Cass. civ., sez. II, sentenza 03/06/2025, n. 14871
CASS
Sentenza 3 giugno 2025

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La Corte di Cassazione, Sezione Seconda Civile, ha esaminato il ricorso proposto da RU RE avverso la sentenza della Corte d'Appello di Roma, la quale aveva riformato la decisione di primo grado in un contenzioso relativo a lavori di manutenzione di facciate e balconi condominiali. Il Condominio di Via Dionisio n. 76, in persona dell'amministratore, aveva opposto un decreto ingiuntivo per il pagamento del saldo dei lavori, lamentando il mancato completamento e la presenza di difetti, chiedendo in via riconvenzionale il risarcimento dei danni. Il Tribunale di Roma aveva rigettato l'opposizione, dichiarando inammissibile la domanda riconvenzionale per difetto di legittimazione dell'amministratore e accogliendo l'eccezione di decadenza dalla garanzia. La Corte d'Appello, invece, aveva riconosciuto la legittimazione dell'amministratore a proporre la domanda risarcitoria ai sensi dell'art. 1130 n. 4 c.c., escluso la decadenza dalla garanzia per tempestività della denuncia dei vizi, accertato difetti per un importo di Euro 43.794,92 e lavori extracontratto per Euro 11.027,00, revocando il decreto ingiuntivo e condannando RU RE al pagamento della differenza di Euro 32.767,92, con compensazione delle spese di lite. RU RE ha proposto ricorso per cassazione basato su tre motivi, lamentando la violazione degli artt. 1130 e 1131 c.c. in ordine alla legittimazione dell'amministratore a proporre domanda riconvenzionale, la violazione degli artt. 112 e 345 c.p.c. e 1667 e 1669 c.c. in relazione alla qualificazione della domanda e all'applicazione dell'art. 1669 c.c., e l'omesso esame di fatti decisivi in merito alla tempestività della denuncia dei vizi. Il Condominio ha resistito con controricorso, proponendo ricorso incidentale per violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. e nullità della sentenza per omessa motivazione sulla compensazione delle spese di lite.

La Corte di Cassazione ha rigettato integralmente sia il ricorso principale che quello incidentale. Quanto al ricorso principale, ha ritenuto infondato il primo motivo, confermando l'orientamento giurisprudenziale secondo cui il potere-dovere dell'amministratore di compiere atti conservativi sulle parti comuni implica un'autonoma legittimazione processuale attiva per le controversie risarcitorie connesse alla conservazione dei beni comuni, anche quando i vizi riguardano sia le parti comuni che, di riflesso, quelle di proprietà esclusiva, purché l'azione sia volta a tutelare l'edificio nella sua unitarietà. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile, poiché la Corte d'Appello non aveva pronunciato su una domanda nuova, ma aveva qualificato la pretesa risarcitoria ai sensi dell'art. 1668 c.c. per difetti di lavori ex art. 1667 c.c., richiamando l'art. 1669 c.c. solo in relazione alla legittimazione dell'amministratore, e sussisteva la concorrenza delle garanzie di cui agli artt. 1667 e 1669 c.c. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile per le modalità di formulazione, non individuando fatti storici decisivi il cui esame fosse stato omesso, ma riproponendo una rilettura delle risultanze istruttorie, e la sentenza aveva correttamente accertato la tempestività della denuncia dei vizi ai sensi dell'art. 1667 c.c. I due motivi di ricorso incidentale, relativi alla compensazione delle spese di lite, sono stati ritenuti infondati, poiché la sentenza aveva motivato la compensazione in ragione della reciproca soccombenza, configurabile in presenza di domande contrapposte accolte parzialmente, e la valutazione sull'opportunità di compensare le spese rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, non sindacabile in sede di legittimità se non per violazione del principio di non porre le spese a carico della parte totalmente vittoriosa, ipotesi non ricorrente nel caso di specie. Pertanto, la Corte ha rigettato entrambi i ricorsi e compensato le spese del giudizio di legittimità, dando atto della sussistenza dei presupposti per il versamento di ulteriore contributo unificato.

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    Studiolegalelbmg · https://www.studiolegalelbmg.com/news-e-pareri/ · 24 aprile 2026
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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. II, sentenza 03/06/2025, n. 14871
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 14871
Data del deposito : 3 giugno 2025

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