Sentenza 20 aprile 2004
Massime • 1
Qualora in sede di legittimità si lamenti la violazione dell'art.112 c.p.c. per omesso esame della domanda, la Cassazione (che in tal caso è anche giudice del fatto) ha il potere - dovere di procedere all'esame diretto degli atti tale principio non trova applicazione invece quando viene dedotto il vizio relativo all'interpretazione della domanda che, comportando un tipico accertamento di fatto riservato al giudice di merito, è sottratto al controllo di legittimità se non sotto il profilo della correttezza della motivazione. Ne consegue che soggiace alla sanzione d'inammissibilità il ricorso che censuri l'operazione compiuta dal giudice di merito nell'interpretazione della domanda senza prospettare vizi motivazionali.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 20/04/2004, n. 7533 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7533 |
| Data del deposito : | 20 aprile 2004 |
Testo completo
REPUB LIC LI02533/04 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE SECONDA CIVILE NEGATORIA SERVITUTIS Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Presidente Dott. Mario SPADONE R.G. N. 7735/01 ----- Dott. Olindo SCHETTINO Consigliere 10061/01 14415 Dott. Lucio MAZZIOTTI DI CELSO Cron. 1786 Rel. Consigliere Rep. Dott. Umberto GOLDONI Consigliere Ud.19/01/04 Dott. Francesca TROMBETTA Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: DA IG, DA AU, in qualità di eredi di domiciliati in ROMA LIDIA SAVOLDELLI, elettivamente ELEONORA DUSE 35, presso lo studio dell'avvocato VIA UGO SCURO, che li difende unitamente all'avvocato ROMOLO PAPPALARDO, giusta delega in atti;
- ricorrenti SA
contro
RT AN, LG LA, CH SU, RO ER, RA VO, NI LO, RI RO, PU NI, ER CA UTE, 2004 elettivamente domiciliati in ROMA VIA NIZZA 59, presso 69 -1- lo studio dell'avvocato ASTOLFO DI AMATO, che li difende unitamente all'avvocato MARICONDA VINCENZO, giusta delega in atti;
- controricorrenti nonchè
contro
BI SA (già "La SUCOTINA S.A.S.), in persona del legale rappresentante pro tempore, IMMOBILIARE REGINA SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, TI US, SE NA;
- intimati e sul 2° ricorso n° 10061/01 proposto da: TI US, in proprio e autodifeso ex art. 86 cpc, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE GIULIO CESARE 78, presso lo studio dell'avvocato ALESSANDRO ORSINI, giusta delega in atti;
- controricorrente e ricorrente incidentale e da NA, elettivamente domiciliata in ROMA SE VIALE GIULIO CESARE 78, presso lo studio dell'avvocato ALESSANDRO ORSINI, che la difende unitamente all'avvocato US TI, giusta delega in atti;
- controricorrente e ricorrente incidentale nonchè
contro
DA IG, DA AU;
-2- intimati avverso la sentenza n. 1447/00 della Corte d'Appello di MILANO, depositata il 02/06/00; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19/01/04 dal Consigliere Dott. Lucio MAZZIOTTI DI CELSO;
uditi gli Avvocati PAPELARDO e SCUSO, difensori del ricorrente principale che hanno chiesto l'accoglimento del ricorso principale;
udito l'Avvocato BATTAGLIA Emilio, con delega resistente dell'Avvocato MARICONDA, difensore del rigetto del RT + altri, che ha chiesto il ricorso principale;
udito l'Avvocato TI, difensore di se stesso e di SE quali ricorrenti incidentali, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso incidentale;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Renato FINOCCHI GHERSI che ha concluso per rigetto del ricorso principale, inammissibilità | dei ricorsi incidentali o rigetto. -3- Svolgimento del processo DI EL, DA ZO, NO ON e VI TR con- venivano in giudizio la s.a.s. La TI perché fosse dichiarata l'estinzione per maturata prescrizione ultraventennale della servitù di passo. costituita con atto 2/2/1926, a carico della strada privata che da via per Cer- nobbio raggiungeva le quattro ville di loro proprietà ed a favore del terreno contestualmente venduto dalla RE Iliade ad Aldo ON già proprietario di altro confinante terreno. Gli attori chiedevano inoltre la de- claratoria di inesistenza della servitù di passo sul terreno La TI diver- so e distinto da quello di cui all'atto 2/2/1926. La TI, costituitasi. eccepiva la propria carenza di legittimazione passiva relativamente al terreno alienato alla RE IN - nei cui confronti chiedeva di integrare il contraddittorio - e nel merito contestava il fondamento della domanda degli attori chiedendo, in via riconvenzionale. la imposizione della servitù coattiva di passo ex articolo 1051 c.c. a favore de- gli immobili di sua proprietà. Analoghe conclusioni venivano assunte dalla RE IN che chiedeva l'estensione del contraddittorio agli acqui- renti delle ville costruite sul terreno in questione. Nel giudizio si costituivano ND RT ed UE EL. ac- quirenti di una unità immobiliare realizzata dalla RE IN, asso- ciandosi alle conclusioni da quest'ultima formulate. Nel successivo giudizio autonomamente radicato nei confronti di Giu- seppe TI. NA RG e SY HE - acquirenti di altre due u- nità immobiliari gli attori svolgevano le medesime domande già proposte 3 nella precedente causa. I convenuti si difendevano sostenendo l'insussistenza di cause estintive del diritto di servitù. Nel giudizio risultante dalla riunione delle due cause intervenivano vo- lontariamente GI UC e CA FU UT i quali chiedevano il ri- getto delle domande degli attori e l'accertamento dell'avvenuta usucapione della servitù di passo. Con altro atto di citazione gli attori esponevano che la s.a.s. La TI, dopo aver venduto all'RE IN i terreni frazionati ivi compreso il fondo dominante, si era riservata il diritto di passo per i restanti terreni della lottizzazione. A sua volta l'RE IN aveva frazionato i ter- reni vendendoli con le sovrastanti cinque costruzioni, mentre la società La TI aveva venduto altra area con sovrastante costruzione. Nella con- venzione di lottizzazione con il comune la strada privata era stata indicata tra le opere di urbanizzazione primaria. Gli attori convenivano in giudizio gli acquirenti ribadendo che la servitù di passaggio, prima della lottizzazio- ne, si era estinta per mancato uso ventennale e comunque, essendo stata co- stituita a favore di un fondo agricolo, non la si poteva ritenere estesa a van- taggio di un fondo quattro volte più ampio e di tutte le costruzioni ivi edifi- cate. Tutti i convenuti si costituivano chiedendo il rigetto delle avverse richie- ste e svolgendo le stesse domande riconvenzionali spiegate nelle altre pre- cedenti cause. L'adito tribunale di Como rigettava le domande degli attori con sentenza 21/3/1997 avverso la quale proponevano appello DI EL e Giovan- na AT anche nella qualità di erede di VI TR. Gli appellati re- sistevano al gravame e. in via subordinata, riproponevano le domande ri- convenzionali avanzate in primo grado. La corte di appello di Milano, con sentenza 2/6/2000, rigettava l'appello principale e dichiarava assorbito quello incidentale osservando: che la for- mulazione della clausola costitutiva della servitù. contenuta nel rogito 2/2/1926. non lasciava adito a dubbi interpretativi in ordine alla volontà dei contraenti di costituire "sulla strada privata" una servitù di passo "come fos- se pubblica via" a favore del confinante terreno nella sua interezza;
che l'interpretazione riduttiva sostenuta dagli appellanti ( servitù limitata a soli mq.
3.000 pari alla minor estensione riguardo alla quale l'acquirente si era impegnato a sostenere le spese di manutenzione ) non reggeva ad una atten- ta analisi critica letterale, logica ed ermeneutica anche alla luce del contenu- to del successivo rogito 2/5/1929 - con il quale l'RE Iliade aveva venduto a Virginia ZO altro terreno contiguo a quello acquistato dal ON nel 1926 - e dell'atto 27/11/1935 di vendita dall'RE [- liade di altri terreni in Como: che, come affermato dal tribunale, il riferi- mento ai "circa tremila metri quadrati" non conteneva alcuna precisazione in ordine all'ubicazione e conformazione di tale minor parte del terreno aliena- to per cui non poteva collegarsi all'esatta identificazione del fondo domi- nante altrimenti l'intera clausola sarebbe stata invalida;
che, pertanto, la ser- vitù era stata costituita a favore dell'intero fondo acquistato dal ON con l'atto 2/2/1926; che la tesi della prescrizione per non uso era smentita dalla espletata prova testimoniale: che il terzo motivo di gravame era relati- vo alla mancata considerazione da parte del tribunale della domanda volta a "dichiarare l'inesistenza. nell'estensione e con le modalità vantate. della 5 servitù di passo"; che tale domanda era estranea alla citazione introduttiva e trattata solo nella comparsa conclusionale di primo grado nella quale era sta- ta adombrata per la prima volta una causa di nullità dell'iter amministrativo concernente la lottizzazione: che tale questione non era stata mai trattata nel giudizio e quindi era inammissibile;
che era da escludere l'asserito aggra- vamento della servitù soccorrendo al riguardo l'argomento letterale desunto dalla formulazione della clausola costitutiva della servitù ove il diritto di passo era stato previsto senza limitazioni di sorta e la strada privata era stata equiparata ad una "pubblica via": che la trasformazione della destinazione del fondo dominante ( dall'agricoltura all'edilizia ) non aveva peggiorato la condizione dei fondi serventi: che il rigetto dell'appello principale rendeva superfluo l'esame di quello incidentale proposto in via subordinata. La cassazione della sentenza della corte di appello di Milano è stata chie- sta da LU e AU DA quali eredi di DI EL con ricorso - affidato a tre motivi. ND RT, AN EL. US HE. Er- mete RO, ON LL. LO ON. IN OD. GI IL e CA UT FU hanno resistito con controricorso. PE TI ed NA RG hanno resistito con separato controricorso ed hanno proposto ricorso incidentale condizionato sorretto da un solo motivo. La S.a.s. IN ( già S.a.s. La TI) e la s.r.l. RE IN non hanno svolto attività difensiva in sede di legittimità. Tutte le parti costituite hanno depositato memorie. Motivi della decisione Il ricorso principale e quello incidentale vanno riuniti a norma dell'articolo 335 c.p.c. Con il primo motivo del ricorso principale LU e AU SE. denun- ciando violazione degli articoli 112 e 345 c.p.c.. deducono che con il terzo motivo di appello era stato chiesto di dichiarare l'inesistenza della pretesa servitù di passaggio. nell'estensione e con le modalità vantate per mancanza di titolo, con la precisazione che il tribunale aveva omesso di pronunciarsi su tale domanda. La corte di merito ha ritenuto inammissibile la domanda perché nuova senza tener conto che in primo grado, delle tre cause riunite. quella n. 202/89 era stata radicata dagli attori proprio per formulare la ri- chiesta in questione anche sulla base degli atti illegittimi dei lottizzati come quello della donazione al comune della strada privata in questione in tal modo gravata di pesi enormi. Inoltre, per quanto operato dai lottizzanti e per quanto concesso in relazione alla servitù di passaggio, non era più possibile ricondurre il tutto alla servitù come costituita nel 1926. Con l'indicato atto di citazione era stato quindi chiesto di dichiarare l'inesistenza del diritto di passaggio per mancanza di titolo: peraltro nella sentenza di primo grado ri- sultano riportate le richieste e le conclusioni degli attori sul punto. Il motivo è infondato. Occorre premettere che, in sede di legittimità. va tenuta distinta l'ipotesi in cui viene lamentato l'omesso esame di una domanda da quella in cui si censura l'interpretazione data alla domanda stessa. ritenendosi in essa com- presi, o esclusi. alcuni aspetti della controversia in base ad una considera- zione non condivisa dalla parte. Nel primo caso si verte propriamente in te- ma di violazione dell'articolo 112 c.p.c. e si pone un problema di natura processuale per la soluzione del quale la Corte di Cassazione ha il potere- dovere di procedere all'esame diretto degli atti onde acquisire gli elementi 7 di giudizio necessari ai fini della pronuncia richiestale. Nel secondo caso. invece, poiché l'interpretazione della domanda e l'individuazione della sua ampiezza e del suo contenuto integrano un tipico accertamento di fatto ri- servato. come tale. al giudice del merito. in sede di legittimità va solo effet- tuato il controllo della correttezza della motivazione che sorregge sul punto la decisione impugnata. In particolare spetta al giudice del merito il compito di definire le do- mande avanzate dalle parti identificando e qualificando giuridicamente i be- ni della vita destinati a formare oggetto del provvedimento richiesto ( pe- titum ) nonché il complesso degli elementi della fattispecie da cui derivano le pretese dedotte in giudizio ( causa petendi ). Il giudice di appello può a sua volta procedere ad una nuova qualificazione giuridica dei suddetti ele- menti. ma sempre entro i limiti di fatto originariamente prospettati dalla par- te e lasciando immutati il petitum e la causa petendi. Da ciò deriva che il ri- corso per cassazione in cui, senza prospettare vizi motivazionali, si censuri l'errore del giudice del merito nella detta operazione ermeneutica, soggiace alla sanzione di inammissibilità alla quale resta invece sottratto quando tale errore venga fatto valere in quanto vizio riconducibile alla previsione dell'articolo 112 c.p.c. a norma del quale il giudice deve pronunciare su tutta la domanda e non oltre i limiti di essa. In tal caso che è appunto quello in esame la natura del vizio ( in procedendo) comporta l'estensione del sinda- - cato di legittimità anche al fatto ed il conseguente esame diretto degli atti processuali da parte della corte di cassazione. Costituisce altresì ormai "ius receptum" che la domanda giudiziale. per essere correttamente interpretata, va considerata non solo nella sua formula- 8 zione letterale ma anche, e soprattutto, nel suo contenuto sostanziale con ri- guardo alle finalità che la parte intende perseguire e tenendo conto dell'in- sieme delle deduzioni e delle tesi svolte. Nella specie il giudice di appello ha applicato correttamente i detti prin- cipi più volte affermati in giurisprudenza. In questa sede di legittimità è consentita la lettura degli atti processuali attesa la natura ( in procedendo ) del vizio denunciato. In particolare vanno esaminati i tre atti di citazione ( più specificamente il terzo) introduttivi in primo grado delle tre controversie poi riunite in un - come predisposti dagli attori, tra i quali LI EL.unico processo dante causa dei ricorrenti principali. Da tali atti emerge che gli attori agirono in giudizio ritenendo essenzial- mente: a) estinta per prescrizione la servitù di passo costituita con atto del 1926: b) inesistente la detta servitù sul terreno La TI non rientrante in quello di cui al citato atto. Con il terzo atto di citazione gli attori ribadirono le tesi esposte in precedenza con gli altri atti sostenendo l'inesistenza per mancanza di titolo della servitù sul terreno di proprietà della s.a.s. La Su- - cotina, facendo riferimento ad atti illegittimi della ottenuta lottizzazione ed aggiungendo che la servitù era stata costituita per un fondo agricolo e non poteva essere estesa a favore di un suolo più ampio e delle relative costru- zioni, sicché i convenuti non potevano persistere nelle turbative e molestie quali passaggio di veicoli. Non risulta che con il terzo atto di citazione o nel corso del giudizio di primo grado sino alla precisazione delle conclusioni gli attori abbiano chiesto la declaratoria della inesistenza della servitù in questione come con- 0 seguenza della asserita nullità degli atti relativi alla procedura di lottizzazio- ne o a causa dell'estinzione di detta servitù come costituita con l'atto pub- blico del 1926. La lottizzazione risulta richiamata non a fondamento della estinzione della servitù -- già sostenuta per diverse autonome ragioni con gli altri e precedenti atti di citazione - bensì al fine di dimostrare lo snatura- mento o l'aggravamento dell'originaria servitù di passo e delle connesse modalità di esercizio. Pertanto, come ineccepibilmente rilevato dalla corte di appello nella sen- tenza impugnata. la nuova domanda circa l'estinzione della originaria servi- tù - per esserne stata costituita un'altra, diversa per natura ed intensità. per effetto della illegittima convenzione di lottizzazione è stata irritualmente prospettata per la prima volta con la comparsa conclusionale in primo grado e poi inammissibilmente riproposta nel giudizio di secondo grado. Deve di conseguenza ritenersi insussistente la violazione degli articoli 112 e 345 c.p.c. denunciata dai ricorrenti principali con il motivo di ricorso in esame. Con il secondo motivo i ricorrenti principali denunciano violazione dell'articolo 1362 c.c. e vizi di motivazione sostenendo che la corte di ap- pello. nell'accogliere l'interpretazione estensiva della clausola in esame. ha fatto riferimento ad elementi ermeneutici ritenuti rilevanti prescindendo da una rigorosa applicazione del citato articolo e privilegiando all'elemento let- terale aspetti extratestuali. Il giudice di secondo grado ha fatto propria l'interpretazione offerta dal c.t.u. Turconi il quale erroneamente aveva quali- ficato l'espressione "circa 3.000 mq." come indice di ragguaglio per il ripar- to delle spese di manutenzione. La corte ha poi superato l'interpretazione 10 letterale della clausola facendo riferimento alla impossibilità di determinare con esattezza il fondo dominante di 3.000 mq. all'interno del più ampio ter- reno acquistato. Al contrario la stessa conformazione dei luoghi non poteva lasciare margini di dubbi su quali dovessero essere i 3.000 mq. indicati nell'atto. Con il terzo motivo del ricorso principale i SE denunciano violazio- ne degli articoli 1067. 1071 e 1362 c.c. deducendo che la clausola costituti- va della servitù è stata interpretata dalla corte di merito senza svolgere inda- gini al fine di accertare la comune intenzione delle parti anche attraverso e- lementi ermeneutici ulteriori quali: lo stato dei luoghi. la consistenza e l'ubicazione dei fondi. l'utilità del fondo dominante. Il giudice di appello avrebbe dovuto valutare il comportamento comples- sivo delle parti, posteriore alla conclusione del contratto, consistito per oltre un cinquantennio nel far arrivare sporadicamente al fondo dominante un carro agricolo. Il fondo acquistato dal ON era. per la parte a monte. agricolo e tale è rimasto sino alla lottizzazione. L'attuale uso della servitù a servizio esclusivamente "abitativo" delle numerose ville edificate - dopo la lottizzazione sul terreno di cui all'atto del 1926 non può non considerarsi un effettivo aggravamento della servitù in considerazione di quella che è stata la diversa precedente prassi ultraventennale. La Corte rileva l'infondatezza delle dette censure che vanno esaminate in via congiunta riguardando sia pur sotto diversi profili e sotto differenti a- spetti questioni connesse sostanzialmente collegate all'interpretazione dell'atto pubblico del 2/2/1926 ed alla clausola costitutiva della servitù di passaggio. 11 Al riguardo va ribadito il principio giurisprudenziale, ormai comunemen- te recepito. secondo cui l'interpretazione degli atti di autonomia privata si traduce in una indagine di fatto affidata al giudice del merito: tale accerta- mento è incensurabile in cassazione se sorretto da motivazione sufficiente ed immune da vizi logici o da errori di diritto e sia il risultato di un'interpretazione condotta nel rispetto delle norme di ermeneutica contrat- tuale di cui agli articoli 1362 e seguenti c.c. L'individuazione della volontà contrattuale che, avendo ad oggetto una realtà fenomenica ed obiettiva, si risolve in un accertamento di fatto istituzionalmente riservato al giudice di merito è censurabile non già quando le ragioni poste a sostegno della deci- sione siano diverse da quelle della parte, bensì quando siano insufficienti o inficiate da contraddittorietà logica o giuridica. Spetta in particolare al giudice del merito valutare il contenuto del con- tratto al fine di identificarne l'oggetto: il risultato di tale indagine è sindaca- bile in cassazione solo sotto il profilo della logicità e congruità della moti- vazione. Nel caso in esame l'impugnata sentenza è ineccepibile: la corte di merito ha proceduto in modo corretto alla interpretazione del contenuto del contrat- to in questione con riferimento all'esatta individuazione del fondo dominan- te della costituita servitù di passaggio tenendo conto della relativa clausola contrattuale integralmente riportata nella sentenza impugnata. Il giudice di secondo grado ha valutato il significato letterale e logico delle espressioni adoperate dalle parti giungendo - come sopra riportato nel- la parte narrativa che precede alla conclusione che, al contrario di quanto - sostenuto dagli originari attori, sulla strada privata in questione era stata co- 12 stituita la servitù di passaggio in favore dell'intero confinante terreno ( e non della sola area di 3.000 mq. di tale fondo ) contestualmente venduto con il citato atto. La corte milanese con incensurabile indagine in fatto condotta attraver- so tutti gli elementi desumibili dal contesto generale dell'atto negoziale in esame ha svolto coerentemente il compito di determinare il contenuto del- la clausola contrattuale in questione affermando che era desumibile l'esatta individuazione del fondo dominante ed indicando minuziosamente le ragio- ni poste a base della decisione adottata. Le argomentazioni al riguardo svol- te nella sentenza impugnata sono esaurienti, logicamente connesse tra di lo- ro e tali da consentire il controllo del processo intellettivo che ha condotto alla indicata conclusione. Il procedimento logico-giuridico sviluppato nell'impugnata decisione è ineccepibile, in quanto coerente e razionale, ed il giudizio di fatto in cui si è concretato il risultato dell'interpretazione del contenuto del detto contratto è fondato su un'indagine condotta nel rispetto dei comuni canoni di ermeneu- tica e sorretto da motivazione, adeguata e corretta. immune dai vizi denun- ciati. Nella sentenza impugnata sono evidenziati i punti salienti della decisione (con riferimento. tra l'altro, a successivi atti relativi agli immobili in que- stione ed ai principi generali in tema di servitù ) e risulta chiaramente indi- viduabile la "ratio decidendi" adottata dopo un penetrante ed attento esame delle varie espressioni contenute nella clausola contrattuale costitutiva della servitù di passaggio. A fronte delle coerenti argomentazioni poste a base della conclusione cui è pervenuto il giudice di secondo grado. è evidente che 13 le censure in proposito mosse dai ricorrenti principali devono ritenersi rivol- te non alla base del convincimento del giudice, ma al convincimento stesso e, cioè, all'interpretazione della detta clausola in modo difforme da quello auspicato. Deve pertanto ritenersi corretta l'operazione ermeneutica compiuta dalla corte di merito - la quale non è incorsa nella denunciata violazione dei crite- ri interpretativi di cui agli articoli 1362 e seguenti c.c. - ed anche se i ricor- renti principali denunciano la violazione delle citate norme codicistiche. svolgendo al riguardo generiche argomentazioni. la rilevata coerente appli- cazione dei canoni interpretativi da parte della corte territoriale, rende mani- festo che è stato investito essenzialmente il "risultato" interpretativo rag- giunto, il che è inammissibile in questa sede. Per quanto poi riguarda la parte finale del terzo motivo di ricorso - rela- tivo all'asserito uso della servitù per molti anni a vantaggio di un fondo a- gricolo rimasto tale fino alla lottizzazione, uso successivamente aggravato in quanto in favore di numerose ville edificate per fini abitativi – è appena il caso di osservare che, come rilevato dalla corte di appello. la servitù era sta- ta costituita senza alcuna limitazione e senza alcun riferimento alla destina- zione all'epoca agricola ) del fondo dominante. Anzi il riferimento alla "pubblica via" e i successivi atti di vendita per la "costruzione di ville". fan- no intendere che le parti avevano considerato il cambio di destinazione dal quale, secondo la corte di merito, non è emerso l'aggravamento della servitù in danno del fondo servente. In proposito va segnalato che, secondo il consolidato orientamento giuri- sprudenziale di questa Corte. l'aggravamento della servitù a seguito della 14 modificazione dello stato dei luoghi non è in re ipsa, ma va valutato caso per caso con indagine di fatto riservata al giudice di merito il cui risultato è in- censurabile in cassazione - in relazione alla concreta incidenza che tale mu- tamento ha comportato sull'entità dell'onere gravante sul fondo servente. Pe- raltro la maggiore intensità del transito su una strada privata. soggetta a ser- vitù di passaggio a favore di altro immobile, non determina di per se la di- minuzione o la maggiore incomodità di esercizio della servitù precostituita sul fondo servente e, pertanto, incombe agli interessati l'onere di dimostrare l'avvenuta alterazione in loro danno dell'esercizio della servitù ( tra le tante. sentenze 1/4/1997 n. 2842: 1/3/195 n. 2327 ). Nella specie il detto onere --probatorio secondo l'insindacabile valutazione della corte di merito non è stata assolto. Il ricorso principale deve pertanto essere rigettato. - e non as-Va invece dichiarato inammissibile sotto un duplice profilo sorbito il ricorso incidentale condizionato affidato ad un unico motivo con il quale PE TI ed RA RG denunciano violazione dell'articolo 112 c.p.c. per aver la corte di appello ritenuto di non dover e- saminare (in quanto assorbita dal rigetto del gravame principale ) la richie- sta subordinata formulata dagli appellanti incidentali in ordine alla costitu- zione di una servitù coattiva di passaggio per interclusione. In proposito bisogna in via preliminare rilevare che, come questa Corte ha avuto modo di precisare. presupposto della dichiarazione di assorbimento del ricorso incidentale condizionato conseguente al rigetto del ricorso prin- cipale è l'ammissibilità del ricorso incidentale medesimo. Infatti. la dichia- razione di assorbimento del ricorso incidentale condizionato, che consegue 15 all'accertamento dell'infondatezza del ricorso principale (condizionante). comporta pur sempre un apprezzamento del merito dell'impugnazione con- dizionata, il quale, a sua volta, implica l'ammissibilità di questa e la subor- dinazione dell'interesse ad impugnare del ricorrente incidentale alla ricono- sciuta fondatezza del ricorso principale. Se il ricorso incidentale è invece a priori inammissibile. la subordinazione dell'interesse ad impugnare all'acco- glimento. anche parziale. del ricorso principale non vale ad impedire alla Corte di cassazione l'esercizio del suo potere - dovere di accertarne e dichia- rarne l'inammissibilità, indipendentemente da qualunque eccezione sollevata dalle parti (tra le ultime, sentenza 26/6/2001 n. 8732 ). 64Ciò posto va rilevato sotto un primo aspetto - che. secondo quanto di- sposto dagli articoli 366 n. 3 e 371 c.p.c.. il ricorso incidentale deve conte- nere, al pari di quello principale. l'esposizione, sia pur sommaria. dei fatti di causa. Affinché il requisito anzidetto possa ritenersi soddisfatto è necessa- rio che il contenuto del ricorso sia tale da consentire al giudice di legittimità di avere una chiara e completa visione e cognizione dei fatti che hanno ori- ginato la controversia e dell'oggetto dell'impugnazione, senza dover ricor- rere ad altre fonti o ad altri atti in suo possesso compresa la stessa sentenza impugnata. Nel caso in esame nulla di quanto richiesto per ritenere sussistente il re- quisito in questione di cui al citato articolo 366 n. 3 c.p.c. è rinvenibile nel ricorso incidentale così come predisposto dal RA e dalla RG e che è del tutto privo della parte relativa ai fatti di causa. Peraltro dal conte- nuto dell'unico motivo del ricorso incidentale, ossia dal contesto della sua parte critica. non è possibile ricostruire in modo sufficientemente preciso 16 l'origine e l'oggetto della controversia. le varie vicende del processo e le posizioni assunte dai soggetti che vi hanno partecipato. Le rilevate omissio- ni e carenze non consentono di desumere la conoscenza del fatto sostanziale e processuale tale da far intendere il significato e la portata delle critiche ri- volte alla pronuncia impugnata Sotto altro profilo va evidenziato che come è pacifico nella giurispru- denza di legittimità. è inammissibile il ricorso incidentale condizionato con il quale la parte vittoriosa sollevi ( come appunto nella specie) questioni che il giudice di appello non abbia deciso in senso ad essa sfavorevole avendole ritenute assorbite in quanto tali questioni, in caso di accoglimento del ricor- so principale, possono essere riproposte davanti al giudice di rinvio: quindi in merito a dette questioni manca la soccombenza, che costituisce il presup- posto della impugnazione ( sentenze 8/10/2002 n. 14382; 16/7/2001 n. 9637; 30/3/2000 n. 3908 ). Per la sussistenza di giusti motivi le spese del giudizio di legittimità van- no compensate per intero tra tutte le parti costituite.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi, rigetta il ricorso principale. dichiara inammis- sibile quello incidentale. compensa tra tutte le parti costituite le spese del giudizio di cassazione. Roma 19 gennaio 2004 Il consigliere eştensore Il presidente sparitom ELLERIA 2004 C AN C 20 APR IN IL CANCELLIERE SITATA Di Nuzzo DEPO Marie Do NuAnn IL CANCELLIERE Oggi. Maja Di Nuzzo 17