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Sentenza 14 ottobre 2025
Sentenza 14 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 14/10/2025, n. 592 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 592 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2025 |
Testo completo
N.R.G. 711/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Parma
SEZIONE PRIMA CIVILE
Sottosezione Lavoro
Il Tribunale, in composizione monocratica nella persona del giudice Matteo
NN ES, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da
( ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dagli avv. PIVA PAOLO e PIVA STEFANO, elettivamente domiciliato presso il relativo studio in VIALE TOSCHI 4, PARMA;
OPPONENTE contro
( , in persona del l. r. p. t., rappresentato e difeso dagli avv. CP_1 P.IVA_1
IR AL e IN RE, elettivamente domiciliato presso la relativa sede in V.LE BASETTI, 10 43121 PARMA;
OPPOSTO OGGETTO: Opposizione all'ordinanza-ingiunzione ex artt. 22 e ss. L689/1981, lavoro/prev.
Conclusioni: le parti hanno concluso come da verbale di udienza del 14.10.2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 4.7.2025, ha proposto Parte_1
opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione n. OI-000562280 di con la CP_1 quale gli era stato ingiunto di pagare l'importo di € 1.239,71 a titolo di sanzione amministrativa per l'omesso versamento di ritenute previdenziali e assistenziali.
2. si è costituito in giudizio, dando atto dell'intervenuto annullamento in CP_1
autotutela dell'ordinanza-ingiunzione opposta.
3. Deve pertanto essere dichiarata cessata la materia del contendere.
4. In ragione della fattiva collaborazione di alla definizione in via CP_1
amministrativa della vertenza, si ritengono sussistenti congrue ragioni per disporre la compensazione del 25% delle spese di lite. La restante parte delle spese di lite sostenute dall'opponente è posta a carico di in applicazione del CP_1 criterio della soccombenza virtuale, avendo mediante l'annullamento in CP_1 autotutela dell'ordinanza-ingiunzione, implicitamente riconosciuto la fondatezza delle ragioni dell'opponente.
5. La relativa liquidazione è effettuata in dispositivo sulla base dei parametri previsti dal D.M. 55/2014, tenuto conto del valore della causa e delle fasi processuali effettivamente espletate. Si dispone la distrazione ai sensi dell'art. 93 c.p.c. a favore dell'avv. Paolo Piva, dichiaratosi antistatario
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P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Parma, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa o assorbita, così dispone:
1. dichiara cessata la materia del contendere;
2. compensa il 25 % delle spese di lite;
condanna al pagamento in CP_1
favore di delle restanti spese di lite, che liquida in € Parte_1
750,00 per compenso professionale, oltre 15% per spese generali, i.v.a., se dovuta, e c.p.a. come per legge, e in € 125,00 per esborsi, con distrazione in favore dell'avv. Paolo Piva, dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Parma, 14/10/2025
Il giudice
Matteo NN ES
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Parma
SEZIONE PRIMA CIVILE
Sottosezione Lavoro
Il Tribunale, in composizione monocratica nella persona del giudice Matteo
NN ES, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da
( ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dagli avv. PIVA PAOLO e PIVA STEFANO, elettivamente domiciliato presso il relativo studio in VIALE TOSCHI 4, PARMA;
OPPONENTE contro
( , in persona del l. r. p. t., rappresentato e difeso dagli avv. CP_1 P.IVA_1
IR AL e IN RE, elettivamente domiciliato presso la relativa sede in V.LE BASETTI, 10 43121 PARMA;
OPPOSTO OGGETTO: Opposizione all'ordinanza-ingiunzione ex artt. 22 e ss. L689/1981, lavoro/prev.
Conclusioni: le parti hanno concluso come da verbale di udienza del 14.10.2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 4.7.2025, ha proposto Parte_1
opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione n. OI-000562280 di con la CP_1 quale gli era stato ingiunto di pagare l'importo di € 1.239,71 a titolo di sanzione amministrativa per l'omesso versamento di ritenute previdenziali e assistenziali.
2. si è costituito in giudizio, dando atto dell'intervenuto annullamento in CP_1
autotutela dell'ordinanza-ingiunzione opposta.
3. Deve pertanto essere dichiarata cessata la materia del contendere.
4. In ragione della fattiva collaborazione di alla definizione in via CP_1
amministrativa della vertenza, si ritengono sussistenti congrue ragioni per disporre la compensazione del 25% delle spese di lite. La restante parte delle spese di lite sostenute dall'opponente è posta a carico di in applicazione del CP_1 criterio della soccombenza virtuale, avendo mediante l'annullamento in CP_1 autotutela dell'ordinanza-ingiunzione, implicitamente riconosciuto la fondatezza delle ragioni dell'opponente.
5. La relativa liquidazione è effettuata in dispositivo sulla base dei parametri previsti dal D.M. 55/2014, tenuto conto del valore della causa e delle fasi processuali effettivamente espletate. Si dispone la distrazione ai sensi dell'art. 93 c.p.c. a favore dell'avv. Paolo Piva, dichiaratosi antistatario
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P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Parma, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa o assorbita, così dispone:
1. dichiara cessata la materia del contendere;
2. compensa il 25 % delle spese di lite;
condanna al pagamento in CP_1
favore di delle restanti spese di lite, che liquida in € Parte_1
750,00 per compenso professionale, oltre 15% per spese generali, i.v.a., se dovuta, e c.p.a. come per legge, e in € 125,00 per esborsi, con distrazione in favore dell'avv. Paolo Piva, dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Parma, 14/10/2025
Il giudice
Matteo NN ES
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