Art. 30. (Mancata prosecuzione o riassunzione)
Il testo dell' art. 305 del Codice di procedura civile e' sostituito dal seguente:
"Art. 305 (Mancata prosecuzione o riassunzione).
Il processo deve essere proseguito o riassunto entro il termine perentorio di sei mesi dall'interruzione, altrimenti si estingue".
Il testo dell' art. 305 del Codice di procedura civile e' sostituito dal seguente:
"Art. 305 (Mancata prosecuzione o riassunzione).
Il processo deve essere proseguito o riassunto entro il termine perentorio di sei mesi dall'interruzione, altrimenti si estingue".