CA
Sentenza 23 giugno 2025
Sentenza 23 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 23/06/2025, n. 3260 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3260 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
-Sezione III Civile-
così composta:
dott.ssa Rosaria Morrone Presidente
dott.ssa Regina Marina Elefante Consigliere
dott. Massimo Torre Giudice ausiliario Relatore
riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in secondo grado iscritta al n. 1718 del R.G.A.C. dell'anno 2020, riservata in decisione all'udienza collegiale del 12 giugno 2024, vertente tra
, codice fiscale , quale banca nascente da incorporazione per fusione della Parte_1 P.IVA_1
e della Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
rappresentata e difesa dall'avv. Maurizio Napoli, codice fiscale ed
[...] C.F._1
elettivamente domiciliata presso il suo studio in Salerno, Via A. Cilento n.13, come da procura in atti
appellante
e
partita IVA , rappresentata e difesa, anche Controparte_4 P.IVA_2
disgiuntamente, dall'avv. Sergio Trani, codice fiscale e dall'avv. Ida Coraggio, codice C.F._2
fiscale ed elettivamente domiciliata presso lo studio del primo in Salerno, Corso V. C.F._3
Emanuele n. 58, come da procura in atti
appellata
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 590/2020 resa dal Tribunale di Avellinoe pubblicata il 17/3/2020
CONCLUSIONI DEI PROCURATORI DELLE PARTI Per la banca appellante, “in accoglimento del presente appello, in relazione ai motivi di gravame svolti, ed in
riforma della impugnata sentenza n° 590/2020 resa dal Tribunale di Avellino in composizione monocratica e
nella persona del Giudice dott.ssa Rizzi, depositata in cancelleria il 17.03.2020, previa sospensione della
efficacia esecutiva della sentenza, così provvedere e giudicare: accogliere il presente appello e in conformità
dei motivi di diritto esposti, ed in riforma della sentenza del Tribunale di Avellino oggi appellata, rigettare in
parte qua la originaria domanda proposta dalla perché inammissibile, Controparte_4
improcedibile, del tutto infondata in fatto ed in diritto e totalmente priva di prova ed in riforma della
sentenza qui impugnata, quindi, così provvedere e giudicare: 1) Ritenuto che in causa i documenti probatori
relativi alla presunta usura ed ai suoi limiti, cd DM, erano stati acquisiti di ufficio dal Consulente Tecnico nel
corso delle operazioni peritali e che nulla l'attore aveva esibito nei termini, rigettare la domanda proposta
dichiarando la nullità della Consulenza depositata sul punto rigettando nel contempo la domanda proposta
perché inammissibile, infondata e non provata. 2) Rilevato, subordinatamente, che all'epoca della stipula
dei contratti di conto corrente esibito non erano stati ancora pubblicati i DM relativi al primo periodo fissato
dalla L. 108/96 oggetto delle rilevazioni del limite della soglia, avvenuto solo successivamente in data 2
aprile 1997 con espressa indicazione di efficacia da quella data, ritenere valida ed efficace la pattuizione del
tasso di interesse di cui ai contratti esibiti in quanto le norme della legge antiusura non sono retroattive, e
pertanto, in relazione ai contratti conclusi prima della loro entrata in vigore, non influiscono sulla validità
delle clausole dei contratti stessi. 3) In ogni caso ritenere in via assolutamente subordinata a tanto il non
superamento della soglia, anche se stabilita successivamente, non essendo superato nei contratti stessi il
limite previste da quelle tabelle acquisite di ufficio vertendosi in tema di apertura di credito 4) Condannando
in ogni caso l'attore al pagamento delle spese, diritti ed onorari del doppio grado di giudizio”.
Per la società appellata, “- dichiarare la inammissibilità (anche ai sensi dell'art. 348 bis cpc), improponibilità,
improcedibilità, tardività nonché, in ogni caso, l'assoluta infondatezza in fatto e diritto dell'avverso appello
e, per l'effetto, rigettarlo;
- in ogni caso, condannare essa appellante al pagamento di spese e competenze
di lite del presente grado da attribuirsi ai sottoscritti difensori antistatari”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1 - Con atto di citazione notificato il 6/6/2014, la riassumeva, innanzi al Parte_2
Tribunale di Avellino, il giudizio (già proposto innanzi al Tribunale di Salerno, dichiaratosi incompetente)
proposto nei confronti della Controparte_1 1.1 - Deduceva, nel merito, la società attrice, di avere intrattenuto un rapporto di conto corrente con la
, poi , Filiale di Salerno, contraddistinto dal n. 3819/22 ed un conto Controparte_5 Controparte_1
anticipi collegato n. 3820/01, entrambi accesi il 25/3/1997 ed estinti nel 2002.
1.2 - La assumeva che, in riferimento a tali rapporti, la banca aveva addebitato interessi, spese e Pt_2
commissioni non pattuiti ed aveva calcolato interessi anatocistici ed usurari;
chiedeva, dunque, di ripetere l'indebito previo ricalcolo dei saldi.
2 - Si costituiva ritualmente la convenuta eccependo il difetto di legittimazione ad agire del Pt_1
liquidatore e la prescrizione del diritto azionato;
contestava, quindi, nel merito, tutte le avverse deduzioni e concludeva per il rigetto di tutte le avverse domande.
3 - Concessi i termini ex art. 183, VI comma, c.p.c. e disposta ed espletata CTU contabile, il Tribunale
riservava la causa in decisione sulle conclusioni precisate dalle parti all'udienza del 24/10/2019.
4 - Con sentenza n. 590/2020 il Tribunale di Avellino: 1) dichiarava la nullità delle clausole dei contratti in lite che prevedono la c.m.s., la illegittima capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi e gli interessi usurari ab origine;
2) dichiarava il diritto di parte attrice ad ottenere lo storno delle annotazioni indebite ed il ricalcolo effettivo del saldo depurato degli addebiti nulli che rideterminava in € 9.213,44, oltre interessi dalla domanda al saldo;
3) condannava la convenuta alla restituzione in favore di parte attrice della somma di € 9.213,44, Pt_1
oltre interessi dalla domanda al saldo;
4) condannava la convenuta alla rifusione in favore di parte Pt_1
attrice delle spese di lite, liquidate in complessivi € 4.000,00, di cui € 250,00 per esborsi, oltre spese generali al 15%, cap e iva come per legge;
5) poneva le spese di c.t.u. a definitivo carico della banca.
4.1 - Il primo giudice ha posto a fondamento della decisione i seguenti rilievi: 1) Quanto alla distribuzione dell'onere della prova nelle azioni di ripetizione d'indebito e circa la presenza nel contratto di determinate clausole di cui si eccepisce la nullità, l'onere di allegare e provare le relative circostanze che una parte adduce a sostegno della nullità incombe sulla parte che tale domanda proponga. Nel caso di specie, parte attrice non ha prodotto i contratti di cui si discute;
in ogni caso la ha prodotto i contratti e tutti gli Pt_1
estratti conto e di tanto deve tenersi conto in applicazione del principio di acquisizione della prova secondo il quale una prova va valutata a favore o contro le parti a prescindere da chi l'abbia prodotta. 2) I contratti per cui è giudizio “rivestono la forma scritta ad substantiam e recano in calce la firma della banca e del
cliente; è indicata la data di sottoscrizione del 25/3/1997; le condizioni economiche del rapporto bancario risultano pattuite e sottoscritte (condizioni, termini, tassi, commissioni, spese) e sono uguali”. 3) La
commissione di massimo scoperto (1%) è espressamente pattuita ma non è determinata in entrambi i contratti. La determinatezza della clausola si verifica esaminando la esistenza della percentuale, dei criteri di calcolo e della periodicità. La clausola inserita in contratto è indeterminata dal momento che essa indica solo la misura del tasso, ma non la periodicità del conteggio e la base di calcolo. La C.M.S. va, dunque,
espunta dal conteggio. 4) Quanto al lamentato anatocismo, va premesso che il contratto in lite è stato stipulato in epoca antecedente alla delibera CICR del 2000 9.2.2000. Il contratto di conto corrente prevede la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi e quella annuale degli attivi;
tale clausola è nulla in quanto si basa su di un uso negoziale (art. 1340 c.c.) e non su di un uso normativo favorevole, così
ponendosi in contrasto con le limitazioni fissate in materia di anatocismo dall'art. 1283 c.c.. Essendo il contratto antecedente alla delibera, occorreva una specifica e nuova pattuizione scritta in proposito di applicazione della delibera CICR, non essendo sufficiente la mera comunicazione degli estratti o della modifica, in ragione della nullità della clausola originaria. Nel caso di specie, occorre, dunque, espungere dal calcolo la illegittima capitalizzazione. 5) Il contratto indica un tasso debitore per apertura credito del
18,50% ed un tasso per scoperto di conto e mora del 20,50%. “Ai fini del superamento delle soglie va
considerato quest'ultimo tasso che è previsto ed individuato come tasso autonomo (da nessuna parte del
contratto è dato desumere di maggiorazioni o altro); non si tratta di affrontare la questione della
sommatoria per la semplice ragione che non vi sono specificazioni che consentano di ritenere che via sia una
maggiorazione per la mora. Si tratta, dunque, di un tasso autonomo del 20,5% indicato specificamente. Né
ha rilievo la esistenza della prova scritta o meno di un affidamento. Infatti, il tasso pattuito ab origine
prevede sia l'ipotesi della mora che dello scoperto di conto”. 6) “Il contratto di conto corrente è del
25.3.1997. Il periodo di riferimento della rilevazione è quello desumibile dal d.m. 22.3.1997, espressamente
applicabile fino al 30 giugno 1997 (primo decreto riferibile alla legge che contiene tale precisazione)”.
“Senonchè, pur mancando nella rilevazione la categoria di riferimento (i tassi di scoperto sono stati rilevati
come categoria autonoma solo nel 2010) può utilizzarsi quella omogenea dell'apertura di credito in conto
corrente e, mancando l'importo, quella più elevata (oltre i diecimilioni), come da istruzioni della banca
d'Italia per la rilevazione del TE (che ad es. indicavano espressamente di segnalare i tassi per gli sconfini
nella categoria “apertura di credito”); ed anche a voler considerare la diversa categoria delle anticipazioni
per il secondo contratto, le conseguenze non cambierebbero. Poiché per il conto corrente la soglia (oltre i 10 milioni di vecchie lire) è del 19,785% e per gli anticipi è del 16,875%, le soglie sono comunque superate e non
sono dovuti interessi”. 7)
Il c.t.u. ha correttamente applicato nella sua rielaborazione i principi di cui sopra. Ha verificato l'effetto anatocistico;
ha accertato che non è documentata alcuna sottoscrizione tra le parti della pari periodicità
delle condizioni economiche attive e passive (trimestrali), differenti rispetto a quanto, viceversa,
sottoscritto all'apertura del rapporto bancario (passive trimestrali ed attive annuali) ed ha depurato il conto da effetti anatocistici sia in riferimento agli interessi che alla cms;
ha espunto gli interessi usurari. Ha poi correttamente considerato che il conto anticipi è mero conto collegato. 8) “La ha tempestivamente Pt_1
eccepito la prescrizione decennale a decorrere da ogni singola annotazione. I conti sono stati accesi in data
25.3.1997 e sono stati estinti in data 16.12.2002. Non vi è prova scritta di alcun affidamento. Il c.t.u. ha
dunque considerato le rimesse tutte solutorie ed in tal caso la prescrizione decorre da ciascuna annotazione.
L'atto di citazione è stato notificato in data 19.2.2009 ai fini della interruzione della prescrizione e, dunque,
il periodo considerato ai fini del ricalcolo parte dal 19.2.1999”. 9) “Sulla base di tali rilievi, indimostrato
l'affidamento, il criterio di calcolo formulato dal c.t.u. deve essere quello di cui allo schema n. 2A: -
eliminazione addebiti per c.m.s.; -ricalcolo senza illegittima capitalizzazione trimestrale degli interessi
passivi; -ricalcolo con eliminazione tassi di usura ab origine. Vanno, dunque, dichiarate illegittime le clausole
che prevedono la c.m.s., la illegittima capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi e gli interessi usurari
ab origine. Il saldo va ricalcolato in € 9.213,44, che la banca va condannata a versare a parte attrice con gli
interessi dalla domanda al saldo”. 10) Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, tenendo conto del decisum, seguono la soccombenza. Le spese di c.t.u. vanno poste a definitivo carico della Pt_1
5 - Avverso detta sentenza ha proposto appello la (quale banca nascente da Parte_1
incorporazione per fusione della con la Controparte_1 Controparte_2
e la sulla base di tre motivi. L'appellante ha contestualmente proposto Controparte_3
istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza gravata;
istanza rigettata da questa Corte con ordinanza del 18/11/2020.
Controparte_ Ha resistito la concludendo per il rigetto del gravame.
6 - All'udienza collegiale del 12/6/2024 la Corte ha riservato la causa in decisione concedendo alle parti i termini ex art. 190 c.p.c.. 7 - Va premesso che il presente appello ha ad oggetto soltanto la decisione del primo giudice in punto di applicazione di interessi usurari. Per tanto, tutte le altre statuizioni del Tribunale di Avellino in ordine alla commissione di massimo scoperto, all'anatocismo ed all'eccezione di prescrizione della banca convenuta in prime cure, in difetto di gravame, devono ritenersi passate in giudicato.
8 - Tanto premesso, con il primo motivo di gravame la appellante censura la sentenza del Tribunale Pt_1
di Avellino nella parte in cui ha ritenuto la sussistenza di usura originaria nel rapporto di conto corrente oggetto di causa. Deduce l'appellante che le prime rilevazioni dei tassi medi effettuate dalla Banca d'Italia,
ai sensi della Legge 108 del 1996, sono state quelle relative al II trimestre dell'anno 1997 (tassi medi per il periodo aprile-giugno 1997) di cui al D.M. pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 72 del 2/4/1997. Prima di tale data non era stato mai pubblicato nessun decreto ministeriale che rilevasse i suddetti tassi medi ai fini del calcolo dell'usura. Quindi, poiché il contratto per cui è giudizio era stato stipulato il 25/3/1997 (in data antecedente alla suddetta pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale) ne conseguiva, per la Banca appellante,
l'impossibilità per il giudicante di “operare il raffronto” con dati non ancora esistenti all'epoca della conclusione del contratto stesso e la conseguente impossibilità di ritenere usurari i tassi contrattualmente convenuti. Per la Banca appellante, in sostanza, indipendentemente dalla data di entrata in vigore della
Legge 108 del 1996, la normativa dalla stessa stabilità risultava di fatto inapplicabile sino alla pubblicazione del primo decreto ministeriale che rilevasse i tassi medi, stante “l'inesistenza del dato contabile per operare
il raffronto” con i tassi contrattualmente convenuti.
9 - Con il secondo motivo di gravame la appellata lamenta che la società attrice in prime cure aveva Pt_1
omesso di depositare in atti i decreti ministeriali di rilevamento dei tassi medi (acquisiti “d'ufficio” dal CTU
in sede di operazioni peritali) con la conseguenza che il mancato adempimento dell'onere probatorio sul punto avrebbe dovuto indurre il Tribunale a rigettare l'avversa domanda.
10 - Con il terzo motivo la appellata lamenta che il CTU (e, quindi, il Tribunale che ha recepito le Pt_1
osservazioni del consulente tecnico d'ufficio) ha errato nel ritenere sussistente uno “scoperto di conto
corrente” anziché una “apertura di credito per facta concludentia”. Di tal che, vertendosi, nel caso di specie,
di “affidamento bancario”, a tutto voler concedere, il tasso soglia di riferimento sarebbe stato del 19,78%
mentre il tasso contrattualmente pattuito era del 18,50% quindi non superiore al limite legale. Mette conto evidenziare, preliminarmente, che la legge n. 108 del 1996 all'articolo 2, comma 1, dispone che “il Ministro del Tesoro, sentiti la Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi, rileva trimestralmente il
tasso effettivo globale medio, comprensivo di commissioni, di remunerazioni a qualsiasi titolo e spese,
escluse quelle per imposte e tasse, riferito ad anno, degli interessi praticati dalle banche e dagli intermediari
finanziari iscritti negli elenchi tenuti dall'Ufficio italiano dei cambi e dalla Banca d'Italia ai sensi degli articoli
106 e 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, nel corso del trimestre precedente per operazioni
della stessa natura. I valori medi derivanti da tale rilevazione, corretti in ragione delle eventuali variazioni
del tasso ufficiale di sconto successive al trimestre di riferimento, sono pubblicati senza ritardo nella
Gazzetta Ufficiale”.
Al successivo comma 4 del medesimo articolo si afferma che “il limite previsto dal terzo comma dell'articolo
644 del codice penale, oltre il quale gli interessi sono sempre usurari, è stabilito nel tasso medio risultante
dall'ultima rilevazione pubblicata nella Gazzetta Ufficiale ai sensi del comma 1 relativamente alla categoria
di operazioni in cui il credito è compreso…”.
11.1 - Ciò premesso, avendo la normativa citata demandato ai decreti del Ministero del Tesoro la fissazione periodica dei tassi soglia, fintanto che il Ministero non ne avesse curato la pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale, la normativa anti usura sarebbe rimasta sostanzialmente inapplicabile.
Orbene, soltanto con decreto del Ministro del Tesoro pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - Serie Generale -
del 2 aprile 1997, n. 76, sono stati rilevati, per la prima volta, dopo l'entrata in vigore della normativa sopra richiamata, i tassi effettivi globali medi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari, determinati ai sensi dell'art. 2, comma 1, della legge 7 marzo 1996, n. 108, applicabili al periodo aprile/giugno 1997.
Ne consegue che, alla data di sottoscrizione del contratto per cui è giudizio (avvenuta il 25/3/2025 e, cioè,
prima della pubblicazione del suddetto decreto ministeriale), in assenza, appunto, della “rilevazione
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale ai sensi del comma 1”, non v'era modo di determinare se il tasso d'interesse convenuto pattiziamente superasse il “tasso medio” oltre il quale gli interessi pattuiti dovessero considerarsi “sempre usurari”.
Ragionevolmente, quindi, i tassi d'interesse convenuti dalle parti in giudizio, in difetto di qualsivoglia indicazione del “tasso soglia” da parte del Ministero competente a rilevarlo (alla data in cui gli interessi stessi erano stati “promessi o comunque convenuti”), non si sarebbero potuti considerare, in alcun modo,
usurari. 11.2 - Per quanto sopra, la sentenza del Tribunale deve essere parzialmente riformata in punto di liceità dei tassi di interessi convenuti dalle parti in giudizio con il contratto sottoscritto il 25/3/1997. Da ciò consegue che, per la rideterminazione del saldo di conto corrente, devono essere considerati come dovuti gli interessi debitori pattuiti;
il tutto secondo il conteggio effettuato dal CTU nella “tabella 2 B” della relazione peritale in atti del primo giudizio, che ha rideterminato il saldo dovuto in complessivi euro 2.261,30 anziché
in euro 9.213,44 come statuito nella sentenza impugnata.
Per ciò stesso, in parziale riforma della sentenza gravata, la appellata deve essere condannata a Pt_1
pagare alla società appellante la minore somma di euro 2.261,30 oltre interessi legali dalla domanda al saldo.
12 - Il secondo ed il terzo motivo di gravame devono ritenersi assorbiti in conseguenza della decisione sopra adottata.
13 - In ordine al governo delle spese, deve trovare applicazione il principio secondo cui il giudice di appello,
allorché, come nel caso di specie, riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite (Cass. n. 6259/2014). Ciò
posto, poiché l'accoglimento, seppur in misura ridotta all'esito del giudizio di appello, della domanda di ripetizione di indebito proposta dalla società attrice in prime cure non può dare luogo a soccombenza reciproca (Cass. Sez. Un. n. 32061 del 2022), le spese di entrambi i gradi di giudizio devono essere poste a carico della appellante, sostanzialmente soccombente;
spese che vengono liquidate, come in Pt_1
dispositivo, ai sensi del D.M. n. 147/2022, in misura prossima ai parametri medi per le cause di valore da euro 1.101,00 fino ad euro 5.200,00.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Napoli definitivamente pronunciando, sull'appello proposto da nei Parte_1
confronti della , in accoglimento dell'appello, così provvede: Controparte_4
1) in parziale riforma della sentenza impugnata, dichiara la legittimità degli interessi pattuiti tra le parti in data 25/3/1997 e, per l'effetto, ridetermina in euro 2.261,30, anziché in euro 9.213,44, il saldo di conto corrente e, per l'effetto, condanna la appellante alla restituzione in favore della società Pt_1
appellata della minor somma di euro 2.261,30 oltre interessi legali dalla domanda all'effettivo saldo;
2) conferma per il resto la sentenza impugnata;
3) condanna la appellante al pagamento in favore della società appellata delle spese di Pt_1
entrambi i gradi del giudizio, da distrarsi in favore dei difensori antistatari, avv. Sergio Trani ed avv. Ida
Coraggio, che liquida, per il primo grado, in complessivi euro 2.552,00 oltre spese generali al 15%, cpa ed iva, se dovuta e, per il grado di appello, in complessivi euro 2.915,00 oltre spese generali al 15%, cpa ed iva,
se dovuta.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 12 marzo 2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott. Massimo Torre Dott.ssa Rosaria Morrone 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
11 - Il primo motivo va accolto nei termini che seguono.