.U. n. 17179 del 2003, citata).
P.Q.M.
Annulla senza rinvio agli effetti penali la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione.
Annulla la medesima sentenza agli effetti civili con rinvio per nuovo esame al giudice civile competente per valore in grado d'appello. Così deciso in Roma, il 25 gennaio 2007.
Depositato in Cancelleria il 27 febbraio 2007