Sentenza 28 giugno 2016
Massime • 1
La forma di notificazione prevista dall'art. 157, comma ottavo bis, cod. proc. pen., introdotta dall'art. 2, comma primo, D.L. 21 febbraio 2005 n. 17, conv. con modd. dalla L. 22 aprile 2005 n. 60, secondo cui le notificazioni all'imputato non detenuto successive alla prima sono eseguite mediante consegna al difensore di fiducia, deve ritenersi prevalente su ogni altra, a meno che il difensore di fiducia non dichiari immediatamente all'autorità che procede di non accettare la notificazione per conto del suo assistito. (Fattispecie in cui la notifica dell'avviso della conclusione delle indagini preliminari era stata effettuata presso il domicilio eletto dall'imputato all'atto dell'arresto, mentre i successivi decreti di fissazione dell'udienza preliminare e di rinvio a giudizio erano stati notificati presso il difensore di fiducia. In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto legittimamente eseguita la notificazione di questi ultimi atti con la predetta modalità).
Commentario • 1
- 1. La nullità per erronea notificazione al difensore non si sana inElisa Grisonich · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/
Per leggere il testo della sentenza in commento, clicca in alto su "visualizza allegato". 1. Con la sentenza in commento le Sezioni Unite sono tornate a pronunciarsi sull'art. 157, comma 8 bis, c.p.p. [1], il quale prevede che le notificazioni successive alla prima siano eseguite al difensore di fiducia: fin dalla sua entrata in vigore, tale disposizione è stata oggetto di numerosi contrasti interpretativi, che avevano già reso necessario l'intervento del massimo Consesso della Suprema Corte[2]. La pronuncia in esame assume quindi un'importanza particolare perché, riallacciandosi alla precedente, mira a fare chiarezza e, al contempo, ad aggiungere un tassello nell'operatività della …
Leggi di più…
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 28/06/2016, n. 31569 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 31569 |
| Data del deposito : | 28 giugno 2016 |
Testo completo
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ITALGIUREWEB La sentenza richiesta è in fase di oscuramento