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Sentenza 3 luglio 2025
Sentenza 3 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Perugia, sentenza 03/07/2025, n. 397 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Perugia |
| Numero : | 397 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo Italiano la Corte d'Appello di Perugia
Sezione unica civile
Riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
1) dott. Simone Salcerini presidente
2) dott. Paola De Lisio consigliere
3) dott. Piero Aguzzi giudice ausiliario rel. e est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di secondo grado n.r.g.a.c. 834/2021
PROMOSSA DA
, quale titolare della Parte_1 Parte_2
rappresentata e difesa dall'Avv. Flavia Ciccopiedi, elettivamente domiciliata nel
[...]
di lei studio in Roma (RM), Via della Fonte di Fauno 25, attrice appellante principale
CONTRO
e , rappresentati e difesi dagli Avvocati Nicoletta Controparte_1 Controparte_2
Caruso e Giovanni Caruso, elettivamente domiciliati nel di loro studio in Roma (RM) Piazza dei
Re di Roma 3, convenuti appellati, appellanti incidentali
AVVERSO la sentenza n. 427/2021, pronunciata dal Tribunale Civile di Terni in persona della Dr.ssa
Marzia di Bari, a definizione del giudizio R. G. n. 2451/2017 rg., non notificata, la quale 1) in accoglimento parziale della domanda ex art 2033 c.c. e previa compensazione con gli importi riconosciuti dovuti alla convenuta, ha condannato a pagare agli Parte_1
attori l'importo di euro 80.329,86, oltre interessi legali dalla domanda;
2) ha compensato per la metà le spese di lite, e condannato alla rifusione della metà Parte_1 delle spese di lite in favore degli attori, liquidate in euro 4.000,00 per compensi professionali e euro 300,00 per esborsi, oltre spese generali;
3) ha rigettato la domanda avanzata contro
; 4) ha respinto la domanda ex art. 96 cpc proposta dalla parte convenuta;
5) ha Persona_1
respinto la domanda attorea proposta da contro gli attori;
6) ha compensato le Persona_1
spese di lite tra gli attori e la convenuta . Persona_1
1 CONCLUSIONI
Note del 10.4.2025. Nel merito e in via principale: per i motivi Parte_1 di fatto e di diritto rassegnati, accogliere il presente appello e, per l'effetto, riformare la sentenza impugnata n. 427/2021, emessa dal Tribunale di Terni il 24.05.2021, resa nel giudizio di primo grado svoltosi inter partes (R.G. 2451/2017), non notificata, e nel contempo: accertare
e dichiarare, per i motivi suesposti, che nessuna somma è dovuta dalla RA
[...]
ai signori e Parte_1 Controparte_2 A_
- condannare in solido -in applicazione dell'art. 96 c.p.c. - i signori e Controparte_2 [...] al risarcimento del danno in favore della RA . A_ Parte_1
-in accoglimento della domanda riconvenzionale, svolta nel giudizio di primo grado, per i mo- tivi sopra spiegati, accertare e dichiarare che la RA ha Parte_1
diritto alla corresponsione da parte dei signori e della Controparte_2 A_
somma di € 34.498,00 (trentaquattromilaquattrocentonovantotto/00) oltre interessi applicabili verso le imprese e, per l'effetto, condannare gli stessi al pagamento della predetta somma nei confronti della RA . Parte_1
Atto di appello, nel merito e in via principale: per i motivi di fatto e di diritto rassegnati, - accogliere il presente appello e, per l'effetto, riformare la sentenza impugnata n. 427/2021, emessa dal Tribunale di Terni il 24.05.2021, resa nel giudizio di primo grado svoltosi inter partes (R.G. 2451/2017), non notificata, e nel contempo: -accertare e dichiarare, per i motivi suesposti, che nessuna somma è dovuta dalla RA ai signori Parte_1 Parte_1
e - condannare in solido -in applicazione dell'art. 96 Controparte_2 A_
c.p.c. - i signori e al risarcimento del danno in favore Controparte_2 A_ della RA . -in accoglimento della domanda riconvenzionale, Parte_1 svolta nel giudizio di primo grado, per i motivi sopra spiegati, accertare e dichiarare che la RA ha diritto alla corresponsione da parte dei signori Parte_1
e della somma di € 34.498,00 Controparte_2 A_
(trentaquattromilaquattrocentonovantotto/00) oltre interessi applicabili verso le imprese e, per
l'effetto, condannare gli stessi al pagamento della predetta somma nei confronti della RA
. Parte_1
e . Note del 10.4.2025: a) in riforma della Controparte_1 Controparte_2 impugnata sentenza, accogliere le domande tutte di cui all'appello incidentale per le ragioni dedotte nella comparsa di costituzione del 24/03/2022, domande qui intendersi integralmente richiamate e trascritte;
b) in accoglimento del proposto appello incidentale, ed in ogni caso per
2 le ragioni dedotte in comparsa di costituzione e contestuale appello incidentale del
24/03/2022, rigettare l'appello principale promosso dalla SI.ra , Parte_1 Parte_1 titolare dell'Impresa individuale , con atto d'appello notificato il Parte_1
23/12/2021, con tutte le domande con lo stesso formulate, perchè del tutto infondate in fatto ed inammissibili in diritto;
c) ammettere Consulenza Tecnica d'Ufficio per le ragioni tutte indicate con la comparsa di costituzione e contestuale appello incidentale del 24/03/2022.
Comparsa di costituzione e appello incidentale. a) accertare, dichiarare e riconoscere che gli appellati, su sollecitazione dell'appellante, coadiuvata dalla figlia, hanno incaricato la stessa di effettuare degli interventi edili, di acquistare dei mobili e degli arredi, per la ristrutturazione dell'immobile, destinato ad uso abitativo, di proprietà dei medesimi, sito in Montecchio (TR) via della Torre Errighi 6, in Catasto del Comune di Montecchio al Foglio 38, particella 176, sub 2, sub 3, sub 4 acquistato con atto in Notar del 06/07/2016, seguendo il Persona_3
progetto dagli stessi attori elaborato tramite il programma SketchUp, ed allegato agli atti in copia, giusta premessa;
b) accertare, dichiarare e riconoscere che l'appellante assumeva l'incarico convenendo che il corrispettivo degli interventi, degli acquisti e degli arredi avrebbe dovuto essere quantificato secondo i prezzi correnti di mercato del luogo in cui insisteva il detto immobile, corrispettivo da determinarsi, nel suo complesso, al termine dell'incarico predetto, conguagliandolo con gli acconti da versare nel corso dell'incarico medesimo, e nei limiti indicati nel preventivo predisposto dalla , giusta premessa;
Per_1
c) accertare, dichiarare e riconoscere che i preventivi di spesa non costituivano contratti vincolanti tra le parti relativamente agli importi nello stesso indicati, ma dei meri parametri di riferimento che non esoneravano l'appellante dall'obbligo della rendicontazione per rapportare il consuntivo delle spese che sarebbe andato a sostenere, con quelle indicate nei preventivi medesimi, tenuto conto della qualità e quantità dei beni e servizi acquistati e resi nell'interesse degli appellati, ed in ogni caso erano vincolanti per entrambe le parti e non solo per gli appellati, giusta premessa;
d) accertare, dichiarare e riconoscere che i SIg. ri e Controparte_1 CP_2
, hanno proceduto al versamento della complessiva somma di €. 333.232,10 (euro
[...]
trecentotrentatremiladuecentotrentadue/10), come da bonifici bancari ed accrediti specificati nell'atto introduttivo del giudizio e qui da intendersi richiamati e trascritti, giusta premessa;
e) accertare, dichiarare e riconoscere, senza inversione alcuna del relativo onere probatorio, gravante sulle convenute ai sensi dell'art. 2697 c.c., che queste ultime hanno effettuato gli
3 interventi, acquistato i mobili e gli arredi commissionati dagli attori, come da prospetto riportato nella relazione peritale redatta dal geom. ed allegata agli atti in copia CP_3
(doc. n. 9 allegato all'atto di citazione), giusta premessa;
f) accertare, dichiarare e riconoscere che le somme corrisposte dagli attori alle convenute per
l'incarico come sopra conferito, pari ad €. 333.232,10, corrispondenti con quelli indicati nell'intercorso preventivo sottoscritto da uno degli appellanti, sono maggiori rispetto a quelle che gli stessi avrebbero dovuto versare: sulla scorta dei prezzi correnti di mercato relativi agli interventi edilizi eseguiti, ai mobili ed agli arredi acquistati e collocati dall'appellante, unitamente alla figlia, nel loro immobile sito in Montecchio (TR) via della Torre Errighi 6, in
Catasto del Comune di Montecchio al Foglio 38, particella 176, sub 2, sub 3, sub 4, somme queste ultime non superiori ad € 121.121,37 (centoventunomilacentoventuno/37), come da relazione peritale prodotta agli atti in copia (vedi doc. n. 9 allegato all'atto introduttivo del giudizio);
– sulla scorta dalla documentazione dall'appellante medesima prodotta in atti, somme queste ultime non superiori ad €.108.463,70 o addirittura ad €. 76.385,70), giusta premessa;
g) conseguentemente e per l'effetto, anche ai sensi dell'art. 2033 del c.c. condannare la SI.ra
alla restituzione della differenza tra quanto dalla stessa Parte_1
ricevuto, pari ad €. 333.232,10, e quanto effettivamente dovutole a titolo di corrispettivo dell'eseguito incarico, o di quell'altra somma ritenuta dovuta da Codesta Ecc.ma Corte, modificando sul punto l'impugnata sentenza, giusta premessa;
h) accertare, dichiarare e riconoscere che gli interventi eseguiti dall'appellante, unitamente alla figlia, e gli acquisti effettuati nell'interesse degli appellati così come riportati nell'allegata relazione peritale del Geom. presentano dei vizi fonte di risarcimento, da CP_3 liquidarsi anche per equivalente, nella misura da accertarsi a mezzo CTU, misura da decurtare dall'importo come sopra determinato quale differenza tra le somme corrisposte dagli appellati
(€. 333.232,10) e quelle effettivamente dovute e da quantificarsi così come previsto ai superiori punti e) ed f), giusta premessa;
i) In via del tutto subordinata accertare, dichiarare e riconoscere che gli appellati hanno diritto, quanto meno ex art. 2041 del cc, a titolo di ingiustificato arricchimento, ad ottenere la restituzione della maggiore somma pagata alle convenute, giusta premessa;
B) in accoglimento del proposto appello incidentale, ed in ogni caso per le ragioni sopra dedotte, rigettare l'appello principale promosso dalla SI.ra , Parte_1
quale titolare dell , con atto d'appello Parte_2
4 notificato il 23/12/2021, con tutte le domande con lo stesso formulate, perchè del tutto infondate in fatto ed inammissibili in diritto, vuoi quale effetto dell'accoglimento dell'appello incidentale promosso colpresente atto, vuoi per le ragioni tutte come sopra dedotte, giusta premessa.
SINTESI DELLO SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO
Con atto di citazione notificato il 14.09.2017 Parte_3
evocavano davanti al Tribunale di Terni e , Parte_1 Persona_1
chiedendo di accertare che l'importo di euro 333.232,10, pagato all'impresa
[...]
per la ristrutturazione interna di un fabbricato posto in loc. Melezzole, RO
Montecchio (Terni), era maggiore rispetto ai prezzi correnti di mercato, il cui valore era invece di euro 121.121,37.
Lamentavano inoltre la presenza di vizi e difformità, per i quali veniva avanzata domanda di risarcimento del danno, costituiti da distacco del parquet, assenza di trattamento protettivo idro-oleorepellente delle mattonelle di travertino della cucina, e mancato allineamento dei tubi del condizionatore.
Concludevano chiedendo a) la condanna delle convenute al pagamento, ai sensi dell'art. 2033
c.c., della differenza, pari a euro 212.110,73, b) la condanna al risarcimento del danno per i vizi, anche per equivalente monetario;
c) in subordine la restituzione della maggior somma pagata ex art. 2041 c.c..
Le convenute si costituivano in giudizio contestando la pretesa attorea e deducendo quanto segue.
allegava di svolgere la professione di architetto, e grazie alla conoscenza Persona_1 dell'inglese aveva coadiuvato i committenti nei rapporti con maestranze e fornitori, e a ulteriori attività quali il ritiro della corrispondenza, l'acquisto dei medicinali, la prenotazione di visite mediche, parrucchieri e ristoranti. Concludeva pertanto per il rigetto della domanda per carenza di legittimazione passiva circa il contratto di appalto, intercorso tra
[...]
e gli attori. Avanzava inoltre domanda riconvenzionale di condanna al Parte_1
pagamento di euro 10.600,00 per le attività professionali svolte.
deduceva quanto segue: Parte_1
a) il 28.09.2016 e 20.10.2016 i SIg.ri e avevano sottoscritto due preventivi, Pt_4 Parte_5 fornendole il progetto. Costoro, rispettivamente architetto e designer di interni, avevano assunto la direzione dei lavori. L'impresa si era occupata RO
del coordinamento dei lavori, delle varie imprese edili e fornitrici dei materiali, mobilio e
5 arredi, la verifica della corretta consegna delle merci e il supporto degli attori nella valutazione dei costi e degli esborsi non previsti. Un terzo preventivo, che prevedeva uno sconto di euro
5.000,00 era stato consegnato il 24.11.2016, ma non era stato sottoscritto. Contestava pertanto la prospettazione della assenza di determinazione del corrispettivo, in quanto le parti avevano raggiunto un accordo scritto, e in ogni caso il corrispettivo doveva ritenersi congruo.
b) i committenti avevano richiesto lavori extra preventivo per euro 14.251,50, e il SI. CP_1
aveva commissionato ulteriori lavori per euro 10.559,10.
c) l'appaltatrice aveva anticipato le somme per l'acquisto degli elettrodomestici per ulteriori euro 32.288,50;
d) il debito totale era pari a euro 367.730,90, mentre gli attori avevano corrisposto euro
333.232,10, con un residuo di euro 34.498,80.
e) per il rivestimento in travertino il corrispettivo non era di euro 10.000,00 ma di euro
7.303,00;
f) l'impianto di allarme non era stato installato, in quanto a seguito del sopralluogo gli attori non avevano accettato il preventivo del tecnico.
g) I vizi erano insussistenti, in quanto il massetto non era stato posto in opera, il pavimento della cucina era stato trattato con gli idrorepellenti e i condizionatori funzionavano a regola d'arte;
Concludeva per il rigetto della domanda, e in via riconvenzionale chiedeva la condanna degli attori al pagamento dell'importo residuo di euro 34.498,80 per le opere aggiuntive extra contratto.
Concessi i termini di cui all'art. 183 c. 6 cpc, il giudizio veniva istruito con l'acquisizione dei documenti prodotti dalle parti e con prove orali.
Indi la causa veniva assunta in decisione, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 cpc, all'esito dei quali veniva emessa la sentenza gravata.
La sentenza era fondata sul seguente ragionamento:
a) la tesi attorea della assenza di pattuizione del corrispettivo non aveva pregio, in quanto il
28.09.2016 e il 20.10.2016 gli attori avevano sottoscritto due preventivi contenenti la elencazione delle opere e il corrispettivo. Il secondo preventivo del 20.10.2016, comprensivo delle opere comprese nel preventivo del 28.09.2016 e di altre opere, prevedeva inoltre un corrispettivo di euro 187.547,00 IVA esclusa (IVA inclusa euro 228.807,34).
6 b) Privo di rilevanza era il preventivo del 24.11.2016, per euro 307.631,80, in quanto privo di sottoscrizione. Inoltre non era provata né la pattuizione di tale importo, né lo svolgimento di opere corrispondenti ad esso.
c) Risultava pacifico il pagamento di euro 333.232,10, non contestato dalla convenuta
[...]
di nella comparsa costitutiva di primo grado, e avvalorato dai bonifici. Parte_1 Pt_1
d) le domande di condanna dei committenti al pagamento di euro 14.251,50 e 10.559,10 erano infondate per la genericità delle dichiarazioni testimoniali. Era invece fondata la richiesta di restituzione degli importi anticipati per gli elettrodomestici, per i quali la convenuta aveva anticipato l'importo di euro 33.277,00. Detratto l'importo pagato dagli attori di euro 9.182,10, le convenute avevano diritto all'importo di euro 24.094,90, iva inclusa.
f) la domanda di condanna al risarcimento del danno per i vizi non poteva essere accolta, in quanto non provata.
g) l'appalto era intercorso esclusivamente con la RA , quindi Parte_1
non era passivamente legittimata rispetto alla domanda azionata. Persona_1
h) agli attori poteva essere riconosciuto il diritto alla restituzione dell'importo di euro
80.329,86 ex art. 2033 c.c., per i quali difettava la prova di una valida causa debendi (euro
333.232,10 somme corrisposte - il corrispettivo di euro 228.807,34 - quanto dovuto dagli attori per l'acquisto degli elettrodomestici per ulteriori euro 24.094,90).
L'appello di , ritualmente notificato per l'udienza del 01.05.2023, Parte_1
si fonda sui seguenti motivi:
1) Violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. per travisamento dei fatti ed errata valutazione delle prove documentali;
2 e 3) Violazione e falsa applicazione degli artt. 113 e 132 c.p.c. per generica, errata, insufficiente ed illogica motivazione della sentenza n. 427/2021 per le opere extra contratto e per i rimborsi delle spese per i regali di a e per gli elettrodomestici;
Parte_5 Pt_4
4) Violazione e falsa applicazione degli artt. 113 e115 cpc - generica, errata, insufficiente ed illogica motivazione della sentenza n. 427/2021 nella quantificazione delle somme dovute.
ha quindi concluso chiedendo alla Corte di accertare che Parte_1
nessuna somma è dovuta ai committenti;
condannare in solido ex art. 96 cpc i convenuti al risarcimento del danno;
in accoglimento della domanda riconvenzionale condannare gli stessi al pagamento € 34.498,00 in favore di . Parte_1
7 Costituendosi con comparsa di costituzione e risposta depositata in cancelleria, i SIg.ri
[...]
e hanno concluso per il rigetto dell'impugnazione, CP_1 Controparte_2 proponendo appello incidentale esclusivamente contro per le Parte_1
seguenti ragioni.
1) Difetto del sinallagma contrattuale, in quanto i preventivi, per quanto sottoscritti, non hanno valenza contrattuale.
2) Erroneità della esclusione, da parte del Tribunale, della assenza di un obbligo di rendiconto da parte della nei confronti dei committenti;
RO
3) Erroneità dell'assunto secondo cui il corrispettivo risulterebbe dai preventivi del 28.09.2016,
20.10.2016 e 24.11.2016, i quali indicavano soltanto la spesa di massima senza alcuna valenza contrattuale.
4) Assenza di indagine circa l'induzione in errore dolosa ai danni degli appellanti incidentali.
5) Assenza di valutazione del divario esistente tra le somme versate dagli appellanti incidentali
e i costi fatturati all'appaltatore.
6) Il Tribunale di Terni ha trascurato che ai sensi dell'art. 2967 del c.c., l'appaltatore è tenuto a documentare l'impiego delle somme erogate, e in particolare la qualità dei mobili, dei servizi e delle opere, e che il personale impiegato fosse qualificato e retribuito in conformità alla normativa vigente, e che la SI.ra fosse abilitata all'esercizio della professione di Persona_1
architetto.
7) La condanna di alla restituzione di euro 80.329,86, non ha Parte_1
Contr tenuto conto della divergenza tra la esiguità delle spese incontrate dalla per la esecuzione dell'appalto e quelle pagate dagli appellanti incidentali;
8) A torto il Tribunale ha obliterato che nella quantificazione dei danni provocati agli appellati dalla appaltatrice andava considerata anche l'omessa consegna della certificazione amministrativa di abitabilità del fabbricato;
9) Omessa nomina del consulente tecnico d'ufficio, necessaria al fine di accertare il reale valore delle opere realizzate.
10) Assenza degli appellanti dal cantiere, assenza di controllo dei lavori e di soddisfazione per la loro qualità.
Hanno quindi concluso, in sintesi, per il rigetto dell'appello principale e per la condanna di alla restituzione dell'importo di euro 333.232,10 o quello Parte_1
diverso di giustizia.
8 Dopo alcuni rinvii, precisate le conclusioni all'udienza cartolare del 04.04.2024, la causa è stata assunta in decisione.
A seguito del trasferimento del Presidente del Collegio ad altra sede, la causa è stata rimessa suol ruolo istruttorio per l'udienza del 10 Aprile 2025, in cui i procuratori delle parti hanno concluso come da note telematiche, con rinuncia ai termini di cui all'art. 190 cpc.
La riserva è sciolta con il seguente provvedimento.
RAGIONI DELLA DECISIONE
L'impugnazione principale di Cariazzo, come l'impugnazione RO incidentale di e , sono in parte fondate e devono Controparte_1 Controparte_2 essere accolte per le ragioni in appresso.
I
L'appello principale di Parte_1
1. Il primo motivo. Sulla Violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. per travisamento dei fatti ed errata valutazione delle prove documentali in atti.
Il primo motivo censura la determinazione del corrispettivo dell'appalto del Tribunale, in quanto ha ritenuto il corrispettivo indicato nel preventivo del 20.10.2016 pari al minor importo di euro 187.547,00 Iva esclusa (euro 228.807,34 Iva inclusa), soffermandosi soltanto sulla prima pagina del preventivo, riportatante la dicitura “TOTAL BALANCE” Euro 228.807,34.
Tale somma non tiene conto dell'acconto di euro 69.000,00, versato prima della sottoscrizione del secondo preventivo in 20.10.2016 e da includere nel prezzo dell'appalto.
Il motivo è parzialmente fondato.
1.1 Il Tribunale ha limitato la propria analisi alla prima pagina del preventivo del 20.10.2016 contenente il riepilogo del debito alla data del 20.10.2016.
In realtà, alla pagina 7, il preventivo, prima di giungere all'importo di euro 187.547,00 al netto di IVA, individua un corrispettivo di euro 256.547,00, dal quale vengono detratti euro
69.000,00 corrisposti a quella data, con il seguente ordine:
1. “TOTAL” (importo totale dei lavori) per € 256.547,00 IVA esclusa;
2. “PAYED” (somme pagate a titolo di acconto) € 69.000.
3. “BALANCE” (saldo) € 187.547,00 IVA esclusa.
4. “VAT” (calcolo IVA) € 41.260,34;
5. (saldo totale) € 228.807,34. CP_5
9 Nel preventivo del 20.10.2016 l'IVA al 22 % risulta peraltro calcolata esclusivamente sull'importo di euro 187.547,00 (+ IVA euro 41.260,34) mentre, con riferimento all'importo di euro 69.000,00 non è specificato se la somma dovesse intendersi al lordo o al netto dell'IVA.
Diversamente dal calcolo effettuato dal Tribunale e da quanto sostiene parte appellante,
l'importo pagato di euro 69.000,00 non può essere ritenuto esente da IVA.
Di conseguenza, ai fini del calcolo del corrispettivo, occorre scorporare da euro 69.000,00
l'imposta, pari a euro 12.442,76, ottenendo l'importo netto di euro 56.558,00, per un totale
Iva inclusa di euro 69.000,00.
Il corrispettivo totale risulta quindi dalla somma di euro 56.558,00 (imponibile versato al
20.10.2016) a euro 187.547,00 (pendenza al 20.10.2016), ed è pari a euro 244.105,00, costituente la base imponibile.
Dalla base imponibile deve essere detratto il costo della posa in opera del massetto (esente da
IVA), che per espressa ammissione della appellante (comparsa di costituzione e risposta primo grado pag. 15, e memoria art. 183 c. 6 n. 1 cpc, pag. 7), non è stata realizzata. Considerando che il totale delle opere di pavimentazione, contenuto a pagina 4 del secondo preventivo del
20.10.2016, era pari a euro 12.000,00, la Corte ritiene debba essere apportata una riduzione di euro 6.000,00, ottenendo quale corrispettivo l'importo imponibili di euro 238.105,00.
Applicata alla base imponibile di euro 238.105,00 l'IVA (pari a euro 52.383,10) il corrispettivo convenuto nel contratto del 20.10.2016 è pari a euro 290.488,10, a cui aggiungere quanto dovuto per i lavori extra contratto e i rimborsi delle spese anticipate.
1.2 E' opportuno soggiungere, anticipando quanto sarà detto in seguito, che la sottoscrizione del SI. in calce al primo e al secondo preventivo del 28.09.2016 e 20.10.2016 (a pag. Pt_4
1 e a pag. 7 dello stesso) ha determinato la conclusione del contratto di ristrutturazione interna, in quanto il committente, anche nell'interesse del SI. ha consapevolmente CP_6
fatto proprio il contenuto delle prestazioni da svolgere e il corrispettivo da pagare all'impresa
. RO
Malgrado la SI.ra abbia affermato che il preventivo del Parte_1
24.11.2016 presentasse una riduzione di euro 5.000,00 a titolo di sconto, tale criterio di determinazione non può avere seguito, sia perché la riduzione è operata su una base di calcolo errata, sia in quanto il preventivo del 24.11.2016 non risulta sottoscritto dal committente.
1.3 Il corrispettivo, convenuto contrattualmente, è inoltre svincolato dai costi sostenuti dall'appaltatore in proprio per eseguire l'appalto.
10 Non è dunque condivisibile la congettura dei convenuti appellati della irregolarità della presun- ta doppia applicazione dell'IVA, sia al corrispettivo dell'appalto, sia sulle somme spese per l'acquisto dei mobili e degli arredi, componenti o materiali da utilizzare per i lavori.
L'imposta viene infatti calcolata sul corrispettivo del servizio, che, in quanto determinato con- trattualmente, è svincolato dai costi sostenuti dall'appaltatore in proprio per le operazioni e i contratti connessi alla esecuzione dell'appalto, compresi gli acquisti di materiali, la scelta di imprese subappaltatrici e i corrispettivi dei subappaltatori a cui siano affidate determinate opere.
Di conseguenza non assume rilevanza la circostanza che le spese affrontate dall'appaltatore per la esecuzione dell'appalto fossero gravate o esenti da IVA, in quanto tali costi, essendo so- stenuti dall'appaltatore in proprio, sono autonomi rispetto al corrispettivo determinato con- trattualmente.
2. Il secondo motivo. Sulla violazione e falsa applicazione degli artt. 113 e 132 c.p.c. per generica, errata, insufficiente ed illogica motivazione per i lavori extra contratto per euro
14.251,50.
Il secondo motivo censura la sentenza in quanto ha rigettato la domanda di riconoscimento dell'importo di € 14.251,50 per i lavori extra contratto, ritenendo generiche le dichiarazioni dei testi.
L'appellante osserva che gli attori hanno richiesto costantemente aggiunte, migliorie, mutamenti di materiali, nuovi lavori, ed acquisti ulteriori, con conseguente aumento di costi, spese e compensi preventivati per il valore di euro 14.251,50. Richiama inoltre le dichiarazioni del teste all'udienza del 21.05.2019 e dagli altri testi circa il ruolo attivo del Testimone_1
SI. e la indicazione dei lavori extra, inerenti la sostituzione del piano di lavoro in Pt_4
cucina in legno di faggio, dello specchio del bagno degli ospiti, la costruzione di un portadocumenti della porta segreta e la installazione degli elettrodomestici.
L'appaltatore ribadisce la richiesta di condanna al pagamento del compenso per i maggiori lavori eseguiti.
Il motivo è in parte fondato.
2.1 La esecuzione di opere aggiuntive in variazione del contratto di appalto è stata contestata dai convenuti appellati (memoria art. 183 c. 6 n. 1 cpc 43-44) rilevando che a) tali ulteriori lavori, ove espletati, erano connessi a quelli preventivati, e non si trattava di interventi diversi e distinti;
b) che tali opere non hanno formato oggetto di accordo.
11 Ad avviso della Corte, trattandosi, come prospettato, di variazioni ordinate dal committente, o comunque concordate, l'art. 1661 c.c. consente all'appaltatore, secondo i principi generali, di provare con tutti i mezzi consentiti, incluse le presunzioni, che le variazioni sono state richieste dal committente (Cass. Civ. n. 40122 del 15/12/2021; Cass. Civ. n. 6398 del 22/04/2003).
In tale quadro argomentativo la prova cardine della richiesta di tali opere sarebbe data dal documento 6 di parte appellante, redatto sulla Carta intestata di , Controparte_7
contenente il progetto della cucina con le varie modifiche.
Tuttavia il teste (udienza del 21.05.2019) ha affermato di non avere mai Testimone_1 visto tale documento. Quanto alle opere eseguite il teste ha tuttavia riferito quanto segue:
Nel dettaglio nell'ambito di quanto indicato nel capitolo, ricordo: -la sostituzione del piano lavoro in cucina di legno di faggio (ricordo che ipotizzavano cene e ricevimenti e ritenevamo più opportuno il faggio); -sostituzione delle specchio del bagno degli ospiti (ricordo che lo specchio era rotondo e lo volevano diverso, non so essere più preciso, ricordo che uno specchio grande a parete si era incrinato e venne sostituito); -porta documenti della porta segreta (si è perso molto tempo dietro tale porta, ricordo era uno scaffale con le rotelle a scomparsa che si apriva
e conduceva, con le scale, da un bagno ed alla camera da letto, ove loro dormivano;
ricordo che chiesero di mettere un porta documenti dietro la porta, mi sembra dei ripiani, tipo un secretaire); -installazione degli elettrodomestici (ricordo il frigo che è arrivato smontato –era una cosa gigantesca che non passava con l'imballaggio tramite le porte- ed è stato tolto
l'imballaggio e montato;
ricordo un forno)”.
Incrociando la dichiarazione del teste con le altre evidenze documentali, il motivo di appello risulta fondato esclusivamente per quanto attiene alle seguenti opere.
a) sostituzione dello specchio nella parete del bagno degli ospiti, richiesta nella Pre Punch List del 2.1.2017 (doc. 6 di parte appellante pag. 66) costituito da fogli carta intestata di
[...]
, sottoposta a scelta del committente (install new mirror wall once approved). Il CP_7
teste ha infatti dichiarato di ricordare la sostituzione dello specchio del Testimone_1
bagno degli ospiti (ricordo che lo specchio era rotondo e lo volevano diverso, non so essere più preciso, ricordo che uno specchio grande a parete era incrinato e venne sostituito.
La richiesta del committente è provata anche dalla email del 4.1.2017 di a CP_1 Per_1
Co
, in cui è scritto che “ approva la selezione che hai fatto per il cambio dello specchio
[...] nel bagno degli ospiti. Facciamola subito! E finiamola, speriamo, la terza è la scelta migliore!
. Per_2
12 Il costo è di euro 2.500,00 più IVA, che in una email del 22.2.2017 (doc. 7 e 7a), il SI. CP_2 Contr aveva negato di dover pagare, in quanto la si era assunta la responsabilità della rottura dello specchio precedentemente installato, circostanze che tuttavia i convenuti appellati non hanno dimostrato.
b) installazione del frigorifero e della lavastoviglie, menzionati nella lettera email del
05.01.2017 di , ma non degli altri elettrodomestici. Persona_1
L'importo di euro 750,00 + IVA richiesto dalla Impresa appaltatrice era stato contestato dal SI. con mail del 22.02.2017 (doc. 7 e 7a ), in cui aveva richiesto una Pt_4 Parte_1
riduzione di 375,00 euro (50 %), in quanto sarebbero stati installati il frigorifero e la lavastoviglie, ma non gli altri elettrodomestici. Tale richiesta converge con quanto dichiarato dal teste il quale, pur affermando di ricordare il frigorifero e il forno, ha riferito la Tes_1
installazione al solo frigorifero, e non a tutti gli elettrodomestici di cui al documento 6 [(cucina
(new stove), cappa ventilata (oven hood/vent), lavastoviglie (dishwasher) frigorifero (sub-zero refrigerator)].
L'accordo per la installazione risulta quindi provato per frigorifero e lavastoviglie, e per un importo di euro 375,00 + IVA.
c) sostituzione del piano di lavoro della cucina in legno di faggio, contenuto nella nota del
Contr 17.1.2017 su carta intestata della (doc. 15 ) (beachwood top desk side Parte_1
1,4 sqm) al costo di euro 2.400,00.
Non è invece fondato per le restanti opere dell'elenco di cui al documento 6, in quanto, come correttamente evidenziato dalla sentenza, la elencazione risulta generica e non confermata dalle dichiarazioni dei testimoni.
Il totale dovuto per tali opere è pari a euro 5.275,00 + IVA (1.160,05) per complessivi euro
6.435,50.
3. Il terzo motivo. Sulla violazione e falsa applicazione degli artt. 113 e 132 c.p.c. per generica, errata, insufficiente ed illogica motivazione per i lavori effettuati extra contratto per l'importo di euro 10.559,10, e per per le spese di acquisto degli elettrodomestici.
Il terzo motivo lamenta che il Tribunale a torto ha negato il rimborso dei costi delle opere che il
SI. aveva inteso regalare al sig. per euro 10.559,10. Una ulteriore critica Parte_5 Pt_4 riguarda il rimborso del prezzo degli elettrodomestici.
3.1 Quanto all'importo di euro 10.559,10, inerente opere che il SI. intendeva Parte_5
regalare al SI. la sentenza avrebbe errato nel ritenere generiche sia le dichiarazioni Pt_4
13 del teste , sia il documento 15, che non distingueva gli importi richiesti per le singole Tes_1 voci, in quanto omnicomprensivo. Le affermazioni del teste convergerebbero con Tes_1 quelle del teste , nonché con l'elenco delle opere di cui al documento 15. Tes_2
Il profilo è fondato esclusivamente con riferimento al marmo del camino.
3.1.1 Nella comparsa costitutiva di primo grado (pag. 14) l'appaltatrice ha richiesto non il pagamento del corrispettivo, ma la restituzione degli importi delle spese anticipate per l'acquisto di alcuni beni che il SI. intendeva regalare al SI. quali la Parte_5 Pt_4
riparazione delle luci del viale esterno, la sostituzione della caldaia e dei termostati del piano terra, il marmo alpino di rivestimento del camino e il marmo giada di rivestimento del camino nel vano sala formale, la installazione nuova doccia di cui al documento 14. Nel presente grado viene richiamato tuttavia il valore probatorio del documento 15.
Occorre evidenziare che il documento 14, contenente il preventivo (final balance) del 4.1.2017 Contr per i beni e i lavori descritti, è redatto su carta intestata della ma non è sottoscritto dagli appellati, e anche se al netto di IVA non chiarisce se si tratta di corrispettivo dell'appaltatore o del prezzo da rimborsare. Il doc. 15, menzionato nel presente grado, datato 17.01.2017 (all. 15 Contr Contr fascicolo di primo grado) è redatto su carta intestata della viene denominato dall'appellante preventivo elettrodomestici, e risulta intitolato Kitchen additional works note for the balance date 11.01.2017, ma non è sottoscritto dagli appellati e non menziona le opere di cui al doc. 14. Contr La Pre Punch List del 2.1.2017 (doc. 6 redatta dai convenuti appellati, a pag. 3 (pag. 66 del documento) prevedeva effettivamente tra il 10 e il 15 Gennaio la installazione dei ripiani di marmo del camino (install marble counter tops). Nella inserzione di vendita del fabbricato da parte dei committenti si legge inoltre La villa è stata completamente rinnovata e dotata di una moderna tecnologia e di accessori classici come lampadari di Murano e Swarovski, caminetto in marmo, […].
Per la posa del marmo del camino tali evidenze convergono con quanto dichiarato dal teste alla udienza del 21.05.2019: “Una volta ricordo che eravamo seduti fuori in Testimone_1
Per_ Per_ un patio ( , io ed ) e disse ad qualcosa (non ricordo cosa), specificando CP_1 CP_1
di non dire niente perché poi avrebbe pagato lui: non erano grosse cose, parliamo di un momento in cui eravamo a fine lavori.” Il teste ha poi affermato “Posso dire che ricordo, quali regali: l'installazione di una nuova doccia, il marmo del camino, il funzionamento della caldaia
(misero i tempi di accensione e spegnimento), il timer delle luci esterne del giardino;
in una occasione venne sistemato anche un citofono. Ricordo la RA in merito ad alcune Pt_1
14 di queste regalie diceva: te le faccio ma non te le faccio pagare. Ulteriore conferma giunge dalle dichiarazioni del teste , il quale all'udienza del 24.09.2019 ha dichiarato Testimone_3
“Confermo di aver fornito degli elementi in marmo che andavano a rivestire un camino […]
Ricordo che il marmo era verde […] Il marmo è stato scelto su sollecitazione degli attori che sono venuti appositamente a verificare il materiale prima che venisse tagliato […]” Contr L'unico documento indicativo in via presuntiva di un esborso da parte della è costituito Contr dalla fattura n. 545/2016 del 18.10.2016 (doc. 45 pag. 17) di euro 1.329,80 IVA Inclusa, emessa dalla nei confronti della , quale acconto Parte_6 RO su fornitura marmo. La anteriorità di tale documento alla Pre Punch List del 2.1.2017 (doc. 6
Contr
la quale prevedeva l'installazione dei ripiani di marmo del camino tra il 10 e il 15
Gennaio 2017, non preclude di riferire tale acquisto alla posa del Gennaio 2017, che poteva essere stata programmata dalle parti già nel mesi di Ottobre 2016.
Coordinando quindi le dichiarazioni testimoniali con le prove precostituite, deve ritenersi Contr raggiunta la prova dell'acquisto e del pagamento, da parte della del marmo posto sul camino, per l'importo di euro 1.329,80 IVA Inclusa.
3.1.2 Non risultano per contro dimostrati gli esborsi inerenti gli altri beni oggetto del regalo del
Contr SI. al SI. di cui la non ha fornito la prova. Parte_5 Pt_4
In particolare la caldaia risulta menzionata nel documento n. 45, riportante la Fattura n. 73 del
7.12.2016 dell'impresa GL alla , pari a euro 2.440,00 IVA CP_4 Parte_1
inclusa, per la fornitura e la posa in opera della DA RG TR (doc. 45 Appellante, pag. 21). Tuttavia, se da un lato manca la prova del pagamento da parte di
[...]
, dall'altro dopo la emissione della fattura risulta documentato il pagamento Parte_1 dell'importo di euro 3.850,00 da parte del sig. con bonifico del 17.01.2017 con la Pt_7 causale boiler, Importo superiore a quello della fattura 73 del 2016. Anche l'Installazione della doccia risulta pagata dal SI. con bonifico del 16.2.2017. Parte_5
Pertanto il totale da rimborsare alla convenuta appellante è pari a euro 1.329,80, senza aggiunta di IVA.
3.2 Quanto agli elettrodomestici parte appellante afferma che il Tribunale avrebbe errato nel calcolare le somme da rimborsare, avendo fatto riferimento esclusivo alle spese per l'acquisto, senza conteggiare le spese di trasporto (all. 18 e all 20 del fascicolo di primo grado).
Aggiungendo tali importi le somme anticipate dall'appellante non corrispondono ad €
33.277,00, come affermato dal Giudice di prime cure, bensì a € 35.288,50.
15 Sottraendo a tale somma gli importi pagati dagli appellati pari ad € 9.182,10 residuerebbe la somma di € 26.106,40 (€ 35.288,50 - 9.182,10 - somma versata (cfr doc. 15 fascicolo primo grado) = 26.106,40).
Il profilo è infondato, in quanto difetta la prova delle spese di trasporto e del loro pagamento.
Il doc. 18 (fattura cucina n. 11 del 14.02.2016) e il doc. 19 (bolla trasporto consegna cucina del
03.02.2017) non menzionano costi di trasporto. Il doc. 19, costituito dal Documento di trasporto della società Steel srl, attesta che la consegna è avvenuta direttamente presso Contr l'immobile dei committenti, e non presso la sede della Il documento 20 (definito nella comparsa costitutiva di primo grado bolla trasporto consegna lavastoviglie del 15.12.2016), menzionato tra gli allegati, non risulta presente all'interno del fascicolo di parte telematico
Contr della
Il preventivo degli elettrodomestici del 11.01.2017 si trova invece a pag. 66 del doc. 6, e dà atto del pagamento da parte dei committenti della somma di euro 9.182,10, da detrarre dal totale.
Il profilo è quindi privo di fondamento e deve essere respinto, non risultando documentate le spese di trasporto degli elettrodomestici.
4. Sulla violazione e falsa applicazione degli artt. 113 e 115 cpc. Sulla genericità, erroneità, insufficienza e illogicità della motivazione della sentenza n. 427/2021 nella quantificazione delle somme dovute.
Il quarto motivo contestualizza le censure mosse in quelli precedenti sul piano contabile riproponendo il conteggio del corrispettivo dovuto alla impresa appaltatrice.
Secondo parte appellante alla stregua delle considerazioni che precedono la condanna alla restituzione nei confronti degli odierni appellati della somma di € 80.329,86 appare illegittima, immotivata e iniqua.
La somma complessiva dovuta dai committenti sarebbe di euro è di € 367.730,90 (€307.631,80
+ 14.251,50 + 10.559,10 + 35.288,50) (iva inclusa), mentre la somma corrisposta dagli Attori alla Convenuta, come dagli stessi riferito, è di € 333.232,10, la differenza quindi tra il dare e l'avere è di €34.498,8, in favore della Convenuta.
a) il preventivo del 20.10.2016 contemplava quale corrispettivo dei lavori l'importo di euro
312.987,34 IVA Inclusa, corrispettivo sottoscritto e accettato senza riserve dai committenti. La somma da cui partire per comprendere l'errore macroscopico in cui è incorso il Giudice di prime cure è dunque l'importo di € 312.987,34 Iva inclusa.
16 b) a tale importo dovrebbe essere detratto lo sconto di euro 5.000,00 praticato dall'appellante e indicato nel preventivo del 24.11.2016, giungendo all'importo di euro 307.631,80 IVA inclusa.
c) a tale importo occorre aggiungere quelli di euro 14.251,50, 10.559,10 e 35.288,50.
All'esito di tale operazione alla SInora spettano gli importi: Parte_1
€307.631,80 + €14.251,50+€10.559,10+ € 35.288,50= € 367.730,90.
Avendo gli appellati versato la somma di € 333.232,10 all'odierna parte spetta la somma residua di € 34.498,00.
Il motivo risulta parzialmente fondato, ma per un importo considerevolmente minore di quello azionato dalla parte appellante.
4.1 Come già detto, al lordo dell'IVA (pari a euro 52.383,10) il corrispettivo di euro 238.105,00 convenuto nel contratto del 20.10.2016 è pari a euro 290.488,10.
A tale importo devono essere aggiunti i seguenti importi: euro 6.435,50 (euro 5.275,00 + IVA 1.160,50) per le opere aggiuntive;
euro 1.329,80, senza aggiunta di IVA, quale rimborso delle spese per le opere regalate dal SI.
al SI. Parte_5 Pt_4 euro 24.094,90, per le spese anticipate per gli elettrodomestici.
Si ottiene quindi il totale di euro 322.348,30 che comprende il corrispettivo e i rimborsi dovuti dai SIg.ri e alla appellante. CP_6 Pt_4
Detratto tale importo dal totale corrisposto di euro 333.232,10, si ottiene l'importo di euro
10.883,80, che costituisce l'eccedenza che è tenuta a restituire Parte_1
ai convenuti appellati e appellanti incidentali.
II
L'appello incidentale di e Controparte_1 Controparte_2
1. Sulla natura dei preventivi prodotti dall'Impresa AMG di Controparte_8
Il primo motivo censura la sentenza di primo grado in quanto ha attribuito valenza contrattuale ai preventivi del 28.09.2016 e del 20.10.2016, in virtù dei quali gli appellanti sarebbero stati tenuti al pagamento di un corrispettivo prescindendo dal valore della controprestazione, di valore notevolmente inferiore a quello riportato nel preventivo medesimo.
Viceversa i “preventivi” di spesa non contengono alcuna manifestazione di volontà negoziale produttiva di effetti contrattuali, in quanto: a) non erano stati sottoscritti dall'appellante, e recavano la sottoscrizione di uno solo degli appellati. b) determinavano solo nel genere la
17 prestazione dovuta dall'appaltatore, senza corrispondenza ai valori indicati nel preventivo medesimo. c) in mancanza di accordo, il corrispettivo dovrebbe essere determinato tanto ai sensi dell'art. 2225 del c.c., che prevede il corrispettivo in un rapporto di lavoro autonomo, quanto dell'art. 1657 dello stesso codice, che prevede la determinazione del corrispettivo in tema di appalto, i corrispettivi medesimi sono stabiliti dal giudice in relazione al risultato ottenuto, e al lavoro normalmente necessario per ottenerlo, solo se gli stessi non siano stati convenuti dalle parti e non possano essere determinati secondo le tariffe professionali o gli usi;
d) Il primo giudice non spiega per quale ragione il preventivo prevedesse corrispettivi di gran lunga maggiori rispetto a quelle sostenute per i beni e i servizi acquistati e resi dall'appellante e) se il “preventivo del 20.10.2016 ”avesse costituito un vero e proprio contratto vincolante tra le parti, l'appellante avrebbe dovuto chiarire quale prestazione
(acquisto beni mobili ed arredi, produzione servizi, ecc), da indicarsi nella quantità e qualità, avrebbe dovuto offrire come controprestazione a fronte del pagamento delle somme posto a carico degli appellati relativamente alla prevista ristrutturazione immobiliare. Osserva
l'appellante che nella pronuncia del 06/06/2017 n. 14006 la S.C., nel confermare la sentenza impugnata, ha rimarcato la mancanza di una descrizione analitica dei tempi e delle modalità di esecuzione della prestazione e di pagamento del corrispettivo, nonché di espressioni idonee ad evidenziare, in modo univoco, la nascita del vincolo contrattuale, ritenendo irrilevante la mera sottoscrizione del preventivo da parte del committente, non accompagnata da alcuna espressione da cui potesse desumersi l'assunzione di una vera e propria obbligazione).
La conclusione dell'appellante è quindi l'inesistenza del sinallagma contrattuale, perché mentre a carico degli appellati era stato previsto il pagamento di una ingente somma di danaro, l'appellante avrebbe avuto massima discrezionalità nella esecuzione della prestazione potendo nel fornire beni e servizi di qualsivoglia valore e costo.
Il motivo è privo di fondamento.
1.1 Innanzitutto il contratto di opera, come quello di appalto, non è soggetto a forma vincolata, per cui non richiede la forma scritta, ma la determinazione dell'oggetto e del corrispettivo, e può essere concluso anche per facta concludentia (Cass. civ. n. 22616 del 2009;
Cass. Civ. n. 9077 del 2003). Inoltre, alla stregua delle evidenze probatorie, la chiave di lettura della operazione economica realizzata dalle parti si rinviene anche nel comportamento delle parti successivo alla sottoscrizione dei preventivi.
Anzitutto la Corte ritiene che i preventivi del 28.09.2016 e del 20.10.2016, indicanti le opere da eseguire in relazione al progetto elaborato dai convenuti appellati, e il prezzo relativo, una
18 volta sottoscritti per accettazione, hanno determinato la conclusione del contratto di ristrutturazione interna del fabbricato (inquadrabile nell'appalto o nel contratto di opera), conformemente al progetto dei committenti, predeterminando il corrispettivo dovuto.
La consapevolezza degli appellanti incidentali della natura vincolante del contratto è ampiamente suffragata dal fatto che il 28.09.2016 e il 20.10.2016 il SI. ha Pt_4
sottoscritto due preventivi, contenenti entrambi il corrispettivo dettagliato delle singole opere. E non è credibile che anche nella sottoscrizione del secondo preventivo, sostitutivo del primo, il committente abbia ritenuto che i prezzi indicati fossero meramente indicativi, alla stregua di una qualsivoglia puntuazione.
Anche il comportamento delle parti posteriore alla sottoscrizione dei preventivi evidenzia, in base all'art. 1362 c.c., la concorde accettazione dei committenti dei preventivi, e quindi la volontà di concludere il contratto di appalto a quelle precise condizioni.
Dopo la sottoscrizione dei preventivi da parte del SI. entrambi i committenti hanno Pt_8
invero accettato e interagito nella sequenza esecutiva delle opere previste nei preventivi, sino al completamento della esecuzione.
[.. Ciò induce a ritenere ragionevolmente che la sottoscrizione dei preventivi da parte del SI.
e l'accettazione dei corrispettivi ivi contenuti, sia avvenuta con il tacito consenso del Pt_4
sig. e nel suo interesse. CP_6
Il ragionamento sarebbe stato probabilmente diverso se i committenti avessero contestato l'incompletezza delle opere indicate nei preventivi. In questo caso, a fronte di una divergenza di individuazione del corrispettivo, pur convenuto contrattualmente, correlata ad una diversa quantità dei lavori, sarebbe stato necessario l'intervento del giudice.
Di conseguenza, in presenza di una determinazione contrattuale del corrispettivo e del completamento dei lavori, che i committenti hanno controllato e accettato, non possono trovare applicazione i criteri suppletivi di determinazione del corrispettivo indicati dall'art. 2225 del c.c., in materia di contratto d'opera, e dall'art. 1657 c.c. in materia di appalto.
1.2 Va da sé poi che, come emerso dall'istruttoria, per la particolare importanza che nelle ristrutturazioni interne assumono la qualità dei materiali, dei colori, del mobilio e delle componenti di arredo, la individuazione contrattuale di alcune opere è avvenuta nell'essenziale, demandandone la scelta in concreto a accordi in corso d'opera tra l'impresa appaltatrice e i committenti SIg. e , che da addetti al settore (il SI. Pt_4 Parte_5 CP_2
è architetto, e il SI. di interni) hanno dato la loro impronta alla tipologia e Parte_9
qualità delle opere e dell'arredamento.
19 Le seguenti dichiarazioni dei testimoni sono emblematiche dell'apporto dei committenti nel corso della esecuzione dei lavori.
Teste , udienza 21.05.2019: Testimone_1 cap. c) Posso dire che io ho visto che il SI. si è presentato come architetto ed era a CP_2
conoscenza di quello che voleva e lo richiedeva: la scelta era la sua. Ad esempio, ricordo che mostrava alla RA sul computer quello che avrebbe voluto: lo ricorso per il frigo, Pt_1
per la cucina e per il bagno. Questo è accaduto quando eravamo nella villa durante i lavori [...]- cap. d) posso dire che vi erano sempre gli attori durante i lavori […] cap e) posso dire che gli attori la mattina approvavano i lavori da fare o correggevano quelli fatti: correggevano anche le semplici nuance di vernice […] cap. f) ricordo che vi erano i fogli appesi quello che non andava, che doveva essere rifatto [...]
Teste , udienza 24.09.2019; Testimone_3
cap. e) nulla so a parte la fornitura del marmo, con riferimento alla quale ho già detto. Posso dire che gli attori sono stati molto attenti nella scelta del marco, mi sono sembrate persone molto attente nelle scelte che facevano, faccio questo lavoro da 35 anni
Teste Sergio Ottobre Udienza del 24.09.2019:
Il primo lavoro che ho fatto, datomi l''incarico da , gli ho tappezzato una Parte_1
sala di seta rossa, mi sembra fosse il salotto. Ho fatto il lavoro da solo;
in questa occasione vi era . In generale, quando ho fatto il lavoro con me c'era , che faceva Persona_1 Persona_1
l'interprete (io non parlo inglese: chi ci parlava con gli americani?) e poi vi erano i proprietari, non sempre presenti: li vedevi e non li vedevi;
passavano, posavano delle cose ma non erano sempre presenti durante il mio lavoro;
quando erano presenti mentre lavoravo, gli attori non dicevano niente, guardavano: credo di essere bravo nel mio lavoro, alla fine mi hanno fatto i complimenti. Una seconda volta, sono tornato per mettere nella stessa sala il cordone di rifinitura, loro lo hanno voluto, a me lo ha detto : i clienti vogliono il cordone. Parte_1
Ricordo che era presente la RA . Sono poi tornato una terza volta per rifare una Per_1
parete della sala perché vi era un piccolo fallo sul tessuto, ricordo che usciva fuori un pezzettino di stoffa, un peletto che esce fuori dalla pareti;
mi chiamò , io non parlavo con i Parte_1
proprietari. Ricordo che l'architetto americano, uno dei proprietari, che girava di notte se ne era accorto e lo aveva detto ad che poi lo disse a me. Era un tipo professionale, a Parte_1 me dicevano che faceva progetti per l'America. Abbiamo dovuto rimettere 12 metri di seta, che credo abbia pagato perché vi era un fallo su quanto fornito, ma non so nel Parte_1
dettaglio, posso dire che di solito si fa così. E' anche giusto, anche se il falletto è impercettibile,
20 il lavoro deve essere fatto bene. Anche in questa occasione la RA era presente. La Per_1 quarta volta sono andato a montare le tende, nella stanza rossa e poi in altre stanze (salone, ingresso ed altra camera), in tutto ricordo tre ambienti: ho messo il bastone in bronzo e ho montato le tende. La RA era presente. Non sono in grado di indicare se nelle singole Per_1
volte in cui sono andato gli attori fossero o meno presenti, posso dire che a volte vi erano, a volte vedevo quello più giovane, a volte uno dei due americani dormiva e scendeva mentre lavoravo, a volte non li vedevo durante il mio lavoro. Sono poi andato una quinta volta per appendere i quadri con gli stop sulla parete rossa, era una cosa delicata, ho dovuto usare una tecnica particolare: ho appeso 4/5 quadri, non ricordo bene. Ricordo che in quel caso erano presenti gli attori che mi indicarono precisamente dove metterli, come anche era presente la RA . Ricordo che gli attori erano simpatici, abbiamo parlato anche di Mi Per_1 Per_4
hanno fatto i complimenti per il lavoro che avevo fatto. In una delle occasioni che ho descritto ricordo che una volta venne anche ”; sentito sui capitoli formulati nella n. Parte_1
2 di parte convenuta così risponde: a): “Nulla so”; cap. b): “Nulla so”; cap. c): “Ho già risposto per quello che so sui lavori di tappezzeria. Sul resto nulla so”; cap. d): “Ho già risposto”; cap. e):
“Ho già risposto”; cap. f): “Nella stanza dove ero io non vi erano fogli d'ordini”; cap. k): “Posso solo dire che i miei lavori sono stati pagati tutti e da ”; cap. l): “Nulla Parte_1
posso aggiungere, come detto conosco solo i miei lavori riguardanti la tappezzeria”; cap. m):
“Nulla so”.
Una attenzione per i dettagli e la qualità del lavoro che ha trovato un riscontro finale nell'offerta di vendita del fabbricato affidata alla Controparte_9
Viale Manlio Gelsomini 6 Roma, per l'importo di euro 715.000,00 (all.
[...]
1 Appellante alla Nota del 22.02.2019) nel quale viene dato ampio risalto a specifici componenti e caratteristiche dell'arredamento interno, frutto della scelta in corso d'opera, quali i lampadari il caminetto di marmo, le tende in raso, il modello di Controparte_10
frigorifero PRO48-SubZero Refrigerator/freezer, e altre componenti.
2. Il secondo motivo. Sull'obbligo di rendiconto.
Nel secondo motivo gli appellanti incidentali lamentano che a) erroneamente il Tribunale ha ritenuto che non vi fosse un obbligo della rendiconto da parte dell'appellante, riconoscendo il diritto al corrispettivo, mentre il valore delle opere e i costi risultavano inferiori a quelli preventivati. La inferiorità di tali costi risulterebbe avvalorata inequivocamente dalla relazione tecnica di parte, che ha quantificato il valore dei beni mobili e degli arredi in euro 121.121,37,
21 mentre l'appellante aveva incassato euro 333.232,10. b) sia che il rapporto sia ricondotto all'ipotesi dell'appalto o opera che del mandato, parte appellante che erano Persona_1 tenute ad eseguire l'incarico con la diligenza del buon padre di famiglia (art. 1710 c.c.) e a presentare un rendiconto (artt. 1712-1713 c.c.) e un consuntivo delle spese e degli acquisti effettuati, dei servizi e del personale impiegato ecc. c) malgrado la “Posa in opera massetto” fosse stata inserita nel preventivo del 20/10/2016 pag. 4/7 rigo 4, pagato dagli appellati per la complessiva somma di € 12.000,00 oltre IVA, l'appellante ammette nelle proprie memorie di non aver eseguito detto lavoro e che la voce è stata erroneamente aggiunta (vedi memorie ex.
Art. 183,c. VI, n.1 pag. 7 fascicolo di controparte) ma la somma non è mai stata decurtata.
Il motivo risulta fondato esclusivamente per quanto attiene alla decurtazione del compenso per la posa del massetto, che non risulta realizzato per ammissione della stessa appellante.
2.1 Quanto alla natura del rapporto contrattuale, non è condivisibile la tesi della coesistenza di elementi comuni al contratto di appalto e del mandato, con conseguente obbligo del rendiconto. Il contratto deve essere inquadrato, come detto, esclusivamente nella ipotesi dell'appalto o del contratto d'opera.
E' opportuno precisare al riguardo che in base all'art. 1703 c.c. il mandato è il contratto col quale una parte si obbliga a compiere uno o più atti giuridici per conto dell'altra.
Come ha ritenuto la giurisprudenza di legittimità e di merito, mentre la prestazione del mandatario si esplica essenzialmente in una attività deliberativa o negoziale, cioè in atti di formazione e manifestazione della volontà, quella dell'appaltatore ha per oggetto un'attività meramente esecutiva, di carattere manuale o intellettuale, rivola al compimento di un'opera o di un servizio, che l'appaltatore si assume, con organizzazione dei messi necessari e con gestione a proprio rischio, verso un corrispettivo di denaro (Cass. civ. n. 2022 del 12.09.1961;
Cass. Civ. n. 3878 del 24.10.1956).
E' naturale che nel caso di specie, per compiere la ristrutturazione interna o espletare il servizio l'appaltatore abbia dovuto concludere con terzi contratti di vario tipo: lavoro, compravendita di beni, materiali et alia. Ma gli effetti giuridici di tali contratti rimangono definitivamente e esclusivamente nella sua sfera, e non si possono riversare come tali nel patrimonio del committente.
Ne discende che non sussiste l'obbligo di rendiconto o consuntivo, in quanto dalle evidenze probatorie emerge che, a) il consuntivo non era previsto contrattualmente, e comunque avrebbe avuto la sola finalità di contabilizzare il valore dei lavori eseguiti e di rendere liquido ed esigibile l'importo del corrispettivo dovuto dal committente;
b) ai sensi l'art. 1665 c.c, le
22 opere convenute nei cinque mesi di lavoro sono state riepilogate nella corrispondenza e progressivamente verificate e accettate ai sensi dell'art. 1665 c.c. dai committenti, che controllavano l'andamento dei lavori e ne verificavano la qualità, contestando quando necessario le eventuali anomalie, e richiedendo le varianti reputate necessarie.
2.2 Per quanto riguarda la “Posa in opera massetto”, inserita nel preventivo del 20/10/2016 pag. 4/7 rigo 4, ma non eseguita, per un prezzo €. 12.000,00 oltre IVA, l'appellante ha ammesso sia nella comparsa di costituzione e risposta che nella memoria ex art. 183 c. 6 n. 1 cpc non aver eseguito detto lavoro e che la voce è stata erroneamente aggiunta (vedi memorie ex. Art. 183,c. VI, n.1 pag. 7 fascicolo di controparte) ma la somma non è mai stata decurtata.
L'importo è quindi stato detratto dal totale al superiore par. 1.1.
2.3 I rilievi inerenti la inferiorità dei costi affrontati dalla impresa appaltatrice rispetto al corrispettivo, avvalorati dalla relazione tecnica di parte del Geom. che ha CP_3
quantificato il valore dei mobili e degli arredi in euro 121.121,37, mentre l'appellante aveva incassato euro 333.232,10, non appaiono fondati.
Secondo l'appellante, l'esiguità della spesa sarebbe sintomatica della scarsa qualità dei materiali, dei mobili acquistati dall'appaltatore e delle maestranze impiegate. Malgrado
l'impegno a scegliere personale altamente qualificato, la Ditta esecutrice dei lavori è risultata, dai verbali dei Carabinieri nel procedimento penale collegato, una impresa rumena, di cui l'appellante ignora la sede e priva di partita IVA.
Il Collegio osserva che secondo l'art. 1655 c.c., l'appalto ingenera una obbligazione di risultato, in cui la principale obbligazione dell'appaltatore è quella di realizzare l'opera o il servizio oggetto del contratto secondo le modalità pattuite, compiendo, all'uopo, un'attività di organizzazione dei mezzi e tutti quegli adempimenti strumentali mirati all'ottenimento di quanto specificato nell'accordo. L'opera o il servizio devono avvenire, inoltre, a "regola d'arte", ovvero con perizia tecnica professionale, per cui l'appaltatore è tenuto a rilevare e fare presenti al committente gli eventuali difetti del progetto in grado di pregiudicarne la regolare realizzazione.
Nel caso che occupa la esattezza della prestazione, da accertare in corso d'opera e al momento della ultimazione dei lavori, risulta avvalorata in primo luogo dal fatto che i committenti hanno verificato le opere nel corso della loro esecuzione, accettando l'opera ultimata nel Febbraio
2017. In secondo luogo non può trascurarsi che, a differenza dell'appalto di una costruzione al grezzo o al rustico, nel caso di specie l'appalto riguardava una ristrutturazione interna completa, con una serie di prestazioni ulteriori e articolate, quali la scelta delle imprese
23 subappaltatrici (per i pavimenti, gli impianti, la tinteggiatura ecc.) e dei fornitori, e il controllo, insieme ai committenti della qualità di beni e materiali.
La assenza di contestazioni nel corso dell'opera da parte dei committenti, la accettazione delle opere una volta completato l'appalto, e segnatamente la sostanziale infondatezza, come si vedrà, dei vizi denunciati, smentiscono in modo eclatante le censure inerenti la qualità dei lavori, che peraltro non ha nulla a che vedere con la nazionalità delle maestranze impiegate.
Da ultimo la messa in vendita dell'immobile nel 2019 per il prezzo non modesto di euro
715.000,00 testimonia, indipendentemente dai costi sostenuti dalla impresa appaltatrice, il contributo all'incremento del valore di mercato del fabbricato, dovuto anche alle scelte e agli
Contr acquisti effettuati dalla di concerto con i committenti (v. documentazione depositata in data 22/02/2019 dalla parte convenuta, ove emerge che l'immobile sito in Montecchio è stato messo in vendita all'importo di euro 715.000,00, previa indicazione delle sue caratteristiche, alla cui integrale lettura per completezza si rimanda).
Ciò induce a ritenere che l'operato della impresa appaltatrice non abbia contrastato con i canoni di diligenza professionale.
3. Sulla determinazione del corrispettivo e sullo squilibrio economico tra le parti.
Nel terzo motivo gli appellanti incidentali lamentano che erroneamente il Tribunale ha fatto coincidere il corrispettivo con le somme indicate nei preventivi del 28.09.2016 e 20 Ottobre
2016, ed ha invece lasciato libera l'appellante di fornire, come controprestazione, un servizio e dei beni dal valore e dal costo di gran lunga inferiore. Tuttavia non era stato concordato alcun corrispettivo, in quanto i preventivi contenevano solo una spesa di massima del costo di dette voci che avrebbero dovuto essere giustificate nel loro preciso ammontare al momento della redazione del consuntivo.
A chiarimento del superiore assunto, gli appellati riportano sotto il punto VII-A, lettera b), il prospetto che evidenzia la differenza tra le spese sostenute dall'appellante principale per i mobili, gli arredi, le suppellettili ecc, e quelle indicate nell'intercorso preventivo e pagate effettivamente dagli appellati.
In ogni caso, anche se il prezzo fosse stato oggetto di una effettiva pattuizione, la relativa determinazione sarebbe stata vessatoria per la violazione dell'art. 33 del Codice del Consumo, nel contratto concluso tra il consumatore, definito all'art. 3 quale "persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta", ed il professionista, si considerano vessatorie le clausole che
24 "malgrado la buona fede, determinano a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto".
Il motivo è privo di consistenza per le medesime ragioni esposte al superiore par. 1, da intendersi integralmente richiamate.
3.1 Come detto, l'appalto ingenera una obbligazione di risultato, in cui la principale obbligazione dell'appaltatore è quella di realizzare l'opera o il servizio oggetto del contratto secondo le modalità pattuite, compiendo, all'uopo, un'attività di organizzazione dei mezzi e tutti quegli adempimenti strumentali mirati all'ottenimento di quanto specificato nell'accordo.
3.2 L'indagine sulla congruità del corrispettivo rispetto ai valori di mercato di operazioni consimili risulta superata dalla determinazione contrattuale del prezzo. Di conseguenza la indagine sulla congruità delle spese sopportate dall'appaltatore è priva di rilevanza.
Indipendentemente dai costi sopportati dall'appaltatore o prestatore d'opera, l'esito positivo delle verifiche delle opere e la loro accettazione sono paradigmatici della valutazione positiva da parte dei committenti della conformità delle opere agli standard qualitativi convenuti contrattualmente e in relazione ai quali è stato predeterminato il corrispettivo, senza che assuma rilevanza la esiguità delle spese incontrate dall'appaltatore per la esecuzione del servizio.
3.3 Non condivisibile è anche l'assunto inerente il presunto squilibrio economico in danno dei committenti. La nozione di squilibrio contenuta nell'art. 1469-bis c.c. (e, successivamente, nell'art. 33 codice del consumo), relativamente alle clausole vessatorie contenute nei contratti tra professionista e consumatore, fa esclusivo riferimento ad uno squilibrio di carattere giuridico e normativo, riguardante la distribuzione dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto, non consentendo invece di sindacare l'equilibrio economico, ossia la convenienza economica dell'affare concluso Cass. Civ. n. 36740 del 25/11/2021).
Va inoltre rimarcato che la "giustizia contrattuale", intesa come conformità dell'assetto degli interessi delle parti ai principi generali dell'ordinamento, non comporta una valutazione della convenienza economica del contratto, rientrando quest'ultima nella sfera dell'autonomia privata dei contraenti;
ne consegue che il controllo operato dal giudice sul regolamento degli interessi voluto dalle parti è diretto a verificare essenzialmente il suo mancato contrasto con l'utilità sociale dell'iniziativa economica privata, garantita dall'art. 41, comma 2, Cost., e non può essere esteso a sindacare l'adeguatezza delle clausole pattuite a garantire l'equilibrio delle prestazioni o le aspettative economiche di uno dei contraenti, in assenza di fattori, come la
25 debolezza o la pressione economica, incidenti sulla formazione della volontà negoziale (Cass. civ. n. 7205 del 18/03/2025).
4. Il quarto motivo. Sulla dolosa induzione in errore ai danni degli appellanti incidentali.
Nel quarto motivo i sigg.ri e sostengono che a torto il Tribunale di Terni ha Pt_4 Parte_5
omesso di considerare la dolosa induzione in errore consumata dall'appellante principale di concerto con la figlia nei confronti degli appellati, e attestata dall'illegittimità dei preventivi.
Tale induzione in errore si sarebbe articolata nelle seguenti condotte:
a) parte appellante e la figlia hanno fatto credere agli appellati che gli interventi da Persona_1 effettuare con l'impiego di personale altamente specializzato, sotto la guida della quale Per_1
Architetto, ed i mobili e gli arredi da acquistare, avrebbero avuto il prezzo riportato nei preventivi di spesa, ed hanno, con continue richieste di danaro, conseguito l'importo di ben
€.333.232,10;
b) hanno inoltre affermato che i prezzi indicati sarebbero stati più bassi, in quanto “riservati agli attori come Designer” e che la quotazione dei prezzi medesimi sarebbe stata verificata dal loro ufficio commerciale e legale, dr. , fugando così i dubbi dei SIg. e Persona_5 CP_1
CP_2
c) hanno fatto credere che il personale impiegato per i lavori appaltati, in quanto specializzato e competente, fosse costoso anche per i rilevanti contributi previdenziali (INPS) e Fiscali
(Agenzia delle Entrate) che la normativa italiana impone di corrispondere.
d) hanno fatto credere che la stessa che ella fosse un Architetto, abilitato Persona_1
all'esercizio della professione, non una semplice laureata in Architettura, priva di abilitazione.
Il motivo non ha consistenza.
4.1 Poichè secondo la prospettazione attorea gli artifici e raggiri asseritamente posti in essere dalla SI.ra e da non sono stati determinanti del Parte_1 Persona_1
consenso, ma hanno inciso sulle condizioni contrattuali (prezzo), essi dovrebbero essere inquadrati nel dolo incidente di cui all'art. 1440 c.c.
Nel perimetro di tale figura, ai fini del risarcimento, occorre accertare a) l'esistenza dei raggiri maliziosi operati in mala fede;
b) l'idoneità dei raggiri a trarre in inganno l'altra parte, pur senza determinare un vizio di volontà tale da invalidare il negozio;
c) la circostanza che il contratto sarebbe stato concluso a condizioni diverse.
Ma la prova di tali segmenti, gravante sulla parte che la deduce (Cass. civ. n. 5734 del
27.2.2019; Cass. Civ. n. 8318 del 16.08.1990), non è emersa dal materiale probatorio, dal quale
26 risulta piuttosto come gli accorgimenti e le espressioni usate dall'impresa CP_4 [...]
rientrassero nel c. d. dolus bonus, cioè costituissero accorgimenti di uso Parte_1 normale nelle trattative, in quanto avulsi da malizie e astuzie aggiuntive volte a trarre in inganno i committenti e a sorprendere una persona di normale diligenza.
A ridurre la tesi del dolo incidente a un puro esercizio concettuale contribuisce anche la circostanza che i committenti erano addetti al settore, e non avrebbero avuto difficoltà nel rivolgersi a una pluralità di imprese confrontando i vari preventivi, giacché l'adeguatezza dei mezzi "ad decipiendum alterum" va rapportata alla normale diligenza ed al normale buon senso di cui la controparte deve essere fornita perché ne sia tutelabile l'affidamento, in quanto la buona fede riceve protezione solo se non sia costituita da negligenza o ignoranza (Cass. civ.
n. 683 del 06/02/1982).
4.2 Sul piano penale la insussistenza degli artifici e dei raggiri risulta poi ampiamente argomentata nel decreto di archiviazione del proc. penale n. 616/2020 RGNR e n. 1666/20 GIP da parte del G.I.P. del Tribunale di Terni, il quale ha escluso la sussistenza del delitto di cui all'art. 640 c. p., certificando:
a) che nessuna truffa si rinviene nella vicenda descritta quanto una normale transazione economica, intercorsa tra partie che, liberamente coscietnemetne, sono addivenute alla stipula di un contratto(tali sono da intendersi i preventivi ricevuti), del tutto consapevoli dei costi- documentali-che avrebbero dovuto sostenere a fronte delle prestazioni richieste […];
b) peraltro, la conferma che nessuna attività fraudolenta ed ingannatoria sia stata posta in essere dalle indagate la si rinviene proprio della qualifica soggettiva rivestita dai querelanti, tutt'altro che sprovveduti ed inesperti, in quanto entrambi architetti, i quali ben avrebbero dovuto avere contezza, se del caso delle eccessive richieste economiche formulate dalle contraoparti;
né possono essere trascurati i commenti entusiasti provenienti dai denuncianti, durante l'esecuzione dei lavori, che evidenziano come essi fossero molto soddisfatti dello svolgimento dell0carico affidato alla …] Pt_1
c) D'altro canto la pretestuosità della denuncia querela è altresì evidenziata dalla assoluta infondatezza dell'ulteriore doglianza mossa, ovvero l'uso indebito della qualifica di architetto da parte di , iscrittasi all'Albo professionale dell'Ordine degli Architetti di Roma ind Persona_1
ata 16.1.2018, posto che non risulta, che costei abbia posto in essere alcun atto tipico della professione di archietto nella vicenda in esame, avendo ella unicamente collaborato con la madre, titolare di una ditta di architettura di interni (soprattutto quale intermediaria tra quest'ultima e i committenti, avendo ella ottima padronanza della lingua inglese) tanto che
27 anche il relativo procedimento disciplinare, avviato su iniziativa dei denuncianti, è stato archiviato con provvedimento del 27.7.2020.
5. il quinto e il settimo motivo. Sulla fattura n. 10/17 del 31/12/2017 emessa a
[...]
e sul divario esistente rispetto alle fatture di spesa. Sulla divergenza tra le Parte_1
somme versate dall'appellante e il corrispettivo pagato dagli appellanti incidentali.
Nel quinto motivo gli appellanti incidentali evidenziano che erroneamente il Tribunale ha obliterato il divario tra le somme corrisposte dagli appellati e quelle effettivamente dovute, emergente anche dal raffronto tra le fatture di spesa emesse dai fornitori nei confronti della
Contr Contr e la fattura n. 10/2017 (doc. 15 primo grado) emessa dalla Il Tribunale ha in particolare argomentato che “Parimenti non decisive sono le considerazioni mosse nella comparsa conclusionale (v. pag. 50 e seguenti) in merito alle fatture versate in atti che nella tesi attorea evidenzierebbero “un'esorbitante discrepanza tra quanto è stato speso e quanto riscosso sulla scorta dei preventivi”, in quanto l'attività commissionata dagli attori all'evidenza non ha avuto ad oggetto in via esclusiva gli acquisti eseguiti dalla convenuta ma la fornitura di un servizio complessivo avente ad oggetto la predisposizione di un bene immobile secondo le indicazioni di cui al preventivo del 20/10/2016, sottoscritto dall'attore ed CP_2
espressamente concordato in punto di corrispettivo pattuito”.
Gli appellanti incidentali lamentano che quanto alla fattura n. 10/17, datata 31/12/2017 (doc.
n. 15 fascicolo primo grado), l'importo IVA, pari ad €.60.091,04, era stato calcolato su un imponibile di euro 273.130,06 (€. 333.232,10- 273.130,06= €.60.091,04) comprendente beni, acquistati nell'interesse degli appellati, già gravati da tale imposta, oltre alle retribuzioni del personale, le contribuzioni previdenziali e fiscali del personale medesimo, somme che non sono assoggettate ad IVA perché costituenti una spesa per l'appaltatore.
Nel settimo motivo gli appellanti incidentali ribadiscono che la sentenza, pur condannando l'appellante alla restituzione della somma di €. 80.329,86, non ha tenuto conto del divario tra le spese affrontate dalla impresa e il profitto realizzato dalla Parte_1
stessa. Questo sarebbe dimostrato dalla divergenza tra le fatture degli esborsi effettuati da
, pari a euro 108.463,70, e l'importo pagato dagli appellanti, pari Parte_1
a euro 333.232,10, con una differenza di euro 224.768,40.
Detraendo inoltre dal totale speso di euro 108.463,70 anche le spese riguardanti il frigorifero, i pannelli laterali, la cucina la cappa, il cappello frigorifero e la sostituzione porta, pari a euro
32.078,00, si arriverebbe a euro 76.385,70. Detraendo ancora dal totale pagato di euro
28 333.232,10 l'importo pagato di euro 76.385,70, si otterrebbe un residuo da restituire di euro
256.846,40.
I motivi, da esaminare congiuntamente in quanto connessi, sono privi di fondamento.
5.1 In base all'art. 13 c. 1 D. PR. n. 633 del 1972 la base imponibile delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi è costituita dall'ammontare complessivo dei corrispettivi dovuti al cedente o prestatore secondo le condizioni contrattuali.
Il corrispettivo convenuto contrattualmente e sul quale calcolare l'IVA non deve essere parametrato, né essere proporzionale, alle spese che l'appaltatore, fornitore del servizio, incontrerà per la relativa fornitura, giacchè è del tutto autonomo dai costi sostenuti dal fornitore in proprio per la esecuzione dell'appalto.
Di conseguenza non assume alcuna rilevanza la circostanza che le spese affrontate dall'appaltatore per la esecuzione dell'appalto fossero gravate o esenti da IVA, in quanto tali costi sono sostenuti dal fornitore del servizio in proprio e non possono fungere da parametro di un corrispettivo predeterminato contrattualmente.
5.2 In secondo luogo, poiché l'impresa appaltatrice o prestatrice d'opera ha effettuato gli acquisti di beni e materiali in proprio, l'IVA fatturata dai fornitori alla RO
, che la ha versata al fornitore del servizio, è ontologicamente diversa
[...]
dall'IVA fatturata a sua volta dalla agli appellanti RO
incidentali, che questi ultimi sono tenuti a corrispondere alla appaltatrice o prestatrice d'opera.
6. Il sesto e il nono motivo. Sull'onere della prova in ordine alla produzione dei documenti gravante su e su . Sulla richiesta di nomina del Controparte_8 Persona_1
CTU.
Nel sesto motivo gli appellanti incidentali censurano la sentenza, in quanto non ha tenuto conto dell'onere della prova, gravante sull'appellante art. 2967 del c.c., e dell'istanza di produzione di documenti formulato dagli appellanti.
Posto che era pacifico il pagamento dell'importo di euro 333.232,10, Controparte_8
e erano tenute a dimostrare che le somme versate dagli appellati fossero
[...] Persona_1
state utilmente impiegate, che i mobili acquistati, i servizi conseguiti ed erogati e le opere realizzate sarebbero stati di qualità e quantità tali da giustificare il preteso esborso, che il personale dipendente sarebbe stato retribuito in conformità alla vigente normativa.
29 Tale prova non sarebbe stata fornita, essendo insufficienti a tal fine le dichiarazioni delle convenute in primo grado, la fattura n. 10 del 2017 e le dichiarazioni testimoniali. Gli acquisti dovevano essere provati con le fatture e i documenti di trasporto, mentre quanto al personale dipendente dovevano essere prodotte le buste paga.
Il nono motivo lamenta quindi che erroneamente il Tribunale di Terni non ha disposto la c.t.u., ripetutamente richiesta dagli appellati. Gli appellanti incidentali ribadiscono quindi la richiesta di ammissione della c.t.u. al fine di verificare: a) se il costo dei beni acquistati dall'appellante nell'interesse degli appellati, quello degli interventi edili effettuati, e l'importo dell'IVA da calcolare sui costi medesimi, corrispondessero o meno ai prezzi correnti di mercato, calcolando la differenza con questi ultimi e con le somme ricevute dall'appellante medesima (€.
333.232,10); b) quale sia stato il costo effettivamente sostenuto dall'appellante con riferimento ai beni acquistati nell'interesse degli appellati, agli interventi edili effettuati, ed all'IVA dovuta, calcolando la differenza dei detti costi con le somme ricevute dall'appellante medesima (€. 333.232,10); c) se gli importi erogati dagli appellati, ove vincolanti per le parti, giustificassero il valore dei beni acquistati e dei servizi resi dall'appellante nell'interesse degli appellati, ed il pagamento della relativa imposta sui beni e servizi medesimi, o vi fosse una rilevante discrepanza tra gli stessi, calcolando la differenza con le somme versate dagli appellati (€. 333.232,10).
I motivi, da esaminare congiuntamente, non hanno fondamento.
6.1 Come già detto, l'indagine sulla congruità del corrispettivo rispetto ai valori di mercato risulta superata dalla determinazione contrattuale delle opere e del corrispettivo contenuta nei preventivi del 28.09.2016 e 20.10.2016.
Di conseguenza anche la indagine sulla congruità delle spese sopportate dall'appaltatore è priva di rilevanza, in quanto, una volta che l'opera è stata verificata, accettata e non sono emersi vizi e difformità, non rileva la esiguità o meno delle spese incontrate dall'appaltatore per la esecuzione del servizio, a fronte di corrispettivi elevati per pattuizione contrattuale o in relazione alla complessità dell'opera svolta.
Parimenti non ha alcuna rilevanza giuridica, in questo contesto processuale, l'indagine sul livello di qualificazione del personale e delle imprese subappaltatrici e dei relativi dipendenti, in quanto assume rilevanza esclusivamente la esattezza dell'adempimento della prestazione e la presenza o meno di vizi nelle opere. Vale a dire il conseguimento del risultato.
L'istanza di ammissione della consulenza tecnica d'ufficio viene quindi rigettata.
30
7. L'ottavo motivo. Sull'omessa consegna dei certificati e sui danni arrecati.
Nell'ottavo motivo gli appellanti incidentali sostengono che a torto il Tribunale di Terni ha trascurato che nella quantificazione dei danni subiti dai committenti andava considerata l'omessa consegna della certificazione amministrativa dell'immobile. La sentenza ha in particolare ritenuto che nessun ulteriore importo potesse essere riconosciuto a titolo di risarcimento danni per i vizi del bene, atteso che la genericità della allegazione (non risultando neanche quantificati i pregiudizi subiti, ma solo indicato il minor prezzo delle lavorazioni sulla base di criteri non condivisibili per i motivi sopra detti) e la mancata prova dei vizi invocati
(neanche quantificati nella perizia di parte prodotta in allegato alla citazione: v. doc. 9) assumono valenza ostativa all'accoglimento di tale domanda, mentre le ulteriori doglianze formulate appaiono tardive e, per tale ragione, inammissibili (v. sul punto considerazioni di cui all'ordinanza riservata del 19/06/2019).
Il pregiudizio deriverebbe quindi non solo dall'esecuzione dei lavori non a regola d'arte, ma anche dalla assenza di certificazioni amministrative. L'unità immobiliare sarebbe priva della abitabilità esistente al momento dell'acquisto, come si può evincere dal contratto di acquisto dell'immobile, abitabilità venuta meno a seguito dei lavori effettuati dalle SIg.re e Pt_1
, le quali non hanno mai consegnato le certificazioni degli impianti effettuati, come Per_1
quello elettrico. Da qui la non commerciabilità della abitazione.
Il motivo è infondato.
7.1 Circa i vizi menzionati nell'atto di citazione di primo grado (distacco dei listelli del parquet, rovina del pavimento in travertino, malfunzionamento del condizionatore) la relazione dell'Arch. depositata in una con le note autorizzate del 12.04.2019, oltre a Persona_6 essere redatta dopo oltre due anni dalla consegna delle opere, pur menzionando l'installazione non a regola d'arte sul parquet di una scatola elettrica e le impronte dovute al calpestio, non evidenzia né il distacco del parquet, né il degrado delle mattonelle in travertino per assenza del trattamento protettivo, né alcun malfunzionamento dei condizionatori. Non può pertanto ritenersi raggiunta la prova dei vizi contestati nell'atto introduttivo del primo grado di giudizio.
7.2 La assenza della certificazione di idoneità degli impianti e la perdita della abitabilità
(meglio, agibilità, secondo la previsione del DPR 380 del 2001), sono invece tematiche assenti sia nell'atto di citazione che nella memoria ex art. 183 c. 6 n. 1 cpc di primo grado degli appellanti incidentali.
Pertanto va esente da censure la statuizione di inammissibilità da parte del Tribunale, in quanto per giurisprudenza costante, sul piano dell'allegazione l'attore ha l'onere di indicare
31 le specifiche circostanze materiali lesive del proprio diritto e di allegare le specifiche circostanze sottese alla domanda, in quanto l'allegazione costituisce l'imprescindibile presupposto che circoscrive i fatti cui si correla il diritto di difesa, a presidio del contraddittorio (Cass. civ. n. 10141 del 16/04/2021). Per converso il convenuto, ai sensi dell'art. 167 c.p.c., è tenuto, anche anteriormente alla formale introduzione del principio di
"non contestazione" a seguito della modifica dell'art. 115 c.p.c., a prendere posizione, in modo chiaro ed analitico, sui fatti posti dall'attore a fondamento della propria domanda, i quali debbono ritenersi ammessi, senza necessità di prova, ove la parte, nella comparsa di costituzione e risposta, si sia limitata ad una contestazione non chiara e specifica. Questo onere gravante sul convenuto si coordina, peraltro, con quello di allegazione dei fatti di causa che incombe sull'attore, sicché la mancata allegazione puntuale dei fatti costitutivi, modificativi o estintivi rispetto ai quali opera il principio di non contestazione esonera il convenuto, che abbia genericamente negato il fatto altrettanto genericamente allegato, dall'onere di compiere una contestazione circostanziata (Cass. civ. n. 26908 del 26/11/2020).
In ogni caso, la circostanza che l'immobile sia stato messo in vendita l'immobile al prezzo di euro 715.000,00, induce a ritenere improbabile la assenza della agibilità sostanziale del bene.
8. Sulla assenza degli appellati durante i lavori e sulla assenza di soddisfazione degli stessi.
Nel decimo motivo gli appellanti incidentali ribadiscono la contestazione dell'assunto secondo cui i lavori sarebbero durati sei mesi, durante i quali essi sarebbero stati presenti senza sollevare contestazioni.
Osservano che i lavori sono durati quattro mesi, dall'Ottobre 2016 al 14.2.2017, durante i quali essi dimoravano in albergo tra Roma, Firenze e Terni. Quando gli appellati si trovavano nella loro abitazione erano l'appellante e la figlia ad invitarli a non prendere parte allo svolgimento dei lavori, così come dichiarato dalla nella e-mail del 23/10/2016, allegata agli atti Persona_1
in copia
Inoltre dai messaggi intercorsi tra le parti si ricava che durante l'esecuzione dei lavori gli appellati non erano presenti, e non vi prendevano assolutamente parte, pur abitando, sia pure saltuariamente, nella stessa casa.
In ogni caso, anche se gli appellati fossero stati presenti ed avessero visionato gli interventi e gli acquisti, veniva loro fatto credere che il costo fosse del tutto diverso da quello effettivo, che gli operai impiegati fossero coperti da tutela assicurativoprevidenziale, che la Persona_1
fosse Architetto abilitato, ecc.
32 I rilievi sono del tutto infondati.
8.1 Dalle prove testimoniali e dalla corrispondenza tra le parti emerge che nei cinque mesi di esecuzione della ristrutturazione interna i committenti hanno verificato la qualità dei lavori, esprimendo la loro sostanziale approvazione per le opere eseguite.
Se si considera che il SI. (Architetto) e il sig. (Interior Desiner), erano Pt_4 CP_1
committenti qualificati, la critica inerente la “modesta qualità del materiale fornito e dei lavori eseguiti” e alla professionalità della impresa edile Rumena, oltre che generica e tardiva, stride grandemente, con il tenore dei messaggi intercorsi durante i lavori.
8.2 Per quanto attiene alle prove orali giova rimandare a quanto dichiarato dai testi Tes_1
(udienza 21 Maggio 2019) e e (udienza 24
[...] Testimone_3 Testimone_4
Settembre 2019), di cui ai paragrafi 2 e 3 della trattazione dell'appello principale e 1 della trattazione dell'appello incidentale.
8.3 La documentazione acquisita consente inoltre di estrarre ulteriori argomenti paradigmatici sia della competenza dei committenti, sia dei controlli in corso d'opera e della loro soddisfazione per il lavoro svolto.
Dallo scambio di note via email e messaggi sms emerge come aggiornasse i Persona_1 committenti degli sviluppi dei lavori, e costoro, oltre a preannunciare i pagamenti, manifestavano il proprio apprezzamento o formulavano rilievi con cognizione di causa, (cfr. all.ti 5 comparsa costitutiva primo grado), ma senza contestare inadempimenti, difetti o vizi.
Nello scambio di email del doc. 5 il SI. si mostrava entusiasta per le fotografie del Pt_4
bagno ed elogiava il lavoro del falegname sulle finestre, e l'attenzione ai dettagli;
il camino, definito bellissimo e fantastico.
Nella email del 2.11.2016 il SI. oltre ad affermare di avere dormito nella casa, Pt_4 manifestava la propria gratitudine per avere una collaboratrice come . Persona_1
Con un Sms del 25/12/16, il SI. comunicava ad : “ Awe!! :-). CP_2 Persona_1 [...]
And a very very Merry Christmas and happy holiday season to the both of you as CP_11
well! Grazie Mille for everything you do and for who you are as gracious and loving, kind people in our "new" home here in Italia!”. Traduzione: “Impressionante !! :-). Grazie dolcezza!
Auguro a tutte e due un buon Natale e una felice stagione di festività! Grazie Mille per tutto quello che fai e perchè sei gentile e amorevole, persone gentili nella nostra "nuova" casa qui in
Italia!”(All. 8 comparsa costitutiva primo grado).
Con e-mail del 2 Gennaio 2017 inviata alla (all. 9 comparsa costitutiva primo grado), i Per_1
committenti, dopo aver evidenziato la necessità di apportare delle correzioni, riferivano: “We
33 appreciate all the hard work in trying to get these all corrected quickly. Thank you for your time! Hope we can get this project wrapped up soon! Best wishes!”. Traduzione: “apprezziamo tutto il vostro duro lavoro nel cercare di correggere rapidamente tutto ciò. Grazie per il tempo
Pe dedicatoci! Spero che questo progetto possa essere presto completato! Auguri! buona sera
e . Per_2
Con un SMS del 13 Gennaio 2017 (all. 10 comparsa costitutiva primo grado) il sig. CP_2
confrontando le due immagini del salone prima e dopo i lavori, comunicava alla : “ Thank Per_1
You to you, your family, and your business/company, for the help on this project! I love the way it's turning out! Buonanotte! Ciao!”. Traduzione: “grazie a te, alla tua famiglia, alla tua azienda per l'aiuto al progetto. Adoro come sta venendo. Buonanotte! Ciao!” .
Con e-mail del 13 Febbraio 2017 (all.11 in comparsa)il signor comunicava alla sig.ra CP_2
: “The new kitchen and first floor renovation is so close to being finished!! We both are so Per_1
excited we can almost taste and smell the food coming out of the new kitchen! I'll pray the installation tomorrow goes great...we can hardly wait! Thank you! Grazie, grazie!! .Traduzione:
“La nuova cucina e la ristrutturazione del primo piano sono così vicini all'essere finiti !! Siamo entrambi così eccitati che possiamo quasi assaggiare e annusare il cibo che esce dalla nuova cucina! Pregherò affinché l'installazione domani vada benissimo ... non possiamo aspettare!
Grazie! Grazie, grazie!!
In data 16/02/2017 (cfr. all.12 in comparsa) il sig. inviava, tramite rete Wats'app, un Pt_4
messaggio alla del seguente tenore: “ it's all taken care of! everything worked out great! Per_1
I love my stove! The oven works great!“. Traduzione: “Non manca più nulla! [ Tes_5
sorridente] È venuto tutto stupendamente! Amo la mia cucina! Il forno funziona alla perfezione!!”.
III
Considerazioni finali e regolazione delle spese di lite.
Il gravame principale deve essere accolto, e in parziale riforma della impugnata sentenza,
[...]
deve essere condannata alla restituzione in favore di Parte_1 CP_2
e del minore importo di euro 10.883,80, oltre agli interessi al
[...] Controparte_1
tasso legale dalla domanda al saldo.
Anche l'appello incidentale di e viene accolto Controparte_2 Controparte_1 limitatamente alla decurtazione del corrispettivo dell'appalto della posa in opera del massetto.
Le spese di lite dei due gradi devono essere porre a carico di , in Parte_1
quanto soccombente sulla base della valutazione complessiva dell'esito del giudizio, inerente
34 sia la condanna alla restituzione del corrispettivo eccedente quello dovuto ai sensi dell'art. 2033 c.c., sia la infondatezza della domanda riconvenzionale di condanna dei convenuti appellati al pagamento dell'ulteriore corrispettivo di euro 34.498,00.
Deve essere pertanto respinta la domanda di condanna al risarcimento del danno ai sensi dell'art. 96 cpc, avanzata da parte appellante contro i convenuti appellati.
I compensi professionali sono determinati in base allo scaglione da euro 5.201,01 a euro
26.000,00, nel quale rientra il decisum.
P.Q.M.
LA CORTE DI APPELLO definitivamente pronunciando sul giudizio di impugnazione avverso la sentenza n. 427/2021 del Tribunale di Terni, ogni diversa istanza, eccezione, e deduzione disattesa, così provvede:
1) accoglie in parte l'appello principale di;
Parte_1
2) accoglie in parte l'appello incidentale di e Controparte_2 Controparte_1
3) per l'effetto, in parziale riforma della sentenza di primo grado, condanna
[...]
a corrispondere a e l'importo di Parte_1 Controparte_2 Controparte_1 euro 10.883,80, oltre agli interessi al tasso legale dalla domanda al saldo.
4) conferma le restanti statuizioni della sentenza n. 427/2021 del Tribunale di Terni;
5) condanna alla refusione in favore di e Parte_1 Controparte_2
elle spese di lite dei due gradi di giudizio, liquidate per il primo grado in CP_1 CP_1
euro 545,00 per anticipazioni e euro 3.500,00 per compensi professionali, e per il secondo in euro 1.165,50 per anticipazioni e euro 3.500,00 per compensi professionali, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario spese generali pari al 15 %.
Perugia, camera di consiglio del 26 Giugno 2025.
Il Giudice ausiliario estensore Il Presidente
35
In nome del popolo Italiano la Corte d'Appello di Perugia
Sezione unica civile
Riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
1) dott. Simone Salcerini presidente
2) dott. Paola De Lisio consigliere
3) dott. Piero Aguzzi giudice ausiliario rel. e est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di secondo grado n.r.g.a.c. 834/2021
PROMOSSA DA
, quale titolare della Parte_1 Parte_2
rappresentata e difesa dall'Avv. Flavia Ciccopiedi, elettivamente domiciliata nel
[...]
di lei studio in Roma (RM), Via della Fonte di Fauno 25, attrice appellante principale
CONTRO
e , rappresentati e difesi dagli Avvocati Nicoletta Controparte_1 Controparte_2
Caruso e Giovanni Caruso, elettivamente domiciliati nel di loro studio in Roma (RM) Piazza dei
Re di Roma 3, convenuti appellati, appellanti incidentali
AVVERSO la sentenza n. 427/2021, pronunciata dal Tribunale Civile di Terni in persona della Dr.ssa
Marzia di Bari, a definizione del giudizio R. G. n. 2451/2017 rg., non notificata, la quale 1) in accoglimento parziale della domanda ex art 2033 c.c. e previa compensazione con gli importi riconosciuti dovuti alla convenuta, ha condannato a pagare agli Parte_1
attori l'importo di euro 80.329,86, oltre interessi legali dalla domanda;
2) ha compensato per la metà le spese di lite, e condannato alla rifusione della metà Parte_1 delle spese di lite in favore degli attori, liquidate in euro 4.000,00 per compensi professionali e euro 300,00 per esborsi, oltre spese generali;
3) ha rigettato la domanda avanzata contro
; 4) ha respinto la domanda ex art. 96 cpc proposta dalla parte convenuta;
5) ha Persona_1
respinto la domanda attorea proposta da contro gli attori;
6) ha compensato le Persona_1
spese di lite tra gli attori e la convenuta . Persona_1
1 CONCLUSIONI
Note del 10.4.2025. Nel merito e in via principale: per i motivi Parte_1 di fatto e di diritto rassegnati, accogliere il presente appello e, per l'effetto, riformare la sentenza impugnata n. 427/2021, emessa dal Tribunale di Terni il 24.05.2021, resa nel giudizio di primo grado svoltosi inter partes (R.G. 2451/2017), non notificata, e nel contempo: accertare
e dichiarare, per i motivi suesposti, che nessuna somma è dovuta dalla RA
[...]
ai signori e Parte_1 Controparte_2 A_
- condannare in solido -in applicazione dell'art. 96 c.p.c. - i signori e Controparte_2 [...] al risarcimento del danno in favore della RA . A_ Parte_1
-in accoglimento della domanda riconvenzionale, svolta nel giudizio di primo grado, per i mo- tivi sopra spiegati, accertare e dichiarare che la RA ha Parte_1
diritto alla corresponsione da parte dei signori e della Controparte_2 A_
somma di € 34.498,00 (trentaquattromilaquattrocentonovantotto/00) oltre interessi applicabili verso le imprese e, per l'effetto, condannare gli stessi al pagamento della predetta somma nei confronti della RA . Parte_1
Atto di appello, nel merito e in via principale: per i motivi di fatto e di diritto rassegnati, - accogliere il presente appello e, per l'effetto, riformare la sentenza impugnata n. 427/2021, emessa dal Tribunale di Terni il 24.05.2021, resa nel giudizio di primo grado svoltosi inter partes (R.G. 2451/2017), non notificata, e nel contempo: -accertare e dichiarare, per i motivi suesposti, che nessuna somma è dovuta dalla RA ai signori Parte_1 Parte_1
e - condannare in solido -in applicazione dell'art. 96 Controparte_2 A_
c.p.c. - i signori e al risarcimento del danno in favore Controparte_2 A_ della RA . -in accoglimento della domanda riconvenzionale, Parte_1 svolta nel giudizio di primo grado, per i motivi sopra spiegati, accertare e dichiarare che la RA ha diritto alla corresponsione da parte dei signori Parte_1
e della somma di € 34.498,00 Controparte_2 A_
(trentaquattromilaquattrocentonovantotto/00) oltre interessi applicabili verso le imprese e, per
l'effetto, condannare gli stessi al pagamento della predetta somma nei confronti della RA
. Parte_1
e . Note del 10.4.2025: a) in riforma della Controparte_1 Controparte_2 impugnata sentenza, accogliere le domande tutte di cui all'appello incidentale per le ragioni dedotte nella comparsa di costituzione del 24/03/2022, domande qui intendersi integralmente richiamate e trascritte;
b) in accoglimento del proposto appello incidentale, ed in ogni caso per
2 le ragioni dedotte in comparsa di costituzione e contestuale appello incidentale del
24/03/2022, rigettare l'appello principale promosso dalla SI.ra , Parte_1 Parte_1 titolare dell'Impresa individuale , con atto d'appello notificato il Parte_1
23/12/2021, con tutte le domande con lo stesso formulate, perchè del tutto infondate in fatto ed inammissibili in diritto;
c) ammettere Consulenza Tecnica d'Ufficio per le ragioni tutte indicate con la comparsa di costituzione e contestuale appello incidentale del 24/03/2022.
Comparsa di costituzione e appello incidentale. a) accertare, dichiarare e riconoscere che gli appellati, su sollecitazione dell'appellante, coadiuvata dalla figlia, hanno incaricato la stessa di effettuare degli interventi edili, di acquistare dei mobili e degli arredi, per la ristrutturazione dell'immobile, destinato ad uso abitativo, di proprietà dei medesimi, sito in Montecchio (TR) via della Torre Errighi 6, in Catasto del Comune di Montecchio al Foglio 38, particella 176, sub 2, sub 3, sub 4 acquistato con atto in Notar del 06/07/2016, seguendo il Persona_3
progetto dagli stessi attori elaborato tramite il programma SketchUp, ed allegato agli atti in copia, giusta premessa;
b) accertare, dichiarare e riconoscere che l'appellante assumeva l'incarico convenendo che il corrispettivo degli interventi, degli acquisti e degli arredi avrebbe dovuto essere quantificato secondo i prezzi correnti di mercato del luogo in cui insisteva il detto immobile, corrispettivo da determinarsi, nel suo complesso, al termine dell'incarico predetto, conguagliandolo con gli acconti da versare nel corso dell'incarico medesimo, e nei limiti indicati nel preventivo predisposto dalla , giusta premessa;
Per_1
c) accertare, dichiarare e riconoscere che i preventivi di spesa non costituivano contratti vincolanti tra le parti relativamente agli importi nello stesso indicati, ma dei meri parametri di riferimento che non esoneravano l'appellante dall'obbligo della rendicontazione per rapportare il consuntivo delle spese che sarebbe andato a sostenere, con quelle indicate nei preventivi medesimi, tenuto conto della qualità e quantità dei beni e servizi acquistati e resi nell'interesse degli appellati, ed in ogni caso erano vincolanti per entrambe le parti e non solo per gli appellati, giusta premessa;
d) accertare, dichiarare e riconoscere che i SIg. ri e Controparte_1 CP_2
, hanno proceduto al versamento della complessiva somma di €. 333.232,10 (euro
[...]
trecentotrentatremiladuecentotrentadue/10), come da bonifici bancari ed accrediti specificati nell'atto introduttivo del giudizio e qui da intendersi richiamati e trascritti, giusta premessa;
e) accertare, dichiarare e riconoscere, senza inversione alcuna del relativo onere probatorio, gravante sulle convenute ai sensi dell'art. 2697 c.c., che queste ultime hanno effettuato gli
3 interventi, acquistato i mobili e gli arredi commissionati dagli attori, come da prospetto riportato nella relazione peritale redatta dal geom. ed allegata agli atti in copia CP_3
(doc. n. 9 allegato all'atto di citazione), giusta premessa;
f) accertare, dichiarare e riconoscere che le somme corrisposte dagli attori alle convenute per
l'incarico come sopra conferito, pari ad €. 333.232,10, corrispondenti con quelli indicati nell'intercorso preventivo sottoscritto da uno degli appellanti, sono maggiori rispetto a quelle che gli stessi avrebbero dovuto versare: sulla scorta dei prezzi correnti di mercato relativi agli interventi edilizi eseguiti, ai mobili ed agli arredi acquistati e collocati dall'appellante, unitamente alla figlia, nel loro immobile sito in Montecchio (TR) via della Torre Errighi 6, in
Catasto del Comune di Montecchio al Foglio 38, particella 176, sub 2, sub 3, sub 4, somme queste ultime non superiori ad € 121.121,37 (centoventunomilacentoventuno/37), come da relazione peritale prodotta agli atti in copia (vedi doc. n. 9 allegato all'atto introduttivo del giudizio);
– sulla scorta dalla documentazione dall'appellante medesima prodotta in atti, somme queste ultime non superiori ad €.108.463,70 o addirittura ad €. 76.385,70), giusta premessa;
g) conseguentemente e per l'effetto, anche ai sensi dell'art. 2033 del c.c. condannare la SI.ra
alla restituzione della differenza tra quanto dalla stessa Parte_1
ricevuto, pari ad €. 333.232,10, e quanto effettivamente dovutole a titolo di corrispettivo dell'eseguito incarico, o di quell'altra somma ritenuta dovuta da Codesta Ecc.ma Corte, modificando sul punto l'impugnata sentenza, giusta premessa;
h) accertare, dichiarare e riconoscere che gli interventi eseguiti dall'appellante, unitamente alla figlia, e gli acquisti effettuati nell'interesse degli appellati così come riportati nell'allegata relazione peritale del Geom. presentano dei vizi fonte di risarcimento, da CP_3 liquidarsi anche per equivalente, nella misura da accertarsi a mezzo CTU, misura da decurtare dall'importo come sopra determinato quale differenza tra le somme corrisposte dagli appellati
(€. 333.232,10) e quelle effettivamente dovute e da quantificarsi così come previsto ai superiori punti e) ed f), giusta premessa;
i) In via del tutto subordinata accertare, dichiarare e riconoscere che gli appellati hanno diritto, quanto meno ex art. 2041 del cc, a titolo di ingiustificato arricchimento, ad ottenere la restituzione della maggiore somma pagata alle convenute, giusta premessa;
B) in accoglimento del proposto appello incidentale, ed in ogni caso per le ragioni sopra dedotte, rigettare l'appello principale promosso dalla SI.ra , Parte_1
quale titolare dell , con atto d'appello Parte_2
4 notificato il 23/12/2021, con tutte le domande con lo stesso formulate, perchè del tutto infondate in fatto ed inammissibili in diritto, vuoi quale effetto dell'accoglimento dell'appello incidentale promosso colpresente atto, vuoi per le ragioni tutte come sopra dedotte, giusta premessa.
SINTESI DELLO SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO
Con atto di citazione notificato il 14.09.2017 Parte_3
evocavano davanti al Tribunale di Terni e , Parte_1 Persona_1
chiedendo di accertare che l'importo di euro 333.232,10, pagato all'impresa
[...]
per la ristrutturazione interna di un fabbricato posto in loc. Melezzole, RO
Montecchio (Terni), era maggiore rispetto ai prezzi correnti di mercato, il cui valore era invece di euro 121.121,37.
Lamentavano inoltre la presenza di vizi e difformità, per i quali veniva avanzata domanda di risarcimento del danno, costituiti da distacco del parquet, assenza di trattamento protettivo idro-oleorepellente delle mattonelle di travertino della cucina, e mancato allineamento dei tubi del condizionatore.
Concludevano chiedendo a) la condanna delle convenute al pagamento, ai sensi dell'art. 2033
c.c., della differenza, pari a euro 212.110,73, b) la condanna al risarcimento del danno per i vizi, anche per equivalente monetario;
c) in subordine la restituzione della maggior somma pagata ex art. 2041 c.c..
Le convenute si costituivano in giudizio contestando la pretesa attorea e deducendo quanto segue.
allegava di svolgere la professione di architetto, e grazie alla conoscenza Persona_1 dell'inglese aveva coadiuvato i committenti nei rapporti con maestranze e fornitori, e a ulteriori attività quali il ritiro della corrispondenza, l'acquisto dei medicinali, la prenotazione di visite mediche, parrucchieri e ristoranti. Concludeva pertanto per il rigetto della domanda per carenza di legittimazione passiva circa il contratto di appalto, intercorso tra
[...]
e gli attori. Avanzava inoltre domanda riconvenzionale di condanna al Parte_1
pagamento di euro 10.600,00 per le attività professionali svolte.
deduceva quanto segue: Parte_1
a) il 28.09.2016 e 20.10.2016 i SIg.ri e avevano sottoscritto due preventivi, Pt_4 Parte_5 fornendole il progetto. Costoro, rispettivamente architetto e designer di interni, avevano assunto la direzione dei lavori. L'impresa si era occupata RO
del coordinamento dei lavori, delle varie imprese edili e fornitrici dei materiali, mobilio e
5 arredi, la verifica della corretta consegna delle merci e il supporto degli attori nella valutazione dei costi e degli esborsi non previsti. Un terzo preventivo, che prevedeva uno sconto di euro
5.000,00 era stato consegnato il 24.11.2016, ma non era stato sottoscritto. Contestava pertanto la prospettazione della assenza di determinazione del corrispettivo, in quanto le parti avevano raggiunto un accordo scritto, e in ogni caso il corrispettivo doveva ritenersi congruo.
b) i committenti avevano richiesto lavori extra preventivo per euro 14.251,50, e il SI. CP_1
aveva commissionato ulteriori lavori per euro 10.559,10.
c) l'appaltatrice aveva anticipato le somme per l'acquisto degli elettrodomestici per ulteriori euro 32.288,50;
d) il debito totale era pari a euro 367.730,90, mentre gli attori avevano corrisposto euro
333.232,10, con un residuo di euro 34.498,80.
e) per il rivestimento in travertino il corrispettivo non era di euro 10.000,00 ma di euro
7.303,00;
f) l'impianto di allarme non era stato installato, in quanto a seguito del sopralluogo gli attori non avevano accettato il preventivo del tecnico.
g) I vizi erano insussistenti, in quanto il massetto non era stato posto in opera, il pavimento della cucina era stato trattato con gli idrorepellenti e i condizionatori funzionavano a regola d'arte;
Concludeva per il rigetto della domanda, e in via riconvenzionale chiedeva la condanna degli attori al pagamento dell'importo residuo di euro 34.498,80 per le opere aggiuntive extra contratto.
Concessi i termini di cui all'art. 183 c. 6 cpc, il giudizio veniva istruito con l'acquisizione dei documenti prodotti dalle parti e con prove orali.
Indi la causa veniva assunta in decisione, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 cpc, all'esito dei quali veniva emessa la sentenza gravata.
La sentenza era fondata sul seguente ragionamento:
a) la tesi attorea della assenza di pattuizione del corrispettivo non aveva pregio, in quanto il
28.09.2016 e il 20.10.2016 gli attori avevano sottoscritto due preventivi contenenti la elencazione delle opere e il corrispettivo. Il secondo preventivo del 20.10.2016, comprensivo delle opere comprese nel preventivo del 28.09.2016 e di altre opere, prevedeva inoltre un corrispettivo di euro 187.547,00 IVA esclusa (IVA inclusa euro 228.807,34).
6 b) Privo di rilevanza era il preventivo del 24.11.2016, per euro 307.631,80, in quanto privo di sottoscrizione. Inoltre non era provata né la pattuizione di tale importo, né lo svolgimento di opere corrispondenti ad esso.
c) Risultava pacifico il pagamento di euro 333.232,10, non contestato dalla convenuta
[...]
di nella comparsa costitutiva di primo grado, e avvalorato dai bonifici. Parte_1 Pt_1
d) le domande di condanna dei committenti al pagamento di euro 14.251,50 e 10.559,10 erano infondate per la genericità delle dichiarazioni testimoniali. Era invece fondata la richiesta di restituzione degli importi anticipati per gli elettrodomestici, per i quali la convenuta aveva anticipato l'importo di euro 33.277,00. Detratto l'importo pagato dagli attori di euro 9.182,10, le convenute avevano diritto all'importo di euro 24.094,90, iva inclusa.
f) la domanda di condanna al risarcimento del danno per i vizi non poteva essere accolta, in quanto non provata.
g) l'appalto era intercorso esclusivamente con la RA , quindi Parte_1
non era passivamente legittimata rispetto alla domanda azionata. Persona_1
h) agli attori poteva essere riconosciuto il diritto alla restituzione dell'importo di euro
80.329,86 ex art. 2033 c.c., per i quali difettava la prova di una valida causa debendi (euro
333.232,10 somme corrisposte - il corrispettivo di euro 228.807,34 - quanto dovuto dagli attori per l'acquisto degli elettrodomestici per ulteriori euro 24.094,90).
L'appello di , ritualmente notificato per l'udienza del 01.05.2023, Parte_1
si fonda sui seguenti motivi:
1) Violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. per travisamento dei fatti ed errata valutazione delle prove documentali;
2 e 3) Violazione e falsa applicazione degli artt. 113 e 132 c.p.c. per generica, errata, insufficiente ed illogica motivazione della sentenza n. 427/2021 per le opere extra contratto e per i rimborsi delle spese per i regali di a e per gli elettrodomestici;
Parte_5 Pt_4
4) Violazione e falsa applicazione degli artt. 113 e115 cpc - generica, errata, insufficiente ed illogica motivazione della sentenza n. 427/2021 nella quantificazione delle somme dovute.
ha quindi concluso chiedendo alla Corte di accertare che Parte_1
nessuna somma è dovuta ai committenti;
condannare in solido ex art. 96 cpc i convenuti al risarcimento del danno;
in accoglimento della domanda riconvenzionale condannare gli stessi al pagamento € 34.498,00 in favore di . Parte_1
7 Costituendosi con comparsa di costituzione e risposta depositata in cancelleria, i SIg.ri
[...]
e hanno concluso per il rigetto dell'impugnazione, CP_1 Controparte_2 proponendo appello incidentale esclusivamente contro per le Parte_1
seguenti ragioni.
1) Difetto del sinallagma contrattuale, in quanto i preventivi, per quanto sottoscritti, non hanno valenza contrattuale.
2) Erroneità della esclusione, da parte del Tribunale, della assenza di un obbligo di rendiconto da parte della nei confronti dei committenti;
RO
3) Erroneità dell'assunto secondo cui il corrispettivo risulterebbe dai preventivi del 28.09.2016,
20.10.2016 e 24.11.2016, i quali indicavano soltanto la spesa di massima senza alcuna valenza contrattuale.
4) Assenza di indagine circa l'induzione in errore dolosa ai danni degli appellanti incidentali.
5) Assenza di valutazione del divario esistente tra le somme versate dagli appellanti incidentali
e i costi fatturati all'appaltatore.
6) Il Tribunale di Terni ha trascurato che ai sensi dell'art. 2967 del c.c., l'appaltatore è tenuto a documentare l'impiego delle somme erogate, e in particolare la qualità dei mobili, dei servizi e delle opere, e che il personale impiegato fosse qualificato e retribuito in conformità alla normativa vigente, e che la SI.ra fosse abilitata all'esercizio della professione di Persona_1
architetto.
7) La condanna di alla restituzione di euro 80.329,86, non ha Parte_1
Contr tenuto conto della divergenza tra la esiguità delle spese incontrate dalla per la esecuzione dell'appalto e quelle pagate dagli appellanti incidentali;
8) A torto il Tribunale ha obliterato che nella quantificazione dei danni provocati agli appellati dalla appaltatrice andava considerata anche l'omessa consegna della certificazione amministrativa di abitabilità del fabbricato;
9) Omessa nomina del consulente tecnico d'ufficio, necessaria al fine di accertare il reale valore delle opere realizzate.
10) Assenza degli appellanti dal cantiere, assenza di controllo dei lavori e di soddisfazione per la loro qualità.
Hanno quindi concluso, in sintesi, per il rigetto dell'appello principale e per la condanna di alla restituzione dell'importo di euro 333.232,10 o quello Parte_1
diverso di giustizia.
8 Dopo alcuni rinvii, precisate le conclusioni all'udienza cartolare del 04.04.2024, la causa è stata assunta in decisione.
A seguito del trasferimento del Presidente del Collegio ad altra sede, la causa è stata rimessa suol ruolo istruttorio per l'udienza del 10 Aprile 2025, in cui i procuratori delle parti hanno concluso come da note telematiche, con rinuncia ai termini di cui all'art. 190 cpc.
La riserva è sciolta con il seguente provvedimento.
RAGIONI DELLA DECISIONE
L'impugnazione principale di Cariazzo, come l'impugnazione RO incidentale di e , sono in parte fondate e devono Controparte_1 Controparte_2 essere accolte per le ragioni in appresso.
I
L'appello principale di Parte_1
1. Il primo motivo. Sulla Violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. per travisamento dei fatti ed errata valutazione delle prove documentali in atti.
Il primo motivo censura la determinazione del corrispettivo dell'appalto del Tribunale, in quanto ha ritenuto il corrispettivo indicato nel preventivo del 20.10.2016 pari al minor importo di euro 187.547,00 Iva esclusa (euro 228.807,34 Iva inclusa), soffermandosi soltanto sulla prima pagina del preventivo, riportatante la dicitura “TOTAL BALANCE” Euro 228.807,34.
Tale somma non tiene conto dell'acconto di euro 69.000,00, versato prima della sottoscrizione del secondo preventivo in 20.10.2016 e da includere nel prezzo dell'appalto.
Il motivo è parzialmente fondato.
1.1 Il Tribunale ha limitato la propria analisi alla prima pagina del preventivo del 20.10.2016 contenente il riepilogo del debito alla data del 20.10.2016.
In realtà, alla pagina 7, il preventivo, prima di giungere all'importo di euro 187.547,00 al netto di IVA, individua un corrispettivo di euro 256.547,00, dal quale vengono detratti euro
69.000,00 corrisposti a quella data, con il seguente ordine:
1. “TOTAL” (importo totale dei lavori) per € 256.547,00 IVA esclusa;
2. “PAYED” (somme pagate a titolo di acconto) € 69.000.
3. “BALANCE” (saldo) € 187.547,00 IVA esclusa.
4. “VAT” (calcolo IVA) € 41.260,34;
5. (saldo totale) € 228.807,34. CP_5
9 Nel preventivo del 20.10.2016 l'IVA al 22 % risulta peraltro calcolata esclusivamente sull'importo di euro 187.547,00 (+ IVA euro 41.260,34) mentre, con riferimento all'importo di euro 69.000,00 non è specificato se la somma dovesse intendersi al lordo o al netto dell'IVA.
Diversamente dal calcolo effettuato dal Tribunale e da quanto sostiene parte appellante,
l'importo pagato di euro 69.000,00 non può essere ritenuto esente da IVA.
Di conseguenza, ai fini del calcolo del corrispettivo, occorre scorporare da euro 69.000,00
l'imposta, pari a euro 12.442,76, ottenendo l'importo netto di euro 56.558,00, per un totale
Iva inclusa di euro 69.000,00.
Il corrispettivo totale risulta quindi dalla somma di euro 56.558,00 (imponibile versato al
20.10.2016) a euro 187.547,00 (pendenza al 20.10.2016), ed è pari a euro 244.105,00, costituente la base imponibile.
Dalla base imponibile deve essere detratto il costo della posa in opera del massetto (esente da
IVA), che per espressa ammissione della appellante (comparsa di costituzione e risposta primo grado pag. 15, e memoria art. 183 c. 6 n. 1 cpc, pag. 7), non è stata realizzata. Considerando che il totale delle opere di pavimentazione, contenuto a pagina 4 del secondo preventivo del
20.10.2016, era pari a euro 12.000,00, la Corte ritiene debba essere apportata una riduzione di euro 6.000,00, ottenendo quale corrispettivo l'importo imponibili di euro 238.105,00.
Applicata alla base imponibile di euro 238.105,00 l'IVA (pari a euro 52.383,10) il corrispettivo convenuto nel contratto del 20.10.2016 è pari a euro 290.488,10, a cui aggiungere quanto dovuto per i lavori extra contratto e i rimborsi delle spese anticipate.
1.2 E' opportuno soggiungere, anticipando quanto sarà detto in seguito, che la sottoscrizione del SI. in calce al primo e al secondo preventivo del 28.09.2016 e 20.10.2016 (a pag. Pt_4
1 e a pag. 7 dello stesso) ha determinato la conclusione del contratto di ristrutturazione interna, in quanto il committente, anche nell'interesse del SI. ha consapevolmente CP_6
fatto proprio il contenuto delle prestazioni da svolgere e il corrispettivo da pagare all'impresa
. RO
Malgrado la SI.ra abbia affermato che il preventivo del Parte_1
24.11.2016 presentasse una riduzione di euro 5.000,00 a titolo di sconto, tale criterio di determinazione non può avere seguito, sia perché la riduzione è operata su una base di calcolo errata, sia in quanto il preventivo del 24.11.2016 non risulta sottoscritto dal committente.
1.3 Il corrispettivo, convenuto contrattualmente, è inoltre svincolato dai costi sostenuti dall'appaltatore in proprio per eseguire l'appalto.
10 Non è dunque condivisibile la congettura dei convenuti appellati della irregolarità della presun- ta doppia applicazione dell'IVA, sia al corrispettivo dell'appalto, sia sulle somme spese per l'acquisto dei mobili e degli arredi, componenti o materiali da utilizzare per i lavori.
L'imposta viene infatti calcolata sul corrispettivo del servizio, che, in quanto determinato con- trattualmente, è svincolato dai costi sostenuti dall'appaltatore in proprio per le operazioni e i contratti connessi alla esecuzione dell'appalto, compresi gli acquisti di materiali, la scelta di imprese subappaltatrici e i corrispettivi dei subappaltatori a cui siano affidate determinate opere.
Di conseguenza non assume rilevanza la circostanza che le spese affrontate dall'appaltatore per la esecuzione dell'appalto fossero gravate o esenti da IVA, in quanto tali costi, essendo so- stenuti dall'appaltatore in proprio, sono autonomi rispetto al corrispettivo determinato con- trattualmente.
2. Il secondo motivo. Sulla violazione e falsa applicazione degli artt. 113 e 132 c.p.c. per generica, errata, insufficiente ed illogica motivazione per i lavori extra contratto per euro
14.251,50.
Il secondo motivo censura la sentenza in quanto ha rigettato la domanda di riconoscimento dell'importo di € 14.251,50 per i lavori extra contratto, ritenendo generiche le dichiarazioni dei testi.
L'appellante osserva che gli attori hanno richiesto costantemente aggiunte, migliorie, mutamenti di materiali, nuovi lavori, ed acquisti ulteriori, con conseguente aumento di costi, spese e compensi preventivati per il valore di euro 14.251,50. Richiama inoltre le dichiarazioni del teste all'udienza del 21.05.2019 e dagli altri testi circa il ruolo attivo del Testimone_1
SI. e la indicazione dei lavori extra, inerenti la sostituzione del piano di lavoro in Pt_4
cucina in legno di faggio, dello specchio del bagno degli ospiti, la costruzione di un portadocumenti della porta segreta e la installazione degli elettrodomestici.
L'appaltatore ribadisce la richiesta di condanna al pagamento del compenso per i maggiori lavori eseguiti.
Il motivo è in parte fondato.
2.1 La esecuzione di opere aggiuntive in variazione del contratto di appalto è stata contestata dai convenuti appellati (memoria art. 183 c. 6 n. 1 cpc 43-44) rilevando che a) tali ulteriori lavori, ove espletati, erano connessi a quelli preventivati, e non si trattava di interventi diversi e distinti;
b) che tali opere non hanno formato oggetto di accordo.
11 Ad avviso della Corte, trattandosi, come prospettato, di variazioni ordinate dal committente, o comunque concordate, l'art. 1661 c.c. consente all'appaltatore, secondo i principi generali, di provare con tutti i mezzi consentiti, incluse le presunzioni, che le variazioni sono state richieste dal committente (Cass. Civ. n. 40122 del 15/12/2021; Cass. Civ. n. 6398 del 22/04/2003).
In tale quadro argomentativo la prova cardine della richiesta di tali opere sarebbe data dal documento 6 di parte appellante, redatto sulla Carta intestata di , Controparte_7
contenente il progetto della cucina con le varie modifiche.
Tuttavia il teste (udienza del 21.05.2019) ha affermato di non avere mai Testimone_1 visto tale documento. Quanto alle opere eseguite il teste ha tuttavia riferito quanto segue:
Nel dettaglio nell'ambito di quanto indicato nel capitolo, ricordo: -la sostituzione del piano lavoro in cucina di legno di faggio (ricordo che ipotizzavano cene e ricevimenti e ritenevamo più opportuno il faggio); -sostituzione delle specchio del bagno degli ospiti (ricordo che lo specchio era rotondo e lo volevano diverso, non so essere più preciso, ricordo che uno specchio grande a parete si era incrinato e venne sostituito); -porta documenti della porta segreta (si è perso molto tempo dietro tale porta, ricordo era uno scaffale con le rotelle a scomparsa che si apriva
e conduceva, con le scale, da un bagno ed alla camera da letto, ove loro dormivano;
ricordo che chiesero di mettere un porta documenti dietro la porta, mi sembra dei ripiani, tipo un secretaire); -installazione degli elettrodomestici (ricordo il frigo che è arrivato smontato –era una cosa gigantesca che non passava con l'imballaggio tramite le porte- ed è stato tolto
l'imballaggio e montato;
ricordo un forno)”.
Incrociando la dichiarazione del teste con le altre evidenze documentali, il motivo di appello risulta fondato esclusivamente per quanto attiene alle seguenti opere.
a) sostituzione dello specchio nella parete del bagno degli ospiti, richiesta nella Pre Punch List del 2.1.2017 (doc. 6 di parte appellante pag. 66) costituito da fogli carta intestata di
[...]
, sottoposta a scelta del committente (install new mirror wall once approved). Il CP_7
teste ha infatti dichiarato di ricordare la sostituzione dello specchio del Testimone_1
bagno degli ospiti (ricordo che lo specchio era rotondo e lo volevano diverso, non so essere più preciso, ricordo che uno specchio grande a parete era incrinato e venne sostituito.
La richiesta del committente è provata anche dalla email del 4.1.2017 di a CP_1 Per_1
Co
, in cui è scritto che “ approva la selezione che hai fatto per il cambio dello specchio
[...] nel bagno degli ospiti. Facciamola subito! E finiamola, speriamo, la terza è la scelta migliore!
. Per_2
12 Il costo è di euro 2.500,00 più IVA, che in una email del 22.2.2017 (doc. 7 e 7a), il SI. CP_2 Contr aveva negato di dover pagare, in quanto la si era assunta la responsabilità della rottura dello specchio precedentemente installato, circostanze che tuttavia i convenuti appellati non hanno dimostrato.
b) installazione del frigorifero e della lavastoviglie, menzionati nella lettera email del
05.01.2017 di , ma non degli altri elettrodomestici. Persona_1
L'importo di euro 750,00 + IVA richiesto dalla Impresa appaltatrice era stato contestato dal SI. con mail del 22.02.2017 (doc. 7 e 7a ), in cui aveva richiesto una Pt_4 Parte_1
riduzione di 375,00 euro (50 %), in quanto sarebbero stati installati il frigorifero e la lavastoviglie, ma non gli altri elettrodomestici. Tale richiesta converge con quanto dichiarato dal teste il quale, pur affermando di ricordare il frigorifero e il forno, ha riferito la Tes_1
installazione al solo frigorifero, e non a tutti gli elettrodomestici di cui al documento 6 [(cucina
(new stove), cappa ventilata (oven hood/vent), lavastoviglie (dishwasher) frigorifero (sub-zero refrigerator)].
L'accordo per la installazione risulta quindi provato per frigorifero e lavastoviglie, e per un importo di euro 375,00 + IVA.
c) sostituzione del piano di lavoro della cucina in legno di faggio, contenuto nella nota del
Contr 17.1.2017 su carta intestata della (doc. 15 ) (beachwood top desk side Parte_1
1,4 sqm) al costo di euro 2.400,00.
Non è invece fondato per le restanti opere dell'elenco di cui al documento 6, in quanto, come correttamente evidenziato dalla sentenza, la elencazione risulta generica e non confermata dalle dichiarazioni dei testimoni.
Il totale dovuto per tali opere è pari a euro 5.275,00 + IVA (1.160,05) per complessivi euro
6.435,50.
3. Il terzo motivo. Sulla violazione e falsa applicazione degli artt. 113 e 132 c.p.c. per generica, errata, insufficiente ed illogica motivazione per i lavori effettuati extra contratto per l'importo di euro 10.559,10, e per per le spese di acquisto degli elettrodomestici.
Il terzo motivo lamenta che il Tribunale a torto ha negato il rimborso dei costi delle opere che il
SI. aveva inteso regalare al sig. per euro 10.559,10. Una ulteriore critica Parte_5 Pt_4 riguarda il rimborso del prezzo degli elettrodomestici.
3.1 Quanto all'importo di euro 10.559,10, inerente opere che il SI. intendeva Parte_5
regalare al SI. la sentenza avrebbe errato nel ritenere generiche sia le dichiarazioni Pt_4
13 del teste , sia il documento 15, che non distingueva gli importi richiesti per le singole Tes_1 voci, in quanto omnicomprensivo. Le affermazioni del teste convergerebbero con Tes_1 quelle del teste , nonché con l'elenco delle opere di cui al documento 15. Tes_2
Il profilo è fondato esclusivamente con riferimento al marmo del camino.
3.1.1 Nella comparsa costitutiva di primo grado (pag. 14) l'appaltatrice ha richiesto non il pagamento del corrispettivo, ma la restituzione degli importi delle spese anticipate per l'acquisto di alcuni beni che il SI. intendeva regalare al SI. quali la Parte_5 Pt_4
riparazione delle luci del viale esterno, la sostituzione della caldaia e dei termostati del piano terra, il marmo alpino di rivestimento del camino e il marmo giada di rivestimento del camino nel vano sala formale, la installazione nuova doccia di cui al documento 14. Nel presente grado viene richiamato tuttavia il valore probatorio del documento 15.
Occorre evidenziare che il documento 14, contenente il preventivo (final balance) del 4.1.2017 Contr per i beni e i lavori descritti, è redatto su carta intestata della ma non è sottoscritto dagli appellati, e anche se al netto di IVA non chiarisce se si tratta di corrispettivo dell'appaltatore o del prezzo da rimborsare. Il doc. 15, menzionato nel presente grado, datato 17.01.2017 (all. 15 Contr Contr fascicolo di primo grado) è redatto su carta intestata della viene denominato dall'appellante preventivo elettrodomestici, e risulta intitolato Kitchen additional works note for the balance date 11.01.2017, ma non è sottoscritto dagli appellati e non menziona le opere di cui al doc. 14. Contr La Pre Punch List del 2.1.2017 (doc. 6 redatta dai convenuti appellati, a pag. 3 (pag. 66 del documento) prevedeva effettivamente tra il 10 e il 15 Gennaio la installazione dei ripiani di marmo del camino (install marble counter tops). Nella inserzione di vendita del fabbricato da parte dei committenti si legge inoltre La villa è stata completamente rinnovata e dotata di una moderna tecnologia e di accessori classici come lampadari di Murano e Swarovski, caminetto in marmo, […].
Per la posa del marmo del camino tali evidenze convergono con quanto dichiarato dal teste alla udienza del 21.05.2019: “Una volta ricordo che eravamo seduti fuori in Testimone_1
Per_ Per_ un patio ( , io ed ) e disse ad qualcosa (non ricordo cosa), specificando CP_1 CP_1
di non dire niente perché poi avrebbe pagato lui: non erano grosse cose, parliamo di un momento in cui eravamo a fine lavori.” Il teste ha poi affermato “Posso dire che ricordo, quali regali: l'installazione di una nuova doccia, il marmo del camino, il funzionamento della caldaia
(misero i tempi di accensione e spegnimento), il timer delle luci esterne del giardino;
in una occasione venne sistemato anche un citofono. Ricordo la RA in merito ad alcune Pt_1
14 di queste regalie diceva: te le faccio ma non te le faccio pagare. Ulteriore conferma giunge dalle dichiarazioni del teste , il quale all'udienza del 24.09.2019 ha dichiarato Testimone_3
“Confermo di aver fornito degli elementi in marmo che andavano a rivestire un camino […]
Ricordo che il marmo era verde […] Il marmo è stato scelto su sollecitazione degli attori che sono venuti appositamente a verificare il materiale prima che venisse tagliato […]” Contr L'unico documento indicativo in via presuntiva di un esborso da parte della è costituito Contr dalla fattura n. 545/2016 del 18.10.2016 (doc. 45 pag. 17) di euro 1.329,80 IVA Inclusa, emessa dalla nei confronti della , quale acconto Parte_6 RO su fornitura marmo. La anteriorità di tale documento alla Pre Punch List del 2.1.2017 (doc. 6
Contr
la quale prevedeva l'installazione dei ripiani di marmo del camino tra il 10 e il 15
Gennaio 2017, non preclude di riferire tale acquisto alla posa del Gennaio 2017, che poteva essere stata programmata dalle parti già nel mesi di Ottobre 2016.
Coordinando quindi le dichiarazioni testimoniali con le prove precostituite, deve ritenersi Contr raggiunta la prova dell'acquisto e del pagamento, da parte della del marmo posto sul camino, per l'importo di euro 1.329,80 IVA Inclusa.
3.1.2 Non risultano per contro dimostrati gli esborsi inerenti gli altri beni oggetto del regalo del
Contr SI. al SI. di cui la non ha fornito la prova. Parte_5 Pt_4
In particolare la caldaia risulta menzionata nel documento n. 45, riportante la Fattura n. 73 del
7.12.2016 dell'impresa GL alla , pari a euro 2.440,00 IVA CP_4 Parte_1
inclusa, per la fornitura e la posa in opera della DA RG TR (doc. 45 Appellante, pag. 21). Tuttavia, se da un lato manca la prova del pagamento da parte di
[...]
, dall'altro dopo la emissione della fattura risulta documentato il pagamento Parte_1 dell'importo di euro 3.850,00 da parte del sig. con bonifico del 17.01.2017 con la Pt_7 causale boiler, Importo superiore a quello della fattura 73 del 2016. Anche l'Installazione della doccia risulta pagata dal SI. con bonifico del 16.2.2017. Parte_5
Pertanto il totale da rimborsare alla convenuta appellante è pari a euro 1.329,80, senza aggiunta di IVA.
3.2 Quanto agli elettrodomestici parte appellante afferma che il Tribunale avrebbe errato nel calcolare le somme da rimborsare, avendo fatto riferimento esclusivo alle spese per l'acquisto, senza conteggiare le spese di trasporto (all. 18 e all 20 del fascicolo di primo grado).
Aggiungendo tali importi le somme anticipate dall'appellante non corrispondono ad €
33.277,00, come affermato dal Giudice di prime cure, bensì a € 35.288,50.
15 Sottraendo a tale somma gli importi pagati dagli appellati pari ad € 9.182,10 residuerebbe la somma di € 26.106,40 (€ 35.288,50 - 9.182,10 - somma versata (cfr doc. 15 fascicolo primo grado) = 26.106,40).
Il profilo è infondato, in quanto difetta la prova delle spese di trasporto e del loro pagamento.
Il doc. 18 (fattura cucina n. 11 del 14.02.2016) e il doc. 19 (bolla trasporto consegna cucina del
03.02.2017) non menzionano costi di trasporto. Il doc. 19, costituito dal Documento di trasporto della società Steel srl, attesta che la consegna è avvenuta direttamente presso Contr l'immobile dei committenti, e non presso la sede della Il documento 20 (definito nella comparsa costitutiva di primo grado bolla trasporto consegna lavastoviglie del 15.12.2016), menzionato tra gli allegati, non risulta presente all'interno del fascicolo di parte telematico
Contr della
Il preventivo degli elettrodomestici del 11.01.2017 si trova invece a pag. 66 del doc. 6, e dà atto del pagamento da parte dei committenti della somma di euro 9.182,10, da detrarre dal totale.
Il profilo è quindi privo di fondamento e deve essere respinto, non risultando documentate le spese di trasporto degli elettrodomestici.
4. Sulla violazione e falsa applicazione degli artt. 113 e 115 cpc. Sulla genericità, erroneità, insufficienza e illogicità della motivazione della sentenza n. 427/2021 nella quantificazione delle somme dovute.
Il quarto motivo contestualizza le censure mosse in quelli precedenti sul piano contabile riproponendo il conteggio del corrispettivo dovuto alla impresa appaltatrice.
Secondo parte appellante alla stregua delle considerazioni che precedono la condanna alla restituzione nei confronti degli odierni appellati della somma di € 80.329,86 appare illegittima, immotivata e iniqua.
La somma complessiva dovuta dai committenti sarebbe di euro è di € 367.730,90 (€307.631,80
+ 14.251,50 + 10.559,10 + 35.288,50) (iva inclusa), mentre la somma corrisposta dagli Attori alla Convenuta, come dagli stessi riferito, è di € 333.232,10, la differenza quindi tra il dare e l'avere è di €34.498,8, in favore della Convenuta.
a) il preventivo del 20.10.2016 contemplava quale corrispettivo dei lavori l'importo di euro
312.987,34 IVA Inclusa, corrispettivo sottoscritto e accettato senza riserve dai committenti. La somma da cui partire per comprendere l'errore macroscopico in cui è incorso il Giudice di prime cure è dunque l'importo di € 312.987,34 Iva inclusa.
16 b) a tale importo dovrebbe essere detratto lo sconto di euro 5.000,00 praticato dall'appellante e indicato nel preventivo del 24.11.2016, giungendo all'importo di euro 307.631,80 IVA inclusa.
c) a tale importo occorre aggiungere quelli di euro 14.251,50, 10.559,10 e 35.288,50.
All'esito di tale operazione alla SInora spettano gli importi: Parte_1
€307.631,80 + €14.251,50+€10.559,10+ € 35.288,50= € 367.730,90.
Avendo gli appellati versato la somma di € 333.232,10 all'odierna parte spetta la somma residua di € 34.498,00.
Il motivo risulta parzialmente fondato, ma per un importo considerevolmente minore di quello azionato dalla parte appellante.
4.1 Come già detto, al lordo dell'IVA (pari a euro 52.383,10) il corrispettivo di euro 238.105,00 convenuto nel contratto del 20.10.2016 è pari a euro 290.488,10.
A tale importo devono essere aggiunti i seguenti importi: euro 6.435,50 (euro 5.275,00 + IVA 1.160,50) per le opere aggiuntive;
euro 1.329,80, senza aggiunta di IVA, quale rimborso delle spese per le opere regalate dal SI.
al SI. Parte_5 Pt_4 euro 24.094,90, per le spese anticipate per gli elettrodomestici.
Si ottiene quindi il totale di euro 322.348,30 che comprende il corrispettivo e i rimborsi dovuti dai SIg.ri e alla appellante. CP_6 Pt_4
Detratto tale importo dal totale corrisposto di euro 333.232,10, si ottiene l'importo di euro
10.883,80, che costituisce l'eccedenza che è tenuta a restituire Parte_1
ai convenuti appellati e appellanti incidentali.
II
L'appello incidentale di e Controparte_1 Controparte_2
1. Sulla natura dei preventivi prodotti dall'Impresa AMG di Controparte_8
Il primo motivo censura la sentenza di primo grado in quanto ha attribuito valenza contrattuale ai preventivi del 28.09.2016 e del 20.10.2016, in virtù dei quali gli appellanti sarebbero stati tenuti al pagamento di un corrispettivo prescindendo dal valore della controprestazione, di valore notevolmente inferiore a quello riportato nel preventivo medesimo.
Viceversa i “preventivi” di spesa non contengono alcuna manifestazione di volontà negoziale produttiva di effetti contrattuali, in quanto: a) non erano stati sottoscritti dall'appellante, e recavano la sottoscrizione di uno solo degli appellati. b) determinavano solo nel genere la
17 prestazione dovuta dall'appaltatore, senza corrispondenza ai valori indicati nel preventivo medesimo. c) in mancanza di accordo, il corrispettivo dovrebbe essere determinato tanto ai sensi dell'art. 2225 del c.c., che prevede il corrispettivo in un rapporto di lavoro autonomo, quanto dell'art. 1657 dello stesso codice, che prevede la determinazione del corrispettivo in tema di appalto, i corrispettivi medesimi sono stabiliti dal giudice in relazione al risultato ottenuto, e al lavoro normalmente necessario per ottenerlo, solo se gli stessi non siano stati convenuti dalle parti e non possano essere determinati secondo le tariffe professionali o gli usi;
d) Il primo giudice non spiega per quale ragione il preventivo prevedesse corrispettivi di gran lunga maggiori rispetto a quelle sostenute per i beni e i servizi acquistati e resi dall'appellante e) se il “preventivo del 20.10.2016 ”avesse costituito un vero e proprio contratto vincolante tra le parti, l'appellante avrebbe dovuto chiarire quale prestazione
(acquisto beni mobili ed arredi, produzione servizi, ecc), da indicarsi nella quantità e qualità, avrebbe dovuto offrire come controprestazione a fronte del pagamento delle somme posto a carico degli appellati relativamente alla prevista ristrutturazione immobiliare. Osserva
l'appellante che nella pronuncia del 06/06/2017 n. 14006 la S.C., nel confermare la sentenza impugnata, ha rimarcato la mancanza di una descrizione analitica dei tempi e delle modalità di esecuzione della prestazione e di pagamento del corrispettivo, nonché di espressioni idonee ad evidenziare, in modo univoco, la nascita del vincolo contrattuale, ritenendo irrilevante la mera sottoscrizione del preventivo da parte del committente, non accompagnata da alcuna espressione da cui potesse desumersi l'assunzione di una vera e propria obbligazione).
La conclusione dell'appellante è quindi l'inesistenza del sinallagma contrattuale, perché mentre a carico degli appellati era stato previsto il pagamento di una ingente somma di danaro, l'appellante avrebbe avuto massima discrezionalità nella esecuzione della prestazione potendo nel fornire beni e servizi di qualsivoglia valore e costo.
Il motivo è privo di fondamento.
1.1 Innanzitutto il contratto di opera, come quello di appalto, non è soggetto a forma vincolata, per cui non richiede la forma scritta, ma la determinazione dell'oggetto e del corrispettivo, e può essere concluso anche per facta concludentia (Cass. civ. n. 22616 del 2009;
Cass. Civ. n. 9077 del 2003). Inoltre, alla stregua delle evidenze probatorie, la chiave di lettura della operazione economica realizzata dalle parti si rinviene anche nel comportamento delle parti successivo alla sottoscrizione dei preventivi.
Anzitutto la Corte ritiene che i preventivi del 28.09.2016 e del 20.10.2016, indicanti le opere da eseguire in relazione al progetto elaborato dai convenuti appellati, e il prezzo relativo, una
18 volta sottoscritti per accettazione, hanno determinato la conclusione del contratto di ristrutturazione interna del fabbricato (inquadrabile nell'appalto o nel contratto di opera), conformemente al progetto dei committenti, predeterminando il corrispettivo dovuto.
La consapevolezza degli appellanti incidentali della natura vincolante del contratto è ampiamente suffragata dal fatto che il 28.09.2016 e il 20.10.2016 il SI. ha Pt_4
sottoscritto due preventivi, contenenti entrambi il corrispettivo dettagliato delle singole opere. E non è credibile che anche nella sottoscrizione del secondo preventivo, sostitutivo del primo, il committente abbia ritenuto che i prezzi indicati fossero meramente indicativi, alla stregua di una qualsivoglia puntuazione.
Anche il comportamento delle parti posteriore alla sottoscrizione dei preventivi evidenzia, in base all'art. 1362 c.c., la concorde accettazione dei committenti dei preventivi, e quindi la volontà di concludere il contratto di appalto a quelle precise condizioni.
Dopo la sottoscrizione dei preventivi da parte del SI. entrambi i committenti hanno Pt_8
invero accettato e interagito nella sequenza esecutiva delle opere previste nei preventivi, sino al completamento della esecuzione.
[.. Ciò induce a ritenere ragionevolmente che la sottoscrizione dei preventivi da parte del SI.
e l'accettazione dei corrispettivi ivi contenuti, sia avvenuta con il tacito consenso del Pt_4
sig. e nel suo interesse. CP_6
Il ragionamento sarebbe stato probabilmente diverso se i committenti avessero contestato l'incompletezza delle opere indicate nei preventivi. In questo caso, a fronte di una divergenza di individuazione del corrispettivo, pur convenuto contrattualmente, correlata ad una diversa quantità dei lavori, sarebbe stato necessario l'intervento del giudice.
Di conseguenza, in presenza di una determinazione contrattuale del corrispettivo e del completamento dei lavori, che i committenti hanno controllato e accettato, non possono trovare applicazione i criteri suppletivi di determinazione del corrispettivo indicati dall'art. 2225 del c.c., in materia di contratto d'opera, e dall'art. 1657 c.c. in materia di appalto.
1.2 Va da sé poi che, come emerso dall'istruttoria, per la particolare importanza che nelle ristrutturazioni interne assumono la qualità dei materiali, dei colori, del mobilio e delle componenti di arredo, la individuazione contrattuale di alcune opere è avvenuta nell'essenziale, demandandone la scelta in concreto a accordi in corso d'opera tra l'impresa appaltatrice e i committenti SIg. e , che da addetti al settore (il SI. Pt_4 Parte_5 CP_2
è architetto, e il SI. di interni) hanno dato la loro impronta alla tipologia e Parte_9
qualità delle opere e dell'arredamento.
19 Le seguenti dichiarazioni dei testimoni sono emblematiche dell'apporto dei committenti nel corso della esecuzione dei lavori.
Teste , udienza 21.05.2019: Testimone_1 cap. c) Posso dire che io ho visto che il SI. si è presentato come architetto ed era a CP_2
conoscenza di quello che voleva e lo richiedeva: la scelta era la sua. Ad esempio, ricordo che mostrava alla RA sul computer quello che avrebbe voluto: lo ricorso per il frigo, Pt_1
per la cucina e per il bagno. Questo è accaduto quando eravamo nella villa durante i lavori [...]- cap. d) posso dire che vi erano sempre gli attori durante i lavori […] cap e) posso dire che gli attori la mattina approvavano i lavori da fare o correggevano quelli fatti: correggevano anche le semplici nuance di vernice […] cap. f) ricordo che vi erano i fogli appesi quello che non andava, che doveva essere rifatto [...]
Teste , udienza 24.09.2019; Testimone_3
cap. e) nulla so a parte la fornitura del marmo, con riferimento alla quale ho già detto. Posso dire che gli attori sono stati molto attenti nella scelta del marco, mi sono sembrate persone molto attente nelle scelte che facevano, faccio questo lavoro da 35 anni
Teste Sergio Ottobre Udienza del 24.09.2019:
Il primo lavoro che ho fatto, datomi l''incarico da , gli ho tappezzato una Parte_1
sala di seta rossa, mi sembra fosse il salotto. Ho fatto il lavoro da solo;
in questa occasione vi era . In generale, quando ho fatto il lavoro con me c'era , che faceva Persona_1 Persona_1
l'interprete (io non parlo inglese: chi ci parlava con gli americani?) e poi vi erano i proprietari, non sempre presenti: li vedevi e non li vedevi;
passavano, posavano delle cose ma non erano sempre presenti durante il mio lavoro;
quando erano presenti mentre lavoravo, gli attori non dicevano niente, guardavano: credo di essere bravo nel mio lavoro, alla fine mi hanno fatto i complimenti. Una seconda volta, sono tornato per mettere nella stessa sala il cordone di rifinitura, loro lo hanno voluto, a me lo ha detto : i clienti vogliono il cordone. Parte_1
Ricordo che era presente la RA . Sono poi tornato una terza volta per rifare una Per_1
parete della sala perché vi era un piccolo fallo sul tessuto, ricordo che usciva fuori un pezzettino di stoffa, un peletto che esce fuori dalla pareti;
mi chiamò , io non parlavo con i Parte_1
proprietari. Ricordo che l'architetto americano, uno dei proprietari, che girava di notte se ne era accorto e lo aveva detto ad che poi lo disse a me. Era un tipo professionale, a Parte_1 me dicevano che faceva progetti per l'America. Abbiamo dovuto rimettere 12 metri di seta, che credo abbia pagato perché vi era un fallo su quanto fornito, ma non so nel Parte_1
dettaglio, posso dire che di solito si fa così. E' anche giusto, anche se il falletto è impercettibile,
20 il lavoro deve essere fatto bene. Anche in questa occasione la RA era presente. La Per_1 quarta volta sono andato a montare le tende, nella stanza rossa e poi in altre stanze (salone, ingresso ed altra camera), in tutto ricordo tre ambienti: ho messo il bastone in bronzo e ho montato le tende. La RA era presente. Non sono in grado di indicare se nelle singole Per_1
volte in cui sono andato gli attori fossero o meno presenti, posso dire che a volte vi erano, a volte vedevo quello più giovane, a volte uno dei due americani dormiva e scendeva mentre lavoravo, a volte non li vedevo durante il mio lavoro. Sono poi andato una quinta volta per appendere i quadri con gli stop sulla parete rossa, era una cosa delicata, ho dovuto usare una tecnica particolare: ho appeso 4/5 quadri, non ricordo bene. Ricordo che in quel caso erano presenti gli attori che mi indicarono precisamente dove metterli, come anche era presente la RA . Ricordo che gli attori erano simpatici, abbiamo parlato anche di Mi Per_1 Per_4
hanno fatto i complimenti per il lavoro che avevo fatto. In una delle occasioni che ho descritto ricordo che una volta venne anche ”; sentito sui capitoli formulati nella n. Parte_1
2 di parte convenuta così risponde: a): “Nulla so”; cap. b): “Nulla so”; cap. c): “Ho già risposto per quello che so sui lavori di tappezzeria. Sul resto nulla so”; cap. d): “Ho già risposto”; cap. e):
“Ho già risposto”; cap. f): “Nella stanza dove ero io non vi erano fogli d'ordini”; cap. k): “Posso solo dire che i miei lavori sono stati pagati tutti e da ”; cap. l): “Nulla Parte_1
posso aggiungere, come detto conosco solo i miei lavori riguardanti la tappezzeria”; cap. m):
“Nulla so”.
Una attenzione per i dettagli e la qualità del lavoro che ha trovato un riscontro finale nell'offerta di vendita del fabbricato affidata alla Controparte_9
Viale Manlio Gelsomini 6 Roma, per l'importo di euro 715.000,00 (all.
[...]
1 Appellante alla Nota del 22.02.2019) nel quale viene dato ampio risalto a specifici componenti e caratteristiche dell'arredamento interno, frutto della scelta in corso d'opera, quali i lampadari il caminetto di marmo, le tende in raso, il modello di Controparte_10
frigorifero PRO48-SubZero Refrigerator/freezer, e altre componenti.
2. Il secondo motivo. Sull'obbligo di rendiconto.
Nel secondo motivo gli appellanti incidentali lamentano che a) erroneamente il Tribunale ha ritenuto che non vi fosse un obbligo della rendiconto da parte dell'appellante, riconoscendo il diritto al corrispettivo, mentre il valore delle opere e i costi risultavano inferiori a quelli preventivati. La inferiorità di tali costi risulterebbe avvalorata inequivocamente dalla relazione tecnica di parte, che ha quantificato il valore dei beni mobili e degli arredi in euro 121.121,37,
21 mentre l'appellante aveva incassato euro 333.232,10. b) sia che il rapporto sia ricondotto all'ipotesi dell'appalto o opera che del mandato, parte appellante che erano Persona_1 tenute ad eseguire l'incarico con la diligenza del buon padre di famiglia (art. 1710 c.c.) e a presentare un rendiconto (artt. 1712-1713 c.c.) e un consuntivo delle spese e degli acquisti effettuati, dei servizi e del personale impiegato ecc. c) malgrado la “Posa in opera massetto” fosse stata inserita nel preventivo del 20/10/2016 pag. 4/7 rigo 4, pagato dagli appellati per la complessiva somma di € 12.000,00 oltre IVA, l'appellante ammette nelle proprie memorie di non aver eseguito detto lavoro e che la voce è stata erroneamente aggiunta (vedi memorie ex.
Art. 183,c. VI, n.1 pag. 7 fascicolo di controparte) ma la somma non è mai stata decurtata.
Il motivo risulta fondato esclusivamente per quanto attiene alla decurtazione del compenso per la posa del massetto, che non risulta realizzato per ammissione della stessa appellante.
2.1 Quanto alla natura del rapporto contrattuale, non è condivisibile la tesi della coesistenza di elementi comuni al contratto di appalto e del mandato, con conseguente obbligo del rendiconto. Il contratto deve essere inquadrato, come detto, esclusivamente nella ipotesi dell'appalto o del contratto d'opera.
E' opportuno precisare al riguardo che in base all'art. 1703 c.c. il mandato è il contratto col quale una parte si obbliga a compiere uno o più atti giuridici per conto dell'altra.
Come ha ritenuto la giurisprudenza di legittimità e di merito, mentre la prestazione del mandatario si esplica essenzialmente in una attività deliberativa o negoziale, cioè in atti di formazione e manifestazione della volontà, quella dell'appaltatore ha per oggetto un'attività meramente esecutiva, di carattere manuale o intellettuale, rivola al compimento di un'opera o di un servizio, che l'appaltatore si assume, con organizzazione dei messi necessari e con gestione a proprio rischio, verso un corrispettivo di denaro (Cass. civ. n. 2022 del 12.09.1961;
Cass. Civ. n. 3878 del 24.10.1956).
E' naturale che nel caso di specie, per compiere la ristrutturazione interna o espletare il servizio l'appaltatore abbia dovuto concludere con terzi contratti di vario tipo: lavoro, compravendita di beni, materiali et alia. Ma gli effetti giuridici di tali contratti rimangono definitivamente e esclusivamente nella sua sfera, e non si possono riversare come tali nel patrimonio del committente.
Ne discende che non sussiste l'obbligo di rendiconto o consuntivo, in quanto dalle evidenze probatorie emerge che, a) il consuntivo non era previsto contrattualmente, e comunque avrebbe avuto la sola finalità di contabilizzare il valore dei lavori eseguiti e di rendere liquido ed esigibile l'importo del corrispettivo dovuto dal committente;
b) ai sensi l'art. 1665 c.c, le
22 opere convenute nei cinque mesi di lavoro sono state riepilogate nella corrispondenza e progressivamente verificate e accettate ai sensi dell'art. 1665 c.c. dai committenti, che controllavano l'andamento dei lavori e ne verificavano la qualità, contestando quando necessario le eventuali anomalie, e richiedendo le varianti reputate necessarie.
2.2 Per quanto riguarda la “Posa in opera massetto”, inserita nel preventivo del 20/10/2016 pag. 4/7 rigo 4, ma non eseguita, per un prezzo €. 12.000,00 oltre IVA, l'appellante ha ammesso sia nella comparsa di costituzione e risposta che nella memoria ex art. 183 c. 6 n. 1 cpc non aver eseguito detto lavoro e che la voce è stata erroneamente aggiunta (vedi memorie ex. Art. 183,c. VI, n.1 pag. 7 fascicolo di controparte) ma la somma non è mai stata decurtata.
L'importo è quindi stato detratto dal totale al superiore par. 1.1.
2.3 I rilievi inerenti la inferiorità dei costi affrontati dalla impresa appaltatrice rispetto al corrispettivo, avvalorati dalla relazione tecnica di parte del Geom. che ha CP_3
quantificato il valore dei mobili e degli arredi in euro 121.121,37, mentre l'appellante aveva incassato euro 333.232,10, non appaiono fondati.
Secondo l'appellante, l'esiguità della spesa sarebbe sintomatica della scarsa qualità dei materiali, dei mobili acquistati dall'appaltatore e delle maestranze impiegate. Malgrado
l'impegno a scegliere personale altamente qualificato, la Ditta esecutrice dei lavori è risultata, dai verbali dei Carabinieri nel procedimento penale collegato, una impresa rumena, di cui l'appellante ignora la sede e priva di partita IVA.
Il Collegio osserva che secondo l'art. 1655 c.c., l'appalto ingenera una obbligazione di risultato, in cui la principale obbligazione dell'appaltatore è quella di realizzare l'opera o il servizio oggetto del contratto secondo le modalità pattuite, compiendo, all'uopo, un'attività di organizzazione dei mezzi e tutti quegli adempimenti strumentali mirati all'ottenimento di quanto specificato nell'accordo. L'opera o il servizio devono avvenire, inoltre, a "regola d'arte", ovvero con perizia tecnica professionale, per cui l'appaltatore è tenuto a rilevare e fare presenti al committente gli eventuali difetti del progetto in grado di pregiudicarne la regolare realizzazione.
Nel caso che occupa la esattezza della prestazione, da accertare in corso d'opera e al momento della ultimazione dei lavori, risulta avvalorata in primo luogo dal fatto che i committenti hanno verificato le opere nel corso della loro esecuzione, accettando l'opera ultimata nel Febbraio
2017. In secondo luogo non può trascurarsi che, a differenza dell'appalto di una costruzione al grezzo o al rustico, nel caso di specie l'appalto riguardava una ristrutturazione interna completa, con una serie di prestazioni ulteriori e articolate, quali la scelta delle imprese
23 subappaltatrici (per i pavimenti, gli impianti, la tinteggiatura ecc.) e dei fornitori, e il controllo, insieme ai committenti della qualità di beni e materiali.
La assenza di contestazioni nel corso dell'opera da parte dei committenti, la accettazione delle opere una volta completato l'appalto, e segnatamente la sostanziale infondatezza, come si vedrà, dei vizi denunciati, smentiscono in modo eclatante le censure inerenti la qualità dei lavori, che peraltro non ha nulla a che vedere con la nazionalità delle maestranze impiegate.
Da ultimo la messa in vendita dell'immobile nel 2019 per il prezzo non modesto di euro
715.000,00 testimonia, indipendentemente dai costi sostenuti dalla impresa appaltatrice, il contributo all'incremento del valore di mercato del fabbricato, dovuto anche alle scelte e agli
Contr acquisti effettuati dalla di concerto con i committenti (v. documentazione depositata in data 22/02/2019 dalla parte convenuta, ove emerge che l'immobile sito in Montecchio è stato messo in vendita all'importo di euro 715.000,00, previa indicazione delle sue caratteristiche, alla cui integrale lettura per completezza si rimanda).
Ciò induce a ritenere che l'operato della impresa appaltatrice non abbia contrastato con i canoni di diligenza professionale.
3. Sulla determinazione del corrispettivo e sullo squilibrio economico tra le parti.
Nel terzo motivo gli appellanti incidentali lamentano che erroneamente il Tribunale ha fatto coincidere il corrispettivo con le somme indicate nei preventivi del 28.09.2016 e 20 Ottobre
2016, ed ha invece lasciato libera l'appellante di fornire, come controprestazione, un servizio e dei beni dal valore e dal costo di gran lunga inferiore. Tuttavia non era stato concordato alcun corrispettivo, in quanto i preventivi contenevano solo una spesa di massima del costo di dette voci che avrebbero dovuto essere giustificate nel loro preciso ammontare al momento della redazione del consuntivo.
A chiarimento del superiore assunto, gli appellati riportano sotto il punto VII-A, lettera b), il prospetto che evidenzia la differenza tra le spese sostenute dall'appellante principale per i mobili, gli arredi, le suppellettili ecc, e quelle indicate nell'intercorso preventivo e pagate effettivamente dagli appellati.
In ogni caso, anche se il prezzo fosse stato oggetto di una effettiva pattuizione, la relativa determinazione sarebbe stata vessatoria per la violazione dell'art. 33 del Codice del Consumo, nel contratto concluso tra il consumatore, definito all'art. 3 quale "persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta", ed il professionista, si considerano vessatorie le clausole che
24 "malgrado la buona fede, determinano a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto".
Il motivo è privo di consistenza per le medesime ragioni esposte al superiore par. 1, da intendersi integralmente richiamate.
3.1 Come detto, l'appalto ingenera una obbligazione di risultato, in cui la principale obbligazione dell'appaltatore è quella di realizzare l'opera o il servizio oggetto del contratto secondo le modalità pattuite, compiendo, all'uopo, un'attività di organizzazione dei mezzi e tutti quegli adempimenti strumentali mirati all'ottenimento di quanto specificato nell'accordo.
3.2 L'indagine sulla congruità del corrispettivo rispetto ai valori di mercato di operazioni consimili risulta superata dalla determinazione contrattuale del prezzo. Di conseguenza la indagine sulla congruità delle spese sopportate dall'appaltatore è priva di rilevanza.
Indipendentemente dai costi sopportati dall'appaltatore o prestatore d'opera, l'esito positivo delle verifiche delle opere e la loro accettazione sono paradigmatici della valutazione positiva da parte dei committenti della conformità delle opere agli standard qualitativi convenuti contrattualmente e in relazione ai quali è stato predeterminato il corrispettivo, senza che assuma rilevanza la esiguità delle spese incontrate dall'appaltatore per la esecuzione del servizio.
3.3 Non condivisibile è anche l'assunto inerente il presunto squilibrio economico in danno dei committenti. La nozione di squilibrio contenuta nell'art. 1469-bis c.c. (e, successivamente, nell'art. 33 codice del consumo), relativamente alle clausole vessatorie contenute nei contratti tra professionista e consumatore, fa esclusivo riferimento ad uno squilibrio di carattere giuridico e normativo, riguardante la distribuzione dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto, non consentendo invece di sindacare l'equilibrio economico, ossia la convenienza economica dell'affare concluso Cass. Civ. n. 36740 del 25/11/2021).
Va inoltre rimarcato che la "giustizia contrattuale", intesa come conformità dell'assetto degli interessi delle parti ai principi generali dell'ordinamento, non comporta una valutazione della convenienza economica del contratto, rientrando quest'ultima nella sfera dell'autonomia privata dei contraenti;
ne consegue che il controllo operato dal giudice sul regolamento degli interessi voluto dalle parti è diretto a verificare essenzialmente il suo mancato contrasto con l'utilità sociale dell'iniziativa economica privata, garantita dall'art. 41, comma 2, Cost., e non può essere esteso a sindacare l'adeguatezza delle clausole pattuite a garantire l'equilibrio delle prestazioni o le aspettative economiche di uno dei contraenti, in assenza di fattori, come la
25 debolezza o la pressione economica, incidenti sulla formazione della volontà negoziale (Cass. civ. n. 7205 del 18/03/2025).
4. Il quarto motivo. Sulla dolosa induzione in errore ai danni degli appellanti incidentali.
Nel quarto motivo i sigg.ri e sostengono che a torto il Tribunale di Terni ha Pt_4 Parte_5
omesso di considerare la dolosa induzione in errore consumata dall'appellante principale di concerto con la figlia nei confronti degli appellati, e attestata dall'illegittimità dei preventivi.
Tale induzione in errore si sarebbe articolata nelle seguenti condotte:
a) parte appellante e la figlia hanno fatto credere agli appellati che gli interventi da Persona_1 effettuare con l'impiego di personale altamente specializzato, sotto la guida della quale Per_1
Architetto, ed i mobili e gli arredi da acquistare, avrebbero avuto il prezzo riportato nei preventivi di spesa, ed hanno, con continue richieste di danaro, conseguito l'importo di ben
€.333.232,10;
b) hanno inoltre affermato che i prezzi indicati sarebbero stati più bassi, in quanto “riservati agli attori come Designer” e che la quotazione dei prezzi medesimi sarebbe stata verificata dal loro ufficio commerciale e legale, dr. , fugando così i dubbi dei SIg. e Persona_5 CP_1
CP_2
c) hanno fatto credere che il personale impiegato per i lavori appaltati, in quanto specializzato e competente, fosse costoso anche per i rilevanti contributi previdenziali (INPS) e Fiscali
(Agenzia delle Entrate) che la normativa italiana impone di corrispondere.
d) hanno fatto credere che la stessa che ella fosse un Architetto, abilitato Persona_1
all'esercizio della professione, non una semplice laureata in Architettura, priva di abilitazione.
Il motivo non ha consistenza.
4.1 Poichè secondo la prospettazione attorea gli artifici e raggiri asseritamente posti in essere dalla SI.ra e da non sono stati determinanti del Parte_1 Persona_1
consenso, ma hanno inciso sulle condizioni contrattuali (prezzo), essi dovrebbero essere inquadrati nel dolo incidente di cui all'art. 1440 c.c.
Nel perimetro di tale figura, ai fini del risarcimento, occorre accertare a) l'esistenza dei raggiri maliziosi operati in mala fede;
b) l'idoneità dei raggiri a trarre in inganno l'altra parte, pur senza determinare un vizio di volontà tale da invalidare il negozio;
c) la circostanza che il contratto sarebbe stato concluso a condizioni diverse.
Ma la prova di tali segmenti, gravante sulla parte che la deduce (Cass. civ. n. 5734 del
27.2.2019; Cass. Civ. n. 8318 del 16.08.1990), non è emersa dal materiale probatorio, dal quale
26 risulta piuttosto come gli accorgimenti e le espressioni usate dall'impresa CP_4 [...]
rientrassero nel c. d. dolus bonus, cioè costituissero accorgimenti di uso Parte_1 normale nelle trattative, in quanto avulsi da malizie e astuzie aggiuntive volte a trarre in inganno i committenti e a sorprendere una persona di normale diligenza.
A ridurre la tesi del dolo incidente a un puro esercizio concettuale contribuisce anche la circostanza che i committenti erano addetti al settore, e non avrebbero avuto difficoltà nel rivolgersi a una pluralità di imprese confrontando i vari preventivi, giacché l'adeguatezza dei mezzi "ad decipiendum alterum" va rapportata alla normale diligenza ed al normale buon senso di cui la controparte deve essere fornita perché ne sia tutelabile l'affidamento, in quanto la buona fede riceve protezione solo se non sia costituita da negligenza o ignoranza (Cass. civ.
n. 683 del 06/02/1982).
4.2 Sul piano penale la insussistenza degli artifici e dei raggiri risulta poi ampiamente argomentata nel decreto di archiviazione del proc. penale n. 616/2020 RGNR e n. 1666/20 GIP da parte del G.I.P. del Tribunale di Terni, il quale ha escluso la sussistenza del delitto di cui all'art. 640 c. p., certificando:
a) che nessuna truffa si rinviene nella vicenda descritta quanto una normale transazione economica, intercorsa tra partie che, liberamente coscietnemetne, sono addivenute alla stipula di un contratto(tali sono da intendersi i preventivi ricevuti), del tutto consapevoli dei costi- documentali-che avrebbero dovuto sostenere a fronte delle prestazioni richieste […];
b) peraltro, la conferma che nessuna attività fraudolenta ed ingannatoria sia stata posta in essere dalle indagate la si rinviene proprio della qualifica soggettiva rivestita dai querelanti, tutt'altro che sprovveduti ed inesperti, in quanto entrambi architetti, i quali ben avrebbero dovuto avere contezza, se del caso delle eccessive richieste economiche formulate dalle contraoparti;
né possono essere trascurati i commenti entusiasti provenienti dai denuncianti, durante l'esecuzione dei lavori, che evidenziano come essi fossero molto soddisfatti dello svolgimento dell0carico affidato alla …] Pt_1
c) D'altro canto la pretestuosità della denuncia querela è altresì evidenziata dalla assoluta infondatezza dell'ulteriore doglianza mossa, ovvero l'uso indebito della qualifica di architetto da parte di , iscrittasi all'Albo professionale dell'Ordine degli Architetti di Roma ind Persona_1
ata 16.1.2018, posto che non risulta, che costei abbia posto in essere alcun atto tipico della professione di archietto nella vicenda in esame, avendo ella unicamente collaborato con la madre, titolare di una ditta di architettura di interni (soprattutto quale intermediaria tra quest'ultima e i committenti, avendo ella ottima padronanza della lingua inglese) tanto che
27 anche il relativo procedimento disciplinare, avviato su iniziativa dei denuncianti, è stato archiviato con provvedimento del 27.7.2020.
5. il quinto e il settimo motivo. Sulla fattura n. 10/17 del 31/12/2017 emessa a
[...]
e sul divario esistente rispetto alle fatture di spesa. Sulla divergenza tra le Parte_1
somme versate dall'appellante e il corrispettivo pagato dagli appellanti incidentali.
Nel quinto motivo gli appellanti incidentali evidenziano che erroneamente il Tribunale ha obliterato il divario tra le somme corrisposte dagli appellati e quelle effettivamente dovute, emergente anche dal raffronto tra le fatture di spesa emesse dai fornitori nei confronti della
Contr Contr e la fattura n. 10/2017 (doc. 15 primo grado) emessa dalla Il Tribunale ha in particolare argomentato che “Parimenti non decisive sono le considerazioni mosse nella comparsa conclusionale (v. pag. 50 e seguenti) in merito alle fatture versate in atti che nella tesi attorea evidenzierebbero “un'esorbitante discrepanza tra quanto è stato speso e quanto riscosso sulla scorta dei preventivi”, in quanto l'attività commissionata dagli attori all'evidenza non ha avuto ad oggetto in via esclusiva gli acquisti eseguiti dalla convenuta ma la fornitura di un servizio complessivo avente ad oggetto la predisposizione di un bene immobile secondo le indicazioni di cui al preventivo del 20/10/2016, sottoscritto dall'attore ed CP_2
espressamente concordato in punto di corrispettivo pattuito”.
Gli appellanti incidentali lamentano che quanto alla fattura n. 10/17, datata 31/12/2017 (doc.
n. 15 fascicolo primo grado), l'importo IVA, pari ad €.60.091,04, era stato calcolato su un imponibile di euro 273.130,06 (€. 333.232,10- 273.130,06= €.60.091,04) comprendente beni, acquistati nell'interesse degli appellati, già gravati da tale imposta, oltre alle retribuzioni del personale, le contribuzioni previdenziali e fiscali del personale medesimo, somme che non sono assoggettate ad IVA perché costituenti una spesa per l'appaltatore.
Nel settimo motivo gli appellanti incidentali ribadiscono che la sentenza, pur condannando l'appellante alla restituzione della somma di €. 80.329,86, non ha tenuto conto del divario tra le spese affrontate dalla impresa e il profitto realizzato dalla Parte_1
stessa. Questo sarebbe dimostrato dalla divergenza tra le fatture degli esborsi effettuati da
, pari a euro 108.463,70, e l'importo pagato dagli appellanti, pari Parte_1
a euro 333.232,10, con una differenza di euro 224.768,40.
Detraendo inoltre dal totale speso di euro 108.463,70 anche le spese riguardanti il frigorifero, i pannelli laterali, la cucina la cappa, il cappello frigorifero e la sostituzione porta, pari a euro
32.078,00, si arriverebbe a euro 76.385,70. Detraendo ancora dal totale pagato di euro
28 333.232,10 l'importo pagato di euro 76.385,70, si otterrebbe un residuo da restituire di euro
256.846,40.
I motivi, da esaminare congiuntamente in quanto connessi, sono privi di fondamento.
5.1 In base all'art. 13 c. 1 D. PR. n. 633 del 1972 la base imponibile delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi è costituita dall'ammontare complessivo dei corrispettivi dovuti al cedente o prestatore secondo le condizioni contrattuali.
Il corrispettivo convenuto contrattualmente e sul quale calcolare l'IVA non deve essere parametrato, né essere proporzionale, alle spese che l'appaltatore, fornitore del servizio, incontrerà per la relativa fornitura, giacchè è del tutto autonomo dai costi sostenuti dal fornitore in proprio per la esecuzione dell'appalto.
Di conseguenza non assume alcuna rilevanza la circostanza che le spese affrontate dall'appaltatore per la esecuzione dell'appalto fossero gravate o esenti da IVA, in quanto tali costi sono sostenuti dal fornitore del servizio in proprio e non possono fungere da parametro di un corrispettivo predeterminato contrattualmente.
5.2 In secondo luogo, poiché l'impresa appaltatrice o prestatrice d'opera ha effettuato gli acquisti di beni e materiali in proprio, l'IVA fatturata dai fornitori alla RO
, che la ha versata al fornitore del servizio, è ontologicamente diversa
[...]
dall'IVA fatturata a sua volta dalla agli appellanti RO
incidentali, che questi ultimi sono tenuti a corrispondere alla appaltatrice o prestatrice d'opera.
6. Il sesto e il nono motivo. Sull'onere della prova in ordine alla produzione dei documenti gravante su e su . Sulla richiesta di nomina del Controparte_8 Persona_1
CTU.
Nel sesto motivo gli appellanti incidentali censurano la sentenza, in quanto non ha tenuto conto dell'onere della prova, gravante sull'appellante art. 2967 del c.c., e dell'istanza di produzione di documenti formulato dagli appellanti.
Posto che era pacifico il pagamento dell'importo di euro 333.232,10, Controparte_8
e erano tenute a dimostrare che le somme versate dagli appellati fossero
[...] Persona_1
state utilmente impiegate, che i mobili acquistati, i servizi conseguiti ed erogati e le opere realizzate sarebbero stati di qualità e quantità tali da giustificare il preteso esborso, che il personale dipendente sarebbe stato retribuito in conformità alla vigente normativa.
29 Tale prova non sarebbe stata fornita, essendo insufficienti a tal fine le dichiarazioni delle convenute in primo grado, la fattura n. 10 del 2017 e le dichiarazioni testimoniali. Gli acquisti dovevano essere provati con le fatture e i documenti di trasporto, mentre quanto al personale dipendente dovevano essere prodotte le buste paga.
Il nono motivo lamenta quindi che erroneamente il Tribunale di Terni non ha disposto la c.t.u., ripetutamente richiesta dagli appellati. Gli appellanti incidentali ribadiscono quindi la richiesta di ammissione della c.t.u. al fine di verificare: a) se il costo dei beni acquistati dall'appellante nell'interesse degli appellati, quello degli interventi edili effettuati, e l'importo dell'IVA da calcolare sui costi medesimi, corrispondessero o meno ai prezzi correnti di mercato, calcolando la differenza con questi ultimi e con le somme ricevute dall'appellante medesima (€.
333.232,10); b) quale sia stato il costo effettivamente sostenuto dall'appellante con riferimento ai beni acquistati nell'interesse degli appellati, agli interventi edili effettuati, ed all'IVA dovuta, calcolando la differenza dei detti costi con le somme ricevute dall'appellante medesima (€. 333.232,10); c) se gli importi erogati dagli appellati, ove vincolanti per le parti, giustificassero il valore dei beni acquistati e dei servizi resi dall'appellante nell'interesse degli appellati, ed il pagamento della relativa imposta sui beni e servizi medesimi, o vi fosse una rilevante discrepanza tra gli stessi, calcolando la differenza con le somme versate dagli appellati (€. 333.232,10).
I motivi, da esaminare congiuntamente, non hanno fondamento.
6.1 Come già detto, l'indagine sulla congruità del corrispettivo rispetto ai valori di mercato risulta superata dalla determinazione contrattuale delle opere e del corrispettivo contenuta nei preventivi del 28.09.2016 e 20.10.2016.
Di conseguenza anche la indagine sulla congruità delle spese sopportate dall'appaltatore è priva di rilevanza, in quanto, una volta che l'opera è stata verificata, accettata e non sono emersi vizi e difformità, non rileva la esiguità o meno delle spese incontrate dall'appaltatore per la esecuzione del servizio, a fronte di corrispettivi elevati per pattuizione contrattuale o in relazione alla complessità dell'opera svolta.
Parimenti non ha alcuna rilevanza giuridica, in questo contesto processuale, l'indagine sul livello di qualificazione del personale e delle imprese subappaltatrici e dei relativi dipendenti, in quanto assume rilevanza esclusivamente la esattezza dell'adempimento della prestazione e la presenza o meno di vizi nelle opere. Vale a dire il conseguimento del risultato.
L'istanza di ammissione della consulenza tecnica d'ufficio viene quindi rigettata.
30
7. L'ottavo motivo. Sull'omessa consegna dei certificati e sui danni arrecati.
Nell'ottavo motivo gli appellanti incidentali sostengono che a torto il Tribunale di Terni ha trascurato che nella quantificazione dei danni subiti dai committenti andava considerata l'omessa consegna della certificazione amministrativa dell'immobile. La sentenza ha in particolare ritenuto che nessun ulteriore importo potesse essere riconosciuto a titolo di risarcimento danni per i vizi del bene, atteso che la genericità della allegazione (non risultando neanche quantificati i pregiudizi subiti, ma solo indicato il minor prezzo delle lavorazioni sulla base di criteri non condivisibili per i motivi sopra detti) e la mancata prova dei vizi invocati
(neanche quantificati nella perizia di parte prodotta in allegato alla citazione: v. doc. 9) assumono valenza ostativa all'accoglimento di tale domanda, mentre le ulteriori doglianze formulate appaiono tardive e, per tale ragione, inammissibili (v. sul punto considerazioni di cui all'ordinanza riservata del 19/06/2019).
Il pregiudizio deriverebbe quindi non solo dall'esecuzione dei lavori non a regola d'arte, ma anche dalla assenza di certificazioni amministrative. L'unità immobiliare sarebbe priva della abitabilità esistente al momento dell'acquisto, come si può evincere dal contratto di acquisto dell'immobile, abitabilità venuta meno a seguito dei lavori effettuati dalle SIg.re e Pt_1
, le quali non hanno mai consegnato le certificazioni degli impianti effettuati, come Per_1
quello elettrico. Da qui la non commerciabilità della abitazione.
Il motivo è infondato.
7.1 Circa i vizi menzionati nell'atto di citazione di primo grado (distacco dei listelli del parquet, rovina del pavimento in travertino, malfunzionamento del condizionatore) la relazione dell'Arch. depositata in una con le note autorizzate del 12.04.2019, oltre a Persona_6 essere redatta dopo oltre due anni dalla consegna delle opere, pur menzionando l'installazione non a regola d'arte sul parquet di una scatola elettrica e le impronte dovute al calpestio, non evidenzia né il distacco del parquet, né il degrado delle mattonelle in travertino per assenza del trattamento protettivo, né alcun malfunzionamento dei condizionatori. Non può pertanto ritenersi raggiunta la prova dei vizi contestati nell'atto introduttivo del primo grado di giudizio.
7.2 La assenza della certificazione di idoneità degli impianti e la perdita della abitabilità
(meglio, agibilità, secondo la previsione del DPR 380 del 2001), sono invece tematiche assenti sia nell'atto di citazione che nella memoria ex art. 183 c. 6 n. 1 cpc di primo grado degli appellanti incidentali.
Pertanto va esente da censure la statuizione di inammissibilità da parte del Tribunale, in quanto per giurisprudenza costante, sul piano dell'allegazione l'attore ha l'onere di indicare
31 le specifiche circostanze materiali lesive del proprio diritto e di allegare le specifiche circostanze sottese alla domanda, in quanto l'allegazione costituisce l'imprescindibile presupposto che circoscrive i fatti cui si correla il diritto di difesa, a presidio del contraddittorio (Cass. civ. n. 10141 del 16/04/2021). Per converso il convenuto, ai sensi dell'art. 167 c.p.c., è tenuto, anche anteriormente alla formale introduzione del principio di
"non contestazione" a seguito della modifica dell'art. 115 c.p.c., a prendere posizione, in modo chiaro ed analitico, sui fatti posti dall'attore a fondamento della propria domanda, i quali debbono ritenersi ammessi, senza necessità di prova, ove la parte, nella comparsa di costituzione e risposta, si sia limitata ad una contestazione non chiara e specifica. Questo onere gravante sul convenuto si coordina, peraltro, con quello di allegazione dei fatti di causa che incombe sull'attore, sicché la mancata allegazione puntuale dei fatti costitutivi, modificativi o estintivi rispetto ai quali opera il principio di non contestazione esonera il convenuto, che abbia genericamente negato il fatto altrettanto genericamente allegato, dall'onere di compiere una contestazione circostanziata (Cass. civ. n. 26908 del 26/11/2020).
In ogni caso, la circostanza che l'immobile sia stato messo in vendita l'immobile al prezzo di euro 715.000,00, induce a ritenere improbabile la assenza della agibilità sostanziale del bene.
8. Sulla assenza degli appellati durante i lavori e sulla assenza di soddisfazione degli stessi.
Nel decimo motivo gli appellanti incidentali ribadiscono la contestazione dell'assunto secondo cui i lavori sarebbero durati sei mesi, durante i quali essi sarebbero stati presenti senza sollevare contestazioni.
Osservano che i lavori sono durati quattro mesi, dall'Ottobre 2016 al 14.2.2017, durante i quali essi dimoravano in albergo tra Roma, Firenze e Terni. Quando gli appellati si trovavano nella loro abitazione erano l'appellante e la figlia ad invitarli a non prendere parte allo svolgimento dei lavori, così come dichiarato dalla nella e-mail del 23/10/2016, allegata agli atti Persona_1
in copia
Inoltre dai messaggi intercorsi tra le parti si ricava che durante l'esecuzione dei lavori gli appellati non erano presenti, e non vi prendevano assolutamente parte, pur abitando, sia pure saltuariamente, nella stessa casa.
In ogni caso, anche se gli appellati fossero stati presenti ed avessero visionato gli interventi e gli acquisti, veniva loro fatto credere che il costo fosse del tutto diverso da quello effettivo, che gli operai impiegati fossero coperti da tutela assicurativoprevidenziale, che la Persona_1
fosse Architetto abilitato, ecc.
32 I rilievi sono del tutto infondati.
8.1 Dalle prove testimoniali e dalla corrispondenza tra le parti emerge che nei cinque mesi di esecuzione della ristrutturazione interna i committenti hanno verificato la qualità dei lavori, esprimendo la loro sostanziale approvazione per le opere eseguite.
Se si considera che il SI. (Architetto) e il sig. (Interior Desiner), erano Pt_4 CP_1
committenti qualificati, la critica inerente la “modesta qualità del materiale fornito e dei lavori eseguiti” e alla professionalità della impresa edile Rumena, oltre che generica e tardiva, stride grandemente, con il tenore dei messaggi intercorsi durante i lavori.
8.2 Per quanto attiene alle prove orali giova rimandare a quanto dichiarato dai testi Tes_1
(udienza 21 Maggio 2019) e e (udienza 24
[...] Testimone_3 Testimone_4
Settembre 2019), di cui ai paragrafi 2 e 3 della trattazione dell'appello principale e 1 della trattazione dell'appello incidentale.
8.3 La documentazione acquisita consente inoltre di estrarre ulteriori argomenti paradigmatici sia della competenza dei committenti, sia dei controlli in corso d'opera e della loro soddisfazione per il lavoro svolto.
Dallo scambio di note via email e messaggi sms emerge come aggiornasse i Persona_1 committenti degli sviluppi dei lavori, e costoro, oltre a preannunciare i pagamenti, manifestavano il proprio apprezzamento o formulavano rilievi con cognizione di causa, (cfr. all.ti 5 comparsa costitutiva primo grado), ma senza contestare inadempimenti, difetti o vizi.
Nello scambio di email del doc. 5 il SI. si mostrava entusiasta per le fotografie del Pt_4
bagno ed elogiava il lavoro del falegname sulle finestre, e l'attenzione ai dettagli;
il camino, definito bellissimo e fantastico.
Nella email del 2.11.2016 il SI. oltre ad affermare di avere dormito nella casa, Pt_4 manifestava la propria gratitudine per avere una collaboratrice come . Persona_1
Con un Sms del 25/12/16, il SI. comunicava ad : “ Awe!! :-). CP_2 Persona_1 [...]
And a very very Merry Christmas and happy holiday season to the both of you as CP_11
well! Grazie Mille for everything you do and for who you are as gracious and loving, kind people in our "new" home here in Italia!”. Traduzione: “Impressionante !! :-). Grazie dolcezza!
Auguro a tutte e due un buon Natale e una felice stagione di festività! Grazie Mille per tutto quello che fai e perchè sei gentile e amorevole, persone gentili nella nostra "nuova" casa qui in
Italia!”(All. 8 comparsa costitutiva primo grado).
Con e-mail del 2 Gennaio 2017 inviata alla (all. 9 comparsa costitutiva primo grado), i Per_1
committenti, dopo aver evidenziato la necessità di apportare delle correzioni, riferivano: “We
33 appreciate all the hard work in trying to get these all corrected quickly. Thank you for your time! Hope we can get this project wrapped up soon! Best wishes!”. Traduzione: “apprezziamo tutto il vostro duro lavoro nel cercare di correggere rapidamente tutto ciò. Grazie per il tempo
Pe dedicatoci! Spero che questo progetto possa essere presto completato! Auguri! buona sera
e . Per_2
Con un SMS del 13 Gennaio 2017 (all. 10 comparsa costitutiva primo grado) il sig. CP_2
confrontando le due immagini del salone prima e dopo i lavori, comunicava alla : “ Thank Per_1
You to you, your family, and your business/company, for the help on this project! I love the way it's turning out! Buonanotte! Ciao!”. Traduzione: “grazie a te, alla tua famiglia, alla tua azienda per l'aiuto al progetto. Adoro come sta venendo. Buonanotte! Ciao!” .
Con e-mail del 13 Febbraio 2017 (all.11 in comparsa)il signor comunicava alla sig.ra CP_2
: “The new kitchen and first floor renovation is so close to being finished!! We both are so Per_1
excited we can almost taste and smell the food coming out of the new kitchen! I'll pray the installation tomorrow goes great...we can hardly wait! Thank you! Grazie, grazie!! .Traduzione:
“La nuova cucina e la ristrutturazione del primo piano sono così vicini all'essere finiti !! Siamo entrambi così eccitati che possiamo quasi assaggiare e annusare il cibo che esce dalla nuova cucina! Pregherò affinché l'installazione domani vada benissimo ... non possiamo aspettare!
Grazie! Grazie, grazie!!
In data 16/02/2017 (cfr. all.12 in comparsa) il sig. inviava, tramite rete Wats'app, un Pt_4
messaggio alla del seguente tenore: “ it's all taken care of! everything worked out great! Per_1
I love my stove! The oven works great!“. Traduzione: “Non manca più nulla! [ Tes_5
sorridente] È venuto tutto stupendamente! Amo la mia cucina! Il forno funziona alla perfezione!!”.
III
Considerazioni finali e regolazione delle spese di lite.
Il gravame principale deve essere accolto, e in parziale riforma della impugnata sentenza,
[...]
deve essere condannata alla restituzione in favore di Parte_1 CP_2
e del minore importo di euro 10.883,80, oltre agli interessi al
[...] Controparte_1
tasso legale dalla domanda al saldo.
Anche l'appello incidentale di e viene accolto Controparte_2 Controparte_1 limitatamente alla decurtazione del corrispettivo dell'appalto della posa in opera del massetto.
Le spese di lite dei due gradi devono essere porre a carico di , in Parte_1
quanto soccombente sulla base della valutazione complessiva dell'esito del giudizio, inerente
34 sia la condanna alla restituzione del corrispettivo eccedente quello dovuto ai sensi dell'art. 2033 c.c., sia la infondatezza della domanda riconvenzionale di condanna dei convenuti appellati al pagamento dell'ulteriore corrispettivo di euro 34.498,00.
Deve essere pertanto respinta la domanda di condanna al risarcimento del danno ai sensi dell'art. 96 cpc, avanzata da parte appellante contro i convenuti appellati.
I compensi professionali sono determinati in base allo scaglione da euro 5.201,01 a euro
26.000,00, nel quale rientra il decisum.
P.Q.M.
LA CORTE DI APPELLO definitivamente pronunciando sul giudizio di impugnazione avverso la sentenza n. 427/2021 del Tribunale di Terni, ogni diversa istanza, eccezione, e deduzione disattesa, così provvede:
1) accoglie in parte l'appello principale di;
Parte_1
2) accoglie in parte l'appello incidentale di e Controparte_2 Controparte_1
3) per l'effetto, in parziale riforma della sentenza di primo grado, condanna
[...]
a corrispondere a e l'importo di Parte_1 Controparte_2 Controparte_1 euro 10.883,80, oltre agli interessi al tasso legale dalla domanda al saldo.
4) conferma le restanti statuizioni della sentenza n. 427/2021 del Tribunale di Terni;
5) condanna alla refusione in favore di e Parte_1 Controparte_2
elle spese di lite dei due gradi di giudizio, liquidate per il primo grado in CP_1 CP_1
euro 545,00 per anticipazioni e euro 3.500,00 per compensi professionali, e per il secondo in euro 1.165,50 per anticipazioni e euro 3.500,00 per compensi professionali, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario spese generali pari al 15 %.
Perugia, camera di consiglio del 26 Giugno 2025.
Il Giudice ausiliario estensore Il Presidente
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