Articolo 30 della Legge 14 luglio 1950, n. 581
Articolo 29Articolo 31
Versione
15 ottobre 1950
Art. 30. (Mancata prosecuzione o riassunzione)

Il testo dell' art. 305 del Codice di procedura civile e' sostituito dal seguente:
"Art. 305 (Mancata prosecuzione o riassunzione).
Il processo deve essere proseguito o riassunto entro il termine perentorio di sei mesi dall'interruzione, altrimenti si estingue".
Entrata in vigore il 15 ottobre 1950
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