Sentenza 29 gennaio 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 29/01/2004, n. 1633 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1633 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PAOLINI Giovanni - Presidente -
Dott. ATRIPALDI Umberto - rel. Consigliere -
Dott. MARIGLIANO Eugenia - Consigliere -
Dott. MELONCELLI Achille - Consigliere -
Dott. BOTTA Raffaele - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
MINISTERO FINANZE, SECONDO UFFICIO ENTRATE TORINO, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- ricorrente -
contro
CARTIERE BURGO SPA;
- intimato -
avverso la sentenza n. 84/99 della Commissione Tributaria regionale di TORINO, depositata il 03/11/99;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/10/03 dal Consigliere Dott. Umberto ATRIPALDI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo NARDI che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Ministero delle Finanze ha impugnato, nei confronti della s.p.a. AR BU, con ricorso notificato il 18.12.00, la sentenza della C.T.R. del Piemonte, depositata il 3.4.99, confermativa di quella di 1^ grado, che aveva accolto il ricorso della contribuente avverso il rifiuto dell'Uff. del registro di Torino di rimborsarle l'imposta di registro, pari a L. 100.302.000, corrisposta nella proporzionale misura dell'1% per l'atto d'incorporazione della s.p.a. - Cartiera di Morzatotto, in data 30.12.93; atteso che in base alla Direttiva n. 69/335 CEE, tale atto andava invece sottoposto ad imposta fissa.
Il ricorrente lamenta la falsa applicazione degli artt. 4, 7, 12 della menzionata Direttiva, dato che la s.r.l. AR BU già era titolare dell'intero capitale della Società incorporata e mancava, quindi, un requisito essenziale all'applicazione della richiesta esenzione, prevista dall'art. 1 Direttiva 85/303 CEE (sostitutivo dell'art. 7 Direttiva 69/335 CEE) solo nel caso di concambio;
ossia nel caso in cui i conferimenti fossero remunerati attraverso attribuzione di quote sociali.
La s.p.a. AR BU non resiste.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Secondo il disposto di cui all'art. 7 Direttiva 335/69, modificato dall'art. 1 Direttiva 303/85 CEE, come rilevato dalla consolidata giurisprudenza di questa Corte ( 11100/99, 4323/02, 15528/02, 6234/03), in caso di fusione per incorporazione di società di capitali, l'esenzione, prima riduzione, dall'imposta proporzionale sui conferimenti (di registro) è subordinata alla condizione che gli stessi siano remunerati esclusivamente attraverso l'attribuzione di quote sociali (concambio); e all'esistenza, quindi, di un negozio di natura associativa.
Quando, invece, come nella verificatasi ipotesi, l'incorporante ha già acquistato la totalità delle quote dell'incorporata, non sussiste ragione per sottrarre l'atto di fusione, che formalizza il pregresso trasferimento d'azienda, all'imposta in questione. In accoglimento del ricorso, va pertanto cassata l'impugnata sentenza;
e, nel merito, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, deve essere rigettata la pretesa restitutoria della s.p.a. AR BU.
Ricorrono giusti motivi per compensare le spese dell'intero giudizio.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso. Cassa l'impugnata sentenza e, decidendo nel merito, rigetta la pretesa restitutoria della contribuente. Compensa le spese dell'intero giudizio.
Così deciso in Roma, il 10 ottobre 2003.
Depositato in Cancelleria il 29 gennaio 2004