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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 18/12/2025, n. 5519 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 5519 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 15417/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alberto La Manna ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 15417/2025 promossa da: in qualità di mandataria di in persona del Parte_1 Parte_2 legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'avv. MARIO ZURLO, elettivamente domiciliata in Via Aurelio Saffi 17, 10138 Torino presso il difensore
RICORRENTE
contro
Controparte_1
CONVENUTA CONTUMACE
CONCLUSIONI
Parte attrice
“Nel merito
IN VIA PRINCIPALE
- attesa l'intervenuta risoluzione di diritto del contratto di locazione finanziaria n. IF P.IVA_1 essendosi la ricorrente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., avvalsa della clausola risolutiva espressa, secondo quanto previsto nella clausola di cui all'art. 21 del precitato contratto
CONDANNARE la (P.IVA ), corrente in Vicenza (VI), Strada Controparte_1 P.IVA_2
Marosticana 6/8 - cap 36100, in persona del legale rappresentante pro tempore, sig. Controparte_2
(C.F. ) residente in [...]1 a rilasciare C.F._1
pagina 1 di 4 immediatamente, libere da persone e/o cose, in favore della ricorrente, per i motivi di cui in narrativa,
l'unità immobiliare sita nel Comune di Cassola (VI), Via Valsugana così costituita: UNITA'
IMMOBILIARE SITA NEL COMUNE DI CASSOLA IN VIA VALSUGANA A DESTINAZIONE
COMMERCIALE CON POSTI AUTO DI PERTINENZA UBICATI AL PRIMO PIANO INTERRATO,
IL TUTTO CENSITO AL CATASTO FABBRICATI DEL SUDDETTO COMUNE AL FOGLIO 10:
- 597 sub. 34 Via Capitelvecchio - civ. n. piano T categ. C/1 cl. 2 mq. 134 RC. € 1.245,69
- 597 sub. 82 Via Capitelvecchio - piano S1 categ. C/6 cl. 1 mq. 13 RC. € 26,86
- 597 sub. 83 Via Capitelvecchio - piano S1 categ. C/6 cl. 1 mq. 13 RC. € 26,86
- 597 sub. 94 Via Capitelvecchio - piano S1 categ. C/6 cl. 1 mq. 13 RC. € 26,86
- 597 sub. 95 Via Capitelvecchio - piano S1 categ. C/6 cl. 1 mq. 13 RC. € 26,86
- 597 sub. 96 Via Capitelvecchio - piano S1 categ. C/6 cl. 1 mq. 13 RC. € 26,86 trattasi di negozio e di cinque garages.
IN VIA SUBORDINATA
Accertare e dichiarare ad ogni effetto di legge la risoluzione giudiziale ex art. 1453 c.c. del contratto di locazione finanziaria n. IF per inadempimento grave e rilevante dell'utilizzatrice resistente P.IVA_1
e, per l'effetto, condannare la (P.IVA ) all'immediato rilascio, Controparte_3 P.IVA_2 in favore della ricorrente, dell'unità immobiliare come sopra descritta, da intendersi qui integralmente riportate, libere da persone e/o cose.
Con espressa riserva di agire nei confronti della resistente per il pagamento di tutte le somme a qualsiasi titolo dovute in relazione al precitato contratto di leasing e per il risarcimento dei danni subiti e subendi.
Con vittoria di spese, compensi professionali, oltre Iva e CPA e rimborso forfetario.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato in qualità di mandataria della Parte_1 [...]
ha citato in giudizio la società dinnanzi a questo Tribunale, asserendo: Parte_2 Controparte_1 che la (già Locat Spa) ha acquistato con atto di compravendita del 30.08.2010 Parte_2 stipulato con la proprietà dell'unità immobiliare sita in Comune di Cassola (VI), Controparte_4 composta da un negozio e cinque garages;
che l'immobile è stato acquistato con il solo scopo di concederlo in locazione finanziaria alla parte convenuta, il cui accordo è stato raggiunto con contratto n. IF;
che il contratto, avente durata di mesi 216 decorrenti dal collaudo, ha previsto quale P.IVA_1 corrispettivo globale della locazione finanziaria la somma di € 540.697,05, con prezzo di opzione pari pagina 2 di 4 ad € 72.853,20 oltre iva;
che la consegna dell'unità immobiliare è avvenuta in data 30.08.2010; che la società si è resa inadempiente delle obbligazioni assunte in contratto, non provvedendo a Parte_3 pagare i canoni di locazione pattuiti;
che la in forza della clausola risolutiva espressa di Parte_1 cui all'art. 21 del contratto, con PEC del 29.04.2025 ha dichiarato la risoluzione del leasing, intimando alla società l'immediata restituzione dell'unità immobiliare oggetto dell'accordo e il Parte_3 versamento dell'importo ancora dovuto pari ad € 182.513,52; che allo stato la parte convenuta non ha ancora proceduto alla restituzione del bene immobile di cui sopra, né al pagamento delle somme sopra indicate.
Parte ricorrente ha agito in questa sede per la riconsegna dell'unità immobiliare di cui al contratto di leasing n. IF con annesse pertinenze ed accessori, libere e vuote da persone e/o cose, facendo P.IVA_1 valere in via principale la clausola risolutiva espressa di cui al contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c. e, in via subordinata, invocando l'applicazione dell'art. 1453 c.c.
Accertata la regolarità della notifica perfezionatasi in data 04.09.2025 e data la mancata comparizione all'udienza dell'11.12.2025, viene dichiarata la contumacia di . Controparte_1
A supporto della pretesa creditizia, parte ricorrente ha invocato la clausola risolutiva espressa di cui all'art. 21 del contratto azionato in giudizio.
Sul punto, la Suprema Corte ha statuito che “Per la configurabilità della clausola risolutiva espressa, le parti devono aver previsto la risoluzione di diritto del contratto per effetto dell'inadempimento di una o più obbligazioni specificamente determinate” (Cass. n. 32681/2019).
Nel caso de quo, l'art. 21 prevede che “In tutte le ipotesi previste alla precedente clausola 20 (tra le quali sono comprese le circostanze di mancato o tardivo pagamento dei canoni locativi) il Concedente avrà la facoltà, a suo insindacabile giudizio e comunque con le modalità ivi previste, di considerare il contratto risolto di diritto e di intimare all'Utilizzatore l'immediata restituzione dell'immobile”. Atteso che tale disposizione, mediante il richiamo all'art. 20 del contratto stesso, indica tutte le circostanze tassative legittimanti la risoluzione di diritto del rapporto contrattuale da parte della concedente, la medesima deve essere qualificata come clausola risolutiva espressa ai sensi dell'art. 1456 c.c.
Per quanto concerne l'operatività di detta clausola, l'orientamento della Suprema Corte è giunto ad affermare che “La risoluzione di diritto di un contratto, prevista dalle parti con apposita pattuizione quale conseguenza dell'inadempimento di una determinata obbligazione, non opera automaticamente, bensì produce effetti solo dal momento in cui il contraente, nel cui interesse è stata pattuita, comunica all'altro inadempiente l'intenzione di avvalersene” (Cass. n. 9369/2024).
pagina 3 di 4 Con comunicazione del 29.04.2025 trasmessa a mezzo PEC alla società utilizzatrice, la in Pt_1 qualità di mandataria della in forza di giusta procura risultante da atto pubblico (doc. Parte_2
01 ricorrente), ha comunicato che “Con riferimento al contratto in oggetto, in considerazione del
Vostro grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali ed in particolare a quella concernente il pagamento dei canoni periodici- da intendersi quale grave inadempimento ai sensi e con gli effetti di cui all'art. 1, comma 137, Legge 4 agosto 2017 n. 124- dichiariamo la risoluzione del suddetto contratto in base e con gli effetti di cui alla clausola risolutiva espressa ivi contenuta (…) Vi intimiamo pertanto a procedere alla immediata riconsegna dei beni oggetto del contratto” (doc. 11 ricorrente).
Per tali ragioni, rilevato l'inadempimento non contestato della società utilizzatrice (oggi convenuta contumace) e accertata la legittimità della doValue di far valere la clausola risolutiva espressa di cui all'art. 21 del contratto di leasing, si deve procedere alla condanna di Controparte_1
alla restituzione dell'unità immobiliare oggetto del contratto di leasing di cui agli atti in
[...] favore della ricorrente.
Le spese del procedimento seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
condanna alla restituzione dell'unità immobiliare, sopra descritta, Controparte_1 di cui al contratto di leasing n. IF 1296017 in favore di in qualità di mandataria di Parte_1
Parte_2
condanna a rimborsare alla ricorrente le spese di lite, che si Controparte_1 liquidano in € 3.809,00 (di cui € 851,00 per fase studio, € 602,00 per fase introduttiva, € 903,00 per fase istruttoria, € 1.453,00 per fase decisionale), oltre i.v.a., c.p.a. e 15,00 % per spese generali.
Torino, 18.12.2025
Il Giudice
dott. Alberto La Manna
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alberto La Manna ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 15417/2025 promossa da: in qualità di mandataria di in persona del Parte_1 Parte_2 legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'avv. MARIO ZURLO, elettivamente domiciliata in Via Aurelio Saffi 17, 10138 Torino presso il difensore
RICORRENTE
contro
Controparte_1
CONVENUTA CONTUMACE
CONCLUSIONI
Parte attrice
“Nel merito
IN VIA PRINCIPALE
- attesa l'intervenuta risoluzione di diritto del contratto di locazione finanziaria n. IF P.IVA_1 essendosi la ricorrente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., avvalsa della clausola risolutiva espressa, secondo quanto previsto nella clausola di cui all'art. 21 del precitato contratto
CONDANNARE la (P.IVA ), corrente in Vicenza (VI), Strada Controparte_1 P.IVA_2
Marosticana 6/8 - cap 36100, in persona del legale rappresentante pro tempore, sig. Controparte_2
(C.F. ) residente in [...]1 a rilasciare C.F._1
pagina 1 di 4 immediatamente, libere da persone e/o cose, in favore della ricorrente, per i motivi di cui in narrativa,
l'unità immobiliare sita nel Comune di Cassola (VI), Via Valsugana così costituita: UNITA'
IMMOBILIARE SITA NEL COMUNE DI CASSOLA IN VIA VALSUGANA A DESTINAZIONE
COMMERCIALE CON POSTI AUTO DI PERTINENZA UBICATI AL PRIMO PIANO INTERRATO,
IL TUTTO CENSITO AL CATASTO FABBRICATI DEL SUDDETTO COMUNE AL FOGLIO 10:
- 597 sub. 34 Via Capitelvecchio - civ. n. piano T categ. C/1 cl. 2 mq. 134 RC. € 1.245,69
- 597 sub. 82 Via Capitelvecchio - piano S1 categ. C/6 cl. 1 mq. 13 RC. € 26,86
- 597 sub. 83 Via Capitelvecchio - piano S1 categ. C/6 cl. 1 mq. 13 RC. € 26,86
- 597 sub. 94 Via Capitelvecchio - piano S1 categ. C/6 cl. 1 mq. 13 RC. € 26,86
- 597 sub. 95 Via Capitelvecchio - piano S1 categ. C/6 cl. 1 mq. 13 RC. € 26,86
- 597 sub. 96 Via Capitelvecchio - piano S1 categ. C/6 cl. 1 mq. 13 RC. € 26,86 trattasi di negozio e di cinque garages.
IN VIA SUBORDINATA
Accertare e dichiarare ad ogni effetto di legge la risoluzione giudiziale ex art. 1453 c.c. del contratto di locazione finanziaria n. IF per inadempimento grave e rilevante dell'utilizzatrice resistente P.IVA_1
e, per l'effetto, condannare la (P.IVA ) all'immediato rilascio, Controparte_3 P.IVA_2 in favore della ricorrente, dell'unità immobiliare come sopra descritta, da intendersi qui integralmente riportate, libere da persone e/o cose.
Con espressa riserva di agire nei confronti della resistente per il pagamento di tutte le somme a qualsiasi titolo dovute in relazione al precitato contratto di leasing e per il risarcimento dei danni subiti e subendi.
Con vittoria di spese, compensi professionali, oltre Iva e CPA e rimborso forfetario.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato in qualità di mandataria della Parte_1 [...]
ha citato in giudizio la società dinnanzi a questo Tribunale, asserendo: Parte_2 Controparte_1 che la (già Locat Spa) ha acquistato con atto di compravendita del 30.08.2010 Parte_2 stipulato con la proprietà dell'unità immobiliare sita in Comune di Cassola (VI), Controparte_4 composta da un negozio e cinque garages;
che l'immobile è stato acquistato con il solo scopo di concederlo in locazione finanziaria alla parte convenuta, il cui accordo è stato raggiunto con contratto n. IF;
che il contratto, avente durata di mesi 216 decorrenti dal collaudo, ha previsto quale P.IVA_1 corrispettivo globale della locazione finanziaria la somma di € 540.697,05, con prezzo di opzione pari pagina 2 di 4 ad € 72.853,20 oltre iva;
che la consegna dell'unità immobiliare è avvenuta in data 30.08.2010; che la società si è resa inadempiente delle obbligazioni assunte in contratto, non provvedendo a Parte_3 pagare i canoni di locazione pattuiti;
che la in forza della clausola risolutiva espressa di Parte_1 cui all'art. 21 del contratto, con PEC del 29.04.2025 ha dichiarato la risoluzione del leasing, intimando alla società l'immediata restituzione dell'unità immobiliare oggetto dell'accordo e il Parte_3 versamento dell'importo ancora dovuto pari ad € 182.513,52; che allo stato la parte convenuta non ha ancora proceduto alla restituzione del bene immobile di cui sopra, né al pagamento delle somme sopra indicate.
Parte ricorrente ha agito in questa sede per la riconsegna dell'unità immobiliare di cui al contratto di leasing n. IF con annesse pertinenze ed accessori, libere e vuote da persone e/o cose, facendo P.IVA_1 valere in via principale la clausola risolutiva espressa di cui al contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c. e, in via subordinata, invocando l'applicazione dell'art. 1453 c.c.
Accertata la regolarità della notifica perfezionatasi in data 04.09.2025 e data la mancata comparizione all'udienza dell'11.12.2025, viene dichiarata la contumacia di . Controparte_1
A supporto della pretesa creditizia, parte ricorrente ha invocato la clausola risolutiva espressa di cui all'art. 21 del contratto azionato in giudizio.
Sul punto, la Suprema Corte ha statuito che “Per la configurabilità della clausola risolutiva espressa, le parti devono aver previsto la risoluzione di diritto del contratto per effetto dell'inadempimento di una o più obbligazioni specificamente determinate” (Cass. n. 32681/2019).
Nel caso de quo, l'art. 21 prevede che “In tutte le ipotesi previste alla precedente clausola 20 (tra le quali sono comprese le circostanze di mancato o tardivo pagamento dei canoni locativi) il Concedente avrà la facoltà, a suo insindacabile giudizio e comunque con le modalità ivi previste, di considerare il contratto risolto di diritto e di intimare all'Utilizzatore l'immediata restituzione dell'immobile”. Atteso che tale disposizione, mediante il richiamo all'art. 20 del contratto stesso, indica tutte le circostanze tassative legittimanti la risoluzione di diritto del rapporto contrattuale da parte della concedente, la medesima deve essere qualificata come clausola risolutiva espressa ai sensi dell'art. 1456 c.c.
Per quanto concerne l'operatività di detta clausola, l'orientamento della Suprema Corte è giunto ad affermare che “La risoluzione di diritto di un contratto, prevista dalle parti con apposita pattuizione quale conseguenza dell'inadempimento di una determinata obbligazione, non opera automaticamente, bensì produce effetti solo dal momento in cui il contraente, nel cui interesse è stata pattuita, comunica all'altro inadempiente l'intenzione di avvalersene” (Cass. n. 9369/2024).
pagina 3 di 4 Con comunicazione del 29.04.2025 trasmessa a mezzo PEC alla società utilizzatrice, la in Pt_1 qualità di mandataria della in forza di giusta procura risultante da atto pubblico (doc. Parte_2
01 ricorrente), ha comunicato che “Con riferimento al contratto in oggetto, in considerazione del
Vostro grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali ed in particolare a quella concernente il pagamento dei canoni periodici- da intendersi quale grave inadempimento ai sensi e con gli effetti di cui all'art. 1, comma 137, Legge 4 agosto 2017 n. 124- dichiariamo la risoluzione del suddetto contratto in base e con gli effetti di cui alla clausola risolutiva espressa ivi contenuta (…) Vi intimiamo pertanto a procedere alla immediata riconsegna dei beni oggetto del contratto” (doc. 11 ricorrente).
Per tali ragioni, rilevato l'inadempimento non contestato della società utilizzatrice (oggi convenuta contumace) e accertata la legittimità della doValue di far valere la clausola risolutiva espressa di cui all'art. 21 del contratto di leasing, si deve procedere alla condanna di Controparte_1
alla restituzione dell'unità immobiliare oggetto del contratto di leasing di cui agli atti in
[...] favore della ricorrente.
Le spese del procedimento seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
condanna alla restituzione dell'unità immobiliare, sopra descritta, Controparte_1 di cui al contratto di leasing n. IF 1296017 in favore di in qualità di mandataria di Parte_1
Parte_2
condanna a rimborsare alla ricorrente le spese di lite, che si Controparte_1 liquidano in € 3.809,00 (di cui € 851,00 per fase studio, € 602,00 per fase introduttiva, € 903,00 per fase istruttoria, € 1.453,00 per fase decisionale), oltre i.v.a., c.p.a. e 15,00 % per spese generali.
Torino, 18.12.2025
Il Giudice
dott. Alberto La Manna
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