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Sentenza 5 dicembre 2024
Sentenza 5 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Fermo, sentenza 05/12/2024, n. 768 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Fermo |
| Numero : | 768 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FERMO
Affari Civili Contenziosi
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Sara Marzialetti Presidente
Mariannunziata Taverna Giudice
Francesco De Perna Giudice relatore ha pronunciato la presente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2530 /2017 promossa da:
(c.f. ), con l'avv. PAOLA BALEANI;
Parte_1 C.F._1
RICORRENTE
CONTRO
(c.f. , con l'avv. CHIARA Controparte_1 C.F._2
RIVOSECCHI;
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: Separazione giudiziale Conclusioni delle parti
Ricorrente: “L'avv.to Baleani precisale le conclusioni come da foglio di precisazione delle conclusioni” telematicamente depositato in data 15.05.2024 e, dunque (qui rimandando, per le richieste istruttorie indicate successivamente alle conclusioni di merito dalla ricorrente nel predetto foglio di precisazione delle conclusioni, a quanto lì riportato da intendersi integralmente trascritto): “Voglia
l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, nel confermare la separazione personale dei coniugi e già pronunciata con sentenza non Parte_1 Controparte_1
definitiva del 13.02.2020 nonché il rigetto della domanda di addebito in capo al ricorrente, REVOCARE, tenuto conto delle mutute condizioni economiche della IG.ra
, la quale a seguito della vendita, avvenuta con atto notarile del Controparte_1
7.10.21 (già depositato da parte ricorrente in data 22.11.2021), dell'immobile sito a
Roma in Via Paolo Zacchia di cui la stessa era comproprietaria unitamente al Pt_1
avendo introitato la complessiva somma di € 135.000,00,ha notevolmente migliorato la sua posizione economica, l'ordinanza emessa in data 24.10.2019 dal G.I. Dott.ssa
Sara Marzialetti con la quale è stato posto a carico del IG. l'obbligo Parte_1
di versare alla resistente , quale assegno di mantenimento a Controparte_1
favore della stessa, la somma mensile di € 150,00 ,soggetta a rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT e disporre le seguenti condizioni: 1)Il IG. Parte_1
corrisponderà a titolo di mantenimento mensile della figlia maggiorenne , Per_1
attualmente residente presso la dimora materna ma di fatto stabilmente domiciliata a
Bologna dove frequenta il IV anno della facoltà di lingue, la complessiva somma di €
200,00, da rivalutarsi annualmente secondo indice ISTAT, che verrà versata, a mezzo bonifico, direttamente a quest'ultima. 2)Le spese straordinarie necessarie alla figlia dei coniugi tenuto conto delle migliorate condizioni economiche Pt_1 Parte_2
della resistente,il cui reddito ha impedito alla figlia, essendo residente presso di lei di vedersi riconosciuta la borsa di studio, saranno a carico di entrambi i coniugi nella misura del 50%ciascuno. 3)L'abitazione coniugale sita a Petritoli in Via Pacifico
Marini,10 di proprietà del padre della IG.ra resterà assegnata Controparte_1
alla medesima con tutto quanto in essa contenuto ad eccezione di tutti i CP_1
beni personali del il quale potrà prelevarli e portarli via con sé. In particolare Pt_1
il preleverà dalla casa familiare di Petritoli: -le intere collezioni di libri, cd, lp, Pt_1
dvd, di proprietà del -l'intera mobilia di proprietà del;
4)Essendo Pt_1 Pt_1
entrambi i coniugi dotati di reddito proprio ,saranno conseguentemente indipendenti
l'uno dall'altro e pertanto nulla dovrà il alla resistente a titolo di mantenimento Pt_1
della stessa. 5) L'autovettura Skoda Fabia tg. EG818BF di proprietà del IG. Pt_1
tenuto conto del fatto che l'automezzo è necessario al ricorrente , rimarrà
[...]
in uso esclusivo del . IN VIA SUBORDINATA nella denegata ipotesi Parte_1
in cui non vengano accolte le superiori richieste ,il tribunale , a parziale modifica dell'ordinanza emessa in data 24.1.2019 , disporrà la riduzione dell'importo del mantenimento a favore della stabilendo che il dovrà corrispondere CP_1 Pt_1
alla ricorrente una somma non superiore ad 50,00 mensili ENTRO IL 20 DI OGNI
MESE .”.
Resistente: “L'avv.to Rivosecchi precisale le conclusioni come da foglio di precisazione delle conclusioni” telematicamente depositato in data 15.05.2024 e, dunque: “Voglia, l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis: - previo annullamento
e/o modifica dell'ordinanza n. 4816 del 04/08/2023, condannare il IG. al Pt_1
versamento in favore della IG.ra della somma di € 1.200,00 a titolo di CP_1
contributo al mantenimento della figlia per il periodo 01.09.2021 (data Persona_2
del collocamento della stessa presso la madre) fino al 01.03.2022, provvisoriamente quantificato in € 200,00 mensili, non versato dal IG. alla IG.ra Pt_1 CP_1
in violazione dell'ordinanza emessa in data del 18.01.2022 nel presente procedimento;
- disporre a carico del IG. e in favore della IG.ra Parte_1 [...]
la corresponsione di una somma mensile a titolo di mantenimento o di CP_1
alimenti che le garantisca di poter provvedere alle proprie esigenze di vita pari ad € 500 o alla somma anche maggiore che risulterà di giustizia, nonché di una somma mensile a titolo di contributo al mantenimento della figlia in misura pari ad € Per_1
500,00 mensili o nella diversa misura che risulterà di giustizia a decorrere dal
01.09.2021, data del collocamento della stessa presso la madre, detratte le somme già versate dal a decorrere dal 01.03.2022 in conformità alla quantificazione Pt_1
provvisoria di cui all'ordinanza emessa nel presente procedimento in data 18.01.2022;
- disporre che le spese straordinarie per il mantenimento della figlia Persona_2
vengano poste interamente a carico del IGnor e pertanto ordinare il Parte_1
rimborso da parte del IG. e in favore della IG.ra della somma € Pt_1 CP_1
7.000,00 che la stessa ha versato alla figlia per l'acquisto di un'autovettura e Per_1
che la stessa ha utilizzato per gli studi e per il suo mantenimento e a Bologna, Per_1
Corso di Laurea in Lingue;
- disporre che le rate del prestito contratto in costanza di matrimonio con la AN UR (oggi UB) pari a € 90 a carico di ciascuno dei coniugi, vengano poste interamente a carico del IGnor stante Parte_1
l'esiguità del reddito della IG.ra - disporre che, in caso di assegnazione CP_1
dell'autovettura in comproprietà al IG. e considerato che tale autovettura è Pt_1
stata sempre da lui esclusivamente utilizzata a decorrere dalla separazione, lo stesso sia tenuto a corrispondere alla IG.ra la metà del valore in base Pt_1 CP_1
alla stima aggiornata che si deposita e quindi la somma di € 3.000,00.”.
Motivazione
ricorreva al Tribunale affinché fosse pronunciata, con i Parte_1
consequenziali provvedimenti anche in punto di affidamento e collocamento della figlia nata il [...], la separazione dello stesso dalla moglie Per_1 CP_1
formulando altresì domanda di addebito della separazione nonché di
[...]
risarcimento del danno endofamiliare.
Resisteva in giudizio contestando le domande ex adverso Controparte_1
formulate e chiedendo l'accoglimento di diverse condizioni di separazione rispetto a quelle domandate dal marito;
formulava, anch'essa, domanda di addebito della separazione e domanda di risarcimento del danno endofamiliare.
Esperito con esito negativo il tentativo di conciliazione dal presidente del
Tribunale, venivano dallo stesso pronunciati i provvedimenti temporanei e urgenti
(poi, successivamente, modificati dal giudice istruttore nel senso del riconoscimento di un assegno di mantenimento a carico del ricorrente ed a favore della resistente) e disposta la prosecuzione del giudizio dinanzi al giudice istruttore.
Con sentenza non definitiva del 14.02.2020 veniva pronunciata la separazione, rigettate le domande di addebito proposte dalle parti e dichiarate inammissibili quelle di risarcimento del danno endofamiliare;
con separata ordinanza, veniva quindi disposta la prosecuzione del giudizio per la definizione delle questioni relative al contributo al mantenimento della figlia (maggiorenne e non economicamente indipendente) e all'assegno di mantenimento richiesto dalla resistente.
All'udienza del 16.05.2024 le parti precisavano le conclusioni come in epigrafe trascritte e la causa, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., veniva rimessa al collegio per la decisione.
***
Residuano da decidere, a seguito della pronuncia della sentenza non definitiva, le sole domande dei coniugi aventi ad oggetto i loro rapporti economici, anche relativi al mantenimento della figlia Per_1
Da un lato, il ricorrente ha chiesto, in via principale: 1) di ritenere dovuta quale contributo al mantenimento della figlia, da parte di esso ricorrente, la somma mensile di € 200, 00, da versare direttamente alla stessa;
2) di porre a carico di entrambe le parti, in pari misura, le spese straordinarie necessarie per la figlia;
3) di assegnare alla resistente la casa coniugale (sita a Petritoli in Via Pacifico Marini10) con diritto di esso ricorrente a prelevare i propri beni personali;
4) di non disporre alcun assegno di mantenimento a carico di esso ricorrente a favore della resistente;
5) di riconoscere ad esso ricorrente l'uso esclusivo dell'autovettura Skoda Fabia tg. EG818BF. La ricorrente, per contro, ha chiesto: 1) di condannare il resistente al versamento in suo favore della somma di € 1.200,00 a titolo di contributo al mantenimento della figlia per il periodo 01.09.2021 (data del collocamento presso di essa della figlia) fino al 01.03.2022 in quanto non versato dal ricorrente alla resistente in violazione dell'ordinanza del 18.01.2022; 2) di condannare il ricorrente al versamento ad essa resistente di una somma di € 500, 00 mensili (o somma maggiore)
a titolo di mantenimento o di alimenti;
3) di condannare il ricorrente al versamento ad essa resistente di una somma di € 500, 00 mensili (o altra somma ritenuta di giustizia)
a titolo di contributo al mantenimento della figlia a decorrere dal 01.09.2021, data del collocamento della stessa presso di essa resistente, e detratte le somme già versate dal ricorrente a decorrere dal 01.03.2022 in conformità alla quantificazione provvisoria del contributo;
4) di disporre che le spese straordinarie necessarie per la figlia siano poste a carico del solo ricorrente, con contestuale condanna dello stesso al rimborso ad essa resistente della somma di € 7.000,00 da essa versata alla figlia per l'acquisto di un'autovettura e dalla stessa utilizzati per gli studi e per il mantenimento a
Bologna, corso di laurea in lingue;
5) di disporre che le rate del prestito contratto in costanza di matrimonio con la AN UR (oggi UB) siano poste interamente a carico del ricorrente;
6) di disporre che, in caso di assegnazione dell'autovettura
Skoda al ricorrente, sia disposto che lo stesso sia tenuto a corrispondere ad essa resistente la metà del valore dell'auto pari alla somma di € 3.000,00.
Il Collegio osserva, innanzitutto, che deve essere rigettata la domanda del ricorrente con la quale lo stesso ha chiesto al Tribunale di disporre che l'autovettura
Skoda resterà in uso esclusivo allo stesso, atteso che un effetto di tal genere non rientra tra quelli che conseguono alla pronuncia di separazione, sicché tale domanda, se formulata, come nel caso di specie, sul solo presupposto della richiesta separazione, non può trovare accoglimento. Per la medesima ragione, devono essere anche rigettate le domande della resistente volte a disporre che le rate del prestito con la AN UR (oggi UB) contratto dai coniugi siano poste a carico del solo ricorrente ovvero che il ricorrente sia tenuto a corrispondere alla resistente la metà del valore dell'auto Skoda.
Passando alle ulteriori domande delle parti, il Collegio, quanto a quelle relative al mantenimento della loro figlia osserva quanto segue. Per_1
Dall'ultima dichiarazione dei redditi del ricorrente, presentata nel 2023, risulta che lo stesso abbia percepito un reddito di € 9.327, 00 a fronte di un reddito di €
1.823,00 della resistente, sicché, avuto riguardo ai parametri di cui all'art. 337 ter c.c.
e, in particolare, alle risorse economiche di entrambi i genitori, nonché alle attuali esigenze della figlia, da ritenersi elevate avendo la stessa 23 anni e frequentando ancora l'università, appare congruo fissare in € 300, 00 mensili il contributo a titolo di mantenimento della figlia dovuto dal ricorrente, e per il quale non può essere disposto il versamento diretto alla stessa non avendo la medesima, ancora dimorante principalmente presso la madre a quanto allo stato risulta, formulato domanda in tal senso intervenendo in giudizio. Ciò posto, con riferimento alla domanda della resistente con la quale la stessa ha chiesto al Tribunale di condannare il ricorrente al versamento in suo favore della somma di € 1.200,00 a titolo di contributo al mantenimento della figlia per il periodo 01.09.2021 (data del collocamento della stessa presso la madre) fino al 01.03.2022 provvisoriamente quantificato in € 200,00 mensili, ritiene il Tribunale che tale domanda debba essere rigettata atteso che, fino al
18.01.2022, non vi era, diversamente da quanto implicitamente sostenuto dalla resistente, nessun provvedimento che prevedesse il pagamento della predetta somma da parte del ricorrente alla resistente. Devono, invece, essere poste a carico di entrambi i genitori, in virtù dell'obbligo su di entrambi incombente di provvedere al mantenimento dei figli, le spese straordinarie nell'interesse della figlia, regolamentate dal protocollo vigente presso l'intestato Tribunale. A tal riguardo, inoltre, deve va aggiunto che risulta infondata domanda della resistente volta ad ottenere la condanna del marito al rimborso in favore di essa della somma di € 7.000,00 che la stessa aveva versato alla figlia per l'acquisto di un'autovettura atteso che la predetta somma, sebbene sia stata poi utilizzata dalla figlia altrimenti, fu corrisposta dalla resistente per l'acquisto di un'autovettura ed evidentemente a titolo di liberalità, con la conseguenza che non può in alcun modo trattarsi alla stregua di una spesa straordinaria.
Con riferimento, invece, alle domande relative al contributo al mantenimento della resistente, ritiene il Tribunale che non sussistano i presupposti di cui all'art. 156
c.c. per il riconoscimento del richiesto assegno atteso, da un lato, che neppure il ricorrente, dall'ultima dichiarazione dei redditi depositati, percepisce, come sopra detto, adeguati redditi (gravando su di egli, peraltro, anche la predetta obbligazione a titolo di contributo al mantenimento della figlia di € 300 mensili), da altro lato, che la resistente, mentre ha sostenuto essere stato sempre basso il tenore di vita goduto durante il matrimonio, non ha per contro contestato di essere ancora nella disponibilità della ingente somma percepita nel 2021 per la vendita (per il valore di €
270.000,00) di un immobile in comunione con il marito (rispetto al quale, peraltro, risulta non contestato essere stato acquistato con denaro del marito), con la conseguenza che, tenuto conto delle circostanze, deve essere escluso alla resistente il riconoscimento del richiesto assegno di mantenimento.
La casa familiare, infine, di proprietà del padre della resistente, in accoglimento della domanda del ricorrente, deve restare alla resistente assegnata, vivendo la figlia prevalentemente con essa, con diritto del ricorrente, nulla avendo opposto al riguardo la resistente, di prelevare i propri beni personali.
Le spese lite, in ragione della parziale reciproca soccombenza nonché della natura del giudizio, devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione disattesa, così provvede: ❖ pone a carico del ricorrente l'obbligo di contribuire al Parte_1
mantenimento della figlia con il versamento a , entro il giorno Controparte_1
cinque di ogni mese, della somma, annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo, di Euro 300,00, nonché l'obbligo di rimborsare a CP_1
nella percentuale del 50%, le spese straordinarie necessarie per la figlia,
[...]
regolamentate secondo il Protocollo d'Intesa vigente presso il Tribunale di Fermo;
❖ rigetta la domanda di volta al riconoscimento dell'assegno Controparte_1
di mantenimento;
❖ assegna a la casa familiare, sita a Petritoli via Pacifico Controparte_1
Marini n. 10;
❖ compensa tra le parti le spese di lite del giudizio.
Così deciso nella camera di consiglio del 03.12.2024.
Il Presidente
Dott.ssa Sara Marzialetti
Il Giudice est.
Dott. Francesco De Perna
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FERMO
Affari Civili Contenziosi
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Sara Marzialetti Presidente
Mariannunziata Taverna Giudice
Francesco De Perna Giudice relatore ha pronunciato la presente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2530 /2017 promossa da:
(c.f. ), con l'avv. PAOLA BALEANI;
Parte_1 C.F._1
RICORRENTE
CONTRO
(c.f. , con l'avv. CHIARA Controparte_1 C.F._2
RIVOSECCHI;
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: Separazione giudiziale Conclusioni delle parti
Ricorrente: “L'avv.to Baleani precisale le conclusioni come da foglio di precisazione delle conclusioni” telematicamente depositato in data 15.05.2024 e, dunque (qui rimandando, per le richieste istruttorie indicate successivamente alle conclusioni di merito dalla ricorrente nel predetto foglio di precisazione delle conclusioni, a quanto lì riportato da intendersi integralmente trascritto): “Voglia
l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, nel confermare la separazione personale dei coniugi e già pronunciata con sentenza non Parte_1 Controparte_1
definitiva del 13.02.2020 nonché il rigetto della domanda di addebito in capo al ricorrente, REVOCARE, tenuto conto delle mutute condizioni economiche della IG.ra
, la quale a seguito della vendita, avvenuta con atto notarile del Controparte_1
7.10.21 (già depositato da parte ricorrente in data 22.11.2021), dell'immobile sito a
Roma in Via Paolo Zacchia di cui la stessa era comproprietaria unitamente al Pt_1
avendo introitato la complessiva somma di € 135.000,00,ha notevolmente migliorato la sua posizione economica, l'ordinanza emessa in data 24.10.2019 dal G.I. Dott.ssa
Sara Marzialetti con la quale è stato posto a carico del IG. l'obbligo Parte_1
di versare alla resistente , quale assegno di mantenimento a Controparte_1
favore della stessa, la somma mensile di € 150,00 ,soggetta a rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT e disporre le seguenti condizioni: 1)Il IG. Parte_1
corrisponderà a titolo di mantenimento mensile della figlia maggiorenne , Per_1
attualmente residente presso la dimora materna ma di fatto stabilmente domiciliata a
Bologna dove frequenta il IV anno della facoltà di lingue, la complessiva somma di €
200,00, da rivalutarsi annualmente secondo indice ISTAT, che verrà versata, a mezzo bonifico, direttamente a quest'ultima. 2)Le spese straordinarie necessarie alla figlia dei coniugi tenuto conto delle migliorate condizioni economiche Pt_1 Parte_2
della resistente,il cui reddito ha impedito alla figlia, essendo residente presso di lei di vedersi riconosciuta la borsa di studio, saranno a carico di entrambi i coniugi nella misura del 50%ciascuno. 3)L'abitazione coniugale sita a Petritoli in Via Pacifico
Marini,10 di proprietà del padre della IG.ra resterà assegnata Controparte_1
alla medesima con tutto quanto in essa contenuto ad eccezione di tutti i CP_1
beni personali del il quale potrà prelevarli e portarli via con sé. In particolare Pt_1
il preleverà dalla casa familiare di Petritoli: -le intere collezioni di libri, cd, lp, Pt_1
dvd, di proprietà del -l'intera mobilia di proprietà del;
4)Essendo Pt_1 Pt_1
entrambi i coniugi dotati di reddito proprio ,saranno conseguentemente indipendenti
l'uno dall'altro e pertanto nulla dovrà il alla resistente a titolo di mantenimento Pt_1
della stessa. 5) L'autovettura Skoda Fabia tg. EG818BF di proprietà del IG. Pt_1
tenuto conto del fatto che l'automezzo è necessario al ricorrente , rimarrà
[...]
in uso esclusivo del . IN VIA SUBORDINATA nella denegata ipotesi Parte_1
in cui non vengano accolte le superiori richieste ,il tribunale , a parziale modifica dell'ordinanza emessa in data 24.1.2019 , disporrà la riduzione dell'importo del mantenimento a favore della stabilendo che il dovrà corrispondere CP_1 Pt_1
alla ricorrente una somma non superiore ad 50,00 mensili ENTRO IL 20 DI OGNI
MESE .”.
Resistente: “L'avv.to Rivosecchi precisale le conclusioni come da foglio di precisazione delle conclusioni” telematicamente depositato in data 15.05.2024 e, dunque: “Voglia, l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis: - previo annullamento
e/o modifica dell'ordinanza n. 4816 del 04/08/2023, condannare il IG. al Pt_1
versamento in favore della IG.ra della somma di € 1.200,00 a titolo di CP_1
contributo al mantenimento della figlia per il periodo 01.09.2021 (data Persona_2
del collocamento della stessa presso la madre) fino al 01.03.2022, provvisoriamente quantificato in € 200,00 mensili, non versato dal IG. alla IG.ra Pt_1 CP_1
in violazione dell'ordinanza emessa in data del 18.01.2022 nel presente procedimento;
- disporre a carico del IG. e in favore della IG.ra Parte_1 [...]
la corresponsione di una somma mensile a titolo di mantenimento o di CP_1
alimenti che le garantisca di poter provvedere alle proprie esigenze di vita pari ad € 500 o alla somma anche maggiore che risulterà di giustizia, nonché di una somma mensile a titolo di contributo al mantenimento della figlia in misura pari ad € Per_1
500,00 mensili o nella diversa misura che risulterà di giustizia a decorrere dal
01.09.2021, data del collocamento della stessa presso la madre, detratte le somme già versate dal a decorrere dal 01.03.2022 in conformità alla quantificazione Pt_1
provvisoria di cui all'ordinanza emessa nel presente procedimento in data 18.01.2022;
- disporre che le spese straordinarie per il mantenimento della figlia Persona_2
vengano poste interamente a carico del IGnor e pertanto ordinare il Parte_1
rimborso da parte del IG. e in favore della IG.ra della somma € Pt_1 CP_1
7.000,00 che la stessa ha versato alla figlia per l'acquisto di un'autovettura e Per_1
che la stessa ha utilizzato per gli studi e per il suo mantenimento e a Bologna, Per_1
Corso di Laurea in Lingue;
- disporre che le rate del prestito contratto in costanza di matrimonio con la AN UR (oggi UB) pari a € 90 a carico di ciascuno dei coniugi, vengano poste interamente a carico del IGnor stante Parte_1
l'esiguità del reddito della IG.ra - disporre che, in caso di assegnazione CP_1
dell'autovettura in comproprietà al IG. e considerato che tale autovettura è Pt_1
stata sempre da lui esclusivamente utilizzata a decorrere dalla separazione, lo stesso sia tenuto a corrispondere alla IG.ra la metà del valore in base Pt_1 CP_1
alla stima aggiornata che si deposita e quindi la somma di € 3.000,00.”.
Motivazione
ricorreva al Tribunale affinché fosse pronunciata, con i Parte_1
consequenziali provvedimenti anche in punto di affidamento e collocamento della figlia nata il [...], la separazione dello stesso dalla moglie Per_1 CP_1
formulando altresì domanda di addebito della separazione nonché di
[...]
risarcimento del danno endofamiliare.
Resisteva in giudizio contestando le domande ex adverso Controparte_1
formulate e chiedendo l'accoglimento di diverse condizioni di separazione rispetto a quelle domandate dal marito;
formulava, anch'essa, domanda di addebito della separazione e domanda di risarcimento del danno endofamiliare.
Esperito con esito negativo il tentativo di conciliazione dal presidente del
Tribunale, venivano dallo stesso pronunciati i provvedimenti temporanei e urgenti
(poi, successivamente, modificati dal giudice istruttore nel senso del riconoscimento di un assegno di mantenimento a carico del ricorrente ed a favore della resistente) e disposta la prosecuzione del giudizio dinanzi al giudice istruttore.
Con sentenza non definitiva del 14.02.2020 veniva pronunciata la separazione, rigettate le domande di addebito proposte dalle parti e dichiarate inammissibili quelle di risarcimento del danno endofamiliare;
con separata ordinanza, veniva quindi disposta la prosecuzione del giudizio per la definizione delle questioni relative al contributo al mantenimento della figlia (maggiorenne e non economicamente indipendente) e all'assegno di mantenimento richiesto dalla resistente.
All'udienza del 16.05.2024 le parti precisavano le conclusioni come in epigrafe trascritte e la causa, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., veniva rimessa al collegio per la decisione.
***
Residuano da decidere, a seguito della pronuncia della sentenza non definitiva, le sole domande dei coniugi aventi ad oggetto i loro rapporti economici, anche relativi al mantenimento della figlia Per_1
Da un lato, il ricorrente ha chiesto, in via principale: 1) di ritenere dovuta quale contributo al mantenimento della figlia, da parte di esso ricorrente, la somma mensile di € 200, 00, da versare direttamente alla stessa;
2) di porre a carico di entrambe le parti, in pari misura, le spese straordinarie necessarie per la figlia;
3) di assegnare alla resistente la casa coniugale (sita a Petritoli in Via Pacifico Marini10) con diritto di esso ricorrente a prelevare i propri beni personali;
4) di non disporre alcun assegno di mantenimento a carico di esso ricorrente a favore della resistente;
5) di riconoscere ad esso ricorrente l'uso esclusivo dell'autovettura Skoda Fabia tg. EG818BF. La ricorrente, per contro, ha chiesto: 1) di condannare il resistente al versamento in suo favore della somma di € 1.200,00 a titolo di contributo al mantenimento della figlia per il periodo 01.09.2021 (data del collocamento presso di essa della figlia) fino al 01.03.2022 in quanto non versato dal ricorrente alla resistente in violazione dell'ordinanza del 18.01.2022; 2) di condannare il ricorrente al versamento ad essa resistente di una somma di € 500, 00 mensili (o somma maggiore)
a titolo di mantenimento o di alimenti;
3) di condannare il ricorrente al versamento ad essa resistente di una somma di € 500, 00 mensili (o altra somma ritenuta di giustizia)
a titolo di contributo al mantenimento della figlia a decorrere dal 01.09.2021, data del collocamento della stessa presso di essa resistente, e detratte le somme già versate dal ricorrente a decorrere dal 01.03.2022 in conformità alla quantificazione provvisoria del contributo;
4) di disporre che le spese straordinarie necessarie per la figlia siano poste a carico del solo ricorrente, con contestuale condanna dello stesso al rimborso ad essa resistente della somma di € 7.000,00 da essa versata alla figlia per l'acquisto di un'autovettura e dalla stessa utilizzati per gli studi e per il mantenimento a
Bologna, corso di laurea in lingue;
5) di disporre che le rate del prestito contratto in costanza di matrimonio con la AN UR (oggi UB) siano poste interamente a carico del ricorrente;
6) di disporre che, in caso di assegnazione dell'autovettura
Skoda al ricorrente, sia disposto che lo stesso sia tenuto a corrispondere ad essa resistente la metà del valore dell'auto pari alla somma di € 3.000,00.
Il Collegio osserva, innanzitutto, che deve essere rigettata la domanda del ricorrente con la quale lo stesso ha chiesto al Tribunale di disporre che l'autovettura
Skoda resterà in uso esclusivo allo stesso, atteso che un effetto di tal genere non rientra tra quelli che conseguono alla pronuncia di separazione, sicché tale domanda, se formulata, come nel caso di specie, sul solo presupposto della richiesta separazione, non può trovare accoglimento. Per la medesima ragione, devono essere anche rigettate le domande della resistente volte a disporre che le rate del prestito con la AN UR (oggi UB) contratto dai coniugi siano poste a carico del solo ricorrente ovvero che il ricorrente sia tenuto a corrispondere alla resistente la metà del valore dell'auto Skoda.
Passando alle ulteriori domande delle parti, il Collegio, quanto a quelle relative al mantenimento della loro figlia osserva quanto segue. Per_1
Dall'ultima dichiarazione dei redditi del ricorrente, presentata nel 2023, risulta che lo stesso abbia percepito un reddito di € 9.327, 00 a fronte di un reddito di €
1.823,00 della resistente, sicché, avuto riguardo ai parametri di cui all'art. 337 ter c.c.
e, in particolare, alle risorse economiche di entrambi i genitori, nonché alle attuali esigenze della figlia, da ritenersi elevate avendo la stessa 23 anni e frequentando ancora l'università, appare congruo fissare in € 300, 00 mensili il contributo a titolo di mantenimento della figlia dovuto dal ricorrente, e per il quale non può essere disposto il versamento diretto alla stessa non avendo la medesima, ancora dimorante principalmente presso la madre a quanto allo stato risulta, formulato domanda in tal senso intervenendo in giudizio. Ciò posto, con riferimento alla domanda della resistente con la quale la stessa ha chiesto al Tribunale di condannare il ricorrente al versamento in suo favore della somma di € 1.200,00 a titolo di contributo al mantenimento della figlia per il periodo 01.09.2021 (data del collocamento della stessa presso la madre) fino al 01.03.2022 provvisoriamente quantificato in € 200,00 mensili, ritiene il Tribunale che tale domanda debba essere rigettata atteso che, fino al
18.01.2022, non vi era, diversamente da quanto implicitamente sostenuto dalla resistente, nessun provvedimento che prevedesse il pagamento della predetta somma da parte del ricorrente alla resistente. Devono, invece, essere poste a carico di entrambi i genitori, in virtù dell'obbligo su di entrambi incombente di provvedere al mantenimento dei figli, le spese straordinarie nell'interesse della figlia, regolamentate dal protocollo vigente presso l'intestato Tribunale. A tal riguardo, inoltre, deve va aggiunto che risulta infondata domanda della resistente volta ad ottenere la condanna del marito al rimborso in favore di essa della somma di € 7.000,00 che la stessa aveva versato alla figlia per l'acquisto di un'autovettura atteso che la predetta somma, sebbene sia stata poi utilizzata dalla figlia altrimenti, fu corrisposta dalla resistente per l'acquisto di un'autovettura ed evidentemente a titolo di liberalità, con la conseguenza che non può in alcun modo trattarsi alla stregua di una spesa straordinaria.
Con riferimento, invece, alle domande relative al contributo al mantenimento della resistente, ritiene il Tribunale che non sussistano i presupposti di cui all'art. 156
c.c. per il riconoscimento del richiesto assegno atteso, da un lato, che neppure il ricorrente, dall'ultima dichiarazione dei redditi depositati, percepisce, come sopra detto, adeguati redditi (gravando su di egli, peraltro, anche la predetta obbligazione a titolo di contributo al mantenimento della figlia di € 300 mensili), da altro lato, che la resistente, mentre ha sostenuto essere stato sempre basso il tenore di vita goduto durante il matrimonio, non ha per contro contestato di essere ancora nella disponibilità della ingente somma percepita nel 2021 per la vendita (per il valore di €
270.000,00) di un immobile in comunione con il marito (rispetto al quale, peraltro, risulta non contestato essere stato acquistato con denaro del marito), con la conseguenza che, tenuto conto delle circostanze, deve essere escluso alla resistente il riconoscimento del richiesto assegno di mantenimento.
La casa familiare, infine, di proprietà del padre della resistente, in accoglimento della domanda del ricorrente, deve restare alla resistente assegnata, vivendo la figlia prevalentemente con essa, con diritto del ricorrente, nulla avendo opposto al riguardo la resistente, di prelevare i propri beni personali.
Le spese lite, in ragione della parziale reciproca soccombenza nonché della natura del giudizio, devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione disattesa, così provvede: ❖ pone a carico del ricorrente l'obbligo di contribuire al Parte_1
mantenimento della figlia con il versamento a , entro il giorno Controparte_1
cinque di ogni mese, della somma, annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo, di Euro 300,00, nonché l'obbligo di rimborsare a CP_1
nella percentuale del 50%, le spese straordinarie necessarie per la figlia,
[...]
regolamentate secondo il Protocollo d'Intesa vigente presso il Tribunale di Fermo;
❖ rigetta la domanda di volta al riconoscimento dell'assegno Controparte_1
di mantenimento;
❖ assegna a la casa familiare, sita a Petritoli via Pacifico Controparte_1
Marini n. 10;
❖ compensa tra le parti le spese di lite del giudizio.
Così deciso nella camera di consiglio del 03.12.2024.
Il Presidente
Dott.ssa Sara Marzialetti
Il Giudice est.
Dott. Francesco De Perna