Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 07/04/2025, n. 3472 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3472 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
N. 10097/2021 R.G.A.C.
Tribunale di Napoli
XII SEZIONE CIVILE
Il Giudice, preliminarmente, dichiara che la presente udienza è celebrata ai sensi dell'art. 221 D.L.
n. 34/2020 (conv. con modifiche in L. n. 77/2020) e che, entro il termine assegnato dalla scrivente, ambo le parti hanno depositato note scritte, illustrando le ragioni poste a fon- damento delle rispettive difese;
sulle rassegnate conclusioni, la causa viene decisa mediante pronuncia della presente sentenza che viene incorporata al verbale di udienza cartolare ai sensi dell'art 281 sexies c.p.c.
Napoli, lì 7/04/2025
Il Giudice dott.ssa Filomena Fiore
R.Gen.Aff.Cont. n. 10097/2021
Cron._________
Rep. _________
Sent. n._________
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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SENTENZA nella causa iscritta al n. 10097/2021 R.Gen.Aff.Cont. e vertente
TRA
, in persona del l.r.p.t , con sede in Forio alla Via Parte_1 Parte_2
Secondo Cimmentorosso 8, P.iva , rappresentata e difesa dagli avv. Giu- P.IVA_1
seppe Di Meglio (c.f. ) in virtù di mandato in calce al decreto C.F._1
ingiuntivo notificato ed elettivamente domiciliata in Ischia alla via Osservatorio 40 presso il di lui studio, indirizzo di posta elettronica, Email_1
OPPONENTE
E in persona dell'amministratore delegato Controparte_1
Dott. con sede in Napoli alla Via S. Brigida n. 51, P. Iva Controparte_2
, elett.te domiciliata in Napoli alla Via Stendhal n. 23 presso lo studio P.IVA_2 dell'Avv. Patrizio Guarino ( ) dal quale è rappresentata e difesa C.F._2
giusta procura rilasciata su atto separato e congiunto al ricorso per decreto ingiuntivo - indirizzo di posta elettronica certificata Email_2
OPPOSTA
Oggetto: Somministrazione.
Conclusioni: come da verbale di udienza cartolare
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
Va, preliminarmente, rilevato che la presente sentenza viene adottata ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. e, dunque, mediante la concisa esposizione delle ragioni di fat- to e di diritto della decisione, per cui, con riguardo alle domande ed eccezioni formulate dalle parti ed al fatto e svolgimento del processo, al di fuori di quanto di seguito espo- sto, si fa rinvio al contenuto degli atti di causa e dei verbali d'udienza.
A questo punto, e prima di passare al merito del giudizio, si ritiene opportuno ri- chiamare i fatti che ciascuna delle parti pone a fondamento delle rispettive domande, eccezioni e deduzioni.
Con atto di citazione ritualmente notificato, parte attrice proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n° 737/2021 del 04/03/2021, emesso dal Tribunale di Na- poli, sez XII, nella persona del giudice dott.ssa Luigia Stravino, in virtù del quale veni-
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va ingiunto il pagamento, in favore della società della Controparte_1 somma di € 81.696,22 oltre interessi ex D.lgs. n. 231/2002 dalla scadenza delle fatture sino al soddisfo, nonché le spese e competenze di rito, nella somma di € 406,50 per spe- se ed € 2.135,00, per onorari, oltre IVA, CPA, e rimborso forfettario spese generali co- me per legge, a titolo di somministrazione di lavoro ex D.lgs. 276/03.
In via pregiudiziale, si eccepiva l'incompetenza territoriale del Tribunale adito a favore del foro di residenza del debitore ossia Tribunale di Napoli – Sezione Distaccata di Ischia.
Nel merito, si contestava la fondatezza della pretesa creditoria consacrata nel provvedimento monitorio stante la genericità dei criteri impiegati per la determinazione delle somme addebitate.
Invero, si evidenziava che nell'alveo dei rapporti tra le parti erano stati stipulati una pluralità di contratti di somministrazioni nell'ambito dei quali si precisava numero e qualifica del soggetto assunto, orario di lavoro e durata del contratto, retribuzione del lavoratore e criteri per la determinazione delle somme, con espressa pattuizione che l'importo da porre a carico della somministrata doveva essere determinato tenendo con- to delle effettive ore di lavoro svolte dal prestatore di lavoro.
Si censurava il mancato assolvimento dell'onere probandi gravante sul creditore sostanziale atteso il deposito di documentazione di formazione esclusivamente unilate- rale a sostegno dalla quale non emergevano i criteri di calcolo impiegati e non erano in- dicate dettagliatamente le ore di lavoro effettivamente svolte dai singoli prestatori d'opera; venivano contestate le ore di lavoro riportate nelle fatture in quanto non corri- spondenti a quelle effettivamente lavorate, nonché il numero e le mansioni dei lavorato- ri in esse indicati deducendo al riguardo che non erano corrispondenti ai contratti sotto- scritti con la opponente.
Si evidenziava, inoltre, che il quantum della pretesa appariva ictu oculi del tutto sproporzionato dato che l'opposta aveva depositato in sede monitoria esclusivamente tre contratti di somministrazione relative a tre figure professionali per periodi variabili di circa due mesi.
Si esponeva, ancora, che nella determinazione della somma richiesta non si era tenuto conto di tutti i pagamenti già effettuati dall'opponente che nel solo anno 2020 ammontavano ad € 94.134,00, oltre le somme direttamente versate ai dipendenti.
Si contestava, inoltre, l'asserzione di controparte secondo la quale non aveva po- tuto incassare due assegni bancari emessi dall'opponente in quanto rimasti insoluti, atte-
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so che, in realtà, il mancato incasso era da ascrivere al solo negligente decorso del ter- mine di 15 giorni per l'incasso previsto ex R.D. n. 1736/1933, sicché si chiedeva di non considerare la maturazione di interessi sulle relative somme.
Infine, si esponeva che parte opposta non aveva fornito prova di aver anticipato ai propri dipendenti gli importi corrispondenti alla retribuzione dovuta e agli oneri pre- videnziali con conseguente preclusione a chiedere la restituzione alla società sommini- strata.
Sulla scorta di tutto quanto esposto, si chiedeva al giudice adito di:
“A. Dichiararsi la incompetenza territoriale della Sede centrale del Tribunale di Napoli in favore della Sezione distaccata di Ischia e, per l'effetto revocarsi il D.I opposto;
in subordine disporre la trasmissione degli atti al Presidente del Tribunale perché prov- vede alla assegnazione alla predetta Sezione Distaccata competente territorialmente.
B. Rigettarsi la eventuale richiesta di provvisoria esecutività essendo l'opposizione fon- data su prova scritta;
C. Revocarsi il decreto ingiuntivo opposto per tutti i motivi in premessa esposti ed in quanto la opposizione è fondata su prova scritta;
D. Dichiararsi in ogni caso che nessun'altra somma è dovuta per le causali dedotte nel ricorso monitorio alla luce delle prove di pagamento prodotte e al contempo dichiarar- si che nessuna somma è dovuta alla opposta in mancanza della prova del previo esbor- so ai dipendenti delle somme ad essi dovute;
E. il tutto con il favore di spese e compensi da assegnarsi al sottoscritto procuratore per anticipo fattone”.
Si costituiva, quindi, in giudizio parte opposta contestando tutto quanto ex ad- verso dedotto ed eccepito.
In ordine alla sollevata eccezione di incompetenza territoriale, si richiamava il criterio di collegamento di cui all'art. 20 c.p.c. in combinato con quanto previsto dall'art. 1182 c.c. per le obbligazioni pecuniarie, desumendo l'incardinata competenza del Tribunale adito quale foro ove ha sede il domicilio del creditore.
Ad ogni modo, si evidenziava che, ai sensi dell'art. 16 dei contratti di sommini- strazione, il Tribunale di Napoli era eletto quale foro esclusivo in relazione alle
contro
- versie vertenti sui rapporti negoziali de quibis.
Nel merito, si ribadiva la fondatezza dell'an debeatur evidenziando che i docu- menti contabili emessi erano sempre stati accompagnati da un allegato nel quale erano indicati analiticamente tutti i lavoratori, con indicazione delle generalità e del livello
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professionale e le ore lavorate, sulla base dei dati comunicati proprio dall'utilizzatore
; si precisava che proprio sulla scorta delle ore lavorate dai dipendenti Parte_1 somministrati e comunicate dall'utilizzatore, la procedeva Controparte_1
alla fatturazione applicando i CCNL di riferimento ed il margine di utile specificato nei contratti di somministrazione.
In relazione all'eccepita incompletezza della documentazione posta a supporto del ricorso per Decreto Ingiuntivo, si rappresentava che erano stato dedotti, già nel giu- dizio monitorio, taluni contratti di somministrazione, debitamente sottoscritti, dai quali poteva desumersi il venire in essere delle obbligazioni devolute alla cognizione del giu- dice e che in sede di costituzione erano stati depositare tutti i contratti riferiti al periodo di cui alle fatture azionate (mese luglio – ottobre 2020).
In ordine, poi, alla doglianza sull'avvenuto pagamento, quantomeno parziale, si esponeva che gli stessi erano stati tutti regolarmente conteggiati e defalcati dal credito vantato dall'opposta come testimoniato dalla scheda contabile depositata ove, in rela- zione all'anno 2020, veniva portata in detrazione la somma complessiva di € 94.134,00.
Inoltre, rispetto al quantum, da un lato, si evidenziava la discrasia tra l'importo indicato nel provvedimento ingiuntivo e quanto effettivamente dovuto, atteso che i crediti portati dalle ultime due fatture (la n. 1224/2020 di euro 31.594,63 e la n. 1367/2020 di euro
7.943,19) non erano stati riconosciuti in quanto ancora non esigibili al momento del ri- corso avendo una scadenza successiva al 17/12/2020 e pertanto, essendo, infruttuosa- mente decorso il relativo termine di scadenza si chiedeva il pagamento anche delle sud- dette;
d'altra parte si evidenziava che dopo il deposito del ricorso, la società opponente aveva trasmesso documentazione dalla quale risultavano una serie di pagamenti diretti di stipendi o acconti di stipendi effettuati in favore dei dipendenti tra i mesi di luglio e dicembre 2020 ed alcuni eseguiti dopo il deposito del ricorso a gennaio 2021.
Si imponeva, quindi, una riformulazione della pretesa detraendo i seguenti im- porti non conteggiati:
- Euro 1.500,00 per stipendi pagati a marzo 2020;
- Euro 14.493,00 per stipendi corrisposti tra maggio e settembre 2020;
- Euro 2.893,00 per stipendi corrisposti ad ottobre 2020;
- Euro 5.566,00 per stipendi corrisposti a dicembre 2020;
- Euro 8.680,00 per stipendi corrisposti a gennaio 2021.
Secondo la prospettazione dell'opposta il credito complessivamente dovuto e rimasto insoluto ammontava ad € 88.102,04, in relazione al quale si esponeva che
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l'opponente ne aveva espressamente riconosciuto la debenza tramite la scheda contabi- le, trasmessa all'opposta con l'e-mail del 15.01.2021, nella quale veniva riportato un saldo dovuto di € 87.709,49, ossia una somma differente di appena 393,00€.
Infine, per quanto concerne l'eccezione relativa al mancato incasso degli assegni veniva dedotto che, presuntivamente, la richiesta d'incasso era pervenuta tardivamente oltre il termine di 15 giorni, pertanto, la presentazione in ritardo avrebbe impedito la so- la elevazione del protesto e non l'incasso dell'assegno.
Dunque, il mancato incasso era imputabile al difetto di provvista e non ad una condotta negligente dell'opposta.
Sulla scorta di quanto esposto, venivano rassegnate le seguenti conclusioni:
“In via preliminare EMETTERE ORDINANZA INGIUNZIONE DI PAGAMENTO EX
ART. 186 TER C..P.C. PER LA SOMMA DI EURO 88.102,04 o in subordine emettere ordinanza ex art. 186 bis c.p.c. per la minor somma di Euro 87.709,49 così come rico- nosciuta dalla nella propria scheda contabile;
Parte_1
Nel Merito:
a) RIGETTARE l'opposizione e con essa ogni avversa domanda, eccezione e deduzione destituita di ogni fondamento giuridico e di fatto;
b) CONDANNARE, l'opponente al pagamento delle spese, diritti ed onorari del presen- te giudizio con attribuzione al procuratore antistatario”.
Ritenuto necessario esaminare preliminarmente le sollevate eccezioni, si rileva che, in prima udienza, il giudice dott.ssa Stravino, letti gli atti rigettava l'eccezione di incompetenza territoriale del tribunale adito evidenziando che nei rapporti tra sede cen- trale e sezioni distaccate non si pongono questioni di competenza, ma di mera riparti- zione interna di affari;
rigettava, inoltre, la richiesta di emissione di ordinanza di ingiun- zione ex art. 186-ter in quanto inammissibile, e concedeva i termini di cui all'art. 183 Vi co. c.p.c.
All'esito del deposito delle memorie, il giudice rigettava tutte le richieste istrut- torie avanzate da parte opponente ritenendo necessario il solo espletamento della CTU.
Nominato, all'uopo, il dott. , gli veniva conferito il seguente Persona_1 incarico: “Previo esame di tutta la documentazione necessaria, ricostruisca il ctu il rapporto intercorso tra le parti, accertando tutte le movimentazioni contabili e le poste
a debito ed a credito tra le parti. Determini il ctu, sulla base di tutta la documentazione in atti, l'ammontare della somma eventualmente ancora dovuta dalla in favo- Parte_1
re della . Riferisca ogni altra circostanza utile ai fini di Controparte_1
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giustizia”.
A seguito dello scardinamento del fascicolo lo stesso veniva assegnato allo scri- vente, il giudice, la quale, ritenuta la causa matura per la decisione, rinvia per la discus- sione orale ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 24/03/2025 alle ore 12:00 con termi- ne alle parti fino a gg. 10 prima per il deposito di note conclusionali e in tale sede, visto il carico di ruolo la causa veniva rinviata all'odierna udienza per i medesimi adempi- menti.
Ricostruiti in tali termini i fatti di causa e l'andamento del processo, giova ram- mentare preliminarmente che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo non ha ad oggetto la legittimità del provvedimento concesso, ma integrando giudizio a cognizione piena ad esauriente concerne, piuttosto, la sussistenza o meno della pretesa creditoria azionata. In sostanza, si verifica un'inversione della posizione processuale delle parti, mentre resta invariata la posizione sostanziale, nel senso che si apre un ordinario giudi- zio di cognizione, nel quale ciascuna delle parti viene ad assumere la propria effettiva e naturale posizione, risultando a carico del creditore-opposto, avente in realtà veste di at- tore per aver chiesto l'ingiunzione, l'onere di provare l'esistenza del credito, ossia i fatti costitutivi dell'obbligazione posta a fondamento del decreto ingiuntivo, ed a carico del debitore-opponente, avente la veste di convenuto, quello di provare eventuali fatti estin- tivi, modificativi o impeditivi. L'onere della prova del fatto costitutivo del diritto di credito consacrato dal decreto ingiuntivo continua a gravare ex art. 2697 c.c. sul ri- corrente, in virtù della domanda di pagamento da questi proposta e la formazione del convincimento del giudice sarà nuovamente regolata, agli effetti della decisione in meri- to all'opposizione, dalle norme vigenti in un giudizio ordinario di cognizione (ex multis,
Cassazione civile sez. un., 13/01/2022, sent. n.927).
In relazione, dunque, al profilo dell'assolvimento dell'onere probatorio, quelle che integrano prove scritte idonee all'emissione del decreto ingiuntivo, come le fatture commerciali o i documenti di trasporto non possono assumere ex se un decisivo rilievo probatorio, ma possono assolvere solo funzione indiziaria in ordine al credito asserito dalla parte opposta. Infatti, trattandosi di atto di provenienza unilaterale formato dallo stesso creditore, laddove il destinatario della fattura ne abbia contestato e ne contesti an- che parzialmente il contenuto, essa non può costituire prova a favore dell'emittente dei limiti della prestazione e del relativo compenso oggetto della contestazione, grava, quindi sul creditore l'onere di fornire la prova aliunde.
Date queste premesse, ne consegue, quale corollario logico e giuridico, che
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l'apprezzamento del giudice deve riguardare il complessivo rapporto negoziale dedotto in giudizio.
Ordunque, sulla base del compendio cognitorio acquisito, si ritiene che l'opposizione non sia meritevole di accoglimento e quindi da disattendere.
Tuttavia, il decreto ingiuntivo opposto andrà revocato essendo emerso nel corso del giudizio che il credito pecuniario, complessivamente vantato dalla società
[...]
si fonda su rapporti di somministrazione dipendenti parzial- Controparte_1
mente differenti e comunque risulta di importo differente da quello cristallizzato nell'ingiunzione.
In primo luogo, in ordine alla questione pregiudiziale di incompetenza territoria- le sollevata da parte opponente, ci si limita a richiamare sul punto il provvedimento del giudice – dott.ssa Stravino – del 18/11/2022, con il quale veniva disposto il rigetto dell'opposizione, stante l'operatività del criterio di collegamento della fattispecie dedot- ta in giudizio con il foro di Napoli ex art 20 c.p.c. nel cui circondario si trova il domici- lio del creditore ossia il luogo dove devono essere eseguita le obbligazioni pecuniarie ex art. 1182 c.c.
Quanto al merito, si rammenta in diritto che, secondo il regime di ripartizione dell'onere probandi cristallizzato ai sensi dell'art. 2697 c.c., chi intende far valere una posizione in giudizio è tenuto a fornire prova del fatto costitutivo del relativo diritto con conseguente onere di prova di fatto estintivo o impeditivo, idoneo a paralizzare l'altrui pretesa gravante su controparte.
In materia di rapporti obbligatori, secondo la consolidata giurisprudenza della
Corte di Cassazione, fornita la prova del titolo del diritto di credito, il creditore potrà limitarsi ad allegare il fatto dell'inadempimento del debitore, indipendentemente dal ti- po di tutela invocata, gravando su quest'ultimo la prova dell'integrazione della fattispe- cie estintiva o della non imputabilità della mancata realizzazione dell'interesse credito- rio.
Calando tali coordinate esegetiche nella fattispecie in esame, si rileva che parte opposta, ossia l'attore in senso sostanziale, ha assolto l'onere della prova sullo stesso gravante in ordine al venire in essere della fattispecie costitutiva della pretesa creditoria azionata.
Si precisa, preliminarmente in ordine alla corretta definizione del thema deci- dendum, che sono ascrivibili all'oggetto del giudizio anche i crediti pecuniari portati dalle ultime due fatture (la n. 1224/2020 di Euro 31.594,63 e la n. 1367/2020 di Euro
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7.943,19) ancorché non cristallizzati nel decreto ingiuntivo opposto attesa la non esigi- bilità avendo le fatture una scadenza successiva al 17/12/2020 (rispettivamente al
31/12/2020 ed al 31/01/2021).
Tale soluzione si impone oltre che per ragioni di economia processuale, onde evitare anche un frazionamento di credito avente fonte in un medesimo rapporto sostan- ziale con inutile aggravio del sistema giustizia ed aggravio di spese processuali, anche in ragione dei connotati ontologici del giudizio di opposizione.
Come detto, attraverso l'opposizione, viene devoluto alla cognizione del giudice l'intero rapporto controverso e la statuizione relativa all'inesigibilità del credito al tem- po dell'emissione del provvedimento non assume di certo valore di giudicato preclusiva della reiterazione della richiesta una volta instaurato il giudizio a cognizione piena.
Orbene, per quanto concerne gli elementi cognitori posti a sostegno della fonda- tezza della pretesa creditoria, oltre la documentazione contabile di formazione unilatera- le, parte opposta ha depositato i singoli contratti di somministrazione, debitamente sot- toscritti e non contestati, relativi ai dipendenti inviati presso la società opponente con efficacia coincidente con l'arco temporale di cui alle fatture (luglio-ottobre 2020).
In particolare, la contestazione della società erte in ordine alla generi- Pt_1
cità e apoditticità dei criteri di determinazione del quantum delle fatture emesse e alla mancata prova dell'effettiva osservanza delle ore lavorative indicate.
Tuttavia, si evidenzia che, la contestazione è rimasta sostanzialmente sfornita di ogni riscontro probatorio ed appare in antinomia sia con il comportamento assunto dalla parte prima dell'instaurazione del giudizio, sia con il compendio probatorio complessi- vamente prodotto dal creditore sostanziale.
In particolare, si dà atto che:
- La fatturazione avveniva sulla scorta delle ore lavorate dai dipendenti som- ministrati e comunicate dall'utilizzatore, applicando i CCNL di riferimento
(specificato sul contratto di somministrazione) ed il margine di utile
(anch'esso specificato nei contratti di somministrazione).
- Sulla fattura venivano sintetizzati tutti i dati relativi ai singoli rapporti di somministrazione come il livello di inquadramento dei dipendenti, il costo del personale somministrato, il costo del servizio e l'IVA.
- Le fatture erano accompagnate da allegato ove venivano indicati analitica- mente: - i singoli lavoratori suddivisi a seconda del livello con nome e co- gnome;
- le ore lavorate da ciascuno;
- il prezzo per ciascuna di esse così
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come indicato sul contratto quale tariffa oraria;
- il totale per ciascuno dei la- voratori somministrati che rappresenta il costo del servizio al quale va poi aggiunta l'IVA sul margine;
- Le precedenti fatture, emesse nel corso del rapporto commerciale a partire dal giugno 2018, sono state pagate senza muovere contestazioni in ordine ai criteri di calcolo impiegati;
- Le fatture ivi azionate e rimaste insolute non risultano essere state contestate prima dell'instaurando giudizio ed anzi riportate nella contabilità della socie- tà opponente;
In relazione a tale ultimo aspetto, si richiamano le determinazioni del ctu nomi- nato – dott. – il quale, in risposta al quesito conferito, ha evidenzia- Persona_1 to che: “dall'esame dei rispettivi mastrini i saldi progressivi sono pressoché similari al- la data del 31/3/2021; infatti nella contabilità della risulta Controparte_1
al 31/3/21 un credito nei confronti della società di euro 88.102,04, mentre Parte_1
nella contabilità risulta un debito nei confronti della società Parte_1 Controparte_1
di euro 81.772,43, quindi una differenza tra i due importi pari ad euro
[...]
6.329,61”
In ordine, poi, alle ragioni contabili di tale discrasia, il ctu ha dedotto che: “la differenza di cui sopra scaturisce sia da acconti su stipendi pagati direttamente dalla società ai lavoratori somministrati, che sono stati defalcati solo parzialmente Parte_1
nella contabilità della , sia da piccole differenze riscontra- Controparte_1 te su alcune operazioni di pagamento” riportando poi nel dettaglio i movimenti non per- fettamente coincidenti.
In definitiva, codesto giudicante condivide il primo conteggio prospettato dal pe- rito tecnico, che tiene conto delle fatture n.1224 del 30/9/2020 di euro 31.594,63 e n.
1367 del 31/10/2020 di euro 7.943,19 per le ragioni su esposte.
Alla luce di quanto sopra, si ritiene che il credito vantato dalla società
[...]
, detratte tutte le prestazioni pecuniarie poste in essere dalla società Controparte_1 [...]
CP_ sono ascrivibili ai rapporti obbligatori oggetto di giudizio, sia in modo diretto tra- mite bonifici, sia indiretto tramite compensazione di quanto anticipato alle maestranze, ammonti alla somma complessiva € 81.772,43.
Per quanto concerne le contestazioni relative al mancato assolvimento dell'onere probandi gravante sul creditore, si ritiene che il corredo cognitorio su richiamato sia idoneo ad assurgere a piena prova del credito, secondo lo standard del più probabile che
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no, anche avvalendosi di ragionamento presuntivo che, in presenza di elementi gravi precisi e concordanti permette di risalire da un fatto noto ad uno ignoto.
A suffragio di tale convincimento, si richiama anche la recente pronuncia della II
Sezione di Cassazione ove, in relazione al rilievo probatorio assunto da documenti con- tabili nell'ambito di rapporti commerciali si afferma che: “La fattura commerciale ha non soltanto efficacia probatoria nei confronti dell'emittente, che vi indica la prestazio- ne e l'importo del prezzo, ma può costituire piena prova nei confronti di entrambe le parti dell'esistenza di un corrispondente contratto, allorché risulti accettata dal con- traente destinatario della prestazione che ne è oggetto. Con la conseguenza che l'anno- tazione della fattura nelle scritture contabili può costituire idonea prova scritta tra im- prenditori dell'esistenza del credito, giacché la relativa annotazione, con richiamo al- la fattura da cui nasce, costituisce atto ricognitivo in ordine a un fatto produttivo di un rapporto giuridico sfavorevole al dichiarante, stante la sua natura confessoria”. (Cas- sazione civile sez. II, 08/02/2024, n.3581).
Si evidenzia, inoltre, il rilievo probatorio assunto dall' e-mail trasmessa tramite pec il 15.01.2021 nella quale la debitrice nell'allegare tutti i documenti attestanti i pa- gamenti effettuati direttamente in favore dei dipendenti allegava anche la scheda conta- bile nella quale si riconosceva sostanzialmente il saldo debitorio come ritenuto da parte opposta.
Per quanto riguarda, infine, le contestazioni mosse da parte opposta alla perizia tecnica in forza delle quali si dovrebbe espungere dal conteggio l'importo di € 3.031,00, si condividono le motivazioni contrarie espresse dall'ausiliario.
Infatti, dall'esame della documentazione acquista risulta che: del suddetto im- porto, €2.031,00 riguardano il pagamento di stipendi di dipendenti per le mensilità di settembre ed ottobre 2020 inseriti nelle ultime due fatture emesse dalla società
[...]
e dunque devono essere presi in considerazione;
la differenza re- Controparte_1 sidua di € 1.000,00 è relativa al pagamento di una mensilità all'anno 2019 pertanto, es- sendo già stata versata direttamente ad una maestranza, non può essere dovuta anche al- la società somministrante.
Le ulteriori domande, eccezioni e questioni proposte devono ritenersi assorbite, in ossequio al c.d. “criterio della ragione più liquida”, in forza del quale la pronuncia viene emessa sulla base di un'unica ragione, a carattere assorbente, che da sola è idonea a regolare la lite (cfr. per tutte: Cass. civile, 8 sez. II, 03 luglio 2013, n. 16630; Cass. ci- vile, sez. III, 16 maggio 2006, n. 11356).
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Per quanto concerne le spese di lite, le stesse seguono la soccombenza di parte opponente e si liquidano in dispositivo secondo i parametri di cui al D.M. 147 del
13.08.2022, tenendo conto dell'attività espletata, del valore della causa con riduzione al minimo dei compensi dovuti tenuto conto della particolare semplicità della fattispecie e della scarna attività espletata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in persona del G.O.P. dott.ssa Filomena Fiore, ogni di- versa istanza eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando:
-rigetta l'opposizione e, per le ragioni esposte in parte motiva, revoca il decreto ingiun- tivo n° 737/2021 del 04/03/2021, emesso dal Tribunale di Napoli, sez XII, nella persona del giudice dott.ssa Luigia Stravino;
- condanna parte opponente, in persona del legale rapp.te pro tempore, al pagamento della somma di € 81.772,43 oltre interessi moratori di cui al Dlgs. 231/2002 dalla sca- denza delle fatture sino al soddisfo;
- condanna parte opponente, in persona del legale rapp.te, al pagamento delle spese del presente giudizio che si liquidano in € 7.052,00 oltre IVA, accessori e CPA come per legge, nonché, le spese di CTU già liquidate, con attribuzione al procuratore di parte opposta dichiaratosi antistatario.
La sentenza è esecutiva come per legge.
Così deciso in Napoli il 07/04/2025
Il Giudice dott.ssa Filomena Fiore
La sentenza è stata redatta con la collaborazione del dott. Massimo Gianluca (addetto U.P.P.). L'originale di questo provvedimento è un documento informa-tico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) ed è contenuto nel fascicolo informatico.
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