Sentenza 21 gennaio 2011
Massime • 1
Non ha diritto alla restituzione nel termine per l'impugnazione della sentenza l'imputato contumace che abbia nominato un difensore di fiducia, il quale lo abbia assistito nello svolgimento di tutti i gradi del giudizio, proponendo le relative impugnazioni, a meno che non risulti un'esplicita comunicazione al giudice dell'avvenuta interruzione di ogni rapporto tra il difensore ed il suo assistito.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 21/01/2011, n. 5332 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5332 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2011 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. GARRIBBA Tito - Presidente - del 21/01/2011
Dott. SERPICO Francesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. CORTESE Arturo - Consigliere - N. 112
Dott. FAZIO Anna Maria - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MATERA Lina - Consigliere - N. 16929/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
IC LE, nato il [...];
avverso l'ordinanza emessa l'1 febbraio 2010 dalla Corte d'appello di Firenze;
Udita la relazione svolta dal presidente Dott. GARRIBBA Tito;
Letta la requisitoria del Sost. Procuratore Generale, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
P.
1. IC LE ricorre per cassazione contro l'ordinanza con cui la Corte d'appello ha respinto la richiesta di restituzione nel termine per proporre impugnazione avverso la sentenza di condanna alla pena di anni nove di reclusione ed Euro 30.000 di multa infettagli in contumacia dal Tribunale di Pistoia il 3.4.2003, parzialmente confermata in appello e divenuta definitiva, per il rigetto del ricorso per cassazione, il 22.10.2008. Denuncia violazione di legge, censurando che il giudice, per giustificare il rigetto dell'istanza, abbia ritenuto che il difensore, proponendo appello e poi ricorso per cassazione, avesse consumato il diritto a impugnare, con ciò disattendendo la portata della sentenza della Corte costituzionale n. 317 del 4.12.2009, che ha riconosciuto al condannato in contumacia il diritto a impugnare anche quando l'impugnazione sia stata in precedenza presentata dal suo difensore. P.
2. Il ricorso è infondato.
La sentenza della Corte costituzionale che ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 175 c.p.p., comma 2, "nella parte in cui non consente la restituzione dell'imputato, che non abbia avuto effettiva conoscenza del procedimento o del provvedimento, nel termine per proporre impugnazione contro la sentenza contumaciale quando analoga impugnazione sia stata proposta in precedenza dal difensore dello stesso imputato", riguardava il caso di un imputato, condannato in contumacia, che, nel corso del processo, era stato assistito da un difensore d'ufficio, il quale, non avendo ricevuto un mandato ad hoc, aveva presumibilmente proposto impugnazione di propria iniziativa, cosicché non appariva ragionevole che, a causa di una scelta altrui, non voluta ne' concordata, gli fosse opposto l'effetto irreparabile della "consumazione" del fondamentale diritto di impugnazione di cui era l'unico titolare.
Diverso invece è il caso in cui l'imputato contumace abbia nominato un difensore fiduciario, che l'abbia assistito nello svolgimento di tutti i gradi del giudizio, proponendo le relative impugnazioni. In tale evenienza, infatti, non può ravvisarsi quella sorta di presunzione di non conoscenza della pendenza del procedimento che caratterizza la disciplina della restituzione nel termine per impugnare la sentenza contumaciale;
e ciò non perché operi una presunzione legale in senso contrario, ma perché si è in presenza di un "fatto concreto e specifico" di per sè idoneo a provare la conoscenza, da parte dell'imputato, del procedimento o della sentenza secondo una regola di comune consolidata esperienza, anche alla luce dei principi desumibili dal codice deontologico forense (Delib. Consiglio nazionale Forense del 12 giugno 2008), che obbligano il difensore di fiducia a informare l'assistito dello svolgimento del processo e del compimento degli atti salienti tra i quali si colloca sicuramente l'impugnazione (v. Cass., Sez. 6, 2.12.2009 n. 66, Condello, rv 245343). Orbene, dal frontespizio della sentenza emessa dalla Corte d'appello di Firenze il 31 gennaio 2005 risulta che l'imputato era assistito da ben due difensori di fiducia: l'avv. Giannitalio Papa di Montecatini Terme e l'avv. Alessandro Mencarelli di Pistoia.
Esiste dunque quel "fatto concreto e specifico", rappresentato dalla nomina del difensore di fiducia, che, in difetto di un'esplicita comunicazione dell'avvenuta interruzione di ogni rapporto tra difensore e assistito, contraddice la presunta inconsapevolezza del contumace sia sul punto della pendenza del procedimento e della sentenza pronunciata sia sul punto dei mezzi di impugnazione esperiti.
Il ricorso pertanto deve essere rigettato con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
La Corte di cassazione rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 21 gennaio 2011.
Depositato in Cancelleria il 11 febbraio 2011