Cass. civ., sez. II, sentenza 20/04/2004, n. 7533
CASS
Sentenza 20 aprile 2004

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

Qualora in sede di legittimità si lamenti la violazione dell'art.112 c.p.c. per omesso esame della domanda, la Cassazione (che in tal caso è anche giudice del fatto) ha il potere - dovere di procedere all'esame diretto degli atti tale principio non trova applicazione invece quando viene dedotto il vizio relativo all'interpretazione della domanda che, comportando un tipico accertamento di fatto riservato al giudice di merito, è sottratto al controllo di legittimità se non sotto il profilo della correttezza della motivazione. Ne consegue che soggiace alla sanzione d'inammissibilità il ricorso che censuri l'operazione compiuta dal giudice di merito nell'interpretazione della domanda senza prospettare vizi motivazionali.

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. II, sentenza 20/04/2004, n. 7533
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 7533
    Data del deposito : 20 aprile 2004

    Testo completo