Articolo 50 della Legge 24 luglio 1962, n. 1073
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23 agosto 1962
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26 marzo 1963
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26 marzo 1964
Art. 50. Istituzione di cattedre universitario

In aggiunta ai posti di professore di ruolo istituiti con l' articolo 25 della legge 18 marzo 1958, n. 311 , e provvedimenti successivi, sono istituiti, per ciascuno degli anni accademici 1963-64 e 1964-65, 120 nuovi posti di professore di ruolo.(3a) ((5)) La ripartizione dei posti stessi tra le Facolta' e scuole delle universita' e degli istituti di istruzione universitaria esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, e' effettuata numericamente con speciale riferimento ai singoli corsi per laurea, e per diploma, tenendo conto dei posti di ruolo gia' esistenti rispetto al numero degli insegnamenti con particolare riguardo a quelli fondamentali, alla consistenza della popolazione scolastica e alle esigenze di sviluppo della ricerca scientifica.
Le Facolta' decideranno entro sei mesi dalla assegnazione la destinazione dei posti alle specifiche discipline.
Inoltre per le esigenze delle Facolta', delle Universita' e degli Istituti di istruzione superiore universitaria che saranno istituiti nelle regioni che ne sono prive, sono creati, nel periodo dal 1962-63 al 1964-65, 70 nuovi posti di professore di ruolo.
Alla ripartizione si provvede annualmente con decreto del Presidente della Repubblica su proposta motivata del Ministro per la pubblica istruzione.
Almeno un terzo dei posti di professore di ruolo istituiti con la presente legge e' destinato al raddoppiamento delle cattedre di ruolo, adottando i criteri di cui all' articolo 6 della legge 26 gennaio 1952, n. 17 .
Nella eventuale mancanza di richieste da parte delle Facolta' tale destinazione sara' disposta dal Ministro per la pubblica istruzione.
---------------- AGGIORNAMENTO (3a) La L. 2 marzo 1963, n. 166 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "In aggiunta ai posti di professore di ruolo istituiti con l' articolo 50, comma primo, della legge 24 luglio 1962, n. 1073 , sono istituiti 20 nuovi posti di professore di ruolo dall'anno accademico 1962-63."
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AGGIORNAMENTO (5)
La L. 20 marzo 1964, n. 115 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "In aggiunta ai posti di professore universitario di ruolo istituiti con l' articolo 50, comma primo, della legge 24 luglio 1962, n. 1073 , e con l' articolo 1 della legge 2 marzo 1963, n. 166 , sono istituiti 20 nuovi posti di professore universitario di ruolo a decorrere dallo anno accademico 1964-65."
Entrata in vigore il 26 marzo 1964