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Decreto 12 giugno 2025
Decreto 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, decreto 12/06/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE PRIMA CIVILE
R. G. n. 2873/2025
SEZIONE PRIMA CIVILE - UFFICIO DEL GIUDICE TUTELARE
DECRETO
Il Giudice Tutelare,
Dott. Deli
letti gli atti del procedimento promosso ai sensi dell'art. 320 c.c. dalla sig.ra Parte_1 in qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale sulla figlia minore Per_1
, nata ad [...] il [...]
[...]
PREMESSO CHE
La ricorrente, divorziata dal padre della minore, sig. , Persona_2 ha adito questo Giudice per essere autorizzata a far assistere la figlia da un professionista Per_1 psicologo, individuato nella Dott.ssa o altro specialista, stante il disagio Controparte_1 psicologico manifestato dalla minore e il persistente dissenso del padre a tale percorso terapeutico.
La richiesta è fondata sulla necessità di superare il conflitto genitoriale nell'interesse della minore, che presenta difficoltà scolastiche e comportamentali.
Il ricorso è stato depositato in data 04/06/2025 dall'avv. Paola Tavani del foro di Treviso.
OSSERVA
Il ricorso, così come proposto, è inammissibile.
La questione sottoposta a questo Giudice non attiene ad un singolo atto di straordinaria amministrazione per il quale sia necessario supplire al mancato consenso di uno dei genitori, secondo la previsione dell'art. 320, commi 3° e 6 , del codice civile.
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Tribunale di Treviso Sezione I – Civile La scelta di un percorso di supporto psicologico per un figlio minore, specialmente in presenza di un conclamato e persistente dissenso di uno dei genitori, costituisce una decisione di primario interesse per la vita del minore. Tale decisione incide profondamente sulle modalità di esercizio della responsabilità genitoriale, la cui regolamentazione è già stata definita in sede di divorzio
Il contrasto tra i genitori su una questione così fondamentale non può essere risolto con le forme agili e sommarie della volontaria giurisdizione, che non garantiscono la piena attuazione del contraddittorio tra le parti. La controversia, infatti, implica una valutazione complessa che può condurre a una modifica della regolamentazione dei rapporti genitoriali, imponendo a un genitore una decisione di particolare rilevanza sulla salute psicofisica della figlia, in deroga al principio della bigenitorialità.
Ne consegue che la sede naturale per la risoluzione di tale conflitto è il procedimento contenzioso, da introdursi con le forme del nuovo rito in materia di persone, minorenni e famiglie, che assicura la piena partecipazione di entrambi i genitori e un'istruttoria completa a tutela del preminente interesse della minore.
La procedura corretta è, pertanto, quella prevista dall'art. 473-bis 12 c.p.c., volta a risolvere i conflitti insorti tra genitori in ordine all'esercizio della responsabilità genitoriale.
Per le ragioni sopra esposte, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per essere stato introdotto con un rito non corretto.
P.Q.M.
dichiara inammissibile
il ricorso presentato dalla sig.ra nell'interesse della minore Parte_1 Per_1
.
[...]
Dispone che la cancelleria comunichi il presente provvedimento alla parte ricorrente.
Si invita la parte ricorrente, qualora intenda persistere nella sua domanda, a introdurre la stessa con autonomo ricorso nelle forme del rito contenzioso previsto dall'art. 473-bis 12 c.p.c. dinanzi al giudice competente.
Treviso10.6.2025
Il Giudice Tutelare
Deli Luca
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Tribunale di Treviso Sezione I – Civile