Sentenza 8 gennaio 2009
Massime • 1
In tema di difesa d'ufficio, l'irrituale sostituzione da parte della polizia giudiziaria del difensore d'ufficio originariamente nominato dall'autorità giudiziaria determina la nullità degli atti successivi solo in presenza di una concreta lesione del diritto di difesa. (In motivazione la Corte ha ulteriormente precisato che la mera circostanza di aver ricevuto precedentemente l'originario difensore la notifica di alcuni atti non integra né un'attivazione né uno svolgimento concreto di attività difensiva).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 08/01/2009, n. 3837 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3837 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. DE MAIO Guido - Presidente - del 08/01/2009
Dott. CORDOVA Agostino - Consigliere - SENTENZA
Dott. FRANCO Amedeo - est. Consigliere - N. 10
Dott. MARMO Margherita - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MULLIRI Guicla - Consigliere - N. 36051/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
EN NH, nato a [...] il [...];
avverso l'ordinanza emessa il 6 ottobre 2008 dal tribunale del riesame di Lecce;
udita nella udienza in Camera di consiglio dell'8 gennaio 2009 la relazione fatta dal Consigliere Dr. Amedeo Franco;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Ciampoli Luigi, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il GIP del tribunale di Brindisi rigettò l'istanza di declaratoria di inefficacia della misura della custodia in carcere applicata a EN NH ex art. 302 c.p.p., per violazione del diritto di difesa e conseguente nullità dell'interrogatorio di garanzia. Il tribunale del riesame di Lecce, con l'ordinanza in epigrafe, rigettò l'appello dell'indagato osservando che la sostituzione senza giustificato motivo del precedente difensore di ufficio con un altro non aveva determinato violazione del diritto di difesa e quindi nullità, perché il precedente difensore non aveva svolto alcuna attività defensionale.
L'indagato propone ricorso per Cassazione deducendo violazione di norme processuali e manifesta contraddittorietà della motivazione. Osserva che è pacifico che il difensore nominato d'ufficio avv. Greco è stato sostituito senza motivo con altro difensore dalla polizia giudiziaria per l'assistenza all'interrogatorio di garanzia, e ciò sebbene l'ufficio procedente avesse già notificato diversi atti all'avv. Greco. Lamenta quindi che tutto ciò ha comportato violazione del diritto di difesa e del principio della inamovibilità, stabilità ed infungibilità del difensore d'ufficio già nominato.' l'ordinanza impugnata è quindi viziata da violazione di legge nonché da contraddittorietà perché ammette che il difensore d'ufficio non può essere inopinatamente sostituito quando abbia svolto attività defensionale e nella specie l'avv. Greco era stato raggiunto dalla notifica di propri atti di difesa. Inoltre l'ordinanza impugnata non ha considerato che la nomina dell'avv. Greco era stata effettuata dalla autorità giudiziaria mentre la sua sostituzione è stata inopinatamente ed immotivatamente fatta di sua iniziativa dalla polizia giudiziaria incaricata di notificare l'atto di custodia cautelare.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nella specie si è verificato che in sede di deposito di atti del PM di Brindisi (convalida di sequestro ed informazione di garanzia) era stato nominato difensore d'ufficio l'avv. Greco di Brindisi. In seguito il GIP, in sede di decreto di irreperibilità, aveva nominato difensore d'ufficio l'avv. Deleonardis. Successivamente, in sede di interrogatorio ex art. 294 c.p.p., eseguito davanti al GIP di Milano, quale luogo in cui la misura era stata eseguita, era stato nominato come nuovo difensore d'ufficio l'avv. Albertella, di Milano. Lamenta il ricorrente che vi è stata violazione del principio della inamovibilità del difensore d'ufficio nominato, dal che deriverebbe la nullità dell'interrogatorio di garanzia che si è svolto senza la presenza dell'originario difensore di ufficio al quale non era mai stato notificato il relativo avviso.
Ritiene il Collegio che il ricorso sia infondato, dovendo condividersi le ragioni che il tribunale del riesame ha posto a base dell'ordinanza impugnata. Ed invero, secondo la costante giurisprudenza di questa Suprema Corte, "l'inosservanza della norma di cui all'art. 97 c.p.p., comma 5, secondo cui il difensore di ufficio può essere sostituito solo per giustificato motivo, determina nullità solo in presenza di una concreta lesione del diritto di difesa. Ne consegue che è legittima la designazione di un difensore diverso da quello originariamente nominato allorquando quest'ultimo non abbia svolto alcuna attività defensionale, anche se non ricorrono le condizioni per la sua sostituzione ai sensi dell'art. 97 c.p.p., commi 4 e 5 (In applicazione di tale principio, la Corte ha annullato con rinvio l'ordinanza con la quale il giudice di merito aveva dichiarato la nullità del decreto di citazione a giudizio perché l'avviso ex art. 415 bis c.p.p., era stato notificato a difensore diverso da quello nominato nella fase delle indagini preliminari)" (Sez. 1, 2 dicembre 2004, Abdellah, m. 230651); e nello stesso senso: "È ammessa la rinnovazione della nomina del difensore di ufficio in persona di soggetto diverso da quello originariamente designato quando quest'ultimo non si sia in concreto attivato svolgendo alcuna incombenza difensiva, giacché la sostituzione assicura la possibilità effettiva di assistenza per gli atti processuali ancora da compiere" (Sez. 3, 11 maggio 2004, Fiderio, m. 228974); "È legittima la sostituzione del difensore d'ufficio a condizione che il designato non abbia svolto alcuna incombenza difensiva e non si sia attivato in favore del proprio assistito, atteso che in questo caso non opera il principio della immutabilità della difesa sino alla eventuale dispensa dall'incarico o nomina fiduciaria, ma viene ancor più assicurata una concreta difesa per gli atti processuali ancora da compiersi" (Sez. 3, 7 giugno 2005, Vitale, m. 231816). Nella specie, appunto, non risulta che l'avv. Greco, originariamente nominato, si fosse attivato svolgendo una qualche incombenza difensiva. Non può invero condividersi l'assunto del ricorrente secondo cui l'avv. Greco si sarebbe invece attivato in concreto svolgendo attività difensiva, in quanto gli erano stati notificati alcuni atti. Si tratta infatti della convalida del sequestro e della informazione di garanzia, ossia proprio di quegli atti con i quali l'avv. Greco era stato nominato difensore d'ufficio, la cui sola comunicazione non può ritenersi che integri una attivazione ed uno svolgimento concreto di attività difensiva da parte dell'avv. Greco. Nè sono state allegate altre attività difensive antecedenti all'interrogatorio di garanzia. La sostituzione dell'avv. Greco con altro difensore di Milano ai fini dell'interrogatorio di garanzia non può dunque ritenersi illegittima ne' ha comportato lesione del diritto di difesa.
Il ricorso deve pertanto essere rigettato con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
La Corte dispone inoltre che copia del presente provvedimento sia trasmessa al direttore dell'Istituto penitenziario competente perché provveda a quanto stabilito dall'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte Suprema di Cassazione, il 8 gennaio 2009. Depositato in Cancelleria il 28 gennaio 2009