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Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 05/06/2025, n. 1303 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 1303 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, 1^ sezione civile, in composizione monocratica, in persona del Giudice On. Lucia
Santoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 314/2024 R.G., avente ad oggetto: opposizione ad ordinanza - ingiunzione
tra
rappresentato e difeso dall'avv. Nunzia E. Schiavone, giusta procura in calce al Parte_1 ricorso in riassunzione
ricorrente
e
Controparte_1
, in persona del Dirigente pro tempore, rappresentata e
[...] difesa dal funzionario delegato, dott. Stefano Solidoro
resistente
*****
All'udienza del 4 giugno 2025, tenuta nelle forme dell'art. 127 ter cpc, come da ordinanza dell'8.11.2024 ed in assenza di opposizione, le parti sono comparse mediante deposito di note scritte nel termine assegnato, da considerarsi udienza a tutti gli effetti, ed hanno rassegnato le seguenti conclusioni:
per parte ricorrente, “1) Annullare l'Ordinanza ingiunzione n. SA/2019/0011/TAPR emessa dalla
ai sensi dell'art. 18 della L. 24 Novembre 1981, n. 689, notificata il 29.092023, per le CP_1 ragioni sopra esposte;
2) Condannare chi di ragione alle spese di lite”; per parte resistente, “rigettare l'opposizione in quanto infondata in fatto ed in diritto e per l'effetto confermare l'impugnata ingiunzione, con conseguente condanna del ricorrente a spese e competenze di giudizio per come dovute in base alla legge”.
Nel giorno successivo alla scadenza del termine assegnato per il deposito delle note ex art. 127 ter cpc, viste le deduzioni e conclusioni delle parti, si pronuncia sentenza che definisce il giudizio, il cui dispositivo e la cui esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione sono da considerarsi letti in udienza, ai sensi dell'ultimo comma del citato art. 127 ter cpc, come modificato dal d.lgs. n. 164/2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso in riassunzione depositato il 22.1.2024, a seguito di sentenza di declaratoria di incompetenza per materia emessa dal Giudice di Pace di Taranto, previamente adito, ha proposto Parte_1 opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione rubricata al n. SA/2019/0011/TAPR, emessa dalla CP_1
il 18.09.2023 e notificata il 29.09.2023, con cui gli è stata irrogata la sanzione amministrativa di €
[...]
500,00, determinata nel minimo edittale, maggiorata delle spese di notifica, in virtù di verbale di contestazione n. 13/2019, elevato dai militari della Regione Carabinieri Forestali ” – Stazione di CP_1
1 AS (Ta) - i quali, durante un sopralluogo effettuato il 14.9.2019 nell'ambito del servizio finalizzato alla prevenzione degli incendi, hanno accertato che in località “Conca d'Ora” del Comune di Palagiano, sui terreni allibrati in catasto al fg. 46, p.lla 296, non erano state attuate le misure di contrasto agli incendi boschivi ed, in particolare, il (risultato essere proprietario degli immobili) non aveva Pt_1 ottemperato all'obbligo di realizzare, entro il 31 maggio, le fasce protettive di misura non inferiore a quindici metri, lungo tutto il perimetro del proprio fondo e prive di residui di vegetazione, in modo da evitare la propagazione del fuoco alle aree confinanti, violando così il disposto dell'art. 3, comma 2, L. R. 12.12.2016 n. 38, sanzionato dall'art. 12, comma 1 lett. a) della stessa legge.
A sostegno dell'opposizione, il ricorrente ha dedotto l'inapplicabilità della normativa richiamata alla fattispecie in esame, in ragione del fatto che il proprio terreno risulta essere circondato esclusivamente da terreni agricoli e posto ad una distanza di 1,8 km dalla zona boschiva più vicina, soffermandosi sull'interpretazione del concetto di area boschiva e di interfaccia di cui alla finalità esplicata all'art 1 della citata L. R. n. 38/2016 e sostenendone la lettura in combinato con L. n. 353/2000 “Legge quadro in materia di incendi boschi”, di cui la legge regionale costituirebbe attuazione;
l'incertezza del termine iniziale da cui far decorrere l'obbligo di effettuare le misure protettive, avente quale termine finale il 31 maggio di ogni anno;
il decorso di un lungo lasso di tempo tra detto termine e la data dell'accertamento;
l'incompetenza della ad emanare provvedimenti in materia di messa in sicurezza del CP_1 territorio, attraverso interventi di manutenzione dei fondi, in favore del Sindaco del , Controparte_2 ai sensi dell'art. 54 del D. L.gs. 18.08.2000 n. 267.
Costituitasi in giudizio, l'amministrazione resistente ha prodotto gli atti dell'accertamento, contestando l'interpretazione restrittiva offerta dall'opponente e sostenendo invece quella letterale dell'art. 3 della L. R. n. 38/16; ha insistito per la conferma del provvedimento impugnato.
La causa è stata istruita esclusivamente con prove documentali e giunge al vaglio decisionale sulle conclusioni rassegnate dalle parti.
**********
Il ricorso è infondato e, pertanto, non può essere accolto.
I motivi di opposizione all'ordinanza-ingiunzione impugnata non trovano conforto nella interpretazione del dato normativo e nelle risultanze istruttorie.
Sotto il profilo oggettivo, l'assenza delle fasce protettive alla data dell'accertamento (14.9.2019) non è in contestazione e, pertanto, l'illecito deve ritenersi sussistente, anche in virtù del principio giurisprudenziale, secondo cui “sebbene l'onere di provare i fatti costitutivi della pretesa sanzionatoria sia posto a carico dell'amministrazione, la quale è tenuta a fornire la prova della condotta illecita, anche mediante presunzioni semplici, tuttavia nel caso di illecito omissivo di pura condotta, essendo il giudizio di colpevolezza ancorato a parametri normativi estranei al dato puramente psicologico, è sufficiente la prova dell'elemento oggettivo dell'illecito comprensivo della “suità” della condotta inosservante, in assenza di elementi tali da rendere inesigibile la condotta o imprevedibile l'evento” (Cass. civ. II, n.
1529/22.2.2018), restando, in tal caso, a carico dell'intimato l'onere di fornire la prova di aver tenuto la condotta attiva richiesta, ovvero della sussistenza di elementi tali da rendere inesigibile tale condotta
(Cass. civ. S.U. n. 20930/30.9.2009).
L'amministrazione procedente ha sufficientemente assolto all'onere sulla stessa incombente, in quanto attrice in senso sostanziale nel giudizio di opposizione all'ordinanza – ingiunzione, di provare la sussistenza dell'illecito, nella duplice componente oggettiva e soggettiva, mediante il verbale redatto da pubblici ufficiali, contenente dichiarazioni coperte da fede privilegiata.
2 Secondo pacifica giurisprudenza, “nel procedimento di opposizione a ordinanza – ingiunzione relativa al pagamento di una sanzione amministrativa, sono ammesse la contestazione e la prova unicamente delle circostanze di fatto, inerenti la violazione, che non siano attestate nel verbale di accertamento come avvenute alla presenza del pubblico ufficiale o rispetto alle quali l'atto non è suscettibile di fede privilegiata per la sua irrisolvibile contraddittorietà oggettiva, mentre sono riservate al giudizio di querela di falso, nel quale non sussistono limiti di prova e che è diretto a verificare la correttezza dell'operato della pubblica amministrazione, la proposizione e l'esame di ogni questione concernente l'alterazione nel verbale della realtà degli accadimenti e dell'effettivo svolgersi dei fatti, pur quando si deducono errori od omissioni di natura percettiva da parte dello stesso pubblico ufficiale” (ex multis: Cass. civ. 14.2.2013 n. 3705).
In particolare, la Suprema Corte ha di recente precisato che, con riferimento al verbale di accertamento,
l'efficacia di piena prova fino a querela di falso deve riconoscersi – ex art. 2700 c.c., in dipendenza della natura di atto pubblico – oltre che quanto alla provenienza dell'atto ed alle dichiarazioni rese dalle parti, anche relativamente “agli altri fatti che il pubblico ufficiale che lo redige attesta essere avvenuti in sua presenza o da lui compiuti” (Cass. civ. n. 29320/7.10.2022).
Nella fattispecie, non vi è dubbio che il proprietario del terreno, in evidente stato di abbandono (come peraltro suffragato dalla documentazione fotografica allegata e non disconosciuta dalla parte ricorrente) è
il quale -per espresso dettato dell'art. 3, comma 2, L. n. 38/2016- aveva l'obbligo di Parte_1 realizzare entro il 31 maggio 2019, considerata la data dell'accertamento (14 settembre 2019) fasce protettive o precese di misura non inferiore a quindici metri, lungo tutto il perimetro del proprio fondo e prive di residui di vegetazione, in modo da evitare che un eventuale incendio, attraversando il fondo, potesse propagarsi alle aree circostanti e/o confinanti.
Le dichiarazioni dei Carabinieri Forestali, con valore probatorio privilegiato, acclarano la condotta omissiva tenuta dal per l'accertata assenza delle fasce protettive in data successiva al 31 maggio Pt_1 dell'anno in corso su terreno incolto di proprietà dello stesso, e pertanto costituiscono elemento probatorio sufficiente a ritenere integrato l'illecito contestato ed a legittimare il procedimento sanzionatorio, non avendo il – di converso - fornito la prova dell'inesigibilità della condotta. Pt_1
L'interpretazione del dato normativo offerta dall'opponente non convince, atteso che invero la generale finalità della legge regionale n. 38/2016 individuata nell'art. 1 trova più puntuale specificazione nell'art. 3, secondo comma, della stessa legge, che ha espressamente previsto come l'obbligo di attuazione delle misure protettive sia a carico, tra gli altri, dei proprietari di terreni incolti in stato di abbandono, senza nulla prevedere in ordine alle distanze da aree boschive e/o di interfaccia, ma anzi specificando che le fasce hanno proprio la funzione di evitare la propagazione dell'incendio, in situazione analoga a quella rappresentata dal terreno di parte ricorrente, confinante con altri terreni agricoli e, pertanto, soggetta alla propagazione del fuoco, restando del tutto irrilevante la distanza dai boschi e/o da agglomerati abitativi.
Né il ricorrente ha negato la condotta omissiva contestagli, avendo addotto anche in sede di scritti difensivi ex art. 18 l. 689/81 di non poter manutenere il proprio fondo per motivi di salute e per l'ubicazione dello stesso, distante dalla sua abitazione.
A tal proposito, giova ricordare il consolidato orientamento dalla Suprema Corte, laddove ha chiarito che
“il principio posto dall'art. 3 l. 689/1981 secondo il quale, per le violazioni amministrativamente sanzionate, è richiesta la coscienza e la volontà della condotta attiva ed omissiva, sia essa dolosa o colposa, postula una presunzione di colpa in ordine al fatto vietato a carico di colui che lo abbia commesso, non essendo necessaria la concreta dimostrazione del dolo e della colpa in capo all'agente, sul quale grava, pertanto, l'onere della dimostrazione di aver agito senza colpa”(ex multis, Cass. civ. n. 11777/2020; n. 13610/2007).
3 Inconferente risulta anche la eccepita incompetenza dell'amministrazione resistente ad emanare provvedimenti in materia di sicurezza del territorio, atteso che il riferimento normativo richiamato dall'opponente non attiene al potere sanzionatorio, che invece è attribuito all'ente regionale.
Il provvedimento sanzionatorio opposto, in conclusione, contenente ogni elemento atto ad individuare e sostenere la violazione contestata, è stato legittimamente reso e va, di conseguenza, confermato in ogni sua parte, anche con riguardo all'entità della sanzione, già applicata nella misura del minimo edittale.
Considerato che l'amministrazione resistente non si è costituita con difesa tecnica, ma si è avvalsa di funzionario appositamente delegato, omettendo il deposito di nota con gli esborsi sostenuti e documentati, nulla va statuito sulle spese, in linea con il prevalente orientamento giurisprudenziale, secondo cui
“l'autorità amministrativa che ha emesso il provvedimento sanzionatorio, quando sta in giudizio personalmente o avvalendosi di un funzionario delegato, può ottenere la condanna dell'opponente rimasto soccombente solo alla rifusione delle spese vive debitamente documentate, ma non al pagamento dei diritti di procuratore e degli onorari di avvocato, difettando le relative qualità nel funzionario che sta in giudizio” (cfr. Cass. civ. sez I n. 17708/2005; sez. II n. 30597/20.12.2017).
P.Q.M.
Il Tribunale di Taranto, prima sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice On.
Lucia Santoro, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta con ricorso da Parte_1 avverso l'ordinanza-ingiunzione n. SA/2019/0011/TAPR, emessa dalla il 18.09.2023, CP_1 così dispone:
- rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma l'ordinanza-ingiunzione impugnata;
- nulla per le spese processuali.
Così deciso il 5 giugno 2025
Il Giudice Onorario - Lucia Santoro
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, 1^ sezione civile, in composizione monocratica, in persona del Giudice On. Lucia
Santoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 314/2024 R.G., avente ad oggetto: opposizione ad ordinanza - ingiunzione
tra
rappresentato e difeso dall'avv. Nunzia E. Schiavone, giusta procura in calce al Parte_1 ricorso in riassunzione
ricorrente
e
Controparte_1
, in persona del Dirigente pro tempore, rappresentata e
[...] difesa dal funzionario delegato, dott. Stefano Solidoro
resistente
*****
All'udienza del 4 giugno 2025, tenuta nelle forme dell'art. 127 ter cpc, come da ordinanza dell'8.11.2024 ed in assenza di opposizione, le parti sono comparse mediante deposito di note scritte nel termine assegnato, da considerarsi udienza a tutti gli effetti, ed hanno rassegnato le seguenti conclusioni:
per parte ricorrente, “1) Annullare l'Ordinanza ingiunzione n. SA/2019/0011/TAPR emessa dalla
ai sensi dell'art. 18 della L. 24 Novembre 1981, n. 689, notificata il 29.092023, per le CP_1 ragioni sopra esposte;
2) Condannare chi di ragione alle spese di lite”; per parte resistente, “rigettare l'opposizione in quanto infondata in fatto ed in diritto e per l'effetto confermare l'impugnata ingiunzione, con conseguente condanna del ricorrente a spese e competenze di giudizio per come dovute in base alla legge”.
Nel giorno successivo alla scadenza del termine assegnato per il deposito delle note ex art. 127 ter cpc, viste le deduzioni e conclusioni delle parti, si pronuncia sentenza che definisce il giudizio, il cui dispositivo e la cui esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione sono da considerarsi letti in udienza, ai sensi dell'ultimo comma del citato art. 127 ter cpc, come modificato dal d.lgs. n. 164/2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso in riassunzione depositato il 22.1.2024, a seguito di sentenza di declaratoria di incompetenza per materia emessa dal Giudice di Pace di Taranto, previamente adito, ha proposto Parte_1 opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione rubricata al n. SA/2019/0011/TAPR, emessa dalla CP_1
il 18.09.2023 e notificata il 29.09.2023, con cui gli è stata irrogata la sanzione amministrativa di €
[...]
500,00, determinata nel minimo edittale, maggiorata delle spese di notifica, in virtù di verbale di contestazione n. 13/2019, elevato dai militari della Regione Carabinieri Forestali ” – Stazione di CP_1
1 AS (Ta) - i quali, durante un sopralluogo effettuato il 14.9.2019 nell'ambito del servizio finalizzato alla prevenzione degli incendi, hanno accertato che in località “Conca d'Ora” del Comune di Palagiano, sui terreni allibrati in catasto al fg. 46, p.lla 296, non erano state attuate le misure di contrasto agli incendi boschivi ed, in particolare, il (risultato essere proprietario degli immobili) non aveva Pt_1 ottemperato all'obbligo di realizzare, entro il 31 maggio, le fasce protettive di misura non inferiore a quindici metri, lungo tutto il perimetro del proprio fondo e prive di residui di vegetazione, in modo da evitare la propagazione del fuoco alle aree confinanti, violando così il disposto dell'art. 3, comma 2, L. R. 12.12.2016 n. 38, sanzionato dall'art. 12, comma 1 lett. a) della stessa legge.
A sostegno dell'opposizione, il ricorrente ha dedotto l'inapplicabilità della normativa richiamata alla fattispecie in esame, in ragione del fatto che il proprio terreno risulta essere circondato esclusivamente da terreni agricoli e posto ad una distanza di 1,8 km dalla zona boschiva più vicina, soffermandosi sull'interpretazione del concetto di area boschiva e di interfaccia di cui alla finalità esplicata all'art 1 della citata L. R. n. 38/2016 e sostenendone la lettura in combinato con L. n. 353/2000 “Legge quadro in materia di incendi boschi”, di cui la legge regionale costituirebbe attuazione;
l'incertezza del termine iniziale da cui far decorrere l'obbligo di effettuare le misure protettive, avente quale termine finale il 31 maggio di ogni anno;
il decorso di un lungo lasso di tempo tra detto termine e la data dell'accertamento;
l'incompetenza della ad emanare provvedimenti in materia di messa in sicurezza del CP_1 territorio, attraverso interventi di manutenzione dei fondi, in favore del Sindaco del , Controparte_2 ai sensi dell'art. 54 del D. L.gs. 18.08.2000 n. 267.
Costituitasi in giudizio, l'amministrazione resistente ha prodotto gli atti dell'accertamento, contestando l'interpretazione restrittiva offerta dall'opponente e sostenendo invece quella letterale dell'art. 3 della L. R. n. 38/16; ha insistito per la conferma del provvedimento impugnato.
La causa è stata istruita esclusivamente con prove documentali e giunge al vaglio decisionale sulle conclusioni rassegnate dalle parti.
**********
Il ricorso è infondato e, pertanto, non può essere accolto.
I motivi di opposizione all'ordinanza-ingiunzione impugnata non trovano conforto nella interpretazione del dato normativo e nelle risultanze istruttorie.
Sotto il profilo oggettivo, l'assenza delle fasce protettive alla data dell'accertamento (14.9.2019) non è in contestazione e, pertanto, l'illecito deve ritenersi sussistente, anche in virtù del principio giurisprudenziale, secondo cui “sebbene l'onere di provare i fatti costitutivi della pretesa sanzionatoria sia posto a carico dell'amministrazione, la quale è tenuta a fornire la prova della condotta illecita, anche mediante presunzioni semplici, tuttavia nel caso di illecito omissivo di pura condotta, essendo il giudizio di colpevolezza ancorato a parametri normativi estranei al dato puramente psicologico, è sufficiente la prova dell'elemento oggettivo dell'illecito comprensivo della “suità” della condotta inosservante, in assenza di elementi tali da rendere inesigibile la condotta o imprevedibile l'evento” (Cass. civ. II, n.
1529/22.2.2018), restando, in tal caso, a carico dell'intimato l'onere di fornire la prova di aver tenuto la condotta attiva richiesta, ovvero della sussistenza di elementi tali da rendere inesigibile tale condotta
(Cass. civ. S.U. n. 20930/30.9.2009).
L'amministrazione procedente ha sufficientemente assolto all'onere sulla stessa incombente, in quanto attrice in senso sostanziale nel giudizio di opposizione all'ordinanza – ingiunzione, di provare la sussistenza dell'illecito, nella duplice componente oggettiva e soggettiva, mediante il verbale redatto da pubblici ufficiali, contenente dichiarazioni coperte da fede privilegiata.
2 Secondo pacifica giurisprudenza, “nel procedimento di opposizione a ordinanza – ingiunzione relativa al pagamento di una sanzione amministrativa, sono ammesse la contestazione e la prova unicamente delle circostanze di fatto, inerenti la violazione, che non siano attestate nel verbale di accertamento come avvenute alla presenza del pubblico ufficiale o rispetto alle quali l'atto non è suscettibile di fede privilegiata per la sua irrisolvibile contraddittorietà oggettiva, mentre sono riservate al giudizio di querela di falso, nel quale non sussistono limiti di prova e che è diretto a verificare la correttezza dell'operato della pubblica amministrazione, la proposizione e l'esame di ogni questione concernente l'alterazione nel verbale della realtà degli accadimenti e dell'effettivo svolgersi dei fatti, pur quando si deducono errori od omissioni di natura percettiva da parte dello stesso pubblico ufficiale” (ex multis: Cass. civ. 14.2.2013 n. 3705).
In particolare, la Suprema Corte ha di recente precisato che, con riferimento al verbale di accertamento,
l'efficacia di piena prova fino a querela di falso deve riconoscersi – ex art. 2700 c.c., in dipendenza della natura di atto pubblico – oltre che quanto alla provenienza dell'atto ed alle dichiarazioni rese dalle parti, anche relativamente “agli altri fatti che il pubblico ufficiale che lo redige attesta essere avvenuti in sua presenza o da lui compiuti” (Cass. civ. n. 29320/7.10.2022).
Nella fattispecie, non vi è dubbio che il proprietario del terreno, in evidente stato di abbandono (come peraltro suffragato dalla documentazione fotografica allegata e non disconosciuta dalla parte ricorrente) è
il quale -per espresso dettato dell'art. 3, comma 2, L. n. 38/2016- aveva l'obbligo di Parte_1 realizzare entro il 31 maggio 2019, considerata la data dell'accertamento (14 settembre 2019) fasce protettive o precese di misura non inferiore a quindici metri, lungo tutto il perimetro del proprio fondo e prive di residui di vegetazione, in modo da evitare che un eventuale incendio, attraversando il fondo, potesse propagarsi alle aree circostanti e/o confinanti.
Le dichiarazioni dei Carabinieri Forestali, con valore probatorio privilegiato, acclarano la condotta omissiva tenuta dal per l'accertata assenza delle fasce protettive in data successiva al 31 maggio Pt_1 dell'anno in corso su terreno incolto di proprietà dello stesso, e pertanto costituiscono elemento probatorio sufficiente a ritenere integrato l'illecito contestato ed a legittimare il procedimento sanzionatorio, non avendo il – di converso - fornito la prova dell'inesigibilità della condotta. Pt_1
L'interpretazione del dato normativo offerta dall'opponente non convince, atteso che invero la generale finalità della legge regionale n. 38/2016 individuata nell'art. 1 trova più puntuale specificazione nell'art. 3, secondo comma, della stessa legge, che ha espressamente previsto come l'obbligo di attuazione delle misure protettive sia a carico, tra gli altri, dei proprietari di terreni incolti in stato di abbandono, senza nulla prevedere in ordine alle distanze da aree boschive e/o di interfaccia, ma anzi specificando che le fasce hanno proprio la funzione di evitare la propagazione dell'incendio, in situazione analoga a quella rappresentata dal terreno di parte ricorrente, confinante con altri terreni agricoli e, pertanto, soggetta alla propagazione del fuoco, restando del tutto irrilevante la distanza dai boschi e/o da agglomerati abitativi.
Né il ricorrente ha negato la condotta omissiva contestagli, avendo addotto anche in sede di scritti difensivi ex art. 18 l. 689/81 di non poter manutenere il proprio fondo per motivi di salute e per l'ubicazione dello stesso, distante dalla sua abitazione.
A tal proposito, giova ricordare il consolidato orientamento dalla Suprema Corte, laddove ha chiarito che
“il principio posto dall'art. 3 l. 689/1981 secondo il quale, per le violazioni amministrativamente sanzionate, è richiesta la coscienza e la volontà della condotta attiva ed omissiva, sia essa dolosa o colposa, postula una presunzione di colpa in ordine al fatto vietato a carico di colui che lo abbia commesso, non essendo necessaria la concreta dimostrazione del dolo e della colpa in capo all'agente, sul quale grava, pertanto, l'onere della dimostrazione di aver agito senza colpa”(ex multis, Cass. civ. n. 11777/2020; n. 13610/2007).
3 Inconferente risulta anche la eccepita incompetenza dell'amministrazione resistente ad emanare provvedimenti in materia di sicurezza del territorio, atteso che il riferimento normativo richiamato dall'opponente non attiene al potere sanzionatorio, che invece è attribuito all'ente regionale.
Il provvedimento sanzionatorio opposto, in conclusione, contenente ogni elemento atto ad individuare e sostenere la violazione contestata, è stato legittimamente reso e va, di conseguenza, confermato in ogni sua parte, anche con riguardo all'entità della sanzione, già applicata nella misura del minimo edittale.
Considerato che l'amministrazione resistente non si è costituita con difesa tecnica, ma si è avvalsa di funzionario appositamente delegato, omettendo il deposito di nota con gli esborsi sostenuti e documentati, nulla va statuito sulle spese, in linea con il prevalente orientamento giurisprudenziale, secondo cui
“l'autorità amministrativa che ha emesso il provvedimento sanzionatorio, quando sta in giudizio personalmente o avvalendosi di un funzionario delegato, può ottenere la condanna dell'opponente rimasto soccombente solo alla rifusione delle spese vive debitamente documentate, ma non al pagamento dei diritti di procuratore e degli onorari di avvocato, difettando le relative qualità nel funzionario che sta in giudizio” (cfr. Cass. civ. sez I n. 17708/2005; sez. II n. 30597/20.12.2017).
P.Q.M.
Il Tribunale di Taranto, prima sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice On.
Lucia Santoro, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta con ricorso da Parte_1 avverso l'ordinanza-ingiunzione n. SA/2019/0011/TAPR, emessa dalla il 18.09.2023, CP_1 così dispone:
- rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma l'ordinanza-ingiunzione impugnata;
- nulla per le spese processuali.
Così deciso il 5 giugno 2025
Il Giudice Onorario - Lucia Santoro
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