Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Viterbo, sentenza 10/06/2025, n. 401 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Viterbo |
| Numero : | 401 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Viterbo – sez. civ. – in persona del G.U. dott.ssa Francesca Capuzzi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 697/2023 del R.G.A.C. posta in decisione all'udienza del 19 febbraio 2025, sostituita con deposito di note scritte, previa assegnazione dei termini di cui all'articolo 190 cpc e pendente tra
, nato a [...] il [...], C.F.: residente in [...], e Parte_1 C.F._1
, nato a [...] il [...], ivi residente in [...], C.F.: Controparte_1
in proprio e quali soci accomandatari ed amministratori del C.F._2 Controparte_2
(C.F.: ), con sede in Viterbo, Via Falcone e Borsellino n. 6, entrambi elettivamente
[...] P.IVA_1
dom.ti in Viterbo, Via Pacinotti n. 5, presso lo studio dell'Avv. Roberto Alabiso, (C.F.: ) CodiceFiscale_3
che li rappresenta e difende, giusta procura in calce alla citazione opponenti e
, con sede legale in Desio (MB), Via Rovagnati n. 1, capitale sociale € Controparte_3
67.705.040,00, iscritta alla Camera di Commercio Metropolitana di Milano, Monza e Brianza e Lodi, R.E.A. N.
MB-129094 (C.F. Partita IVA ) in persona del procuratore , in virtù P.IVA_2 P.IVA_3 Parte_2
dei poteri a lui conferiti con procura del 15/12/2020 per Notaio repertorio n. 16.202 e racc. Persona_1
11.984, rappresentata e difesa, come da procura allegata telematicamemte, dall'Avv. Triscari Binoni Paolo
Francesco (C.F. ) del foro di Milano, elettivamente domiciliato presso l'Avv. Antonelli C.F._4
ELISA (C.F. , in VITERBO, Via V. Cardarelli n. 6. C.F._5
opposta
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo per adempimento di contratto di conto corrente bancario e mutuo chirografario.
MOTIVI DELLA DECISIONE Con
e in proprio e quali soci accomandatari ed amministratori del Parte_1 Controparte_1 Controparte_2
hanno proposto opposizione al decreto n. 43/2023 con cui si ingiungeva loro di pagare la Controparte_2
somma di € 17.914,79, oltre interessi e spese, in adempimento del contratto di conto corrente n. 134700 acceso in data 7/08/2009 presso la filiale di Viterbo ed altro finanziamento loro intestato;
gli opponenti hanno dedotto l'insufficienza della certificazione ex art. 50 tub, posta a fondamento del decreto, quale prova del credito, la non adeguata indicazione del titolo delle somme richieste, l'errato calcolo degli interessi addebitati
Nella resistenza della banca convenuta, rigettata l'istanza di provvisoria esecutività del decreto e acquisiti i documenti prodotti, la causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 19 febbraio 2025, con concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 cpc.
L'opposizione è infondata e va rigettata.
Dal ricorso ex art. 633 c.p.c. si evince che la banca ha agito in via monitoria sia per il saldo negativo del conto corrente n. 134700 acceso dalla società il 7.8.2009, e pari ad € 256,58, sia per l'omesso pagamento delle rate del mutuo chirografario n. 209259 sottoscritto il 27.1.2021 per € 17.658,21 rispetto ai quali i sig.ri Parte_1
e si erano costituiti fideiussori. Controparte_1
Nel corso del giudizio di opposizione la banca ha prodotto il contratto di conto corrente e, quali allegati alla memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 cpc, la rinegoziazione del contratto di mutuo e il piano di ammortamento.
Quanto al conto corrente gli estratti a scalare evidenziano il modesto importo del debito pari a € 260 e non
è stata specificamente contestata l'applicazione delle clausole contrattuali di cui al contratto prodotto in atti che sono legittime sicché il debito va considerato accertato.
Venendo al mutuo, il cui mancato adempimento ha prodotto la maggiore esposizione debitoria di cui si chiede il pagamento, la rinegoziazione del 30 marzo 2020 evidenzia che trattasi di un mutuo con debito residuo in conto capitale di circa € 20.000 per 47 rate mensili, che è stato rinegoziato a tasso variabile, ancorato ad un indice predeterminato. In particolare, il contratto prevede che il tasso di interesse nominale annuo, pari a 5,5%, è rideterminato con cadenza mensile in base al parametro di indicizzazione maggiorato dello spread;
il parametro di indicizzazione previsto è “Euribor 1 mese mesi media mese precedente base
365 arrotondato al decimo di punto superiore”, lo spread è del 5,8%, il tasso minimo del 5,5%.
Il sistema di rimborso delle rate prevede un piano di ammortamento alla francese con una tipologia di rata mensile variabile in base all'andamento del tasso di interesse di riferimento di cui si è detto, con conseguente aumento o riduzione della quota di interessi della rata stessa.
La banca ha anche prodotto l'andamento del piano di ammortamento del mutuo, con calcolo dell'interesse in ragione dell'andamento del parametro di riferimento;
tale documento reca specifica indicazione, per ogni mese, dell'importo della rata, dell'ammontare del debito residuo, dell'ammontare degli interessi e della quota capitale e dell'importo degli oneri.
La banca ha, quindi, documentato il proprio credito e, a fronte delle specifiche voci di debito, spettava agli opponenti, che non lo hanno fatto, contestare in maniera specifica e puntuale il calcolo degli interessi e l'errata applicazione dei tassi contrattualmente pattuiti, indicando l'esatto importo dovuto.
In mancanza di tale specifica contestazione l'opposizione non può essere accolta;
in senso contrario neppure può valere l'eccezione di prescrizione che è stata formulata in maniera altrettanto generica e in relazione a tutte le voci di interessi, senza alcuna contestazione specifica. D'altronde il passaggio a sofferenza della posizione risale al 5.12.22 e il decreto ingiuntivo al gennaio 2023, nel quinquennio.
La produzione in giudizio solo con le memorie istruttorie di cui all'art. 183 cpc del contratto di rinegoziazione del mutuo, da cui si evincono le condizioni per il calcolo degli interessi ed è dato capire il fondamento della pretesa creditoria, giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Viterbo, definitivamente pronunciando:
1. rigetta l'opposizione e conferma il decreto n. 43/2023 emesso dal Tribunale di Viterbo il 17/01/2023;
2. spese compensate.
Così deciso in Viterbo il 9 giugno 2025
Il giudice dott.ssa Francesca Capuzzi