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Sentenza 13 ottobre 2025
Sentenza 13 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 13/10/2025, n. 1431 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1431 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Raffaele Sdino - Presidente-
Dott.ssa Eva Scalfati - Giudice -
Dott.ssa Viviana Criscuolo - Giudice rel. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 12891 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'Anno 2025, avente per oggetto: Divorzio congiunto –
Scioglimento del matrimonio;
[...]
, nata in [...] il [...], C.F. Parte_1 rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. C.F._1
GR RU presso il quale elettivamente domicilia in Napoli alla Via Foria,
76;
E
, nato a [...] il [...], C.F. Controparte_1
, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. C.F._2
EL BE presso il quale elettivamente domicilia in Napoli alla Via
Foria, 76;
RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 26/06/2025, e Parte_1 [...] sponevano di aver contratto matrimonio in Calvi Risorta (CE) il CP_1
08/10/1969; che dall'unione coniugale erano nati i figli (in data Per_1
1 Per_ 05/11/1970) e (in data 26/07/1972), entrambi maggiorenni e redditualmente autonomi;
che tra le parti, in seguito a comparizione innanzi al Presidente del
Tribunale di Sulmona in data 22/01/1976, era intervenuta separazione in forza di omologa del 27/01/1976 del Tribunale di Sulmona, resa nel procedimento RG
316/1975; che dalla separazione la convivenza non era più ripresa ed erano venute definitivamente meno le premesse per una ricostruzione morale e materiale della famiglia;
pertanto, chiedevano pronunziarsi lo scioglimento del matrimonio senza alcuna statuizione accessoria.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51 cpc e raccolte le conclusioni del PM, formulate in data 25/07/2025, il Tribunale si riservava la decisione.
La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74, e dalla L 55/2015 essendo decorsi i termini di legge dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale ed essendo perdurata da tale data la separazione, che deve presumersi ininterrotta per mancanza di eccezione.
Le parti hanno chiesto al Tribunale di pronunziarsi soltanto sullo status, in assenza di figli minori e di questioni patrimoniali da definire.
Vanno disposte le formalità di cui all'art. 152 septies disp. att. c.p.c.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
• pronunzia lo scioglimento del matrimonio celebrato dai ricorrenti in Calvi
Risorta (CE) il 08/10/1969 (atto n. 3, parte I, S. , reg. Atti Matrimonio anno
1969);
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Calvi Risorta (CE) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396 (Ordinamento dello
2 Stato Civile) in conformità all'art. 152 septies disp. att. c.p.c.;
• nulla per le spese.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 3/10/2025
Il giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Viviana Criscuolo Dott. Raffaele Sdino
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