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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 08/04/2025, n. 456 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 456 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERAMO
Sezione civile
in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa Lorenza Pedullà, all'udienza dell'8 aprile 2025, esaurita la discussione, all'esito della camera di consiglio, ha pubblicato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1125 del Ruolo Generale Affari
Civili Contenziosi dell'anno 2024, vertente
tra
(C.F. ), nata ad [...] il 12 Parte_1 C.F._1 febbraio 1974, quale titolare della ditta individuale LA ED (P. IVA:
), con sede ad Atri (TE), contrada DO, n. 1, elettivamente P.IVA_1 domiciliata a Teramo, in via Riccitelli n. 11, presso e nello studio dell'Avv.
Fabrizio Acronzio, che le rappresenta e difende giusta procura alle liti allegata all'atto di citazione in opposizione.
- parte opponente -
e
(C.F.: ), nato a [...] il 20 aprile Controparte_1 C.F._2
1971, residente a [...], titolare dell'Azienda Agricola Di
SI RE (P. IVA: ), con sede a Moscufo in Via Roma n. 45, P.IVA_2 elettivamente domiciliato a Pescara, in via Carducci n. 32, presso e nello studio dell'Avv. Fabrizio De Ferri, che lo rappresenta e difende giusta procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione e risposta.
- parte opposta -
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo di pagamento di somme.
1 CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da verbale di udienza di precisazione delle conclusioni e discussione ex art. 281-sexies c.p.c. dell'8 aprile 2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 15 marzo 2024 avanti al Tribunale di
Teramo, il sig. , in qualità di titolare della omonima Azienda Controparte_1
Agricola Di SI RE, ha chiesto ed ottenuto il decreto ingiuntivo n.
326/2024 nei confronti di , in persona della Controparte_2 omonima titolare con cui è stato intimato a quest'ultima il Parte_1 pagamento della somma di € 78.844,41, oltre interessi, spese della procedura monitoria liquidate in € 2.242,00 per compensi, € 406,50 per esborsi, nonché accessori come per legge.
Avverso il predetto decreto ingiuntivo, emesso in data 18 marzo 2024, pubblicato in data 29 marzo 2024 e notificato nella medesima data, la sig.ra in qualità di titolare della ditta Villa DO, ha spiegato formale Parte_1 opposizione con atto di citazione ritualmente notificato, con il quale, convenendo in giudizio la ditta ingiungente, ha chiesto all'intestato Tribunale di “non concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto n. 326/2024 (R.G. n.
592/2024) del 29.3.2024, essendo la presente opposizione fondata su prova scritta;
IN
VIA PRINCIPALE: - accertare e dichiarare la nullità del decreto ingiuntivo opposto per essere stato emesso per una somma maggiore di quella richiesta dalla creditrice opposta e, per l'effetto, revocarlo;
- accertare e dichiarare che il credito dell'Azienda Agricola Di
SI RE, ammonta ad € 48.469,36 e, pertanto, revocare il decreto ingiuntivo opposto, dichiarandolo nullo e/o inefficace, dandosi atto che la ditta opponente offre banco iudicis a Di SI RE la predetta somma a mezzo di assegno circolare;
Con vittoria di spese e compensi di giudizio.”
Si è costituito in giudizio il sig. Di SI, titolare dell'omonima ditta, chiedendo, previa correzione dell'errore materiale del decreto ingiuntivo opposto con riguardo alla esatta somma di € 74.844,41 richiesta nel ricorso monitorio rispetto a quella di € 78.844,41 che invece è stata erroneamente indicata nel decreto ingiuntivo, di concedere la concedere la provvisoria esecuzione dello stesso, “eventualmente anche limitatamente alla sola somma residua dovuta dalla debitrice ingiunta, qualora venisse realmente corrisposta banco iudicis, a mezzo di assegno circolare, quella di €.48.469,36 offerta nell'atto di opposizione” e nel merito di rigettare l'opposizione avversaria.
Alla prima udienza di comparizione delle parti celebrata in data 3 dicembre 2024, il procuratore di parte attrice opposta ha accettato l'offerta di
2 controparte, anticipata in sede di citazione in opposizione, di pagare banco iudicis la somma di € 48.469,36, in conto del maggior credito ed ha insistito, previa correzione dell'errore materiale contenuto nel decreto ingiuntivo in ordine all'importo ingiunto (più alto, per € 78.844,41, in luogo di quello più basso effettivamente richiesto con il ricorso monitorio per € 74.844,41), per la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo limitatamente alla sola somma residua dovuta dalla debitrice ingiunta;
il procuratore di parte opponente ha chiesto la concessione di termine per provvedere a versare la somma di € 48.469,36 mediante bonifico bancario in favore di controparte da effettuare alle coordinate bancarie fornite dall'opposto in udienza e, in accoglimento della richiesta congiunta delle parti, la causa è stata rinviata all'udienza del 10 dicembre 2024.
Alla predetta udienza, celebrata in modalità cartolare, il Tribunale, preso atto dell'avvenuto pagamento della somma di € 48.469,36 effettuato mediante bonifico bancario da parte di quale titolare della ditta Parte_1 individuale Villa DO in favore parte opposta all'IBAN indicato alla precedente udienza (cfr. distinta di bonifico allegata da parte opponente alle rispettive note di trattazione scritta depositate in data 6 dicembre 2024 in vista dell'odierna udienza), ha formulato alle parti la seguente proposta conciliativa ai sensi dell'art. 185-bis c.p.c. “si propone il pagamento, da parte della ditta opponente ed in favore di parte opposta, della somma forfettariamente calcolata - ai fini conciliativi - pari a € 13.500,00 a saldo di ogni pretesa nascente dal contratto sottoscritto dalle parti in data 9 ottobre 2023, con conseguente emissione di sentenza che, dichiarando la cessata materia del contendere, revoca il decreto ingiuntivo opposto e compensa integralmente le spese di lite fra le parti”, rinviando la causa all'udienza del 4 febbraio 2025 per la verifica dell'eventuale accettazione della proposta conciliativa o comunque del raggiungimento di un accordo transattivo sulla base della predetta proposta.
Quindi, all'udienza così rinviata, il Tribunale ha preso atto dell'accettazione della proposta conciliativa formulata ex art. 185-bis c.p.c. da parte di entrambe le parti e, “considerato che, al fine di emettere pronuncia dichiarativa della cessata materia del contendere che revoca il decreto ingiuntivo (travolgendone
l'efficacia), è necessario, in ottemperanza alla proposta conciliativa ex art. 185-bis c.p.c., che la ditta opponente corrisponda in favore della opposta la somma ivi indicata, liquidata, ai soli fini conciliativi, in € 13.5000,00” ha rinviato il procedimento all'udienza del
24 marzo 2025 onde verificare l'avvenuto versamento da parte dell'opponente della somma di € 13.5000,00 in favore dell'opposta.
3 Quindi, all'udienza del 24 marzo 2025, celebrata con le forme e le modalità di cui all'art. 127-ter c.p.c., il Tribunale, dopo aver verificato che parte opponente ha debitamente documentato l'avvenuto versamento della somma di € 13.5000,00 in favore di parte opposta (cfr. bonifico allegato alle note di trattazione scritta, disposto in data 21 marzo 2025 per € 13.5000,00 da parte opponente in favore di parte opposta), circostanza che da quest'ultima è stata ulteriormente confermata, ha fissato per la precisazione delle conclusioni e per la discussione ex art. 281- sexies c.p.c. l'udienza odierna (dell'8 aprile 2025), parimenti celebrata con le forme e le modalità di cui all'art. 127-ter c.p.c., stante la legittimità dello svolgimento dell'udienza di discussione orale ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. in forma scritta
(Cass., Sez. III, sentenza n. 37137 del 19.12.2022 - Rv. 666275 – 01), per cui, all'odierna udienza, acquisite le note di trattazione scritta, la causa, all'esito della camera di consiglio, è stata decisa come di seguito.
A fronte dell'avvenuto e documentato versamento da parte di Parte_1
quale titolare della ditta individuale Villa DO in favore di parte
[...] opposta prima della somma di € 48.469,36 e successivamente, a seguito dell'accettazione della proposta ex art. 185-bis c.p.c., dell'ulteriore somma di €
13.500,00 “a saldo di ogni pretesa nascente dal contratto sottoscritto dalle parti in data 9 ottobre 2023” (cfr. proposta conciliativa del 4 febbraio 2025), il Tribunale non può che dichiarare la cessazione della materia del contendere fra le parti e, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo n. 326/2024 oggetto della odierna opposizione, con integrale compensazione delle spese di lite fra lite, come previsto nella proposta ex art. 185-bis c.p.c. accettata da entrambe le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, definitivamente pronunciando sulla causa civile iscritta al R.G. n. 1125/2024 fra le parti indicate in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, così decide:
1. DICHIARA cessata la materia del contendere e, per l'effetto,
2. REVOCA il decreto ingiuntivo n. 326/2024 emesso dall'adito Tribunale in data 18 marzo 2024 e pubblicato in data 29 marzo 2024;
3. DICHIARA integralmente compensate le spese di lite fra le parti.
Così deciso, ex art. 281 sexies c.p.c., in Teramo al termine della camera di consiglio dell'8aprile 2025.
IL GIUDICE
dott.ssa Lorenza Pedullà
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERAMO
Sezione civile
in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa Lorenza Pedullà, all'udienza dell'8 aprile 2025, esaurita la discussione, all'esito della camera di consiglio, ha pubblicato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1125 del Ruolo Generale Affari
Civili Contenziosi dell'anno 2024, vertente
tra
(C.F. ), nata ad [...] il 12 Parte_1 C.F._1 febbraio 1974, quale titolare della ditta individuale LA ED (P. IVA:
), con sede ad Atri (TE), contrada DO, n. 1, elettivamente P.IVA_1 domiciliata a Teramo, in via Riccitelli n. 11, presso e nello studio dell'Avv.
Fabrizio Acronzio, che le rappresenta e difende giusta procura alle liti allegata all'atto di citazione in opposizione.
- parte opponente -
e
(C.F.: ), nato a [...] il 20 aprile Controparte_1 C.F._2
1971, residente a [...], titolare dell'Azienda Agricola Di
SI RE (P. IVA: ), con sede a Moscufo in Via Roma n. 45, P.IVA_2 elettivamente domiciliato a Pescara, in via Carducci n. 32, presso e nello studio dell'Avv. Fabrizio De Ferri, che lo rappresenta e difende giusta procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione e risposta.
- parte opposta -
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo di pagamento di somme.
1 CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da verbale di udienza di precisazione delle conclusioni e discussione ex art. 281-sexies c.p.c. dell'8 aprile 2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 15 marzo 2024 avanti al Tribunale di
Teramo, il sig. , in qualità di titolare della omonima Azienda Controparte_1
Agricola Di SI RE, ha chiesto ed ottenuto il decreto ingiuntivo n.
326/2024 nei confronti di , in persona della Controparte_2 omonima titolare con cui è stato intimato a quest'ultima il Parte_1 pagamento della somma di € 78.844,41, oltre interessi, spese della procedura monitoria liquidate in € 2.242,00 per compensi, € 406,50 per esborsi, nonché accessori come per legge.
Avverso il predetto decreto ingiuntivo, emesso in data 18 marzo 2024, pubblicato in data 29 marzo 2024 e notificato nella medesima data, la sig.ra in qualità di titolare della ditta Villa DO, ha spiegato formale Parte_1 opposizione con atto di citazione ritualmente notificato, con il quale, convenendo in giudizio la ditta ingiungente, ha chiesto all'intestato Tribunale di “non concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto n. 326/2024 (R.G. n.
592/2024) del 29.3.2024, essendo la presente opposizione fondata su prova scritta;
IN
VIA PRINCIPALE: - accertare e dichiarare la nullità del decreto ingiuntivo opposto per essere stato emesso per una somma maggiore di quella richiesta dalla creditrice opposta e, per l'effetto, revocarlo;
- accertare e dichiarare che il credito dell'Azienda Agricola Di
SI RE, ammonta ad € 48.469,36 e, pertanto, revocare il decreto ingiuntivo opposto, dichiarandolo nullo e/o inefficace, dandosi atto che la ditta opponente offre banco iudicis a Di SI RE la predetta somma a mezzo di assegno circolare;
Con vittoria di spese e compensi di giudizio.”
Si è costituito in giudizio il sig. Di SI, titolare dell'omonima ditta, chiedendo, previa correzione dell'errore materiale del decreto ingiuntivo opposto con riguardo alla esatta somma di € 74.844,41 richiesta nel ricorso monitorio rispetto a quella di € 78.844,41 che invece è stata erroneamente indicata nel decreto ingiuntivo, di concedere la concedere la provvisoria esecuzione dello stesso, “eventualmente anche limitatamente alla sola somma residua dovuta dalla debitrice ingiunta, qualora venisse realmente corrisposta banco iudicis, a mezzo di assegno circolare, quella di €.48.469,36 offerta nell'atto di opposizione” e nel merito di rigettare l'opposizione avversaria.
Alla prima udienza di comparizione delle parti celebrata in data 3 dicembre 2024, il procuratore di parte attrice opposta ha accettato l'offerta di
2 controparte, anticipata in sede di citazione in opposizione, di pagare banco iudicis la somma di € 48.469,36, in conto del maggior credito ed ha insistito, previa correzione dell'errore materiale contenuto nel decreto ingiuntivo in ordine all'importo ingiunto (più alto, per € 78.844,41, in luogo di quello più basso effettivamente richiesto con il ricorso monitorio per € 74.844,41), per la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo limitatamente alla sola somma residua dovuta dalla debitrice ingiunta;
il procuratore di parte opponente ha chiesto la concessione di termine per provvedere a versare la somma di € 48.469,36 mediante bonifico bancario in favore di controparte da effettuare alle coordinate bancarie fornite dall'opposto in udienza e, in accoglimento della richiesta congiunta delle parti, la causa è stata rinviata all'udienza del 10 dicembre 2024.
Alla predetta udienza, celebrata in modalità cartolare, il Tribunale, preso atto dell'avvenuto pagamento della somma di € 48.469,36 effettuato mediante bonifico bancario da parte di quale titolare della ditta Parte_1 individuale Villa DO in favore parte opposta all'IBAN indicato alla precedente udienza (cfr. distinta di bonifico allegata da parte opponente alle rispettive note di trattazione scritta depositate in data 6 dicembre 2024 in vista dell'odierna udienza), ha formulato alle parti la seguente proposta conciliativa ai sensi dell'art. 185-bis c.p.c. “si propone il pagamento, da parte della ditta opponente ed in favore di parte opposta, della somma forfettariamente calcolata - ai fini conciliativi - pari a € 13.500,00 a saldo di ogni pretesa nascente dal contratto sottoscritto dalle parti in data 9 ottobre 2023, con conseguente emissione di sentenza che, dichiarando la cessata materia del contendere, revoca il decreto ingiuntivo opposto e compensa integralmente le spese di lite fra le parti”, rinviando la causa all'udienza del 4 febbraio 2025 per la verifica dell'eventuale accettazione della proposta conciliativa o comunque del raggiungimento di un accordo transattivo sulla base della predetta proposta.
Quindi, all'udienza così rinviata, il Tribunale ha preso atto dell'accettazione della proposta conciliativa formulata ex art. 185-bis c.p.c. da parte di entrambe le parti e, “considerato che, al fine di emettere pronuncia dichiarativa della cessata materia del contendere che revoca il decreto ingiuntivo (travolgendone
l'efficacia), è necessario, in ottemperanza alla proposta conciliativa ex art. 185-bis c.p.c., che la ditta opponente corrisponda in favore della opposta la somma ivi indicata, liquidata, ai soli fini conciliativi, in € 13.5000,00” ha rinviato il procedimento all'udienza del
24 marzo 2025 onde verificare l'avvenuto versamento da parte dell'opponente della somma di € 13.5000,00 in favore dell'opposta.
3 Quindi, all'udienza del 24 marzo 2025, celebrata con le forme e le modalità di cui all'art. 127-ter c.p.c., il Tribunale, dopo aver verificato che parte opponente ha debitamente documentato l'avvenuto versamento della somma di € 13.5000,00 in favore di parte opposta (cfr. bonifico allegato alle note di trattazione scritta, disposto in data 21 marzo 2025 per € 13.5000,00 da parte opponente in favore di parte opposta), circostanza che da quest'ultima è stata ulteriormente confermata, ha fissato per la precisazione delle conclusioni e per la discussione ex art. 281- sexies c.p.c. l'udienza odierna (dell'8 aprile 2025), parimenti celebrata con le forme e le modalità di cui all'art. 127-ter c.p.c., stante la legittimità dello svolgimento dell'udienza di discussione orale ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. in forma scritta
(Cass., Sez. III, sentenza n. 37137 del 19.12.2022 - Rv. 666275 – 01), per cui, all'odierna udienza, acquisite le note di trattazione scritta, la causa, all'esito della camera di consiglio, è stata decisa come di seguito.
A fronte dell'avvenuto e documentato versamento da parte di Parte_1
quale titolare della ditta individuale Villa DO in favore di parte
[...] opposta prima della somma di € 48.469,36 e successivamente, a seguito dell'accettazione della proposta ex art. 185-bis c.p.c., dell'ulteriore somma di €
13.500,00 “a saldo di ogni pretesa nascente dal contratto sottoscritto dalle parti in data 9 ottobre 2023” (cfr. proposta conciliativa del 4 febbraio 2025), il Tribunale non può che dichiarare la cessazione della materia del contendere fra le parti e, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo n. 326/2024 oggetto della odierna opposizione, con integrale compensazione delle spese di lite fra lite, come previsto nella proposta ex art. 185-bis c.p.c. accettata da entrambe le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, definitivamente pronunciando sulla causa civile iscritta al R.G. n. 1125/2024 fra le parti indicate in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, così decide:
1. DICHIARA cessata la materia del contendere e, per l'effetto,
2. REVOCA il decreto ingiuntivo n. 326/2024 emesso dall'adito Tribunale in data 18 marzo 2024 e pubblicato in data 29 marzo 2024;
3. DICHIARA integralmente compensate le spese di lite fra le parti.
Così deciso, ex art. 281 sexies c.p.c., in Teramo al termine della camera di consiglio dell'8aprile 2025.
IL GIUDICE
dott.ssa Lorenza Pedullà
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